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42_III_42

BGE 42 III 42

Bundesgericht (BGE) · 1916-01-01 · Italiano CH
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42 Entscbel.dungen der Schuldbetreibungs- erfolgter Tilgung bezw. Sicherstellung ihrer Forderungen zu widersetzen. Der Zweck, den bei den Kollektiv- und Kommanditgeellschaften die Vorschrift des Art 40 SchKG verfolgt, wird hier demnach schon durch die Art der Ordnung des Liquidationsverfahrens erreicht, sodass auch vom Standpunkte der praktischen Bedürf- nisse keine Veranlassung besteht, die Betreibungsfähig- keit über die Streichung der Gesellschaft hinaus fort- dauern zu lassen. Die Frage, ob und inwieweit überhaupt blosse Zweckmässigkeitserwägungen der von der Vor- instanz angeführten Art gegenüber den oben ent- wickelten Rechtsgründen, welche dieser Lösung ent- gegenstehen würden, in Betr~cht fallen könnten, braucht deshalb nicht geprüft zu werden. Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer erkannt: Der Rekurs wird begründet erklärt und demgemäss der damit angefochtene Zahlungsbefehl des Betreibungs- amtes Luzern N° 9652 vom 3. November 1915 aufgehoben.

10. Sentenza 17·febbraio 1916 neHa causa Amministrazione deI fallimento Credito 'ricinese. Una domanda di rinvio 0 di 'sospensione dell' ineanto equi- vale a rinuneia aHa domanda di realizzazione, ehe non potra venir riproposta se non nei termini dell'art.116 LEF. - Decorrenza di questi termini e susseguente perenzione dell'eseeuzione. - Art. 116 e 121 LEF. A. - Nell'esecuzione n° 2942 promossa dall'amminis- trazione dei fallimento deI Credito Ticinese in Locarno contro Giacomo Monico in Dongio, l'ufficio delle esecu- zioni di Blenio pignorava il 15 ottobre 1915 « l'eventuale eccedenza sul ricavo « della vendita dei pegni pignorati »nel gruppo n° 37 fino aHa concorrenza deI capitale, und Konkurskammer. N° 10. 43 » interessi e spese ». Il pignoramente in favore deI gruppo n° 37 era avvenuto il22 maggio 1914 ed aveva portato su mobili ed immobili. Il 20 aprile 1915 tre creditori appartenenti a detto gruppo domandavano la realizzazione dei beni pignorati. In seguito di ci6 I'Ufficio. fissava per l'otto maggio 1915 il primo incanto, che pero andö deserto per mancanza di oblatori. Immediatamente prima deI secondo incanto, indetto per. il 2 giUgllO 1915, i creditori istanti ne ottene- vano dall'ufficio Ia sospensione rilasciandogli Ia seguente dichiarazione : (l I sottoscritti creditori deI « signor Gia- .} corno Monico come alle esecuzioni di cui al gruppo n° 37 » autorizzano l'Ufficio delle esecuzioni e fallimenti a sos- )} pendere per un mese da oggi l'incanto dei beni sia .} mobili che immobili compresi nelle indicate esecuzioni. ;} La sospensione avviene senza pregiudizio dei diritti di .} tutti i singoli creditori partecipanti al gruppo suddetto ;} n° 37 acquisiti a seguito dei pignoramenti stati ese- l} guiti I}. Il 3 luglio 1915 l'avvocato Jolli in Semione, agenda in norne di due creditori partecipanti al gruppo n° 37 domandava all'ufficio delle esecuzioni ehe proce- desse a nuovo ineanto perehe (l l'autorizzazione a sospen- dere l'incanto, limitata ad un messe, era trascorsa >I, in seguito a ehe l'Ufficio fissava il nuovo incanto per il 5 settembre 1915 e 10 pubblieava nel foglio ufficiale ean- tonale deI 27 luglio 1915. B. - Con rieorso 3 agosto 1915 l' Amministrazione deI fallimento Credito Tieinese, agendo per se e per Ia Banca Popolare di Zurigo e Ia Banca Commerciale di Basilea insorgeva contro questo avviso. Essa domandava che le esecuzioni costituenti i1 gruppo n° 37 fossero dichiarate perente per decorrenza deI termine di cui all'art. 116 LEF, la sospensione d'incanto accordata il 2 giugno 1915 im- plicando ritiro della domanda di vendita 20 aprile 1915 e non potendo la nuova domanda Jolli dei 3 luglio 1915 venir presa in considerazione perehe intanto era traseorso il termine previsto da quel disposto.

44 Entscheidungen der Sehuldbetreibungs- Opponevano i ereditiri deI gruppo n° 37 anzitutto la mancanza di veste della ricorrente, asserendo ehe essa aves~e intanto eedute tutte ]e sue attivitä, compreso il credlto vantato verso Giaeomo Monieo, alla Banea della Svizzera Amerieana in Loearno. Nel merito adducevano, non potere l' autorizzazione di sospendere' I'esecuzione data all'uffieio il 2 giugno 1915 considerarsi come una domanda di sospensione da equipararsi al ritiro della domanda di vendita 20 aprile 1915 ; avere deI resto detta ?omanda e il primo ineanto 8 maggio 1915, ehe Ia segui, lllterrotta 0 per 10 meno sospesa Ia deeorrenza dei termini delI'art. 116 LEF. C. - Con decisione 27 novembre 1915 l'Autorita can- tonale di Vigilanza respinse il ricorso dichiarando che le eseeuzioni deI gruppo n° 37 non potevano ritenersi deca- dute poiehe Ia sospensione deI 2 giugno 1915 fu espres- samento coneordata tra gli interessati e Iimitata ad un mese, senza pregiudizio dei diritti di tutti i ereditori par- teeipanti al gruppo n° 37. COllsiderando in diritto:

1. - L'eeeezione di mancanza di veste della ricorrente sollevata dalla parte resistente davanti alle istanze can- tonali, e infondata. DaH'incarto non risulta ehe l' Ammi- nistrazione deI fallimento deI Credito Ticinese abbia e~duto il credito, per il cui ineasso essa promosse l' esecu- zione n° 2942. Il 15 ottobre 1915 fu pignorata in favore della ricorrente l' eccedenza deI ricavo dei beni staggiti il 22 ma~o 1914 ad istan~a dei creditori deI gruppo 37 ; donde Imteresse del1a flcorrente a far pronunciare la perenzione di quelle eseeuzioni.

2. - Nel merito si osserva : dottrina e giurisprudenza consentono neU' ammettere che una domanda di rinvio 0 di sospensione deII'incanto equivale a rinuncia aHa do- manda di realizzazione e che per procedere aHa vendita occorre nuova istanza, Ia quale non sara efficace se non sara introdotta nei termini delI 'art. 116 LEF (Archivio 8 und Konkurskammer. N° 10. . 45 n° 37 ; vedi caso analogo RU 38 I n° 54 ; ed. sep. 15 n° 28; JAEGER, osserv. 3 e 4 all'art. 121). Nel caso in esame il ' pignoramento in favore deI gruppo 37avvenne il22.mag- gio 1914 : il termine per chiedere la realizzazione dei mobili staggiti spirava quindi il 22 maggio 1915 (art. 116 LEF). Colla sospensione dell'ineanto concessa dai cre- ditori il 2 giugno 1915, la loro domanda di vendita deI 20 aprile 1915, da ritenersi ritirata, diventava caduca, e quella da loro proposta il 3luglio 1915 era improduttiva d' effetto siccome inoltrata fuori dei termini dell' art. 116. A torto i creditori deI gruppo 37 sostengono ehe eoU'atto 2 giugno 1915 essi non intesero domandare aU'Ufficio Ia sospensione della vendita sibbene solo di autorizzarlo a cia fare; non poter quindi quella « diehiarazione )} venir considerata eome ritiro della domanda di vendita deI 20 aprile 1915. Questa tesi e insostenibile. Se neUa diehia- razione 2 giugno 1915 e solo questione di « autorizzazione t) e si evitO di formulare l'istanza come una domanda di sospensione, ciö avvenne per i dubbi ehe insorsero sulle conseguenze giuridiehe deU'atto, il eui scopo pera era incontestabilmente quello di ottenere dall'ufficio il rinvio delI'imminente incanto. Quell' {( autorizzazione » era dun- que, in realtä, una domanda di sospensione : i ereditori intendevano far rinviare la vendita di un mese, pur man- tenendo la domanda di realizzazione 20 aprile 1915 di modo ehe, trascorsa Ia proroga, l'ufficio dovesse proce- dere alla realizzazione senza nuova domanda. Ma questo e appunto cia che la Iegge non consente, una domanda di sospensione essendo, come una proroga di pagamento (RU 38 n° 54), incompatibile con una domanda di ven- dita. Ne vale il sostenere ehe i termini di cui aU'art. 116 erano stati interrotti 0 sospesi dalla domanda di realizza- zione 20 aprile 1915 0 dal primo ineanto den'otto maggio

1915. Questi termini non sono interrotti se non nei casi tassativamente previsti dalla legge (art. 107 e 109 LEF ; JAEGER, osserv. 6 all'art. 116) 0 per ordine deI giudice (art. 85), e non sono sospesi se non per decisione dell'auto-

46 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- ribi di Vigilanza (art. 36). E, parimenti, non regge 'l'in- , voeare la riserva dei diritti dei, creditori stipulati nelIa dichiarazione 2 giugno : per quanto essa poteva coneer- nere il eorso dei termini di realizzazione era affatto super- flua ed inefficaee, attesoche quei termini sono fatali, regolati dalle legge e sottratti aHa disposizione delle parti.

3. - Essendo eosi dimostrato ehe la domanda di realiz- zazione 3 Iuglio 1915 era tardiva riguardo ai mobili pignorati il 22 maggio 1914, dal disposto delI'art. 121 risuIta senz'altro ehe le eseeuzioni deI grnppo 37 sono perente per quanta esse eoneernono quei mobili. Non eosi per rap porto agli immobili, poiehe il termine per domandarne la realizzazione, ehe e di due anni (art. 116 LEF), non era ancora spirato quando fu introdotta la seconda domanda di realizzazione 3 luglio 1915. pronuneia: Il rieorso e ammesso nel sen so ehe le eseeuzioni eosti- tuenti il gruppo 37 sono diehiarate perente per quanto eoneerne i beni mobiIi pignorati in lorD favore il 22 maggio 1914.

11. Arrit du 25 ferner 1916 ' dans la cause BasJer Köbe1fabrik A.-G. Ord. faHlites art. 53 al. 2 - Portee de cette disposition legale. A. - La Basler Möbelfabrik A.-G. a Bäle a obtenu par decision du 17 novembre 1915 de l'administration de la faillite du sieur J. E. Elles, Hötel Edouard VII a Geneve, la sortiedes objets inventories dans l'actif de la masse sous n° 121 a 129. En portant le 4 janvier 1916 cette deci- sion a sa connaissance. l' office des faillites lui a annonce egalement que la Societe des immeubles Zuberbühler et Oe, a Geneve. revendiquait, eomme bailleur des lieux und Konkurskammer. N° 11. 47 loues au failli, un droit de retention sur les dits objets.La Basler Möbelfabrik ayant ensuite demande d'etre mise en possession des meubles dont la sortie lui avait ete accordee. I'office s'y est refuse en invoquant l'art. 53 de l' ordonnance sur l' administration des faillites d' apres lequel, lorsque l'administration a admis une revendica- tion de propriete, les litiges pouvant s'elever entre le revendiquant et un creancier gagiste sont liquides en dehors de la faillite. La Basler Möbelfabrik a alors porte plainte a l'autorite eantonale de surveillance et a conclu a ce que l'office des faillites rec;oive pour instrnetion de proceder immediate- ment a la remise des objets reclames. Par decision du 11 fevrier 1916, l'autorite cantonale de surveillance a ecarte la plainte en admettant Ie bien-fonde du point de vue de l' office. B. - Par recours depose le 22 fevrier 1916, la Basler Möbelfabrik a recourn au Tribunal federal contre cette decision en n;prenant les conclusions developpees par elle devant l'autorite cantonale. Statuant sur ces faits et considerant en droit: On doit tout d'abord admettre, bien que le dossier ne precise pas ce point, que les meubles dont la sortie a ete accordee a la reeourante garnissaient les locaux loues par le failli de Zuberbühler et Oe. Comme la masse les occupe encore. les bailleurs peuvent donc se prevaloir, meme vis- a-vis des tiers, du droit de retention etabli a l' art. 272 CO et exiger qu'ils restent garnis de meubles en suffisance pour la garantie du loyer du. Au surplus, la defense qu'ils ont notifiee a l'administration de la masse montre claire- ment qu'ils entendent se prevaloir de ce droit et s'opposer a la sortie des meubles revendiques par la Basler Möbel- fabrik, parce qu' elle aurait pour consequence la perte de leur droit de retention. L'administration de la Masse ne