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42_III_313

BGE 42 III 313

Bundesgericht (BGE) · 1916-07-19 · Italiano CH
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Entscheidungen der SchuldbeLreihungs- und Konkurskammer.

Arrets de la Chambre des poursuiLes et des failliLes. .

52. Sentenza. 19 luglio 1916 neHa causa Morganti.

La notifica di atti esecutivi all'estero puö esscre fatta me-

d:ante lettera raccomandata a sensi delI' art. 34 LEF .

• 4. -

Nell'eseeuzione N° 1837 promossa dalle sorelle

Giovanna, Domeniea e Serafina Morganti in Someo contro

Epi Morganti di Someo, residente in Crows Landing Sta-

nislau California, l'ufficio di Vallemaggia, in data deI

25 giugno, inviava al debitore il preeetto eseeutivo, sotto

busta ufficiale, a mezzo di lettera raecomandata eon riee-

vuta di ritorno. La Iettera fece ritorno al mittente non

aperta coll'indicazione : Rifiutata dal sig. Morganti.

Il 24 marzo Ie creditriei domandavano il proseguimento

deH'esecuzione e, inoItre, ehe l'avviso di pignoramento

fosse notificato al debitore come il precetto e eioe per

mezzo postale. Avendo l'uffieio rifiutato di dar seguito

aHa riehiesta sostenendo ehe il rifiuto di rieevere Ia Iettera

raecomalldata contenente iI precetto esecutivo equivaleva

ad una opposizione, Ie istanti si aggravarono il 7 aprile

presso l'Autorita di Vigilanza chiedendo gli venisse in-

giunto di dar corso alla domanda di proseguimento.

B. -

L'autorita eantonale di vigilanza, eon decisione

deI 17 maggio, respingeva il rieorso annullando l'eseeu-

zione stessa, sulla seorta dei motivi seguenti : L'art. 66

LEF prevede Ia notifiea degli atti eseeutivi per mezzo

delle autorita deI Iuogo di domieilio dei debitore oper

posta. Ma Ia trasmissione al debitore di atto eseeutivo

AS 42 1Il -

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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

per lettera chiusa, come nella fattispecie, non e regolare.

Infatti, a mente delI 'art. 72 LEF la notifica deI precetto

in Isvizzera deve farsi, se per posta, « nelle forme stabilite

dal regolamento postale per la trasmissione degli atti giu-

diziari » e il regolamento postale non eontempla rintima-

zione di questi atti per lettera chiusa. Se dunque questo

modo di notificazione non e ammissibile in Isvizzera,

non 10 sani neppure per l'estero. Ond'e, eonehiude l'ist-

anza cantonale, che l'esecuzione dev'essere annullata

in toto per irregolaritä di notifica deI preeetto eseeutivo.

C. -

Contro questa decisione Ie ereditrici rieorrono al

Tribunale federale domandandone l'annullazione e ehie-

dendo ehe venga ingiunto all'uffieio di proseguire l'eseeu-

zione 0 tauto meno di notificare il pretetto eseeutivo in

modo legale.

COllsiderando in diritto:

10 -

La deeisione querelata parte dal coneetto ehe la

llotifica per posta prevista dall'art. 66 LEF ep. 3 non sia

ammissibile se non eoll'osservanza delle forme previste

dalle leggi e dai regolamenti sulle poste svizzere e ehe,

altrimenti, si debba aver rieorso all'intervento delle au-

toritä di domieilio deI debitore. -

Questo modo di vedere e erroneo. Esso eondurrebbe

praticamente a sopprimere la facolta di notifieare gli atti

eseeutivi per posta nel easo previsto daIl'art. 66 ep. 3 e

eioe quando il debitore risiede 'alI'estero. Infatti, i disposti

della legge e dei regolamenti sulle poste svizzere non sono

applieabili che sul territorio svizzero. La loro applica-

zione e dUl1que esclusa quando il debitore e domiciliato

all'estero, dove deve avvenire la notifiea. Ne eonsegue ehe

1a notifiea all'estero _ per mezzo postale non pub essere

sottomessa, se pure non si voglia sopprimerla, all'osser-

vanza delle forme previste per le notifieazioni postali sul

territorio svizzero : basterä ehe essa avvenga mediante

lettera raecomandata a sensi delI'art. 34 LEF (vedi

.hEGER, osserv. 14 all'art. 66).

und Konkurskammer. N° 53.

Nel easo in esame la notifiea ebbe luogo per raceomall-

data con ricevuta di ritorno : e dunque a torto che il giu-

diee eantonale la ritenne irreg~lare e annullo per questo

motivo l'eseeuzione : decisione deI resto inammissibile

anehe per il riflesso che l'eeeezione di irregolaritä della

Hotifica fu sollevata d'uffieio, mentre essa non e d'ordine

pubblico.

20 - L'esecuzione e il precetto esecutivo essendo validi.

si dovrebbe decidere, se a ragione l'ufficio abbia ricusato

il proseguimento dell'esecuzione allegando che nel rifiuto

della lettera eontenente il precetto si debba ravvedere

l'intenzione deI debitore di sollevare opposizione: ma

questa questione non fu decisa dall'Autoritä cantonale,

aHa quale pertanto gli atti debbono venir rinviati;

il Tribunale federale

pronuneia:

Il ricorso e ammesso e, annullata la querelata ~ deci-

sione, gli atti vengono rinviati all'Autorita cantonale per

statuire sulle conclusioni delle rieorrenti tendenti ad otte-

nere il proseguimento dell'esecuzione.

53. Entscheid vom SO. August 1916 i.l S.' Müller.,

Stellung des Dritteigentümers des Unterpfandes in der Pfal1d-

verwertungs betreibung. Derselbe ist nicht nur im Vorver-

fahren, d. h. in Bezug auf die Zustellung des Zahlungsbefehls

und den Rechtsvorschlag, sondern für das ganze Betrei-

bungsverfahren als Betriebener zu betrachten. Daraus ge-

folgerte Unzulässigkeit der Verwertung der verpfändeten

Liegenschaft während eines ihm zukommenden ReehtsstHl-

stands.

A. -

Der Rekurrent Hermann Müller-Müller hat s. Z.

die ihm gehörende Liegenschaft Sektion III Parzelle 619

des Grundbuchs Basel-Stadt, auf der u. a. eine Hypothe-