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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
müssten, sondern nur dass dem Gesamtruf unter allen
Umständen ein Einzelruf vorangehen muss. Wird. als-
dann beim nachfolgenden Gesamtruf ein das Ergebnis
des Einzelrufes übersteigendes Angebot gemacht, so
darf angenommen werden, dass die einzelnen Liegen-
schaften an der Erzielung des höhern Erlöses im Ver-
hältnis der auf sie bfim Einzelruf gemachten Meist-
gebote partizipieren. Es ist daher der durch den Zuschlag
im Gesamtruf erzielte Preis auf sie in diesem Verhältnis
zu verlegen. Dieses Vorgehen gestattet es, das Interesse
der Masse an einer möglichst günstigen Verwertung zu
wahren, ohne dass dadurch die Pfandgläubiger in ihren
gesetzlichen Rechten beeinträcbtigt würden. Immerhin
ist es natürlich nur dann statthaft, wenn es in den
Steigerungsbedingungen vorgesehen und damit den Pfand-
gläubigern Gelegenheft geboten worden ist, ihr Verb alten
beim Einzelruf entsprechend einzurichten. Auch im vor-
liegenden Falle hätte es demnach nur unter dieser
Voraussetzung eingeschlagen werden können.
50. Sentenza 2 luglio 1915 neHa causa Moroni.
La designazione nel precetto es.ecutivo della comunione suc-
cessorale ehe procede coHa semplice indicazione« Ercdi di... *
non e eonforme alI'art. 67 cif. I LE 7 : occorre ehe siano spe-
cificate individualmente le- singole persone appartenenti
alla comunione.
A. -
Nell'esecuzione n° 86533 promossa dall'Ufficio di
Lugano contro Marianna Moroni nata Lueehini, il pre-
cetto eseeutivo indiea come ({ creditore i) : Luechini Eredi
fu Pietro ed Emilia. »
Di questo precetto la debitrice domandava l'annulla-
mento all'Autoritä. cantonale di Vigilanza, l'indicazione
deI creditore non corrispondendo al disposto dell'art.
67 1 LEF, perche non determina in modo abbastanza
esatlo la persona deI 0 dei creditori.
und Konkurskammer. Nt> 50.
L'Autoritä. di Vigilanza ha respinto il ricorso sulla
scorta dei seguenti motivi : Il precetto esecutivo indica
quale titolo di credito la sentenza 15 aprile 1914 deI
Tribunale federale prolata nella causa tra gli Eredi fu
Pietro ed Emilia Lucchini e la ricorrente. La debitrice
e coerede dei coniugi Lucchini coi creditori istanti, deve
quindi sapere chi siano gli altri coeredi. DeI resto, a
mente degli art. 602 e seg. CCS, 49 e 59 LEF, una suc-
cessione costituisce una persona morale la quale puö
escutere e venir escussa colla sola indicazione deI 0 dei
de cujus, pureM nella domanda di esecuzione si indi-
chi il norne di almeno uno dei coeredi,l'Ufiicio dovendo
essere posto in grado di sapere a chi esso debba comu-
nicare gli atti esecutivi.
B. -
Con ricorso 26 giugno 1915 Marianna Moroni si
aggrava contro questa decisione presso il Tribunale fede-
rale. Essa adduce in sostanza : La causa ehe ebbe fine
colla suaccennata sentenza deI Tribunale federale nen
vertiva tra gIi Eredi Lucchini e Ia ricorrente, ma fra
alcuni di essi e Ia ricorrente. Una successione non cos-
tituisce una persona moraIe, ma bensi una comunione
pro indiviso, aHa quale appartengono tutti i crediti della
·successione. Nel caso concreto si chiede chi abbia dato
al rappresentante. della controparte il mandato di agire
a norne della comunione poiche la debitrice stessa fa
parte di questa comunione e non ha quindi potuto con-
ferire procura a chicchessia per agire contro se stessa.
Con~derando in':"'diritto :
.
~
1. -
La sola questione a decidersi e quella di sapere
se il preeetto esecutivo. indichi in modo sufficiente
Ja persona deI creditore (art. 671 LEF). Gli altri quesiti
che la rieorrente solleva nel suo gravame aIl' Autorita
federale (fondatezza deI credito eseusso, veste deI rap~
presentante eec.) so no di esclusiva eompetenza deI giu-
dice al quale la debitrice potra deferirli sollevando oppc-
sizione.
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2. -
E ovvio ehe la designazione della parte creditriee
eolla dicitura : «Eredi fu Pietro ed Emilia Luechini})
altro non signifiea se non che tutti gli el'edi Lueehini
pretendono aHa qualitfl di ereditore nell'eseeuzione in
iliseorso, ma non dice punto quali siano quest i credi-
tori. E possibile ehe, eome afIerma l'Autorita cantonale,
la debitrice conosea esattamente e per altre eireostanze
estranee all'esecuzione quali siano questi eredi: ma ciö
dipeude da circostanze speciali e meramente fortuite
(dal faUo eioe ehe la debitrice e eoerede della parte
creditriee) e nulla muta alla questione di massima, ehe
sta aHa base deI ricorso, ehe e quella di sapere se, inten-
dendo una suceessione indivisa procedere contro un debi-
tore, sia conforme all'art. 67 LEF ehe la parte ereditrire
si designi nel preeetto esecutivo con la formola : Eredi
di...
3. -
La questione deve venir risolta negativamente.
Anzitutto erra l'istanza eantonale ammettendo ehe il CCS
gli eredi costituiscano un ente morale 0 una persona giuri-
dica. Nel sistema deI CCS gli eredi formano, fino aHa divi-
sione dell'eredita, una comunione di tutti i diritti e di tutte
1e obligazioni; essi posseggono i beni della stessa in pro-
prieta comune e dispongono comtine dei diritti inerenti alla
sueeessione; in difetto di speciale pattuizione il diritto
di disporre richiede l'unanime deeisione dei proprietari
(art. 602, 652 e 653 CCS; v,edi anehe sentenza deI Tri-
bunale federale deI 20 maggio 1915 neUa causa Aarg.
Kantonalbank e. Schär elite consorli). Da questa costru-
zione giuridica della comunioue successorale secondo il
CCS deriva senz'altro ehe la desiguazione della stessa
in un precetto colla semplice indicazione «(Eredi fu ... »
non corrisponde all'intento prefissosi dalla legge (art. 67
LEF), poiche non gli Eredi collettivamcnte haano impor-
tanza e sostrato. giuridico ma solo le singole persone
.ehe compongono la comunione. E, difatti, senza eonos-
-cere se tutti gli eredi intendono eseuterlo 0, eventual-
und Konkurskammer • N0 51.
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mente, solamente quali, il debitore non sapra esattamente
quale sia il valore giuridico dell'cseeuzione stessa, di
una sua opposizione 0 anche di un suo riconosci-
mento e pagamento deI credito, della veste deI rappre-
sentante degli eredi ece. Donde la necessita ehe in una
ta'e esecuzione gli eredi procedenti vengano indicati,
non in maniera collettiva, ma individualmente. Si osserva
poi, in via di massima, che in un procedimento esecuto-
rio eome in ogni altra procedura di diritto civile, una
designazione eollettiva della parte istante non e ammis-
sibile se non ove essa fonni una ragione sodale. In ogni
altro caso chi intende intentare un'azione 0 far valere un
diritto in comunione con altri, deve indicare individual-
mente le persone in norne delle quali il diritto viene eser-
citato.
pronuncia:
Il rieorso e ammesso.
51. Arrit du G juillet 1915 dans la cause Zurbriigg.
Participation a la saisie. Le creancier revendiquant doit
requerir la participation a titre eventuel. dans le delai
fixe par les art. 110 et 111 LP, sinon son droit de parti-
dpation est perime. Le delai de 40 jours prevu par
J'art. 111 pour les demandes de participation des creanciers
privilcgies ne se trouve pas suspendu par le proces en con-
testation de la revendication. Procedure a suivre lorsque la
participation n'est requise qu'a titre eventuel.
A. -
La Caisse d'Epargne et de Credit du distriet de
Delemont, en liquidation, a fait proceder, le 23 oetobre
1913, a la saisie de difIerents objets mobiliers au preju-
diee de sieur Emile Zurbrügg, a Geneve.
Dame Zurbrügg ayant revendique la propriete de tous
les objets saisis au prejudice de son mari, l'Office des
poursuites de Geneve impartiL un delai a la cre~mciere