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246 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- müssten, sondern nur dass dem Gesamtruf unter allen Umständen ein Einzelruf vorangehen muss. Wird. als- dann beim nachfolgenden Gesamtruf ein das Ergebnis des Einzelrufes übersteigendes Angebot gemacht, so darf angenommen werden, dass die einzelnen Liegen- schaften an der Erzielung des höhern Erlöses im Ver- hältnis der auf sie bfim Einzelruf gemachten Meist- gebote partizipieren. Es ist daher der durch den Zuschlag im Gesamtruf erzielte Preis auf sie in diesem Verhältnis zu verlegen. Dieses Vorgehen gestattet es, das Interesse der Masse an einer möglichst günstigen Verwertung zu wahren, ohne dass dadurch die Pfandgläubiger in ihren gesetzlichen Rechten beeinträcbtigt würden. Immerhin ist es natürlich nur dann statthaft, wenn es in den Steigerungsbedingungen vorgesehen und damit den Pfand- gläubigern Gelegenheft geboten worden ist, ihr Verb alten beim Einzelruf entsprechend einzurichten. Auch im vor- liegenden Falle hätte es demnach nur unter dieser Voraussetzung eingeschlagen werden können.
50. Sentenza 2 luglio 1915 neHa causa Moroni. La designazione nel precetto es.ecutivo della comunione suc- cessorale ehe procede coHa semplice indicazione« Ercdi di... * non e eonforme alI'art. 67 cif. I LE 7 : occorre ehe siano spe- cificate individualmente le- singole persone appartenenti alla comunione. A. - Nell'esecuzione n° 86533 promossa dall'Ufficio di Lugano contro Marianna Moroni nata Lueehini, il pre- cetto eseeutivo indiea come ({ creditore i) : Luechini Eredi fu Pietro ed Emilia. » Di questo precetto la debitrice domandava l'annulla- mento all'Autoritä. cantonale di Vigilanza, l'indicazione deI creditore non corrispondendo al disposto dell'art. 67 1 LEF, perche non determina in modo abbastanza esatlo la persona deI 0 dei creditori. und Konkurskammer. Nt> 50. L' Autoritä. di Vigilanza ha respinto il ricorso sulla scorta dei seguenti motivi : Il precetto esecutivo indica quale titolo di credito la sentenza 15 aprile 1914 deI Tribunale federale prolata nella causa tra gli Eredi fu Pietro ed Emilia Lucchini e la ricorrente. La debitrice e coerede dei coniugi Lucchini coi creditori istanti, deve quindi sapere chi siano gli altri coeredi. DeI resto, a mente degli art. 602 e seg. CCS, 49 e 59 LEF, una suc- cessione costituisce una persona morale la quale puö escutere e venir escussa colla sola indicazione deI 0 dei de cujus, pureM nella domanda di esecuzione si indi- chi il norne di almeno uno dei coeredi,l'Ufiicio dovendo essere posto in grado di sapere a chi esso debba comu- nicare gli atti esecutivi. B. - Con ricorso 26 giugno 1915 Marianna Moroni si aggrava contro questa decisione presso il Tribunale fede- rale. Essa adduce in sostanza : La causa ehe ebbe fine colla suaccennata sentenza deI Tribunale federale nen vertiva tra gIi Eredi Lucchini e Ia ricorrente, ma fra alcuni di essi e Ia ricorrente. Una successione non cos- tituisce una persona moraIe, ma bensi una comunione pro indiviso, aHa quale appartengono tutti i crediti della ·successione. Nel caso concreto si chiede chi abbia dato al rappresentante. della controparte il mandato di agire a norne della comunione poiche la debitrice stessa fa parte di questa comunione e non ha quindi potuto con- ferire procura a chicchessia per agire contro se stessa. Con~derando in':"'diritto : . ~
1. - La sola questione a decidersi e quella di sapere se il preeetto esecutivo. indichi in modo sufficiente Ja persona deI creditore (art. 671 LEF). Gli altri quesiti che la rieorrente solleva nel suo gravame aIl' Autorita federale (fondatezza deI credito eseusso, veste deI rap~ presentante eec.) so no di esclusiva eompetenza deI giu- dice al quale la debitrice potra deferirli sollevando oppc- sizione. '248 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
2. - E ovvio ehe la designazione della parte creditriee eolla dicitura : «Eredi fu Pietro ed Emilia Luechini}) altro non signifiea se non che tutti gli el'edi Lueehini pretendono aHa qualitfl di ereditore nell'eseeuzione in iliseorso, ma non dice punto quali siano quest i credi- tori. E possibile ehe, eome afIerma l' Autorita cantonale, la debitrice conosea esattamente e per altre eireostanze estranee all'esecuzione quali siano questi eredi: ma ciö dipeude da circostanze speciali e meramente fortuite (dal faUo eioe ehe la debitrice e eoerede della parte creditriee) e nulla muta alla questione di massima, ehe sta aHa base deI ricorso, ehe e quella di sapere se, inten- dendo una suceessione indivisa procedere contro un debi- tore, sia conforme all'art. 67 LEF ehe la parte ereditrire si designi nel preeetto esecutivo con la formola : Eredi di...
3. - La questione deve venir risolta negativamente. Anzitutto erra l'istanza eantonale ammettendo ehe il CCS gli eredi costituiscano un ente morale 0 una persona giuri- dica. Nel sistema deI CCS gli eredi formano, fino aHa divi- sione dell'eredita, una comunione di tutti i diritti e di tutte 1e obligazioni ; essi posseggono i beni della stessa in pro- prieta comune e dispongono comtine dei diritti inerenti alla sueeessione ; in difetto di speciale pattuizione il diritto di disporre richiede l'unanime deeisione dei proprietari (art. 602, 652 e 653 CCS ; v,edi anehe sentenza deI Tri- bunale federale deI 20 maggio 1915 neUa causa Aarg. Kantonalbank e. Schär elite consorli). Da questa costru- zione giuridica della comunioue successorale secondo il CCS deriva senz'altro ehe la desiguazione della stessa in un precetto colla semplice indicazione «( Eredi fu ... » non corrisponde all'intento prefissosi dalla legge (art. 67 LEF), poiche non gli Eredi collettivamcnte haano impor- tanza e sostrato. giuridico ma solo le singole persone .ehe compongono la comunione. E, difatti, senza eonos- -cere se tutti gli eredi intendono eseuterlo 0, eventual- und Konkurskammer • N0 51. 249> mente, solamente quali, il debitore non sapra esattamente quale sia il valore giuridico dell'cseeuzione stessa, di una sua opposizione 0 anche di un suo riconosci- mento e pagamento deI credito, della veste deI rappre- sentante degli eredi ece. Donde la necessita ehe in una ta'e esecuzione gli eredi procedenti vengano indicati, non in maniera collettiva, ma individualmente. Si osserva poi, in via di massima, che in un procedimento esecuto- rio eome in ogni altra procedura di diritto civile, una designazione eollettiva della parte istante non e ammis- sibile se non ove essa fonni una ragione sodale. In ogni altro caso chi intende intentare un'azione 0 far valere un diritto in comunione con altri, deve indicare individual- mente le persone in norne delle quali il diritto viene eser- citato. pronuncia: Il rieorso e ammesso.
51. Arrit du G juillet 1915 dans la cause Zurbriigg. Participation a la saisie. Le creancier revendiquant doit requerir la participation a titre eventuel. dans le delai fixe par les art. 110 et 111 LP, sinon son droit de parti- dpation est perime. Le delai de 40 jours prevu par J'art. 111 pour les demandes de participation des creanciers privilcgies ne se trouve pas suspendu par le proces en con- testation de la revendication. Procedure a suivre lorsque la participation n'est requise qu'a titre eventuel. A. - La Caisse d'Epargne et de Credit du distriet de Delemont, en liquidation, a fait proceder, le 23 oetobre 1913, a la saisie de difIerents objets mobiliers au preju- diee de sieur Emile Zurbrügg, a Geneve. Dame Zurbrügg ayant revendique la propriete de tous les objets saisis au prejudice de son mari, l'Office des poursuites de Geneve impartiL un delai a la cre~mciere