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40_II_420

BGE 40 II 420

Bundesgericht (BGE) · 1914-01-01 · Italiano CH
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Haftpfiichtrecht. N° 73.

V. HAFTPFLICHTRECHT

RESPONSABILlTE CIVILE

73. SentenzalS luglio 1914 della II Sezions Civüs

nella causa

S. A. 'l'mm Elettrici Kendrlaisnsi, convenuta, contro

Colombo, attore.

Applicabilita della legge 28 marzo 1905 sulla responsabilita

delle ferrovieecc. anche quando si tratta di trazione elet-

trica e non risulta ammissibiIe una pretesa per incapacitl\

di lavoro, ma il danno non concerne se non cose non con-

segnate. Onere e oggetto della pro va. Art. 11 cap. 2 di detta

- legge.

A. - La mattina dei 28 ottobre 1912, giornata umida e

piovosa, una vettura deI Tram elettrieo mendrisiense,

diretta da Chiasso a Capolago e condotta dal manovra-

tore Bernasconi Ottavio entrava in eollisione con una

vettura trainata da UD cavallo deI vetturale Gerolamo

Colombo nel Corso San Damiano in Mendrisio. Questo

avveniva in un punto dove la strada, eOll una pendenza

deI 5,30 % e po co meno larga di 4 metri e non consente

il passaggio laterale di un veieolo, la linea tramviaria te-

nendo quasi la medianita ·deH'angusto passaggio.Per

eausa appunto della strettezza di questa via, la convenuta

S. A. Trams mendrisiensi ha fatto mette re un semaforo

aHa piazzetta Lavizzari, all'entrata della contrada San

Damiano, che indiea, quando e ehiuso, l'innoltramento

dei tram in quella via. Il Colombo, ehe era a eassetto,

visto il pericolo, eomineio a retroeedere, e nello stesso

tempo, gridava e faceva segno colla mano al tram di

fermarsi. 11 conduttore deI tram 10 tento : mise subito

in azione il freno ad aria (perche il freno elettrieo non

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poteva funzionare alla velocita minima eon la quale il

tram procedeva). Ma le rotaie essendo umide, la vettura

inveee di fermarsi, commincio a slittare sulle fUote. Cereo

allora di mettere in funzione l'insabbiatore. Ma anche

questo congegno non obbediva alla manovra deI condut-

tore, perche il freno che serve di propulsore era uscito

dal suo gancio (incastro). Mentre questi tentava invano

di rimettere il propulsore neIl'incastro, 10 scontro avve-

niva, uccidendo il caval10 deI Colombo stimato poi, nel

corso della causa, 740 fr., e danneggiando Ia vettura

(410 fr.) ed i finimenti (10 fr.).

B. -- Tali i fatti da cui sorse il litigio tra le parti che

diede Iuogo ad una sentenza 20 novembre 1913 deI Pre-

tore di Mendrisio e, sopra appello di ambe Ie parti, a

quella 14 febbrajo 1914 deI Tribunale di Appello. Nel

corso della causa l'attore, che dapprima aveva doman-

dato il solo risarcimento deI danno sofferto per la perdita

deI eavallo od il guasto aHa vettura ed ai finimenti,

chiedeva altresi un indennizzo per incapacita di lavoro

in seguito a lesione eorporale (patema d'animo, abbatti-

mento), sommando Ie sue pretese aHa somma eomplessiva

di 2000 fr. La testimonianza medicale (Dr A. Costa),

alla quale l'attore fa ca po a sostegno di questa sua pre-

tesa e deI seguent~ tenore:

« Chiamato da Colombo, ehe accusava dei dolori all'anea.

)} non ho eonstatato lesioni esteriori, ne potei rilevarne

» interne : constatai trattarsi piuttosto di un trauma

» psichieo ehe fisico, poiehe il paziente appariva sotto

}) l'effetto di un forte spavento. Questa influenza puo

» avere durato 15 0 20 giorni. II Colombo, se i mezzi

» giielo avessero eonselltito, avrebbe potuto eertamente

« esercitare il suo mestiere. Privo deI cavallo edella

» carrozza non v'ha dubbio ehe il suo patema d'animo

» per 10 choc, rivestiva una forma aecentuata, ehe solo

» una pronta ripresa dei lavoro e la conseguente distra-

11 zione dal pensiero. di quanto gli era oceorso avrebbe

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» potuto ridurre od attenuare. 10 ho visitato una volta

» sola il Colombo e non ho dato nessuna prescrizione. I)

C. -

La seconda istanza, confermando la sentenza

deI Pretore di Mendrisio. ammetteva l'azione per la somma

di 1160 fra (746 per il cavallo, 410 per la vettura e 10

per i finimenti), cogli interessi deI 5 % daUa data della

petizione (15 novembre 1912) ..... .

Considerando in diritto:

1. -

Occorre anzitutto di stabilire quale sia la Iegge

applicabile al caso presente. A torto l'attore invoca la

legge 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici. Questa legge

non ha nulla di comune col caso in esame. La circos-

tanza ehe la convenuta usa della trazione elettrica (invece,

puta caso, di quella a vapore, a eavallo. a motore esplo-

sivo) non toglie alle tramvie mendrisiensi la natura di

strada ferrata. Esse sono dunque soggette, come tali,

aHa legge 28 marzo 1905 sulla responsabilitä. civile di

,quelle imprese. La quale non tornerebbe applicabile e la

vertenza dovrebbe venir sottoposta ai disposti ordinari

e generali sugli atti illeciti estra eontrattuali (art. 41 e

seg. CO), nel solo caso in cui quella legge speciale (28

marzo 1905) non prevedesse la-figura giuridiea deI caso

in esame.Ma cio non e. La fattispecie e quella deU'art. 11

,di detta legge, e precisamente, poiche, per i motivi ehe

si andrä esponendo (vedi eonsiderando 3) un indennizzo

per una pretesa lesione corporale e da escludersi, resta

applicabile il disposto deI capoverso 20 di quest'artieolo

cosi coneepito : «Salvo questo caso» (e cioe quello deI

10 cap.) «l'impresa non e tenuta a risarcire il dan no

» per il guasto, la distruzione 0 la perdita degli oggetti

» non consegnati, se non quando sia provato esservi colpa

.» da parte sua. I} Il ehe vuol dire ehe quando si tratta di

puro danno materiale, escluso un danno per ineapacitä.

di lavoro in seguito a lesione corporale, l'impresa ferro-

-viaria e svincolata dall'onere della prova che gli impone

rart. 1 di detta Iegge. La quale prova, per contro, in-

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eomberä al danneggiato, il quale, eome nel diritto eo-

mune, dovrä. dimostrare che il danno materiale da lui

sofierto e da attribursi a eoipa deU'impresa.

2. - ................ .

3. -

Come si ebbe ad osservare. l'attore non ha diritto

a risarcimento per pretesa Iesione corporale (art. 11

capa 1 ibidem) : e ei6 per l'ovvio motivo ehe quand'anehe

egli avesse subito per causa deI sinistro un trauma psi-

e~co, un ehoc nervoso causato da forte spavento, questa

leslOne eorporale non avrebbe prodotto un'incapacitä. di

lavoro. Infatti il Dr Costa certifica ehe l'attore, mal-

grado .il trauma psichieo sofierto avrebbe potuto eonti-

nu~re Il ~uo mestiere, se l'infortunio non l'avesse privato

deI meZZI (cavallo e carozza) per esercitarlo. Cade cosi

ogni ragione di risarcimento per lesione corporale.

4. - ..•........•....•..

Pronuncia:

L'appellazione principale e respinta, ammessa invece

l'adesiva : il credito dell'attore verso la convenuta e por-

tato da 1160 fr. a 1280 fr., coll'interesse deI 5 % della

data della petizione (15 novembre 1912).

74. Urteil der n. Zivilabteilung vom 14. Juli 1914 i. S.

Rüttimann, Beklagter, gegen Ra.uh, Kläger.

Art. 1 F HG; Betriebsunfall '1

A. -

Der Kläger war bei dem der Fabrikhaftpflicht

unterstehenden Beklagten mit einem Taglohn von

5 Fr. 80 Cts. als Schreiner angestellt. Als er am

4. Oktober 1912, am Boden knieend, mit einer Schrei-

nerarbei t beschäftigt war und rasch aufstehen wollte

um eine Zange zu holen, verspürte er. nach seiner Angabe:

um rechten Kniegelenk plötzlich einen so heftigen Schmerz,

AS 40 11 -

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