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39_II_778

BGE 39 II 778

Bundesgericht (BGE) · 1913-12-17 · Italiano CH
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778

Oberste Zivilgerichtsfnstanz. -

I.)fateriellrechtliche Entscheidungen.

4. Baftp:Oioht für den Fabrik·

und Gewerbebetrieb. -

Responsabilite civile

des fabricants.

132. Sentenza. 17 dicembre 1913 della. Ia Sezione civile

nella causa Anna e Paolina. Cominelli, attrici, contro

Pasquini • Lumina, COllvenuti.

Azionedi risarcimento di danno estracontrattuale per vizio di co-

struzione. -

Inammissihilita. -

Responsabilita civile deI pa-

drone. -Mancanza di veste neUa figlia deU'infortunato ahile al

lavoro. -

In caso di eontestazione spetta al Consiglio federale e

non a1 giudiee 10 statuire se il padrone sia soggetto aHa respon-

sabilitä. civile. -

Indole dell'annullabitita delle transazioni in

materia di responsabilitä. civile per insufficienza dell'indennizzo

ivi pattuito. -

Art. 50 e 67 v. CO, 41 e 58 n. CO. -

Art. 6 e 1.40

LF 25 giugno 1.881, 1 eil. 2, 9 e 10 LF 2G aprile 1887 sulla re-

sponsabilita civile.

n Tribunale di Appello deI cantone Ticino ebbe 80 giudi-

eare 1'8 Iugllo 1913 :

La domanda non e ammessa.

Appellantenei termini e nei modi di legge 180 parte attriee,

180 quale domanda ehe i convenuti siano eondannati 80 pagarle

in solido fr. 4050, cogli interessi legali dal 3 ottobre 1911.

Ritenuto in linea di fatto :

A. -

Gaetano Cominelll, nato nel 1854, veniva assunto

aU'esecuzione dei lavori di invernieiatura ehe i1 padrone An-

gelo Lumina stava faeendG nell'ottobre 1911 nel teatro Argen-

tina in Lugano, allora in costruzione e sito in UD edifieio

appartenente al eonvenuto Luigi Pasqnini. TI 3 ottobre 1911

il Cominelli era intento ad invernieiare nna finestra ehe dal·

l'interno dava sullo scalone di aceesso aUa galleria deI teatro,

al.1orquando, non si sa bene per qual motivo, esso cadde ro-

veseio dall'asse sn eui stava lavorando, precipito nella sotto-

stante scala sprovvista di ringhiera e da. questa nel salone. La

,. Haftpßicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 132.

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commozione cerebrale da Cominelli riportata 10 rendeva eada-

vere in poche ore.

n 6 ottobre seguente gli eredi deI defunto, vedova Anna

Cominelli nata Boldrini, il figlio Adamo e la figlia Paolina,

ottenevano bonalmente da Lumina Angelo fr. 950 « a com-

~ pleta tacitazione dell'indennizzo da Lumina dovuto per il

» sinistro suddetto, ritenendo il Lumina sollevato da ogni e

~ qualsiasi ragione ·0 pretesa. ... Oio nonostante Oominelli

Allna, per se e la figlia Paolina, nata ne11894, citava poi in

giudizio con petizione deI 7 febbraio 1912 gli odierni eonve-

nuti domandando Ioro il pagamento in soUdo di fr. 4500, piil

interessi e spese a titolo di indennizzo per 1a morte deI ma-

rito e padre. La parte attnee poggiava Ie sue pretese. in eOD-

fronto di Lumina, sulle Ieggi federali suUa responsabilitä. civile

25 giugno 1881, 26 aprile 1887 e « 3 giugno 1891 e ogni

altra relativa· ... : in confronto di Pasquini sui disposti degli

art.41 e .seg., specialmente dell'art. 58 n.· CO.

R -

La sentenza deI Tribunale de AppeUo si basa, in

sostanza, sui seguenti motivi. Nel1911 Lumina lavorava eon

7 od 8 operai dei quall 4 solamente intendevano ai lavori

all'Argentina, gli altri essendo oeeupati altrove. Gli operai

addetti speeialmente ai lavori nei quali Cominelli trovo 1a

morte non raggiungevano dunque, prosegue il giudiee canto-

nale, i1 numero legale richiesto affineM l'impresario Lumina

fosse sottoposto aUß. responsabilitä. eivile. Essendo poi dimo-

strato ehe la posizione neUa quale Cominelli lavorava non era

punto perieolosa e che nessuna colpa incombe al Lumina per

l'infortunio, la domanda e inammissibile in suo confronto. DeI

resto, aggiunge l'istanza eantonale, Ia transazione deI 6 otto-

bre 1911 tra gli eredi Cominelli e Lumina non e oppugnabile

perche non viziata da errore 0 da dolo e poi perche nessun

fatto nuovo ebbe a dimostrare ehe le prestazioni ivi assunte

dal Lumina fossero sproporzionatamente inferiori al danno

realmente l5ubito dai superstiti Cominelli. Le pretese vantate

dall'attrice risnltanopoi aneheinfondate in confronto di Pa~

squini Luigi eomeeehe esso nulla avendo avuto a contrattare

ne eon Lumina ne eon Cominelli, e aftatto estraneo aUa eon-

troversia e sfugge ad ogni responsabilitä.; -

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Oberste ZiviIgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

Oonsiderando in Jiritto :

10

-

A ragione il giudice cantonale ha respinto Ia domanda

di fronte a Pasquini : ma i motivi da esso addotti sono' inam-

missibili 0 per 10 meno ineompleti e non possono venir condi~

visi da questa sede. L'azione promossa eontro Pasquini riene

basataunieamente sugli art. 44 e seg., specialmente sul-

l'art.58 deI nuovo CO. A vero dire, Ia parte attriee avrebbe

dovulo far capo si relativi disposti deU' antico CO e eioe agli

art. 50 e 67, i quali, deI reslo, eonsaerano i medesimi pre-

cetti (vedi art. 10 deI titolo finale CCS, art. 41 e 58 n. CO).

Comunque, l'azione vien desunta dalla responsabiliti. ehe in-

combe al proprietario di uno stabile per vizio di eostruzione

dell'edificio. Questo vizio la parte atmee ravvisa nella eir-

costanza ehe la scala dalla quaIe Cominelli precipitO liel sa-

lone deI teatlo Argentina non era munita di ringhiera. Le

pretese aeeampate contro Pasquini non eereano dunque la

loro origine e la Ioro giustifieazione in una colpa ei: eontractu :

e, di eonsegoenza, e cosa affatto indifierente per la decisione

di queslo punto delIa vertenza quali siano stati i rapporti

contrattuali ehe abbiano potulo esistere tra Cominelli e Pa-

squini e, eventualmente, traLumina e Pasquini, Ia questione

da decidersi essende inveee qoella se a buon diritto si possa

ravvedere nella mancanza della. ringhiera un vizio di co-

struzione 0 un difetlo di manutenziene delt' ediBcio. (RU 22

p. 1156, 2611 p. 838 eie sentenze ivi eitate). La questione

deve venil' risolta in sense negativo. Emerge dagli atti ed e

aecertalo in modo lore eonforme, che il salone (ieH'Ärgentipa

era in eostruzione quando avvenne Pinfortunio. Questo fatlo

basta ad eseludere, nel easo eonereto) VappIicazione deI:..

l'art. 67 v. 00, essendo evidente ehe ad on edificio in eostro-

zione possa mancare qualehe riparo ehe a buon diritto si

esige 9a un fabbricato finito ed adibito all'uso. per il quaie

esso venne costruito, senza ehe pereio. si possa eonsidetare

questa maneanza come mi difetto della fabbrica (RU 38 II

p. 74 e le sentenze ivi menzionate).

2° -

L'azione diretta eontro ilLumina vien dedotta dai

disposti di legge eone~rnenti la responsabilitä. civiIe: . essa

4. Haftpflicht rur den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 132.

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'Suppone quindi anzitutto ehe Lumina sia loro sottoposto. Oon-

'Viene tuttavia osservare ehe qualunque sia la natura della.

responsabiüta deI Lumina, le ragioni ehe Anna. Cominelli ha.

vantalo e6ntro di esso in 1wme della figlia Paolina risultano

giä. fin d'ora insostenibili. Infatti a mente dell'.art .. 6 ~ena

.legge federate 25 giugno 1881, ehe trova la sua appliea.zIon~

.anche nei rapporti di quella deI, 26 aprile 1887, i membrl

della famiglia dei defunto non hanno diritto a risareimento se

la vittima dell'infortunio non era. tenuta al1or6 sostentamento

.al momentO' della morte. Ora Paolina Cominelli aveva dai

17 ai 18 anni quando avvenne la morte deI padre: essa ~ra

-dunquein un'eta in eui, nel eorso normaledeUe eose, una gIO'-

vine della sua eondizione b abile al lavoro, provvede da sb al

proprio sostentamento, esonerandone eosl i gellitori. Che cir-

.eostanze speciali esistano nella specie di natura a renderla

inabile al lavoro 6 a seemarne la capacita, non in neanche

.alIegato. Le ragioni da lei vantate verso Lumina SonO' dunque

infondate.

30 _ In eonfronlo inveee della vedova Cominelli la que-

mons di sapere se Lumina era soggetto, almome~to. dell'in~

fO'rtunio alla responsabilita eivile e quesito prel1mmare dl

eapitaIe' importanza e dal quale dipender!, in. prim~ luogo,

l'esito della domanda. TI giudiee eantonale 1 ha rIsolto m sense

negativo: esso si e. eosl attribuito delle eo~petenze che n?ll

gli appartengGno ed hapoi, anchenel merlto della cosa, glU-

.meato in mO'doerroneo. Erra l'istanza eantonale quando am-

metteche nel noverodeglioperai riehiesti dalla legge per

assoggettare le industrie da essa previste aHa responsabiüta

-civile non siano da eomprendersi se non quelli momentanea-

mente addetti al medesimo lavoro nel quale avvenne l'infor-

tunio . si dO'vra inveee tener ealcolo di tutti gli operai ehe il

padr;ne oeeupava in media (art. 1, eif. 2 della legge fede-

rale 26 aprile 1887) alI'epoea della disgrazia. Ma, pr~se~n­

-dendo da queste eonsiderll.zioni, non apparteneva al gIudlCe

<cantonale di eonoseere della questione. A mente dell'art. 14

-della legge federale 25 giugno 18~1, applieabi~e anehe nei

oCasi previsti dalla legge di estenslOne (26 aprile 1887), la

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Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidunsren.

deeisione ne spetta, in easo di eontestazione, al Consiglio fede-·

raie. Ora, tale eontestazione fu infatti sollevata dal Lumina

(vedi ]e conclusioni dei eonvenuti); il giudice cantonale

avrebbe dovnto provocare, sn qnesto punto, nna deeisione deI

Consiglio federale, eosa ehe dovrä. fare se il convenuto Lumina

persisterä. neUa negativa (vedi sentenza deI Tribunale fede-

rale 26 setternbre 1912 nella causa Gianola eontro Moc-

cetti*).

40

-

Decidendo il Consiglio federale che Lumina soggia-

ceva, all'epoca deU'infortunio, aHa responsabilitä. eivile, al

giudiee eantonale spettera, previo accertamento delle eireo-

stanze di fa,tto indispensabili al giudizio, di eonoscere della

questione, alIa quale, insomma, tende tutta ia causa: quella

di sapere, se, a norma delI'art. 9 della legge federale.

26 aprile 1887, 11,1. vedova Cominelli abbia rieevuto l'equo in-

dennizzo ehe le eompetE~.

A questo proposito non e superiiuo l'osservare ehe l'i-

stanza eantonale, giudicando anehe c'questo quesito, l'ha

tistretto a quello di sapere se Ia transazione deI 6 ottobre fosse

atIetta da dolo 0 da errore 0 eonseguita abusando dei biso-

gni 0 dell'inesperienza degli eredi Cominelli. Altro sara, in-

vero, ilcompito deI giudiee, se sara ammesso ehe Lumina

sottostava alla responsabilitä. civile: allora; si tratte ra dell'ap-

plieazione dell'art, 9 suddetto, ehe consaera un caso speciale

di annullabilita in favore delle persone eolpite da un infor-

tunio 0 dei 10ro superstiti, easo affatto diverso dai motivi ordi-

nari di impugnabilita dei eontl,'atti per dolo, errore e lesione

previsti dal CO. L'annullabiUta infatti delle transazioni 0 eon-

tratti in rnateria di indennizzi per infortunio altra eondizione

non riehiede fuorehe una sproporzione oggettivamente inequ&

tra quello ehe ottennero gli aventi diritt.o al risarcimento e

eio ehe avrebbero dovuto ottenere : essa e dunque affatto in-

dipendente dall'esistenza di errore 0 di dolo, di eoereizione

materiale 0 moraIe, dei quali trattano gli art. 24 e seg. n. CO

. e 18 e seg. a. CO (SCHERER, H .ftpflicht, p. 217; RU 1&

p. 834, 30 II p. 46, 32 II p. 42, ~7 11 p. 244);-

* Vedi anchf' No 59 in questo volume,

4, Haftpßicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb, NO 133.

il Tribunale federale pronuneia :

10 L'appellazione e respinta nei rapporti verso il eonve-

nuto Pasquini Luigi.

20 Essa e pure respinta per quanto coneerne le ragioni,

vantate dall'attriee qua]e esereente Ia patria potesta sulla

figUa PaoIina Cominelli verso l'altro eonvennto Lumina An-

gelo.

30 Per quanto ha tratto all'azione della vedova Anna Corni-

11elli contra Lumina Angelo la sentenza viene annullata e 11,1.

causa rinviata per nuova istruzione e nuovo gindizio 1,1. sensi

dei considerandi all'istanzaeantonale, la quale dovril :

a) provocare una deeisione dei Consiglio federale sulla

questione di sapere se all'epoea dell'infortunio Angelo Lu-

mina erasottoposto aIla legge federale 26 aprile 1887 in

estensione della responsabilita eivile;

b) decidere poi se alla vedova Cominelli eompeta verso

Angelo Lumina un aumento dell'indennizzo ottenuto eon 11,1.

transazione 6 ottobre 1911.

133. !tdeil ~fr II. ~htiCttl;friCttu!J »om 23. ~taem&" 1913-

in SGd}en t'ir.Oiid, .ret u. _

~er.,.,rer., gegen

~ttt" k ~tCmctUU, ~efI. u. ~er.,.~fl.

Anwendlmg des Grundsatzes, dass ein Haftpflichtkläger ~ MI' dw'ch

Duldung einer ungefährlichen Operation die sckä'digenden Folgen des

erlittenen Unfalls gänzlich und dauernd beseitigen kann, nur für die

Kosten diesel' Operation und die s01/'stigen damit t1erbundenen Vei'-

mögensnachteile Ersatz verlangen kann.

A. -

:t)er,relliget

~Ilt Gm 8. ~lir3 1913 im ~Ilft~f!id}tigen

~etrieb ber ~ef(agten einen 2etftenbtud} erlitten, ber fid} feftfte~enber"

mauen IlI~ Unfall barftellt. lIDegen biefe~ Unflllleß))erlllngte er))on.

ben

~dI\lgten eine

~\lft~f!id}tentfd}libigung))on 4270 lJt.für

Ixmernbe lSerminberung ber ~ril.lerli~f~igfeit, il.logegen fid} bie ~e"

tIllgten, nad} urj:prünglid}er glinaHd}er ?ßeftreitung i~ter ~a~fnd}t,

nur 3Ut ~e3a~[ung einer ~ntfd}iibigung fitt bie,reoften ber, i~re~