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39_II_665

BGE 39 II 665

Bundesgericht (BGE) · 1913-01-01 · Italiano CH
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Oberste Zivilgerichlsinstanz. -

I. Materiellrechtiiche Entscheidungen.

biger tlerbinblid) erWirt werben, we(d)c bem CSd)ulbnft' '.perfon!lI~

frebit

gewa.~t't 9aben, wli9renh biejenigen, bie

i~m nur gegen

:Re(llfld)er~cit frebitiert 9llben, nad) wie bor bered)tigt fein foUten,

lid) aUß biefer lReIlIfit:uer~eit be~a~U au mad)en. :niefe ratio Iegis

aber trifft bei bemjenigen, bel' bem Sd)ulbner nur gegen 2{ b"

tretupg eineß reellen ~ermögen~obiefte0 @elb berfd)afft 9\\t, ilt

nod) ~ö~mm ~)(aae &U, aIß bei bemjenigen, 'oft' bieß gegen ~er ~

pfänbung einer 6318 e 56319 per il pagamento di fr. 44:00 (pena conven-

zionale dal 10 marzo 1907 al 10 novembre 1910 a fr. 100 al

mese). I debitori fecero opposizione, Ia quale veniva poi

provvisoriamente rimossa a mente deU'art. 82 LEF per fl'.

4222.44 e cioe per I'ammontare deHa convenzionale, dedotto

il prezzo (fr: 177 .56) della meta deI muro di cinta (fr. 4400-

177 .56 = fr. 4222.44). Donde nacque la presente causa, nelIa

,quale la parte attrice Monti €d Arigoui, con petizione 29 mag-

gio 1911, domandano ehe il debito di fr. 4~22.44 venga dichia-

rato inesistente, eventnalmente ridotto a fr. 300.

B. -

In linea di diritto gli attori oppongono aUa pl'etesa

dei Comune tre eecezioni. La prima, ehe giuridieamente si

l]ualifica come exceptio non rite adimpleti contractus, con~iste

nel dire, ehe i1 Comune di Lugano non ha adempito agli ob-

blighi eontrattuali assunti. Infatti, dicono gli attori, esso nOIl

ha 10ro conferito I'intiero e paemeo possesso della cosa ven-

duta. Avendo essi manifestata, nell'ottobre 1906, l'intenzione

di costrurre, furono molestati nel Ioro possesso da Luigia

Lueehini, Ia quale si affermo proprietaria esclusiva di tutto

il mnro di cinta; contro la quale molestia il Comune di Lu-

gano, ad onta di sollecitato intervento, nuHa fe ce per liberarli.

JI Comune, continuano gli attori, non ha ottemperato all'im-

pegno assunto di costrurre le strade d'accesso entro illuglio

1904, eompiendole invece solamente nel 1911. Gli attori qua

Berufungsverfahren. N° H3,

667

lificano poi Ia penale di patto leonino e quindi Hlecito a

mente den' art. 17 CO V; in ogni caso di pena esagerata e da

ridursi (art. 182 CO v).

C .. -

TI Tribunale di Appello, con sentenza delI' 11 gen-

naio 1913, ha ammesso in via di massima la pena convenzio-

nale, ma l'ha ridotta a fr. 500 all'anno di ritardo e eioe per

treanni ed otto mesi (10 marzo 1907 al 10 novembre 1910)

alla somma di fr. 1833.28.

CQnside1'lmdo in dil'itto :

10 11 contratto tra gli attori ed iI convenuto, di eui fa parte

Ja elailsola penale, eoncerne la vendita di nno stabile avve-

nuta nel 1904: esso e retto dal diritto cantonale che non e

sindaeabile da questa Corte (art. 231 CO v; 56 e 57 OGF).

I1litigio non verte tuttavia sulla validita della vendita stess8

llel 10 marzo 1904:, sibbene sulla pena eonvenzionale pattuita

a garantire l'esecuzione di una clausola dei contratto. E poi-

ehe la pena eonvenzionale e, per sua natura, dicarattere ac-

cessorio, la eompetenza dei Tribunale federale a giudiearne

dipendera daUa questione preliminare, se l'obbligoJ per l'ese-

enzione dei quale essa e prevista, sia cosl indipendente dal

contratto prineipale immobiliare, abbia indole talmente pro-

pria e individua, che il giudiee possa conoscerne senza tan-

gere il contratto principale nelle sue parti essenziali.

2" -

La questi~ne cOSI posta, non sembra arduo il lisol-

verIa. Veramente l'obbligo di fabbricare puo stare da solo,

all'infuori di altro eontratto; ed avere cosl indole propria ed

indipendente insieme con Ia penale a Iui adibita. Tutt'a1tro

eileaso presente. Nellaspecie, l'obbligo di eostrnrre appare

presuzione deI eompratore in un contratto bilaterale di com-

pera-vendita: prestazione ehe era poi, senza dubbio, neUa

mente dei eontraenti, i quali Ja inscrissero nel eapitolato e

neU'instromento, eondizione essenziale del negozio. Ora la

pena pattuita e la sanzione prevista per l'inadempimento di

quest'obbligo. Il giudicare della medesima altro non signifi-

cherebbe se non statuire, di fatto, anche snll'obbligazione di

fabbricare, aUa qua]e si accorderebbe 0 negherebbe cosi una

sanzione, un'importanza patrimoniale, dunqne un interesse

giuridico. Si toceherebbe in tal modo ad un patto ehe s18 in

008

Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -

11. Pl'ozessreehtiiehe Entscheidungen,

intimo nesso eon Ia vendita immobiliare medesiIpa, della

quale anzi esso costituisee condizione essenziale (vedi easi

analoghi RU 28 II p. 250; 31 II p. 405 e seg. e le sentenze

ivi citate).

3° -

Ma l'intimo legame ehe esiste tra la penale e il eon-

tratto principale risulta evidente anche daU'esame delle ecce-

zioni ehe gli attori ad essa oppongono e delle quali qnesto

Tribunale, giudicando deI merito della causa, dovrebbe eo-

noscere.

Gli attori rimproverano al Comune di non averli immessi

nel pacifico possesso della cosa venduta e di non aver ese-

guito a tempo le strade di aeeesso (exceptio non rite adim-

pleti eontraetus). Queste eeeezioni eoneernono anzitutto il

eontratto immobiliare e Ia SUft esecuzione, ma stanno anche

in rapporto diretto con Ia clausola penale, comecche da esse

possa dipendere la riduzione ed anche il diritto di farJa va-

lere, a mente deI principio ehe chi domanda l'adempimento

di un contratto bilaterale deve averlo, per parte sua, gia

adempito (art. 95 CO v). L'esame di queste obbiezioni eon-

durra quindi necessariamente al quesito dell'adempimento deI

contratto non solamente dal punto di vista degli obblighi

deg1i attori (di fabbricare), ma anehe di quelli dei convenuto:

dunque a giudicare dell'adempimento deI contratto in genere

nelle sue parti principaIi.

Ma anche l'altra ecceziooe, quella deIIa liceitä delIa con-

venzione dal punto di vista dell'art.17 CO v,non e uua que-

stione astratta, ehe POS8a decidersi indipendentemente

dalle altre clausole deI contratto immobiliare. Anehe qui la

portata generale deI eontratto, 10 scopo cui tendevano le

parti stipulando Ia penale in relazione cogli intenti deI con-

tratto principale, sono altrettante questioni pregiudiziali di

indole concreta e ehe non ponno avere adeguata risposta se

non esaminando le disposizioni deI eontratto itnmobiliare

neUa loro generalitä. e neUa loro relazione eoo le parti.

Il Tribunale federale pronuneia:

Non si entra nel merito delle appellazioni.

Berufungsverfahren. N0 IU.

11~t ~dC!tt bC!r I. ~iutt .. &fC!i{uttß uOnt 1t. tftto&C!t 1913

in Silt'6en ~

.. UC!t·~"u'C!t, ~efl. u. ~erA'tI., gegen ~".fC!t,

-'fI. u. ~er.,~dI.

1. Zivi/rechtliohe Beschwerde nach Art, 87 Zilf. fOG, Viii 'MUnis

zur Bem{ullg. J(?lle ist diesn' subsidiär. Beide Rechtsmittel können

nicht in einer Eingabe verbullden werden.

2. Uebergangsrecht Verp(1·ündungsDel·trag nach altem Recht; Auf-

hebung unter dem netten Recht. Fit/' die Wifklutgen der Attfhebung

ulld die Auseinandel'setzung ist das aUe Reckt mltssgebend.

A. -

$Ourdj Urteil \)om 13.,3unt 1913

~at ba~ ü6@ bes

-'fanton~ Sdjaff~aufen erfannt:

,,1. $Oer am 8. %e6ruar 1902 3wifdjen ben

~arteien

a6ge~

"fdj{offene 2ei6gebing~\)ertrag ift mit ~eutfgem :tage (tufge(öft.

,,2. $Oer ~dlagte ift gerin,tlidj

ge~aIten I

bem -'fliiger eine

IIIebensllinglid)e iä~didje ~Iimentation im

~etr(tge uon 250 %r.

"a1W3uricf}ten.

,,3. CJ'toften).

,,4. SdjriftUcf}e IDlitteifung an bie

~arteien unb (tn bie erfte

".3nftan3" •

B. -

$Oiefe Wtteifung erfolgte am 7. 3ufi 1913. Sdjon am

3. gI. IDCon. 9atte ber ~ef{agte "aur morforge" beim Ob@ bie

~erufung an baß ~@ erfliirt, mit bem ~ntrag auf ~bweifung

ber J'tlage unb auf mücfweifung ber Sad)e an bie fantonalen 3n~

ftcmaen au neuer ~eurtetlung auf @runb beä eibgmöfftfdjen ftatt

~ fan tonalen

1Redjt~. $Otefer \)orforgIidjen .iBerufungßedllirung

(Ilg eine fuf3e ~egrunbungäfd)rift ueL

SJnit @ingauen \)om 26. 3u[i 1913 an baß 06@ unb an bas

~@ ~at ber

~ef{agte bie

~erufung gegen baä Urteil beß 06@

erneuert unb auf feine @ingabe l)om 3.,3u1i 1913. \lerwiefelt, bie

er 6eftatige unD beren

~ltträge ne6ft .iBegrunbung er wtebtr~ore.

,3n ber @inga6e an baä ~@ fügte ber .iBeflagte- 6ef, er er~e~e 3u=

gleidj .iBefdjwerbe gemlia ~rt. 87 Riff. 1 ü@.

C. -

$Oer }ßertreter bes J'tliiger~

~Ilt fidj in einer @ingde

uom 30.,3ult 1913 an baß 06@ au S)anben bes ~@ bagegen

l)erlOO~ft, bafJ ber %all an biefeß weitergeaogen n>erbe. 3n feiner

Wutwort auf bie ~erufung ~at fooonn ber J'tlliger beantragt, eß