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Oberste Zivilgerichlsinstanz. -
I. Materiellrechtiiche Entscheidungen.
biger tlerbinblid) erWirt werben, we(d)c bem CSd)ulbnft' '.perfon!lI~
frebit
gewa.~t't 9aben, wli9renh biejenigen, bie
i~m nur gegen
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aber trifft bei bemjenigen, bel' bem Sd)ulbner nur gegen 2{ b"
tretupg eineß reellen ~ermögen~obiefte0 @elb berfd)afft 9\\t, ilt
nod) ~ö~mm ~)(aae &U, aIß bei bemjenigen, 'oft' bieß gegen ~er ~
pfänbung einer 6318 e 56319 per il pagamento di fr. 44:00 (pena conven-
zionale dal 10 marzo 1907 al 10 novembre 1910 a fr. 100 al
mese). I debitori fecero opposizione, Ia quale veniva poi
provvisoriamente rimossa a mente deU'art. 82 LEF per fl'.
4222.44 e cioe per I'ammontare deHa convenzionale, dedotto
il prezzo (fr: 177 .56) della meta deI muro di cinta (fr. 4400-
177 .56 = fr. 4222.44). Donde nacque la presente causa, nelIa
,quale la parte attrice Monti €d Arigoui, con petizione 29 mag-
gio 1911, domandano ehe il debito di fr. 4~22.44 venga dichia-
rato inesistente, eventnalmente ridotto a fr. 300.
B. -
In linea di diritto gli attori oppongono aUa pl'etesa
dei Comune tre eecezioni. La prima, ehe giuridieamente si
l]ualifica come exceptio non rite adimpleti contractus, con~iste
nel dire, ehe i1 Comune di Lugano non ha adempito agli ob-
blighi eontrattuali assunti. Infatti, dicono gli attori, esso nOIl
ha 10ro conferito I'intiero e paemeo possesso della cosa ven-
duta. Avendo essi manifestata, nell'ottobre 1906, l'intenzione
di costrurre, furono molestati nel Ioro possesso da Luigia
Lueehini, Ia quale si affermo proprietaria esclusiva di tutto
il mnro di cinta; contro la quale molestia il Comune di Lu-
gano, ad onta di sollecitato intervento, nuHa fe ce per liberarli.
JI Comune, continuano gli attori, non ha ottemperato all'im-
pegno assunto di costrurre le strade d'accesso entro illuglio
1904, eompiendole invece solamente nel 1911. Gli attori qua
Berufungsverfahren. N° H3,
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lificano poi Ia penale di patto leonino e quindi Hlecito a
mente den' art. 17 CO V; in ogni caso di pena esagerata e da
ridursi (art. 182 CO v).
C .. -
TI Tribunale di Appello, con sentenza delI' 11 gen-
naio 1913, ha ammesso in via di massima la pena convenzio-
nale, ma l'ha ridotta a fr. 500 all'anno di ritardo e eioe per
treanni ed otto mesi (10 marzo 1907 al 10 novembre 1910)
alla somma di fr. 1833.28.
CQnside1'lmdo in dil'itto :
10 11 contratto tra gli attori ed iI convenuto, di eui fa parte
Ja elailsola penale, eoncerne la vendita di nno stabile avve-
nuta nel 1904: esso e retto dal diritto cantonale che non e
sindaeabile da questa Corte (art. 231 CO v; 56 e 57 OGF).
I1litigio non verte tuttavia sulla validita della vendita stess8
llel 10 marzo 1904:, sibbene sulla pena eonvenzionale pattuita
a garantire l'esecuzione di una clausola dei contratto. E poi-
ehe la pena eonvenzionale e, per sua natura, dicarattere ac-
cessorio, la eompetenza dei Tribunale federale a giudiearne
dipendera daUa questione preliminare, se l'obbligoJ per l'ese-
enzione dei quale essa e prevista, sia cosl indipendente dal
contratto prineipale immobiliare, abbia indole talmente pro-
pria e individua, che il giudiee possa conoscerne senza tan-
gere il contratto principale nelle sue parti essenziali.
2" -
La questi~ne cOSI posta, non sembra arduo il lisol-
verIa. Veramente l'obbligo di fabbricare puo stare da solo,
all'infuori di altro eontratto; ed avere cosl indole propria ed
indipendente insieme con Ia penale a Iui adibita. Tutt'a1tro
eileaso presente. Nellaspecie, l'obbligo di eostrnrre appare
presuzione deI eompratore in un contratto bilaterale di com-
pera-vendita: prestazione ehe era poi, senza dubbio, neUa
mente dei eontraenti, i quali Ja inscrissero nel eapitolato e
neU'instromento, eondizione essenziale del negozio. Ora la
pena pattuita e la sanzione prevista per l'inadempimento di
quest'obbligo. Il giudicare della medesima altro non signifi-
cherebbe se non statuire, di fatto, anche snll'obbligazione di
fabbricare, aUa qua]e si accorderebbe 0 negherebbe cosi una
sanzione, un'importanza patrimoniale, dunqne un interesse
giuridico. Si toceherebbe in tal modo ad un patto ehe s18 in
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Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -
11. Pl'ozessreehtiiehe Entscheidungen,
intimo nesso eon Ia vendita immobiliare medesiIpa, della
quale anzi esso costituisee condizione essenziale (vedi easi
analoghi RU 28 II p. 250; 31 II p. 405 e seg. e le sentenze
ivi citate).
3° -
Ma l'intimo legame ehe esiste tra la penale e il eon-
tratto principale risulta evidente anche daU'esame delle ecce-
zioni ehe gli attori ad essa oppongono e delle quali qnesto
Tribunale, giudicando deI merito della causa, dovrebbe eo-
noscere.
Gli attori rimproverano al Comune di non averli immessi
nel pacifico possesso della cosa venduta e di non aver ese-
guito a tempo le strade di aeeesso (exceptio non rite adim-
pleti eontraetus). Queste eeeezioni eoneernono anzitutto il
eontratto immobiliare e Ia SUft esecuzione, ma stanno anche
in rapporto diretto con Ia clausola penale, comecche da esse
possa dipendere la riduzione ed anche il diritto di farJa va-
lere, a mente deI principio ehe chi domanda l'adempimento
di un contratto bilaterale deve averlo, per parte sua, gia
adempito (art. 95 CO v). L'esame di queste obbiezioni eon-
durra quindi necessariamente al quesito dell'adempimento deI
contratto non solamente dal punto di vista degli obblighi
deg1i attori (di fabbricare), ma anehe di quelli dei convenuto:
dunque a giudicare dell'adempimento deI contratto in genere
nelle sue parti principaIi.
Ma anche l'altra ecceziooe, quella deIIa liceitä delIa con-
venzione dal punto di vista dell'art.17 CO v,non e uua que-
stione astratta, ehe POS8a decidersi indipendentemente
dalle altre clausole deI contratto immobiliare. Anehe qui la
portata generale deI eontratto, 10 scopo cui tendevano le
parti stipulando Ia penale in relazione cogli intenti deI con-
tratto principale, sono altrettante questioni pregiudiziali di
indole concreta e ehe non ponno avere adeguata risposta se
non esaminando le disposizioni deI eontratto itnmobiliare
neUa loro generalitä. e neUa loro relazione eoo le parti.
Il Tribunale federale pronuneia:
Non si entra nel merito delle appellazioni.
Berufungsverfahren. N0 IU.
11~t ~dC!tt bC!r I. ~iutt .. &fC!i{uttß uOnt 1t. tftto&C!t 1913
in Silt'6en ~
.. UC!t·~"u'C!t, ~efl. u. ~erA'tI., gegen ~".fC!t,
-'fI. u. ~er.,~dI.
1. Zivi/rechtliohe Beschwerde nach Art, 87 Zilf. fOG, Viii 'MUnis
zur Bem{ullg. J(?lle ist diesn' subsidiär. Beide Rechtsmittel können
nicht in einer Eingabe verbullden werden.
2. Uebergangsrecht Verp(1·ündungsDel·trag nach altem Recht; Auf-
hebung unter dem netten Recht. Fit/' die Wifklutgen der Attfhebung
ulld die Auseinandel'setzung ist das aUe Reckt mltssgebend.
A. -
$Ourdj Urteil \)om 13.,3unt 1913
~at ba~ ü6@ bes
-'fanton~ Sdjaff~aufen erfannt:
,,1. $Oer am 8. %e6ruar 1902 3wifdjen ben
~arteien
a6ge~
"fdj{offene 2ei6gebing~\)ertrag ift mit ~eutfgem :tage (tufge(öft.
,,2. $Oer ~dlagte ift gerin,tlidj
ge~aIten I
bem -'fliiger eine
IIIebensllinglid)e iä~didje ~Iimentation im
~etr(tge uon 250 %r.
"a1W3uricf}ten.
,,3. CJ'toften).
,,4. SdjriftUcf}e IDlitteifung an bie
~arteien unb (tn bie erfte
".3nftan3" •
B. -
$Oiefe Wtteifung erfolgte am 7. 3ufi 1913. Sdjon am
3. gI. IDCon. 9atte ber ~ef{agte "aur morforge" beim Ob@ bie
~erufung an baß ~@ erfliirt, mit bem ~ntrag auf ~bweifung
ber J'tlage unb auf mücfweifung ber Sad)e an bie fantonalen 3n~
ftcmaen au neuer ~eurtetlung auf @runb beä eibgmöfftfdjen ftatt
~ fan tonalen
1Redjt~. $Otefer \)orforgIidjen .iBerufungßedllirung
(Ilg eine fuf3e ~egrunbungäfd)rift ueL
SJnit @ingauen \)om 26. 3u[i 1913 an baß 06@ unb an bas
~@ ~at ber
~ef{agte bie
~erufung gegen baä Urteil beß 06@
erneuert unb auf feine @ingabe l)om 3.,3u1i 1913. \lerwiefelt, bie
er 6eftatige unD beren
~ltträge ne6ft .iBegrunbung er wtebtr~ore.
,3n ber @inga6e an baä ~@ fügte ber .iBeflagte- 6ef, er er~e~e 3u=
gleidj .iBefdjwerbe gemlia ~rt. 87 Riff. 1 ü@.
C. -
$Oer }ßertreter bes J'tliiger~
~Ilt fidj in einer @ingde
uom 30.,3ult 1913 an baß 06@ au S)anben bes ~@ bagegen
l)erlOO~ft, bafJ ber %all an biefeß weitergeaogen n>erbe. 3n feiner
Wutwort auf bie ~erufung ~at fooonn ber J'tlliger beantragt, eß