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38_II_533

BGE 38 II 533

Bundesgericht (BGE) · 1912-01-01 · Italiano CH
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;;32 Ä. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. MateriellrechtJiche Entscheidungen.

8. -

~ie eine ber nerl>fiinbeten

~orberungen, bieieuige bOll

64,250 tyr., tft nou ber ~eflagten fdjon bor ber fantonalen :3n~

ftQna ",eber i~rem }Beftanbe nod} ber Sjö~e n't(~ l>eftrttten roorben,

oie anbere non 18,980 tyr. 60 @;t6. nur ber S)ö~e nnd}. stIud}

bie le\1tere }Beftreitung ~at ~eute bie ~eflagte nicfJt me~r nufred}t

er~illten. ~6 finb alfo nunme~r neibe tyorberungen a(ß fold}e an·

erfllnnt unb e6 fragt fldj nur nodj, 06 i~nen uerremen6are @egen:

forberungen ber lBeflagten

entgegenfte~en. Sjie6ei ift eal.lon aUß:

augegen, ba~ bie ~emdjnung für foldje ~orberungen nidjt n1f~r

ftattfinben fann, 9iniid)tIidj beren bie lBefragte erft @liiu6igerin

gemorben tft, nadjbcm il)r bie jtIägerhl bit ~erl>fiinbung angeaeigt

l)atte, nIfo erit uadj bem 15. S!(uguft 1900.,8mar ergibt fid)

bie6 nidjt

au~ einer aU6brüd'tidjen ~eftilUmuttg be~ no~t, roie

6et ber %orberungßa6tretung (S!(rt. 189 QQ9t). "UUein menn audj

ba~ 1Redjt beß ~ fan b gliiu6igerß an ber ß=orberung ",eniger meit

ge9t

a(~ ba~ bem 3efitonar

aI~,/.5;igenrümer" 3ufttgenbe I;0

liegen bodj bie ~er9iiuniffe in S)infh{lt iluf bie borHegenbe lirage

in heiben (YiiUen gleidj, inbem 9ift· lilie oort (tu6gefdjloiien fein

muj), bau ber ~ered)ttgte burcft uUcfltrügHd) erf± entfteQen'oe ~in­

wenbungen gegen bie

~orberung in feiner einmal et}uor6enen

medjt~fteUung benctdjteHigt lU erbe (bergt aucfJ Sj a f ne r, Jtom-

mentar ~rt. 215 m:6f. 2; :m i f l u n '0, stommentar 3um \5adjen.

redjt bes ß@~ S!(rt. 260 fit 2; ~(f f 0 (t er, ßeitfd}rift beß beruf-

fdjen ~uriften\.)ereitW 25 i6. 6; :J(0 if er, Droit des obligation8,

15. 316).

~ei ben brei Mn ber 5Ben"gten erQ06enen @egenfor'oerungen

ergibt fid) nun llber bie

~n.öglidjteit ber ~erred)nung au~ ben

~ftfn fofgenbes:

~if be~aul>tete (Yorberung \)on 347,132 l5;r.

",llrbe))on ber ~ef{(lgt~a,;lt~ med)t~n(ld)folgerin ber fd)meiaerifdjen

@efeUfd)aft für eleftrcd)emifdje 3nbuftrie UC.-@. mi'oertl.:tgemeife

in eiuem im,Su9re 1904 uon ~ottetat gegen fie uor ~Rid)teramt

lBem ange906enen ~ro3efie geltenb gemadjt. ~6 9anbelt fid) um

Sdjnbenerfa\1anfprüdje I bie auf einen im,3a~re 1898 aroifdjen

ber @efeUfdjctft rür eleftrodjemifdje,3nbuftrie unb

~ottera.t n6-

ge;cI;foifenen ~aUbettrag geftü~t ",er~en, unb 'oie, fomeit fie 6e-

fte9en, bnbllrdj auf 'oie ~eflctgte übergegangen finb, bau biefe

infl)I~1e einf6 am 16. Dfto6er 1903 mit jener @efeUfd)aft nli.

4. Obliptionenrecht. N° 85.

gefdjfuffenen ~ufionßnertrageß beren ~ftiben unb ~Ilffiuen 116er-

naQm. Somit tft 'oie .!Benllgte erft brei,3IlQre, uadjbem 19t 'oie

~ervfanbung uom 13. S!(uguft 1900 Ilngeaeigt ",orben rollr,

~orberungßgläubigerht ge",orben.

~1lß @{eidje gilt, nlldj ben

eigenen Ilfuglllien ber lBeflagten, für 'oie aroei Ilnbern tyorberungen:

Sie erfliirt feIbft, bllB fie bie

~orberung ~Ul>ont erft nm

25. ~uguft 1903 abtretung~",eife eworuen 91lbe unb bau i9r bie

@eridjt~foften&etriige im @rllubünbn~roaeffe erft in ben Sa9ren

1906 unb 1907 augefl>rodjen morben feien. ~ine ~erredjnung ift

fonlldj bei IlUen brei ~orberungen IlU~lJefdjloffen. IDamit ",irb bie

ljrage i9reß redjtlidjen }Beftanbe~ gegenftanb6(oß, e6enfo ber &ntrag

ber ~ef(llgten, e6 fri bie }Beurteilung ber stlllge bi~ 3ur ~debigung

be6 ~erner~toaeffe~ au fiftieren.

~emnlldj ~Ilt baß ~unbe6geridjt

erfllnnt:

~ie .!Berufung l1'irb aligeroiefen unb

bll~ Ilngefodjtene Urteil

be6 @ertdjt690fe6 beß ll. Jtreife~ für ben lBe3id

~euf uom

27. :ve3em6er 1911 befUHigt, mit ber ~obififa:tion immer9in,

bct% baß ~i~pofitib 1 be~ genannten UrteiI6 geftrid)en ",irb.

85. Sentenza. 4 ottobre 1912 della Ia Sezione civile nella causa

Ditta. ReIbUng & C'J attrice, contro Ditta. F. Scazziga. & C.,

convenuta.

Art. 1 co e 81 OGF. Semplici trattative preliminari, senza effetto

giuridico, 0 contratto di locazione d'opera 't Questioni di diritto

e di fatto; pl'ova testimoniale 0 da documenti.

Il Tribunale di Appello deI Cantone Ticino decise eon sen

tenza 13 settembre 1911.:

La domanda petizionale e respinta.

Appellante la parte attrice, la quale chiede ehe, in liforma

deI pronunciato dell'istanza eantonale, si giudichi:

1 0 In linea principale :

La Societä. in nome collettivo F. Scazziga & C. in l\:luralto

534 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. MaterielIrechtIiche Entscheidungen.

e COndallnata a prestarsi all'adempimento 9-e1 contratto eon-

cluso eolla Ditta attriee.

2° Subordinatamente:

Al risarcimento danni neUa somma ehe sara stabilitadal

giudice in separata sede di giudizio.

La convenuta domanda ehe si confermi puramente e sem-

plicemente la sentenza appellata.

NeUa seduta 4 ottobre 1912, presenti le parti, le quali

confermano verbalmente le loro conclusioni, il Trihunale

federale,

Considerando in latto :

_4. -

La controversia verte tutta sulla questione cli sa-

pere, se la Ditta eonvenuta, F. Seazziga & C. in Muralto, nei

suoi rapporti con la Ditta attrice, G. Helbling, sia addivenuta

ad un vero eontratto di loeazione d'opera, oppure se tali

trattative e eorrispondenze non abbiano sOl'tito l'effetto di

obbligarla giuridieamente.

La Ditta Scazziga &, C., Hotel du Pare in Muralto, aveva,

nelI'autunno t905, l'intenzione di dotare il suo alb ergo di un

impianto eompleto di risealdamento (lavanr! eria ece.), di

appareeehi sanitari e di un generatore di acqua caIda.

Con Iettera t6 dieembre 1905, la Ditta attriee, rappre-

sentata in questa circostanza dal suo viaggiatore Ed. Schae-

deli-Straub e daU'ingegnere Fede'rieo Bender, spediva agli

architetti Ghezzi e Casserini in Loearno. addetti ai layori di

ampIiamento e di ristauro di detto albe~go, due diversi pre-

ventivi (ni 4229-4230), concernenti le instal1azioni sanitarie

(non vi e cenno degli altri progetti, dl risealdamento ecc.,

ecc.), oftrendosi a dare le spiegazioni necessarie. I due pre-

ventivi, benehe aventi per oggetto iI medesimo lavoro. diffe-

rivano nel prezzo a motivo della qualita degli appareechi, nel

Funo piiI dispensiosi ehe nell'altro.

Il 27 dicembre 1905 avveniva in Locarno un eonveO'110 tra

e

i signori Sehaedeli eBender, da nna parte, ed i signori F ede-

rigo Scazziga, Olinto Scazziga (socio della convenutal. dal-

l'altra. Vi intervennero, salvo qualche momentanea a5senza,

anche gli architetti Ghezzi e Casserini.

,

j

I

4. Obligatioßenl"echt. :'i" I"\~,.

Sul risllitato pratico di queste trattative deI 27 dicem-

bre 1905, che furono lunghe elaboriose, differiscono essen·

zialmente le parti. Helbling & C. vi ravvisano un aeeordo

eompleto in tutti i punti eoncernenti le installazioni sanita-

rie, mentre la eonvenuta sostiene ehe non si addivenne a

nessuna eonclusione, particolarmente a nessun contratto Je-

finito.

Intanto, il giorno suceessivo (28 dicembre 1905) 10 Schae-

deli seriveva aHa convenuta :

40 Ho il vantagg:o di confermarvi con la presente la com-

» missione che voi ave te trasmesso a me ed al llostro iuge-

» guere sigr Bendei', coneernente le instai.lazioni sanitarie

» deI nuovo vostro Hotel du Pare a Locarno, commissione

> basata sul nostro preventivo n<> 4229, con t[ualthe l1lotlit!-

» cazione, per la somma totale di fr. HOOO.

» Il nostro ingegnere sigr Bender e ritornato ieri a Zm'igo.

"» tiOllde vi mandent «eonferma definitiva e corl'etta» per

" ritorno di eorriere. COllie ad intesa verbale riceverete

» altresL senza rital'do, i progetti e preventivi per la nuuva.

» layanderia combinata col servizio dell'acqua calda >} ece., ecc.

11;) gennaio 1906 la DiUa attrice serive di nuovo agli

architetti Ghezzi e Casserilli, in relazione al convegno avve-

nuto il 27 dieembre precedente, ringraziando per l'ordilla-

zione ricevuta e rimettendo accluso ({ un devis eOllfirmatif·

(4239) per le illstallazioni sanitarie. Aggiuuge ehe spedira

successivamente dei preventivi e disegni eoneernenti il servi-

zio di acqua ealda e l'installazione della lavanderia. Questa

lettera vellue eonsegnata aHa tonvenuta solamente il 12 sue-

eessivo.

Il 10 gennaio 1906, Ia couvenuta risponde all'attrice eil>

ehe segue: "Presa eogniziollt' delle proposte di contratto

>' ehe ci furono rimesse ieri dai signori al'chitetti (3·hezzi e

.. Casserilli, non vediamo esposto ne il sistema w')

L~ spesa

» dell'impianto per la generazione dell'acqua calda eh,.:! da-

veva unirsi al devis suddetto, indispensabili per richiedere

» 1e garauzie di una buona instaliazione e fuuziünamellto. \'i

.,., facciamo anche osservare cht' non eonfermate robhiigo

536 A. Oberste ZivilgerichlsinstanL -

L Materiellrechtliche Entscheidungen.

» d'urgenza delle latrine indieatevi, ehe devono fnnzionare

:. gia per Ia meta di febbraio, e ehe la rimanenza delle altre

:. opere dovrebbe esegnirsi entro la fine di marzo.» Poi.

esposto il modo e l'epoea di pagamento per tutto l'imlJianto:

la eonvenuta aggiunge: «Se per martedi sera (16) non ci

> farete tenere il devis definitivo, in base a quanto dettovi

> qni sopra, saremo eostretti a rivolgerei ad altra Ditta,

... ritenendo inutile prosegnire nelle trattative con la vostra

» Casa.»

Il 15 gennaio 1906 Scazziga & C. telegrafavano all'attriee

in questi termini: «Se per domani non avremo progetto

... eompleto per definire trattative, tratteremo eon altra

» Firma ....

Segnono quindi diverse corrispondenze, sui dettagli delle

quali non import&. insistere. Ci fnrono inoltre altre verbali

trattative ehe pero nulla mntano alla situazione creata dallo

seambio delle lettere citate.

Per lettera 19 gennaio Scazziga & C. rompono definitiva-

mente ogni ulteriore carteggio dieendo ehe in confermazione

di quanto fn significato verbalmente il giorno prima non

int.endono aecettare l'ultima offerta Helbling (deI 18 gen-

nalo); ehe tengono a disposizione dell'attriee l'incartamento

ricevuto e ehe hanno avvertito i loro arehitetti della loro

deeisione.

B. -

11 risultato della laboriosa prova testimoniale riesel

eontraddittorio; i testi della parte attrice e quelli della parte

eonvenuta fecero deposizioni, si pub dire, diametralmente

oppo8te. Schaedeli eBender (assunti ambedue 8enza giura-

menta perehe, diee l'istanza cantonale, indirettamente inte-

ressati all'esito della causa) diehiararono formalmente ehe

ne1 prefato eonvegno deI 27 dicembre 1907, le trattative -

ehe si aggirarono seeondo i due testi eselusivamente sull'im-

pianto degli appareeehi sanitari -

eondussero a perfetto ac-

cordo sul prezzo (fr. 14(00), sui progetti ecc.; ehe essi, quando

il 27 dieembre partirono da Loearno, avevano la perfetta

convinzione ehe il contratto, ehe formo l'oggetto deI convegno

27 dieembre, era perfetto ed 4: aveva acquistato forza di

4. ObJiptionenrecht. No 85.

legge tra 1e parti ». Diverse suonano 1e deposizioni dei testi

della parte eonvenuta. Tanto Ghezzi ehe Casserini (que-

st'ultimo eseusso senza giuramento per causa di parentela

con F. Scazziga, socio della eonvenuta) affermano concorde-

mente e sostanzialmente che un eontratto fra le parti per Ia.

fornitura degli impianti ed appareeehi in questione non venne

mai eonemuso. Essere stata, gia fin da prineipio, l'intenzione

della eonvenuta di·dare tutti i lavori alla stessa Ditta a for-

fait eumulativo e non di scindere la trattazione deU'aftare

eoneemente e gli appareeehi sanitari e il servizio di riscalda-

mento e l'impianto di un generatore di aequa calda in sepa-

rate convenzioni. Aggiungono ehe tutti i eontratti delIa con-

venuta circa il ristauro e l'ampliamento dell'albergo, anche

quelli di minore importanza, fnrono redatti per iseritto, col

modo di procedere esatto e metieoloso nel trattamento di

tutti gli affari da parte deI sigr F. Scazziga; che, anzi, quasi

tutti questi eontratti, anticipatamente discussi coi testi, veni-

vano da loro, testi, dettati e solamente dopo dalla eonvenuta

sottoscritti. N ello stesso senso si pronunciano gli· altri testi

della eonvenuta (Cavadini Eugenio, Motta Federieo, Dottor

Luigi Male), aggiungendo od omettendo ognuno, secondo la

parte ehe essi ebbero nei fatti di causa, runo 0 l'altro parti-

colare ehe non e necessario rammentare. I testi Broggini

Giannetto, Conti Enrico ed altri, fornitori od impresari della

eonvenuta, eonfermano tutti, in modo eoncorde, ehe la conve-

nuta non tralaseiava mai di stendere i Ioro rapporti contrat-

tuali per iseritto.

C. -

Da questi fatti e prove le due parti traendo eia-

seuna eontrarie eonclusioni, l'attrice domandava eon petizione

15 aprile 1906 :

Che la Soeieta in norne collettivo F. Seazziga & C. in Mu-

ralto fosse condannata a prestarsi all'adempimento deI con-

tratto eon la Ditta attrice.; ehe, subordina.tamente, fosse te-

nuta a risareirle i danni per rifintata eseeuzione deI contratto

nella somma di fr. 7652.70 0 neUa misura ehe sara fissata

dal giudice 0 da persone perite, e, in linea puramente even-

tuale, ehe Federico Scazziga, soeio della Ditta F. Scazziga.

588 A. Oberste ZiviJgerichtsinstanz. -

I. Matel'iellrechlliche Entscheidungen.

& C:, fosse ritenuto personalmente responsabile deI danno e

eondannato a rifonderlo nella somma di fr. 7652.70.

La convenuta invece conehiudeva nelIa sua risposta al

rig~tto puro e semplice della domauda petizionale.

E d'uopo avvertire ehe le domande petizionali eoneernenti

l'ammontare (la quotitä,

non il principio) deI danno

(fr. 7652.70) e 1a responsabilita personale deI sigr Federico

Seazziga furono, all'atto dell'interrogatorio deI 24 novembre

consenziente la parte avversa, abbandonate dall'attriee, sott~

espressa riserva di farIe valere in separa~a sede dopo l'ema-

nazione della sentenza sulla domanda principale. L'istanza

cant~nale non aveva. dunqne altro compito che quello di pro-

nunClare suUa domanda principale circa l'obbligo della eon-

venuta a prestarsi all'adempimento deI contratto e quella

subordinata concernente il risarcimento dei danni, astrazione

fatta da ogni quotitä. od ammontare dei medesimi. Si avverte

poi, ehe, in seguito, la eonvenuta affidava i lavori tutti in

questione ad altra Ditta Brunschwyler & C. ehe 1i condusse a

termine e ehe, nel eorso deU'istanza, una societä. anonima

« D~eo » subentrava, per ogni effetto di legge, quale parte

attnee nelIa causa.

E. -

L'istanza eantonale ha respinto Ia domanda. Ne Ia

prova doeumentaria, diee essa in sostanza, ne quella testi-

moniale, hanno eonfermato la pretesa eonclusione deI eon.

tratto; non le lettere 28 dicembre 1905 e 3 gennaio

della Ditta attriee aHa eonvenuta, ehe sono documenti uniIa-

terali, emananti da persone che rappresentavano Ia Dit13

Heibling e contraddettl dalla successiva eorrispondenza Scaz-

ziga; non le risultanze testimoniali, poiche Ie sole favorevoli

(Ben~e: e Sehaedeli) aHa tesi dell'attrice sono in aperta eon-

traddlzIOne con le deposizioni di tutti gli altri testi' derivano

inoltre da persone ehe, per essere state rappresentanti della

Ditta Helbling, furono sentite senza giuramento a solo titolo

informativo e Ia loro testimonianza non ha quindi che ur.a

c eoncludenza relativa»;

In diriUo :

1. -

La sentenza impugnatariguarda il merito della

-questione ed e quindi di eonoseenza di eodesta sede. A eil>

4. Obligationenrecht. N" 85.

539

non os13 la eireostanza ehe,. per eonvenzione delle parti

24 novembre 1906, il Tribunale non b chiamato ehe a giudi-

eare sol prineipio, non pia sulla quotitä dell'obbligo di risar-

eimento. ~io nondimeno, la sentenza deI Tribunale sara defi-

nitiva, Ia causa, come e posta oggi, definitivamente liquida,a;

e percio non si pub pretendere ehe si tratti di un giudizio

parziale 0 preparatorio. Vero e ehe, poiehe I'eseeozione dei

lavori fu affidata ad altra Ditta (Brnnschwyler & C.) e da

questa ultimata e ehe quindi 180 convenuta non puo pia essere

tenu13 alI'adempimento dei preteso contratto, la prima do-

manda sarebbe, in se, senza oggetto; ma dessa forma tutta-

via la base dell'azione eventuale per la eonstatazione dell'im-

porto deI risarcimento e dell'obbligo astratto della convenuta

di rifazione dei danni; ha uno seopo ed un oggetto in eio,

ehe tende a far cOl1statare ehe tra le parti· fu stipulato un

vero e proprio contratto.

2. -

L'istanza eantonale opina ehe iJ nodo della que-

stione stia nel deeidere, se la eonelusione deI eontratto sia

stata provata; a quest'nopo essa ha vagliato 180 forza proba-

toria dei documenti e dei testi ed b arrivata ad una eonelu-

sione negativa. Per quanto eoneerne i testi, l'istanza canto-

nale afferma ehe le deposizioni di Schaedeli eBender non

hanno forza probatoria, mentre esse sono distrutte da tutti

gli altri eostituti ehe diehiarano, coneordi, non essere stato

eonchiuso nessun eontratto ed essere sempre stata intenzione

delle parti di riservare 180 forma seritta. Se b corretto l'a.v-

viso dell'istanza cantonale ehe tut13 Ia causa si riduce a UDa

sempIiee questione di· prova, questo Tribunale sarebbe vin-

colato dalIe constatazioni di fatto summenzionate e l'appello

dovrebbe, in tal caso, essere senz'altro respinto.

E d'uopo quindi anzitutto esaminare se cotale punto di

vista delIa motivazione eantonale e conforme 801 diritto fede-

rale 0 se, per avventura, non urta colle norme ammesse da

questa sede. La questione fondamentale, se vi fu contratto

perfetto, e certamente, in se, una questione di diritto, non

di fatto; di fatto sono soltanto le cireos13nze, gli indizi, le

premesse, da cui si deve conehiudere all'esistenza od all'ine-

AS 38 11 -

1912

35

MO A. Oberste Zimgerichtsinstanz. -

I. Materrellrechlliche Entscheidqea.

sistenza di un contratto. Se dunque i testi, nel diehiarare ehe

non intervenne eontratto, proeedettero per via di ragiona-

mento araomentando dalle Ioro pereezioni fisiehe, la Ioro

,

~

.

I

testimonianza 0 piuttosto la loro opinione non VIneo erebbe

questo giudice, eome quella ehe esprimerebbe non cireo-

stanze di fatto, ma apprezzamento giuridico dei fatti (alt. 81

OGF). Ma nuUa prova ehe i testi abbiano voluto esporre la

Ioro opinione anziehe raceontare eose vedute ed udite, sulle

quali l'istanza cantonale poi fonno il suo eriterio di indole

giuridiea. Infatti, scopo dell'audizione dei testi, COJlle risulta

dalle domande conerete e preeise poste dalle parti, iu quello

di informare il giudiee sulle eireostanze di fatto. E le risposte

dei testi si riferiscono, in parte almeno, a fatti conereti; cosl,

per esempio, la deposizione Ghezzi, seeondo la quale alla

preseuza deI teste «non fu mai parola di una eifra impegna-

tiva»; e quella deI Motta ehe diee: «vi furono so~~ t~atta:

tive ». Parimenti precise e eoncrete sono le depOSIZIODl deI

testi sulla eireostanza, ehe la Ditta eonvenuta non trala-

seiava mai di redigere per iseritto i patti auehe di minore

importanza. Se da questo fatto solo i testimo~ inferi~sero

ehe per maneanza di serittura -

non per defielenza dl ma-

nife~tazione verbale e eoneorde di volonta -

non fum eon-

tratto perfetto, le Ioro deposizioni non sarebbero ne conelu-

denti ne vineolanti questa sede. Ma i testi aeeennano a queste

eireo~tanze non eome ad una Ioro conclusione, ma eome ad un

fatto da! quale dedueono ehe, poiehe la Ditta eonvenuta non

era mai solita obbligarsi senza serittnra, non sia da presu-

mersi ehe abbia voluto, eeeezionalmente, fare altrimenti questa

volta quando trattavasi di negozio di molta importanza.

3. '- Vero e ehe queste eonsiderazioni non ~diseutono ne

risolvono il quesito se la prova testimoniale non sia irrile-

vante e, dal punto di vista deI diritto federale, deI tutto

snperfiua. Se non ehe, la risol~one .di tale qu~stione non

sarebbe neeessaria ehe nel easo lD eUI neUa eomspondenza

stessa si riscontrassero gli estremi deI eontratto perfetto,

non quando la eorrispondenza e destinata semplieemente a

dar ragguaglio sulle trattative verbali delle part~. A ragione

4. Obligationenrecht. NO 85.

541

I'istanza eantonale non attribuisee rilievo partieolare alle let-

tere 28 dieembre dell'attriee a11a convenuta e,3 gennaio agli

arehitetti di questa; essa diee ehe queste lettere sono doeu-

menti unilaterali e ehe il Ioro eontenuto e eontraddetto da11a

sueeessiva eorrispondenza Seazziga., Ma cio non basta. Si

tratta. piuttosto di sapere, se la eonvenuta non era tenuta a

rispondere subito a queste lettere, eontestandone il eonte-

nuto equali conseguenze si debbano dedurre da un even-

tuale ritardo di tale eontestazione. E paemeo in atti ehe la

lettera 3 gennaio 1906 non pervenne ehe il 12 nelle mani

della eouvenuta; e pure vero ehe il giorno sueeessivo Ia eon-

venuta vi rispondeva con la lette ra prefata deI 13 gen-

naio 1906. Incerta non rimane ehe Ia situazione ereata dalla

lettera 28 dieembre 1905. E fuori di dubbio ehe sarebbe stato

eosa piu prudente e maggiormente eonfonne agli usi eom-

mereiali, se a questa lettera fosse stato risposto subito. Ma

essa faeeva espressament~ menzione di una « eonfenna defi-

nitiva e eorretta» ehe avrebbe seguito e Ia convenuta, prima

di agire, poteva in buona fede attendere questa eonfenna

« definitiva" eonferma ehe poi le pervenne nella lettera

3 gennaio 1906, alla quale, appena avuta (12 gennaio 1906),

F. Scazziga & C. risposero immediatamente.

4. -

La sentenza deve quindi essere eonfermata, per

quauto eoncerne la prima domanda. E eon cio eade il se-

condo punto della petizione che riguarda Ia questione se, in

via generale, la eonvenuta sia tenuta 0 meno alla rifazione

dei danni per inadempimento deI eontratto;

pt'01~uncia :

L'appellazione dell'attriee e respinta e eonfermata la sen-

tenza appellata.