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Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
silence soit attribuable au fait que le Iegislateur envisageait
le fabricant et l'ouvrier comme les seuls contraetants possi-
bl es; on voit au contraire par rart. 8 (al. 1 eh. 3) qu'il pre-
voyait le cas Oll l'indemnite serait payee par une personne
autre que le patron, et le message du Conseil federal du
7 juin 1886 (F. fed. 1886lII p. 679) mentionne expressement
l'eventualite du payement d'une indemnite insuffisante opere
par la Cie d'assurance a l'ouvrier. Aussi bien le but de Ia dis-
position de l'art. 9 s'oppose a ce qu'on en restreigne l'effet
aux contrats auxquels le fabricant a ete partie; le legisla-
teur ne veut pas que, par suite d'un accord imprudent, l'ou-
vrier soit oblige de se contenter d'une indemnite manifeste-
ment inferieure a celle a laquelle il aurait droit; il entend le
proteger contre les consequences de son inexperience et da
Ia situation souvent desavantageuse dans laquelle iI se trouve
pour traiter et l'on ne voit pas pourquoi il le traiterait diffe-
remment suivant qu'il a contracte avec son patron on avec
un tiers. Cette difference de traitement serait d'autant plus
injustifiee que, dans la plupart des cas, lors du reglement de
l'indemnite le patron et Ia Cie d'assurance ne font qu'un; si
meme c'est le fabricant qui, dans la forme, traite avec l'ou-
vrier, au fond c'est la Oie d'assurance qui est seule interessee au
contrat; le fabricant est un simple intermediaire; si I'on se
passe de sa co operation purement formelle, le contrat ne
change pas de nature et cette simplification de procedure ne
peut avoir pour eonsequence une diminution des droits que
Ia loi assure a la victime de l'accident.
Tous ces motifs, qui sont tires a la fois du texte de Ia loi,
de l'intention eertaine du Iegislateur et de I'equite, condui-
sent a admettre que Pothier peut se mettre au benefiee de
la disposition de l'art. 9 pour attaquer le eontrat qu'll a
conclu directement avec la « Zürich~. Comme il est eOllS-
tant que I'aecident a entmine une ineapacite durable de tra-
vail de 10 %
, Ia somme de 58 fr. 35 moyennant le paiement
ae Iaquelle 1e demandeur a donne quittance a Ia «Zürich ~
est {(evidemment insuffisante ~. Cette quittance etant par
consequellt annulee, il convient de prendre pour base du
ealenl de l'indemnite a laquelle il peut pretendre les chiffres.
Berufungsinstanz: 4. Eisenbahntransport. N0 37.
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adoptes par le juge de premiere instance et dont Ia defen-
deresse n'a pas contes te l'exaetitude. Le jugemellt eOlltiellt
toutefois denx erreurs de ealeul qu'il y a lien de rectifier : si
1'0n reduit de 20 %
Ia somme de 2760 fr. qui represente
le montant total dn dommage, on obtient le chiffre de 2208 fr.
et non pas de 2218 fr. eomme le porte le jugement; en
outre Ja somme deja payee par la defenderesse est de
i)8 fr. 35 et non de 50 fr.
Par ees motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est admis et FalTet rendu par la Cour de jus-
tice civile le 4 mars 1911 est reforme en ce sens que la
({ Zürich» est condamnee a payer a Pothier, avee interets
Iegaux des le 2 a011t 1909, la somme de 2208 fr. sous de-
duction de 58 fr. 35 deja verses par elle.
4. Eisenbahntransport. -
Transport par
chemins da fer.
37. Sentenza. deI 2 giugno 19U nella causa Ditta Fra.telli Corti,
attrice ed appellante, contra Ferrovia. del Gotta.rdo,
convenuta ed appellata.
Tardivitä. dell'appello? L'art. 6'1 PC, indicante come limite di
tempo 1e ore sei pom. delI'ultimo giorno utile a procedere, non
e applicabile in materia di appello (art. 85 et 41 al. 3 OGF). -
Contratto di trasporto per ferrovia. (Oonvenzione inter-
nazionale di Berna, 14 ottobre 1890.) Resa tardiva di
merce exposta per sua natura al rischio di subire una deterio-
l'azione interna durante il trasporto (art 31 n° 4, CJ). La Re-
sponsabilita della ferrovia per avaria anche di tale merce
siestende a tutta la durata deI trasporto, ma e limitata al
solo danno dipendente da! ritardo (art. 40 OJ). Limita-
zione deU'indennizzo aHa somma esposta nella dichiarazione
di interesse (art. 40 in fine). -
Applicazione deI principio,
statuito, in aggiunta all'art. 40, nella Oonvenzione addizio-
nale 19 settembre 1906 (art. XII)? Argomento invocato
troppo tardi (art. 65 OGF).
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I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
In questa causa il Tribunale civile distrettuale di BelIin-
zona-Riviera, in prima, ed il Tribunale di Appello deI Can-
tone Ticino, in seconda istanza, ebbero a giudieare:
II primo, eon sentenza 2 marzo 1910 :
« 10 E preso atto dena dichiarazione deHa spett. Ferrovia
» convenuta di pagare agli attori Fratelli Corti, a dipendenza
» deHa presente causa, Ia somma di fr. 400.
» 20 NeI rimanente Ia petizione 3 settembre 1906 dei
» Fratelli Corti e respinta. »
n secondo, con sentenza 24 novembre 1910:
" L'appellata sentenza e confermata. »
Appellante da questo giudizio Ia Ditta Fratelli Corti, la
quale con atto 6 marzo 1911 eonchiude domandando l'au-
nullazione della sentenza appellata neI senso dell'ammis-
sione delle domande formuIate neHa petizione di causa, e
quindi Ia coudanna deHa Convenuta a pagare all'attriee la
complessiva somma di fr. 3138.32, al 6 % dal 10 gennaio
1906;
nel mentre Ia Convenuta conchiude nel suo allegato re-
sponsivo aHa conferma pura e sempIice deHa sentenza appel-
lata;
Considerando in fatto :
"4. -
n 6 novembre 1906 Ia Ditta attriee spediva da
Gualtieri (Parma) due vagoni di uva in ceste, indil'izzati l'uno
a Bellinzona, l'altro a Balerna. Ambedue le spedizioni avve-
nivano con lettera di porto internazionaIe, a piccola veIocita,
colla dichiarazione di fr. 200 di interesse alla rieonsegna. Il
vagone destinato a Bellinzona, contenente 215 ceste, deI
peso di chg. 8705, veniva reso il 16 novembre; quello des ti-
nato a Balerna, contenente 220 ceste, deI peso di chg. 9900,
veniva consegnato il 15 deHo stesso mese. La meree essendo
arrivata in istato di forte avaria, la Ditta Fratelli Corti,
prima deI ritiro, faeeva constatare il danno a mezzo di
periti, i quali stimarono Ia perdita a meta deI valore della
merce. Il quale valore veniva aHora indicato dalla Ditta
istante; pel vagone a destinazione Bellinzona, chg. 8705 a
f. 23.25 il quintale =fr. 2023.90, piu fr. 43.50 per spese di
Berufungsinstanz: 4. Eisenbahntransport. Na 37.
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mediazione, fr. 87 per spese di porto, eeste ecc. trasferte e
personali, e fr. 607.45 trasporto e dazio = fr. 2761.85; pel
vagone a destinazione Balerna, chg. 9900 a fr. 23.25 =
fr. 2301. 75, dazio e trasporto fr. 558.65 = fr. 2860.40. La
meta diquesti importi, nelle somme di fr. 1385.95 e 1430.15,
veniva dalla Ditta istante reclamata dalla Ferrovia Ma questa
essendosi dichiarata disposta a pagare per eiaseun vagone
solo Ia somma di fr. 200, indicata nelIa dichiarazione di in-
teresse, Ia vertenza veniva dalla Ditta J!'ratelIi Corti portata
davanti il Tribunale distrettuale di Bellinzona, in prima
istanza, ed, in se eonda, davanti il Tribunale di AppeIlo, il
quale giudicava eome ai dispositivi piiI sopra riprodotti osser-
vando:
Entrambe le parti in causa essersi riferite aHa Conven-
zione Internazionale di Berna l'ui trasporti di merci per fer-
rovia (CJB) e Ia questione da risolvere essere sostanzial-
mente di vedere, se la ferrovia sia tenuta a riflareil'e il
danno derivato aHa meree a dipendenza deI ritardo neUa
resa 0 riconsegna oltre all'ammontare deI valore dichiarato
quale interesse. La Ditta attrice avere affermato che il ri-
tardo era dovuto a grave colpa deHa ferrovia, ma sulla nega·
tiva di questa, non aver insistito ulteriormente su tale afier-
mazione ehe le risultanze di causa non consentono di ritenere
assodata.
A sua volta Ia ferrovia aver sostenuto che l'attrice e in
colpa per avere caricata e spedita l'uva che gia trovavasi in
condizioni preearle di trasporto, senza dare ai vagoni il
voluto respiro. Ma nessuna prova venne eseguita ehe l'uva
sia stata caricata bagnata 0 in condizioni precarie, e quanta
aHa pretesa mancanza d'aereazione, se e risultato che i fine-
strini deI vagone destinato a Bellinzona erano ehiusi, questo
fatto, per eoneorde ammissione dei periti, non ha esercitato
apprezzabile influenza sulla eonstatata avaria.
.
Cio premesso, l'azione doversi deeidere in base agh art.
30. 37 e 38 CJB, in forza dei 'quali Ia ferrovia a responsa-
bile deI danno risultante dalla perdita totale, 0 parziale, 0
dall'avaria d~lla merce, e deve, in caso di avaria, pagare
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I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
l'ammontare integrale della svalutazione ed inoltre, se vi fu
diehiarazione d'interesse aHa rieonsegna, i danni·interessi, i
quali ultimi non possono perb oltrepassare Ia somma portata
dalla diehiarazione di interesse, e eib qualora Ia ferrovia non
provi ehe il danno dipende da eolpa od ordine dell'interes-
sato, da vizio proprio della merce (deteliorazione interna
eee.) 0 da forza maggiore.
Dovendosi, in base a quanto fu osservato, escludere qual-
siasi eolpa delle parti e non essendo stato invoeato ca so di
forza maggiore od ordine dell'interessato, rimane da esami-
nare se oeeorra vizio proprio delIa meree. Simile vizio venne
allegato dalla ferrovia in relazione all'art. 31, n° 4, CJB,
seeondo il quale l'impresa di trasporto non e tenuta di ri-
spondere dell'avaria ehe ineoglie alle merci le quali, per
cause inerenti aHa 10ro natura, sono esposte a speciale peri-
colo di perd"rsi in tutto od in parte 0 d'essere avariate,
segnatamente in eonseguenza di rottura, ruggine, deteriora-
zione interna e spontanea eee., e sieeome l'uva fresea eade,
a non dubitarne, nel novero delle merci ehe, per eause ine-
renti aHa 101'0 natura, sono esposte a speciale perieolo di ava-
riarsi per causa di deteriorazione interna e spontanea e sie-
come Ia Ditta attrice non ha fatto la prova deI contrario, sta
la presunzione sancita dall'ultimo capoverso deI precitato
art. 31 e non pub la ferrovia essere chiamata a rispondere
per avaria. Ne e giusto di affermare ehe non possa la ferro-
via essere protetta dal disposto dell'art. 31, in ca so di ritardo
nella resa, non potendo detto artieolo aver di mira di co-
prire la colpa 0 Ia negligenza deI vettore. La legge non fa
distinzione tm avaria verificatasi entro i termini regolamen-
tari di resa e quella oltre i medesimi, ed e probabile non si
abbia introdotta 0 voluta tale distinzione per le diffieolta di
sceverare i danni anteriori da quelli posteriori ai termini
regolamentari di resa; ad ogni modo, Ia legge tiene respon-
sabile Ia ferro via dell'avaria ehe e la eonseguenza deI fatto
llel trasporto 0 ad esso dovuta, non dell'inosservanza dei
termini di resa.
N el fattispecie torna appIicabile, eome ha osservato a
Berufungsinstanz: 4. Eisenbahntransport. N° 37.
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ragione il prima giudice, il disposto dell'art.40, pel quale:
« se e dimostrato ehe un danno e risultato dal ritardo, po-
, tr3. essere aggiudicato l'ammontare deI danno, ma neH'uno
:. e nelI'altro easo non potra eecedere Ia somma dichiarata
» d'interesse aHa rieonsegna. »
La Ditta Fratelli Oorti ha dimostrato ehe un danno, ed
anzi un danno superlore ai fr. 2000 le e derivato dal ritardo,
ma la somma da eSSR dichiarata quale interesse aHa rieon-
segna essendo di soli fr. 200 per vagone, non Ie pub essere
riconosciuta pei due vagoni ehe Ia somma di fr. 400 statale
offerta dalla ferro via.
B. - E eontro questo giudizio ehe e diretta Ia presente
appellazione.
In diritto :
1. -
L'appello e regolare nella forma ed avvenuto in
tempo utile, quantunque deposto solo dopo le 6 di sera del-
l'uItimo giorno in cui spirava il termine a ricorrere. Ohe Ia
Legge sulla organizzazione giudiziaria federale non enumera
aIl'art. 85 fra Ie norme direttamente applicabili in materia di
appello il disposto deIl'art. 64 PO indicante come limite d,i
tempo le ore 6 pom. dell'ultimo giorno utile a procedere, ne
tal limite venne di eonseguenza ammesso neHa glUflspru-
denza di questo Tribunale. 11 rappresentante della Ferrovia
dichiara deI resto egli medesimo, uel proprio allegato di ri-
sposta, di non volere insistere sull'eventuale tardivitil. del-
l'appeHo.
.
2. -
In merlto e da osservare anzitutto ehe le part! sono
d'aecordo per ammettere il fatto deI ritardo nella resa delIa
merce oltre i termini regolamentari. Esse divergono solo nel
computo delle ore di ritardo ehe l'appellante indica in 156
pel vagone a destinazione di Bellinzona, e 108 pell'altro va-
gone nel mentre secondo la ferrovia, il ritardo sarebbe solo
di 33, risp. 55 o;e. Da dove provenga questa difierenza di
,eomputo, non risulta esattamente dagli atti. Dato perb, c~me
sembra probabile, ehe tale divergenza provenga dalle dlffe-
renti indicazioni di data figuranti sulla lette ra di vettura e
sul timbro deHa stazione mittente (6, risp. 8 novembre),
2,,5Q
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I. Materiellrechtliche' Entscheidungen.
dovrebbe la divergenza risolversi nel senso della tesi della
ferrovia (ved. EGER, Intern. Uebereinkommen, p. 58), ehe
solo Ia data figurante sul timbro pub far fede dell'avvenuta
eonsegna.
Nessuna divergenza verte deI pari sul fatto dell'avvenuta
avaria nella misura fissata dalla perizia (50 % deI valore in-
trinseeo della meree) e snl fatto ehe l'avaria e dovuta alme no
in parte aI ritardo neUa eonsegna, sostenendo solo la ferro-
via ehe Ia deeomposizione doveva gia essere ineomineiata
nei termini di resa, neI mentre Ia Ditta attriee ritiene ehe
senza il ritardo Ia meree sarebbe arrivata in buono stato.
Sugli addebiti reciproci di eolpa le parti non insistono piu
neHe loro memorie di appello, ed a ragione. La Ditta attriee
sembra inveee eontestare (rilevando il difetto di prova al
riguardo) ehe Ia meree spedita rientri neUa eategoria di
quelle, per Ie quali I'art. 31 n° 4 CJB statuisee un easo di
esonero delIa ferrovia. Se non ehe e evidente, e tutti gli au-
tori sono d'aeeordo per ammetterlo (ved. EGER, p. 366;
GERSTNER, Intern. Eisenbahnfrachtrecht, p. 343), ehe Ia
frutta, in ispecie l'uva fresea, deve annoverarsi fra le merei
ehe « per 101'0 natura partieoIare sono esposte al risehio di
su~ire durante il trasporto una deteriorazione interna", per-
eUl non oecorreva al riguardo di escutere una prova qual-
siasi.
3. -
La questione, quale si presenta da risolvere. e
quindi di sapere se in casi di ritardo nel trasporto di merci
esposte per loro natum ad una deteriorazione interna, per
Ia quale le eompagnie di trasporto sono liberate in massima
dalla responsabilita per avaria, abbia a rimborsarsi solo il
danno fissato dall'art. 40 della Convenzione internazionale
oppure eventualmente un danno maggiore dipendente, no~
dal fatto deI ritardo subito daI destinatario nella conse!ffia
ma da un'alterazione interna prodottasi neUa meree in di;en~
denza es~lusiva 0 parziale deI troppo lungo soggiorno nella
vettura dl trasporto. La questione e eontrovversa nella dot-
trina e nella pratiea (ved. per Ia dottrina: EGER, IntenL
Uebereinkommen, ed. 3 a, p. 417, ehe si pronuneia esplieita-
Berufungsinstanz : 4. Eisenbahntransport. No 37.
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mente per 111. prima alternativa; e GERSTNER, Intern. Eisen-
bahnfrachtrecht, p. 333, ehe senza diehiararsi in modo eate-
gorieo, sembra propendere per Ia seconda; BLUME, Inlm'n.
Uebereinkommen, p. 171; e per 111. pratica : i casi citati nella
Zeitschrift für intem. Eisenbahntransport, 1900, p. 127;
1902, 337; 1907, p. 428, riferenti il prima una sentenza
della Corte di Cassazione di Firenze nel secondo senso, gli
altri sentenze nel senso eontrario delle Corti giudiziarie ger-
maniehe ed austriache). Ma quantunque controversa, non
sernbra doversi risolvere in senso diverso da quello delle
istanze cantonali. L'art. 30 della Convenzione internazionale
diehiara le ferrovie responsabili per il danno risultante dalla
perdita 0 dall'avaria della merce per lMUO il tempo ehe dum
il trasporto, dalla eonsegna aHa resa. Statuendo all'artieolo
susseguente una serie di eeeezioni a questa regola, fra le
aitre l'eceezione 11.1 n° 4 dell'art. 31 -
ehe Ia ferrovia non
abbia a rispondere deI danno derivante da avaria per meree
soggetta per sua natura a deteriorazione interna -, e quindi
da ammettersi ehe si abbiano vo]uti applieare alI'eecezione
gli stessi limiti di tempo ehe vennero ritenuti per Ia regola e
. ehe quindi, meno nei easi espressamenti riservati dall'art. 41,
di frode 0 eolpa grave, l'esonero dalla responsabilita per
a vari a di merci internamente deteriora bili si estenda esso pure
a tutta Ia durata dei trasporto, dalla eonsegna aHa resa, indi-
penuentemente dal fatto se 111. resa avvenga 0 meno nei ter-
mini regolamentari. La responsabilita delIa fel'fovia e limitata
in questi easi 11.1 solo danno dipendente dal ritardo, pel quale
l'art. 40 stabilisee, in difetto di prova precisa, una serie di
ealeoli, aggiungendo al suo ultimo alinea, ehe possa esse re
ripetuto l'intiero danno, qualora ne sia stata fornita la prova,
ma ehe neU'uno come nell'altro easo -
di esistenza 0 non
esistenza di prova -
non possa l'indennizzo superare 111.
somma esposta nelIa diehiarazione di interesse. Per quanto
dall'applieazione di tal regola possa derivare al mittente,
come nel easo concreto, un danno rilevante, trattasi di regole
precise e tassative preseritte nell'interesse di una semplifiea-
zione ed unificazione deI trasporto internazionale in una con-
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Oberste Zivilgerichts instanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
venzione la quale lascia deI resto libero al mittente di garan-
tirsi contro un eventuale danno maggiore elevando, eol saet'i-
ficio di qualehe spesa di trasporto in piiI, la propria diehia-
razione di interesse. Ke puo quindi ammettersi, come viene
proposto da singoli autori (ved. Zeitschrift fiir intern. Eisen-
bahntransport, 1907. p. 432), una distinzione fra l'avaria
prodottasi nei termini di resa e quella avveratasi durante i
giorni di ritardo, non ammettendo gli art. 30, 31, 39, 40 e
41 una simile distinzione, la quale verrebbe a ledere Ia re-
gola in essi implicitamente statuita (art. 41) ehe, a meno di
dolo 0 di eoipa grave, il risehio per avaria di meree int8rna-
mente deteriorabile debba essere a earieo dei mittente. L'ap·
pellante ha bens! sostenuto doversi la responsabilita della fer-
rovia dedurre da una speeie di colpa 0 negligenza inerente
-
per necessita logiea -
al fatto deI ritardo nella resa. Ma
data anehe I'esistenza reale di una eo]pa in tal senso, sarebbe
questa tesi tuttavia in urto eol disposto dell'art. 41, il quale
non ammette una responsabilitä. maggiore di quella statuita
nell'art. 40, se nOll nel easo di dolo 0 di coipa grave. E dei
pari inammissibile e I'argomento tirato dall'appellante dal
fatto ehe il ritardo nel traspol'to, essendo imputabile alle fer-
rovie italiane e la dottrina e la giurisprudenza italiana avendo,
a quanto affermasi, interpretato diversamente i disposti degli
art. 30, 31, 40 e 41 della Convenzione internazionale, debba
questa diversa applicazione profittare nel easo eonereto ai-
l'attrice. Trattasi di regole unifonni in una eonvenzione inter-
nazionale sulla eui applicazione possono beus! insorgere delle
differenze fra i tribunali dei singoli Stati, ma ehe non ammet-
tono una interpretazione diversa da parte dello stesso giu-
diee a seeonda ehe si tratti di trasporti eseguiti in uno Stato
° nell'altro.
4. -
La questione essendo per tal modo da risolvere nel.
sens<) delle istanze eantonaIi, devesi, d'aceordo eon
queste~
respingere la domanda della Ditta attriee, in quanto supera
l'indennizzo offerto dalla ferrovia di fr. 400. Un sol punto
diseutibile sarebbe stato quello di sapere se, come a tenore
della convenzione addizionale 19 settembre 1906, entrata in
Berufungsinstanz: 4. Eisenbahntransport. No 37.
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vigore il 22 dicembre 1908, statuente in aggiunta aIl'art. 40,
ehe nell'eventualitä ehe il valore dichiarato sia inferiore alle
spese di trasporto, possa l'indennitä nei casi deU'alinea 2"
dell'art. 40 raggiungere l'importo di dette spese, la Ditta
istante non sarebbe stata eventualmente in diritto di chiedere
pel vagone a destinazione di BeUinzono fr. 249.80 di spese
di trasporto da essa pagati, in Iuogo dei soli fr. 200 dichiarati.
Cio, naturalmente non in applicazione diretta della conven-
zione addizionaIe, stipulata ed entrata in vigore dopo il tras-
porto ehe e oggetto deI presente litigio, ma in reJazione aHa
tesi, sostenuta anche da diversi au tori, ehe tale prineipio
sia giä. stato implicitamente saneito dall'art. 40 nel suo testo
primitivo.La questione non essendo pero stato sollevata davanti
Ie istanze cantonali, oltreehe giä dubbia in se stessa, non ha
bisogno di essere deeisa. NeUe sue osservazioni eomplemen-
tari di appello 2 aprile 1911, l'attriee sembra bens! impliei-
tamente volersi prevalere anehe di questo appoggio. Ma
queste osservazioni complementari essendo state insinuate
dopo il terminine previsto all'art. 65 OGF, non possono na-
turalmente essere prese in eonsiderazione; -
il Tribunale federale
pronullcia :
L'appello e respinto e eonfermata quindi Ia senteza
24 novembre 1910 deI Trib~nale di Appello deI Cantone
Ticino.
AS 37 H -
1911