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33_I_686

BGE 33 I 686

Bundesgericht (BGE) · 1907-09-25 · Italiano CH
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

111. Sentenza. deI 25 settembre 1907 nella cau,sa Berna.sconi.

Rigetto provvisorio di un'opposizione. Azione in liberazionej

termine in caso di appello. n termine non eomincia a deeor-

rere ehe dall'intimazione della sentenza di appello.

Ad istanza di Otto Kreseberg, in La Chaux-de-Fonds,l'Uf-

fieio di Mendrisio notifieava al ricorrente, il15 gennaio 1907,

un precetto eseeutivo chiedente iI pagamento di franchi 4536

in dipendenza di un effetto cambiario protestato il 27 feb-

braio 1906. Carlo Bernaseoni faceva opposizione al precetto,

contestante dapprima I'autenticitä della propria firma figu-

raute sulla lettera di cambio. Poscia ammetteva bensl Ia

firma come autentica. ma pretendeva che Ia messa in giro

della eambiale costituiva una truffa, affermando di avere egli

rimesso nel 1893 due moduli di cambiale firmati in bianco al

propria parente Carlo Fossati, col quale era in relazione di

affari, moduli che piu tardi il Fossati, in seguito a dissen-

sioni sopravvenute col Bernasconi e d'accordo col Kreseberg,

doveva aver riempito in favore di quest'ultimo. Fatti per i

quali il Bernasconi aveva sporto querela contro Fossati e

Kreseberg.

Con sentenza 26 marzo, intimata il 4 aprile, il Tribunale

di Mendrisio pronunciava il rigetto dell'opposizione. Contro

Ia quale sentenza il Bernasconi interponeva appello, doman-

dando anche, in via provvisionale, Ia sospensione della sen-

tenza impugnata, sospensione che veniva accordata dal pre-

sidente deI Tribunale di appello in data dell'11 maggio. Piil

tardi, il 16 giugno, l'appello veniva respinto dall'istanza su-

periore, in seguito di ehe Bernasconi promuoveva azione in

liberazione deI debito.

In . questo intervallo, il 17 aprile, Kreseberg faceva notifi-

care Ia comminatoria di fallimento.

Bernasconi ricorreva aU' Autorita di vigilanza chiedendo

I'annullazione di detta comminatoria, anzitutto perehe, in base

ai disposti degli art. 158 e 359 della Proc. civ. tie., Ia sen-

tenza deI Tribunale di Mendrisio, aecordante il rigetto d el-

und KonkUfskammerc No 11 L

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l'opposizione, non era esecutiva ehe col giorno 12 aprile, di

modo ehe Ia comminatoria non poteva legalmente notificarsi

che col giorno 20 dello stesso mese, poi perehe il credito

era la conseguenza di un reato, per cui l'esecuzione non po-

te va continuarsi fino a ehe il giudiee penale non si fosse pro-

nunciato sulla querela sporta.

n quale ricorso essendo stato respinto da ambp,due le

istanze eantonali, viene ora riproposto aU' Autorita federale

di vigilanza, colle stesse conclusioni e cogli stessi motivi giä

fatti valere davanti il giudice cantonale.

In dil'itto:

1

0 Il rigetto delI' opposizione essendo stato pronunciato

provvisoriamente dal giudice competente, va da se ehe Ia

denuncia penale sporta contro Kreseberg non pub avere per

efI'etto di sospendere il corso dell'eseeuzione e, per eonse-

guenza, di rendere nulla la comminatoria deI falIimento.

2° n solo punto da esaminarsi e quindi di sapere se la

comminatoria e avvenuta a stregua di legge, in altri termini,

se Ia notifica e avvenuta in un'epoca in cui il ereditore aveva

diritto di domandarla.

In linea di diritto non vi ha dubbio ehe il rigetto provvi-

sorio di un'opposizione non da al creditore procedente ehe il

diritto di chiedere un inventario 0 un pignoramento provvi-

sorio (art. 83), ma ehe Ia eomminatoria deI fallimento non

pub essere notifieata se non dopo ehe il rigetto provvisolio e

divenuto definitivo, ossia dopo ehe il debitore ha laseiato

trascorrere il termine legale di dieci giorni per introdurre

l'azione in liberazione deI debito, 0 che Ia sua azione e stata

respinta. Nel caso attuale Ia regolarita delIa notifica dipende

quindi dalla questione di sapere se il 17 aprile, epoea in cui

la detta notifica avvenne, il rigetto dell'opposizione accordato

dal Tribunale di Mendrisio era divenuto definitivo; e siceome

la decisione deI Tribunale di Mendrisio era stata, in tempo

utile, fatta oggetto di appello, la soluzione da darsi a tale

quesito dip ende a sua volta dalla questione di sapere se il

termine di dieci giorni assegnato per intentare l'azione in

liberazione deI debito, Ia cui inosservanza trasforma il rigetto

provvisorio in rigetto definitivo, debba essere imputato dal-

A8 :J3 J -

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C. Ent,cheidungen der Schulductreibun gs- und Konkurskammer .

l'intimazione deI primo giudizio accordante il rigetto provvi-

sorio, oppure se, in caso di appello, esso non cominci a de-

correre ehe dall'intimazione della sentenza di appello.

Ora tale questione ha gia avuto dalle difIerenti sezioni deI

Tribunale federale una soluzione diversa. Nel mentre Ia terza

sezione si pronunciava, in una serie di giudicati, per Ia prima

alternativa, ammettendo che l'appello non sospende il ter-

mine per l'introduzione dell'azione in liberazione deI debito

(ved. le sentenze Lehmann e. Göppert, 23, pag. 951; Kaiser

c. Hirt-Mayer, racc. sep., 6, n° 15*; Jäggi e Cl", race. sep.,

vol. 8, n° 18, ecc. **); Ia prima sezione, chiamata aHa sua volta

a decidere se un'azione introdotta solo entro dieei giorni

dopo notifieato il giudizio di appello sul rigetto definitivo debba

considerarsi eome iniziata in tempo utile dal punto di vista

dell'art. 83, aderiva aHa seeonda alternativa e si pronuneiava

in senso affirinativo (ved. sentenza 2 marzo 1906 nelIa causa

Moor, ediz. sep., vol. 9, n° 16 ***, aHa cui motivazione si

fa riehiamo). In questa divergenza di opinioni e Ia giurispru-

denza della prima sezione deI Tribunale federale che deve

prevaiere. La questione rientra difatti, per la sua natura, negli

attributi della prima sezione, in quanta ehe non e alt' Autorita

di vigilanza, ma, in ultima analisi, al giudice che statuisce sul

merito, a cui toeea di vedere se l'azione in liberazione deI

debito fu 0 non fu introdotta in tempo utile.

Ne eonsegue ehe il 17 aprile il deereto di rigetto dell'op-

posizione non era aneora divenuto definitivo, e ehe di conse-

guenza non poteva aneora farsi luogo ad una eomminatoria

di fallimento.

Per questi motivi,

Ia Camera Eseeuzioni e Fallimenti

pronuncia:

TI ricorso e ammesso, ed annullata quindi Ia eomminatoria

di fallimento intimata al ricorrente dall'Ufficio di Mendrisio.

* Ed. gen., 29, I, n° 26, pag. Bö. - ** Id., 31, n° 38, pag. 21.3.-

*** Icl., 32, H, n° 23, pag. {öL

(Nota det red. per publje.)

Lausanne. -

Imp. Georges Beidel & 0'