Volltext (verifizierbarer Originaltext)
526
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Vierter Abschnitt. -
Quatrieme section.
Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.
Traib~s de la Suisse avec l'etranger.
, * •
Auslieferung. -
Extradition.
l. Vertrag mit Italien. -
Traite aveo l'Italie.
75. Sentenza. deI 18 luglio 1906 nella causa Fasciani.
Estradizione per denuncia dolosa: dichiarazione di reciprocita.
Il delitto dell'art 299 CP itaI. non e delitto di estradizione.
1. -
Fasciani Antonio, da Capistrello, insinuava in data
deI 27 giugno 1900 denunzia penale contro Bizzarri Carlo,
sindaco deI Comune di CapistreIlo, incolpandolo deI delitto
di cui all'art. 299 deI Cod. pen. ital., di avere cioe, nelIa Bua
qualita di sindaco, preposto all'ineanto peI subappalto deI
dazio eonsumo deI Comune di Capistrel1o, il 4 gennaio 1897,
indotto diversi offerenti, adoperando mezzi fraudolenti, ad
allontanarsi dall'asta, aUo seopo di favorire un suo adepto e
dipendente, un tal Fusi Cristoforo.
L'art. 299 deI Cod. pen. ital. dispone: «Chiunque, eon
:) vioIenza 0 minaccia, doni, promesse od altri mezzi fraudo-
:) lenti, impedisce 0 turba la gara dei pubbliei incanti 0 nelle
:. licitazioni private per eonto di pub bliche Amministrltzioni,
... ovvero ne allontana gli offerenti, e punito eon la reclusione
:) da tre a dodici me si e con multa oltre le lire cento.
Auslieferung. -
1. Vertrag mit Italien. N° 75.
527
» Se il colpevole e persona preposta dalla Iegge 0 dal-
» l'Autoritä. agli incanti 0 aUe licitazioni suddette, Ia reclu-
., sione e da uno a cinque anni e Ia multa non e inferiore
., alle lire cinquecento. ...
Iniziato procedimento penale contro il Bizzarri, questi ve-
niva prosciolto dall'imputazione con ordinanza 28 Iuglio 1900,
neUa quale il Giudice di istruzione di Avezzano dichiarava
non farsi luogo a procedere per inesistenza deI reato. In se-
guito di che veniva sottoposto a proeetlimento penale il F3-
sciani per titolo di calunnia, a sensi dell'art 212, parag. 1
0 deI
Cod. pen. ital., e, con sentenza 31 agosto 1900 deI Tribunale
penale di Avezzano, confermata in appello il 3 agosto 1900;
dichiarato il Fasciani colpevole deI delitto aserittogli e eon-
dannato a due anni di reclusione ed all'interdizione dai pub-
blici uffici per anni due.
2. -
Rifugiatosi il Fasciani in Isvizzera, prima a Naters,
poi a Vissoie, Cantone deI Vallese, e la di lui dimora essendo
venuta a cognizione delle Autoritä. italiane, eon nota deI
25 maggio 1906 Ia Legazione d'Italia a Berna ne doman-
dava l'arresto e l'estradizione, produeendo in appoggio nna
copia Iegalizzata della sentenza penale piu sopra riassunta e
una copia deI mandato di cattura spiceato, in eseeuzione di
questa sentenza, dal Procuratore deI Re presso il Tribuna~e
di Avezzano. Per ottenere l'estradizione Ia Legazione d'Italla
invoea, nella sua nota, l'art. 3, § VII, n° 32 deI trattato di
estradizione italo-svizzero.
3. _ Nell'interrogatorio fatto subire al Fasciani in data deI
27 giugno, questi dichiarava di opporsi alla sua estradizione,
pel motivo ehe il delitto, pel quale era avvenuta Ia sua con-
danna, non e previsto come motivo di estradizione dal trat-
tato coll'Italia.
Questa sua opposizione veniva poi difiusamente motiva
eon un atto scritto in data deI 9 luglio 1906, alquale veni-
vano annessi dne eertificati delI' Autorita comunale di N aters
e Vissoi~, attestanti che il Fasciani aveva sempre tenuto, neHa
sua dimora in quella localita, una condotta regolare.
4. -
In data deI 21uglio 1906 i1 Consiglio federale rimet-
528
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
teva gli atti al Tribunale federale per un relativo giudizio,
accompagnandoli da un preavviso deI Procuratore generale
della Confederazione e da un estratto deI protocollo deI
ConsigIio federale 16 gennaio 1903, relativo all'estradizione
Tangorra, iu oeeasione della quale il Consiglio federale comu-
nicava di aver scambiata eol Governo italiano una dichiara-
zione di reciprocita deI seguente tenore :
Sulla proposta deI Dipartimento di Giustizia e Polizia, si
decide:
1. di accordare l'estradizione deI Franeesco Tangorra, 00-
putato deI delitto di calunnia dolosa (falsa denuneia), sotto
riserva di reciprocitä.;
2. di darne avviso alla Legazione d'Italia, a Berna, aggiun-
gendo ehe « il Consiglio federale accetta la dichiarazione di
)} reciprocitä fattagli dal Governo italiano ed e pronto da
., parte sua ad accordare anche in avvenire l'estradizione
.. all'Italia pel delitto summenzionato (di caIunnia dolosa),
.. pureM i [atti ehe [anno oggetto della denunzia dolosa
.. eostit~tiseano u,n titolo di eslradizione, in base al tratlato
.. esistente 0 in base a convenzioni speeiali. "
Il Procuratore pubblico deIla Confederazione conchiude nel
suo preavviso, in vista di questa dichiarazione di reciprocita,
alI'ammissione dell'estradizione.
In diritto:
1. Vinvocazione dell'art. 3, § VII, n° 32, deI trattato, da
parte della Legazione italiana, implica evidentemente un
errore di scritturazione. Vart. 3 deI trattato non contiene
nna suddivisione come quella invocata dalla Legazione ita-
liana, e 10 stesso e d'altronde fuori di questione anche per il
suo tenore. La Legazione italiana ha voluto evidentemente
riferirsi all'art. 3, § vrr, nD 32 della Legge federale 22
gennaio 1892, che prevede espressamente Ia denuncia
calunniosa come titolo di estradizione, e il quale disposto,
se non e applicabile direttamente agli Stati coi quali esiste
un trattato, 10 puo pero divenire in forza della facoltä.
accordata al Consiglio federale daIl'art. 1, a1. 4, in casi
in cui, come nel presente, i titoli di estradizione previsti
Auslieferung. -
1. Vertrag mit Italien. N° 75.
529
rul'art. 3 formarono oggetto di una dichiarazione di re-
~iprocitä. collo Stato requirente. Secondo l'art. 23 di detta
legge, 10 statuire sull'amInissibilita, 0 meno, dell'estradizione
appartiene, anche in questi casi, al Tribunale federale.
2. La qnestione e quindi di vedere, non se il titolo di ca-
lunnia dolosa (come aHa terminologia deI Cod. penale italiano)
o di denuncia calunniosa (come alla terminologia della Legge
federale), delitto per il quale e intervenuta la condanna deI
Fasciani, sia 0 meno previsto nel trattato, cio che evidente-
mente non e, e ehe non viene preteso neppnre dal Procuratore
pubblico, ma di esaIninare se la dichiarazione di reciprocitä.,
quale fu scambiata nel easo Tangorra e nei termini in cui fn
riprodotta piu sopra, possa ° meno applicarsi al caso
~oncreto.
Secondo Ia detta dichiarazione, percbe la denuncia calun-
niosa possa fornire argomento ad estradizione, e neeessario,
oltre alle condizioni generali contenute all'art, 1, al. 4, e 3
di detta Legge, che il reato al quale Ia stessa ebbe a rife-
rirsi, ° meglio i fatti che a suo tempo formarono oggetto
deIla denuncia, eostituiscano un titolo di estradizione, a ter-
Inini dei trattato 0 delle convenzioni speciali. E a questa
condizione che il Consiglio federale dichiaro di ammettere
l'estradizione Tangorra e di volersi vineolare anche in avve-
nire colla sua dichiarazione di reciprocitä.. Resta quindi a
vedere se il delitto dell'art. 299 deI Cod. pen. ital., pel quale
il Fasciani ebbe a suo tempo a denunciare iI sindaco deI
Comune di Capistrello, raggiunga 0 me no gli estremi voluti
dalle convenzioni esistenti coll'Italia per un delitto di estra-
dizione. Il Procuratore pubblico della Confederazione arriva
ad una risposta afl'ermativa, partendo dalla tesi che il reato
delI' art. 299 debba considerarsi come una figura speciale dei
reato di abuso di autorita (Amtsmissbrauch) previsto nella
convenzione addizionale deI 4 luglio 1873. :\Ia aparte la
questione di sapere di quale natura sia in reaItä. il delitto
summenzionato, l'argomentazione deI Procuratore pubblico e
erronea, gia pel fatto che il delitto di abuso di autorita non
e per nulla previsto, ne al trattato deI 1868, ne nella con-
530
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
venzione addizionale deI 1873, Ja quale estende l'obbliao
dell'estradizione solo « alla sottrazione commessa da pUbblioci
:. funzionari 0 depositari, alla concussione ed aHa corruzione
» di pubblici funzionari ».
NeUa traduzione tedesca di questa convenzione trovasi e
. I
'
,
vero, In uogo delIa parola concussione, Ia parola Amtsmiss-
brauch zu. betrügerischen Zwecken lab uso di autorita a scopi
fraudolenti), ma va da se che per l'interpretazione di detta
convenzione devesi far capo al testo originale e non alla tra-
duzione tedesca. Ora i testi francese e italiano sono affatto
espliciti al riguardo, come e fuori di dubbio che Ia nozione
di concussione, tanto nelIa terminologia comune, quanta
nella terminologia deI codice penale italiano (articolo 169)
h
/,
non
a nulla a che fare col delitto previsto e definito
all'art. 299 di questo Codice, il quale rappresenta una
figura speciale di reato, non dipendente dalla qualita di
pubblico funzionario, come e iI caso nel delitto di con-
cllssione, ma riferibile ad ogni persona e rivestente solo
un carattere piu grave neUe condizioni dell'al. 2, qualora
commesso cioe da persona preposta all'incanto. Dato anche
ehe un simile deIitto possa in eerti casi rivestire i caratteri
della nozione dell'abuso di autorita, esso non rientra in ogni
caso DelIa figura speeiale della cODcussione, Ia cui essenza ed
il cui scopo e di procurare a se e ad altri UD utile diretto
COD abuso d'uffieio, da parte appunto di un pubblieo uffi-
ciale.
Per questi motivi,
TI Tribunale federale
pronuncia:
L'estradizione di Fasciani Antonio non e eoncessa.
Auslieferung. -
2. Vertrag mit Russland. N° 76.
531
2. Vertrag mit Russland. -
'l'raite avec 1a Rllssie.
76. ~drit uom 18. ~un 1906 in '5ad]en ~eCtuaow.
_cl1tslieferung wegen RJiubes (liaen
am 20. WCnr3 (a. 6t.) aU6gefül)rt l)aoe. :Diefe stat fei brei
~od]en uorl)er tn einer merfammlung ber
f03ia(~re\.lolutioniiren
'+5artet \.lon »Roßtau, beren WCitglieb er fei, oefd]loifen worben,
um @elb für bie Bwecfe ber q3adei unb aur
Unterftü~ung ber
D:pfer ber ffie\.lotntion nnb 'ocr '5treife an liefd)affen. :Die stiiter
feien, mit 1Jlc\.loI\.lem unb 3um XeH aud] mit
~omoen, 'oie fie
nod] \.lon ben
~art'ifabentiim:pfen l)er
ge~aoi l)atten, bewaffnet,
burd] \.lerfd)iebene stüren tn 'oie ~anf eingebrungeu, l)iittett ben
~eamten unb mngefteUten ber
~ant erfllirt, bau fie \.lerl)aftet
feien unb bau feber, 'ocr pd] \.lom '+5(llte rül)re, über ben S)aufen
gefd]offen werbe. :Dann l)iitten fte fid) ba6
'5d)Il~gewöI6e aeigen
raffen unb biefem in 9'coten unb IDCetaU 875,000 mube! ent~
nommen. :Da6 @elb jei nad]l)er unter bie
~eitnel)mer \.lerteilt