opencaselaw.ch

32_I_526

BGE 32 I 526

Bundesgericht (BGE) · 1906-07-18 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

526

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

Vierter Abschnitt. -

Quatrieme section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.

Traib~s de la Suisse avec l'etranger.

, * •

Auslieferung. -

Extradition.

l. Vertrag mit Italien. -

Traite aveo l'Italie.

75. Sentenza. deI 18 luglio 1906 nella causa Fasciani.

Estradizione per denuncia dolosa: dichiarazione di reciprocita.

Il delitto dell'art 299 CP itaI. non e delitto di estradizione.

1. -

Fasciani Antonio, da Capistrello, insinuava in data

deI 27 giugno 1900 denunzia penale contro Bizzarri Carlo,

sindaco deI Comune di CapistreIlo, incolpandolo deI delitto

di cui all'art. 299 deI Cod. pen. ital., di avere cioe, nelIa Bua

qualita di sindaco, preposto all'ineanto peI subappalto deI

dazio eonsumo deI Comune di Capistrel1o, il 4 gennaio 1897,

indotto diversi offerenti, adoperando mezzi fraudolenti, ad

allontanarsi dall'asta, aUo seopo di favorire un suo adepto e

dipendente, un tal Fusi Cristoforo.

L'art. 299 deI Cod. pen. ital. dispone: «Chiunque, eon

:) vioIenza 0 minaccia, doni, promesse od altri mezzi fraudo-

:) lenti, impedisce 0 turba la gara dei pubbliei incanti 0 nelle

:. licitazioni private per eonto di pub bliche Amministrltzioni,

... ovvero ne allontana gli offerenti, e punito eon la reclusione

:) da tre a dodici me si e con multa oltre le lire cento.

Auslieferung. -

1. Vertrag mit Italien. N° 75.

527

» Se il colpevole e persona preposta dalla Iegge 0 dal-

» l'Autoritä. agli incanti 0 aUe licitazioni suddette, Ia reclu-

., sione e da uno a cinque anni e Ia multa non e inferiore

., alle lire cinquecento. ...

Iniziato procedimento penale contro il Bizzarri, questi ve-

niva prosciolto dall'imputazione con ordinanza 28 Iuglio 1900,

neUa quale il Giudice di istruzione di Avezzano dichiarava

non farsi luogo a procedere per inesistenza deI reato. In se-

guito di che veniva sottoposto a proeetlimento penale il F3-

sciani per titolo di calunnia, a sensi dell'art 212, parag. 1

0 deI

Cod. pen. ital., e, con sentenza 31 agosto 1900 deI Tribunale

penale di Avezzano, confermata in appello il 3 agosto 1900;

dichiarato il Fasciani colpevole deI delitto aserittogli e eon-

dannato a due anni di reclusione ed all'interdizione dai pub-

blici uffici per anni due.

2. -

Rifugiatosi il Fasciani in Isvizzera, prima a Naters,

poi a Vissoie, Cantone deI Vallese, e la di lui dimora essendo

venuta a cognizione delle Autoritä. italiane, eon nota deI

25 maggio 1906 Ia Legazione d'Italia a Berna ne doman-

dava l'arresto e l'estradizione, produeendo in appoggio nna

copia Iegalizzata della sentenza penale piu sopra riassunta e

una copia deI mandato di cattura spiceato, in eseeuzione di

questa sentenza, dal Procuratore deI Re presso il Tribuna~e

di Avezzano. Per ottenere l'estradizione Ia Legazione d'Italla

invoea, nella sua nota, l'art. 3, § VII, n° 32 deI trattato di

estradizione italo-svizzero.

3. _ Nell'interrogatorio fatto subire al Fasciani in data deI

27 giugno, questi dichiarava di opporsi alla sua estradizione,

pel motivo ehe il delitto, pel quale era avvenuta Ia sua con-

danna, non e previsto come motivo di estradizione dal trat-

tato coll'Italia.

Questa sua opposizione veniva poi difiusamente motiva

eon un atto scritto in data deI 9 luglio 1906, alquale veni-

vano annessi dne eertificati delI' Autorita comunale di N aters

e Vissoi~, attestanti che il Fasciani aveva sempre tenuto, neHa

sua dimora in quella localita, una condotta regolare.

4. -

In data deI 21uglio 1906 i1 Consiglio federale rimet-

528

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

teva gli atti al Tribunale federale per un relativo giudizio,

accompagnandoli da un preavviso deI Procuratore generale

della Confederazione e da un estratto deI protocollo deI

ConsigIio federale 16 gennaio 1903, relativo all'estradizione

Tangorra, iu oeeasione della quale il Consiglio federale comu-

nicava di aver scambiata eol Governo italiano una dichiara-

zione di reciprocita deI seguente tenore :

Sulla proposta deI Dipartimento di Giustizia e Polizia, si

decide:

1. di accordare l'estradizione deI Franeesco Tangorra, 00-

putato deI delitto di calunnia dolosa (falsa denuneia), sotto

riserva di reciprocitä.;

2. di darne avviso alla Legazione d'Italia, a Berna, aggiun-

gendo ehe « il Consiglio federale accetta la dichiarazione di

)} reciprocitä fattagli dal Governo italiano ed e pronto da

., parte sua ad accordare anche in avvenire l'estradizione

.. all'Italia pel delitto summenzionato (di caIunnia dolosa),

.. pureM i [atti ehe [anno oggetto della denunzia dolosa

.. eostit~tiseano u,n titolo di eslradizione, in base al tratlato

.. esistente 0 in base a convenzioni speeiali. "

Il Procuratore pubblico deIla Confederazione conchiude nel

suo preavviso, in vista di questa dichiarazione di reciprocita,

alI'ammissione dell'estradizione.

In diritto:

1. Vinvocazione dell'art. 3, § VII, n° 32, deI trattato, da

parte della Legazione italiana, implica evidentemente un

errore di scritturazione. Vart. 3 deI trattato non contiene

nna suddivisione come quella invocata dalla Legazione ita-

liana, e 10 stesso e d'altronde fuori di questione anche per il

suo tenore. La Legazione italiana ha voluto evidentemente

riferirsi all'art. 3, § vrr, nD 32 della Legge federale 22

gennaio 1892, che prevede espressamente Ia denuncia

calunniosa come titolo di estradizione, e il quale disposto,

se non e applicabile direttamente agli Stati coi quali esiste

un trattato, 10 puo pero divenire in forza della facoltä.

accordata al Consiglio federale daIl'art. 1, a1. 4, in casi

in cui, come nel presente, i titoli di estradizione previsti

Auslieferung. -

1. Vertrag mit Italien. N° 75.

529

rul'art. 3 formarono oggetto di una dichiarazione di re-

~iprocitä. collo Stato requirente. Secondo l'art. 23 di detta

legge, 10 statuire sull'amInissibilita, 0 meno, dell'estradizione

appartiene, anche in questi casi, al Tribunale federale.

2. La qnestione e quindi di vedere, non se il titolo di ca-

lunnia dolosa (come aHa terminologia deI Cod. penale italiano)

o di denuncia calunniosa (come alla terminologia della Legge

federale), delitto per il quale e intervenuta la condanna deI

Fasciani, sia 0 meno previsto nel trattato, cio che evidente-

mente non e, e ehe non viene preteso neppnre dal Procuratore

pubblico, ma di esaIninare se la dichiarazione di reciprocitä.,

quale fu scambiata nel easo Tangorra e nei termini in cui fn

riprodotta piu sopra, possa ° meno applicarsi al caso

~oncreto.

Secondo Ia detta dichiarazione, percbe la denuncia calun-

niosa possa fornire argomento ad estradizione, e neeessario,

oltre alle condizioni generali contenute all'art, 1, al. 4, e 3

di detta Legge, che il reato al quale Ia stessa ebbe a rife-

rirsi, ° meglio i fatti che a suo tempo formarono oggetto

deIla denuncia, eostituiscano un titolo di estradizione, a ter-

Inini dei trattato 0 delle convenzioni speciali. E a questa

condizione che il Consiglio federale dichiaro di ammettere

l'estradizione Tangorra e di volersi vineolare anche in avve-

nire colla sua dichiarazione di reciprocitä.. Resta quindi a

vedere se il delitto dell'art. 299 deI Cod. pen. ital., pel quale

il Fasciani ebbe a suo tempo a denunciare iI sindaco deI

Comune di Capistrello, raggiunga 0 me no gli estremi voluti

dalle convenzioni esistenti coll'Italia per un delitto di estra-

dizione. Il Procuratore pubblico della Confederazione arriva

ad una risposta afl'ermativa, partendo dalla tesi che il reato

delI' art. 299 debba considerarsi come una figura speciale dei

reato di abuso di autorita (Amtsmissbrauch) previsto nella

convenzione addizionale deI 4 luglio 1873. :\Ia aparte la

questione di sapere di quale natura sia in reaItä. il delitto

summenzionato, l'argomentazione deI Procuratore pubblico e

erronea, gia pel fatto che il delitto di abuso di autorita non

e per nulla previsto, ne al trattato deI 1868, ne nella con-

530

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

venzione addizionale deI 1873, Ja quale estende l'obbliao

dell'estradizione solo « alla sottrazione commessa da pUbblioci

:. funzionari 0 depositari, alla concussione ed aHa corruzione

» di pubblici funzionari ».

NeUa traduzione tedesca di questa convenzione trovasi e

. I

'

,

vero, In uogo delIa parola concussione, Ia parola Amtsmiss-

brauch zu. betrügerischen Zwecken lab uso di autorita a scopi

fraudolenti), ma va da se che per l'interpretazione di detta

convenzione devesi far capo al testo originale e non alla tra-

duzione tedesca. Ora i testi francese e italiano sono affatto

espliciti al riguardo, come e fuori di dubbio che Ia nozione

di concussione, tanto nelIa terminologia comune, quanta

nella terminologia deI codice penale italiano (articolo 169)

h

/,

non

a nulla a che fare col delitto previsto e definito

all'art. 299 di questo Codice, il quale rappresenta una

figura speciale di reato, non dipendente dalla qualita di

pubblico funzionario, come e iI caso nel delitto di con-

cllssione, ma riferibile ad ogni persona e rivestente solo

un carattere piu grave neUe condizioni dell'al. 2, qualora

commesso cioe da persona preposta all'incanto. Dato anche

ehe un simile deIitto possa in eerti casi rivestire i caratteri

della nozione dell'abuso di autorita, esso non rientra in ogni

caso DelIa figura speeiale della cODcussione, Ia cui essenza ed

il cui scopo e di procurare a se e ad altri UD utile diretto

COD abuso d'uffieio, da parte appunto di un pubblieo uffi-

ciale.

Per questi motivi,

TI Tribunale federale

pronuncia:

L'estradizione di Fasciani Antonio non e eoncessa.

Auslieferung. -

2. Vertrag mit Russland. N° 76.

531

2. Vertrag mit Russland. -

'l'raite avec 1a Rllssie.

76. ~drit uom 18. ~un 1906 in '5ad]en ~eCtuaow.

_cl1tslieferung wegen RJiubes (liaen

am 20. WCnr3 (a. 6t.) aU6gefül)rt l)aoe. :Diefe stat fei brei

~od]en uorl)er tn einer merfammlung ber

f03ia(~re\.lolutioniiren

'+5artet \.lon »Roßtau, beren WCitglieb er fei, oefd]loifen worben,

um @elb für bie Bwecfe ber q3adei unb aur

Unterftü~ung ber

D:pfer ber ffie\.lotntion nnb 'ocr '5treife an liefd)affen. :Die stiiter

feien, mit 1Jlc\.loI\.lem unb 3um XeH aud] mit

~omoen, 'oie fie

nod] \.lon ben

~art'ifabentiim:pfen l)er

ge~aoi l)atten, bewaffnet,

burd] \.lerfd)iebene stüren tn 'oie ~anf eingebrungeu, l)iittett ben

~eamten unb mngefteUten ber

~ant erfllirt, bau fie \.lerl)aftet

feien unb bau feber, 'ocr pd] \.lom '+5(llte rül)re, über ben S)aufen

gefd]offen werbe. :Dann l)iitten fte fid) ba6

'5d)Il~gewöI6e aeigen

raffen unb biefem in 9'coten unb IDCetaU 875,000 mube! ent~

nommen. :Da6 @elb jei nad]l)er unter bie

~eitnel)mer \.lerteilt