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~ A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
biefer \5clif}{age er~ im Sanuar 1906 .R:enntniß l>on jener, geute
nun \.lerfoIgten ~Clnblungßroeife bes m:ngefd)ulbigten er9ieIten.
10. ~ie ~{u~neferung be~ m:ngeid)ulbigten tft fomit au be=
-willigen für bn~ ~e[ift ber ~(mtsunterfd){agung, unter ?SorbeljClrt
ber meitimmungen beß m:rt. 4 m:ußl.=?Scrtr. unb mit bem)l.leitetn,
ü6rige~ß felbftl.lerft&nbHd)en, ?Sorbe9a{t, baj3 ber m:ngefd)ulbigte
über9Clu:pt uur für
biefe~ m:ußUeferungßbeHft l>erfolgt 11.letOen
fann. WUt ber m:ußlieferung finb bem erfud)euben ®t be)l,)iUigt, foroeit eß
bie m:nf(age)l,)egen ~(mtßunterfd){agung betrifft, bagegen \.lerroei:
gett, fO)l,)cit bie m:nt{age auf einfad)e Untetfd)lagung ge9t.
2. unu bet ~erfolt 'oeiS ~(ngefd)ulbigten finb bie i9m ud feiner
met9aftung abgenommeneu @egenftiinbe auß9inaugeben.
2. Vert.rag mit Italien. -
'rraite avec l'Ita.lie.
48. Santenza d.el 19 giugno 1906 nella causa Bonzani.
Estradizione per furto qualificato; art. 2 No 7 Trattato di eslrad.,
art. 401, No 1 C. pen. Hal., art. 265 lett. a C. pen. tiein. -
Pre-
scrizione, art. 85 C. pen. tiein., art 91 C. pen. ital.
1 ° TI 28 marzo 1906 veniva arrestata e tradotta nelle ear-
avvenuto in epoea impreeisata deI mese di gennajo 1902 in
, Cannero, in danno di Camuzzi Maria, eon abuso di pre-
, stazione d'opera » (art. 404, N° 1, deI Cod. pen. ita!.), e
~ondannata a dieiotto mesi di reelu"ione, delitto previsto al
l'art. 2,N°7, deI trattato di estradizione tra la Svizzera e l'Italia.
La sentenza prodotta in appoggio specifiea ehe Ia Bonzani
era stata nel mese di gennajo 1902 inearieata da eerta
Camuzzi Maria di andare a prandere in easa, vestire, eibare,
aeeompagnare aU' asiloe eustodire fino a sera una bambino.
della Camuzzi; ehe in questa sua qualita ave va libero aeeesso
alla easa delIa Camuzzi; ehe in seguito questa venne a seo-
prire ehe le erano state rubate dal eassettone esistente nella
nata in eontumacia.
> La Bonzani fu sentita dal Giudice istruttore di Pallanza,
, avanti il quale ha recisamente protestato di essere inno-
.~ cente, e parimenti depose in questo senso avanti 1'0nore-
, vole Proeuratore Pubblico di Loearno, dietro rogatoria
, dell'Autoritä. italiana. Nessuno peri> le ha comunieato il
:. deereto di accusa, 0 l'ordinanza di accusa, come nessuno
:. le fece pervenire uno. citazione di comparire al Regio Tri-
., bunale di Pallanza per rispondere delI' aecusa in diseorso.
:. Nel eorso den' anno 1902 la rieorrente Bonzani dimo-
,. rava in Cannero, luogo deI preteso delitto; poscia si tras-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
» feriva coUa propria famiglia nel Cantone Ticino, aiternandO'
» Ia sua dimora tra Brissago ed Ascona. La sua degenz!li
... nelIa Svizzera era nota in ItaUa, ma nessuna Autorita ha
» pensato di citare 0 far citare Ia Bonzani al Tribunale ehe
» Ia doveva giudieare, eome non seppe mai di essere stata
» messa in istato di aeeusa. N emmeno si e fin qui pensato a
» eomuniearle Ia sentenza ehe l'ha eondannata in eontuma-
» eia, per eui l'arresto segmto fu per lei una vera sopresa .....
» Questo stato di cose e piiI ehe sufficiente per giustifieare'
» l'oppozizione ehe la Bonzani fa aHa domanda di e:jtradi-
» zione, per essere eonsegnata aH' Autoritä. italiana onde
» subire una pena portata da sentenza ehe essa ignora, e
» per un fatto deI quale non ha potuto difendersi, per non
» essere stata regolarmt'nte citata.
» E sieeome non e ViiI possibile rimediare a questo stato
» di eose, a tenore delle leggi italiane, eosl Ia eonsegna della
» Bonzani all'Autorita dei vicino Regno d'Italia dev' essere
» negata e rifiutata.
» I trattati RUll' estradizione vigenti tra la Svizzera e·
]> I'Italia riposano sul prineipio ehe esista un fatto eontem-
» plato dagli stessi, per ottenere un' estradizione deI nazio-
» nale, ma quei trattati esigono anche ehe la proeedura
» aperta eontro dell'estradando sia stata regolare, e siane)
» anche state osservate tutte 1e garanzie e le formalitä. di
» legge. In difetto, l'estradizione dev' essere rifiutata. "
3. Di fronte a questa opposizione, il Consiglio federale
trasmetteva gli atti al Tribunale federale per un relativo
giudizio, aeeompagnandoli di un preavviso deI Procuratore
pubblieo deHa COllfederazione eonehiudente aH' ammissione
dell'estradizione.
In dirilto:
L'esistenza dei requisiti formali deU' art. 9 deI trattato dt
estradizione fra Ia Svizzera e I'Italia (presentazione di una.
domanda in forma diplomatiea e produzione in eopia od in
originale di una sentenza di eondanna, di un deereto di messa
in istato di aeeusa, 0 di un mandato di eattura) non e oggetto
di dubbio.
Nessun dubbio deI pari che il delitto di furto qualifieato,.
Auslieferung. -
2. Vertrag mit Italien. No 48.
pel q~ale e riehiesta ~a eonsegna della Bonzani, e previsto
tassatIvamente eome tItolo di estradizione aI N0 7 art. 2 deI
trattato medesimo. Che l'estradizione lJOn possa avvenire per
insufficienza deI valore delI' oggetto derubato (ved. N<> 12 di
delto articolo), non venne neppur preteso nel easo conereto e
n?n p~treb?e deI resto pretendersi, trattandosi di una figura
dl delitto dlversa da quella menzionata aI N<> 12 (ved. l'odierna
sentenza deI Tribunale federale neUa causa di estradizione
~otturi~i). Non. s.olIevata e non sollevabile e deI pari l'eeee-
~lOne d~ p:eS~rIZlOne e do tauto a termini delle Ieggi dello
Stato dl nfuglO (art. 85 Cod. pen. tie.) che a termini deI
Cod. pen. ital. (art. 91). La sola obbiezione sollevata di vizio
di fo.rma. nel giudizio prolato non e questione ehe possa
es~n~ma:sl. da. questo ~i~diee, le pretese iIlegaIitä. 0 irrego-
lanta dl cltazlOne e dl mtimazione riguardando Ia validitä
procedurale deI giudizio emanato, Ia quale non e eceezione
c~e possa soll~varsi in base al trattato. Anehe il problema
dl sapere se Il delitto pel quale venne eondannata Ia Bon-
zani possa nelle cireostanze eonstatate dal Giudiee penaIe
competente riguardarsi come un furto qualifieato a sensi deI
l'~rt. 2,. N° ~ 7 deI trattato, nOn offre nel fattispeeie nessuna
dlffieolta. Come furto qualificato a sensi dei trattato italo-
svizzero deve riguardarsi qualsiasi furto pel quale rieorre
nna delle aggravanti espressamente sandte per ]egge. Ora
tanto il Cod. pen. ital. (art. 404, No 1) che il Cod. pen. tie.
(art. 365, lett. a) qualifieano di cireostanza aggravata e di
conseguenze come un motivo di maggior pena i1 fatto di
aver eommesso un furto mediante abuso deHa fidueia 0 delle
comoditä derivanti da reciproei rapporti di coabitazione ser-
vizio domestico, prestazione d'opera, ece.
'
Per qnesti motivi,
II Tribunale federale
pronuneia:
L'opposizione EI respinta e quindi aecordata alle Autorita
italiane l'estradizione Bonzani.