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32_I_340

BGE 32 I 340

Bundesgericht (BGE) · 1906-01-01 · Italiano CH
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~ A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

biefer \5clif}{age er~ im Sanuar 1906 .R:enntniß l>on jener, geute

nun \.lerfoIgten ~Clnblungßroeife bes m:ngefd)ulbigten er9ieIten.

10. ~ie ~{u~neferung be~ m:ngeid)ulbigten tft fomit au be=

-willigen für bn~ ~e[ift ber ~(mtsunterfd){agung, unter ?SorbeljClrt

ber meitimmungen beß m:rt. 4 m:ußl.=?Scrtr. unb mit bem)l.leitetn,

ü6rige~ß felbftl.lerft&nbHd)en, ?Sorbe9a{t, baj3 ber m:ngefd)ulbigte

über9Clu:pt uur für

biefe~ m:ußUeferungßbeHft l>erfolgt 11.letOen

fann. WUt ber m:ußlieferung finb bem erfud)euben ®t be)l,)iUigt, foroeit eß

bie m:nf(age)l,)egen ~(mtßunterfd){agung betrifft, bagegen \.lerroei:

gett, fO)l,)cit bie m:nt{age auf einfad)e Untetfd)lagung ge9t.

2. unu bet ~erfolt 'oeiS ~(ngefd)ulbigten finb bie i9m ud feiner

met9aftung abgenommeneu @egenftiinbe auß9inaugeben.

2. Vert.rag mit Italien. -

'rraite avec l'Ita.lie.

48. Santenza d.el 19 giugno 1906 nella causa Bonzani.

Estradizione per furto qualificato; art. 2 No 7 Trattato di eslrad.,

art. 401, No 1 C. pen. Hal., art. 265 lett. a C. pen. tiein. -

Pre-

scrizione, art. 85 C. pen. tiein., art 91 C. pen. ital.

1 ° TI 28 marzo 1906 veniva arrestata e tradotta nelle ear-

avvenuto in epoea impreeisata deI mese di gennajo 1902 in

, Cannero, in danno di Camuzzi Maria, eon abuso di pre-

, stazione d'opera » (art. 404, N° 1, deI Cod. pen. ita!.), e

~ondannata a dieiotto mesi di reelu"ione, delitto previsto al

l'art. 2,N°7, deI trattato di estradizione tra la Svizzera e l'Italia.

La sentenza prodotta in appoggio specifiea ehe Ia Bonzani

era stata nel mese di gennajo 1902 inearieata da eerta

Camuzzi Maria di andare a prandere in easa, vestire, eibare,

aeeompagnare aU' asiloe eustodire fino a sera una bambino.

della Camuzzi; ehe in questa sua qualita ave va libero aeeesso

alla easa delIa Camuzzi; ehe in seguito questa venne a seo-

prire ehe le erano state rubate dal eassettone esistente nella

nata in eontumacia.

> La Bonzani fu sentita dal Giudice istruttore di Pallanza,

, avanti il quale ha recisamente protestato di essere inno-

.~ cente, e parimenti depose in questo senso avanti 1'0nore-

, vole Proeuratore Pubblico di Loearno, dietro rogatoria

, dell'Autoritä. italiana. Nessuno peri> le ha comunieato il

:. deereto di accusa, 0 l'ordinanza di accusa, come nessuno

:. le fece pervenire uno. citazione di comparire al Regio Tri-

., bunale di Pallanza per rispondere delI' aecusa in diseorso.

:. Nel eorso den' anno 1902 la rieorrente Bonzani dimo-

,. rava in Cannero, luogo deI preteso delitto; poscia si tras-

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

» feriva coUa propria famiglia nel Cantone Ticino, aiternandO'

» Ia sua dimora tra Brissago ed Ascona. La sua degenz!li

... nelIa Svizzera era nota in ItaUa, ma nessuna Autorita ha

» pensato di citare 0 far citare Ia Bonzani al Tribunale ehe

» Ia doveva giudieare, eome non seppe mai di essere stata

» messa in istato di aeeusa. N emmeno si e fin qui pensato a

» eomuniearle Ia sentenza ehe l'ha eondannata in eontuma-

» eia, per eui l'arresto segmto fu per lei una vera sopresa .....

» Questo stato di cose e piiI ehe sufficiente per giustifieare'

» l'oppozizione ehe la Bonzani fa aHa domanda di e:jtradi-

» zione, per essere eonsegnata aH' Autoritä. italiana onde

» subire una pena portata da sentenza ehe essa ignora, e

» per un fatto deI quale non ha potuto difendersi, per non

» essere stata regolarmt'nte citata.

» E sieeome non e ViiI possibile rimediare a questo stato

» di eose, a tenore delle leggi italiane, eosl Ia eonsegna della

» Bonzani all'Autorita dei vicino Regno d'Italia dev' essere

» negata e rifiutata.

» I trattati RUll' estradizione vigenti tra la Svizzera e·

]> I'Italia riposano sul prineipio ehe esista un fatto eontem-

» plato dagli stessi, per ottenere un' estradizione deI nazio-

» nale, ma quei trattati esigono anche ehe la proeedura

» aperta eontro dell'estradando sia stata regolare, e siane)

» anche state osservate tutte 1e garanzie e le formalitä. di

» legge. In difetto, l'estradizione dev' essere rifiutata. "

3. Di fronte a questa opposizione, il Consiglio federale

trasmetteva gli atti al Tribunale federale per un relativo

giudizio, aeeompagnandoli di un preavviso deI Procuratore

pubblieo deHa COllfederazione eonehiudente aH' ammissione

dell'estradizione.

In dirilto:

L'esistenza dei requisiti formali deU' art. 9 deI trattato dt

estradizione fra Ia Svizzera e I'Italia (presentazione di una.

domanda in forma diplomatiea e produzione in eopia od in

originale di una sentenza di eondanna, di un deereto di messa

in istato di aeeusa, 0 di un mandato di eattura) non e oggetto

di dubbio.

Nessun dubbio deI pari che il delitto di furto qualifieato,.

Auslieferung. -

2. Vertrag mit Italien. No 48.

pel q~ale e riehiesta ~a eonsegna della Bonzani, e previsto

tassatIvamente eome tItolo di estradizione aI N0 7 art. 2 deI

trattato medesimo. Che l'estradizione lJOn possa avvenire per

insufficienza deI valore delI' oggetto derubato (ved. N<> 12 di

delto articolo), non venne neppur preteso nel easo conereto e

n?n p~treb?e deI resto pretendersi, trattandosi di una figura

dl delitto dlversa da quella menzionata aI N<> 12 (ved. l'odierna

sentenza deI Tribunale federale neUa causa di estradizione

~otturi~i). Non. s.olIevata e non sollevabile e deI pari l'eeee-

~lOne d~ p:eS~rIZlOne e do tauto a termini delle Ieggi dello

Stato dl nfuglO (art. 85 Cod. pen. tie.) che a termini deI

Cod. pen. ital. (art. 91). La sola obbiezione sollevata di vizio

di fo.rma. nel giudizio prolato non e questione ehe possa

es~n~ma:sl. da. questo ~i~diee, le pretese iIlegaIitä. 0 irrego-

lanta dl cltazlOne e dl mtimazione riguardando Ia validitä

procedurale deI giudizio emanato, Ia quale non e eceezione

c~e possa soll~varsi in base al trattato. Anehe il problema

dl sapere se Il delitto pel quale venne eondannata Ia Bon-

zani possa nelle cireostanze eonstatate dal Giudiee penaIe

competente riguardarsi come un furto qualifieato a sensi deI

l'~rt. 2,. N° ~ 7 deI trattato, nOn offre nel fattispeeie nessuna

dlffieolta. Come furto qualificato a sensi dei trattato italo-

svizzero deve riguardarsi qualsiasi furto pel quale rieorre

nna delle aggravanti espressamente sandte per ]egge. Ora

tanto il Cod. pen. ital. (art. 404, No 1) che il Cod. pen. tie.

(art. 365, lett. a) qualifieano di cireostanza aggravata e di

conseguenze come un motivo di maggior pena i1 fatto di

aver eommesso un furto mediante abuso deHa fidueia 0 delle

comoditä derivanti da reciproei rapporti di coabitazione ser-

vizio domestico, prestazione d'opera, ece.

'

Per qnesti motivi,

II Tribunale federale

pronuneia:

L'opposizione EI respinta e quindi aecordata alle Autorita

italiane l'estradizione Bonzani.