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32_I_340

BGE 32 I 340

Bundesgericht (BGE) · 1906-06-19 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 ~ie m:ußHeferung beß m:lfreb ®te:P9<tui), auiS \5tr<tj3burg, .gfll.lefener ~oliaeifommiffiir, Cln ben Unterfud)ungßrid)ter 11 beim Jtaifedid)en 2ctnbHerid)t an ®traj3burg lottl> be)l,)iUigt, foroeit eß bie m:nf(age)l,)egen ~(mtßunterfd){agung betrifft, bagegen \.lerroei: gett, fO)l,)cit bie m:nt{age auf einfad)e Untetfd)lagung ge9t.

E. 2 Vert.rag mit Italien. -

'rraite avec l'Ita.lie.

48. Santenza d.el 19 giugno 1906 nella causa Bonzani.

Estradizione per furto qualificato; art. 2 No 7 Trattato di eslrad.,

art. 401, No 1 C. pen. Hal., art. 265 lett. a C. pen. tiein. -

Pre-

scrizione, art. 85 C. pen. tiein., art 91 C. pen. ital.

1 ° TI 28 marzo 1906 veniva arrestata e tradotta nelle ear-

<Ceri di Loearno Bonzani Antonia, eolpita ua mandato di eat-

tura dalla R. Pro euro. di Pallanza in data dell' 11 settembre

1902. Informata deU' arresto e dopo ehe 10. detenuta fu di

nuovo, eontro eauzione, posta provvisoriamente su piede

libero, la Legazione d'Italia a Berna presentava, in data deI

18 maggio 1906, una domanda di estradizione al Consiglio

federale, motivandola sul fatto ehe Ia Bonzani era stata, eon

Auslieferung. -

~. Vertrag mit Italien. N° 48.

341

sentenza eontumaciale 11 giugno 1902 deI Tribunale penale

di PalIanza, diehiarata coipevole di « furto di quattro lenzuola,

:> avvenuto in epoea impreeisata deI mese di gennajo 1902 in

, Cannero, in danno di Camuzzi Maria, eon abuso di pre-

, stazione d'opera » (art. 404, N° 1, deI Cod. pen. ita!.), e

~ondannata a dieiotto mesi di reelu"ione, delitto previsto al

l'art. 2,N°7, deI trattato di estradizione tra la Svizzera e l'Italia.

La sentenza prodotta in appoggio specifiea ehe Ia Bonzani

era stata nel mese di gennajo 1902 inearieata da eerta

Camuzzi Maria di andare a prandere in easa, vestire, eibare,

aeeompagnare aU' asiloe eustodire fino a sera una bambino.

della Camuzzi; ehe in questa sua qualita ave va libero aeeesso

alla easa delIa Camuzzi; ehe in seguito questa venne a seo-

prire ehe le erano state rubate dal eassettone esistente nella

<Camera da Ietto quattro lenzuola nuove di tela deI valore di

~irea 50 franehi; ehe i sospetti essendo eaduti sulla Bonzani,

l'inehiesta aveva dimostrato ehe il furto era stato di fatti da

~uesta eommesso. Il furto rivestire di eonseguenza i earatteri

di furto qualifieato, a tenore deU' art. 404, N° 1, deI Cod. pen. it.

2° Interrogata, la Bonzani dichiarava dapprima di annuire

alla propria estradizione; ma se ne ricredeva piu tardi dichia-

rando di fare opposizione ed insinuando un atto seritto in

data deI 18 aprile 1906, nel quale allegava:

« Nessuua eitazione e mai perveuuta aHa Bonzani, perehe

,. eomparisse al Tribunale di Pallanza onde rispondere deI

~. l'aeeusa ehe le fu addebitata, e per 10. quale e stata eondan-

> nata in eontumacia.

> La Bonzani fu sentita dal Giudice istruttore di Pallanza,

, avanti il quale ha recisamente protestato di essere inno-

.~ cente, e parimenti depose in questo senso avanti 1'0nore-

, vole Proeuratore Pubblico di Loearno, dietro rogatoria

, dell'Autoritä. italiana. Nessuno peri> le ha comunieato il

:. deereto di accusa, 0 l'ordinanza di accusa, come nessuno

:. le fece pervenire uno. citazione di comparire al Regio Tri-

., bunale di Pallanza per rispondere delI' aecusa in diseorso.

:. Nel eorso den' anno 1902 la rieorrente Bonzani dimo-

,. rava in Cannero, luogo deI preteso delitto; poscia si tras-

AS 32 I -

.. 906

23

342

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

» feriva coUa propria famiglia nel Cantone Ticino, aiternandO'

» Ia sua dimora tra Brissago ed Ascona. La sua degenz!li

... nelIa Svizzera era nota in ItaUa, ma nessuna Autorita ha

» pensato di citare 0 far citare Ia Bonzani al Tribunale ehe

» Ia doveva giudieare, eome non seppe mai di essere stata

» messa in istato di aeeusa. N emmeno si e fin qui pensato a

» eomuniearle Ia sentenza ehe l'ha eondannata in eontuma-

» eia, per eui l'arresto segmto fu per lei una vera sopresa .....

» Questo stato di cose e piiI ehe sufficiente per giustifieare'

» l'oppozizione ehe la Bonzani fa aHa domanda di e:jtradi-

» zione, per essere eonsegnata aH' Autoritä. italiana onde

» subire una pena portata da sentenza ehe essa ignora, e

» per un fatto deI quale non ha potuto difendersi, per non

» essere stata regolarmt'nte citata.

» E sieeome non e ViiI possibile rimediare a questo stato

» di eose, a tenore delle leggi italiane, eosl Ia eonsegna della

» Bonzani all'Autorita dei vicino Regno d'Italia dev' essere

» negata e rifiutata.

» I trattati RUll' estradizione vigenti tra la Svizzera e·

]> I'Italia riposano sul prineipio ehe esista un fatto eontem-

» plato dagli stessi, per ottenere un' estradizione deI nazio-

» nale, ma quei trattati esigono anche ehe la proeedura

» aperta eontro dell'estradando sia stata regolare, e siane)

» anche state osservate tutte 1e garanzie e le formalitä. di

» legge. In difetto, l'estradizione dev' essere rifiutata. "

E. 3 Di fronte a questa opposizione, il Consiglio federale

trasmetteva gli atti al Tribunale federale per un relativo

giudizio, aeeompagnandoli di un preavviso deI Procuratore

pubblieo deHa COllfederazione eonehiudente aH' ammissione

dell'estradizione.

In dirilto:

L'esistenza dei requisiti formali deU' art. 9 deI trattato dt

estradizione fra Ia Svizzera e I'Italia (presentazione di una.

domanda in forma diplomatiea e produzione in eopia od in

originale di una sentenza di eondanna, di un deereto di messa

in istato di aeeusa, 0 di un mandato di eattura) non e oggetto

di dubbio.

Nessun dubbio deI pari che il delitto di furto qualifieato,.

Auslieferung. -

2. Vertrag mit Italien. No 48.

pel q~ale e riehiesta ~a eonsegna della Bonzani, e previsto

tassatIvamente eome tItolo di estradizione aI N0 7 art. 2 deI

trattato medesimo. Che l'estradizione lJOn possa avvenire per

insufficienza deI valore delI' oggetto derubato (ved. N<> 12 di

delto articolo), non venne neppur preteso nel easo conereto e

n?n p~treb?e deI resto pretendersi, trattandosi di una figura

dl delitto dlversa da quella menzionata aI N<> 12 (ved. l'odierna

sentenza deI Tribunale federale neUa causa di estradizione

~otturi~i). Non. s.olIevata e non sollevabile e deI pari l'eeee-

~lOne d~ p:eS~rIZlOne e do tauto a termini delle Ieggi dello

Stato dl nfuglO (art. 85 Cod. pen. tie.) che a termini deI

Cod. pen. ital. (art. 91). La sola obbiezione sollevata di vizio

di fo.rma. nel giudizio prolato non e questione ehe possa

es~n~ma:sl. da. questo ~i~diee, le pretese iIlegaIitä. 0 irrego-

lanta dl cltazlOne e dl mtimazione riguardando Ia validitä

procedurale deI giudizio emanato, Ia quale non e eceezione

c~e possa soll~varsi in base al trattato. Anehe il problema

dl sapere se Il delitto pel quale venne eondannata Ia Bon-

zani possa nelle cireostanze eonstatate dal Giudiee penaIe

competente riguardarsi come un furto qualifieato a sensi deI

l'~rt. 2,. N° ~ 7 deI trattato, nOn offre nel fattispeeie nessuna

dlffieolta. Come furto qualificato a sensi dei trattato italo-

svizzero deve riguardarsi qualsiasi furto pel quale rieorre

nna delle aggravanti espressamente sandte per ]egge. Ora

tanto il Cod. pen. ital. (art. 404, No 1) che il Cod. pen. tie.

(art. 365, lett. a) qualifieano di cireostanza aggravata e di

conseguenze come un motivo di maggior pena i1 fatto di

aver eommesso un furto mediante abuso deHa fidueia 0 delle

comoditä derivanti da reciproei rapporti di coabitazione ser-

vizio domestico, prestazione d'opera, ece.

'

Per qnesti motivi,

II Tribunale federale

pronuneia:

L'opposizione EI respinta e quindi aecordata alle Autorita

italiane l'estradizione Bonzani.

Dispositiv
  1. ~ie m:ußHeferung beß m:lfreb ®te:P9<tui), auiS \5tr<tj3burg, .gfll.lefener ~oliaeifommiffiir, Cln ben Unterfud)ungßrid)ter 11 beim Jtaifedid)en 2ctnbHerid)t an ®traj3burg lottl> be)l,)iUigt, foroeit eß bie m:nf(age )l,)egen ~(mtßunterfd){agung betrifft, bagegen \.lerroei: gett, fO)l,)cit bie m:nt{age auf einfad)e Untetfd)lagung ge9t.
  2. unu bet ~erfolt 'oeiS ~(ngefd)ulbigten finb bie i9m ud feiner met9aftung abgenommeneu @egenftiinbe auß9inaugeben.
  3. Vert.rag mit Italien. - 'rraite avec l'Ita.lie.
  4. Santenza d.el 19 giugno 1906 nella causa Bonzani. Estradizione per furto qualificato; art. 2 No 7 Trattato di eslrad., art. 401, No 1 C. pen. Hal., art. 265 lett. a C. pen. tiein. - Pre- scrizione, art. 85 C. pen. tiein., art 91 C. pen. ital. 1 ° TI 28 marzo 1906 veniva arrestata e tradotta nelle ear- <Ceri di Loearno Bonzani Antonia, eolpita ua mandato di eat- tura dalla R. Pro euro. di Pallanza in data dell' 11 settembre
  5. Informata deU' arresto e dopo ehe 10. detenuta fu di nuovo, eontro eauzione, posta provvisoriamente su piede libero, la Legazione d'Italia a Berna presentava, in data deI 18 maggio 1906, una domanda di estradizione al Consiglio federale, motivandola sul fatto ehe Ia Bonzani era stata, eon Auslieferung. - ~. Vertrag mit Italien. N° 48. 341 sentenza eontumaciale 11 giugno 1902 deI Tribunale penale di PalIanza, diehiarata coipevole di « furto di quattro lenzuola, :> avvenuto in epoea impreeisata deI mese di gennajo 1902 in , Cannero, in danno di Camuzzi Maria, eon abuso di pre- , stazione d'opera » (art. 404, N° 1, deI Cod. pen. ita!.), e ~ondannata a dieiotto mesi di reelu"ione, delitto previsto al l'art. 2,N°7, deI trattato di estradizione tra la Svizzera e l'Italia. La sentenza prodotta in appoggio specifiea ehe Ia Bonzani era stata nel mese di gennajo 1902 inearieata da eerta Camuzzi Maria di andare a prandere in easa, vestire, eibare, aeeompagnare aU' asiloe eustodire fino a sera una bambino. della Camuzzi; ehe in questa sua qualita ave va libero aeeesso alla easa delIa Camuzzi; ehe in seguito questa venne a seo- prire ehe le erano state rubate dal eassettone esistente nella <Camera da Ietto quattro lenzuola nuove di tela deI valore di ~irea 50 franehi; ehe i sospetti essendo eaduti sulla Bonzani, l'inehiesta aveva dimostrato ehe il furto era stato di fatti da ~uesta eommesso. Il furto rivestire di eonseguenza i earatteri di furto qualifieato, a tenore deU' art. 404, N° 1, deI Cod. pen. it. 2° Interrogata, la Bonzani dichiarava dapprima di annuire alla propria estradizione ; ma se ne ricredeva piu tardi dichia- rando di fare opposizione ed insinuando un atto seritto in data deI 18 aprile 1906, nel quale allegava: « Nessuua eitazione e mai perveuuta aHa Bonzani, perehe ,. eomparisse al Tribunale di Pallanza onde rispondere deI ~. l'aeeusa ehe le fu addebitata, e per 10. quale e stata eondan- > nata in eontumacia. > La Bonzani fu sentita dal Giudice istruttore di Pallanza, , avanti il quale ha recisamente protestato di essere inno- .~ cente, e parimenti depose in questo senso avanti 1'0nore- , vole Proeuratore Pubblico di Loearno, dietro rogatoria , dell' Autoritä. italiana. Nessuno peri> le ha comunieato il :. deereto di accusa, 0 l'ordinanza di accusa, come nessuno :. le fece pervenire uno. citazione di comparire al Regio Tri- ., bunale di Pallanza per rispondere delI' aecusa in diseorso. :. Nel eorso den' anno 1902 la rieorrente Bonzani dimo- ,. rava in Cannero, luogo deI preteso delitto ; poscia si tras- AS 32 I - .. 906 23 342 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. » feriva coUa propria famiglia nel Cantone Ticino, aiternandO' » Ia sua dimora tra Brissago ed Ascona. La sua degenz!li ... nelIa Svizzera era nota in ItaUa, ma nessuna Autorita ha » pensato di citare 0 far citare Ia Bonzani al Tribunale ehe » Ia doveva giudieare, eome non seppe mai di essere stata » messa in istato di aeeusa. N emmeno si e fin qui pensato a » eomuniearle Ia sentenza ehe l' ha eondannata in eontuma- » eia, per eui l'arresto segmto fu per lei una vera sopresa ..... » Questo stato di cose e piiI ehe sufficiente per giustifieare' » l'oppozizione ehe la Bonzani fa aHa domanda di e:jtradi- » zione, per essere eonsegnata aH' Autoritä. italiana onde » subire una pena portata da sentenza ehe essa ignora, e » per un fatto deI quale non ha potuto difendersi, per non » essere stata regolarmt'nte citata. » E sieeome non e ViiI possibile rimediare a questo stato » di eose, a tenore delle leggi italiane, eosl Ia eonsegna della » Bonzani all' Autorita dei vicino Regno d'Italia dev' essere » negata e rifiutata. » I trattati RUll' estradizione vigenti tra la Svizzera e· ]> I'Italia riposano sul prineipio ehe esista un fatto eontem- » plato dagli stessi, per ottenere un' estradizione deI nazio- » nale, ma quei trattati esigono anche ehe la proeedura » aperta eontro dell' estradando sia stata regolare, e siane) » anche state osservate tutte 1e garanzie e le formalitä. di » legge. In difetto, l'estradizione dev' essere rifiutata. "
  6. Di fronte a questa opposizione, il Consiglio federale trasmetteva gli atti al Tribunale federale per un relativo giudizio, aeeompagnandoli di un preavviso deI Procuratore pubblieo deHa COllfederazione eonehiudente aH' ammissione dell'estradizione. In dirilto: L'esistenza dei requisiti formali deU' art. 9 deI trattato dt estradizione fra Ia Svizzera e I'Italia (presentazione di una. domanda in forma diplomatiea e produzione in eopia od in originale di una sentenza di eondanna, di un deereto di messa in istato di aeeusa, 0 di un mandato di eattura) non e oggetto di dubbio. Nessun dubbio deI pari che il delitto di furto qualifieato,. Auslieferung. -
  7. Vertrag mit Italien. No 48. pel q~ale e riehiesta ~a eonsegna della Bonzani, e previsto tassatIvamente eome tItolo di estradizione aI N0 7 art. 2 deI trattato medesimo. Che l'estradizione lJOn possa avvenire per insufficienza deI valore delI' oggetto derubato (ved. N<> 12 di delto articolo), non venne neppur preteso nel easo conereto e n?n p~treb?e deI resto pretendersi, trattandosi di una figura dl delitto dlversa da quella menzionata aI N<> 12 (ved. l'odierna sentenza deI Tribunale federale neUa causa di estradizione ~otturi~i). Non. s.olIevata e non sollevabile e deI pari l'eeee- ~lOne d~ p:eS~rIZlOne e do tauto a termini delle Ieggi dello Stato dl nfuglO (art. 85 Cod. pen. tie.) che a termini deI Cod. pen. ital. (art. 91). La sola obbiezione sollevata di vizio di fo.rma. nel giudizio prolato non e questione ehe possa es~n~ma:sl. da. questo ~i~diee, le pretese iIlegaIitä. 0 irrego- lanta dl cltazlOne e dl mtimazione riguardando Ia validitä procedurale deI giudizio emanato, Ia quale non e eceezione c~e possa soll~varsi in base al trattato. Anehe il problema dl sapere se Il delitto pel quale venne eondannata Ia Bon- zani possa nelle cireostanze eonstatate dal Giudiee penaIe competente riguardarsi come un furto qualifieato a sensi deI l'~rt. 2,. N° ~ 7 deI trattato, nOn offre nel fattispeeie nessuna dlffieolta. Come furto qualificato a sensi dei trattato italo- svizzero deve riguardarsi qualsiasi furto pel quale rieorre nna delle aggravanti espressamente sandte per ]egge. Ora tanto il Cod. pen. ital. (art. 404, No 1) che il Cod. pen. tie. (art. 365, lett. a) qualifieano di cireostanza aggravata e di conseguenze come un motivo di maggior pena i1 fatto di aver eommesso un furto mediante abuso deHa fidueia 0 delle comoditä derivanti da reciproei rapporti di coabitazione ser- vizio domestico, prestazione d'opera, ece. ' Per qnesti motivi, II Tribunale federale pronuneia: L'opposizione EI respinta e quindi aecordata alle Autorita italiane l'estradizione Bonzani.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

~ A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

biefer \5clif}{age er~ im Sanuar 1906 .R:enntniß l>on jener, geute

nun \.lerfoIgten ~Clnblungßroeife bes m:ngefd)ulbigten er9ieIten.

10. ~ie ~{u~neferung be~ m:ngeid)ulbigten tft fomit au be=

-willigen für bn~ ~e[ift ber ~(mtsunterfd){agung, unter ?SorbeljClrt

ber meitimmungen beß m:rt. 4 m:ußl.=?Scrtr. unb mit bem)l.leitetn,

ü6rige~ß felbftl.lerft&nbHd)en, ?Sorbe9a{t, baj3 ber m:ngefd)ulbigte

über9Clu:pt uur für

biefe~ m:ußUeferungßbeHft l>erfolgt 11.letOen

fann. WUt ber m:ußlieferung finb bem erfud)euben ®t<tllte gemäf3

m:tt. 9 m:u~l.:?Settt. bie bem m:ngefd)ulbigten bei feiner ?Serljaftung

4lbgenommenen @egenftiinbe auiSljinaugeben.

~emuad) ljat biliS munbeßgettd)t

eitannt:

1. ~ie m:ußHeferung beß m:lfreb ®te:P9<tui), auiS \5tr<tj3burg,

.gfll.lefener ~oliaeifommiffiir, Cln ben Unterfud)ungßrid)ter 11 beim

Jtaifedid)en 2ctnbHerid)t an ®traj3burg lottl> be)l,)iUigt, foroeit eß

bie m:nf(age)l,)egen ~(mtßunterfd){agung betrifft, bagegen \.lerroei:

gett, fO)l,)cit bie m:nt{age auf einfad)e Untetfd)lagung ge9t.

2. unu bet ~erfolt 'oeiS ~(ngefd)ulbigten finb bie i9m ud feiner

met9aftung abgenommeneu @egenftiinbe auß9inaugeben.

2. Vert.rag mit Italien. -

'rraite avec l'Ita.lie.

48. Santenza d.el 19 giugno 1906 nella causa Bonzani.

Estradizione per furto qualificato; art. 2 No 7 Trattato di eslrad.,

art. 401, No 1 C. pen. Hal., art. 265 lett. a C. pen. tiein. -

Pre-

scrizione, art. 85 C. pen. tiein., art 91 C. pen. ital.

1 ° TI 28 marzo 1906 veniva arrestata e tradotta nelle ear-

<Ceri di Loearno Bonzani Antonia, eolpita ua mandato di eat-

tura dalla R. Pro euro. di Pallanza in data dell' 11 settembre

1902. Informata deU' arresto e dopo ehe 10. detenuta fu di

nuovo, eontro eauzione, posta provvisoriamente su piede

libero, la Legazione d'Italia a Berna presentava, in data deI

18 maggio 1906, una domanda di estradizione al Consiglio

federale, motivandola sul fatto ehe Ia Bonzani era stata, eon

Auslieferung. -

~. Vertrag mit Italien. N° 48.

341

sentenza eontumaciale 11 giugno 1902 deI Tribunale penale

di PalIanza, diehiarata coipevole di « furto di quattro lenzuola,

:> avvenuto in epoea impreeisata deI mese di gennajo 1902 in

, Cannero, in danno di Camuzzi Maria, eon abuso di pre-

, stazione d'opera » (art. 404, N° 1, deI Cod. pen. ita!.), e

~ondannata a dieiotto mesi di reelu"ione, delitto previsto al

l'art. 2,N°7, deI trattato di estradizione tra la Svizzera e l'Italia.

La sentenza prodotta in appoggio specifiea ehe Ia Bonzani

era stata nel mese di gennajo 1902 inearieata da eerta

Camuzzi Maria di andare a prandere in easa, vestire, eibare,

aeeompagnare aU' asiloe eustodire fino a sera una bambino.

della Camuzzi; ehe in questa sua qualita ave va libero aeeesso

alla easa delIa Camuzzi; ehe in seguito questa venne a seo-

prire ehe le erano state rubate dal eassettone esistente nella

<Camera da Ietto quattro lenzuola nuove di tela deI valore di

~irea 50 franehi; ehe i sospetti essendo eaduti sulla Bonzani,

l'inehiesta aveva dimostrato ehe il furto era stato di fatti da

~uesta eommesso. Il furto rivestire di eonseguenza i earatteri

di furto qualifieato, a tenore deU' art. 404, N° 1, deI Cod. pen. it.

2° Interrogata, la Bonzani dichiarava dapprima di annuire

alla propria estradizione; ma se ne ricredeva piu tardi dichia-

rando di fare opposizione ed insinuando un atto seritto in

data deI 18 aprile 1906, nel quale allegava:

« Nessuua eitazione e mai perveuuta aHa Bonzani, perehe

,. eomparisse al Tribunale di Pallanza onde rispondere deI

~. l'aeeusa ehe le fu addebitata, e per 10. quale e stata eondan-

> nata in eontumacia.

> La Bonzani fu sentita dal Giudice istruttore di Pallanza,

, avanti il quale ha recisamente protestato di essere inno-

.~ cente, e parimenti depose in questo senso avanti 1'0nore-

, vole Proeuratore Pubblico di Loearno, dietro rogatoria

, dell'Autoritä. italiana. Nessuno peri> le ha comunieato il

:. deereto di accusa, 0 l'ordinanza di accusa, come nessuno

:. le fece pervenire uno. citazione di comparire al Regio Tri-

., bunale di Pallanza per rispondere delI' aecusa in diseorso.

:. Nel eorso den' anno 1902 la rieorrente Bonzani dimo-

,. rava in Cannero, luogo deI preteso delitto; poscia si tras-

AS 32 I -

.. 906

23

342

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

» feriva coUa propria famiglia nel Cantone Ticino, aiternandO'

» Ia sua dimora tra Brissago ed Ascona. La sua degenz!li

... nelIa Svizzera era nota in ItaUa, ma nessuna Autorita ha

» pensato di citare 0 far citare Ia Bonzani al Tribunale ehe

» Ia doveva giudieare, eome non seppe mai di essere stata

» messa in istato di aeeusa. N emmeno si e fin qui pensato a

» eomuniearle Ia sentenza ehe l'ha eondannata in eontuma-

» eia, per eui l'arresto segmto fu per lei una vera sopresa .....

» Questo stato di cose e piiI ehe sufficiente per giustifieare'

» l'oppozizione ehe la Bonzani fa aHa domanda di e:jtradi-

» zione, per essere eonsegnata aH' Autoritä. italiana onde

» subire una pena portata da sentenza ehe essa ignora, e

» per un fatto deI quale non ha potuto difendersi, per non

» essere stata regolarmt'nte citata.

» E sieeome non e ViiI possibile rimediare a questo stato

» di eose, a tenore delle leggi italiane, eosl Ia eonsegna della

» Bonzani all'Autorita dei vicino Regno d'Italia dev' essere

» negata e rifiutata.

» I trattati RUll' estradizione vigenti tra la Svizzera e·

]> I'Italia riposano sul prineipio ehe esista un fatto eontem-

» plato dagli stessi, per ottenere un' estradizione deI nazio-

» nale, ma quei trattati esigono anche ehe la proeedura

» aperta eontro dell'estradando sia stata regolare, e siane)

» anche state osservate tutte 1e garanzie e le formalitä. di

» legge. In difetto, l'estradizione dev' essere rifiutata. "

3. Di fronte a questa opposizione, il Consiglio federale

trasmetteva gli atti al Tribunale federale per un relativo

giudizio, aeeompagnandoli di un preavviso deI Procuratore

pubblieo deHa COllfederazione eonehiudente aH' ammissione

dell'estradizione.

In dirilto:

L'esistenza dei requisiti formali deU' art. 9 deI trattato dt

estradizione fra Ia Svizzera e I'Italia (presentazione di una.

domanda in forma diplomatiea e produzione in eopia od in

originale di una sentenza di eondanna, di un deereto di messa

in istato di aeeusa, 0 di un mandato di eattura) non e oggetto

di dubbio.

Nessun dubbio deI pari che il delitto di furto qualifieato,.

Auslieferung. -

2. Vertrag mit Italien. No 48.

pel q~ale e riehiesta ~a eonsegna della Bonzani, e previsto

tassatIvamente eome tItolo di estradizione aI N0 7 art. 2 deI

trattato medesimo. Che l'estradizione lJOn possa avvenire per

insufficienza deI valore delI' oggetto derubato (ved. N<> 12 di

delto articolo), non venne neppur preteso nel easo conereto e

n?n p~treb?e deI resto pretendersi, trattandosi di una figura

dl delitto dlversa da quella menzionata aI N<> 12 (ved. l'odierna

sentenza deI Tribunale federale neUa causa di estradizione

~otturi~i). Non. s.olIevata e non sollevabile e deI pari l'eeee-

~lOne d~ p:eS~rIZlOne e do tauto a termini delle Ieggi dello

Stato dl nfuglO (art. 85 Cod. pen. tie.) che a termini deI

Cod. pen. ital. (art. 91). La sola obbiezione sollevata di vizio

di fo.rma. nel giudizio prolato non e questione ehe possa

es~n~ma:sl. da. questo ~i~diee, le pretese iIlegaIitä. 0 irrego-

lanta dl cltazlOne e dl mtimazione riguardando Ia validitä

procedurale deI giudizio emanato, Ia quale non e eceezione

c~e possa soll~varsi in base al trattato. Anehe il problema

dl sapere se Il delitto pel quale venne eondannata Ia Bon-

zani possa nelle cireostanze eonstatate dal Giudiee penaIe

competente riguardarsi come un furto qualifieato a sensi deI

l'~rt. 2,. N° ~ 7 deI trattato, nOn offre nel fattispeeie nessuna

dlffieolta. Come furto qualificato a sensi dei trattato italo-

svizzero deve riguardarsi qualsiasi furto pel quale rieorre

nna delle aggravanti espressamente sandte per ]egge. Ora

tanto il Cod. pen. ital. (art. 404, No 1) che il Cod. pen. tie.

(art. 365, lett. a) qualifieano di cireostanza aggravata e di

conseguenze come un motivo di maggior pena i1 fatto di

aver eommesso un furto mediante abuso deHa fidueia 0 delle

comoditä derivanti da reciproei rapporti di coabitazione ser-

vizio domestico, prestazione d'opera, ece.

'

Per qnesti motivi,

II Tribunale federale

pronuneia:

L'opposizione EI respinta e quindi aecordata alle Autorita

italiane l'estradizione Bonzani.