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32_II_420

BGE 32 II 420

Bundesgericht (BGE) · 1906-01-01 · Italiano CH
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420

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivil;;-"richl,imt'll1z.

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fein foll (l>ergL ~® 24 II ~. 8; 28 II ~. 179 u. 391, fo~

Itlie bie im erftgemmnten UrteUe 3itierten

~ntfcl)eibungen).;t)ie

ßloae ?ffial)rfdjeinHcl)feit, ba13 bel' ?Berufungßflägcr iu [e~ter 2inie

®utl)einung feiner I>Ot' ber oberfteu fautonalen ~uftau3 gefteUten

l)1ecf)tß6ege~t'en oeöltlecfte, tft nicf)t geeignet, bie I>om

®efe~ t\er~

Laugte aUßbrücflicf)e ~d(arun9 öu erfe~en; -

erfauut:

~uf bie ?Berufung Itlirb nicf)t eingetreten.

56. Sentenza deI 30 giugno 1906, nella causa

Banca cantonala ticinesa contra Chiattone.

Competenza del trib. fed.; ammissibilita dell'appellazione. Que-

stioni pregindiziali; questioni di merito.

Il Tribunale di Appello deI Cantone Ticino eon sentenza

26 aprile 1906 ebbe a pronunciare :

Le domande contenute nella petizione di causa della

Banea cantonale tieinese sono respinte.

Appellante da questo giudizio Ia Banea cantonale ticinese,

Ia quale, eon atto 27 giugno 1906, conehiude domandando

ehe siano riformati tutti i dispositivi di detta seutenza ed

aeeolte le domande della Banea e eioe :

« 1. E rieonoseiuto aHa Bauea eantonale tieinese, agenzi8

» di Lugano, il diritto di pegno suHa poIizza di assieurazione

» N° 16558 presso Ia Compagnia di assicurazione «La

» Suisse » in Losanna, di 20000 franehi, a favore deI super-

" stite dei eoniugi Antonio ed Alke Chiattone e cib in garan-

" zia deI pagamento di 29175 franehi ed interessi ed ac.ces-

IV. Organisation der Bundesrechtspflege . N° 56.

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» sori a dipendenza degli effetti eambiari rrodotti a earieo

» Chiattone ed a favore della Banea suddetta;

» Subordinatamente:

» 2. La signora Allee Chiattone e obbligata a pagare aHa

» detta Banea eantonale tieinese Ia somma di 29 175 franehi

» ed aeeessori. »

Considerando :

In ratio:

1. AHa morte dello seultore Antonio Chiattone, di Lugano,

sopravvenuta il 4 settembre 1904, l'agenzia in quella Citta

della Banea eantonale tieinese trovossi ereditriee della di lui

sueeessione di una somma aseendente, eoi fitti, a 29 175 fr.,

dipendenti da diverse eambiali rilaseiatele dal defunto, ripe-

tutamente rinnovate e da ultimo protestate. Di queste eam-

biali, seeondo le eonstatazioni di fatto den' istanza superiore

eantonale, Ia signora Aliee Chiattone, moglie deI defunto, si

era resaavaHante di quella in data deI 10 giugno 1904,

seadente il 10 settembre sueeessivo, di 17 000 franehi; di

quella deI 1° agosto 1904, a scadenza 1° novembre, di

2800 franehi; di quella deI 18 agosto 1904, seadente il

18 novembre, di 600 franehi e di quella deI 28 agosto 1904,

seadente il 28 novembre, di 1400 franehi. Oltre aHa propria

firma apposta a queste eambiali, Ia signora Alice Chiattone

rilaseiava aHa Banca, in data deI 3 agosto 1904, una diehia-

razione nel senso -

ehe essa eedeva aHa Bauea eantonale

tieinese di Lugano, in garanzia degli impegni cambiari ehe

il di lei marito teneva presso la BaneR eantonale ticinese, Ia

polizza di assieurazione deHa Compagnia « La Suisse» a sua

favore, polizza delI' imp'orto di 20000 franehi ehe trovavasi a

quell' epoea presso Ia Compaguia stessa a Losanna, in pegno

per un mutuo di 4000 franehi su di essa aeeordato. -

Di

questa eostituzione di pegno veniva data eomunieazione aHa

Compagnia di assieurazione « La Suisse " in data deI 28 set-

tembre 1904, eome al disposto dell'art. 217 deI CO.

Sueeessivemente, in data deI 9 luglio 1905 Ia Banea canto-

nale ticinese intentava eontro Ia signora Aliee Chiattone

azione, proponendo a giudieare le domande gia sopra ripro-

dotte.

42'J

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ~ivilgerichtsinstanz.

Queste domande venivano appoggiate alle eonsiderazioni

ehe il pegno eostituito dalla Oonvenuta doveva ritenersi va~

lido a termini deI titolo VI, eapo 11 deI 00, ehe anehe perb

nel easo ehe Ia costituzione deI pegno non fosse da ritenersi

valida, Ia eonvenuta doveva essere obbligata a pagare alla

Banea Ia somma ehiesta di 29175 franchi, primo, pereM le

somme mutuate al defunto erano state impiegate pei bisogni

della famiglia e pereM l'art. 103 deI Ood. civ. tie. fa obbligo

alla moglie di eoneorrere al mantenimento deI marito e quindi

della famiglia, quando questi non abbia mezzi suffieienti .

t

20 perehe il matrimonio eostituendo una societa, tutto quanta

fu versato dai terzi per adempiere agli obblighi ehe Ia

legge impone ai eoniugi nell'interesse della societa deve da

entrambi essere restituito e pagato, tornando applieabile per

analogia l'art. 587 00; 30 pereM in ogni easo vi sarebbe

da parte della eonvenuta una spede di indebito ardeehi-

mento, implieante per essa l'obbligo aHa restituzione.

A queste eonclusioni e eonsiderazioni Ia Oonvenuta rispon-

deva deelinando ogni e qualsiasi obbligo di fronte aHa Banca,

pel fatto ehe tanto le obbIigazioni eambiarie da essa assunte,

quanta Ia costituzione deI pegno dovevano ritenersi nulli e

di nessun effetto in forza delI' art. 104 Ood. eiv. tie., pre-

serivente ehe Ia moglie non pub ne eoobbligarsi eol marito,

ne rendersi suo fidejussore senza essere munita di un assi-

stente municipale od autorizzata dal Tribunale ad agire da

sola; assistenza ed autorizzazione ehe maneavano ad essa

quando firmb quegli atti.

Statuendo in seeonda istanza sulla causa, il Tribunale di

Appello deI Cantone Ticino respingeva Ia domanda delIa

Banea, partendo in sostanza dalle eonsiderazioni: quanta

aHa domanda prindpale, ehe il disposta deI § 3 delI' art. 104

deI Ood. dv. tie. rendeva difatti nulla la eostituzione deI pe-

gno, riguardata tanto eome un' alienazione di un bene, per

Ia quale sarebbe stato neeessario il eonsenso deI marito,

eonsenso ehe non risulta essere stato dato, quanto come una

fidejussione 0 eoobbligazione eol marito, una simile eoobbli-

gazione dovendo avvenire eolI' assistenza di un delegato della

1 V. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 56.

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Munieipalita, db ehe pure non si e verifieato. Quanto aHa

tesi subordinata, ehe nella petizione di causa Ia Banea aveva

ehiesto il pagamento delle somme portate dai pagherb, senza

neppure aeeennare ai motivi ehe appoggiavano questa do-

manda subordinataj ehe fu solo nelle eonelusioni ehe ven-

nero sviluppate Ie tesi in appoggio; ehe queste tesi devonsi

perb respingere per motivi d'ordine e eioe non tanto perehe

formulate tardivamente e quindi non fatte oggetto di diseus-

sione davanti il prima giudiee, quanta pereM con esse si e

mutato l'oggetto eel il genere deU' azione, eontrariamente a

quanto dispone I'art. 48 della proe. eiv., inquantoeM l'azione

di pagamento fondata sui pagherb €I un' azione ben diversa

da quella di indebito arricchimento eui tenderebbero Ie tesi

snddette. DeI 1'esto nessun appoggio sedo venne prodotto

neUa petizione a sostegno deI preteso arrieehimento -

eome

nOn esiste Ia pretesa ammissione in causa invoeata dal l'is-

tante, -

e l'azione relativa deve eonsiderarsi come irrego-

Iarmente introdotta.

2. E eontro questa sentenza ehe e diretta Ia presente

appellazione.

In diritto:

L'ammissibilitä. den' appello dipende in prima Iuogo dal

vedere, se Ia deeisione della causa eomporta l'applieazione

di una norma di diritto federale 0 eantonale. TI Tribunale

federäIe non pu?> in base al disposto delI' art. 56 della legge

organiea giudiziaria oeeuparsi deI litigio ehe nella prima di

queste ipotesi.

Ora non vi ha dubbio ehe la lite, tanto per ci?> ehe con-

eerne la eostituzione deI pegno, quanta per dbche eoneerne

Ia tesi subordinata deI preteso arrieehimento, si rife-

risee a negozi giuridiei retti nella loro essenza dal diritto

federale. Ma ambedue questi quesiti vennero risolti dal l'is-

tanza superiore cantonale da un punto di vista preliminare,

pregiudiziale per la decisione di merito; la questione della

validitä. deI pegno, dal punto di vista della eapacita ad obbli-

garsi della donna maritata, questione ehe rart. 7 della Iegge

federale sulla eapaeitä. eivile riserva espressamente al diritto

424

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerich.tsinstanz.

cantonale, e Ia cui decisione non pub quindi essere sindacata

da questa Corte; l'altra questione, quella den' indebito arric-

chimento, dal punto di vista d'ordine den' art. 48 della

proc. civ. ticinese, la cui applicazione, retta 0 non retta, non

pub dei pari formare oggetto di esame da parte di questa

Corte. Quantunque competente rispetto alle questioni di

merito, il Tribunale federale diventa quindi incompetente ad

occuparsi deIl' appello per la natum speciale delle questioni

pl'eliminari dalle quali dipende e fu fatta dipendere la 801u-

zione della causa.

Per questi motivi,

il Tribunale federale

pronuncia:

L'appellazione e respiuta per titolo di irricevibilita.

B. Entsoheidungen des Bundesgeriohts als einziger

Zivilgeriohtsinstanz.

Arrets renduspar le Tribunal federal oamme

instanoe unique en matiere oivile.

-+--

Haftp:ßicht der Eisenbahnen. -

Responsabilite

des chemins de fer.

57. ~dtU 1,1~m 7. ~uui {906 tn (5a~en ~Iltt, JtL, gegen

gJ~wti~trif~t ~uubt!ili4ijUtU, ~tri$bttditt~u II, ~efi.

Selbstverschulden : wissentliche Uebertretung polizeilicher Vor-

schriften. A,"t. 2, 4 EHG; Art. :l4 Abs. 2 der Vorschriften fü,1" den

Rangierdienst.

A. mer Jtläger, ber im,Ja9re 1867 geooun tit, war ~oto~

motil.lfu9rer ber (5dJweiaerifdJen ~unbe~6a9nen. 2(m 5. mcacmber

1904 9aUe er

3ule~t ben Bug 3716 ~u3ern~DIten gefül)rt unh

war mit tlieiem abenb6 6 Ul)r 46 im ~al)n90f DUen eingetrof·

fen. ~r ful)r l)ierauf mit ber 2otomoti\)e 3um fog. mepot T, ba~

fl~ im untern, nor'oßftli~en steH 'oe~ ~angierba9n90fe~ befinoet,

un'o tt'(tt, na~~em er 'oie

ffiCaf~iue aogegebeu uu'o 'oie mienjt.

fief'oer nbge!cgt t)atte, mit feinem ~eiaer ~iggn ben,peiml1)cg n(t~

'oer ?IDol)nung jenieit~ bcr &nre an.)Bom mepot T 3ur 2(are·

brüCfe fÜ9rt ~er ?IDeg aunä~ft (tut 'oem)8a9uarca!, aber auf3cr~

9(tll) 'oer eigenm~en ~;e(eifeanlage bi0 in 'oie ~ät)e ber (5'Peife~

(tnftalt 'oer ~unbeß6a9nen. ~ier wirb ba0

~a9nareal bedllffen

un'o ein 3iemli~ breiter ?IDeg betreten, ber bal'o in 'oie läugß bcr

AS 32 Il -

1906

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