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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
@egen ben am 3. 'tleaember 1904 ergangenen @ntfcgeib ber
obern &uffic9t~6e~örbe tid)tet fic9 ber nunme~rige, bem lBunbe~~
gertd)te fnnert {S'rift eingereic9te lJMUtß lnüeggß, roorin berfer6e
fein lBefc9roerbebege~ten erneuert.
'tlie 6d)ulbbetreibungß~ unb JronfUtßfamllter 3ieljt
in @rroägung:
•
{S'ür bie lBeurtei(ung ber lJodtegenoen :Refurßfltcge tft Vräjubi.
aiell ber lBunbeßgeric9tßentfcgeib 1. 6. 3iegfer lJom 7. ~ebruar
1903
(~mtr. @3amm(ung, 6ej)ltt"lttaußgabe, lBb. VI, Nr. 1 *).
'tlurc9 benferben rom:be erfannt, blt& eine lBetreibungßljanblung,
roe1cge ein Sllmt entgegen Sllrt. 56 3iff. 2 an einem 60nntage
bearo. ftaatIid)
anerfanttteu
~eiertag borgenommen
~at, nic9t
fc9red)t~in ungü(ttg unb
beß~a1b jeberaelt anfed)tbnr fei, ionbern
b\t& fie roenn nid)t innert gefetlrtc9er {S'tift augefoc9ten, in :Rec9t~ ~
haft erltlad)fe. 'tliefer ®t'Unbfa~ nlU~ auc9 für bie 3iff. 3 beß
Sllrt. 56 gelten, b. ~. für ben
~all, ltlO man
e~ mit ber mor~
naljme einer lBetrei6uug~~anblung wä~renb ben lBetreibungßferien
au tun ~at. 'tlenn bie bem @ntfc9eibe 3legIer au ®runbe liegenben
@ntlägungen (- auf bie ljier febiglic9 lJerwiefen roerhett fann -)
treffen in entfprecgenber ®eife aud) auf ben
3ure~t erroä~nten
%aU au.
S)ienad) ljätte allO ber ljeutige :lMurrent gegen bfe tn ~rltge
fte~enbe 3ufteUung beß
B{tl)fung~befe~{~, mag fie nun a{ß eine
(tn einem 60nntage, ober a~ eine 'roäljrenb ben lBetreibung$ferien
!Jorgenommene lBetreibungßljanblung ger e~wibrig fein, innett ber
acl)ntägigen
~riit lBefd)'rocrbe füt)ren foUen. IDCnngcl~ beffcn tft
ber frngHcge 3uftcUung~aft für i~n unanrec9tbar geworben. @ine
&llfec9tuI19 be~felben ift fobanll,unb 3'roar
ebenfClU~ 'roegen mer~
fpätung, auc9 tnforoeit
au~gefd)(offen, al~ lnefumnt bcl)C1uptet,
oie 3ufteUung fei nid)t an eine er'rond)fenc S.ßerfon (Sllrt. 64)
erfolgt unb baß @Iiiu6igerboVj)el \)om Bufteflungßbenmtell ntc9t
(tn ba~ &mt 3urücfgefanbt 'rooroen.,ob
iiberljau~t {e~tem Ull1~
ftan" für tl)n einen lBefc9werbegrunb abgeben fönnte, brauc9t nic9t
ge'Ptilft au 'roerben.
®ai3 bie übrigen ~etteibungßnfte unb fpeaiell bie IDCitteHung
be~ met\tlertungi3bege~renß anbetrifft, 10 roerben biefetben nic9t
alß folcge, fonbern lebigIic9 'roegen ber bem 3nl)lung0befel)l an~
* Ges.-Ausg., XXIX, I, Nr. 12, S. 67 ff.
(Anm. d. Red. f. Pahl.)
uud KonkUl"skammer. N' 22.
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~ltftenben ®efe~'rotbrigfcit angefod)ten. 6fe ftnb alfo, lobalb her
Bal)lung0befel)1 aufrec9t au bleiben ~at, ebenfaUß alß güffig an.
3ufe~en. Übrigenß 'roäre aud) oeaügHc9 ber Sllnfec9tun9 ber IDCit~
teilung beß
merwertltng~beget)ren~, wefd)e
am 30. @3e~tember
trfolgt 'roar, bie erft am 20. Dft06er eingereid)te lBefc9'roerbe !Jer.
f:pätet ge'roef en.
'tlemnac9 t)at bie 6c9ulbbetretbung~~ unb Jronfurßfammer
ertannt:
~er 1Refurß wirb nbge'roief en.
22. Sentenza del 24 gennaio 1905 nella causa Sottooasa.
Massa concursuale, art. 197, 198,232 N' 40 LEF; i beni appar-
tenenti a terzi, dati in pegno per garantire un debito deI fallito,
non fanno parte della massa. Inapplicabilita dell'art. 142, ult.
a1., LEF, se Ia massa ammette 1a rivendicazione e se questa e
contestata da un terzo.
Oerta Rosalia Guarneri dava in pegno aBiagio Rossi una
eartella nominativa di rendita italiana, di un valore nominale
di fr. 5000. Il Rossi, debitore deI Sottoeasa, rimetteva a
quest'ultimo il pegno, in garanzia della somma dovutagli. Oa-
duto il Rossi in fallimento, il Sottoeasa eonsegnava Ia ear-
tella all'amministrazione deI fallimento, domandando ehe fosse
rieonoseiuto il suo eredito ed il suo diritto di pegno. La
prima di queste eonelusioni fu ammessa, la seeonda respinta
ed il eredito eolloeato in quinta classe.
Dal canto suo la signora Guarneri rivendieava Ia proprietä.
,della eartella eonsegnata dal Sottoeasa, diehiarando di am-
mettere in favore di quest'ultimo un diritto di pegno su due
annualita di interesse, sole pignorabili, a termini della legge
italiana.
Questa rivendieazione veniva ammessa dall'ufficio ehe ne
dava eomunieazione al ricorrente, fissandogli un termine di
dieei giorni, per agire giudizialmente contro la rivendicante.
00S1 provocato, il Sottoeasa rieorreva alle Autorita di sor-
XXXI, L -
1905
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
veglianza, domandando ehe fosse annullato l'invito dell'uffici(}
ad agire giudizialmente ed obbligato quest'ultimo arestituire
Ia eartella rimessagli.
-Respinto da ambedue le istanze cantonali, sporgeva re-
clamo al Tribunale federale, riprendendo le stesse eonclu-
sioni e domandando l'annullazione delle decisioni delle Anto-
ritä. cantonali di vigilanza.
In diritto:
1. Come risulta dai disposti degli art. 197, 198 e 232,
n0 4 LEF e eome il Tribnnale federale ebbe gia ripetuta-
,
mente a diehiarare, Ia Massa eoneursuale non eomprende ehe
i beni deI fallito, ed e unieamente questi beni ehe l'ammini-
strazione deI fllllimento e inearieata di liquidare, per distri-
buire il prezzo fra i ereditori nelIa misura dei Ioro diritti.
I beni appartenenti a terzi, anehe se dati in pegno per
garantire l'eseeuzione di nn debito deI fallito, non fanno parte
della massa e non possono qnindi essere liquidati dall'ammi-
nistrazione. (Ved. Ia sentenza deI Trib. fed. 31 dieembre 1898
e 22 dieembre 1903, pubblieata nel vol. I, pag. 338* e VI"
pag. 331 **.)
Nel fattispecie, tntte le parti sono d'aeeordo per ammet-
tere ehe Ia eartella rivendieata dalla signora Guarneri e sulla.
quale il Sottoeasa pret~nde di avere un diritto di pegno, non
apparteneva al fallito. E quindi per errore ehe venne eonse-
gnata all'amministrazione della Massa e ehe questa ne ha
preso possesso. Cio eonstatato, non rimaneva ehe a eorreg-
gere 1'er1'o1'e, ripristinando 10 stato quo ante, vale a dire re-
stituendo Ia eartella a Sottoeasa ehe l'ha consegnata, e la-
seiando agli interessati, ossia a Sottoeasa ed aHa signora
Guarneri, Ia eura di liquidare 0 di far liquidare dal giudiee
eompetente Ia vertenza ehe esiste fra di loro ed aHa qsale
Ia Massa e e deve rimanere estranea.
2. Potrebbesi ehiedere se, dal momento ehe Sottocasa e
Ia Massa sono d'aeeordo per ammettere ehe Ia eartella ap-
partiene aHa signora Guarneri, e ehe il diritto di pegno pre-
* Ed. gen. XXIV, :I, No :l49, p3g. 7M e seg. - ** Ed. gen. xXIX,
i, 1'\0 129, pag·. 6G5.
(Anm. d. Red. j. Pubi.)
und Konkurskammer. No 22.
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teso dal Sottoeasa non e stato rieonoseiuto nella graduatoria,
divenuta ora definitiva, non sia il easodi considerare Ia eon-
troversia eome liquidata e quindi di restituire Ia eartella aHa
proprietaria.
Un simile modo di agire non sarebbe pero giustifieato.
La Massa non aveva qualita per rieonoscere 0 per consta-
tare l'esistenza di un diritto di pegno, ha semplieemente ri-
nllnciato a far valere questo suo diritto nei rapporti colla
Massa. La sua situazione, di fronte aHa signora Guarneri, ri-
mane quindi intatta, ed e percio in suo arbitrio di far valere
in di lei confronto il pegno ehe pretende di avere, senza ehe
Ia stessa possa opporgli Ia cireostanza dell'aeeettazione delIa
graduatoria.
3. TI provvedimento dell'ufficio tendente ad obbligare il
Sottoeasa ad aprire azione eontro Ia signora Guarneri, entro
il termine di 10 giorni, e manifestamente infondato. L'art. 242,
ult. al. LEF, non e applicabile se non quando si e di fronte ad
una rivendieazione contestata dalla Massa. In tal easo, rua
solo in tal easo, l'ufficio fissa alIa parte, di eui si eontesta il
diritto, un termine di 10 giorni per agire in giudizio. Ma
se Ia Massa ammette la rivendieazione, eome e nel easo at-
tuaIe, e se quest'ultima viene contestata da un terzo, Ia ver-
tenza ehe ne risulta non eoneerne l'amministrazione deI falli-
mento, e quest'uItOOa non ha quindi nessun motivo per 00-
misehiarsene.
La rivendicazione Guarneri non edel reslo eontestata, nel
easo concreto, neppure da Sottocasa. Questi non fa ehe pre-
tendere sulla eartella rivendieata, e sulla quale egli rieonosee Ia
proprieta della rivendieante, ehe un sempliee diritto di pegno.
Per questi motivi,
Ia Camera Eseeuzioni e Fallimenti
pronuncia:
TI ricorso Sottocasa a ammesso ed annullato quindi il prov-
vedimento dell'uffieio di Eseeuzione, nel senso ehe questo e
invitato arestituire a Sottoeasa Ia cartella in qllestione, sotto
riserva dei diritti della signora Guarneri.