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30_I_530

BGE 30 I 530

Bundesgericht (BGE) · 1904-09-23 · Italiano CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

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tft. @egen oie Oem m50rtlaut bel' Ü6ereinfunft uno ben aUge:

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fontra~ierenoen Staaten anla.f3Iid) ber

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Staat~l.1ertra.ge (tuf ~ung entfpred)enbe m:uf:

faffung jeood), oa% oie ~unefier oen ~"Can3t)fen im mer~a{tni~ 3u

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an6etdfft, tn \.)OUem Umfang gleid)gefteUt U)orben feien, fann

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roeniger, a16

3\l,)eife(~aft ift, 06 unb roie roeit m:rt. 14 unb 15

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~infd)rlinfung im

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3u erflliren ift, ober

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fiel', bel' in ill1arfeille, alf!) im m:n\l,)enbung~gebtet Oe~ @erid)t~=

ftanb~l,)ertrage~ rooljnt, fiel) gegenü6er bem (tngcfod,ltenen m:rreft",

befeljI mit ~rfolg auf m:rt. 1 6ernfen fann.

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erfannt:

mer ~efur~ \l.lirb gutgel)eij3en unb bemgemlif3 bel' m:rreftbefelj(

be~ @ertd)t~praflbenten II in ~ern 1.10m 28.,Juni 1904

iluf~

geljo6en.

11. Auslieferung. -

Extradition.

Vertrag mit Italien. -

'I'raite aveo l'Italie.

90. Sentenza del 23 settembre 1904, nella causa Polledri.

Domanda d'estradizione (per bancarotta fraudolenta) contro un

individuo condannato in via contumaciale durante pendenza

di appello interposto dall'estradando.,- Prescrizione? Art. 3 deI

trattato svizzero-italiano. -

La pendenza di appello non costi-

tuisceun motivo per ricusare l'estradizione. Art. 1 e 9 deI trattato.

1. -

Con sentenza eontumaeiale 27 febbraio 1891, il

Tribunale penale di Milano, sezione IV, diehiarava « Polled~

Franeeseo, d'anni 37, da Milano~, eolpevole dei delitto dL

11. Auslieferungsvertrag mit Italien. No 90.

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banearotta fraudolenta e 10 eondannava aHa pena di 6 anni di

reelusione ed al pagamento delle spese proeessuali. Il Polledri,

ehe nega di aver avuto eognizione di questa sentenza ed

asserisee di avere desinteressati tutti i suoi ereditori, allega

di essersi a quell' epoea stabiIito a Lugano, dove tiene ne-

gozio da ~Itre 10 anni e dove eontrasse matrimonio, doman-

dando ed ottenendo dal sno paese d'origine i neeessari rica-

piti. Il 4 luglio 1904 avendo la Legazione italiana a Berna

chiesto iI di lui arreste e Ia di lui estradizione, in base aUa

prefata sentenza eontumaeiale ed a relativo mandato di eat-

tura, il Polledri dichiarava di farvi opposizione, produeend(}

un eertifieato delIa CaneeHeria delIa Corte di Appello di

Milano, in eui si diehiara ehe eontro Ia sentenza 27 febbrai(}

1891 e pendente appelle avanti quella Corte, ed allegand(}

ehe per l'appello introdotto, I'estradizione non poteva aeeor-

darsi.

2. -

In vista di questa situazione, il Consiglio federale

eomunicava l'atto di opposizione aHa Legazione italiana,

ehiedendole se non stimava fosse il easo di sospendere la

domanda di estradizione fino al giudizio della Corte di

Appello. AHa quale domanda avendo la Legazione italiana

risposto, insistendo perehe fosse dato seguito aHa sua istanza,

il Consiglio federale trasmetteva gli atti al Tribunale federale

per il relativo giudizio.

3. -

Il Proeuratore generale della Confederazione eon-

chiude, nel proprio preavviso, al rigetto della domanda di

estradizione, appoggiandosi al disposto dell'articol0 412 della

Proeedura penale italiana, in base al quale Ia pendenza di

appelle ha per effetto di far sospendere l'eseeuzione della

sentenza.

In diritto:

1. -

Non e dubbio, ne e contestato ehe il reato di banearotta

fraudolenta, pel quale e intervenuta Ia eondanna, eostituisee,

seeondo il trattato svizzero-italiano un titolo di estradiziol1e.

Tutt'al piil potrebbesi diseutere se trattandosi di reato eom-

messo e giudieato giä nel 1890, rispettivamente nel 1891,.

non sia fondata in favore dell'estradando l'eeeezione di pre-

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

scrizione della pena 0 dell'azione penale. Ma I'artieolo 3 deI

trattato svizzero-italiano diehiarando applieabili per Ia que-

stione di preserizione le Ieggi deHo Stato di rifugio, e evi-

dente, seeondo il Codiee penale deI Ticino, ehe ne l'una ne

l'altra di queste preserizioni pub essere invoeata. (Vedi gli

artieoli 76, 83 e 13.)

2. -

La quistione si riduee quindi unieamente nel vedere

se l'estradi:t.ione debba rieusarsi pel fatto della pendenza di

appello edel disposto dell'art. 412 deI Codiee di proeedura

penale italiano statuente ehe «durante i termini per appel-

» lare e presentare i motivi dell'appello, eome anche durante

» il giudizio di appello, sarlt sospesa l'eseeuzione della sen-

» tenza. »

Ora simile questione e gia stata risolta negativamente dal

Tribunale federale in una causa analoga, implicante bens!

l'applicazione di un altro trattato di estradizione, di quello

coUa Francia, ma di un trattato il quale nei suoi art. 1 e 6

e affatto identico a quello coll'Italia. In questa sua deeisione

i1 Tribunale federale ha statuito ehe Ia produzione di una

sentenza di eondanna, anche non definitiva, e contro Ia quale

era pendente ricorso in eassazione, doveva considerarsi suf-

ficiente, a termini deI trattato eoUa Francia, per giustificare

nna domanda di estradizione. Ora il tenore dei trattato eol-

l'Italia, in ispecie degli articoli 1 e 9 deI medesimo, non au-

torizzano eerto un'interpretazione diversa. E difatti evidente

ehe se l'obbligo dell'estradizione esiste per 10 Stato richiesto

anche ariguardo di persone fatte semplieemente ~ oggetto

di un' azione penale» sulla semplice produzione di un «or-

dine di arresto» 0 « di qualunque altro atto avente la me-

desima {orza di quest' ordine », eib deve ammettersi tanto

piit quando contro l'estradando e gia intervenuto un giudizio,

sia anche solo contumaciale, e quando simile giudizio e pro-

dotto in appoggio della domanda di estradizione. Allato della

sentenza figura deI resto negli atti anche un mandato di

cattura, staeeato in forma affatto regolare. Ne e possibile

distinguere in un easo consimile, eome fa il ricorrente, fra

l'estradizione ehiesta a titolo di giudizio e I'estradizione

11. Auslieferungsvertrag mit Italien. N0 90.

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ehiesta in vista den' eseeuzione della pena. L'estradizione

.appare anche nel easo eonereto co me una misura preventiva

fatta aHo seopo di assicurarsi della persona dell'estradando,

senza ehe quest'ultimo rimanga eon eio pregiudicato nei suoi

diritti di difesa e neU' esercizio dei rimedi di legge ehe gli

eompetono per ottenere l'annullazione della sentenza in base

.aHa quale e avvenuta Ia sua eonsegna.

Per questi motivi,

Il Tribunale federale

pronuncia:

L'estradizione alle=Autorita italiane di Francesco Polledri

.e ammessa.

xxx, L -

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