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2_I_139

BGE 2 I 139

Bundesgericht (BGE) · 1876-01-01 · Italiano CH
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I. Abtretung VOll Privatrechteu. No 34 u. 35.

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3. Entscheid der Schatzungskommission und Rekurs.

Decision de la Commission (l'estimation et recours.

35. Sentenza del 4 Feblrrajo 1875 nella CatlSa della Vedov(t

1Iladdalena n'ivf'lli-Cometta contro la Societa ferroviaria

del San Gotta'rdo.

A. Basandosi al Piano pareellare deposto in Atti della MU

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nicipalita di Capolago, addi 28 dicembre 1874, la Societa

ferroviaria deI Gottardo faceva istanza, pereM le venissero

ceduti n° 4 metri quadrati dell'area delta casa detta la Badia.

in territorio di Capolago, di spettanza della Vedova Trivelli-

Cometta e compresi fra i limiti deI traceiato ferroviario, al-

lora appnnto in via d'eseeuzione. Il Proeuratore della Ricor-

rente, signor Cario Modesto Massa, diehiarava sotto Ia data

deI 4 gennajo suecessivo -

d'averne ricevuto analoga noti-

ficazione.

B. Prima anCOra ehe- il deposita di du Piano pareellare

venisse effettuato, Ie Parti stipulavano, -

di comune ac-

cordo, sotto la data deI 24 novembre '1874, una Conven-

zione deI tenore seguente :

'1° La Vedova TriveHi, riconoscendo Ia neeessita, anche

per riguardi di pubblica sicurezza, » di Iasciar demolire pron-

l) tamente la sua easa eon aderente magazzinetto di com-

» pendio della proprieta detta la Badia in Capolago, -

au-

» torizza Ia Societa deI Gottardo a procedere immediata-

» mente a siffatta demolizione :

2° Ove le Parti non rieseano ad intendersi amicbevolmente

» intorno aHa cifra 0 somma deI dovuto indennizzo, la de-

» terminazione ne sara falta in via giudiziaria al mezzo del-

» l'Autorita competente e in base alla perizia, aUe testimoniali

» di stato e al tipo relativo, gia stati assunti dall'Ingegnere

}) Saecomani.

3° AUa Soeieta deI Gottardo e riservata -

sotto certe, de-

}) terminate eondizioni -

Ia faeolta di ehiedere l'espropria;..

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B. Civilrechtsptlege.

»zione di tutto il terreno su eui basano i fabbrieati da

» demolirsi.

4° Non avvenendo tale opzione per parte delLa ferro via deI

» Gottardo, questa espropriera in ogni modo tuUa l'area della

» proprietä Trivelli, ehe si trova eompresa fra l'asse deI

» doppio binario della Ferrovia ed una parallela ad essa, posta

)) alla distanza di 7 metri. In tal ca so la Soeieta deI Gottardo

» dovra cedere aHa Vedova Trivelli una certa, proporzionata

» parte deI terreno di compendio deUa espropriata ed at-

l) terra ta ehiostra Morniroli, ehe si trova fuori delta paral-

II Iela suddetta e appartiene ad essa Societa deI Gottardo.

C. Essendosi poi data esecuzione a questa convenzione,

fu procednto infatti ad una demolizione parziale della casa

Trivelli; ma 10 Parti Iion rieseirono ad intendersi amiche-

volmente intorno aIla dfra deI dovrito indennizzo, e la vedova

Trivelli feee valere le sue pretese in una sua Notifieazione

deI 18 Gennajo 1875 aHa Munieipalita di Capolago, dov' eUa

espose:

a) ehe il Piano pareellare deI 28 dieembre 1874 si riferiva

ad un fabbrieato gia demolito;

b) eh' essa quindi non poteva, ne puo coneernere altra

espropriazione, fuor quella dei 4 metri quadrati di eui sopra,

non mai la casa stessa;

c) ehe la convenzione deI 24 novembre 1874 determinava

soltanto eiö ehe riguarda l'indennizzo da eorrispondersi alla

vedova Trivelli, e

d) ehe, a termini dell'art. 7 della Legge federale sulle

espropriazioni per causa d'utilita pubblica, Ie opere neeessa-

rie aHa sicurezza di queUa porzione della easa Trivelli, ehe

era rimasta in piedi, incombevano ed incombono tuttavia

aIla Direzione della Societa ferroviaria deI Gottardo.

D. Appoggiandosi aHa ripetuta Convenzione deI 24 novem-

bre 1874, Ia Societa deI Gottardo sottoponeva quindi la ver-

tenza Trivelli al Giudizio della Commissione federale di stima,

e questa procedeva infatti, il giorno 23 dicembre '1874, ad

lloa prima ispezione dei luoghi, durante la quale la Ricor-

I. Abtretung von Privatrechten . No 35.

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rente si limitö a contestare dapprima la competenza della

Commissione di stima, -

e cib per non esserle stata faHa

alcuna regolare notificazione 0 riehiesta della espropriazione

in diseorso, -

e a riconoscere dappoi esplicitamente la va-

Jiditä delle operazioni di quel medesimo giorno, dichiarando

anzi di voler rinunciare ad llna seconda ispezione Ioeale,

persuasa, com' era, ehe la ridetta Commissione federale di

stima avrebbe le sue pretese attentamente esaminato.

E. A suffragare Ie reciproche loro pretese, amendue le

Parti fecero poscia procedere, ciascheduna per conto suo,

ad una perizia e valutazione degli stabili costituenti l'obbietto

della espropriaziolle edel litigio. La prima di queste perizie

eseguita, per eommissione della Vedova Trivelli, dall'Archi-

tetto Fontana, attribuisee a detti stabili un valore eomples-

sivo di 50,146 franchi e 19 centesimi, deduzione faUa perö

di 425'1 franchi e 51 centesimi per i deterioramenti inflittivi

dall'uso e dal tempo; -

Ia seconda, faHa in nome e per

conto della ferrovia dei Gottardo, fa· salire il va lore degli

enti espropriandi a franchi16,875 e cent. 79, deduzione fatta

peru di fr. 9069 e cent. 53, parimenti per titolo di deterio-

ramento e vetusta.

F. Con suo Giudizio 4 febbrajo, intimato alle Parti il 9

marzo '1875, la Commissione federale di stima statuiva quanto

segue :

I. « La Direzione della ferrovia deI Gottardo dovra pagare

)) alla vedova Trivelli, a titoIo d'indennitil in base alt' art.

» 43 della Legge sulle espropriazioni e colla corrisponsione

'J) deU' interesse in ragione deI 5 " 5 {}" a datare da! giorno deli' oceupazione in avanti :

» a) per la casa al N° 12 dei Piano

Fr. 30,800

}) b) per la pie cola aggiunta aHa casa} 0 magazzinetto Fr. 200

» L'area della easa non e eompresa nell'indennita aggiu-

» dicata per la stessa; nel easo in eui anehe l'area dovesse

1) venir ceduta aHa ferrovia deI Gottardo, le si attribnisee fin

» d'ora un prezzo in ragione di fr. 3,50 al metro ql1adrato.

» Il materiale degli enti da demolirsi resta di proprieta della

» ferrovia deI Gottardo.

]) c) per il terreno deI giardino franehi 3 al metro quadrato;

» d) per i 4. m. qlladrati al N° 12 deI piano fr. 3,50 al m. q.;

» e) per 10 sgombro intempestivo della casa ecc. fr. 1000.

H.

J) DaUa somma dei fr. 30,800, aggiudieatale a titolo

}) d'indennizzo per la easa al N° '12, la signora Trivelli lasciera

» dedllrre e diffaleare l'indennita di fr. 6000 ehe gia le venne

» corrisposta in ultima istanza, a titolo di deprezzamento della

». easa stessa all'epoca della prima espropriazione (Vedi sen-

» tenza 5 settembre 1874 dei veechio Tribunale federale)}

» perö senza interessi.

III. }) Le spese giudiziarie, sommanti a fr. 520, verranno

» prelevate dalla somma anticipata dalla ferrovia deI Got-

) tardo, restando perö quest' ultima autorizzata a dedurne il

}) quarto, dalla indemnita eh' essa deve c.orrispondere alla

» espropriata, eome sopra. Compensate le ripetibili delle Parti.

K. Amendue le Parti hanno diehiarato di non poter aceet-

tare codesto Preavviso e di voler sottoporre la causa al giu-

dizio deli' intiero Tribunale federale, riportandosi deI resto

alle ragioni ed eceezioni da esse gia fatte valere in merito al

Giudizio della Commissione di stima.

Pi'emessi, per cio ehe rignarda innanzitutto l'eccezione di

tardivitit sollevata dalla ferrovia deI Gottardo contra iI Ri-

eorso della vedova TriveHi, i seguenti Considerandi :

10 E fatto certo e incontrastato, ehe il fatale dei 30 giorni,

previsto dan' art. 35 della Legge federale sulle Espropria-

tU

B. Civilrechtspllege.

zioni per causa d'lltilita pubblica, ha cominciatü a decürrere

cül 9 marzü 1875, valea dire all'indomani dei giorno in

cui Ia vedova Trivelli rieevette I'intimazio.ne deI Giudizio.

prolato dalla Commissione federale di stima. Rislllta pure-

cün eguale certezza -

dagli Atti di Causa, che il Rieorso

venne rimesso, eontro Rieevuta, all'Ufficio postale di Me-

lano il gio.rno. 8 aprile sueeessivo, quindi prima aneora ehe

il termine dei trenta giorni fosse spirato..

~o La questione, ehe si presenta nel easo eoncreto eo.nsiste

a vedere : Be il disposto deI summenzio.nato. art. 35, stabilente

che ([ Ent1'O 30 giomi, cominciando da qu,ello della comunica-

::ione ricevuta, ciascun intcnssato ha il cliritto di porta,> ri-

clmno al Tribu'nale (ederate, al quale spetta lCl decisione sui

pttnti in contestClzione -

) debba essere interpretato. nel senso,

ehe la presentazione dei Rielamo venga fatta, innanzi la

seadenza dei trentesimo giorno, neHe mani deI Tribunale fe-

derale medesimo e eiD sotto pena di perenzione, -

oppure

se b:Hlti inveee, ehe il Rieorso stesso venga messo aHa po.sta

entro il termine in diseorso.

;30 Ora, tale questione va risolta nel senso. della seeonda

suesposta alternativa. E infattinon v'e dubbio, ehe I'art. 35

-

speeialmente nella sua dizio.ne offieiale franeese eIl ita-

Iiana -

non sembra stabilire in modo imperativo, sütto.

pena di perenzione,' ehe il Memüriale di Rieorso debba es-

se re effettivamente inoltratü in Atti deHa eaneelleria deI Tri-

bunale t'ederale entro il fatale dei 30 giorni, limitandosi egli

inveee a dire ehe « ciaseun interessato ha iI diritto di por-

tar rielamo, entro il do termine, al Tribunale t'ederale. })

V'e dunque luogo ad adottare una interpretazione favore-

vole a1l' esereizio deI diritto cU rieürso, ehe aeeorda a tutti

gl' interessati, aventi domieilio in Isvizzera, e segnatamente

a quelli ehe dimorano a gran' distanza dalla residenza deI

Tribunale federale, il medesimo termine per la salvaguardia

de' 101'0 diritti.

La eonsegna -

entro i 30 giorni -

den' Atto di Rieorso,

indirizzatü al Tribunale federale, nelle mani deH' Amministra-

I. Ahtretung von Privatrechten. No 35.

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zione federale delle Püste in uno dei suüi Uffiej e I'attesta-

zione üffieiale deli' avvenuta eonsegna, al mezzo cli Rieevuta

o deI Bollü postale, debhono quindi venir eonsiderate sic-

eüme eireostanze affatto bastevoli per soddisfare alle esigenze

legali, e il diritto di Rieorso esereitato in taU eondizioni va

ritenuto e ammesso sieeome faUo valere in tempo utile.

Il Trihunale federale respinge di conseguenza l'eeeezione

aecampata dalla ferrovia deI Gottardo.

Premessi -

in punto alla eccezione di competenza aeeam-

pata dalla Rieorrente contro l'autorita giudiziaria {ederale -

i seguenti Motivati :

'1 0 La Vedova Trivelli si oppone all'applieaziüne della

Legge federale deI 1

0 maggio 1850 eol dire ehe la eonven-

zione stipulatasi fra essa e la Societa dei Gotlardo, in da ta

24 novembre 1864, deferisce Ia stima degli stabili espro-

prianti alt' apprezziaziüne dei Tribunali civili ticinesi.

L'esattezza di una siffatta allegazione nün e perD punto

dimo.strata. E infatti, -

ove si faceia anehe astrazione della

cireostanza, ehe detta Cünvenzione, sotto il n° 2 delle sue

Dispüzizioni, non parla ehe delI' autorita competente, senza

specifiearla deI resto in modo preeiso, mentre al n° 6 prevede

esplieitamente una Espropriazione, -

il Rappl'esentante la

Vedüva Trivelli ha, non solo rieonoseiuto in modo püsitivo la

validita delle operazioni intraprese dalla Commissione federale

di stima sotto. la data deI ~3 dieemhre 1874, ma ammesso

eziandio -

per eiD ehe poteva eoneernere la Ricürrente, -

nella sua Notifieazione 0 Protesta deI '18 Gennajo '1875 aHa

Munieipalitil di Capolago, la· fo.rza obhligatoria dAI Piano par-

cellare edelI' Avvisü 0 Domanda d'Espropriazione, deposti

dalla Societa deI S. Gottardu. Ne risulta quindi ehe eoll' an-

zidetta Convenzione Je parti stesse non hanno punto inteso di

rinunciare a ehe la determinazione deli' indennizzo venisse

fatta a stregua della vigente Proeedura federale in materia

d'Espropriazione.

20 Quantunque il Piano parceUare deposto nel dieembre

'J 874 non avesse previsto ehe la eessione di un angolo della·

10

f46

B. Civilreehtsptlege.

easa Tl'ivelli, misurante una superficie di 4 metri, questa

cessione parziale doveva pero neeessitare, in realta, la demoli-

zione della easa intiera, gia troppo gravemente danneggiata e

eompromessa .

. 3° 1'art. 26 della Legge federale suHe Espropriazioni per

causa d'utilita pubbliea dichiara esplieitamente « apparlenere

») alla eommi'lsione federale di stima la eompetenza di giu-

l> dicare in merito alle opere ehe in eonsey;uenza delle eo-

l> struzioni pubbliche (ferroviarie) si faeessero neeessarie

j) neH' interesse della sieurezza pubbliea 0 privata, e quella

II eziandio di determinare i1 quantitativo degl' indennizzi, ehe

}) i proprietarj avessero diritto a pretendere, per questo me-

l) desimo titolo, dall'Impresa eostruttriee.

Il Tribunale federale diehiara quindi destituita di fon da-

mento anche l'eeeezione d'ineompetenza, e la respinge.

Premesso finalmente, per eid ehe toeea al mcrito deMa

vertenza:

ehe il Tribunale federale non ha rinvenuto ne fra gli Atti di

causa, ne negli Allegati delle Parti, aleuna ragione ehe ba-

stasse ad infirmare comechessia le appreziazioni delia Dele-

gazione, apprezziazioni ehe basano dei resto sul preavviso

eoncorde ed unanime dei Periti ehe l'aeeompagnarono sui

luoghi deI litigio, -

e

ehe, segnatamente per eiö ehe si riferisee al Disposi-

tivo II deI Preavviso prolato daHa sud da Delegazione, sono ap-

punto i (r. 6000, gia statile aggiudieati a titolo d'indennizzo pet

deprezzamento delta easa alt' epoea delta prima espropriazione,

e non gHl i franchi 2000, eome vorrebbe la Rieorrente, ehe

quest' ultima deve lasciar dedurre e diffaleare dall'indennizzo

eomplessivo ehe le spetta per la demolizione delIa easa in-

tiera.

Il Tribunale Federale

diehiara e pronuneia :

Il Giudizio prolato, addi 21 ottobre 1875, dalla Delegazione

di questo Tribunale e eonfermato in tutte e singole le sue

parti.