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c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
118. Sentenza deZ 21 dicembre 1901 nella causa Bondenari~
Art. 201 L. E. F. Insinul1zione tardiva di un credito; spese.
1. Nel fallimento di A. Fanchiotti in Chiasso, il signor
Bondenari Antonio, farmacista in Biasca, insinuava un credito-
di 16644 fr. 10. L'insinuazione essendo avvenuta circa un
me se dopo seaduto il termine per Ie notifiche, l'Amministra-
zione deI fallimento rifiutavasi di ammetterla, pretendendo
ehe il creditore avrebbe doyuto giustifieare il ritardo, eio
ehe non aveva fatto. Su ricorso deI Bondenari, l'Autorita
inferiore di vigilanza ingiungeva all'Amministrazione di
prendere in eonsiderazione la llotifiea, earicava pero al rieor-
rente le spese di eancelleria in 6 fr. Avelldo il Bondenari
ricorso contro quest' ultimo dispositivo all'Autorita superiore,
questa confermava la decisione deU' Autorita inferiore, osser-
vando: Pel disposto deU' art. 251 lemma 4 dena L. E. F.
il signor Bondenari avrebbe dovuto giustificare in confronto·
deU' Amministrazione (leI fallimento l'insinuazione tardiva
deI suo eredito. Invece il ricorrente non l'ha fatto ehe da-
vanti l'Autorita inferiore di vigilanza e dietro richiesta di
quest' ultima. Tale ommissione essendo l'unica causa ehe
diede origine aHa controversia, il ereditore e in obbligo di
sopportarne le spese a termine deI 2° alinea delI' articolo
citato.
H. E eontro questa decisione ehe il signor Bondenari ri-
eorre attualmente al Tribunale federale.
In dü'itto:
La decisione delI' Autoritä. superiore eantonale riposa sopra.
un' interpretazione erronea deU' art. 251 della legge fede-
rale. L'art. 251 non fa obbligo al ereditore, in easo di insi-
nuazione tardiva di un eredito, di giustifieare ne davanti
l'Amministrazione deI fallimento, ne piu tardi davanti 1e
Autoritä. di vigilanza, i motivi deI ritardo. L'articolo suddetto
dispone al contrario ehe 1e insinuazioni tardive dev0llo essere
aeeettate fino aHa ehiusura deI fallimento, sotto le riserve
contenute negli alinea seguenti. Ora gli alinea ehe seguono
und Konkurskammer. N° 119.
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non fanno ehe disporre ehe il ereditore deve pa gare le spese
eagionate dal ritardo, ehe non ha diritto sulle ripartizioni
provvisorie fatte prima delIa sua insinuazione e ehe pub
essere eostretto ad uua eonveuiente antieipazione. L'alinea
4 delI'art. 251 stabilisee benst ehe «se l'Amministrazione
deI fallimento ritiene giustificata l'insiuuazione tardiva, mo-
difiea Ia graduatoria e pubbliea le modifieazioni », ma quest<}
disposto nou si riferisce ad un giudizio da emanarsi sull'esi-
stenza 0 meno di motivi ehe giustifiehino il ritardo, ma alIa
decisione da prendersi dall'Ammiuistrazione deI fallimento
in base all'art. 245 della legge federale. (Vedasi il testo
tedeseo e franeese delI' art. 251.) E quindi eompletamente
a torto ehe le Autorita eantonali hanno addossato al rieor-
rente le spese relative al rieorso. Il rmuto deU' Amministra-
zione deI fallimento di ammettere l'insinuazione tardiva deI
rieorrente perehe non aveva giustifieato i motivi deI ritardo
era eompletamente eontrario al disposto dell'art. 251, per eui
imponevasi il rieorso alle Autorita eantonaIi di vigilanza.
l)er questi motivi,
la Camera Eseeuzioni e Fallimenti deI Tribunale federale
pronuncia:
Il ricorso Bondenari e ammesso e so no annullate quindi
le deeisioni 18 ottobre e 30 novembre 1901 delle Autoritä.
eautonali di vigilanza.
119. ~ntfd)eib l.lom 21.;t)eaemuer 1901
in <5ad)en mud)fer.
Die Zustellung eines Zahlungsbefehls ist nicht absolute Voraussetzung
der Gültigkeit einer Pfänd/mg. Art. 70 B.-G.
1. :Hotar 2üt9~ in <Seengen I.lerlaugte am 21. SU:uguft 1900
metrei&ung bel' @ebrüber SU:rnofb unb @ott90Ib mud)fer, wtet?ger
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