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27_I_606

BGE 27 I 606

Bundesgericht (BGE) · 1901-12-21 · Italiano CH
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c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

118. Sentenza deZ 21 dicembre 1901 nella causa Bondenari~

Art. 201 L. E. F. Insinul1zione tardiva di un credito; spese.

1. Nel fallimento di A. Fanchiotti in Chiasso, il signor

Bondenari Antonio, farmacista in Biasca, insinuava un credito-

di 16644 fr. 10. L'insinuazione essendo avvenuta circa un

me se dopo seaduto il termine per Ie notifiche, l'Amministra-

zione deI fallimento rifiutavasi di ammetterla, pretendendo

ehe il creditore avrebbe doyuto giustifieare il ritardo, eio

ehe non aveva fatto. Su ricorso deI Bondenari, l'Autorita

inferiore di vigilanza ingiungeva all'Amministrazione di

prendere in eonsiderazione la llotifiea, earicava pero al rieor-

rente le spese di eancelleria in 6 fr. Avelldo il Bondenari

ricorso contro quest' ultimo dispositivo all'Autorita superiore,

questa confermava la decisione deU' Autorita inferiore, osser-

vando: Pel disposto deU' art. 251 lemma 4 dena L. E. F.

il signor Bondenari avrebbe dovuto giustificare in confronto·

deU' Amministrazione (leI fallimento l'insinuazione tardiva

deI suo eredito. Invece il ricorrente non l'ha fatto ehe da-

vanti l'Autorita inferiore di vigilanza e dietro richiesta di

quest' ultima. Tale ommissione essendo l'unica causa ehe

diede origine aHa controversia, il ereditore e in obbligo di

sopportarne le spese a termine deI 2° alinea delI' articolo

citato.

H. E eontro questa decisione ehe il signor Bondenari ri-

eorre attualmente al Tribunale federale.

In dü'itto:

La decisione delI' Autoritä. superiore eantonale riposa sopra.

un' interpretazione erronea deU' art. 251 della legge fede-

rale. L'art. 251 non fa obbligo al ereditore, in easo di insi-

nuazione tardiva di un eredito, di giustifieare ne davanti

l'Amministrazione deI fallimento, ne piu tardi davanti 1e

Autoritä. di vigilanza, i motivi deI ritardo. L'articolo suddetto

dispone al contrario ehe 1e insinuazioni tardive dev0llo essere

aeeettate fino aHa ehiusura deI fallimento, sotto le riserve

contenute negli alinea seguenti. Ora gli alinea ehe seguono

und Konkurskammer. N° 119.

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non fanno ehe disporre ehe il ereditore deve pa gare le spese

eagionate dal ritardo, ehe non ha diritto sulle ripartizioni

provvisorie fatte prima delIa sua insinuazione e ehe pub

essere eostretto ad uua eonveuiente antieipazione. L'alinea

4 delI'art. 251 stabilisee benst ehe «se l'Amministrazione

deI fallimento ritiene giustificata l'insiuuazione tardiva, mo-

difiea Ia graduatoria e pubbliea le modifieazioni », ma quest<}

disposto nou si riferisce ad un giudizio da emanarsi sull'esi-

stenza 0 meno di motivi ehe giustifiehino il ritardo, ma alIa

decisione da prendersi dall'Ammiuistrazione deI fallimento

in base all'art. 245 della legge federale. (Vedasi il testo

tedeseo e franeese delI' art. 251.) E quindi eompletamente

a torto ehe le Autorita eantonali hanno addossato al rieor-

rente le spese relative al rieorso. Il rmuto deU' Amministra-

zione deI fallimento di ammettere l'insinuazione tardiva deI

rieorrente perehe non aveva giustifieato i motivi deI ritardo

era eompletamente eontrario al disposto dell'art. 251, per eui

imponevasi il rieorso alle Autorita eantonaIi di vigilanza.

l)er questi motivi,

la Camera Eseeuzioni e Fallimenti deI Tribunale federale

pronuncia:

Il ricorso Bondenari e ammesso e so no annullate quindi

le deeisioni 18 ottobre e 30 novembre 1901 delle Autoritä.

eautonali di vigilanza.

119. ~ntfd)eib l.lom 21.;t)eaemuer 1901

in <5ad)en mud)fer.

Die Zustellung eines Zahlungsbefehls ist nicht absolute Voraussetzung

der Gültigkeit einer Pfänd/mg. Art. 70 B.-G.

1. :Hotar 2üt9~ in <Seengen I.lerlaugte am 21. SU:uguft 1900

metrei&ung bel' @ebrüber SU:rnofb unb @ott90Ib mud)fer, wtet?ger

in 2eutltl\}I, für eine '6orberung Mn 326 U:r.)Der metreibung~~

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