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27_I_260

BGE 27 I 260

Bundesgericht (BGE) · 1901-01-01 · Italiano CH
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260

B. Entscheid ungen der Schuldbetreibungs-

~eftteitung il)re~ Unterl)aUeß

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ge:prüft unb entfef)ieben merben müHen unb nur auf ben \.)on ben

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44. Sentenza dei 24 maggio 1901 nella causa

Rainoldi contro Ticino.

Art. 106 L. E. e F.

« Tet·zo. » Competenza delle Autorita di vigilanza.

I. Il 21 novembre 1900 I'Ufficio di Esee. di Mendrisio7

dando seguito a precetto eseeutivo spieeato il 29 ottobre'

pree. eontro Bertani Pietro, da Milano, ad istanza della Ditta

Delbaneo e Ca, di Londra, proeedeva al pignoramento di

10 saeehi di eaeao, depositati in Chiasso presso il signore

Gius. Pedroni e dei quali la Ditta Delbanco aveva preee-

dentemente ottenuto il sequestro.

Nel frattempo, essendo stato diehiarato a Milano il falli-

menta deI debitore Brentani, l'avvoeato Enrieo Rainoldi,

agendo eome euratore deI fallimento e eome proeuratore

speeiale di singoli ereditori, domandava all'Ufficio di Esee.

di Mendrisio il distaeeo di diversi preeetti eseeutivi aHo seopo

di parteeipare all'eseeuzione iniziata dalla Ditta Delbanco.

L'intimazione di detti preeetti avveniva dapprima al signor

Gius. Pedroni, di Chiasso, quale preteso rappresentante deI

Bertani. Rifiutatosi il Pedroni di rieeverli, l'intimazione ve-

niva fatta pel debitore al signore Grigioni Gerolamo, in

und Konkurskammer. No 44.

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Ginestrerio, al quale il Bertani, eon lettera all'Uffieio in data

deI 2ö novembre 1900} eonferiva inearieo,ad hoc. Aparte

tale lettera, non risulta dag!i atti ehe i ereditori proeedenti

prima di iniziare l'eseeuzione, avessero preso qualsiasi misur~

per eostituire a Chiasso un foro di eseeuzione di fronte al

debitore. In difetto di opposizione, la loro eseeuzlone veniva

eontinuata e il4 gennaio 19011'Ufficio li ammetteva a parteci-

pare al pignoramento avvenuto in favore della Ditta Delbanco.

Contro tale parteeipazione rieorreva Ia Ditta Delbaneo

alle Autorita eantonali di vigilanza; rna il rieorso veniva

respinto tanto in prima ehe in seeonda istanza.

Contemporaneamente la Ditta Delbaneo notifieava all'Uffieio

di Eseeuzione una sua pretesa di rivendicazione deI eaeao

sequestrato, sostenendo ehe in base a diehiarazione Bertani

in data deI 10 ottobre j 900 il suddetto eaeao, da lei venduto

al Bertani, le era stato retroeesso in proprieta e ehe il

pignorarnento, da lei domandato, non era ehe una misura

preeauzionale. In seguito di ehe, avendo l'Ufficio assegnato

all'avvocato Rainoldi un termine di 10 giorni per contestare

la pretesa Delbanco, l'attuale rieorrente insorgeva eontro

tale provvedimento daval1ti le Autorita di vigilanza, sostenendo

ehe una volta iniziata la via eseeutiva, non poteva piu Ia Ditta

Delbaneo rivendicare la proprieta di oggetti ehe essa mede-

sima aveva indieato di proprieta deI debitore ehiedendone

il piglloramento. Il rieOl'so veniva difatti ammesso daIl' Au-

torita inferiore. Ma I'Autorita superiore eassava la decisione·

di prima istanza, osservando: «ehe l'art. 106 fa obbligo al-

~ l'Ufficio di aeeogliere e notifieare alle parti interessate,

» mediante annotazione nel verbale di pignoramellto, od a

» mezzo di speciale avviso, 1e diehiarazioni di rivendieazione

» pervenutegli; ehe il rivendicante non e in dovere di giusti-

» fiea.re davanti all'Ufficio i titoli pei quaU si reputa in diritto

» di formulare 1a rivendieazione, e ehe I'Ufficio non pUD giu-

» dicare delI' attendibilita e deI valore degli atti ehe per

» avventura gli fossero a tal seopo prodotti, essendo questo

» di esclusiva eompetenza den' Autorita giudiziaria. »

H. Contro qnesta deeisione l'avvocato Borella ricorre

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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

attualmente al Tribunale federale addneendo in sostanza

quanto segne:

La situazione in cui si e posta Ia Ditta Delbanco e COS!

strana ed antigiuridica ehe non puo essere tollerata. Delle

due eose l'una: 0 la Ditta si ritiene ereditriee verso Bertani

deI valore deI eaeao vendutogli, ed allora sta bensl il se-

questro ed il pignoramento, ma non eileaso di parlare di

proprieta; oppure la Ditta vanta llU diritto di proprieta snl

detto eaeao, ed allora potra benissimo tentare un' azione in

rivendieazione, ma eade in suo eonfrol1to il pignoramel1to

-ottenuto. La Ditta Delbaneo iuveee pretende di essere al

beneficio dell'una e deH' altra di queste posizioni. :M:a cio e

inammissibile eol sistema delIa nostra legge. EssR deve sa-

pere se e creditriee 0 proprietaria, e non puo quindi pre-

tendere ehe i diritti ehe le spettano nell'una 0 nell'altra qua-

lita. Se vnol chiamarsi ereditrice, non puo essen' ammessa a

far valere diritti di proprieta; se si erede proprietaria, deve

ueeessariamente rinunciare al pignoramento ottenllto, ed e

qllindi a torto ehe l'Autorita cantonale non ha ammesso, anzi

non ha statnito sopra questa domanda eventuale deI ricor-

rente. Quanto alla posizione di rivendieante, non e vero che

I'Ufficio debba ammettere e notificare alle parti qualsiasi

rivendieazione pervenutagli. L'art. 106 paria solo delle riven-

dieazioni da parte ed in favore di terzi, ma non aecenl1a,

anzi esclllde implicitamente Ia possibilita di una rivendiea-

zione dello stesso ereditore oppignorante. Ora se l'art. 106

non prevede le notifiche deI creditore oppignorante, e un

errore di dire che esso obblighi l'Ufficio ad accoglierle senza

aleun esame della 101'0 fondatezza. E certo ehe non spettava

all'Cffieio di decidere deI valore dei titoli di proprieta sui

quali si fondava la Ditta Delballco; ma l'Ufficio doveva esa·

minare se in vista della posizione speciale delIa rivendicante,

poteva darsi seguito aHa sua rivendicazione 0 meno. Eventual-

mente I'Ufficio avrebbe dovuto dichiarare che Ia Ditta Del-

baneo, col farsi rivendicante, rinunciava al pignorameuto

avvenuto in suo favore. Una simile dichiarazione non avrebbe

punto esorbitato dai suoi attributi. Il rieorrente domanda

percib, in via principale, ehe sia annullata Ia deeisione del-

und Konkurskammer. No 44.

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l'Autorita cantonale confermante il provvedimento col quale

Ja Ditta Delbaneo venne ammessa a farsi rivendicante; subor-

dinatamente, che venga diehiarato eaduto i1 pignoramento

in favore Delbanco 21 novembre 1900.

In. Rispondendo, l'Ufficio di Esec. di Mendrisio si limita

ad una esposizione dei fatti della causa, nel mentre Ia Ditta

Delbaneo eonehiude al rigetto deI rieorso ed aUa eonferma

deHa decisione querelata.

In diritto:

1. Non vi ha dubbio ehe Ia Ditta Delbaneo puo e deve

.qualifiearsi co me terzo a sensi dell'art. 106 deHa Iegge fede-

rale. Il rieorrente sembra partire dall'idea che non esista

nel caso concreto ehe una sola eseeuzione; ma invece ne

tlsistono parecchie, queIla delIa Ditta Delbanco, da una parte,

.e quelle dei creditori di Milano, daIl' altra. Ora tutte queste

·esecuzioni, quantunque raceolte in un sol gruppo, hanno

un' esistenza 101'0 a se separata. Per ciascunadi esse le pretese

di rivendicazione si dovevano soIlevare e eontestare separa-

tamente. Il medesimo oggetto, oppignorato per tutti i credi-

tori, puo quindi rimanere vincolato per l'una, svineolato

inveee per l'altra. Per l'un ereditore es so pub riguardarsi

.come proprieta deI debitore, per l'altro invece come pro-

prieta di un terzo. Ogni ereditore oceupa una posizione giu-

ridica ase, indipendente da quella deH' aItro. Eppero la Ditta

Delbanco appariva incontrastabilmente come terzo di fronte

cai ereditori di Milano, e l'art.106 faceva un dovere all'Uf-

neio di accogliere e di trasmettere agli altri ereditori le di

lei pretese di rivendicazione.

2. L'Ufficio non aveva nessuna veste per vedere se Ia pre-

tesa sollevata fosse 0 non fosse giustificata nel merito. Suo

eompito e compito delle Autoritä. di vigilanza e solo di vedere

se i creditori, nelIa realizzazione dei 101'0 diritti, si attengono

ai modi ed ai termini voluti dalla legge, ma non di esaminare

'Se le Ioro pretese esistono 0 non esistono. DeI pari l'Ufficio

non poteva esaminare su qual titolo Ia Ditta Delbaneo fon-

nasse Ia sua pretesa sia di rivendieante, sia di creditriee, e

:se era quindi eonforme aHa logiea ed al diritto Ia dupliee

XXYII, 1. -

1901

18

264

ß. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

posizione da lei assunta. Dal punto di vista della proeedura

eseeutiva una simile posizione non pub dirsi assolutamente

anormale. Un ereditore rivendieante pub avere aequisito la

proprietä. dell'oggetto rivendieato anehe solo dopo di averne

riehiesto ed ottenuto il pignoramento; oppure esso pub rinun-

ciare a far valere il suo diritto di proprieta di fronte al debi-

tore, senza ehe sia obbligato di rinunciarvi anche di fronte

ad un terzo. Ohe poi nel easo eoncreto la dllpliee posizione·

dalla Ditta Delbaneo fosse eselusa pel fatto ehe il eredito da

lei insinuato derivava appunto dalla vendita dei 10 saeehi di

eaeao oppignorati, e questione ehe rigllarda la natllra giuri-

diea della pretesa e ehe non pub quindi diselltersi ehe da-

vanti il foro giudiziale.

3. Tanto l'Ufficio quanto le Autoritä. di vigilanza non erano'

poi in nessun easo eompetenti per diehiarare la Ditta Del-

banen decaduta dai suoi diritti di oppignorante. La eaducitä.

di un pignoramento non pub risultare per le Autoritä. di

vigilanza ehe dalla non osservanza delle preserizioni formali y.

eategoriehe di legge, ma non dal fatto di una posizione even-

tualmente eontradditoria assunta posteriormente dal ereditore_

Se la domanda di pignoramento era regolare e se il pignora-

mento fu eseguito regolarmente, esso sussiste per le Autoritä.

cU vigiIanza fino a tanto che la di Iui caducita non risuIti da

un disposto tassativo di legge. Altri motivi di estinzione"

eome conseguenza logica di atti posteriori non connessi

alla procedura di pignoramento, non esistonv per le Autoritä.

di vigilanza. 11 rieorrente e libero pereib di far valere le'

due ragioni a riguardo della posizione contradditoria della

Ditta Delbanco davanti il giudice competente per statuire

sulla pretesa di rivendicazione i ma davanti l'Autorita di sor-

veglianza le sue deduzioni sono fuori di luogo.

Per questi motivi,

la Camera delle Eseeuzioni e dei Fallimenti

pronuneia:

TI ricorso Rainoldi e respinto.

und Konkurskammer. N· 45.

45. Am~t du7 juin 1901, dans la cause Fayet

cot~tre Valais .

Sequestre. -

Competences des autorites de surveillance. - Tar-

diveM du recours a l'instance cantonale. Art. 66, al. 4 LP. et F.

Art. 64 eod.

I. A la demande de Mauriee Baud, negociant a Saint-Mau-

riee, Ie Juge instructeur de Saint-Maurice avait autorise, en

date du 22 janvier 1901, la mise sous sequestre, au prejudiee

d'Aime Fayet et pour une ereanee de 72 fr. 40 c., d'un four-

neau, d'un rechaud et d'une machine a eoudre. Sous Ia ru-

brique : « Cas de sequestre ~. l'ordonnance contient Ia men-

tion: « Suspect de fuite. ~ Le sequestre fut execute le meme

jour par l'office des poursuites de Saint-Mauriee sur Ies objets

sus-designes, qui sont taxes dans le proces-verbal a Ia somme

totale de 210 fr. L'ordonnance de sequestre et son execution

furent publiees par insertion au Bulletin officiel du 25 jan-

vier 1901. Le 26 janvier, Ie ereancier Baud adressa une

lettre a Fayet, au Grand-Mont s/Lausanne, pour lui eommu-

niquer qu'il ne pouvait pas accepter une offre faite par lui,

Fayet, tendant a assurer Ia ereanee reclamee par un billet.

Le 8 fevrier 1901, Fayet adressa, du Grand-Mont s/Lausanne,

une lettre ä. l'offiee des poursuites de Saint-Maurice dans

laquelle il declarait qu'i1 venait d'apprendre le sequestre,

qu'il protestait contre ce proeede, parce qu'il s'agissait soit

d'objets encore impayes et partant pas encore dans sa pro-

priete, soit d'objets insaisissables, et qu'enfin il attendait le

proces-verbal de saisie et de sequestre. L'offiee repondit a

Fayet, P9,f lettre du 15 fevrier, que Baud contestait ses de-

clarations et s'opposait a toute revendieation de propriete

sur les objets sequestres, que ceux-ci seraient proehainement

saisis et qu'alors un delai serait aeeorde, a lui, Fayet, pour

faire ses declarations et revendieations.

D'une lettre du 25 mars 1901, de veuve Ladernier a Saint-

Mauriee, proprietaire de l'appartement oecupe par Fayet, il

resulte que ce deruier avait retenu et paya son appartement

jusqu'au 26 mars.