Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 TI rieorso, regolare quanto alla forma, fu presentato in
tempo utile, e Ia eompetenza deI Tribunale federale a riguardo
della domanda principale e fuori di dubbio, benehe il rappre-
sentante degli attori l'abbia oggi eontestata per pretesa insuf-
ficienza di valore.
Collibello ehiedesi Ia condanna deI eonvenuto al pagamento
di una somma di fr. 493090. Vel'o si e ehe questi non ha
contestato in massima il suo debito ed in via subordinata ne
ha anzi rieonoseiuto l'importo nella somma emergente dalla
perizia giudiziale ehe e di soli fr. 226 65 inferiore 11. quella
riehiesta, per modo ehe in sostanza il dibattito sembra vertire
soltanto su questa differenza, ma d'altro lato non e men vero
ehe Ia sua eonclusione principale mira 11.1 rigetto dell'intiera
domanda per pretesa inesigibilita della somma ehe ne forma
oggetto. TI eonvenuto sostiene dunque in primo luogo ehe
attualmente esso non deve nulla, di guisa ehe il valore delIa
lite eorrisponde in realta all'intiero importo della somma do-
mandata.
La cireostanza ehe il difetto di esigibilita eostituisee un'ee-
eezione dilatoria ehe seeondo 111. proeedura eantonale avrebbe
,
.
dovuto essere sollevata e decisa preHminarmente al mento,
non puo avere influenza aleuna sulla determinazione deI valore
dell'oggetto in lite.
La eompetenza deve essere ammessa anehe riguardo alla
domanda rieonvenzionaIe, beneM Ia somma di fr. 1960 ri-
chiesta a titolo di muIta eonvenzionale sia inferiore al minimo
230
B. Civilrechtsptlege.
riehiesto dall'art. 59 della legge sull'organizzazione giudiziaria
federale. Risulta infatti dai eombinati disposti degli artieoli 59
e 60 di detta legge, ehe l'importo delle diverse domande
riconvenzionali deve essere sommato e ehe la competenza
sussiste sempreehe il valore compiessivo ehe ne risulta non
sia inferiore a fr. 2000. Ora e fuori di dubbio ehe aggiunO'endo
ai fr. 1960 il valore delle domande rieonvenzionali forr:ulate
in risposta ed abbandonate nel eorso della causa, si ottiene
una somma certamente superiore al minimo legale.
E. 2 La somma di fr. 4930 90 richiesta dagli attoti consta di
due elementi: fr. 4687 25 rappresentano il prezzo compiessivo
dei Iavori eseguiti in base al contratto deI 4 aprile 1892· i
residui fr. 243 65 invece costituiscono il corrispettivo di lav~ri
addizionali i cui prezzi dovevano essere stabiliti in base agli
usi della piazza di Bellinzona.
La domanda eomprende quindi due azioni dis tinte, I'una
tendente ad ottenere il pagamento deI prezzo dei Iavoti ese-
guiti in base ad un eontratto di loeazione d'opera (art. 350 e
seg. C.F. 0.), l'altra ehiedente il pagamento di servigi (alt. 358
Ce F. 0.) prestati in occasione deIl'eseeuzione di questo eon-
tratto .. L'onere della prova ineombe per entrambo agli attori,
ma pOlehe l'esistenza deI eontratto e l'eseeuzione dei lavoti
non vennero eoncestate, esso tidueesi a dimostrare ehe la
somma ehiesta in pagamento dei Iavori eompresi nell'appalto
eorrisponde ai prezzi stabiliti dalla perizia tenuto ealcolo deI
'b
'
n asso aeeordato, e ehe i fr. 243 65 ehiesti per lavori addi-
zionali eorrispondono ai prezzi pratieati sulla piazza di Bel-
linzona.
La prova di questo seeondo punto non pub eerto ritenersi
fornita eolla semplice produzione di un conto allestito dagli
attori, a riguardo deI quale non fu neppure affermato ehe il'
eonvenuto l'abbia espressamente 0 tacitamente accettato.
Riguardo al primo, gli attori hanno affermato ehe l'arehi-
tetto Gualzata aveva elaborato Ia liquidazione per ineatieo di
Pedrioli, ehe questi l'aveva taeitamente aceettata, ehe di eon-
seguenza doveva fa re stato in suo eonfronto, eilTribunale di
appello condividendo quest'opinione vi ha aggiunto la diehia-
V. Obligationenrecht. No 38.
231
razione, ehe dal momento ehe Pedrioli aveva inearicato Gual-
zata di allestire la liquidazione non poteva piiI essergli lecito
di impugnarla.
La eonstatazioneconcernente l'inearieo dato daPedrioli
all'arehitetto Gualzata riguarda un punto di fatto e vineoia i1
Tribunale federale. Altrettanto non pub dirsi delle eonse-
guenze gimidiehe ehe di questo fatto possono essere deri-
vate, e la eonclusione dedottane dal Tribunale di appello,
seeondo la quale al convenuto non sarebbe stato piiI leeito di
impugnare Ia liquidazione allestita per di lui inearieo, basa
sopra un evidente er1'ore di diritto. Il contratto eol quale un
proprietario incariea un architetto dell'elaborazione di un
progetto e dell'allestimento di un eonto di liquidazione di
detenninati lavori costituisee una loeazione di servigi (art. 338
C. F. 0.), non un mandato. Esso non produee quindi degli
effetti ehe nei rapporti delle parti eontraenti. Di fronte ai
terzi il proprietario e sempre libero di aceettare, modifieare
o ripudiare l'opera dei propria impiegato. NeUa pratiea pub
avvenire ed avviene infatti non di rado che in oceasione deUa
conclusione deI contratto di loeazione di servizi, il proprie-
tario conferisea taeitamente 0 espressamente al propria arehi-
tetto anche il mandato di rappresentario di fronte ai terzi
per cib ehe eoneerne l'esecuzione dei lavori ehe formano
oggetto deI contratto, ma e evidente ehe un siffatto mandato
non si presume, ma deve essere provato da chi pretende
dedurne delle eonseguenze a propria favore. Nel fattispeeie
gli attori non hanno neppure sostenuto ehe Gualzata avesse
ricevuto da Pedrioli il mandato di liquidare in suo nome i
conti dipendenti dai lavori da essi assunti. Le cireostanze
neUe quali venne eonferito l'incarico di allestire la liquida-
zione escludono deI resto persino la possibilita di una siffatta
supposizione. Risulta dal deposto dell'arehitetto Gualzata e
di Cherubino Bernaseoni ehe l'inearico venne dato nel modo
seguente. Un giorno, mentre Pedrioli stava lavorando in un
Iocale al piano terreno della casa di reeente eostrutta, l'arehi-
tetto Gualzata, accompagnato da uno degli attori, venne per
eseguire la misura dei lavori; ehiamato ad assistervi dal mu-
232
B. CivilrechtsptIege.
ratore Bernaseoni, Pedrioli rispose ehe non aveva tempo e
ehe si dovesse procedere senza di lui. Identiea risposta diede
all'arehitetto Gualzata, venuto poi personalmente a ripetergli
l'invito.
Un'interpretazione assai lata della risposta data da Pe-
drioli puo bensl permettere di trovarvi, eome fe ce l'istanza
cantonale,!un incarieo di allestire la liquidazione, ma sarebbe
eerto abusivo ed arbitrario di suppon'e ehe eon eie. egli inten-
desse di.i conferire all'arehitetto Gualzata anehe il mandato di
regolare in modo definitivo e vineolante per lui i conti eol-
l'impresario;iprecludendosi cosl perfino la via ad esaminare
il eonto, Gli attori stessi non vi hanno attribuito questo signi-
fieato, e la loro lettera deI 20 gennaio, colla quale invitavano
il eonvenuto a dichiarare se aceettava la liquidazione, ne for-
nisce la prova piiI manifesta.
Erronea deI pari e la decisione dell'istanza eantonalet
seeondo,la quale la liquidazione sarebbe stata taeitamente
aeeettata da Pedrioli, per i1 fatto ehe non pense. ad impugnarla
espressamente se non quando gli fu intimato il preeetto di
pagamento. Il Tribunale di appello ha evidentem ente basato
la sua deeisione sull'applicazione deI prineipio : qui tacet con-
sentiri videtur. Ma eome il Tribunale federale ebbe gia a
diehiarare reiteratamente, il C. F. O. non ha aeeettato questo
principio:!nei termini generali in eui e formulato. Ogni qual-
volta intese attribuire al silenzio il signifieato di un taeito
eonsenso, 10 diehiaro in modo espresso (art. 5, al. 3, 271-
393, ete.). All'infuori di questi easi, il silenzio non puo essere
eonsiderato eome una taeita aeeettazione se non quando, per
il eoneorso di speeiaJi eireostanze, una diversa interpretazione
apparirebbe eome eontraria alle regole della buona fede, per
modo ehe la parte ehe non intendeva di aeeettare l'ofterta·
fattale sarebbe stata in dovere di diehiararlo espressamente.
Tale sarebbe, per esempio, iI easo ove tra due persone in
relazione d'affari fosse d'uso di ritenere eome taeitamente
aeeettate le proposte ehe non vengono espressamente deeli-
nate 0 respinte.
Nessuno di questi estremi esiste nel easo in esame. Perehe
V. Obligationenrecht. N° 38.
233
il eonvenuto avesse avuto non ehe l'obbligo, almeno l'oeea-
sione di diehiarare se aeeettava 0 meno la liquidazione Gual-
zata, sarebbe stato innanzi tutto indispensabile ehe gli fosse
stata fatta in proposito una proposta (art. 3,4,5,6,7 C. F. 0.).
Come tale non puo eonsiderarsi la eOll1unicazione di una copia
della liquidazione da parte deI suo autore. Daeehe infatti
questi, seeondo la eonstatazione eontenuta nell'appellato giu-
dizio, aveva rieevuto da Pedrioli l'inearieo di allestirla, la
comunieazione di una eopia da parte sua altro non era ehe un
atto di eseeuzione deI contratto di loeazione di servigi, dsul-
tante dall'inearico, e di eonseguenza non riguardava ehe i
rapporti interni tra padrone ed arehitetto, e non poteva pro-
durre obbligo alcuno a carieo deI eonvenuto ed a favore degli
attori.
Questi non potrebbero eventualmente invoeare eome pro-
posta ehe la 101'0 lettera deI 20 gennaio, eolla quale invitavano
Pedrioli a diehiarare se aeeettava la liquidazione; ma questa
opinione sarebbe pur sempre erronea, daeehe la lettera non
eonteneva gli elementi di una proposta, maneandovi la dichia-
razione di aeeettare da parte 101'0 la liquidazione in diseorso
e di eonseguenza non potendo presentare un carattere di
obbligatorieta. Ma supposto anehe ehe questa diehiarazione
avesse a ritenersi eome tacitamente eompresa nella domanda
e ehe la lettera presentasse eos! il earattere giuridieo di una
proposta, le cireostanze non sono punto tali da far ritenere
ehe gli attori dovessero neeessariamente interpretare il silenzio
deI eonvenuto nel senso di una taeita accettazione e ehe una
diversa interpretazione appaia eome eontraria alle esigenze
della buona fede. NeUa pratica degli affari e di buona regola
ehe la liquidazione finale dei conti relativi all'eseeuzione di un
eontratto d'appalto avvenga mediante l'aecettazione espressa
o risultante da atti positivi equipollenti. Le stesse parti in
causa avevano espressamente aceettata, mediante apposizione
della 101'0 firma, il eonto di liquidazione di un altro preeedente
contratto della identiea natura. N essuna cireostanza autoriz-
zava gIi attori a supporre ehe dovesse procedere altrimenti
nel easo in esame, e tutto inveee doveva portarli a ritenere
B. Civilrechtsptlege.
ehe Pedrioli non intendeva aeeettare Ia liquidazione finehe
non 10 dichiarasse espressamente. L'invito fattogli eolla Iettera
deI 20 gennaio prova deI resto ehe questo modo di vedere
era da essi eondiviso, e ehe allora non pensavano punto ehe
il silenzio deI eonvenuto avesse il signifieato di un tacito eon-
senso.
E. 3 Le prove addotte a giustifieazione della domanda libel-
laria debbono quindi ritenersi senza valore, nessuno dei conti
essendo stato aeeettato.
Ci6 non signifiea pero ehe Ia domanda debba essere respinta
eome pl'ematura.
Il tenore letterale deI eontratto 4 aprile 1892, seeondo il
quale il prezzo doveva essere pagato quindiei giorni dopo
l'ultimazione dei lavori e la loro aeeettazione da farsi mediante
aeeettazione della liquidazione da ambo Ie parti, sembra bensl
giustifieare Ia tesi deI eonvenuto, ehe eioe esso non sia esigi-
bile se non quindici giorni dopo l'aeeettazione delIa liquida-
zione; ma questa interpretazione strettamente letterale non
eorrisponde eertamente all'intenzione eOlnune delle parti
contraenti. Il eoneetto dominante delIa clausola in diseorso
eonsiste nell'obbligo di pagare il prezzo quindiei giorni dopo
l'ultimazione e l'aeeettazione dei lavori. Partendo dall'idea
ehe Ia liquidazione non avrebbe dato luogo a divergenze, le
parti stipularono ehe l'aeeettazione dei Iavori sarebbe risul-
tata dall'aeeettazione della liquidazione. Questa non era dun-
que nelIa mente delle parti ehe il mezzo di prova destinato a
eonstatare l'aeeettazione dei lavori. lYIa nella pratiea la clau-
sola non venne osservata, Pedrioli aeeetto Ia eonsegna della
easa prima di aeeettare Ia liquidazione. Il fatto dell'aeeetta-
zione dei lavori non essendo eontestato, ed essendo in ogni
l11odo fuori di dubbio, ne consegue ehe gli attori avevano in-
eontestabilmente il diritto di pretendere, quindiei giorni dopo,
il pp.gamento deI 101'0 avere, senza ehe si potesse loro opporre
l'eeeezione di inesigibilita desunta dalla maneanza di aceetta-
zione della liquidazione.
La sola eonseguenza ehe da questa maneanza puossi e de-
vesi dedurre eonsiste nell'obbligo ehe ineombe agli attori di
V. Obligationenrecht. No 38.
235
provare eon altri mezzi che Ia somma da Ioro richiesta eor-
risponde in realtä. al prezzo dei lavori eseguiti.
Questa prova venne fornita mediante Ia perizia giudiziaIe,
contro la quale nessuna eeeezione venne sollevata, e ehe di
eonseguenza deve far stato per il definitivo regolamento dei
conti.
Secondo Ie eonelusioni deI rapporto, il prezzo totale dei
lavori eompresi nel eontratto e di fr. 8427 06, quello delle
{)pere addizionali di fr. 202 83. Dedueendo da esso l'importo
deI 5 % destinato a servire di garanzia (fr. 421 35), gli ae-
conti pagati (fr. 3500) e I'indennizzo aeeordato dall'appellata
sentenza per godimento di nna sostra (fr. 30), il credito degli
attori ridueesi pertanto a fr. 4678 44, salvo l'esito deI giu-
dizio sulla domanda rieonvenzionale.
Gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda, e le
eonsiderazioni superiormente svolte per eonfutare l'eceezione
di inesigibilita dispensano da ogni ulteriore riflesso a questo
riguardo.
E. 4 I lavori ehe, seeondo il eontratto, dovevano essere ulti-
mati per il 15 settembre 1892, non 10 furono, per eoncorde
ammissione delle parti, ehe tra il 21 ed il 28 dieembre. Il
ritardo e dunque constatato, e eio basta per far eonsiderare
come fondata in massima la domanda tendente ad ottenere il
pagamento della muIta pattuita, a meno ehe gli impresari non
siano in grado di dimostrare ehe Ia causa deI ritardo e impu-
tabile a Pedrioli, nel qual caso potrebbero invoeare a loro
liberazione l'eeeezione seatente dall'art. 181 C. F. 0., ehe
dispone non potersi esigere la pena eonvenzionale quando
l'adempimento deI eontratto sia diventato impossibile pel
fatto deI ereditore. Va da se ehe Ia prova ineombe agli impre-
sari che invocano l'eecezione. L'appellata sentenza, basandosi
sul risultato delle deposizioni testimoniali da eui e emerso
che la posa dei pavimenti in legno ehe Pedrioli erasi riservato
di far eseguire direttamente fu effettuata soltanto in ottobre,
che Ie porte e gli antiporti non vennero forniti ehe aHa fine
di novembre od in principio di dieembre, ehe la pompa fu
pure fornita solo in dieembre e ehe le eomunieazioni tra Ia
236
B. CivilrechtspJlege.
easa nuova e Ia veeehia non poterono essere stabilite ehe in
dieembre, stante l'opposizione dell'inquilino di quest'ultima a
ehe venissero pratieate prima nelle pareti le riehieste aper-
ture, e giunta aHa eonelusione ehe Ia prova era stata fornita
e ehe di eonseguenza l'eeeezione doveva essere aeeolta; ma
quest'opinione non puo essere eondivisa.
Per apprezzare se l'ultimazione dei Iavori per il 15 febbraio
e divenuta impossibile per il fatto di Pedrioli, bisogna innanzi
tutto fare astrazione da quelli non eompresi nel eontratto,
quali Ia posa deIla pompa e l'apertura delle eomunieazioni tm
le due ease. Come illoro ritardo non aVl'ebbe potuto essere
invoeato a sostegno della domanda rieonvenzionale, cosl l'im-
possibilita di eseguirli per l'epoea eonvenuta, non puo esserlo
a sostegno dell'eeeezione.
Per cio ehe eoneerne gli altri Iavori, e verissimo, eome giu-
stamente osserva il Tribunale di appello, ehe tra quelli eom-
presi nel eontratto e quelli riservatisi dal proprietario esisteva
una tale eonnessita ehe il ritardo nell'eseeuzione degli uni
doveva neeessariamente produrre un ritardo nell'eseeuzione
degli altri. Ma il Tribunale di appello ha dimentieato di av-
vertire ehe l'infiuenza in questo senso era reciproea; daeehe
in quella guisa ehe gli impresari non potevano eseguire eerti
lavori se il proprietario non ne aveva prima eseguito altri,
questi non poteva ne doveva eolloeare i pavimenti in legno,
ne fornire Ie porte e gli antiporti prima ehe i lavori neees-
sari fossero abbastanza inoltrati per permetterne Ia posa in
opera.
Per dimostrare ehe l'eseeuzione deI eontratto e stata resa
impossibile da Pedrioli non basta quindi eonstatare ehe questi
ha eseguito molto tempo dopo deI 15 settembre la posa dei
pavimenti ed ha eonsegnato oltre due mesi dopo porte ed·
antiportij bisogna provare inoItre ehe questi fatti sono, non
l'effetto, ma Ia causa deI ritardo nell'eseeuzione dei lavori di
muratura, bisogna provare eioe ehe questi erano stati eon-
dotti ed eseguiti in modo ehe Ia posa dei pavimenti e delle
porte avrebbe potuto avvenire in tempo utile, e ehe non av-
venne unieamente per eolpa dei eonvenuto; mentre questi
V. Obligationenrecht. NQ 38.
237
,
dermo ed afferma ehe i pavimenti non potevano essere
.costrutti prima dei 20 ottobre perehe non erano ancora ulti-
mati i plafoni e ehe le porte e gli antiporti non furono eonse-
gnati ehe aHa fine di novembre, benehe fossero pronti fino
dall'agosto, perehe i lavori di muratura erano eosl in ritardo
ehe non sarebbe stato possibile porli in opera prima.
Ora non solo una prova siffatta non venne fornita, ma di-
verse eireostanze risultanti dagli atti sembrano rendere piiI
verosimiIe l'eeeezione seeondo Ia quale il ritardo da parte di
Pedrioli non sarebbe stato ehe una conseguenza di quello
degli impresari. Una presunzione in questo senso seaturisee
dal fatto ehe questi si sono gelosamente astenuti dal doman-
dare, sia all'arehitetto Gualzata ehe ai diversi muratori
suppeditati eome testi, se i lavori da essi assunti fossero
.abbastanza inoltrati da permettere la posa dei pavimenti e
delle porte prima dei 15 settembre. Un'altra risulta dalla eir-
eostanza seguente. N ella risposta aHa rieonvenzionale, Brenni
e Soldini avevano affermato ehe Pedrioli non aveva potuto
collocare i pavimenti in tempo utile perebe non aveva riee-
vuto ehe in settembre le tavole neeessarie. L'istruttoria ha
inveee dimostrato ehe esse erano disponibili sino dal 21 luglio,
e ehe trovavansi ammontiechiate al piano terreno, mentre si
lavorava aneora aHa eostruzione dei muri, mentre eioe non
era aneora stato eolloeato il tetto.
Aggiungasi ehe se Ia eolpa dei ritardo ineombesse a Pedrioli,
se eioe gli impresari avessero eseguito in tempo utile tutti
i lavori la cui eseeuzione non dipendesse da quelli riservati
dal proprietario, la eonseguenza neeessaria avrebbe dovuto
essere una Iunga interruzione, daeehe almenD tutti questi
lavori avrebbero dovuto essere finiti prima deI 15 settembre,
mentre gli altri non avrebbero potuto essere ripresi ehe alla
fine d'ottobre od in novembre. Ma gli impresari non hanno
mai neppure affermato ehe tale interruzione inevitabile, data
Ia verita dei fatti da essi aHegati, siasi prodotta.
Cheeebe ne sia di queste presunzioni, basta eonstatare ehe
Brenni e Soldini non hanno fornita Ia prova dei eontrario,
perehe la loro eceezione, basata sul disposto dell'art. 181,
238
B. Civilrechtspllege.
debba essere respinta, senza ehe oeeorra di esaminare se,
omettendo di dare al proprietario l'avviso riehiesto dal-
l'art. 356, essi non abbiano senz'altro assunto Ia responsabi-
lita anehe delIa sua coipa eventuale.
E. 5 DeI pari infondata e l'eccezione desunta dalI'art. 354 ehe coneede al committente un diritto, ma non gli impone un obbligo. DeI resto l'art. 179 C. F. O. dispone espressamente ehe quando Ia pena fu stabilita per l'inosservanza deI tempo dell'adempimento, essa potra essere richiesta oltre l'adempi- mento. Quanto all'eceezione sollevata nell'atto di dupliea sulla riconvenzionale e eonsistente nel dire ehe il eommittente non poteva piiI esigere Ia pena, avendo aceettato senza riserva l'adempimento deI eontratto (art. 179, al. 2), il Tribunale fede- rale non ha piiI ad oceuparsene, non essendo stata in oggi riproposta. Essa avrebbe in ogni modo dovuto essere eonside- rata eome tardiva di fronte al disposto degli art. 72 e seg. dei eodiee di proeedura civile ticinese.
E. 6 Se le eonsiderazioni suesposte dimostrano ehe la do-
manda rieonvenzionale e fondata in principio, devesi perb iu
pari tempo rieonoseere ehe 1a pena pattuita nel eontratto e
eeeessiva e ehe di eonseguenza il Tribunale federale pub e
deve far uso deI potere aeeordatogli all 'art. 182 per diminuirla
seeondo il suo prudente eriterio.
Benehe infatti l'art. 180 stabilisca ehe Ia pena eonvenzio-
nale e dovuta anche quando al ereditore non sia derivato
aleun danno, il eriterio per giudieare se Ia pena pattuita e
eeeessiva non pub desumersi ehe dall'interesse ehe il eredi-
tore aveva alla regolare e puntuale eseeuzione deI eontratto.
N el easo eonereto questo interesse eonsiste nel valore di
loeazione della easa eostruenda. Seeondo Ie diehiarazioni fatte
in oggi dal rappresentante della ditta Brenni e Soldini e non
contradette da Pedrioli, il valore eapitale di essa e di circa
15000 fr. Risulta d'altra parte da una diehiarazione fatta dal
proeuratore dell'impresa davanti il Tribunale di prima istanza,
ehe essa da un reddito deI 10 %. L'annuo eanone d'affitto
dovrebbe dunque essere di circa 1500 fr., mentre Ia pena di
V. Obligationenrecht. No 39.
239
20 fr. al giorno pattuita nel eontratto eorrisponde ad una
somma annua di 7800 fr. La sproporzione tra la pena e !'inte-
resse e evidente e eeeessiva. Tenuto ealenlo delle cireostanze~
il Tribunale federale ritiene equo di fissare a fr. 750 l'importo
complessivo della multa per il ritardo verificatosi.
La somma attualmente dovuta agli attori si riduee cosi a
fr. 392844.
Il Tribunale federale
pronuncia:
Il ricorso inoltrato da Giuseppe Pedrioli contro Ia sentenza
deI Tribunale di appello deI Ticino e ammesso parzialmente
e Ia pretesa della ditta Brenni e SoIdini ridotta a 3928 fr. 44 e. y
oItre all'interesse deI 5 % a partire dalla data deI Iibello.
39. Urteil \.)om 26. ~eliruar 1897 in !Sadjen
~rur~ gegen i5tein6rudjgefeUfdjaft Dftermunbingen.
A. WUt Urteil l..lom 18. ~eaemlier 1896
~at baß Dliergeridjt
beß Jtantonß ~aiellaltbfdjaft effannt: 1/~(lß Urten beß ~eatrfß~
gertdjte~
2(rre~getm, fautenb: ~ie lieffagte Sf5artei)l)irb aur ~e~
3a~lun9 \.)on 2212 ~r. 20 (Etß. alt bie Jtfag:partei l>erfällt. !Sie
trägt bie ergangenen orbentHdjen Jtoften nebft 24 ~r. morftanbß~
ge6ü~r an ben fIiigerifdjen mertreter,)l)irb beftäUgt."
B. @egen biefe~ Urteil ernärte ber .\Sefeagte redjtaeitig bie ~e~
tufuug an ba$ .\Sunbe$gertdjt, mit bem 2(ntrage, eß jet unter
~uf~ebung beß oliergeridjtndjen Urteilß bie Jtlägerin mit i~rer
1Jorberung gänaIidj, el,)entue[ foweit fie ben ~etrag \.)on 2010 %r.
85 (Et~. überfieige, abau)l)eifen.
:.ner mertretet' ber Jtlägerin trug auf .lSeftätigung
be~ ange~
fOd)tenen Urteilß an.
:.na~ .\Sunbeßgerid)t 3ie~t in @r)l)ägung:
1. :.nie Jträgerin lieferte bem ~en(tgten in ber erften S)älfte
bes 3a~re~ 1881 !Steine für bie @efamm!fumme \.)on 6376 ~r.
50 (Etß. 2(u bie Dledjnuug, bie fidj burcl;l 91idjteinlöfung \lon für
btefellie aUßgeftellten [ßed)feIn auf 6440
~r. 90 (Etß.
er9ö~t
Dispositiv
- muf bie Q3"cruTung ocaügHdj bie ?miberf[age wirb megen Jn: fom:petena be§ @ericf)te~ nicf)t eingetreten.
- Q3eaügHdj ber S)au~tf(age wirb bie Q3"erufung betber q3ar::: teien a[§ unbegrünbet erfllirt, unb baljer ba~ Urteil be~ S)anbef~~ geridjte§ beß stanton§ margau beftätigt.
- Sentenza del 12 febbmio 1897 nella causa Soldini e Brenni contro Pedrioli. I tribunali distrettuale di Bellinzona in prima, e di Appello deI Cantone Ticino, in seconda istanza hanno pro- nunciato: a) TI Tribunale distrettuale : « 1. L'eccezione di improponibilita dell'azione e respinta. 1> 2. E confermato illibello di causa e quindi il sig. Pedrioli , paghera aHa parte istante fr. 4930 90, col!a deduzione di ... fr. 30 pel godimento della sostra. 224 B. Civilrechispllege. ~ 3. Sopra i fr. 4930 90 Pedrioli e tenuto di corrispondere » l'interesse legale dal 10 settembre 1893 in avanti. » 4. Sono respinte le domande riconvenzionali di Pedrioli.» b) TI Tribunale di Appello : « 1. n dispositivo secondo, terzo e quarto dell'appellato giudizio sono confermati. » Appellante da questo giudizio il sig. Pedrioli, che couchiude domaudando : In linea principale, i1 rigetto della domanda ; Subordinatameute :
- La riduzioue della stessa a fr. 862989, dedotti gli acconti pagati, Ia multa couvenziouale e l'indennizzo pel godi- mento della sostra, il tutto colla decorrenza degli interessi 15 giorni dopo definita la causa, eventualmente dopo Ia comunicazione alle parti deHa perizia MartinoIi, vale a dire dal 13 giugno 1893.
- La coudanna degli attori nella multa convenzionale di fr. 20 al giorno, per il ritardo nel compimento dei Iavori, a partire dal 15 settembre fino al 28 dicembre 1892. Nel me nt re gli attori domandano il rigetto dell'appello. Considerando in linea di ratto.'
- Nel 1892 il ricorrente Giuseppe Pedrioli fece allestire dall'architetto Gualzata un progetto e preventivo per Ia cos- truzione di un'ala da aggiungersi ad una sua casa, situata di fronte aHa stazione di Bellinzona. In base al piano e preven- tivo allestito conchiuse poi il 4 aprile 1892 un contratto coUa Ditta Brpnni e Soldini. mediante il quale quest'ultima si assumeva l'esecuzione dei lavori di muratura «ed affini» ai prezzi stabiliti nel preventivo con un ribasso deI 5,75 % ed obbligavasi inoitre all'esecuzione dei lavori addizionali che, quantunque non compresi nel progetto, apparissero come necessari per l'ultimazione deU'opera, a prezzi proporzionati a quelli emergenti daHa perizia, ed in caso di disaccordo ai prezzi usuaIi della piazza di Bellinzona. Secondo le clau- sole deI contratto, i lavori dovevano essere ultima ti pel 15 settembre sotto comminatoria di una muIta di fr. 20 per ogni giorno di ritardo ; Ia liquidazione doveva farsi dalpro- V. Obligationenrechi. N° 38. 225 prietario e da nua persona da lui incaricata col concorso degli assuntori, ed il piu tardi 15 giorni dopo l' esecuzione ed accettazione dei lavori, da farsi mediante accettazione della liquidazione, l'impresa Brenni e Soldini doveva ricevere il saldo deI suo avere, coUa trattenuta deI 5 % durante UD anno, quale garanzia per la buona esecuzione dei lavori e per Ia buona qualita deI materiale impiegato. Le eventuali con- testazioni dovevano essere decise da un consesso arbitrale.
- Invece dei 15 settembre i lavori furono compiuti solo -verso Ia fine di dicembre 1892. Subito dopo l'architetto Gualzata, ehe secondo l'istanza cantonale aveva sorvegliato per conto di Pedrioli l'esecuzione dei lavori, allestl il conto di liquidazione, trasmettendone una copia al convenuto. Se- eondo questa liquidazione, l'importo complessivo dei lavori compresi nel contratto ascendeva a fr. 8632 89, gia dedotto il ribasso deI 5,75 %. Un secondo conto steso dagli attori per lavori addizionali accusava a loro favore un saldo di fr. 243 05. Il 20 gennaio 1894 Brenni e Soldini scrissero a Pedrioli domandandogli se accettava la liquidazione dell'ar- chitetto Gualzata. La lettera essendo rimasta senza riscontro, ed essendosi Pedrioli opposto ad un precetto esecutivo staccato dalla Ditta Brenni e Soldini per ottenere il paga- mento dei due conti sopraindieati, meno gli aeconti ricevuti, gli attori presero la via dei tribunali, domandando ehe Pedrioli fosse obbligato a corrispondere 10ro la somma di fr. 8875 34, 0 dedotti i 5 % di garanzia e gli acconti pa- gati, di fr. 4930 90. Essi fondarono questa 10ro domanda col dire, che i Ia vori erano stati eseguiti sotto il controllo deI proprietario edel di Iui incaricato, ingegnere Gualzata, senza ehe avessero dato luogo ad un reclamo qualsiasi ; che in base al contratto il pagamento avrebbe dovuto seguire 15 giorni dopo uitimati i Iavori e dopo che Ia liquidazione era stata accettata; ehe il convenuto non avendo voluto dichiarare se accettava Ia liquidazione, gli attori avevano dovuto chiamarlo in giudizio; che Ia liquidazione dovevasi deI re8to considerare come taeitamente accettata, Pedrioli non avendo mai sollevato alcuna eccezione contro di essa. Eventualmente, pel caso XXIII - 1897 15 226 B. Civilrechtspflege. ehe Pedrioli intendesse di valersi della clausola arbitramen_ tale, gli attori domandavano ehe esso fosse obbligato a pres- tarsi alla nomina degli arbitri. Bispondendo il convenuto eonehiuse al rigetto della domanda pel motivo, ehe seeondo il eontratto il saldo doveva essere pagato solo dopo fatta Ia liquidazione dal proprietario, 0 da un suo inearieato, e dop<Y l'aceettazione della Iiquidazione da ambe le parti. Ora, a suo dire, una simile liquidazione non era stata aneor fatta, il convenuto non avendone mai dato l'incarico a Gualzata, na tanto meno avendo mai aeeettato Ia liquidazione allestita da quest'ultimo. La domanda per Ia nomina degli arbitri non essere contenuta nel libello, e perci() tardiva. Subordinata- mente, Ia pretesa degH attori doversi ridurre aHa somma di fr. 7967 54, ossia di fr. 3500, dopo dedotti i 5 0/f) di garan- zia egli aeeonti rieevuti, eome a liquidazione ehe il eonve- nuto presentava. Quest'ultimo domandava inoltre, in via ricon- venzionaIe, ehe gli attori fossero eondannati nella muIta convenuta di fr. 20 al giorno, i lavori non essendo stati ter- minati ehe tra iI 21 e il 28 dieembre. Le altre domande ri- eonvenzionali sollevate neUa risposta, ad eeeezione di quella relativa ad un indennizzo pel godimento di una sostra, aecor- data dalle istanze cantonali ed ora accettata anche dagli attori, vennern abbandonnate nel corso delIa causa. N egli allegati di replica e duplica le parti invoearono gli argo- menti seguenti: L'attore sostenne, ehe l'ingegnere Gualzata aveva proeeduto aHa liquidazione dietro inearieo rieevuto dal eonvenuto, alquale la liquidazione era stata comunicata; ehe eventuali eeeezioni avrebbero dovuto essere sollevate entro il termine di 15 giorni, traseorso questo termine gli attori avendo il diritto, seeondo il eontratto, di preten- dere il saldo deI Ioro avere; ehe avendo Pedrioli tralasebito ogni e qualsiasi osservazione, Ia liquidazione doveva ritenersi come taeitamente aeeettata. Quanto alla domanda riconven- zionale gli attori addueevano, ehe Ia stessa mancava di fonda- mento; ehe tutti i lavori ehe si erano potuti eseguire indi- pendentem ente da quelli riservati nel eontratto al convenuto, erano stati ultimati prima deI 15 settembre, malgrado ehe V. Obligationenrecht. No 38. Pedrioli non avesse eoncesso il passo promesso attraverso il fondo venduto a Rusea, e malgrado che si avessero dovuto eseguire i plafoni e Ia stabilitura delle pareti interne prima che Pedrioli avesse incominciato Ia posa dei pavimenti. Che se una parte dei lavori era stata eompiuta solo nel mese di dieembre era perehe non potevano essere proseguiti, finche non erano fatti quelli ineombenti a Pedrioli. TI ritardo essere dunque esclusivamente imputabile a quest'ultimo. Difatti Ia posa dei pavimenti essere avvenuta solo fra il 23 ottobre ed il 18 novembre; le porte d'ingresso consegnate solo alla fine di novembre; le ultime serrature solo in dieembre: l'inquilino deI convenuto, Franeeseo Rusca, aver permesso l'apertura delle comunicazioni tra la vecchia casa e Ia nuova solo i1 5 dicem- bre, ne prima deI 21 dieembre aversi potuto incominciare Ia posa delle pompe per I'acqua potabile, perehe non vennero consegnate prima da Pedrioli. In vista di ehe doversi ritenere applicabile i1 disposto dell'art. 181 deI C. O. In ogni caso la multa eonvenzionale doversi ridurre in base all 'art. 182 C. O. TI convenuto obiett6, ehe non aveva mai aecettato Ia liqui- dazione Gualzata, ne espressamente, ne tacitamente; ehe eome provavano le emergenze di causa, detta liquidazione era inesatta; ehe non era vero fehe egli fosse la causa deI ritardo sopravvenuto nel compimento dei Iavori; ehe non aveva mai prOOlesso un passaggio attraverso il fondo Rusea ; ehe alla collocazione dei pavimenti non si poteva pensare prima ehe fossero esiceati convenientemente i plafoni, sui quali doveva essere posto uno strato di carbonina, co me al contratto; ehe il relativo materiale era sul posto fino dal Iuglio, e quello per la terrazza fino dal prineipio di agosto; ehe anche i lavori di falegname erano stati eseguiti a tempo; ehe se le porte d'ingresso erano state eostrutte piu tardi, eio derivava semplicemente dal fatto degli attori, ehe non ave- vano fornito prima le misure. La prova piu evidente che la eolpa deI ritardo ineombeva agli attori, risultare dal fatto, ehe Ja Ditta Brenni e Soldini non aveva mai reelamato dal eonve- ~uto Ia consegua delle porte e delle finestre prima dell' epoca III eui Ia consegna era avvenuta, eome avrebbe dovuto fare a 228 B. Civilrechtspflege. stregua deIl'art. 356 deI C. 0., sotto pe na di sopportare per- sonalmente le eonseguenze deI ritardo. In via subordiuata ambedue le parti ehiesero nelle Ioro eoncIusioni di causa ehe il prezzo per i lavori eseg\liti si dovesse fissare nell'importo stabilito dalla perizia giudiziale. Quest'ultima, ordinata dal Tribunale di prima istanza sulla domanda degli attori ed affidata alI'ingegnere Martinoli, eomputo il prezzo dei lavori eseguiti a tenore deI eontratto in fr. 8427 06, ~opo de.dotto il ribasso deI 5,75 %, e in fr. 202 83 quello deI lavon ad.- dizionali. La eomunieazione deI rapporto peritale avvenne Il 29 maggio 1894.
- L'istanza superiore earitonale ha fondato la sua sentenza, riprodotta piu sopra nei suoi dispositivi, sulla motivazio~e seguente: E ineontroverso ehe l'arehitetto Gualzata abbla allestito una Iiquidazione generale in base ai prezzi eonvenuti. Seeondo ogni Iogiea presunzione egli deve aver sorvegliato Ia eostruzione della easa, imperoeehe Ie sue disposizioni sul- l'andamento dei lavori sono eosl precise e minute ehe non possono essere ehe una eonseguenza dell'assistenza prestata. Da cio devesi anehe presumere ehe esso sia stato inearieato da Pedrioli di erigere il eonto di liquidazione, e questa pre- sunzione trovasi eorroborata tanto dalla deposizione Gualzata, ehe ha diehiarato di averne avuto inearieo verbale, quanto dalla deposizione deI teste Cherubino Bernaseoni, ehe man- dato da Gualzata per invitare Pedrioli ad assistere aHa liqui- dazione, porto Ia risposta ehe si dovesse proced.ere senza di Iui. Non e dunque piu permesso al eonvenuto di contestare Ia Iiquidazione Gualzata, eretta, seeondo ogui probabilita, dietro suo ordine ed inearico. Tanto e vel'o ehe Pedrioli non ha ereduto nemmeno di assistere alle operazioni relative, dal momento ehe i suoi interessi erano affidati ad una persona di sua fidueia. Caso contrario egli si sarebbe opposto a ehe Ia liquidazione venisse eompiuta in quel giorno e per opera del- l'architetto Gualzata. Cio premesso, non era neppure neees- sario ehe Ia Iiquidazione fosse aeeettata. In realta pero esiste una tacita approvazione della perizia Gualzata, Ia quale non fu impugnata da Pedrioli se non dopo ehe venne impetito v. Obligationenrecht. No 38. 229 pel pagamento. Per eio ehe riguarda Ia multa eonvenzionale risulta dal eostituto testimoniale ehe alcuni Iavori, riservati al eommittente: furono eompiuti molto tempo dopo il termine pattuito, quali le porte, le serrature, i pavimenti. Questo ritardo seagiona eompletamente l'impresa da ogni responsa- bilita circa iI ritardo nel eompimento dei Iavori, essendo il eonvenuto esso pure in mora. E cio tanto piu per Ia eonnes- sione neeessariamente esistente fra i diversi lavori di ere- zione di una fabbriea, dei quali l'uno non puo essere fatto ehe dopo l'altro, a seeonda dei easi. In diritto:
- TI rieorso, regolare quanto alla forma, fu presentato in tempo utile, e Ia eompetenza deI Tribunale federale a riguardo della domanda principale e fuori di dubbio, benehe il rappre- sentante degli attori l'abbia oggi eontestata per pretesa insuf- ficienza di valore. Collibello ehiedesi Ia condanna deI eonvenuto al pagamento di una somma di fr. 493090. Vel'o si e ehe questi non ha contestato in massima il suo debito ed in via subordinata ne ha anzi rieonoseiuto l'importo nella somma emergente dalla perizia giudiziale ehe e di soli fr. 226 65 inferiore 11. quella riehiesta, per modo ehe in sostanza il dibattito sembra vertire soltanto su questa differenza, ma d'altro lato non e men vero ehe Ia sua eonclusione principale mira 11.1 rigetto dell'intiera domanda per pretesa inesigibilita della somma ehe ne forma oggetto. TI eonvenuto sostiene dunque in primo luogo ehe attualmente esso non deve nulla, di guisa ehe il valore delIa lite eorrisponde in realta all'intiero importo della somma do- mandata. La cireostanza ehe il difetto di esigibilita eostituisee un'ee- eezione dilatoria ehe seeondo 111. proeedura eantonale avrebbe , . dovuto essere sollevata e decisa preHminarmente al mento, non puo avere influenza aleuna sulla determinazione deI valore dell'oggetto in lite. La eompetenza deve essere ammessa anehe riguardo alla domanda rieonvenzionaIe, beneM Ia somma di fr. 1960 ri- chiesta a titolo di muIta eonvenzionale sia inferiore al minimo 230 B. Civilrechtsptlege. riehiesto dall'art. 59 della legge sull'organizzazione giudiziaria federale. Risulta infatti dai eombinati disposti degli artieoli 59 e 60 di detta legge, ehe l'importo delle diverse domande riconvenzionali deve essere sommato e ehe la competenza sussiste sempreehe il valore compiessivo ehe ne risulta non sia inferiore a fr. 2000. Ora e fuori di dubbio ehe aggiunO'endo ai fr. 1960 il valore delle domande rieonvenzionali forr:ulate in risposta ed abbandonate nel eorso della causa, si ottiene una somma certamente superiore al minimo legale.
- La somma di fr. 4930 90 richiesta dagli attoti consta di due elementi: fr. 4687 25 rappresentano il prezzo compiessivo dei Iavori eseguiti in base al contratto deI 4 aprile 1892· i residui fr. 243 65 invece costituiscono il corrispettivo di lav~ri addizionali i cui prezzi dovevano essere stabiliti in base agli usi della piazza di Bellinzona. La domanda eomprende quindi due azioni dis tinte, I'una tendente ad ottenere il pagamento deI prezzo dei Iavoti ese- guiti in base ad un eontratto di loeazione d'opera (art. 350 e seg. C.F. 0.), l'altra ehiedente il pagamento di servigi (alt. 358 Ce F. 0.) prestati in occasione deIl'eseeuzione di questo eon- tratto .. L'onere della prova ineombe per entrambo agli attori, ma pOlehe l'esistenza deI eontratto e l'eseeuzione dei lavoti non vennero eoncestate, esso tidueesi a dimostrare ehe la somma ehiesta in pagamento dei Iavori eompresi nell'appalto eorrisponde ai prezzi stabiliti dalla perizia tenuto ealcolo deI 'b ' n asso aeeordato, e ehe i fr. 243 65 ehiesti per lavori addi- zionali eorrispondono ai prezzi pratieati sulla piazza di Bel- linzona. La prova di questo seeondo punto non pub eerto ritenersi fornita eolla semplice produzione di un conto allestito dagli attori, a riguardo deI quale non fu neppure affermato ehe il' eonvenuto l'abbia espressamente 0 tacitamente accettato. Riguardo al primo, gli attori hanno affermato ehe l'arehi- tetto Gualzata aveva elaborato Ia liquidazione per ineatieo di Pedrioli, ehe questi l'aveva taeitamente aceettata, ehe di eon- seguenza doveva fa re stato in suo eonfronto, eilTribunale di appello condividendo quest'opinione vi ha aggiunto la diehia- V. Obligationenrecht. No 38. 231 razione, ehe dal momento ehe Pedrioli aveva inearicato Gual- zata di allestire la liquidazione non poteva piiI essergli lecito di impugnarla. La eonstatazioneconcernente l'inearieo dato daPedrioli all'arehitetto Gualzata riguarda un punto di fatto e vineoia i1 Tribunale federale. Altrettanto non pub dirsi delle eonse- guenze gimidiehe ehe di questo fatto possono essere deri- vate, e la eonclusione dedottane dal Tribunale di appello, seeondo la quale al convenuto non sarebbe stato piiI leeito di impugnare Ia liquidazione allestita per di lui inearieo, basa sopra un evidente er1'ore di diritto. Il contratto eol quale un proprietario incariea un architetto dell'elaborazione di un progetto e dell'allestimento di un eonto di liquidazione di detenninati lavori costituisee una loeazione di servigi (art. 338 C. F. 0.), non un mandato. Esso non produee quindi degli effetti ehe nei rapporti delle parti eontraenti. Di fronte ai terzi il proprietario e sempre libero di aceettare, modifieare o ripudiare l'opera dei propria impiegato. NeUa pratiea pub avvenire ed avviene infatti non di rado che in oceasione deUa conclusione deI contratto di loeazione di servizi, il proprie- tario conferisea taeitamente 0 espressamente al propria arehi- tetto anche il mandato di rappresentario di fronte ai terzi per cib ehe eoneerne l'esecuzione dei lavori ehe formano oggetto deI contratto, ma e evidente ehe un siffatto mandato non si presume, ma deve essere provato da chi pretende dedurne delle eonseguenze a propria favore. Nel fattispeeie gli attori non hanno neppure sostenuto ehe Gualzata avesse ricevuto da Pedrioli il mandato di liquidare in suo nome i conti dipendenti dai lavori da essi assunti. Le cireostanze neUe quali venne eonferito l'incarico di allestire la liquida- zione escludono deI resto persino la possibilita di una siffatta supposizione. Risulta dal deposto dell'arehitetto Gualzata e di Cherubino Bernaseoni ehe l'inearico venne dato nel modo seguente. Un giorno, mentre Pedrioli stava lavorando in un Iocale al piano terreno della casa di reeente eostrutta, l'arehi- tetto Gualzata, accompagnato da uno degli attori, venne per eseguire la misura dei lavori; ehiamato ad assistervi dal mu- 232 B. CivilrechtsptIege. ratore Bernaseoni, Pedrioli rispose ehe non aveva tempo e ehe si dovesse procedere senza di lui. Identiea risposta diede all'arehitetto Gualzata, venuto poi personalmente a ripetergli l'invito. Un'interpretazione assai lata della risposta data da Pe- drioli puo bensl permettere di trovarvi, eome fe ce l'istanza cantonale,!un incarieo di allestire la liquidazione, ma sarebbe eerto abusivo ed arbitrario di suppon'e ehe eon eie. egli inten- desse di.i conferire all' arehitetto Gualzata anehe il mandato di regolare in modo definitivo e vineolante per lui i conti eol- l'impresario;iprecludendosi cosl perfino la via ad esaminare il eonto, Gli attori stessi non vi hanno attribuito questo signi- fieato, e la loro lettera deI 20 gennaio, colla quale invitavano il eonvenuto a dichiarare se aceettava la liquidazione, ne for- nisce la prova piiI manifesta. Erronea deI pari e la decisione dell'istanza eantonalet seeondo ,la quale la liquidazione sarebbe stata taeitamente aeeettata da Pedrioli, per i1 fatto ehe non pense. ad impugnarla espressamente se non quando gli fu intimato il preeetto di pagamento. Il Tribunale di appello ha evidentem ente basato la sua deeisione sull'applicazione deI prineipio : qui tacet con- sentiri videtur. Ma eome il Tribunale federale ebbe gia a diehiarare reiteratamente, il C. F. O. non ha aeeettato questo principio:!nei termini generali in eui e formulato. Ogni qual- volta intese attribuire al silenzio il signifieato di un taeito eonsenso, 10 diehiaro in modo espresso (art. 5, al. 3, 271- 393, ete.). All'infuori di questi easi, il silenzio non puo essere eonsiderato eome una taeita aeeettazione se non quando, per il eoneorso di speeiaJi eireostanze, una diversa interpretazione apparirebbe eome eontraria alle regole della buona fede, per modo ehe la parte ehe non intendeva di aeeettare l'ofterta· fattale sarebbe stata in dovere di diehiararlo espressamente. Tale sarebbe, per esempio, iI easo ove tra due persone in relazione d'affari fosse d'uso di ritenere eome taeitamente aeeettate le proposte ehe non vengono espressamente deeli- nate 0 respinte. Nessuno di questi estremi esiste nel easo in esame. Perehe V. Obligationenrecht. N° 38. 233 il eonvenuto avesse avuto non ehe l'obbligo, almeno l'oeea- sione di diehiarare se aeeettava 0 meno la liquidazione Gual- zata, sarebbe stato innanzi tutto indispensabile ehe gli fosse stata fatta in proposito una proposta (art. 3,4,5,6,7 C. F. 0.). Come tale non puo eonsiderarsi la eOll1unicazione di una copia della liquidazione da parte deI suo autore. Daeehe infatti questi, seeondo la eonstatazione eontenuta nell'appellato giu- dizio, aveva rieevuto da Pedrioli l'inearieo di allestirla, la comunieazione di una eopia da parte sua altro non era ehe un atto di eseeuzione deI contratto di loeazione di servigi, dsul- tante dall'inearico, e di eonseguenza non riguardava ehe i rapporti interni tra padrone ed arehitetto, e non poteva pro- durre obbligo alcuno a carieo deI eonvenuto ed a favore degli attori. Questi non potrebbero eventualmente invoeare eome pro- posta ehe la 101'0 lettera deI 20 gennaio, eolla quale invitavano Pedrioli a diehiarare se aeeettava la liquidazione; ma questa opinione sarebbe pur sempre erronea, daeehe la lettera non eonteneva gli elementi di una proposta, maneandovi la dichia- razione di aeeettare da parte 101'0 la liquidazione in diseorso e di eonseguenza non potendo presentare un carattere di obbligatorieta. Ma supposto anehe ehe questa diehiarazione avesse a ritenersi eome tacitamente eompresa nella domanda e ehe la lettera presentasse eos! il earattere giuridieo di una proposta, le cireostanze non sono punto tali da far ritenere ehe gli attori dovessero neeessariamente interpretare il silenzio deI eonvenuto nel senso di una taeita accettazione e ehe una diversa interpretazione appaia eome eontraria alle esigenze della buona fede. NeUa pratica degli affari e di buona regola ehe la liquidazione finale dei conti relativi all'eseeuzione di un eontratto d'appalto avvenga mediante l'aecettazione espressa o risultante da atti positivi equipollenti. Le stesse parti in causa avevano espressamente aceettata, mediante apposizione della 101'0 firma, il eonto di liquidazione di un altro preeedente contratto della identiea natura. N essuna cireostanza autoriz- zava gIi attori a supporre ehe dovesse procedere altrimenti nel easo in esame, e tutto inveee doveva portarli a ritenere B. Civilrechtsptlege. ehe Pedrioli non intendeva aeeettare Ia liquidazione finehe non 10 dichiarasse espressamente. L'invito fattogli eolla Iettera deI 20 gennaio prova deI resto ehe questo modo di vedere era da essi eondiviso, e ehe allora non pensavano punto ehe il silenzio deI eonvenuto avesse il signifieato di un tacito eon- senso.
- Le prove addotte a giustifieazione della domanda libel- laria debbono quindi ritenersi senza valore, nessuno dei conti essendo stato aeeettato. Ci6 non signifiea pero ehe Ia domanda debba essere respinta eome pl'ematura. Il tenore letterale deI eontratto 4 aprile 1892, seeondo il quale il prezzo doveva essere pagato quindiei giorni dopo l'ultimazione dei lavori e la loro aeeettazione da farsi mediante aeeettazione della liquidazione da ambo Ie parti, sembra bensl giustifieare Ia tesi deI eonvenuto, ehe eioe esso non sia esigi- bile se non quindici giorni dopo l'aeeettazione delIa liquida- zione; ma questa interpretazione strettamente letterale non eorrisponde eertamente all'intenzione eOlnune delle parti contraenti. Il eoneetto dominante delIa clausola in diseorso eonsiste nell'obbligo di pagare il prezzo quindiei giorni dopo l'ultimazione e l'aeeettazione dei lavori. Partendo dall'idea ehe Ia liquidazione non avrebbe dato luogo a divergenze, le parti stipularono ehe l'aeeettazione dei Iavori sarebbe risul- tata dall'aeeettazione della liquidazione. Questa non era dun- que nelIa mente delle parti ehe il mezzo di prova destinato a eonstatare l'aeeettazione dei lavori. lYIa nella pratiea la clau- sola non venne osservata, Pedrioli aeeetto Ia eonsegna della easa prima di aeeettare Ia liquidazione. Il fatto dell'aeeetta- zione dei lavori non essendo eontestato, ed essendo in ogni l11odo fuori di dubbio, ne consegue ehe gli attori avevano in- eontestabilmente il diritto di pretendere, quindiei giorni dopo, il pp.gamento deI 101'0 avere, senza ehe si potesse loro opporre l'eeeezione di inesigibilita desunta dalla maneanza di aceetta- zione della liquidazione. La sola eonseguenza ehe da questa maneanza puossi e de- vesi dedurre eonsiste nell'obbligo ehe ineombe agli attori di V. Obligationenrecht. No 38. 235 provare eon altri mezzi che Ia somma da Ioro richiesta eor- risponde in realtä. al prezzo dei lavori eseguiti. Questa prova venne fornita mediante Ia perizia giudiziaIe, contro la quale nessuna eeeezione venne sollevata, e ehe di eonseguenza deve far stato per il definitivo regolamento dei conti. Secondo Ie eonelusioni deI rapporto, il prezzo totale dei lavori eompresi nel eontratto e di fr. 8427 06, quello delle {)pere addizionali di fr. 202 83. Dedueendo da esso l'importo deI 5 % destinato a servire di garanzia (fr. 421 35), gli ae- conti pagati (fr. 3500) e I'indennizzo aeeordato dall'appellata sentenza per godimento di nna sostra (fr. 30), il credito degli attori ridueesi pertanto a fr. 4678 44, salvo l'esito deI giu- dizio sulla domanda rieonvenzionale. Gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda, e le eonsiderazioni superiormente svolte per eonfutare l' eceezione di inesigibilita dispensano da ogni ulteriore riflesso a questo riguardo.
- I lavori ehe, seeondo il eontratto, dovevano essere ulti- mati per il 15 settembre 1892, non 10 furono, per eoncorde ammissione delle parti, ehe tra il 21 ed il 28 dieembre. Il ritardo e dunque constatato, e eio basta per far eonsiderare come fondata in massima la domanda tendente ad ottenere il pagamento della muIta pattuita, a meno ehe gli impresari non siano in grado di dimostrare ehe Ia causa deI ritardo e impu- tabile a Pedrioli, nel qual caso potrebbero invoeare a loro liberazione l'eeeezione seatente dall'art. 181 C. F. 0., ehe dispone non potersi esigere la pena eonvenzionale quando l'adempimento deI eontratto sia diventato impossibile pel fatto deI ereditore. Va da se ehe Ia prova ineombe agli impre- sari che invocano l'eecezione. L'appellata sentenza, basandosi sul risultato delle deposizioni testimoniali da eui e emerso che la posa dei pavimenti in legno ehe Pedrioli erasi riservato di far eseguire direttamente fu effettuata soltanto in ottobre, che Ie porte e gli antiporti non vennero forniti ehe aHa fine di novembre od in principio di dieembre, ehe la pompa fu pure fornita solo in dieembre e ehe le eomunieazioni tra Ia 236 B. CivilrechtspJlege. easa nuova e Ia veeehia non poterono essere stabilite ehe in dieembre, stante l'opposizione dell'inquilino di quest'ultima a ehe venissero pratieate prima nelle pareti le riehieste aper- ture, e giunta aHa eonelusione ehe Ia prova era stata fornita e ehe di eonseguenza l'eeeezione doveva essere aeeolta; ma quest'opinione non puo essere eondivisa. Per apprezzare se l'ultimazione dei Iavori per il 15 febbraio e divenuta impossibile per il fatto di Pedrioli, bisogna innanzi tutto fare astrazione da quelli non eompresi nel eontratto, quali Ia posa deIla pompa e l'apertura delle eomunieazioni tm le due ease. Come illoro ritardo non aVl'ebbe potuto essere invoeato a sostegno della domanda rieonvenzionale, cosl l'im- possibilita di eseguirli per l'epoea eonvenuta, non puo esserlo a sostegno dell' eeeezione. Per cio ehe eoneerne gli altri Iavori, e verissimo, eome giu- stamente osserva il Tribunale di appello, ehe tra quelli eom- presi nel eontratto e quelli riservatisi dal proprietario esisteva una tale eonnessita ehe il ritardo nell'eseeuzione degli uni doveva neeessariamente produrre un ritardo nell'eseeuzione degli altri. Ma il Tribunale di appello ha dimentieato di av- vertire ehe l'infiuenza in questo senso era reciproea; daeehe in quella guisa ehe gli impresari non potevano eseguire eerti lavori se il proprietario non ne aveva prima eseguito altri, questi non poteva ne doveva eolloeare i pavimenti in legno, ne fornire Ie porte e gli antiporti prima ehe i lavori neees- sari fossero abbastanza inoltrati per permetterne Ia posa in opera. Per dimostrare ehe l'eseeuzione deI eontratto e stata resa impossibile da Pedrioli non basta quindi eonstatare ehe questi ha eseguito molto tempo dopo deI 15 settembre la posa dei pavimenti ed ha eonsegnato oltre due mesi dopo porte ed· antiportij bisogna provare inoItre ehe questi fatti sono, non l'effetto, ma Ia causa deI ritardo nell'eseeuzione dei lavori di muratura, bisogna provare eioe ehe questi erano stati eon- dotti ed eseguiti in modo ehe Ia posa dei pavimenti e delle porte avrebbe potuto avvenire in tempo utile, e ehe non av- venne unieamente per eolpa dei eonvenuto; mentre questi V. Obligationenrecht. NQ 38. 237 , dermo ed afferma ehe i pavimenti non potevano essere .costrutti prima dei 20 ottobre perehe non erano ancora ulti- mati i plafoni e ehe le porte e gli antiporti non furono eonse- gnati ehe aHa fine di novembre, benehe fossero pronti fino dall'agosto, perehe i lavori di muratura erano eosl in ritardo ehe non sarebbe stato possibile porli in opera prima. Ora non solo una prova siffatta non venne fornita, ma di- verse eireostanze risultanti dagli atti sembrano rendere piiI verosimiIe l'eeeezione seeondo Ia quale il ritardo da parte di Pedrioli non sarebbe stato ehe una conseguenza di quello degli impresari. Una presunzione in questo senso seaturisee dal fatto ehe questi si sono gelosamente astenuti dal doman- dare, sia all' arehitetto Gualzata ehe ai diversi muratori suppeditati eome testi, se i lavori da essi assunti fossero .abbastanza inoltrati da permettere la posa dei pavimenti e delle porte prima dei 15 settembre. Un'altra risulta dalla eir- eostanza seguente. N ella risposta aHa rieonvenzionale, Brenni e Soldini avevano affermato ehe Pedrioli non aveva potuto collocare i pavimenti in tempo utile perebe non aveva riee- vuto ehe in settembre le tavole neeessarie. L'istruttoria ha inveee dimostrato ehe esse erano disponibili sino dal 21 luglio, e ehe trovavansi ammontiechiate al piano terreno, mentre si lavorava aneora aHa eostruzione dei muri, mentre eioe non era aneora stato eolloeato il tetto. Aggiungasi ehe se Ia eolpa dei ritardo ineombesse a Pedrioli, se eioe gli impresari avessero eseguito in tempo utile tutti i lavori la cui eseeuzione non dipendesse da quelli riservati dal proprietario, la eonseguenza neeessaria avrebbe dovuto essere una Iunga interruzione, daeehe almenD tutti questi lavori avrebbero dovuto essere finiti prima deI 15 settembre, mentre gli altri non avrebbero potuto essere ripresi ehe alla fine d'ottobre od in novembre. Ma gli impresari non hanno mai neppure affermato ehe tale interruzione inevitabile, data Ia verita dei fatti da essi aHegati, siasi prodotta. Cheeebe ne sia di queste presunzioni, basta eonstatare ehe Brenni e Soldini non hanno fornita Ia prova dei eontrario, perehe la loro eceezione, basata sul disposto dell'art. 181, 238 B. Civilrechtspllege. debba essere respinta, senza ehe oeeorra di esaminare se, omettendo di dare al proprietario l'avviso riehiesto dal- l'art. 356, essi non abbiano senz'altro assunto Ia responsabi- lita anehe delIa sua coipa eventuale.
- DeI pari infondata e l'eccezione desunta dalI'art. 354 ehe coneede al committente un diritto, ma non gli impone un obbligo. DeI resto l'art. 179 C. F. O. dispone espressamente ehe quando Ia pena fu stabilita per l'inosservanza deI tempo dell'adempimento, essa potra essere richiesta oltre l'adempi- mento. Quanto all'eceezione sollevata nell'atto di dupliea sulla riconvenzionale e eonsistente nel dire ehe il eommittente non poteva piiI esigere Ia pena, avendo aceettato senza riserva l'adempimento deI eontratto (art. 179, al. 2), il Tribunale fede- rale non ha piiI ad oceuparsene, non essendo stata in oggi riproposta. Essa avrebbe in ogni modo dovuto essere eonside- rata eome tardiva di fronte al disposto degli art. 72 e seg. dei eodiee di proeedura civile ticinese.
- Se le eonsiderazioni suesposte dimostrano ehe la do- manda rieonvenzionale e fondata in principio, devesi perb iu pari tempo rieonoseere ehe 1a pena pattuita nel eontratto e eeeessiva e ehe di eonseguenza il Tribunale federale pub e deve far uso deI potere aeeordatogli all 'art. 182 per diminuirla seeondo il suo prudente eriterio. Benehe infatti l'art. 180 stabilisca ehe Ia pena eonvenzio- nale e dovuta anche quando al ereditore non sia derivato aleun danno, il eriterio per giudieare se Ia pena pattuita e eeeessiva non pub desumersi ehe dall'interesse ehe il eredi- tore aveva alla regolare e puntuale eseeuzione deI eontratto. N el easo eonereto questo interesse eonsiste nel valore di loeazione della easa eostruenda. Seeondo Ie diehiarazioni fatte in oggi dal rappresentante della ditta Brenni e Soldini e non contradette da Pedrioli, il valore eapitale di essa e di circa 15000 fr. Risulta d'altra parte da una diehiarazione fatta dal proeuratore dell'impresa davanti il Tribunale di prima istanza, ehe essa da un reddito deI 10 %. L'annuo eanone d'affitto dovrebbe dunque essere di circa 1500 fr., mentre Ia pena di V. Obligationenrecht. No 39. 239 20 fr. al giorno pattuita nel eontratto eorrisponde ad una somma annua di 7800 fr. La sproporzione tra la pena e !'inte- resse e evidente e eeeessiva. Tenuto ealenlo delle cireostanze~ il Tribunale federale ritiene equo di fissare a fr. 750 l'importo complessivo della multa per il ritardo verificatosi. La somma attualmente dovuta agli attori si riduee cosi a fr. 392844. Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso inoltrato da Giuseppe Pedrioli contro Ia sentenza deI Tribunale di appello deI Ticino e ammesso parzialmente e Ia pretesa della ditta Brenni e SoIdini ridotta a 3928 fr. 44 e. y oItre all'interesse deI 5 % a partire dalla data deI Iibello.
- Urteil \.)om 26. ~eliruar 1897 in !Sadjen ~rur~ gegen i5tein6rudjgefeUfdjaft Dftermunbingen. A. WUt Urteil l..lom 18. ~eaemlier 1896 ~at baß Dliergeridjt beß Jtantonß ~aiellaltbfdjaft effannt: 1/~(lß Urten beß ~eatrfß~ gertdjte~ 2(rre~getm, fautenb: ~ie lieffagte Sf5artei )l)irb aur ~e~ 3a~lun9 \.)on 2212 ~r. 20 (Etß. alt bie Jtfag:partei l>erfällt. !Sie trägt bie ergangenen orbentHdjen Jtoften nebft 24 ~r. morftanbß~ ge6ü~r an ben fIiigerifdjen mertreter, )l)irb beftäUgt." B. @egen biefe~ Urteil ernärte ber .\Sefeagte redjtaeitig bie ~e~ tufuug an ba$ .\Sunbe$gertdjt, mit bem 2(ntrage, eß jet unter ~uf~ebung beß oliergeridjtndjen Urteilß bie Jtlägerin mit i~rer 1Jorberung gänaIidj, el,)entue[ foweit fie ben ~etrag \.)on 2010 %r. 85 (Et~. überfieige, abau)l)eifen. :.ner mertretet' ber Jtlägerin trug auf .lSeftätigung be~ ange~ fOd)tenen Urteilß an. :.na~ .\Sunbeßgerid)t 3ie~t in @r)l)ägung:
- :.nie Jträgerin lieferte bem ~en(tgten in ber erften S)älfte bes 3a~re~ 1881 !Steine für bie @efamm!fumme \.)on 6376 ~r. 50 (Etß. 2(u bie Dledjnuug, bie fidj burcl;l 91idjteinlöfung \lon für btefellie aUßgeftellten [ßed)feIn auf 6440 ~r. 90 (Etß. er9ö~t
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
222
B. Civilrechtsptlege.
au neuen merfudjen
ie\1)eif~ wieber mitttlittten, ljaben iie au
er~
fennen gegeben, bau nadj il)rer eigenen mnfidjt bie frül)ern mer~
fudje nod) nidjt bie erforbedidje @emiBljeit baJ:Über all lJerf djaffcu
lJermodjt l)aben, ob ba~ merfal)ren ben geftellten mnforberungen
beam. ber lJertragltdjen @arantie mh·mdj
entf~redje. mu~ bem
Umftanbe, ba~ bie merfudje wieberljolt ftattgefunben l)aben, unb
mnl)renb rnngerer 3eH
fortgefe~t morben feien, unb bie stenger
fd)fteBlid) bie mnnal)me
be~ merfal)ren~ be~ beftimmteften lJer:
weigert ljaben, gel)e l)erlJor, bae fieß
ba~ merfal)ren
iebenfalf~
nid)t in bem
WCa~e 3ur merwenbung im
@efd)nft~betrieo ber
stHiger geeignet ljabe, wie
e~, um ben gegeoenen 3ufidjerungen
boUftnnbig au entf~red)en, ljntte ber ~aU fein müffen.
mngefid)t~
biefer ~eftftelfung fomme ber Q3eljau~tung ber Q3eflagten, ba~ oie
stIliger einmal, o. lj. im :t>eacmoer 1895, uier q3rooqettef ber:
arbeitet, unb bamar~ mit bem SSerfal)ren aufrieben gewefen ieien,
feine ®:ljeblid)fett meljr au. :t>aB ba~ merfaljren an fidj
\1)ertlo~
fei, raffe firn inbeffen nidjt anneljmen; gegen eine fo!dje mn:
l1aljme würben fdjon oie 3al)lreid)en bon ben Q3etIagten
oeige~
6rad)ten mttefte
f~redjen. ~mein bie mnrocnooarfeit
be~ WCitte(~
fei erfaljrung§gemnj3 nid)t unmefentHdj lJon ben
~imidjtungen
be~ einaeInen @efdjiifte§ abljnngig, unb ba biefe lJcrfdjieben feien,
fönne audj bie Q3raudjoarfett ntdjt für jebe§ @efdjnft biejeloe fein.
Jmmerljin fet bon ben stliigern in tl)rem Q3rief lJom 5. i/col>cmoer
1894 feIbft anerfannt worben, baÜ fie ba~ merfaljren menigiten§
für ei ne WCajdjtne lJermenben fönnen.
:{)arau~ ergeBe fidj, ba~
ba~ merTal)ren für bie strnger nid)t l.lolfjtlinbig untauglidj jei.
Unter ®ürbigung aUer Umjtiinbe,
in~bejonbere au~ be§
SSer~
l)iHtniiie.6 bel' anerfannten ~auglicf)feit be§
merfaljren~ dum Um;
fange be§ fIligerijdjen @efdjiifte§, erfdjeitte nadj freiem
tidjter~
lidjem ~rmeffen eine S)eraofe~ung be~ stau~reife~ um 1000 ~r.
ar~ angemeffen, unb,ei baljer bie 1Rüctforberung~fIage in biefem
Q3etrage, iebodj oljne
Bin~l>ergütung, 9ut3uljetßrn. mn bie in
biefen mu~füljrungen entljaItene ~eftftelfung, ba~ ber ben stlägern
3ugefidjerte ~u~effeft fidj nur tettwetfe l)aoe et'3ielen laffen, tft
ba§ Q3unbe~geridjt gebunben, ba e~ fid) babei um bk ~ntfcf)eibung
einer rein tl)atfnd)Hdjen ~rage ljanbeIt. :t>au bieie ~eftfteUung mit
bem JnljaIte ber
~lften tm
?miberf~rudj ftelje, ober auf einer
V. Obligationenrecht. No 38.
223
bunbe~gefetndje Q3eftimmungen berIe~enben fillürbigung be§ mften~
lUaterial§ berul)e, fanlt n1djt gefagt werbelt, in§bejonbere Hegt
fein ljinreidjenber mnljaIt§:punft bafür bor, ba~ bel' fonftatierte
llRißerfolg
etma cloU auf ungefdjictte S)anbljaoung burdj bie
strliger aurMaufüljren)ulire. ®a~ ben Q3etrag be§ ben .\trägern
au bergütenben Jntereffe~ anoeIangt, fo tft berfeIBe gemnß ~Xrt. 116
~bf. 2 D.:1R. nadj fretem ridjterHdjem ~rmeffen, unter
?mürbi~
gung bel' Umftältbe
feft3ufe~en. :t>te~ tft feiten§ ber morinjtana
gefdjel)en, oljne bau babei wejentHdje
~Qftoren ungenügenb &e3w.
gar nidjt geroürbigt, ober unwef entIidje in redjt§intümHdjer filleije
a(~ mauge&eltb oetradjtet worben wnren. Jn Q3etreff be§ bon belt
.R:lligern geItenb gemadjten :pojttiben Scf)aben§ in!8befonbere ift au
6emerfen, bafl e~, roie bie morinftana ~erbotgeljoben ljat, an einet
3ureidjenben CSuoftan3ierung bel' baljerigen strageforberung burdj:::
au§ feljH.
:tJemnadj ljat ba~ Q3"unbe~geridjt
erfannt:
1. muf bie Q3"cruTung ocaügHdj bie ?miberf[age wirb megen Jn:
fom:petena be§ @ericf)te~ nicf)t eingetreten.
2. Q3eaügHdj ber S)au~tf(age wirb bie Q3"erufung betber q3ar:::
teien a[§ unbegrünbet erfllirt, unb baljer ba~ Urteil be~ S)anbef~~
geridjte§ beß stanton§ margau beftätigt.
38. Sentenza del 12 febbmio 1897 nella causa
Soldini e Brenni contro Pedrioli.
I tribunali distrettuale di Bellinzona in prima, e di
Appello deI Cantone Ticino, in seconda istanza hanno pro-
nunciato:
a) TI Tribunale distrettuale :
« 1. L'eccezione di improponibilita dell'azione e respinta.
1> 2. E confermato illibello di causa e quindi il sig. Pedrioli
, paghera aHa parte istante fr. 4930 90, col!a deduzione di
... fr. 30 pel godimento della sostra.
224
B. Civilrechispllege.
~ 3. Sopra i fr. 4930 90 Pedrioli e tenuto di corrispondere
» l'interesse legale dal 10 settembre 1893 in avanti.
» 4. Sono respinte le domande riconvenzionali di Pedrioli.»
b) TI Tribunale di Appello :
« 1. n dispositivo secondo, terzo e quarto dell'appellato
giudizio sono confermati. »
Appellante da questo giudizio il sig. Pedrioli, che couchiude
domaudando :
In linea principale, i1 rigetto della domanda;
Subordinatameute :
1. La riduzioue della stessa a fr. 862989, dedotti gli
acconti pagati, Ia multa couvenziouale e l'indennizzo pel godi-
mento della sostra, il tutto colla decorrenza degli interessi
15 giorni dopo definita la causa, eventualmente dopo Ia
comunicazione alle parti deHa perizia MartinoIi, vale a dire
dal 13 giugno 1893.
2. La coudanna degli attori nella multa convenzionale di
fr. 20 al giorno, per il ritardo nel compimento dei Iavori, a
partire dal 15 settembre fino al 28 dicembre 1892.
Nel me nt re gli attori domandano il rigetto dell'appello.
Considerando in linea di ratto.'
1. Nel 1892 il ricorrente Giuseppe Pedrioli fece allestire
dall'architetto Gualzata un progetto e preventivo per Ia cos-
truzione di un'ala da aggiungersi ad una sua casa, situata di
fronte aHa stazione di Bellinzona. In base al piano e preven-
tivo allestito conchiuse poi il 4 aprile 1892 un contratto coUa
Ditta Brpnni e Soldini. mediante il quale quest'ultima si
assumeva l'esecuzione dei lavori di muratura «ed affini» ai
prezzi stabiliti nel preventivo con un ribasso deI 5,75 % ed
obbligavasi inoitre all'esecuzione dei lavori addizionali che,
quantunque non compresi nel progetto, apparissero come
necessari per l'ultimazione deU'opera, a prezzi proporzionati
a quelli emergenti daHa perizia, ed in caso di disaccordo
ai prezzi usuaIi della piazza di Bellinzona. Secondo le clau-
sole deI contratto, i lavori dovevano essere ultima ti pel
15 settembre sotto comminatoria di una muIta di fr. 20 per
ogni giorno di ritardo; Ia liquidazione doveva farsi dalpro-
V. Obligationenrechi. N° 38.
225
prietario e da nua persona da lui incaricata col concorso
degli assuntori, ed il piu tardi 15 giorni dopo l'esecuzione
ed accettazione dei lavori, da farsi mediante accettazione
della liquidazione, l'impresa Brenni e Soldini doveva ricevere
il saldo deI suo avere, coUa trattenuta deI 5 % durante UD
anno, quale garanzia per la buona esecuzione dei lavori e per
Ia buona qualita deI materiale impiegato. Le eventuali con-
testazioni dovevano essere decise da un consesso arbitrale.
2. Invece dei 15 settembre i lavori furono compiuti solo
-verso Ia fine di dicembre 1892. Subito dopo l'architetto
Gualzata, ehe secondo l'istanza cantonale aveva sorvegliato
per conto di Pedrioli l'esecuzione dei lavori, allestl il conto
di liquidazione, trasmettendone una copia al convenuto. Se-
eondo questa liquidazione, l'importo complessivo dei lavori
compresi nel contratto ascendeva a fr. 8632 89, gia dedotto
il ribasso deI 5,75 %. Un secondo conto steso dagli attori
per lavori addizionali accusava a loro favore un saldo di
fr. 243 05. Il 20 gennaio 1894 Brenni e Soldini scrissero a
Pedrioli domandandogli se accettava la liquidazione dell'ar-
chitetto Gualzata. La lettera essendo rimasta senza riscontro,
ed essendosi Pedrioli opposto ad un precetto esecutivo
staccato dalla Ditta Brenni e Soldini per ottenere il paga-
mento dei due conti sopraindieati, meno gli aeconti ricevuti,
gli attori presero la via dei tribunali, domandando ehe
Pedrioli fosse obbligato a corrispondere 10ro la somma di
fr. 8875 34, 0 dedotti i 5 % di garanzia e gli acconti pa-
gati, di fr. 4930 90. Essi fondarono questa 10ro domanda
col dire, che i Ia vori erano stati eseguiti sotto il controllo deI
proprietario edel di Iui incaricato, ingegnere Gualzata, senza
ehe avessero dato luogo ad un reclamo qualsiasi; che in base
al contratto il pagamento avrebbe dovuto seguire 15 giorni
dopo uitimati i Iavori e dopo che Ia liquidazione era stata
accettata; ehe il convenuto non avendo voluto dichiarare se
accettava Ia liquidazione, gli attori avevano dovuto chiamarlo
in giudizio; che Ia liquidazione dovevasi deI re8to considerare
come taeitamente accettata, Pedrioli non avendo mai sollevato
alcuna eccezione contro di essa. Eventualmente, pel caso
XXIII -
1897
15
226
B. Civilrechtspflege.
ehe Pedrioli intendesse di valersi della clausola arbitramen_
tale, gli attori domandavano ehe esso fosse obbligato a pres-
tarsi alla nomina degli arbitri. Bispondendo il convenuto
eonehiuse al rigetto della domanda pel motivo, ehe seeondo
il eontratto il saldo doveva essere pagato solo dopo fatta Ia
liquidazione dal proprietario, 0 da un suo inearieato, e dop<Y
l'aceettazione della Iiquidazione da ambe le parti. Ora, a suo
dire, una simile liquidazione non era stata aneor fatta, il
convenuto non avendone mai dato l'incarico a Gualzata, na
tanto meno avendo mai aeeettato Ia liquidazione allestita da
quest'ultimo. La domanda per Ia nomina degli arbitri non
essere contenuta nel libello, e perci() tardiva. Subordinata-
mente, Ia pretesa degH attori doversi ridurre aHa somma di
fr. 7967 54, ossia di fr. 3500, dopo dedotti i 5 0/f) di garan-
zia egli aeeonti rieevuti, eome a liquidazione ehe il eonve-
nuto presentava. Quest'ultimo domandava inoltre, in via ricon-
venzionaIe, ehe gli attori fossero eondannati nella muIta
convenuta di fr. 20 al giorno, i lavori non essendo stati ter-
minati ehe tra iI 21 e il 28 dieembre. Le altre domande ri-
eonvenzionali sollevate neUa risposta, ad eeeezione di quella
relativa ad un indennizzo pel godimento di una sostra, aecor-
data dalle istanze cantonali ed ora accettata anche dagli
attori, vennern abbandonnate nel corso delIa causa. N egli
allegati di replica e duplica le parti invoearono gli argo-
menti seguenti: L'attore sostenne, ehe l'ingegnere Gualzata
aveva proeeduto aHa liquidazione dietro inearieo rieevuto
dal eonvenuto, alquale la liquidazione era stata comunicata;
ehe eventuali eeeezioni avrebbero dovuto essere sollevate
entro il termine di 15 giorni, traseorso questo termine
gli attori avendo il diritto, seeondo il eontratto, di preten-
dere il saldo deI Ioro avere; ehe avendo Pedrioli tralasebito
ogni e qualsiasi osservazione, Ia liquidazione doveva ritenersi
come taeitamente aeeettata. Quanto alla domanda riconven-
zionale gli attori addueevano, ehe Ia stessa mancava di fonda-
mento; ehe tutti i lavori ehe si erano potuti eseguire indi-
pendentem ente da quelli riservati nel eontratto al convenuto,
erano stati ultimati prima deI 15 settembre, malgrado ehe
V. Obligationenrecht. No 38.
Pedrioli non avesse eoncesso il passo promesso attraverso
il fondo venduto a Rusea, e malgrado che si avessero dovuto
eseguire i plafoni e Ia stabilitura delle pareti interne prima
che Pedrioli avesse incominciato Ia posa dei pavimenti. Che
se una parte dei lavori era stata eompiuta solo nel mese di
dieembre era perehe non potevano essere proseguiti, finche
non erano fatti quelli ineombenti a Pedrioli. TI ritardo essere
dunque esclusivamente imputabile a quest'ultimo. Difatti Ia
posa dei pavimenti essere avvenuta solo fra il 23 ottobre ed
il 18 novembre; le porte d'ingresso consegnate solo alla fine
di novembre; le ultime serrature solo in dieembre: l'inquilino
deI convenuto, Franeeseo Rusca, aver permesso l'apertura delle
comunicazioni tra la vecchia casa e Ia nuova solo i1 5 dicem-
bre, ne prima deI 21 dieembre aversi potuto incominciare Ia
posa delle pompe per I'acqua potabile, perehe non vennero
consegnate prima da Pedrioli. In vista di ehe doversi ritenere
applicabile i1 disposto dell'art. 181 deI C. O. In ogni caso la
multa eonvenzionale doversi ridurre in base all 'art. 182 C. O.
TI convenuto obiett6, ehe non aveva mai aecettato Ia liqui-
dazione Gualzata, ne espressamente, ne tacitamente; ehe
eome provavano le emergenze di causa, detta liquidazione
era inesatta; ehe non era vero fehe egli fosse la causa deI
ritardo sopravvenuto nel compimento dei Iavori; ehe non
aveva mai prOOlesso un passaggio attraverso il fondo Rusea;
ehe alla collocazione dei pavimenti non si poteva pensare
prima ehe fossero esiceati convenientemente i plafoni, sui
quali doveva essere posto uno strato di carbonina, co me al
contratto; ehe il relativo materiale era sul posto fino dal
Iuglio, e quello per la terrazza fino dal prineipio di agosto;
ehe anche i lavori di falegname erano stati eseguiti a tempo;
ehe se le porte d'ingresso erano state eostrutte piu tardi, eio
derivava semplicemente dal fatto degli attori, ehe non ave-
vano fornito prima le misure. La prova piu evidente che la
eolpa deI ritardo ineombeva agli attori, risultare dal fatto, ehe
Ja Ditta Brenni e Soldini non aveva mai reelamato dal eonve-
~uto Ia consegua delle porte e delle finestre prima dell'epoca
III eui Ia consegna era avvenuta, eome avrebbe dovuto fare a
228
B. Civilrechtspflege.
stregua deIl'art. 356 deI C. 0., sotto pe na di sopportare per-
sonalmente le eonseguenze deI ritardo. In via subordiuata
ambedue le parti ehiesero nelle Ioro eoncIusioni di causa ehe
il prezzo per i lavori eseg\liti si dovesse fissare nell'importo
stabilito dalla perizia giudiziale. Quest'ultima, ordinata dal
Tribunale di prima istanza sulla domanda degli attori ed
affidata alI'ingegnere Martinoli, eomputo il prezzo dei lavori
eseguiti a tenore deI eontratto in fr. 8427 06, ~opo de.dotto
il ribasso deI 5,75 %, e in fr. 202 83 quello deI lavon ad.-
dizionali. La eomunieazione deI rapporto peritale avvenne Il
29 maggio 1894.
3. L'istanza superiore earitonale ha fondato la sua sentenza,
riprodotta piu sopra nei suoi dispositivi, sulla motivazio~e
seguente: E ineontroverso ehe l'arehitetto Gualzata abbla
allestito una Iiquidazione generale in base ai prezzi eonvenuti.
Seeondo ogni Iogiea presunzione egli deve aver sorvegliato
Ia eostruzione della easa, imperoeehe Ie sue disposizioni sul-
l'andamento dei lavori sono eosl precise e minute ehe non
possono essere ehe una eonseguenza dell'assistenza prestata.
Da cio devesi anehe presumere ehe esso sia stato inearieato
da Pedrioli di erigere il eonto di liquidazione, e questa pre-
sunzione trovasi eorroborata tanto dalla deposizione Gualzata,
ehe ha diehiarato di averne avuto inearieo verbale, quanto
dalla deposizione deI teste Cherubino Bernaseoni, ehe man-
dato da Gualzata per invitare Pedrioli ad assistere aHa liqui-
dazione, porto Ia risposta ehe si dovesse proced.ere senza di
Iui. Non e dunque piu permesso al eonvenuto di contestare
Ia Iiquidazione Gualzata, eretta, seeondo ogui probabilita,
dietro suo ordine ed inearico. Tanto e vel'o ehe Pedrioli non
ha ereduto nemmeno di assistere alle operazioni relative, dal
momento ehe i suoi interessi erano affidati ad una persona di
sua fidueia. Caso contrario egli si sarebbe opposto a ehe Ia
liquidazione venisse eompiuta in quel giorno e per opera del-
l'architetto Gualzata. Cio premesso, non era neppure neees-
sario ehe Ia Iiquidazione fosse aeeettata. In realta pero esiste
una tacita approvazione della perizia Gualzata, Ia quale non
fu impugnata da Pedrioli se non dopo ehe venne impetito
v. Obligationenrecht. No 38.
229
pel pagamento. Per eio ehe riguarda Ia multa eonvenzionale
risulta dal eostituto testimoniale ehe alcuni Iavori, riservati al
eommittente: furono eompiuti molto tempo dopo il termine
pattuito, quali le porte, le serrature, i pavimenti. Questo
ritardo seagiona eompletamente l'impresa da ogni responsa-
bilita circa iI ritardo nel eompimento dei Iavori, essendo il
eonvenuto esso pure in mora. E cio tanto piu per Ia eonnes-
sione neeessariamente esistente fra i diversi lavori di ere-
zione di una fabbriea, dei quali l'uno non puo essere fatto ehe
dopo l'altro, a seeonda dei easi.
In diritto:
1. TI rieorso, regolare quanto alla forma, fu presentato in
tempo utile, e Ia eompetenza deI Tribunale federale a riguardo
della domanda principale e fuori di dubbio, benehe il rappre-
sentante degli attori l'abbia oggi eontestata per pretesa insuf-
ficienza di valore.
Collibello ehiedesi Ia condanna deI eonvenuto al pagamento
di una somma di fr. 493090. Vel'o si e ehe questi non ha
contestato in massima il suo debito ed in via subordinata ne
ha anzi rieonoseiuto l'importo nella somma emergente dalla
perizia giudiziale ehe e di soli fr. 226 65 inferiore 11. quella
riehiesta, per modo ehe in sostanza il dibattito sembra vertire
soltanto su questa differenza, ma d'altro lato non e men vero
ehe Ia sua eonclusione principale mira 11.1 rigetto dell'intiera
domanda per pretesa inesigibilita della somma ehe ne forma
oggetto. TI eonvenuto sostiene dunque in primo luogo ehe
attualmente esso non deve nulla, di guisa ehe il valore delIa
lite eorrisponde in realta all'intiero importo della somma do-
mandata.
La cireostanza ehe il difetto di esigibilita eostituisee un'ee-
eezione dilatoria ehe seeondo 111. proeedura eantonale avrebbe
,
.
dovuto essere sollevata e decisa preHminarmente al mento,
non puo avere influenza aleuna sulla determinazione deI valore
dell'oggetto in lite.
La eompetenza deve essere ammessa anehe riguardo alla
domanda rieonvenzionaIe, beneM Ia somma di fr. 1960 ri-
chiesta a titolo di muIta eonvenzionale sia inferiore al minimo
230
B. Civilrechtsptlege.
riehiesto dall'art. 59 della legge sull'organizzazione giudiziaria
federale. Risulta infatti dai eombinati disposti degli artieoli 59
e 60 di detta legge, ehe l'importo delle diverse domande
riconvenzionali deve essere sommato e ehe la competenza
sussiste sempreehe il valore compiessivo ehe ne risulta non
sia inferiore a fr. 2000. Ora e fuori di dubbio ehe aggiunO'endo
ai fr. 1960 il valore delle domande rieonvenzionali forr:ulate
in risposta ed abbandonate nel eorso della causa, si ottiene
una somma certamente superiore al minimo legale.
2. La somma di fr. 4930 90 richiesta dagli attoti consta di
due elementi: fr. 4687 25 rappresentano il prezzo compiessivo
dei Iavori eseguiti in base al contratto deI 4 aprile 1892· i
residui fr. 243 65 invece costituiscono il corrispettivo di lav~ri
addizionali i cui prezzi dovevano essere stabiliti in base agli
usi della piazza di Bellinzona.
La domanda eomprende quindi due azioni dis tinte, I'una
tendente ad ottenere il pagamento deI prezzo dei Iavoti ese-
guiti in base ad un eontratto di loeazione d'opera (art. 350 e
seg. C.F. 0.), l'altra ehiedente il pagamento di servigi (alt. 358
Ce F. 0.) prestati in occasione deIl'eseeuzione di questo eon-
tratto .. L'onere della prova ineombe per entrambo agli attori,
ma pOlehe l'esistenza deI eontratto e l'eseeuzione dei lavoti
non vennero eoncestate, esso tidueesi a dimostrare ehe la
somma ehiesta in pagamento dei Iavori eompresi nell'appalto
eorrisponde ai prezzi stabiliti dalla perizia tenuto ealcolo deI
'b
'
n asso aeeordato, e ehe i fr. 243 65 ehiesti per lavori addi-
zionali eorrispondono ai prezzi pratieati sulla piazza di Bel-
linzona.
La prova di questo seeondo punto non pub eerto ritenersi
fornita eolla semplice produzione di un conto allestito dagli
attori, a riguardo deI quale non fu neppure affermato ehe il'
eonvenuto l'abbia espressamente 0 tacitamente accettato.
Riguardo al primo, gli attori hanno affermato ehe l'arehi-
tetto Gualzata aveva elaborato Ia liquidazione per ineatieo di
Pedrioli, ehe questi l'aveva taeitamente aceettata, ehe di eon-
seguenza doveva fa re stato in suo eonfronto, eilTribunale di
appello condividendo quest'opinione vi ha aggiunto la diehia-
V. Obligationenrecht. No 38.
231
razione, ehe dal momento ehe Pedrioli aveva inearicato Gual-
zata di allestire la liquidazione non poteva piiI essergli lecito
di impugnarla.
La eonstatazioneconcernente l'inearieo dato daPedrioli
all'arehitetto Gualzata riguarda un punto di fatto e vineoia i1
Tribunale federale. Altrettanto non pub dirsi delle eonse-
guenze gimidiehe ehe di questo fatto possono essere deri-
vate, e la eonclusione dedottane dal Tribunale di appello,
seeondo la quale al convenuto non sarebbe stato piiI leeito di
impugnare Ia liquidazione allestita per di lui inearieo, basa
sopra un evidente er1'ore di diritto. Il contratto eol quale un
proprietario incariea un architetto dell'elaborazione di un
progetto e dell'allestimento di un eonto di liquidazione di
detenninati lavori costituisee una loeazione di servigi (art. 338
C. F. 0.), non un mandato. Esso non produee quindi degli
effetti ehe nei rapporti delle parti eontraenti. Di fronte ai
terzi il proprietario e sempre libero di aceettare, modifieare
o ripudiare l'opera dei propria impiegato. NeUa pratiea pub
avvenire ed avviene infatti non di rado che in oceasione deUa
conclusione deI contratto di loeazione di servizi, il proprie-
tario conferisea taeitamente 0 espressamente al propria arehi-
tetto anche il mandato di rappresentario di fronte ai terzi
per cib ehe eoneerne l'esecuzione dei lavori ehe formano
oggetto deI contratto, ma e evidente ehe un siffatto mandato
non si presume, ma deve essere provato da chi pretende
dedurne delle eonseguenze a propria favore. Nel fattispeeie
gli attori non hanno neppure sostenuto ehe Gualzata avesse
ricevuto da Pedrioli il mandato di liquidare in suo nome i
conti dipendenti dai lavori da essi assunti. Le cireostanze
neUe quali venne eonferito l'incarico di allestire la liquida-
zione escludono deI resto persino la possibilita di una siffatta
supposizione. Risulta dal deposto dell'arehitetto Gualzata e
di Cherubino Bernaseoni ehe l'inearico venne dato nel modo
seguente. Un giorno, mentre Pedrioli stava lavorando in un
Iocale al piano terreno della casa di reeente eostrutta, l'arehi-
tetto Gualzata, accompagnato da uno degli attori, venne per
eseguire la misura dei lavori; ehiamato ad assistervi dal mu-
232
B. CivilrechtsptIege.
ratore Bernaseoni, Pedrioli rispose ehe non aveva tempo e
ehe si dovesse procedere senza di lui. Identiea risposta diede
all'arehitetto Gualzata, venuto poi personalmente a ripetergli
l'invito.
Un'interpretazione assai lata della risposta data da Pe-
drioli puo bensl permettere di trovarvi, eome fe ce l'istanza
cantonale,!un incarieo di allestire la liquidazione, ma sarebbe
eerto abusivo ed arbitrario di suppon'e ehe eon eie. egli inten-
desse di.i conferire all'arehitetto Gualzata anehe il mandato di
regolare in modo definitivo e vineolante per lui i conti eol-
l'impresario;iprecludendosi cosl perfino la via ad esaminare
il eonto, Gli attori stessi non vi hanno attribuito questo signi-
fieato, e la loro lettera deI 20 gennaio, colla quale invitavano
il eonvenuto a dichiarare se aceettava la liquidazione, ne for-
nisce la prova piiI manifesta.
Erronea deI pari e la decisione dell'istanza eantonalet
seeondo,la quale la liquidazione sarebbe stata taeitamente
aeeettata da Pedrioli, per i1 fatto ehe non pense. ad impugnarla
espressamente se non quando gli fu intimato il preeetto di
pagamento. Il Tribunale di appello ha evidentem ente basato
la sua deeisione sull'applicazione deI prineipio : qui tacet con-
sentiri videtur. Ma eome il Tribunale federale ebbe gia a
diehiarare reiteratamente, il C. F. O. non ha aeeettato questo
principio:!nei termini generali in eui e formulato. Ogni qual-
volta intese attribuire al silenzio il signifieato di un taeito
eonsenso, 10 diehiaro in modo espresso (art. 5, al. 3, 271-
393, ete.). All'infuori di questi easi, il silenzio non puo essere
eonsiderato eome una taeita aeeettazione se non quando, per
il eoneorso di speeiaJi eireostanze, una diversa interpretazione
apparirebbe eome eontraria alle regole della buona fede, per
modo ehe la parte ehe non intendeva di aeeettare l'ofterta·
fattale sarebbe stata in dovere di diehiararlo espressamente.
Tale sarebbe, per esempio, iI easo ove tra due persone in
relazione d'affari fosse d'uso di ritenere eome taeitamente
aeeettate le proposte ehe non vengono espressamente deeli-
nate 0 respinte.
Nessuno di questi estremi esiste nel easo in esame. Perehe
V. Obligationenrecht. N° 38.
233
il eonvenuto avesse avuto non ehe l'obbligo, almeno l'oeea-
sione di diehiarare se aeeettava 0 meno la liquidazione Gual-
zata, sarebbe stato innanzi tutto indispensabile ehe gli fosse
stata fatta in proposito una proposta (art. 3,4,5,6,7 C. F. 0.).
Come tale non puo eonsiderarsi la eOll1unicazione di una copia
della liquidazione da parte deI suo autore. Daeehe infatti
questi, seeondo la eonstatazione eontenuta nell'appellato giu-
dizio, aveva rieevuto da Pedrioli l'inearieo di allestirla, la
comunieazione di una eopia da parte sua altro non era ehe un
atto di eseeuzione deI contratto di loeazione di servigi, dsul-
tante dall'inearico, e di eonseguenza non riguardava ehe i
rapporti interni tra padrone ed arehitetto, e non poteva pro-
durre obbligo alcuno a carieo deI eonvenuto ed a favore degli
attori.
Questi non potrebbero eventualmente invoeare eome pro-
posta ehe la 101'0 lettera deI 20 gennaio, eolla quale invitavano
Pedrioli a diehiarare se aeeettava la liquidazione; ma questa
opinione sarebbe pur sempre erronea, daeehe la lettera non
eonteneva gli elementi di una proposta, maneandovi la dichia-
razione di aeeettare da parte 101'0 la liquidazione in diseorso
e di eonseguenza non potendo presentare un carattere di
obbligatorieta. Ma supposto anehe ehe questa diehiarazione
avesse a ritenersi eome tacitamente eompresa nella domanda
e ehe la lettera presentasse eos! il earattere giuridieo di una
proposta, le cireostanze non sono punto tali da far ritenere
ehe gli attori dovessero neeessariamente interpretare il silenzio
deI eonvenuto nel senso di una taeita accettazione e ehe una
diversa interpretazione appaia eome eontraria alle esigenze
della buona fede. NeUa pratica degli affari e di buona regola
ehe la liquidazione finale dei conti relativi all'eseeuzione di un
eontratto d'appalto avvenga mediante l'aecettazione espressa
o risultante da atti positivi equipollenti. Le stesse parti in
causa avevano espressamente aceettata, mediante apposizione
della 101'0 firma, il eonto di liquidazione di un altro preeedente
contratto della identiea natura. N essuna cireostanza autoriz-
zava gIi attori a supporre ehe dovesse procedere altrimenti
nel easo in esame, e tutto inveee doveva portarli a ritenere
B. Civilrechtsptlege.
ehe Pedrioli non intendeva aeeettare Ia liquidazione finehe
non 10 dichiarasse espressamente. L'invito fattogli eolla Iettera
deI 20 gennaio prova deI resto ehe questo modo di vedere
era da essi eondiviso, e ehe allora non pensavano punto ehe
il silenzio deI eonvenuto avesse il signifieato di un tacito eon-
senso.
3. Le prove addotte a giustifieazione della domanda libel-
laria debbono quindi ritenersi senza valore, nessuno dei conti
essendo stato aeeettato.
Ci6 non signifiea pero ehe Ia domanda debba essere respinta
eome pl'ematura.
Il tenore letterale deI eontratto 4 aprile 1892, seeondo il
quale il prezzo doveva essere pagato quindiei giorni dopo
l'ultimazione dei lavori e la loro aeeettazione da farsi mediante
aeeettazione della liquidazione da ambo Ie parti, sembra bensl
giustifieare Ia tesi deI eonvenuto, ehe eioe esso non sia esigi-
bile se non quindici giorni dopo l'aeeettazione delIa liquida-
zione; ma questa interpretazione strettamente letterale non
eorrisponde eertamente all'intenzione eOlnune delle parti
contraenti. Il eoneetto dominante delIa clausola in diseorso
eonsiste nell'obbligo di pagare il prezzo quindiei giorni dopo
l'ultimazione e l'aeeettazione dei lavori. Partendo dall'idea
ehe Ia liquidazione non avrebbe dato luogo a divergenze, le
parti stipularono ehe l'aeeettazione dei Iavori sarebbe risul-
tata dall'aeeettazione della liquidazione. Questa non era dun-
que nelIa mente delle parti ehe il mezzo di prova destinato a
eonstatare l'aeeettazione dei lavori. lYIa nella pratiea la clau-
sola non venne osservata, Pedrioli aeeetto Ia eonsegna della
easa prima di aeeettare Ia liquidazione. Il fatto dell'aeeetta-
zione dei lavori non essendo eontestato, ed essendo in ogni
l11odo fuori di dubbio, ne consegue ehe gli attori avevano in-
eontestabilmente il diritto di pretendere, quindiei giorni dopo,
il pp.gamento deI 101'0 avere, senza ehe si potesse loro opporre
l'eeeezione di inesigibilita desunta dalla maneanza di aceetta-
zione della liquidazione.
La sola eonseguenza ehe da questa maneanza puossi e de-
vesi dedurre eonsiste nell'obbligo ehe ineombe agli attori di
V. Obligationenrecht. No 38.
235
provare eon altri mezzi che Ia somma da Ioro richiesta eor-
risponde in realtä. al prezzo dei lavori eseguiti.
Questa prova venne fornita mediante Ia perizia giudiziaIe,
contro la quale nessuna eeeezione venne sollevata, e ehe di
eonseguenza deve far stato per il definitivo regolamento dei
conti.
Secondo Ie eonelusioni deI rapporto, il prezzo totale dei
lavori eompresi nel eontratto e di fr. 8427 06, quello delle
{)pere addizionali di fr. 202 83. Dedueendo da esso l'importo
deI 5 % destinato a servire di garanzia (fr. 421 35), gli ae-
conti pagati (fr. 3500) e I'indennizzo aeeordato dall'appellata
sentenza per godimento di nna sostra (fr. 30), il credito degli
attori ridueesi pertanto a fr. 4678 44, salvo l'esito deI giu-
dizio sulla domanda rieonvenzionale.
Gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda, e le
eonsiderazioni superiormente svolte per eonfutare l'eceezione
di inesigibilita dispensano da ogni ulteriore riflesso a questo
riguardo.
4. I lavori ehe, seeondo il eontratto, dovevano essere ulti-
mati per il 15 settembre 1892, non 10 furono, per eoncorde
ammissione delle parti, ehe tra il 21 ed il 28 dieembre. Il
ritardo e dunque constatato, e eio basta per far eonsiderare
come fondata in massima la domanda tendente ad ottenere il
pagamento della muIta pattuita, a meno ehe gli impresari non
siano in grado di dimostrare ehe Ia causa deI ritardo e impu-
tabile a Pedrioli, nel qual caso potrebbero invoeare a loro
liberazione l'eeeezione seatente dall'art. 181 C. F. 0., ehe
dispone non potersi esigere la pena eonvenzionale quando
l'adempimento deI eontratto sia diventato impossibile pel
fatto deI ereditore. Va da se ehe Ia prova ineombe agli impre-
sari che invocano l'eecezione. L'appellata sentenza, basandosi
sul risultato delle deposizioni testimoniali da eui e emerso
che la posa dei pavimenti in legno ehe Pedrioli erasi riservato
di far eseguire direttamente fu effettuata soltanto in ottobre,
che Ie porte e gli antiporti non vennero forniti ehe aHa fine
di novembre od in principio di dieembre, ehe la pompa fu
pure fornita solo in dieembre e ehe le eomunieazioni tra Ia
236
B. CivilrechtspJlege.
easa nuova e Ia veeehia non poterono essere stabilite ehe in
dieembre, stante l'opposizione dell'inquilino di quest'ultima a
ehe venissero pratieate prima nelle pareti le riehieste aper-
ture, e giunta aHa eonelusione ehe Ia prova era stata fornita
e ehe di eonseguenza l'eeeezione doveva essere aeeolta; ma
quest'opinione non puo essere eondivisa.
Per apprezzare se l'ultimazione dei Iavori per il 15 febbraio
e divenuta impossibile per il fatto di Pedrioli, bisogna innanzi
tutto fare astrazione da quelli non eompresi nel eontratto,
quali Ia posa deIla pompa e l'apertura delle eomunieazioni tm
le due ease. Come illoro ritardo non aVl'ebbe potuto essere
invoeato a sostegno della domanda rieonvenzionale, cosl l'im-
possibilita di eseguirli per l'epoea eonvenuta, non puo esserlo
a sostegno dell'eeeezione.
Per cio ehe eoneerne gli altri Iavori, e verissimo, eome giu-
stamente osserva il Tribunale di appello, ehe tra quelli eom-
presi nel eontratto e quelli riservatisi dal proprietario esisteva
una tale eonnessita ehe il ritardo nell'eseeuzione degli uni
doveva neeessariamente produrre un ritardo nell'eseeuzione
degli altri. Ma il Tribunale di appello ha dimentieato di av-
vertire ehe l'infiuenza in questo senso era reciproea; daeehe
in quella guisa ehe gli impresari non potevano eseguire eerti
lavori se il proprietario non ne aveva prima eseguito altri,
questi non poteva ne doveva eolloeare i pavimenti in legno,
ne fornire Ie porte e gli antiporti prima ehe i lavori neees-
sari fossero abbastanza inoltrati per permetterne Ia posa in
opera.
Per dimostrare ehe l'eseeuzione deI eontratto e stata resa
impossibile da Pedrioli non basta quindi eonstatare ehe questi
ha eseguito molto tempo dopo deI 15 settembre la posa dei
pavimenti ed ha eonsegnato oltre due mesi dopo porte ed·
antiportij bisogna provare inoItre ehe questi fatti sono, non
l'effetto, ma Ia causa deI ritardo nell'eseeuzione dei lavori di
muratura, bisogna provare eioe ehe questi erano stati eon-
dotti ed eseguiti in modo ehe Ia posa dei pavimenti e delle
porte avrebbe potuto avvenire in tempo utile, e ehe non av-
venne unieamente per eolpa dei eonvenuto; mentre questi
V. Obligationenrecht. NQ 38.
237
,
dermo ed afferma ehe i pavimenti non potevano essere
.costrutti prima dei 20 ottobre perehe non erano ancora ulti-
mati i plafoni e ehe le porte e gli antiporti non furono eonse-
gnati ehe aHa fine di novembre, benehe fossero pronti fino
dall'agosto, perehe i lavori di muratura erano eosl in ritardo
ehe non sarebbe stato possibile porli in opera prima.
Ora non solo una prova siffatta non venne fornita, ma di-
verse eireostanze risultanti dagli atti sembrano rendere piiI
verosimiIe l'eeeezione seeondo Ia quale il ritardo da parte di
Pedrioli non sarebbe stato ehe una conseguenza di quello
degli impresari. Una presunzione in questo senso seaturisee
dal fatto ehe questi si sono gelosamente astenuti dal doman-
dare, sia all'arehitetto Gualzata ehe ai diversi muratori
suppeditati eome testi, se i lavori da essi assunti fossero
.abbastanza inoltrati da permettere la posa dei pavimenti e
delle porte prima dei 15 settembre. Un'altra risulta dalla eir-
eostanza seguente. N ella risposta aHa rieonvenzionale, Brenni
e Soldini avevano affermato ehe Pedrioli non aveva potuto
collocare i pavimenti in tempo utile perebe non aveva riee-
vuto ehe in settembre le tavole neeessarie. L'istruttoria ha
inveee dimostrato ehe esse erano disponibili sino dal 21 luglio,
e ehe trovavansi ammontiechiate al piano terreno, mentre si
lavorava aneora aHa eostruzione dei muri, mentre eioe non
era aneora stato eolloeato il tetto.
Aggiungasi ehe se Ia eolpa dei ritardo ineombesse a Pedrioli,
se eioe gli impresari avessero eseguito in tempo utile tutti
i lavori la cui eseeuzione non dipendesse da quelli riservati
dal proprietario, la eonseguenza neeessaria avrebbe dovuto
essere una Iunga interruzione, daeehe almenD tutti questi
lavori avrebbero dovuto essere finiti prima deI 15 settembre,
mentre gli altri non avrebbero potuto essere ripresi ehe alla
fine d'ottobre od in novembre. Ma gli impresari non hanno
mai neppure affermato ehe tale interruzione inevitabile, data
Ia verita dei fatti da essi aHegati, siasi prodotta.
Cheeebe ne sia di queste presunzioni, basta eonstatare ehe
Brenni e Soldini non hanno fornita Ia prova dei eontrario,
perehe la loro eceezione, basata sul disposto dell'art. 181,
238
B. Civilrechtspllege.
debba essere respinta, senza ehe oeeorra di esaminare se,
omettendo di dare al proprietario l'avviso riehiesto dal-
l'art. 356, essi non abbiano senz'altro assunto Ia responsabi-
lita anehe delIa sua coipa eventuale.
5. DeI pari infondata e l'eccezione desunta dalI'art. 354
ehe coneede al committente un diritto, ma non gli impone un
obbligo. DeI resto l'art. 179 C. F. O. dispone espressamente
ehe quando Ia pena fu stabilita per l'inosservanza deI tempo
dell'adempimento, essa potra essere richiesta oltre l'adempi-
mento.
Quanto all'eceezione sollevata nell'atto di dupliea sulla
riconvenzionale e eonsistente nel dire ehe il eommittente non
poteva piiI esigere Ia pena, avendo aceettato senza riserva
l'adempimento deI eontratto (art. 179, al. 2), il Tribunale fede-
rale non ha piiI ad oceuparsene, non essendo stata in oggi
riproposta. Essa avrebbe in ogni modo dovuto essere eonside-
rata eome tardiva di fronte al disposto degli art. 72 e seg. dei
eodiee di proeedura civile ticinese.
6. Se le eonsiderazioni suesposte dimostrano ehe la do-
manda rieonvenzionale e fondata in principio, devesi perb iu
pari tempo rieonoseere ehe 1a pena pattuita nel eontratto e
eeeessiva e ehe di eonseguenza il Tribunale federale pub e
deve far uso deI potere aeeordatogli all 'art. 182 per diminuirla
seeondo il suo prudente eriterio.
Benehe infatti l'art. 180 stabilisca ehe Ia pena eonvenzio-
nale e dovuta anche quando al ereditore non sia derivato
aleun danno, il eriterio per giudieare se Ia pena pattuita e
eeeessiva non pub desumersi ehe dall'interesse ehe il eredi-
tore aveva alla regolare e puntuale eseeuzione deI eontratto.
N el easo eonereto questo interesse eonsiste nel valore di
loeazione della easa eostruenda. Seeondo Ie diehiarazioni fatte
in oggi dal rappresentante della ditta Brenni e Soldini e non
contradette da Pedrioli, il valore eapitale di essa e di circa
15000 fr. Risulta d'altra parte da una diehiarazione fatta dal
proeuratore dell'impresa davanti il Tribunale di prima istanza,
ehe essa da un reddito deI 10 %. L'annuo eanone d'affitto
dovrebbe dunque essere di circa 1500 fr., mentre Ia pena di
V. Obligationenrecht. No 39.
239
20 fr. al giorno pattuita nel eontratto eorrisponde ad una
somma annua di 7800 fr. La sproporzione tra la pena e !'inte-
resse e evidente e eeeessiva. Tenuto ealenlo delle cireostanze~
il Tribunale federale ritiene equo di fissare a fr. 750 l'importo
complessivo della multa per il ritardo verificatosi.
La somma attualmente dovuta agli attori si riduee cosi a
fr. 392844.
Il Tribunale federale
pronuncia:
Il ricorso inoltrato da Giuseppe Pedrioli contro Ia sentenza
deI Tribunale di appello deI Ticino e ammesso parzialmente
e Ia pretesa della ditta Brenni e SoIdini ridotta a 3928 fr. 44 e. y
oItre all'interesse deI 5 % a partire dalla data deI Iibello.
39. Urteil \.)om 26. ~eliruar 1897 in !Sadjen
~rur~ gegen i5tein6rudjgefeUfdjaft Dftermunbingen.
A. WUt Urteil l..lom 18. ~eaemlier 1896
~at baß Dliergeridjt
beß Jtantonß ~aiellaltbfdjaft effannt: 1/~(lß Urten beß ~eatrfß~
gertdjte~
2(rre~getm, fautenb: ~ie lieffagte Sf5artei)l)irb aur ~e~
3a~lun9 \.)on 2212 ~r. 20 (Etß. alt bie Jtfag:partei l>erfällt. !Sie
trägt bie ergangenen orbentHdjen Jtoften nebft 24 ~r. morftanbß~
ge6ü~r an ben fIiigerifdjen mertreter,)l)irb beftäUgt."
B. @egen biefe~ Urteil ernärte ber .\Sefeagte redjtaeitig bie ~e~
tufuug an ba$ .\Sunbe$gertdjt, mit bem 2(ntrage, eß jet unter
~uf~ebung beß oliergeridjtndjen Urteilß bie Jtlägerin mit i~rer
1Jorberung gänaIidj, el,)entue[ foweit fie ben ~etrag \.)on 2010 %r.
85 (Et~. überfieige, abau)l)eifen.
:.ner mertretet' ber Jtlägerin trug auf .lSeftätigung
be~ ange~
fOd)tenen Urteilß an.
:.na~ .\Sunbeßgerid)t 3ie~t in @r)l)ägung:
1. :.nie Jträgerin lieferte bem ~en(tgten in ber erften S)älfte
bes 3a~re~ 1881 !Steine für bie @efamm!fumme \.)on 6376 ~r.
50 (Etß. 2(u bie Dledjnuug, bie fidj burcl;l 91idjteinlöfung \lon für
btefellie aUßgeftellten [ßed)feIn auf 6440
~r. 90 (Etß.
er9ö~t