Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 11 valore litigioso essendo superiore aHa somma di
fr. 4000 la motivazione in iseritto prodotta dal eonvenuto
davanti 'questa Corte non puo essere presa in eonsidetazione
a termini dell'art. 67 della legge organiea giudiziaria federale.
DeI resto i requisiti della eompetenza deI Tribunale fede-
rale per ci<> ehe riguarda il valore litigioso ed il e~ratter~
della sentenza appellata (art. 58 e 59 della Iegge eIt.) eS1-
stono indubbiamente. Per eio ehe eoneerne inveee il diritto
applieabile, eileaso di osservare: L'azione promossa nou
si basa sopra una pretesa regolata dal dirit~o federale. ~a
proprieta dei mobili in questione.viene riv~nd.le~ta dan'at~nee
in forza di un (liritto di sueeeSSIOne e qumdl m forza dl un
titolo spettante al diritto eantonale. Non rieo:-re d~nque fra
l'attriee ed il convenuto nessun rap porto obbhgatono. Anche
riguardo alle fatture prodotte dall'at~rice pe~ provare ehe.i
mobili da lei pretesi furono eomperatI da11a sIgnora Ramelh-
Briosehi, di cui essa e erede generale, non pub essere ques-
tione di applieazione deI diritto federale. In quan~o ehe le
compere suddette vennero conchiuse per la magglOr parte
a11'estero, in ItaUa, e datano tutte deI resto da. un'epoea ante-
riore all'entrata in vigore deI C. O.
.
La competenza deI Tribunale federale non potrebbesl
quindi derivare ehe daHe eeeezioni ehe furono opposte· aHa
domanda. Ma per eib ehe eoneerne il eontratto 24 novembre
f868 e evidente ehe 10 stesso non pub essere iuvoeato per
stabihre la competenza di questa eorte, trattandosi della
vendita e eompera di nn immobile, la quale, eome il Tribu-
nale federale ebbe gia oeeasione di diehiarare piil volte, e
regolata anehe nell~ sue disposizioni aeeessorie dal diritto
cantonale (art. 231 deI C. 0.) O1tre a eio il eontratt~ sudd~t~o
non cadrebbe neppure per ragione di tempo sotto 11 dommlO
della legge federale (art. 882 deI C. 0): La eompetenza,deI
Tribunale federale esiste inveee per elO ehe eoneerne 1 ee-
cezione di preserizione sollevata dal
eoU'\~e?uto. L'i~t~~za
cantonale h8. ammesso eioe ehe aHa prescnzlOne aeqmsltlVa
invoeata da Zanetti sono applieabili non le regole deI diritto
1Il. Obligationenrecht. No 153.
1109
eantonale, ma gli a1'1. 146 e seg. deI Cod. Obbl. Ora se
questo modo di vedere e esatto, il Tribunale federale e evi-
dentemente competente per oeeuparsi della questione. Ma
anche nel easo ehe Ia decisione deI giudiee di Appello fosse
erronea, il Tribunale federale in forza deI disposto dell'art. 79
lemma 2 della legge org. giud., e eompetente almeno per da-
cidere, se la questione di preserizione e retta 0 meno dal
Cod. Obbl., e nel easo negativo, per rinviare la eansa al giudiee
eantonale affinehe 10 stesso abbia 0 pronunciarsi di nuovo sulla
medesima.
E. 2 Sotto questo riguardo devesi percib osservare : Gli art. 146 e seg. dei Cod. fed. obbl. si riferiseono in- dubbiamente solo .a11a preserizione estintiva e non a quella aequisitiva. Cib si rieava dal testo dell'art. 145 deI Cod. obb!. uonebe dal tenore deI titolo generale, nel quale sono eonte- nuti gIi art. 146 e seguenti. Sieeome pero gli effetti della preserizione estintiva sono di dupliea natura ed hanno per eonseguenza da un lato Ia perdita di un diritto, dall'altro la liberazione da un obbligo, 0 quando si tratti di nn diritto reale, l'aequisto di questo diritto da parte di un altro, resta a vedere se il Cod. ObbL non ha regolato almeno indiretta- meute l'acquisto dei diritti reali inerenti alle co se mobili in via di preserizione, togliendo alle legislazioni eantonali la pos- sibilitä. di introdurre per la preserizione aequisitiva dei ter- mini pii1 brevi di quelli stabiliti per la preserizione estintiva. Tutta Ia questione dipende dal vedere quale sia la vera por- tata degli art. 146 e seg. deI Cod. Ohbl., vale a dire se gli stessi si riferiseono solamente alla prescrizione di pretese 0 azioni personali, oppure anche a quelle di natura reale. Ora devesi anzitutto premettere ehe il legislatore federale non avrebbe avuto motivo in ogni easo di regolare la preseri- zione delle azioni reali all'infuori di quelle ehe uaseono da un rapporto regolato dal diritto federale. Per questo motivo Part. 146, alinea 3, stabilisee ehe la preserizione dei erediti ipotecari e di quelli regolati dal diritto eantonale non e sog- getta alle norme deI C. O. Di eonseguenza, se si volesse anche ammettere ehe gli a1'1. 146 e seg. deI C. O. si riferiseono,
lUD B. Ci vilrechtsptlege. oltre ehe alle azioni personali, anehe alle azioni reali (ding- liche Ansprüche), si dovrebbe in ogni caso !imitare iI loro effetto aHa prescrizione di quelle azioni mobiliari reali ehe hanno la 10ro origine in un contratto retto dal Cod. fed. obbl., essendo noto ehe le altre fonti di diritti reali (eredita, con- fusione, speeifieazione ece.) non cadono sotto il dominio di questo eodice. Üra questa sempliee eonsiderazione basterebbe da sola, in forza di quanto si e detto piu sopra, per far eselu- dere l'applieabilita degli art. 146 e seg. deI C. ü. al easo in esame. Da un'analisi piu completa degli art. 126 e seg. risu]ta pero in modo non dubbio ehe essi non regolano ne punto ne po co la preserizione delle azioni reali. Cib e dimostrato anzi- tutto dal fatto ehe l'art. 149, il quale indiea il momento in eui la preserizione eomincia a deeorrere, parla esclusivamente di crediti, percio di diritti personali, di modo ehe per la pre- serizione di diritti reali maneherebbe in proposito ogni e qualsiasi indieazione nel eodiee. TI silenzio dellegislatore a questo riguardo significa ehiaramente ehe anehe nell'art. 146, sotto il vocabolo «azione», egli ha inteso solo le azioni scatenti da un rapporto obbligatorio regolato dal diritto fede- rale e non ha voluto ne punto ne poeo allargare i1 campo di applieazione deI Cod. übb!. eollo stabilire delle regole per la preserizione delle azioni reali, quando la loro origine e regolata solo in parte dal diritto federale, vale a dire solo in quanto esse possono seaturire da un eontratto. E ehe questa sia stata veramente l'intenzione dellegislatore 10 di- mostrano anche i disposti degli alinea 2 e 3 dell'art. 146, i quali parlando esclusivamente di erediti, danno es si pure a divedere ehe eolla parola azioni si ebbero di mim solo quelle relative a pretese personali. Per tutte queste ragioni e neeessario quindi di rieonoscel'e ehe alle azioni in rivendicazione di cose mobili non e applicabile il disposto dell'art. 146. Ammettendo il contrario il giudiee di appello ha eommesso un errore di diritto, il quale secondo la regola sancita dall'art. 79 della legge org. giud. dovrebbe avere per conseguenza di far annullare la sentenza appellata e di rin- viare gli atti all'istanza cantonale per una nuova deeisione. IlI. Obligatiollenrecht. N'i53. 1111 Una simile misura sarebbe pero senza scopo nel easo pre- sente, inquanto ehe nel giudizio appellato il giudiee di appello non si eontenta di pronunciare l'applieabilita degli art. 146 e seg. dei C. Ü. e di esaminare la questione della prescrizione sulla seorta di questi disposti, ma la tratta anehe dal punto di vista deI diritto eantonale e ne ga ehe vi sia prescrizione a favore deI convenuto anehe dal punto di vista delI'art. 924 deI Cod. fed. tie. Ora quest'ultima decisione non potrebbe in ogni caso eontrollarsi dal giudiee federale. Giä da questo lato si potrebbero avere quindi dei dubbi se nel easo eonereto sia in faeoltä. di questa eorte di annullare semplieemente la sen- tenza appellata. Ma oltre a eio il rinvio degli atti all'istanza eantonale avrebbe per sola conseguenza, ehe il giudiee canto- nale si limiterebbe a straleiare dal proprio giudizio i motivati relativi aU'applieabilita dell'art. 146 deI Cod. Obb1., mante- nendo inveee la sua deeisione dal punto di vista deI diritto eantonale. Per la giusta applicazione deI diritto federale basta pertanto nel easo eoncreto di eonstatare l'inapplieabilitä. deI Cod. übbl. nei motivati della presente sentenza.
E. 3 Per cib ehe riguarda la riconvenzionale, il litigio e affatto di competenza di questa Corte. Tutte le eondizioni stabilite dalla legge org. giud. a tale riguardo rieorrono in favore della domanda deI eonvenuto, dovendo la stessa, tanto per sua natum, quanto per rapporto all'epoea in eui il con- tratto di loeazione si vuole ehe sia stato eonehiuso, essere üeeisa in base al Cod. fed. delle übbl. La domanda suddetta devesi perb respingere nel merito, quantunque in parte per al tri motivi ehe quelli adottati dal giudiee di appello. La sentenza querelata parie eioe in prima linea dal punto di vista ehe il rigetto delta domanda deI eonvenuto si dovrebbe pro- nuneiare gia pel fatto ehe l'azione rieonvenzionale e stata intentata eontro la moglie e non eontro il marito, al quale il eonvenuto avrebbesi dovuto rivo]gere di preferenza. Non ap- pare eon ehiarezza da questa redazione della sentenza di appello se l'intenzione deI giudiee di appello era di dire ehe l'attriee non aveva quaIita per stare in causa pereM non po- teva obbligarsi senza l'autorizzazione dei marito, oppure per-
1112 B. Civilrechtspllege. ehe il eontratto preteso dal eonvenuto, anehe se realmente esistente, non poteva essere stato eonehiuso ehe eol marito dell'istante. Tanto nell'uno, eome nell'altro easo, la pretesa maneanza di legittimazione attiva non potrebbesi pero accet- tare da questa eorte. Difatti, la questione relativa alla capa- eita dell'istante ad obbligarsi dipende in prima linea, pel fatto ehe l'attriee e cittadina italiana, dai disposti deI diritto civile italiano. Ora se il giudiee di appello, nell'emettere l'opinione di cui sopra, si fosse appoggiato ad un disposto della legge italiana, Ia sua interpretazione sarebbe stata na- turalmellte villcolante pel Tribunale federale, ed il solo punto ehe si avrebbe potuto diseutere aneora, sarebbe stato di ve- dere, se l'attriee, quantunque incapaee secondo Ia sua legge patria, non dovesse ritenersi obbligata seeondo il diritto ean- tonale tieillese (art. 7 della Iegge fed. sulla eapacita civiIe). Ma nel easo eonereto il giudiee di appello non fa eapo a nes- sun articolo dei eod. civ. italiano, per eui eileaso pel Tribu- nale federale di far uso della facolta aecordatagli dall'art. 83 della legge org. gilld. e di applicare lui stesso le norme sta- bilite in proposito dal diritto straniero, dal quale, eome si e detto, dipende in prima linea Ia questione ventilata. Ora rart. 134 del eod. eiv. ital. stabilisee bensl ehe la donna maritata non possa donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, eedere 0 riscuotere capitali, eostituirsi sicurta, ne transigere 0 stare in giudizio relativamente a tali atti senza l'autorizzazione deI marito, ma esso non eontiene nessuna restrizione a riguardo della faeolta della moglie di eonehiudere un contratto di loeazione dei genere di quello invoeato dal eonvenuto. Non sarebbe esatto quindi, per questo motivo, di negare all'attriee la faeolta di stare in giudizio. Ma altrettanto inesatto sarebbe di ammettere l'altro modo di vedere accennato piu sopra, vale a dire di re spin gere Ia domanda pel fatto che il eon- tratto preteso dal convenuto, anche se realmente esistente, sarebbe stato conehiuso in ogni easo eol marito dell'istante. Di regola generale si pub ammettere bens! ehe quando si e stipulato tacitamente un eontratto di loeazione nell'interesse IlI. Obhgationenrecht. No 153. 1113 di .un'intiera famiglia, si deve ritenere come obbligato il marito, eome eapo della famiglia, e non la moglie. Vi sono tnttavia delle eireostanze speeiaIi, in eui se Ia eapacita eivile della moglie non e limitata per legge, eome non 10 e nel easo presente, tutto porta a far eredere ehe per intenzione comune delle parti e Ia moglie, e non il marito, ehe si deve ritenere co me parte eontmttante. Ed a questo risultato si dovrebbe arrivare difatti nel easo eoncreto. Se non ehe gli atti della causa e Ie eontestazioni di fatto dell'istanza eantonale eselu- dono assolutamente l'esistenza di un eontratto di locazione. E ammesso difatti anche dal ricorrente ehe il contratto da lui preteso non e avvenuto espIicitamente. Ora, eben vero ehe il contratto di Ioeazione, come qualsiasi altro, pub essere con- chiuso anche solo per tacito aeeordo delle parti; ma perehe un simile accordo esista, e necessario ehe le parti si siano intese alme no sui due elementi essenziali deI eontratto, sulla cosa loeata e sul prezzo di loeazione. Non ehe sia neeessario ehe il prezzo di locazione sia stato fissato apriori in una somma preeisa; perehe si possa parlare di un aeeordo taeito, basta ehe iI eontratto eontenga in se gli elementi neeessari per poter determinare il prezzo in base alle intenzioni delle parti. Ma se maneano anehe questi elementi, il eontratto di loeazione non puo esistere, nello stesso modo ehe non puo esistere un eontratto di compera quando non e stato fissato aleun corrispettivo per la cosa eomprata. Nel nostro caso, Zanetti non ha mai preteso ehe vi sia stato aeeordo sul prezzo da lui riehiesto. Egli sostiene solo ehe l'im- porto domandato eorrisponde all'equita e chiede ehe gli sia rieonoscimento dal giudice diehiarandosi disposto di acconten- tarsi anehe di una somma minore se quella da lui domandata sembrasse eccessiva. II eouvenuto riconosee dunque Iui stesso la maneanza di accordo fra Ie parti riguardo ad uno degli elementi essenziali deI eontratto. Ma anche faeendo astrazione da eio l'esistenza di un eontratto di Ioeazione non potrebbesi ammettere gia in presenza delle fatte diehiarazioni dell'istanza eantonale. Quest'ultima, in piena armonia eolle risultanze della causa, dichiara che se Ia famiglia Bargigia passava alcuni mesi
1114 B. CivilrechtsplIege. d'estate al Castelletto, vi andava solo a titolo di amicizia, di invito, d'ospitalita, di parentela. 11 giudice di appello esclude dunque espressamente 1'intenzione dell'attrice di obbligarsi in via di contratto, cosl che lil rigetto dell'appello si impor- rebbe a questa corte anche indipendentemente dalle consi- derazioni giuridiche esposte piu sopra. Per questi motivi, 11 Tribunale federale pronuncia: L'appellazione Ramelli e respinta.
154. A_rret dn 17 septembre 1897 dans lu cause Quiblier et Comite central de t'Expnsition nationale suisse a Genime contre Fttmuz. L'entrepreneur Jean-Claude Quiblier, a Geneve, avait 1'en- treprise des travaux de charpente de l'un des batiments de l'Exposition suisse de 1896, la Halle aux machines. 11 restait, a teneur de la convention, proprietaire des materiaux, et le Comite central de l'Exposition etait, pendant la dun~e de celle-ci, seulement locataire de la dite construction. Les tra- vaux entrepris par Quiblier comprenaient, entre autres, la fourniture et la pose du plaucher, des parois interieures du batiment et de la charpente du toit, y compris sa couverture en planches. Cette couverture etait elle-meme revetue d'une couverture de zinc, fournie et posee par le couvreur Brolliet; la fourniture et la pose des vitrages du toit concernaient un troisieme entrepreneur, le sieur KölIiker. Ces travaux etaient termines au commencement de janvier 1896, sauf en ce qui a trait aux parois interieures, dont « 1'amenagement », au dire de Quiblier lui-meme, n'etait pas ellcore fini. Le 8 janvier 1896, une forte bise commenc;a a soufßer a Geneve, et le lendemain 9, elle avait atteint un degre de violence tel que l'on conc;ut des craintes serieuses pour Ia JIl. Obligationenrecht. N° 154. 1115 -securite du batiment, soit Halle des machines; plusieurs pla- ques de zinc de la couverture avaient deja ete soulevees, et 1'0n pouvait craindre, en particulier, que le vent, en s'engouf- frant sous Ia toiture, ne vint a soulever celle-ci et a l'em- porter entierement. Pendant l'apres-midi du 9 janvier, des ouvriers de Quiblier, -aides par des camarades au service d'autres entrepreneurs, placerent des sacs de chaux et de ciment sur la toiture, afin d'en augmenter Ja stabilite. Bien que l'enquete n'ait pas revele exactemeut de qui sont emanes les premiers ordres relativement a ce travail de pre- servation, il est certain que, soit Quiblier, soit certaiues per- Bonlles du Comite de l'Exposition y ont pris part et ont donne des ordres pour en faciliter l'execution. 11 est constant, en particulier, que le president du Comite a donne a M. Au- tran, l'un des ingenieurs de I'Exposition, l'ordre d'employer une equipe d'ouvriers de chemins de fer au transport des sacs, et que le directeur general Cartier a fait personnelle- ment les demarches necessaires pour procurer l'echelle qui a -servi a montel' sur Ie toit. n eRt ainsi certain que, des l'apres- midi du 9 janvier, soit le Comite central, soit l'entrepreneur- eharpentier ont fait tous leurs efforts pour tacher de prevenir un accident dans le batiment. l\Ialgre ces precautions, les feuilles de zinc furent soulevees sur le toit et des ouvriers de Quiblier furent employes ales reciouer. Vers six heures du soir, le president du Comite central, Turrettini, qui avait organise pour la nuit une garde de pom- piers, donna l'ordre a Quiblier d'organiser une equipe de quatre charpentiers, qui veilleraient avec les pompiers. Cette equipe fut composee par le sieur Perrin, contre-maitre de Quibliel', des ouvriers Jeau Fumaz, remplissant les fonctions de contre-maUre, Frangois Fumaz, Blandin et Indermühle. A un autre ouvrier, Berthelli, ayant demande au contre-maitre de faire partie de cette garde de nuit, il fut repondu qu'il avait assez des quatre ouvriers designes ci-dessus. Quiblier a paye le souper de ces quatre ouvriers dans nn cafe a proxi- mite de la Halle aux machines, afin de les avoir a sa dispo-
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
153. Sentenza de,ttgw . Bm'gigia contro Ramellt., T 'ima e di Apllello I Tribunali distrettuale dl Lugano In pr .', deI Ticino in seconda istanza hanno pronuncmto . A TI Tribunale distrettuale :,, 'z t1' cl om la di lui erede, dovra I TI signor Pletro ane I, e .,' . bT di, re alla signora lda Barglg1a gll effettI mO.l 1, eonse?n~ f t Emilia Brioschi, vedova Ramelh, eS1- propneta dena de un a 8t b' all'epoca della morte della stenti al Castelletto, a a 10, H . . d't' neUa nota prodotta sotto lettera, stessa, In lca-1 III. Obligationenl'echt. N° 103. 1103
n. La stessa erede conse~nerä. pure aHa signora Bargigia i mobili indicati nel documento sotto lettera I, limitamente pero ai seguenti: Ietto a cassone eon elastico e materasso, ottomana completa, tavole di noce a sei gambe con numero einque assi per allungare~ divano piccolo di mogano, busti di famiglia in marmo di Carrara, oleografie con cornice dorata; Irr. L'altra domanda per la consegna degli effetti mobili comperati dalla stessa signora Bargigia ed esistenti al Castelletto di 8tabio, non e ammessa. B. Il Tribunale di Appello : I. I dispositivi primo e seeondo dell'appellata sentenza sono eonfermati coll'aggiunta deI seguente: ~ § Nel e pel caso che uno 0 piu (lei eapi di mobiglio indi- eati dagli elen chi sotto H ed I, non esistessero, l'erede Zanetti dovra all'attrice il valore di detti capi da caicolarsi sul prezzo d'acquisto, deduzione fatta, a giudizio di periti, deI deperimento naturale derivato dal tempo e dell'uso;
11. I dispositivi terzo e quarto dell'appellato giudizio sono confermati; III. La domanda reeonvenzionale e respinta; IV. E riservata l'azione danni di cui al libello. Ar:-qllante da questo giudizio Ia signora Margherita Ra- melli, Ia quale ha conchius) domandando la riforma dei dis- positivi 1, 3 e 4 nel senso ehe venga rieonosciuto all'appel- lante Ia proprietä. dei mobili di cui al dispositivo 1 della 8en- tenza di appello; ehe venga negata ail'attrice ogni azione in risarcimento cU danni e sia accordata la domanda rieon- venzionale della COllvenuta. Nessuna delle parti essendo compal'sa aIla seduta di quest'oggi, Ie eOllclusioni prese dall'attrice davanti l'istanza cantonale si devono ritenere come riproposte ancbe davanti questa corte, nel senso cioe ehe essa chiede la eonferma della sentenza appellata. Considerando in linea di faUo; eon istrumento notarile deI 15 ottobre 1867 il convenuto Pietro Zanetti comperava da Vitaliano Storari per iI prezzo
1104 B. Civilrechtspflege. di fr. 8300 una piceola villa eon terreno annesso, situata nel <:omune di Stabio e detta il Castelletto. TI 24 novembre deU' anno seguente la signora Emilia Briosehi vedova Ramelli, cedeva allo stesso Zanetti, a quell'ep~ea suo uomo d'affari, un appezzamento di fondo, attiguo al Castelletto. Come corrispettivo Zanetti versavale Ia somma di fr. 800 e le accordava, vita sua naturale du- rante, il godimento deI Castelletto edel tel'reno annessovi alle condizioni seguenti : La signora Ramelli riservavasi Ia faeolta di cambiare, in tutto od in parte, a suo libito, la natura deI fondo e dena villa senza ehe Zanetti 0 i suoi successori potessero oppor- visi '0 reclamare indennizzo. AUa sua morte, il dirii;to di godimento venendo a cessare, il casino ed il fondo d~vev~no rimanere a Zanetti «tali e quali si sarebbero trovatI umta- ~ mente alle variazioni di qualunque sorta, senza eompenso 1> reciproco ne azione qualunque. 1> In seO'uito di questa convenzione la signora Ramelli amplio gli edifi~i esistenti e vi fece trasportare da Milano, sua di- mora abituale, e da un'altra abitazione cli campagna che possedeva in vicinanza di Stabio, chiamata la Bella Cima, la mobilia neeessaria per guarnire i 10cali, aumentandola an- co ra di diversi nuovi acquisiti durante il suo soggiorno al CasteUetto. 11 18 marzo 1886 moriva la signora Ramelli-Brioschi la- sciando sua erede universale Ia signora Ida Ramelli, maritata ad Alessandro Bargigia, nipote di Pietro Zanetti. CoUa di lei morte veniva a cessare il diritto di godimento istituito in suo favore sugli edifici e sBI fondo deI Castelletto. Le chiavi e la disposizione deno stabile rimasero nondimeno neUe mani del- l'erede Bargigia·Ramelli Ia quale continuo per diversi anni ancora durante l'estate ael abitare la casa, dimorandovi assieme alla famiglia Zanetti. Nel 1894 i buoni rapporti fino allora esistiti fra le due famiglie es~endosi inaspriti, Ia signora Bargigia -Ramelli chiamo in giudizio i1 signor Pietro Zanetti domandan- dogli: I1I. Obligationenrecht. N° 153. 1105 10 La restituzione dei mobili appartenenti alla sueeessione della signora Ramelli-Briosehi ehe si trovavano al Castelletto o il 101'0 prezzo nell'importo di fr. 17788 50;, 20 La restituzione dei mobili fatti trasportare al Castel- letto dall'istante, 0 illoro prezzo in fr. 2097 50· . 30 La re~tituzione dei mobili comperati dalI'istante durante 11 suo sogglOrno al Castelletto, 0 il pagamento deI relativo importo di fr. 205 50 . . . L~ due ultime domande non costituiscono piu oggetto di h~IgIO. Quanto aHa prima il convenuto Zanetti ne chiese il ngetto all'appoggio delle ragioni seguenti: Seeondo Ie clausole deI contratto 24 novembre 1868 il ~astelletto ed il fondo annessovi passarono aHa morte d.elIa SIgnora Ramelli-Briosehi in esclusiva proprietä. deI convenuto tali e quali si trovavano con tutte le variazioni abbellimenti o deteriorazioni relative. L'espressione «tali e' quali si tro- veranno 1> comprende anche Ia mobigIia acquisitata 0 tras- portata dalla signora Ramelli-Brioschi e che si e trovata al ~astelletto al suo decesso. Non e vero deI resto che Ia SIgnora Ramelli vi abbia importato della mobiglia per proprro conto e nell'intenzione di conservarne la proprieta. I docu- menti prodotti concernono mobili di proprietä. Zanetti di cui la signora Ramelli-Brioschi aveva il godimento. Eventual- :nent~ vi .ha prescrizione sotto un doppio punto di vista: In .pnma. ~lllea p~:ch~ il eonvenuto avendo avuto il possesso deI moblh per pm dl 3 anni prima deIl'entrata in vigore deI Cod. fed. delle Obbl., ne ha acquistata Ia proprieta in virtu degli atticoli 1212 e 1213 deI Cod. civ. ticinese; i~ secondo Iuogo percbe in forza dell'art. 147 deI Cod. Obbl. l'azione in riv~~di~azione. sarebbe preseritta, l'istante avendo aspet- tato pm dl 5 anm dopo l'entrata in vigore deI Cod.ObbI. per proporla. Oltre a queste conclusioni liberatorie venne formulata da Zanetti una domanda rieonvenzionale deI tenore seguente : Dal 1886 al 1892, dopo Ia mOl'te delIa signora Ramelli :'istante col marito e famiglia venne tutti gli anni ad abitar~ 11 Castelletto nei mesi di luglio, agosto e settembre. Il eon- XXIII - Hl97 70
1106 B. Chilrechtspllcge. venuto e dunque in diritto di riehiedere pel godimento, della easa edella mobiglia un eanone loeatizio ehe esso ehiede in fr. 200 al mese, ossia in fr. 4200 per i 7 trimestri indieati. Durante l'istruzione della causa il eonvenuto modifieo in parte il suo punto di vista riguardo al~a prcserizio~e. N el- l'allegato di risposta aveva sostenuto dl avere aeqmstato l~ proprieta della mobiglia in forza di preserizi?ne .operat~sl prima dell'entrata in vigore dei C. Ü. Avendo I attnee obb16- tato ehe questo modo di vedere non era in nessun easo ammissibile, il possesso della mobiglia essendo stato detenuto dalla signora Ramelli-Briosehi fino alla sua morte, eioe fino al 1886 il eonvenuto sostenne ehe la preserizione aequisitiva, . t'erasi verifieata in suo favore postenormente a ques epoea, eioe in virtu dell'art. 924 deI Cod. eiv. tieinese, il quale sta- bilisee ehe chi possiede in buona fede una eosa mobile pel deeorso di tre anni ne aequista il dominio. Questo disposto deI Cod. civ. tiein:se essere indubbiamente applieabile, in quanto ehe il Cod. fed. delle übbl. regola solo la preserizione estintiva e non quella aequisitiva, rimasta anehe dopo la sua entrata in vigore di dominio eantonale. La parte attriee replieo davanti le istanze eantonali e?n- testando le adduzioni di fatto deI eonvenuto e quelle relattve aHa portata deI eontratto 24 novembre 186~; conte~t~ndo che nel caso presente si potesse parlare tii presenzlOne, quest'ultima essendo regolata dal Cod. fed. übbl. ehe riehiede un lasso di tempo di 10 anni e l'istante avendo avuto deI resto il possesso della mobiglia fino al 1892; deelinand(} riguardo aHa domanda riconvenzionale deI convenuto Ia facolta di stare in causa, la pretesa da lui sollevata dov~ndo essere diretta eontro il marito e non contro la moghe, e osservando riguardo al merito di detta pretesa ehe per eon- fessione stessa deI eonvenuto nessun eontratto locatizio era stato stipulato dalle parti; ehe se l'istante eolla sua fa- miglia era andata a dimorare al Castelletto l'estate, era solo in vista dei rapporti di parentela e di amicizia ehe la I::gavan.o eoUa famiglia Zanetti e pereM invitata; ehe Zanetti eo.nv!-- veva deI re8to anehe lui durante questo tempo eolla famlgha III. Obligationenrecht. N° 153. 1107 dell'attriee, la quale sopportava da sola le spese dell'eeono- mia domestiea; ehe inoltre era solito egli pure di andare a passare qualche tempo in easa deIl'istante a Milan 0, senza ehe per cia gli sia mai stato reclamato eompenso di sorta. 11 Tribunale di Appello deI Tieino ammise in sostanza le eonelusioni dell'attriee e pronuncio eome ai dispositivi piu sopra riprodotti. Esso ritenne ehe Ia proprieta della signora Ramelli-Briosehi sui mobili in questione risultava provata in modo indubitabile dagli atti i ehe in difetto di una elausola spe~iale l'istrumento 24 novembre 1868 non poteva interpre- tarsl nel senso ehe i mobili ehe avevano appartenuti aHa signora Ramelli-Briosehi divenissero proprieta Zanetti aHa morte della stessa; ehe il detto istrumento, eontemplando solo le variazioni in seguito a lavori, abellimento e eostru- zioni, in dubbio dovevasi interpretare a favore deI debitore (art. 671 deI Cod. civ. ticinese); ehe Ia preserizione triennale delI 'art. 924 deI Cod. eiv. tie. non poteva essere invoeata dal eonvpnuto non essendovi da parte sua ne possesso Iegit- timo, ne tampoeo illegittimo, le ehiavi deI fondo essendo pas- sate dopo Ia morte dell'usufruttaria aHa signora Bargigia; ehe deI resto, dopo l'entrata in vigore deI Cod. fed. delle Übbi:, Ia trasiazione della proprieta mobiliare in via di pre- serizione e rego 1ata dall'art. 146 deI medesimo; ehe ritenuto l'obbligo dei eonvenuto aHa restituzione, dovevasi necessaria- mente eondannarlo a pagarne il prezzo in easo d'inesistenza totale 0 parziale dei mobili, riservata inoltre l'azione pei ~anni s.ia a causa deI ritardo nella eonsegna, sia per gli mteressl sul valore della mobiglia indebitamente trattenuta Riguardo aHa rieonvenzionale, ehe la stessa avrebbesi dovuto rivolgere di preferenza al signor Allessandro Bargigia e non aHa di lui moglie; ehe a dimostrarla infondata eoncorreva pero il fatto ehe il godimento della villa da parte deHa famiglia Bargigia non era stato Ia eonseguenza di un eontratto esnres- samente 0 tacitamente aeeettato, ma solo l'effetto di rela~ioni di amicizia e parentela ehe avevano esistito in quell'epoea fra. le parti.
llOö B. Civilrechtsptlege. In diritto:
1. 11 valore litigioso essendo superiore aHa somma di fr. 4000 la motivazione in iseritto prodotta dal eonvenuto davanti 'questa Corte non puo essere presa in eonsidetazione a termini dell'art. 67 della legge organiea giudiziaria federale. DeI resto i requisiti della eompetenza deI Tribunale fede- rale per ci<> ehe riguarda il valore litigioso ed il e~ratter~ della sentenza appellata (art. 58 e 59 della Iegge eIt.) eS1- stono indubbiamente. Per eio ehe eoneerne inveee il diritto applieabile, eileaso di osservare: L'azione promossa nou si basa sopra una pretesa regolata dal dirit~o federale. ~a proprieta dei mobili in questione.viene riv~nd.le~ta dan'at~nee in forza di un (liritto di sueeeSSIOne e qumdl m forza dl un titolo spettante al diritto eantonale. Non rieo:-re d~nque fra l'attriee ed il convenuto nessun rap porto obbhgatono. Anche riguardo alle fatture prodotte dall'at~rice pe~ provare ehe.i mobili da lei pretesi furono eomperatI da11a sIgnora Ramelh- Briosehi, di cui essa e erede generale, non pub essere ques- tione di applieazione deI diritto federale. In quan~o ehe le compere suddette vennero conchiuse per la magglOr parte a11'estero, in ItaUa, e datano tutte deI resto da. un'epoea ante- riore all'entrata in vigore deI C. O. . La competenza deI Tribunale federale non potrebbesl quindi derivare ehe daHe eeeezioni ehe furono opposte· aHa domanda. Ma per eib ehe eoneerne il eontratto 24 novembre f868 e evidente ehe 10 stesso non pub essere iuvoeato per stabihre la competenza di questa eorte, trattandosi della vendita e eompera di nn immobile, la quale, eome il Tribu- nale federale ebbe gia oeeasione di diehiarare piil volte, e regolata anehe nell~ sue disposizioni aeeessorie dal diritto cantonale (art. 231 deI C. 0.) O1tre a eio il eontratt~ sudd~t~o non cadrebbe neppure per ragione di tempo sotto 11 dommlO della legge federale (art. 882 deI C. 0): La eompetenza,deI Tribunale federale esiste inveee per elO ehe eoneerne 1 ee- cezione di preserizione sollevata dal eoU'\~e?uto. L'i~t~~za cantonale h8. ammesso eioe ehe aHa prescnzlOne aeqmsltlVa invoeata da Zanetti sono applieabili non le regole deI diritto 1Il. Obligationenrecht. No 153. 1109 eantonale, ma gli a1'1. 146 e seg. deI Cod. Obbl. Ora se questo modo di vedere e esatto, il Tribunale federale e evi- dentemente competente per oeeuparsi della questione. Ma anche nel easo ehe Ia decisione deI giudiee di Appello fosse erronea, il Tribunale federale in forza deI disposto dell'art. 79 lemma 2 della legge org. giud., e eompetente almeno per da- cidere, se la questione di preserizione e retta 0 meno dal Cod. Obbl., e nel easo negativo, per rinviare la eansa al giudiee eantonale affinehe 10 stesso abbia 0 pronunciarsi di nuovo sulla medesima.
2. Sotto questo riguardo devesi percib osservare : Gli art. 146 e seg. dei Cod. fed. obbl. si riferiseono in- dubbiamente solo .a11a preserizione estintiva e non a quella aequisitiva. Cib si rieava dal testo dell'art. 145 deI Cod. obb!. uonebe dal tenore deI titolo generale, nel quale sono eonte- nuti gIi art. 146 e seguenti. Sieeome pero gli effetti della preserizione estintiva sono di dupliea natura ed hanno per eonseguenza da un lato Ia perdita di un diritto, dall'altro la liberazione da un obbligo, 0 quando si tratti di nn diritto reale, l'aequisto di questo diritto da parte di un altro, resta a vedere se il Cod. ObbL non ha regolato almeno indiretta- meute l'acquisto dei diritti reali inerenti alle co se mobili in via di preserizione, togliendo alle legislazioni eantonali la pos- sibilitä. di introdurre per la preserizione aequisitiva dei ter- mini pii1 brevi di quelli stabiliti per la preserizione estintiva. Tutta Ia questione dipende dal vedere quale sia la vera por- tata degli art. 146 e seg. deI Cod. Ohbl., vale a dire se gli stessi si riferiseono solamente alla prescrizione di pretese 0 azioni personali, oppure anche a quelle di natura reale. Ora devesi anzitutto premettere ehe il legislatore federale non avrebbe avuto motivo in ogni easo di regolare la preseri- zione delle azioni reali all'infuori di quelle ehe uaseono da un rapporto regolato dal diritto federale. Per questo motivo Part. 146, alinea 3, stabilisee ehe la preserizione dei erediti ipotecari e di quelli regolati dal diritto eantonale non e sog- getta alle norme deI C. O. Di eonseguenza, se si volesse anche ammettere ehe gli a1'1. 146 e seg. deI C. O. si riferiseono,
lUD B. Ci vilrechtsptlege. oltre ehe alle azioni personali, anehe alle azioni reali (ding- liche Ansprüche), si dovrebbe in ogni caso !imitare iI loro effetto aHa prescrizione di quelle azioni mobiliari reali ehe hanno la 10ro origine in un contratto retto dal Cod. fed. obbl., essendo noto ehe le altre fonti di diritti reali (eredita, con- fusione, speeifieazione ece.) non cadono sotto il dominio di questo eodice. Üra questa sempliee eonsiderazione basterebbe da sola, in forza di quanto si e detto piu sopra, per far eselu- dere l'applieabilita degli art. 146 e seg. deI C. ü. al easo in esame. Da un'analisi piu completa degli art. 126 e seg. risu]ta pero in modo non dubbio ehe essi non regolano ne punto ne po co la preserizione delle azioni reali. Cib e dimostrato anzi- tutto dal fatto ehe l'art. 149, il quale indiea il momento in eui la preserizione eomincia a deeorrere, parla esclusivamente di crediti, percio di diritti personali, di modo ehe per la pre- serizione di diritti reali maneherebbe in proposito ogni e qualsiasi indieazione nel eodiee. TI silenzio dellegislatore a questo riguardo significa ehiaramente ehe anehe nell'art. 146, sotto il vocabolo «azione», egli ha inteso solo le azioni scatenti da un rapporto obbligatorio regolato dal diritto fede- rale e non ha voluto ne punto ne poeo allargare i1 campo di applieazione deI Cod. übb!. eollo stabilire delle regole per la preserizione delle azioni reali, quando la loro origine e regolata solo in parte dal diritto federale, vale a dire solo in quanto esse possono seaturire da un eontratto. E ehe questa sia stata veramente l'intenzione dellegislatore 10 di- mostrano anche i disposti degli alinea 2 e 3 dell'art. 146, i quali parlando esclusivamente di erediti, danno es si pure a divedere ehe eolla parola azioni si ebbero di mim solo quelle relative a pretese personali. Per tutte queste ragioni e neeessario quindi di rieonoscel'e ehe alle azioni in rivendicazione di cose mobili non e applicabile il disposto dell'art. 146. Ammettendo il contrario il giudiee di appello ha eommesso un errore di diritto, il quale secondo la regola sancita dall'art. 79 della legge org. giud. dovrebbe avere per conseguenza di far annullare la sentenza appellata e di rin- viare gli atti all'istanza cantonale per una nuova deeisione. IlI. Obligatiollenrecht. N'i53. 1111 Una simile misura sarebbe pero senza scopo nel easo pre- sente, inquanto ehe nel giudizio appellato il giudiee di appello non si eontenta di pronunciare l'applieabilita degli art. 146 e seg. dei C. Ü. e di esaminare la questione della prescrizione sulla seorta di questi disposti, ma la tratta anehe dal punto di vista deI diritto eantonale e ne ga ehe vi sia prescrizione a favore deI convenuto anehe dal punto di vista delI'art. 924 deI Cod. fed. tie. Ora quest'ultima decisione non potrebbe in ogni caso eontrollarsi dal giudiee federale. Giä da questo lato si potrebbero avere quindi dei dubbi se nel easo eonereto sia in faeoltä. di questa eorte di annullare semplieemente la sen- tenza appellata. Ma oltre a eio il rinvio degli atti all'istanza eantonale avrebbe per sola conseguenza, ehe il giudiee canto- nale si limiterebbe a straleiare dal proprio giudizio i motivati relativi aU'applieabilita dell'art. 146 deI Cod. Obb1., mante- nendo inveee la sua deeisione dal punto di vista deI diritto eantonale. Per la giusta applicazione deI diritto federale basta pertanto nel easo eoncreto di eonstatare l'inapplieabilitä. deI Cod. übbl. nei motivati della presente sentenza.
3. Per cib ehe riguarda la riconvenzionale, il litigio e affatto di competenza di questa Corte. Tutte le eondizioni stabilite dalla legge org. giud. a tale riguardo rieorrono in favore della domanda deI eonvenuto, dovendo la stessa, tanto per sua natum, quanto per rapporto all'epoea in eui il con- tratto di loeazione si vuole ehe sia stato eonehiuso, essere üeeisa in base al Cod. fed. delle übbl. La domanda suddetta devesi perb respingere nel merito, quantunque in parte per al tri motivi ehe quelli adottati dal giudiee di appello. La sentenza querelata parie eioe in prima linea dal punto di vista ehe il rigetto delta domanda deI eonvenuto si dovrebbe pro- nuneiare gia pel fatto ehe l'azione rieonvenzionale e stata intentata eontro la moglie e non eontro il marito, al quale il eonvenuto avrebbesi dovuto rivo]gere di preferenza. Non ap- pare eon ehiarezza da questa redazione della sentenza di appello se l'intenzione deI giudiee di appello era di dire ehe l'attriee non aveva quaIita per stare in causa pereM non po- teva obbligarsi senza l'autorizzazione dei marito, oppure per-
1112 B. Civilrechtspllege. ehe il eontratto preteso dal eonvenuto, anehe se realmente esistente, non poteva essere stato eonehiuso ehe eol marito dell'istante. Tanto nell'uno, eome nell'altro easo, la pretesa maneanza di legittimazione attiva non potrebbesi pero accet- tare da questa eorte. Difatti, la questione relativa alla capa- eita dell'istante ad obbligarsi dipende in prima linea, pel fatto ehe l'attriee e cittadina italiana, dai disposti deI diritto civile italiano. Ora se il giudiee di appello, nell'emettere l'opinione di cui sopra, si fosse appoggiato ad un disposto della legge italiana, Ia sua interpretazione sarebbe stata na- turalmellte villcolante pel Tribunale federale, ed il solo punto ehe si avrebbe potuto diseutere aneora, sarebbe stato di ve- dere, se l'attriee, quantunque incapaee secondo Ia sua legge patria, non dovesse ritenersi obbligata seeondo il diritto ean- tonale tieillese (art. 7 della Iegge fed. sulla eapacita civiIe). Ma nel easo eonereto il giudiee di appello non fa eapo a nes- sun articolo dei eod. civ. italiano, per eui eileaso pel Tribu- nale federale di far uso della facolta aecordatagli dall'art. 83 della legge org. gilld. e di applicare lui stesso le norme sta- bilite in proposito dal diritto straniero, dal quale, eome si e detto, dipende in prima linea Ia questione ventilata. Ora rart. 134 del eod. eiv. ital. stabilisee bensl ehe la donna maritata non possa donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, eedere 0 riscuotere capitali, eostituirsi sicurta, ne transigere 0 stare in giudizio relativamente a tali atti senza l'autorizzazione deI marito, ma esso non eontiene nessuna restrizione a riguardo della faeolta della moglie di eonehiudere un contratto di loeazione dei genere di quello invoeato dal eonvenuto. Non sarebbe esatto quindi, per questo motivo, di negare all'attriee la faeolta di stare in giudizio. Ma altrettanto inesatto sarebbe di ammettere l'altro modo di vedere accennato piu sopra, vale a dire di re spin gere Ia domanda pel fatto che il eon- tratto preteso dal convenuto, anche se realmente esistente, sarebbe stato conehiuso in ogni easo eol marito dell'istante. Di regola generale si pub ammettere bens! ehe quando si e stipulato tacitamente un eontratto di loeazione nell'interesse IlI. Obhgationenrecht. No 153. 1113 di .un'intiera famiglia, si deve ritenere come obbligato il marito, eome eapo della famiglia, e non la moglie. Vi sono tnttavia delle eireostanze speeiaIi, in eui se Ia eapacita eivile della moglie non e limitata per legge, eome non 10 e nel easo presente, tutto porta a far eredere ehe per intenzione comune delle parti e Ia moglie, e non il marito, ehe si deve ritenere co me parte eontmttante. Ed a questo risultato si dovrebbe arrivare difatti nel easo eoncreto. Se non ehe gli atti della causa e Ie eontestazioni di fatto dell'istanza eantonale eselu- dono assolutamente l'esistenza di un eontratto di locazione. E ammesso difatti anche dal ricorrente ehe il contratto da lui preteso non e avvenuto espIicitamente. Ora, eben vero ehe il contratto di Ioeazione, come qualsiasi altro, pub essere con- chiuso anche solo per tacito aeeordo delle parti; ma perehe un simile accordo esista, e necessario ehe le parti si siano intese alme no sui due elementi essenziali deI eontratto, sulla cosa loeata e sul prezzo di loeazione. Non ehe sia neeessario ehe il prezzo di locazione sia stato fissato apriori in una somma preeisa; perehe si possa parlare di un aeeordo taeito, basta ehe iI eontratto eontenga in se gli elementi neeessari per poter determinare il prezzo in base alle intenzioni delle parti. Ma se maneano anehe questi elementi, il eontratto di loeazione non puo esistere, nello stesso modo ehe non puo esistere un eontratto di compera quando non e stato fissato aleun corrispettivo per la cosa eomprata. Nel nostro caso, Zanetti non ha mai preteso ehe vi sia stato aeeordo sul prezzo da lui riehiesto. Egli sostiene solo ehe l'im- porto domandato eorrisponde all'equita e chiede ehe gli sia rieonoscimento dal giudice diehiarandosi disposto di acconten- tarsi anehe di una somma minore se quella da lui domandata sembrasse eccessiva. II eouvenuto riconosee dunque Iui stesso la maneanza di accordo fra Ie parti riguardo ad uno degli elementi essenziali deI eontratto. Ma anche faeendo astrazione da eio l'esistenza di un eontratto di Ioeazione non potrebbesi ammettere gia in presenza delle fatte diehiarazioni dell'istanza eantonale. Quest'ultima, in piena armonia eolle risultanze della causa, dichiara che se Ia famiglia Bargigia passava alcuni mesi
1114 B. CivilrechtsplIege. d'estate al Castelletto, vi andava solo a titolo di amicizia, di invito, d'ospitalita, di parentela. 11 giudice di appello esclude dunque espressamente 1'intenzione dell'attrice di obbligarsi in via di contratto, cosl che lil rigetto dell'appello si impor- rebbe a questa corte anche indipendentemente dalle consi- derazioni giuridiche esposte piu sopra. Per questi motivi, 11 Tribunale federale pronuncia: L'appellazione Ramelli e respinta.
154. A_rret dn 17 septembre 1897 dans lu cause Quiblier et Comite central de t'Expnsition nationale suisse a Genime contre Fttmuz. L'entrepreneur Jean-Claude Quiblier, a Geneve, avait 1'en- treprise des travaux de charpente de l'un des batiments de l'Exposition suisse de 1896, la Halle aux machines. 11 restait, a teneur de la convention, proprietaire des materiaux, et le Comite central de l'Exposition etait, pendant la dun~e de celle-ci, seulement locataire de la dite construction. Les tra- vaux entrepris par Quiblier comprenaient, entre autres, la fourniture et la pose du plaucher, des parois interieures du batiment et de la charpente du toit, y compris sa couverture en planches. Cette couverture etait elle-meme revetue d'une couverture de zinc, fournie et posee par le couvreur Brolliet; la fourniture et la pose des vitrages du toit concernaient un troisieme entrepreneur, le sieur KölIiker. Ces travaux etaient termines au commencement de janvier 1896, sauf en ce qui a trait aux parois interieures, dont « 1'amenagement », au dire de Quiblier lui-meme, n'etait pas ellcore fini. Le 8 janvier 1896, une forte bise commenc;a a soufßer a Geneve, et le lendemain 9, elle avait atteint un degre de violence tel que l'on conc;ut des craintes serieuses pour Ia JIl. Obligationenrecht. N° 154. 1115 -securite du batiment, soit Halle des machines; plusieurs pla- ques de zinc de la couverture avaient deja ete soulevees, et 1'0n pouvait craindre, en particulier, que le vent, en s'engouf- frant sous Ia toiture, ne vint a soulever celle-ci et a l'em- porter entierement. Pendant l'apres-midi du 9 janvier, des ouvriers de Quiblier, -aides par des camarades au service d'autres entrepreneurs, placerent des sacs de chaux et de ciment sur la toiture, afin d'en augmenter Ja stabilite. Bien que l'enquete n'ait pas revele exactemeut de qui sont emanes les premiers ordres relativement a ce travail de pre- servation, il est certain que, soit Quiblier, soit certaiues per- Bonlles du Comite de l'Exposition y ont pris part et ont donne des ordres pour en faciliter l'execution. 11 est constant, en particulier, que le president du Comite a donne a M. Au- tran, l'un des ingenieurs de I'Exposition, l'ordre d'employer une equipe d'ouvriers de chemins de fer au transport des sacs, et que le directeur general Cartier a fait personnelle- ment les demarches necessaires pour procurer l'echelle qui a -servi a montel' sur Ie toit. n eRt ainsi certain que, des l'apres- midi du 9 janvier, soit le Comite central, soit l'entrepreneur- eharpentier ont fait tous leurs efforts pour tacher de prevenir un accident dans le batiment. l\Ialgre ces precautions, les feuilles de zinc furent soulevees sur le toit et des ouvriers de Quiblier furent employes ales reciouer. Vers six heures du soir, le president du Comite central, Turrettini, qui avait organise pour la nuit une garde de pom- piers, donna l'ordre a Quiblier d'organiser une equipe de quatre charpentiers, qui veilleraient avec les pompiers. Cette equipe fut composee par le sieur Perrin, contre-maitre de Quibliel', des ouvriers Jeau Fumaz, remplissant les fonctions de contre-maUre, Frangois Fumaz, Blandin et Indermühle. A un autre ouvrier, Berthelli, ayant demande au contre-maitre de faire partie de cette garde de nuit, il fut repondu qu'il avait assez des quatre ouvriers designes ci-dessus. Quiblier a paye le souper de ces quatre ouvriers dans nn cafe a proxi- mite de la Halle aux machines, afin de les avoir a sa dispo-