Dispositiv
- Il Tribunale (ederale risolve: Di non entrare a decidere deI merito deI ricorso. H. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 18.
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17. Sentenza dei 14 rnm'zo 1896 1U3lla causa Delegazione consortile del torrente Molina contro i Comuni di Magadino e di Vira-Garnbarogno. COD sentenza deI 11 gennaio 1896 il Tribunale di Appello deI Ticino ha giudicato: « 1. La domanda di rigetto dell'opposizione fatta ai pre- .» cetti esecutivi N° 2732 e 2733 e respinta e quindi l'appel- » Iata sentenza e confermata. » 2. Le spese deI presente giudizio sono a carico deI » Consorzio della Molina. il quale rifondera alle due lllunici- » palita~ di Vira-Gambarogno e Ma.gadino fr. 20 complessiva- » mente a titolo di indennita in questa sede. » . Appellante da questo gilldizio Ia Delegazione consortile deI torrente Molina con atto deI 29 febbraio 1896. Ritenuto in linea di fatto : Gon decreto deI 17 agosto 1894 il Consiglio di Stato deI Cantone Ticino, rife1'endosi alle sue risoluzioni ante1'iori deI 14 maggio e 14 novembre 1891 e 26 maggio 1892, colle quali le municipalita di Magadino e di Vira-Gambarogno venivano dichia1'ate 1'esponsevoli per i danni derivati e de1'ivabili alle colture forestali fatte eseguire dal Conso1'zio deI torrente ~oIina in conseguenza della 101'0 trascuranza nel disciplina1'e il pascolo delle capre in quel territorio, condannava le muni- cip~litä. di l\fagadino e di Vira-Gambarogno, in parti eguali, a nfondere aHa Delegazione deI Consorzio della Molina Ia so~ma di fr. 1324 20, equivalente ai danni fino allora consta- ta:l. In seguito a questo decreto il Consorzio della Molina Splccava contro Ie municipalita di Magadino e di Vira~Gamba rogno i precetti esecutivi N° 2732 e 2733 ed essendo stata ~at~ opposizione contro i precetti suddetti, ne domandava il rrgetto a termiui delI' articolo 80 della L. E. e F. La sua ::a~da venne pero respinta daUe competenti autorita giu- . l\.~le deI Cantone, pel motivo, ehe trattandosi di una qmstlone di danni e l'azione pel risarcimento di danni es- XXII - 1896 5
66 B. Civilrechtspflege. sendo di natura civile, mancava al Consiglio di Stato, autoritä. amministrativa, ogui e qualunque competenza per statuire in materia, e qnindi il decreto 17 agosto 1894 non poteva essere riguardato ne come nna sentenza eseeutiva, ne come un decreto riguardante obbligazioni fondate sul diritto pub- blieo a sensi delI' alinea 2 delI' art. 80 della legge federale. E contro questo giudizto ehe il Consorzio delIa Molina di- chiara di appellarsi al Tribunale federale. In diritto: Il ricorrente non avendo indicato chiaramente quali conelu- sioni intenda di pr ende re davanti l'istanza federale J ma dichiarando semplicemente di appellarsi « in ogui sua parte» contro Ia sentenza dell'istanza superiore eantonale, facendo richiamo agli atti, Ia regolarita della dichiarazione di appello fornirebbe gia per se stessa materia di dubbi. Il di lui ricorso devesi pero respiugere come inammissibile gia per altre ra- gioni. In prima luogo perche, l'importo litiglOSO essendo solo di fr. 1324 20, Ia causa non pno dar Iuogo ad appello al Tri- bunale federale, ne in via di semplice dichiarazione di ricorso, pella quale e neeessario un valore litigioso di fr. 4000, ne in via di ricorso in iscritto (ehe nel easo eoncreto non e stato deI resto introdotto), ammissibile solo per eause ch~ senza arrivare ai fr. 4000, raggiungono pero un valore litigioso di fr. 2000 (ved. art. 59 e 67 della Iegge org. giud.). In seeondo Inogo perehe la sentenza appellata riferendosi ad una do- manda per rigetto di opposizione, impliea solo un giudizio sull'ammissibilita della proeednra esecutiva, e non eostituisce percio un giudizio di merito a sensi deH' art. 58 della legge org. giud. (ved. sentenza deI Tribunale federale, raec. off., vol. XX, pag. 870 e seg.). Per questi motivi Il Tribunale (ederale risolve: Di non entrare a decidere deI merito deI ricorso. H. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 18.