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22_I_540

BGE 22 I 540

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Italiano CH
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c. Civilrechtspflege.

fung§oetIagten bantU§

~at

~erreiten lt1oUen, baß berfefoe in bel'

~ofge feinen Illroeitern i)crooten l)a6e, auf ftemben S)ooelmafd)inen

3U ar6eiten, fo ift ~tegegen oU oemerfen, baj3 laut ben ßeugen=

au§fagen ein fofel)e§ meroot aUerbing§ erlaHen ttlorben ift, Qoet

nid)t etwa auf jene§ 6el)reiben @autfel)i§

~in, fonbern erft nad)

bem Unfalle \.lom 29. Illuguft 1895, unb 3\'oar auuüel)ft nut für

S)ooefmafel)tnen. mei biefer Eiael)lage fann in bem iEer60te eine

fontfubente S)anblung im 6inne eilter ßuftimmung 3um Illu§=

fd)lu~ fragHel)er UnfäUe au§ bel' iEeriiel)erung niel)t erbHeft '

Werben.

5. va§ mege~ten um 1ll6änberung bel' Moitenbefttmmung gemäß

Illrt. 4 bel' ßufat~once i)om 5. Juni 1888 tft \.lor ben ranto=

nafen @eriel)ten nid)t geftem lMrben, unb fann bal)et nael)

Illrt. 80 D.~@. in bel' 6unbeßgeriel)tUd)en Jnftana ntel)t

berücf~

fid)tigt ttlerben.

vemnael) l)at ba§ munbeßgeriel)t

erfQnnt:

vie merufung roirb aIß un6egrünbet aogerotefen unb baljer baß

Urieif be§

)llp~eUationßgeriel)teß be§ Mantonß mafefftabt tlom

16. IDCärö 1896 in aUen :teUen oeftätigt.

90. Sentenza del 22 maggio 1896 nella causa Lalham e Ci

contro Bianchi.

Il Tribunale di Appello deI cantone Ticino ha con sentenza

deI 15 gennaio 1896 giudicato : La sentenza 31 ottobre 1895

deI lodevole Tribunale di Lugano e eonfermata.

Appellante da questo giudizio Ia Ditta Latham e Oi ehe eon

atto di rieOl'so deI 2 marzo 1896 ha eonehiuso domandando:

10 L'annullazione della sentenza d'appello 15 gennaio 1896;

20 La eondanna dei fratelli Bianehi al pagamento di fran-

chi 11,175 70 e interessi eome allibello 4 gennaio 1894;

nel mentre Ia parte appellata davanti l'istanza superiore

eantonale aveva eonchiuso domandando la eonferma della sen-

IV. Obligationenrecht. No 90.

541

tenza di prima ·istanza; eonclusioni ehe di fronte aH' assenza

delle parti aU' udienza di quest' oggi, si devono ritenere eome

riproposte anehe davanti al Tribunale federale.

Ritenuto in linea di fatto :

10 Rispondendo ad una Iettera preeedente della Ditta fra-

telli Bianehi a Lugano, nella quale gli si ehiedevano informa-

zioni sopra il eommercio a termine deI pepe, il signor P. H.

Heberlein di Zurigo, l'appresentante della Ditta Latham e Ci,

dava ai eonvenuti eon lettera deI 30 luglio 1892 i seguenti

ragguagli : che il pepe si negoziava all'Havre per qua~ti~ di

100 sacehi di ehilogrammi 60 al saeeo eon una eommlSSlone

de111/~ % eompresavi la senseriaj. ch~ ogni. merc~to doveva

essere garantito mediante un deposlto m ragIOne ~r r:. 4 pe:

sacco; ehe in easo di ribasso di fr. 1,50 su 50 ehrl..Il vendl-

tore era in diritto di ehiedere il pagamento della dIfferenza,

o dei margini; ehe la Ditta Latham .e Ci av~ebbe. pe~o ~ecla~

mato dei versamenti solo in easo dl grandl oseIllazIOlll nel

prezzi. A questi sehiarimenti il rappresentant~ della Ditta a~

triee univa un modulo di eonto allo scopo dl permettere al

fratelli Bianchi di formarsi un'idea precisa dell'afiare. Il eonto

conteneva Ia liquidazione di un contratto di 500 saeehi di pepe,

trattati sul posto dalla Ditta Latham e Ci e eomprendente da

una parte la compera di 500 saeehi di pepe eon addebito a

carieo deI cliente deI relativo prezzo di eompera e delle spese,

dan' altra la vendita della stessa mereanzia ad un prezzo su-

peTiore ed il eui rieavo, dedotto il prezzo di eompera e Ie

spese dava un profitto a favore deI cliente di fr. 1382. P. H.

Hebe~'lein aggiungeva a queste sue indieazion~ ehe n.n eontratt?

di 500 saeehi doveva ritenersi eome un pIccolo nupeguo, il

valore al eorso giornaliero non arrivando neppure alla somma

di fr. 20000. Sulla scorta delle informazioni rieevute la Ditta

fratelli Bianchi a Lugano diede a piu riprese degli ordini d~

eompera al sig. P. H. Heberlein di Znrigo per essere .trasmessl

alla easa Latham e Ci. 00S1 il 9 sett. t892 un ordme per Ia

eompera di 1000 sacehi ed il15 ott?br~ 1892 nn ~eeon.do or-

dine per Ia eompera di 400 saeehl dr pepe. Gb attr non

C. Civilrec fspflege.

permettono pera di stabilire se e eon quaIe' risultato questi

ordini siano stati eseguiti, e questa circonstanza non ha deI

resto importanza, i comandi suddetti non formanclo oggetto

di eontestazione. Le compere alle quali si riferisce iI presente

litigio sono quelle 24 marzo, 22 aprile, 26 maggio e 10 giu-

gno 1893, trasmesse ed eseguite daIle parti nelle circonstanze

seguenti : n 24 marzo 1893 i fratelli Bianchi di Lugano scri-

vevano al sig. HeberIein di Zurigo dicenclosi clisposti, visto il

ribasso deI pepe su dicembre, a comperarne 500 sacchi a

fr. 37 «sauf mieux» ed autorizzandolo a trasmettere questo

ordine aHa casa Latham e Ci. L'esecuzione di quest'orcline es-

sendosi protratta per qualehe tempo, esso venne confermato

con Iettera delI' 8 aprile 1893, flnche iI sig. Herberlein con

dispaccio deI 6 aprile comunico ai convenuti ehe la compera

era stata eseguita e spedl 101'0 il relativo eontratto per essere

firmato. Con lettera eleilo stesso giorno i fratelli Bianchi si

dichiararono d'aecordo eol tenore deI clispaccio. A questo

prima ordine ne segui un seeondo il 22 aprile 1893, rigllar-

dan te esso pure la compera di 500 sacchi di pepe su dicem-

bre, a fr. 33 (prezzo allmentato poi a fr. 34); un terzo il 26

maggio 1893 relativo alla compera di 100 balle di eotone su

dicembre a fr. 51,50 circa; e lln quarto, Ia cui esecuzione

venne comunicata aHa Ditta Biancbi il 10 giugno 1893, rife-

rente si aHa compera di oltre 100 balle di cotone sn dieembre

a fr. 52,58. Le compere deI 26 rnaggio e 10 giugno 1893 erano

state procedute da una Iettera Heberlein;{ Bianchi deli a)rile

in cui si faceva osservare ai eonvenuti ehe i cotoni ave~ano

ribassato pHI di 10 fr., percui Heberlein credeva che fosse il

momento propizio per speculare sulla compera (il tut.to sopra dicembre. Parte cU queste compere consi-

stente in 100 balle di cotone, venne liquidata per 101'0 ordine

il 21 giugno 1893, con un profltto a favore dei convenuti di

fr. 776, ehe vennero 101'0 accreclitati. Il 1'esto dei cotoni non

pote essere realizzato al p1'ezzo i~di?ato dai c~nvenuti e ri-

mase a loro carico coi 1000 sacchl dl pepe. PrIma della sca-

denza di questi contratti veniva pero a prodursi sul prezzo

deI pepe, deI cotone edella lana, pel quale articolo i ~onve­

nuti si trovavano impegnati di fronte ad altre case, un nbasso

considerovole, cia che determinava il sig. Heberlein, a nome

del1a easa da lui rappresentata, a chiedere ai convenuti il pa-

gamento dei margini, 0 differellze cli prezzo sulle operazioni

in co1'so i quali margini per la Ditta Latham rappresentavano

un irnpo~to di fr. 6460. n che essendosi i fratelli Bianchi ri-

tiutati cli eseguire, allegando che era stato loro promesso ehe

Ia Ditta Latbam non av1'ebbe mai ehiesto il rimborso di mar-

gini, Heberlein replico eon lettera deI 28 otto~re e. 6 ~ovem­

bre contestanclo il modo cU veclere dei convenutI ed lllSlstendo

nella fatta domanda. Successivamente, il 24 novemb1'e, egli

serisse di nuovo alla Ditta Bianchi facendole osse1'vare ehe il

pepe ed i cotoni potevano essere presentati da un giorno al-

l'altro e domandando relative istruzioni. Tutte queste lettere

essenclo rimaste senza risposta, il 27 novembre 1893 comuni-

cava ai fratelli Bianchi ehe iI pepe era stato pres&lltato quel

giorno stesso e che qualora i eonvenuti non gli fac~ss~ro te-

nere per telegrafo le 101'0 istruzioni, i 1000 sacchl dl pepe

sarebbero stati consegnati e magazzinati a 101'0 conto. A que-

sta intimazione i fratelli Bianchi risposero ordinalldo di liqui-

dare le 100 balle di cotone a fr. 53 1/ 4 e di riportare i 1000

sacchi di pepe ad un' epoca piu lontana addebitandoli delle

perdite. Avendo pero la Ditta Latham ritiu.tato o.g~i.e qua~~

siasi ripo1'to senza immediato pagamento .del margllll, 1 ~rat,elll

Bianchi telegrafarono ii 28 novembre al SIgnor Heberlelll 101'-

544

dine seguente: « Reportez, autrement liquidez. » La liquida-

zione dei 1000 sacchi di pepe e delle 100 balle di cotone,

che in mancanza di istruzioni da parte della Ditta Bianchi

vennero esse pure liquidate, diede per· i convenuti un risul- .

tato passiva di fr. 12,073. TI loro conto, dedotto il piccolo pro-

dotto ottenuto sulle 100 balle di eotone rializzate il 21 giu-

gno soldava pereio con un debito di fr. 11;175 70, pel paga-

mento deI quaIe, le trattati ve bonali essendo riuscite infrut-

tuose, venne aperta dalla Ditta Latham e Ci Ia presente azione

davanti le istanze eantonali e federali.

In diritto :

10 11 Tribunale federale e indubbiamente competente ad

occuparsi deI ricorso almeno per quanta eoneerne 1'accampata

eccezione di giuoco, poieM ove pure si dovesse ammettere

ehe i diversi contratti che servono di base alIa domanda libel-

Iaria debbono essere regolati dal diritto francese, essendo

stati eonchiusi e dovendo essere eseguiti all'Havre, sarebbe

sempre suo compito di esaminare se es si non cadono sotto il

disposto deI secondo alinea den' art. 512 deI C. F. 0., ehe per

il suo carattere d'ordine pubblico e applicabile anche ai con-

tratti regolati dal diritto straniero quando si tratti di invo-

carne gli effetti in Isvizzera. Non e ehe nel easo in cui recce-

zione desunta dal eitato articolo dovesse essere respinta ehe

eonverrebbe esaminare ulteriormente se il Tribunale federale

sarebbe eompetente anche per l'esame degli altri punti di

questione ehe la causa solleva.

2° I eonvenuti hanno cercato di dedurre la dimostrazione

della invoeata eeeezione di giuoeo innanzitutto dal fatto, ehe

appare dall'intiera corrispondenza scambiata tra le parti, es-

sere stata lorD intenzione di speeulare sul rialzo dei prezzl

delle merci che faeevano oggetto dei diversi contratti per lu-

erare la differenza. Cib non basterebbe per altro a giustifieare

il fondamento dell'eccezione. La speeulazione ed illucro delIa

differenza dei eorsi formano l'obbiettivo generale di tutti i

eontratti a termine, ma es si non sono per questo meno validi

quando appaia ehe hanno per oggetto reale merci 0 valori da

IV. Obligationenrecht. No 90.

545

eonseguarsi e l'itirarsi alle rispettive seadenze daeeM il ea-

rattere giuridieo di un contratto viene detel'minato non dallo

seopO economieo ehe le parti si propongono di raggiungere,

ma dal suo oggetto e dalla natum dei diritti e delle obbliga-

zioni ehe ne risultano. Perche essi assumano il carattere di

giuoeo oeeorre ehe l'oggetto in essi indieato non sia ehe ap-

parente, ehe non intervenga eioe ehe per dare alIa conven-

zione Ia forma esteriere della compera-vendita e per pennet-

tere di determinare le oseillazioni dei corsi donde risultano

le differenze ehe sole costituiscono il vero e reale oggetto deI

contratto, essendosi le parti tacitamente od espressamente

intese di regolarne le eonseguenze eol 101'0 pagamento ad

esclusione di qualsiasi obbligo di dare 0 rieevere eonsegna

delle merci 0 valori sulle eui differenze di eorso intendono

speeulare.

3. Nell'ammettere l'eceezione sollevata dai eonvenuti, iI

Tribunale eantonale si e evidentemente ispirato a questo prin-

cipio, daeebe dichiara a parecehie riprese nel propria giudi-

zio, risultare dagli atti ehe nel easo conereto, l'intenzione eo-

mune delle parti era di eseludel'e il diritto e 1'obbligo di nna

effettiva consegna delle merei, e di obbligarsi soltanto al pa-

gamento delle differenze. La sua deeisione e dunque infor-

mata ad una eorretta nozione deI giuoeo e ad una interpreta-

zione del disposto deI 2" alinea dell'art. 512 C. F. O. piena-

mente eonforme alla giurisprudenza deI Tribunale federale,

ond' e che essa non potrebbe essere annullata se non DeI easo

in eui Ia constatazione di fatto eoneernente l'esistenza di un

taeito accordo tra le parti nel senso delIa esclusione deI diritto

e dell'obbligo della eonsegna, apparisse in eontraddizione

eolle emergenze degli atti, oppure dovesse essere eonsiderata

eome determinata da una erronea applieazione dei principi

generali di diritto regolanti il tacito consenso. In quest'ordine

di idee non si pub a meno di riconoseere ehe i motivi all'ap-

poggio dei quall il Tribunale eantonale e giunto a questa eon-

statazione non possono ritenersi eome fondati.

40 Secondo il querelato giudizio Ia prova deI tacito accordo

di eseludere l'obbligo ed il diritto dell'effettiva consegna ri-

XXII -

1896

35

546

c. Civilrechtspllege.

sulterebbe: Dalla lettera 26 ottobre 1893 colla quale Heber-

lein in nome di Latham e Ci ehiedeva il pagamento dei mar-

gini; dalla lettera 9 .n~ve~bre, . eolla quale i eonvenuti propo-

nevano a Latham dl hqmdare 1 Ioro impegni sopra dieembre

per riprenderli sopra una scadenza piiI lontana; daHa lette ra

24 nov. 1893 con cui Heberlein mette a eondizioni di questo

riporto il pagamento preventivo dei margini, e finalmente

dalla Iettera dei convenuti coUa quale rifiutano di eseguire

questo pagamento dichiarando ehe pagheranno aHa scadenza.

Se non ehe appal'e evidente, ehe tra queste lettere e Ia eon-

seguenza ehe ne ha dedotto il Tribunale eantonale non esiste

aleun nesso logico ehe possa autorizzarla. Chiedendo il paaa-

mento dei margini, gli attori eredevano eertamente di pote~si

basare sulle condizioni generali deI contratto indicate da He-

berlein nella lettera 30 luglio e tra cui figurava il diritto di

e~iedere Ia copertura dei margini in easo di grandi oscillazioni

cll pagare. Ora una chusola in virtiI della quale in un contratto

a termine il venditore si riserva il cliritto, in easo di diminu-

zione dei corsi prima della scadenza, di chiedere dei versa-

menti anticipati in garanzia, non dimosü'a in alcun modo l'in-

tenzione di eseludere l'obbligo ed il diritto delIa effettiva

consegna. Lo stesso dicasi della proposta dei convenuti rela-

tiva alla liquidazione dei contratti RU dieembre per riportarIi

su di una scadenza piiI Iontana. Essa prova semplieemente

ehe. essi non ritenevano questa l'epoea opportuna per Ia liqui-

dazlOne, ma non fornisee alcun eriterio che autorizzi ad am-

mettere un taeito aeeordo nel senso eonstatato dal Tribunale

eantonale. Quanto aHa lettera colla quale i convenuti rifiutano

il. versamento dei margini, dichiarando di voler regolare le

ddferenze alla seadenza, essa dimostra bensi ehe essi non

avevano intenzione di ritirare effettivamente Ie merci ehe fa-

eevano oggetto dei contratti, ma non ehe vi fossero obbligati

per un taeito aeeordo.

. Dedueendo dalle circonstanze suddette Ia prova della in-

tenzione delle parti di escludere l'obbligo ed il diritto della.

eonsegna, il Tribunale eantonale ha quindi manifestamente

vioIate Ie regole generali di diritto in materia di tacito eon-

IV. Obligationenrecht. No 90.

547

senso. Se non ehe, se tale eontestazione non pub ritenersi

!rlustifieata per i motivi svoIti nel querelato giudizio, essa 10

"

pub per eonverso per molteplici altre circonstanze ehe emer-

gonG dagli atti della causa e prineipalmente per le seguenti.

5° Come appare daU' intestazione delle 101'0 lettere, i eon-

venuti sono fab brieanti di cera e negozianti di generi colo-

niali. Questa cireonstanza poteva eertamente legitim are da

parte degli attori edel 101'0 rappresentante la supposizione,

ehe potessero comperare coIr intenzione di ritirarla per uso

deI loru commercio uua eerta quantita di pepe. Ma d'altro

lato e impossibile ammettere, ehe abbiano potuto seriamente

ritenere ehe dei simplici negozianti di generi eoloniaIi di una

piecola citta, abbiano voluto obbligarsi a ritenet'e dapprima

600 saeehi, poi altri cinquecento di pepe. La quantita stessa

della merce eomperata in rapporto aUa posizione dei eompra-

tori, indicava chiaramente Ia 101'0 intenzione di non volersi

obbligare a ritirare effettivamente Ia merce comperata, ma di

voler speculare unieamente sulle oseillazioni dei eorsi obbli-

gandosi a pagare al eorso le clifferenze. E che il rappresen-

ta.nte delIa Ditta Latham e Ci abbia eompreso in questo senso

j 101'0 ordini e condivisa Ia 101'0 intenzione, risulta in modo

manifesto della lette ra 20 luglio 1892, neIIa qllaIe seriveva

ehe una compera (li 500 sacchi di pepe doveva considerarsi

come un piccolo impegno, espressione ehe non si spiega se

non ammettendo ehe il vero oggetto deI eontratto era la dif-

ferenza ehe poteva risultare dalle oscillazioni dei eorsi, ehe

dato il prezzo eomplessivo non poteva essere molto rilevante,

ma ehe non sarebbe certo giustificata, se in virtiI deI eontratto

i convenuti fussero stati obbligati a ritornare eft"ettivamente

la merce eomperata. Cib ehe a riguardo deI pepe si e detto

per Ia quantita 10 si pub ripetere a maggior ragione per il

cotone, anehe per la qualita. La sola eireonstanza ehe dei

fabbrieanti di cera e negozianti di eoloniali, s'impegnavano in

cosl forte partite di un genere di meree, non solo estraneo

al 101'0 eommereio, ma deI quali essi diehiaravano espressa-

mente di non essersi mai oeeupati, era per se argomento piiI.

ehe sufficiente per illuminare gli attori eel il 101'0 rappresen-

C. Civilrechtspflege.

tante sulle 101'0 intenzioni. Essi potevano tanto meno nutlire

dubbio a questo riguardo, e supporre ehe i eonvenuti compe-

rassero eolla intenzione di obbligarsi a. ritenere le merci in

diseorso, ehe risulta dalla eorrispondenza prodotta, essere

stato a 101'0 cognizione, ehe nel medesimo tempo in eui si in.

golfavano con 101'0 in operazioni sul pepe e sul cotone, i eon-

venuti speculavano con altre ease sulle lane e sui zuceheri

assumendo eosl uua tale molteplieitä e varietä di impegni, da

rendere ragionevolmente impossibile l'ammissione, ehe si trat-

tasse di veri affari commerciali e non di sempliei giuoehi di

borsa. D'altro lato l'invio di due eonti simulati di Iiquidazione,

in cui l'operazione risolvevasi nel pagamento delle differenze,

la maneanza di ogni indieazione piu rrecisa relativa al genere

della merce, al luogo ed al modo di eonsegna ed all'epoea

di pagamento dimostrano ehe l'intenzione dei eonvenuti em

condivisa anehe dagli attori. A togliere ogni dubbio ehe in

proposito aneora potesse sussistere coneorrono le circonstanze

seguenti:

Risulta dagli atti della causa ehe i signori Latham e Ci eom-

pivano nei rapporti coi convenuti le funzioni di commissionari

aHa compera. Ma benehe essi abbiano regolarmente comu-

nicato ai fratelli Bianehi I' eseeuzione dei 101'0 ordiui, manea

l1egli atti una prova qualsiasi, ehe le eorrispondenti compere

abbiano in realta avuto Iuogo, non essendo gli attori, ma1grado

l'evidente interesse ehe a eio avevano, stati in grado di pro-

durre un solo bollettino ehe dimostrasse ehe gli ordini erano

stati realmente eseguiti e non avendo essi mai ehiesto a Bian-

chi il deposito in ragione di 4 franehi per saeco di pepe, ehe

giusta Ie eondizioni generali indieate neUa 1ettera 20 Iug1io

1892 doveva essere eseguito all'atto deI contratto. Nasce

qllindi spontanea 1a eongettura, ehe essi si siano limitati a

premIere nota degli ordini dei eonvenuti senza eseguirli eosti-

tuendosi eontroparte nel giuoeo e speeulando a1 ribasso sulle

merei sulle quali i fratelli Bianehi speculavano al rialzo. Que-

sto sospetto appare tanto piu fondato, ehe Ie affermazioni de-

gli attori a rigual'do della liquidazione di 1000 sacchi di pepe

t'delle ultime 100 balle di eotone risultano manifestamente

jV. Obligationenrecht. x" 90.

549

inveritiere. Infatti non solo questa pl'etesa liquidazione non

venne in alcun modo provata malgrado le formali impugnative

dei eonvenuti, non solo essa risu1ta smentita deI fatto ehe due

giorni dopo di averne data eomunieazione, gli attori offrivano

aueora di riportare 1e operazioni sopra una seadenza piu Ion-

tana, ma essa deve inoltre essere ritenuta eome affatto impos-

sibUe nelle eondizioni in eui venne dagli attori affermata. In-

fatti seeondo 1e allegazioni degli attori appareuti daHa eorri-

spondenza prodotta i 1000 saechi di pepe sarebbero stati

presentati e consegnati il 27 novembre e le 100 balle di co-

tone il 29 deHo stesso mese. Üra, ove si rißetta ehe tutti gli

impegni dei eonvenuti erano stati contratti sopra dicembre,

ehe secondo gli usi della Borsa dell'Havre tutte Ie operazioni

si liquidano aHa fine deI mese per cui sono state fatte, eome

appare anche da una disposizione deI regolamento della cassa

di liquidazione, ehe di eonseguenza ove gli ordini dei eonve-

nuti fossero stati realmente eseguiti le merei non avrebbero

potuto essere presentate che a fine dicembre, non si poträ a

meno di rieonoseere ehe la pretesa consegna 0 presentazione

al 27 ed a1 29 novembre altro non sono che un mezzo di in-

timidazione di eui gli attori si valevano nei 101'0 rapporti eoi

eonvenuti, ma ehe in realta essa non ha potuto aver Iuogo,

eome di eonseguenza non ha potuto aver luogo la liquidazione.

Queste circonstanze permettono cU eonchiudere, ehe se gli

argomenti all'appoggio dei quali il Tribunale cantonale ha con-

statato l'esistenza di un tacito aceordo nel senso della esclu-

sione deI diritto edelI' obbligo della eOllsegna, debb'lIlo eOl1-

siderarsi come el'rati, 1a constatazione relativa all'intenzione

delle parti non e per questo meno giustifieata. L'eceezione di

giuoco opposta dai cOllvenuti deve quindi ritenersi come fon-

data.

Indarno per eseludere l'esistenza di un tacito aecordo nel

senso surricordato gli at tori pretendollo ehe le pa,rti hanno

aecettato come legge ('onvenzionale deI eontratto il regola-

menta deHa cassa di Iiquidazione, il cui primo articolo dispone

ehe tutte Ie operazioni da essa registrate sono suscettibili di

una effettiva esecuzione, poiehe oltreche ad eliminare siffatto

550

C. Civilrechtspflege.

argomento basterebbe Ia constatazione di fatto, contenuta nel

l'appellato giudizio e vincolante per il Tribunale federale ehe

in realta i eonvenuti non hanno ne conosciuto, ne accettato

detto regolamento, esso appare anche manifestamente infon-'

dato per il duplice rifiesso ehe Ia cassa di liquidazione non si

oecupa di operazioni sul pepe (vedi art. 6 e 24) e ehe nes-

suno dei eontratti in diseorso venne in realta registrato presso

Ia cassa, percM ove eio fosse avvenuto gli attori non avreb-

bero ma~cato di produfl'e i relativi bollettini (vedi art. 10).

60 11 rleorso deve pertanto essere respinto eome infondato.

Di conseguenza il Tribunale (edemle

pronuncia:

L'appellazione delIa Ditta Latham e Ci e infondata e Ia

sentenza 15 gennaio 1896 deI Tribunale di Appello deI Tieino

confermata.

91. UrteH uom 29. SJJCai 1896 in 0aC(len

\fieber unb .\tonforten gegen ffi:igert.

A. :Durd) Urteil Uom 21. ~ebruClr 1896 edClnnte ba§ Dber"

geLiC(lt beß .\tClnton§ 2uaern, in

~eft(itigung be§ UrteHe§ be,:)

.>BeaidJ3gerid)te§ 5)ab§burg, \.1om 26. m.uguft 1895, über bie

ffi:ed):§frage:,,6d)ulben bie .>Benagten ben magern in fofibClrifC(ler

",~artung 6500 ~r. neujt)Seraugß3inß feit 3. Dftober 1892?/I :

,,1. :Die .!trage Jet in aUen

~ei!en abgemiefen. 2. :Die

ffi:egre~"

"red)te feien gema9rt."

B. ®egen biefeß UrteU l)aben bie .!tIliger lBerufung eingelegt

unb ba§ .!tlag§begel)ren mieber aufgenommen. :Die .>BeHagten

tragen auf m.bmetiung ber .\ttage an.

:Da§ lBunbe§gerid)t 3iel)t in ~tl1.lagung:

1: 'ltm 18. :Dcacmber 1891 lmfaufte ber 2anbmirt iRigert in

UbftgenfC(lm~I, .!ttß. 2uaern, mdd)er bafelf>ft in 3\l>ci 6taUett,

U~ter~rtb~C(l unb ~)(udetett)Siel) 9ieH, bem 'ltnton ~ud)J3, 2anb~

'INrt llt jmmenfee, .!tanton':) 0d)ml)a, aUß bem 0taUe Untel'ilrt~

IV. Obligationenrecht. N° 91.

551

baC(l ein einige ®oC(len alte,:) staI6. :Diefe~ lutltbe am 21. :DC"

aember tiom BuUe, bel' im (lnbern e .>Blafen im '.Dcau! l)atte. 'lt{~ bann am 23. :Dc"

aember ein ober mel)rere meilere 0tücte erfral1ften, fe~te ~afH

ffi:tgert gIcid)en ~ag~ ben ~ier(tr3t .\tamer in .\tüf3nad)t 1)[e\.1011 in

Stenntnl,:). :Dieler erteHte 3unad)ft einige

tiortüu~ge \fieifungcn

1mb ram bann am 24., nad)bem am 23. 'ltbcnb~ aud) bem ®c"

mchtbc")siel)inf'peftor \.1on ben @;tfranfungeu W(itteHung gemad)t

unb Mn biefcm :pro\.1tforifd) ber 0taffbanlt \.1erl)angt morben ll>ar,

naC(l UbHgenfc1)M)l. @;r fonftattertc baß)Sorl)anbenfein ber Weau!"

unb .!trauen" ClBlalcn") >Scud)e. 'ltm 25. :Deöcmber faub fid) auf

bie Mitteilung be~ miel)inf:peftorß tion UbIigenid)l1n)(ber 'ltmt~tier~

nrat stnüfel bafetbft ein. 91ad) einem lBerid)t an ben 0(mttat~"

tat in 2u3ern l1Jaretl in 6eiben 0taUen mel)rcrc 0tücte miet) Mn

ber 0cud)e ergriffen. :Der Urj:ptung ber .!tranfl)eit fonnte nad)

bem lBerid)t nid)t fiC(ler feftgefteUt \l>etben; llad) bemfetben erWirte

)Sater ffi:tgert

bama{~, feit bem 15. Drtober,' an mefd)em ~age

er für eine Jtul) einen ®efunbl)eit~fd)ein be:poniett l)atte, nid)tß

mef)r in miel) \.1enel)rt au !)a6en. m.ud) bem ~teraqt .!tamer ll)\lr

tlom ~{n~ llnb)Serfauf

be~ jtaThe~ alt 'ltnton Bud),:) feine SJJm~

teilung gcmQd)t morben. m.mt~tierat;3t .!tnüjef traf jofort 'oie ge"

l10tenen ffieaflnal)men unb belegte

in~befonbere aud) bie benad)~

bQt'ten ®el)öfte mit 0taUbann.

m.m 28. :Dc3ember uenaufte %tnton ~ud)~ bem xQi)er \fieber

in DberrifC(l, .!tt~ . .Bug, ein jta{b, baß QUt gleid)en

~age tiom

®ol)ne be~ .\tliufer~ aUß bem 0taUe be~)Serfliufer~ in benjenigen

beß erftern übergefül)rt murbe.

~.,:) 6efanb fid) bafefbft)siel)maarc

nid)t nur be':) xaucr \fieber, lonbern aud)

be~,J'ofe:pl) .>Bfafer in

;3mmenfee. @;in ®efunbl)eitßid)ein war aud) bei

~ieiem .!taufe

nid)t uetfangt worben. 91ad)bem bann in~miid)en ~ierar~t .!tamer