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C. Civilrechtsptlege.
medesimo alla causa che si discute. In tal caso e H ricorso
in appello, non il ricorso in cassazione, il rimedio di legge in-
vocabHe. Ora e chiaro, che il campo di applicazione deI di-
ritto federale non e stato in nessun modo misconosciuto nella
causa attuale. TI giudizio di appello dichiara espressamente
che l'obbligo « non reale, ma personale, non dipendente da
eredita ma da riconoscimento da parte deI debitore al paga-
mento deI Iegato » cade sotto le sanzioni deI Ood. fed. delle
Obbl. dopo l'entrata in vigore deI medesimo. Esaminando poi
la questione della prescrizione delle singole rate il Tribunale
cantonale applica esplicitamente il disposto dell'art. 147 O.
O. e se a riguardo deIl'altra questione coneernente Ia prescri-
zione deI debito in genere, vale a dire delI' obbligo al paga-
mento deI Iegato, il disposto deH'art. 883 deI O. O. non e stato
richiamato espressamente, e perb evidente che Ia distinzione
stabilita dal giudice cantonale suIIa questione di sapere, se
il tempo decorso prima dell'entrah in vigore deI C. O. debba
essere compreso nella prescrizione decellnale prevista da esso
Codiee, ha per suo fondamento il disposto dell'art. 883. E
certo ehe si possono nutrire dei dubbi sulla e~attezza deI
giudizio emesso dal Tribunale cantonaIe, che cioe non si
debba tener calcolo deI tempo decorso prima dell'entrata
in vigore deI Oodiee, perche a quell' epoca la prescrizione,
quale era stabiIita prima dalle leggi eantonali, non aveva
ancora cominciato a decorrere. Ma anche ammettendo che
questo modo di vedere sia giuridicamente inesatto e ehe di
conseguenza dovrebbe essere rettificato dal Tribunale fede-
rale, se 10 stesso avesse a pronunciarsi come corte d'appello,
uua simile soluzione non impliea ehe una interpretazione vi-
ziosa delI' art. 883 dei C. 0., il che, come e gia stato detto
di sopra, non basta per motivare un ricorso in cassazione. DeI
resto si deve considerare per 10 meno eome dubbia la que-
stione, se per Ja pretesa sollevata dagli attori siano veramente
applicabili i termini di prescrizione stabiliti dal O. 0., e quindi
se la causa, anche per quanta concerne la questione della pre-
scrizione, sia veramente da decidere secondo le leggi federali.
TI Tribunale cantonale ammettendolo, e partito dal punto di
I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 77.
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vista, che la domanda libellare ha per oggetto non un obbligo
reale 0 dipendente da eredita, ma personale, dipendente da
riconoscimento deI debito come aHa Iettera 10 maggio 1887.
A cib devesi osservare che la natura giuridica della domanda
degli attori si giudica non dalla dichiarazione 1
0 maggio 1887,
ma dall'obbligo che venne rieonosciuto con quella dichiara-
zione. Quest' obbligo non pub essere altro ehe quello assunto
dall'autore dei convenuti mediante l'atto di compera 30 giu-
gno 1851. Ora la compera di eredita ed in genere i contratti
aventi per oggetto la successione di un terz01 anche se gia
aperta, sono retti tanto prima che dopo l'entrata in vigore
deI Codice Obbl. dal diritto cantonale (vedasi il Ood. civ. di
Zurigo § 1077 e seguenti, e Huber> System & Geschichte des
schweizer. Privatrechts vol. II pag. 364 e seg.). Vero €I che i
detti contratti non si riferiseono a diritti ereditari veri e pro-
pri; ma Ia IOTa connessione col diritto ereditario €I tale da non
ammettere quasi che possano essere retti da nn' altra Iegge
all'infuori di quella regolante il diritto ereditario. Questa que-
stione non ha bisogno deI resto di essere esplicitamente ri-
solta il ricorso in cassazione dovendo essere respinto gia pel
,
motivo piu sopra enunciato.
Jl Tribunale federale prommcia :
TI ricorso dei coniugi Censi nel suo doppio carattere di ri-
corso in appello e di ricorso in cassazione e re3pinto.
77. Sentenza nella causa Remonda contro Banchini.
TI 15 giugno 1895 1'avv. Felice Banchini, tesoriere deI Tri-
bunale di Appello deI Tieino, staceava in odio di Remonda di
MOSOgn01 un precetto esecutivo per l'incasso di fr. 3850 di-
pendenti da par cella N° 3 dei 4 dieembre 1894 pretesa al
Remonda nella Bua qualila di procuratore di Pedraita Giuseppe
e Rima Pasquale, per spese occorse ed accollate a quest' ul-
timi in una causa vertita tra essi ed i coniugi Losa. Al quale
precetto avendo il Remonda fatto opposizione pretendendo
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che neIla sua qualita di mandatario ed in forza di quanta di-
spone iI Codice delle Obbligazioni egli aveva obbligato solo i
propri mandanti e non poteva essere tenuto personalmente a
pagare le spese che erano state messe a carico dei propri
clienti, Ia Giudieatura di pace deI eircolo di Onsernone, in
prima istanza, sopra domanda delI' avv. Banchini, ed il Tri-
bunale di Appello deI Tieino, in seconda istanza, dichiaravano
la pretesa esecutiva e l'opposizione Remonda infondata. TI
Tribunale di Appello fonda questo suo giudizio sopra una
Iegge eantonale 15 giugno 1833 e cireolare deI 4 novembre
1857 che danno facolta ai tesorieri dei tribunali di esigere le
tasse e sportule giudiziarie tanto dalIe parti che dai Ioro pro-
curatori, e confuta l'obbiezione Remonda ehe simile procedere
sia contrario ai principi regolanti il mandato eol dire, che il
carattere della legge 15 giugno 1833 e puramente fiscale e
non muta i rapporti esistenti tra mandante e mandatario,
tanto vero che i principi deI Codice federale delle Obbl. sui
rapporti fra mandanti e mandatario esistevano gia prima nel
Codice ticinese, eppure Ia Iegge 1833 venne sempre applica-
cata, senza ehe si sia mai pensato a ritenerla abrogata.
:E contro questa sentenza che Remonda Giuseppe ricorre
ora al Tribunale federale sostenendo ehe Ia questione se un
mandatario possa essere obbligato a pagare Ie spese messe
a carico dei suoi mandanti, debba essere giudicata esclusiva-
mente in base al Codice federale delle Obbl. e non in base a
leggi e regolamenti cantonali, e domandando percio che Ia
sentenza deI Tribunale di Appello sia annullata e condannata
Ia tesoreria deI Tribunale di Appello aHa rifusione delle spese.
In diritto :
TI rieorso venne introdotto come rieorso di diritto civile. Ne
dalla motivazione, ne dal1a proeedura osservata non risulta
pero eon ehiarezza se l'intenzione deI ricorrente sia stata di
provvedersi in appello a sensi dell'art. 56 e seg. della L. 0.,
oppure di interporre un ricorso in eassazione giusta l'art. 89
della legge suddetta. Tanto nelI' uno come neU' altro caso esso
si deve pero ritenere inammissibile. L'art. 58 della L. O. ri-
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chiede perehe un ricorso in appello possa essere ammesso,
ehe Ia sentenza deI Tribunale eantonale, contro Ia quale l'ap-
pellazione e diretta, sia una sentenza di merito. La stessa
regola vale, secondo iI tenore non dubbio delI' art. 89, anche
per i ricorsi di cassazione. Om il Tribunale federale ha gia
dichiarato piu volte che le sentenze riguardanti il rigetto di
un' opposizione fatta in via esecutiva non si possano ritenere
come sentenze di merito. Con esse si decide non il lato mate-
riale di una pretesa, ma solo una questione di procedura,
vale a dire la questione di sapere, se la realizz3zione di una
data pretesa si possa 0 non si possa esigere in via esecutiva.
(Vedesi le sentenze deI Trib. fed. deI 14 marzo 1896 neUa
causa deI Consorzio deI torrente della Molina e quella deI 17
novembre 1894, race. uff. vol. XX, pag. 870). II Tribunale
federale non e dunque competente a giudicare deI ricorso ne
come autorita di appelIo, ne come autorita di cassazione. Per
cib che riguarda l'appello manca. deI 1'esto gia il valore liti-
gioso richiesto dall'art. 59 della legge organica giudiziaria.
Il Tribunale (ederale pronuncia :
Di non entrare sul merito deI ricorso.
78. Urteil \)om 30. Weat 1896 in 6ad)en
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A. SDurd) Urteil \)om 10. lll\)riI 1896 ed\tnnte baß D6er~
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