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22_I_441

BGE 22 I 441

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Italiano CH
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C. Civilrechtsptlege.

medesimo alla causa che si discute. In tal caso e H ricorso

in appello, non il ricorso in cassazione, il rimedio di legge in-

vocabHe. Ora e chiaro, che il campo di applicazione deI di-

ritto federale non e stato in nessun modo misconosciuto nella

causa attuale. TI giudizio di appello dichiara espressamente

che l'obbligo « non reale, ma personale, non dipendente da

eredita ma da riconoscimento da parte deI debitore al paga-

mento deI Iegato » cade sotto le sanzioni deI Ood. fed. delle

Obbl. dopo l'entrata in vigore deI medesimo. Esaminando poi

la questione della prescrizione delle singole rate il Tribunale

cantonale applica esplicitamente il disposto dell'art. 147 O.

O. e se a riguardo deIl'altra questione coneernente Ia prescri-

zione deI debito in genere, vale a dire delI' obbligo al paga-

mento deI Iegato, il disposto deH'art. 883 deI O. O. non e stato

richiamato espressamente, e perb evidente che Ia distinzione

stabilita dal giudice cantonale suIIa questione di sapere, se

il tempo decorso prima dell'entrah in vigore deI C. O. debba

essere compreso nella prescrizione decellnale prevista da esso

Codiee, ha per suo fondamento il disposto dell'art. 883. E

certo ehe si possono nutrire dei dubbi sulla e~attezza deI

giudizio emesso dal Tribunale cantonaIe, che cioe non si

debba tener calcolo deI tempo decorso prima dell'entrata

in vigore deI Oodiee, perche a quell' epoca la prescrizione,

quale era stabiIita prima dalle leggi eantonali, non aveva

ancora cominciato a decorrere. Ma anche ammettendo che

questo modo di vedere sia giuridicamente inesatto e ehe di

conseguenza dovrebbe essere rettificato dal Tribunale fede-

rale, se 10 stesso avesse a pronunciarsi come corte d'appello,

uua simile soluzione non impliea ehe una interpretazione vi-

ziosa delI' art. 883 dei C. 0., il che, come e gia stato detto

di sopra, non basta per motivare un ricorso in cassazione. DeI

resto si deve considerare per 10 meno eome dubbia la que-

stione, se per Ja pretesa sollevata dagli attori siano veramente

applicabili i termini di prescrizione stabiliti dal O. 0., e quindi

se la causa, anche per quanta concerne la questione della pre-

scrizione, sia veramente da decidere secondo le leggi federali.

TI Tribunale cantonale ammettendolo, e partito dal punto di

I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 77.

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vista, che la domanda libellare ha per oggetto non un obbligo

reale 0 dipendente da eredita, ma personale, dipendente da

riconoscimento deI debito come aHa Iettera 10 maggio 1887.

A cib devesi osservare che la natura giuridica della domanda

degli attori si giudica non dalla dichiarazione 1

0 maggio 1887,

ma dall'obbligo che venne rieonosciuto con quella dichiara-

zione. Quest' obbligo non pub essere altro ehe quello assunto

dall'autore dei convenuti mediante l'atto di compera 30 giu-

gno 1851. Ora la compera di eredita ed in genere i contratti

aventi per oggetto la successione di un terz01 anche se gia

aperta, sono retti tanto prima che dopo l'entrata in vigore

deI Codice Obbl. dal diritto cantonale (vedasi il Ood. civ. di

Zurigo § 1077 e seguenti, e Huber> System & Geschichte des

schweizer. Privatrechts vol. II pag. 364 e seg.). Vero €I che i

detti contratti non si riferiseono a diritti ereditari veri e pro-

pri; ma Ia IOTa connessione col diritto ereditario €I tale da non

ammettere quasi che possano essere retti da nn' altra Iegge

all'infuori di quella regolante il diritto ereditario. Questa que-

stione non ha bisogno deI resto di essere esplicitamente ri-

solta il ricorso in cassazione dovendo essere respinto gia pel

,

motivo piu sopra enunciato.

Jl Tribunale federale prommcia :

TI ricorso dei coniugi Censi nel suo doppio carattere di ri-

corso in appello e di ricorso in cassazione e re3pinto.

77. Sentenza nella causa Remonda contro Banchini.

TI 15 giugno 1895 1'avv. Felice Banchini, tesoriere deI Tri-

bunale di Appello deI Tieino, staceava in odio di Remonda di

MOSOgn01 un precetto esecutivo per l'incasso di fr. 3850 di-

pendenti da par cella N° 3 dei 4 dieembre 1894 pretesa al

Remonda nella Bua qualila di procuratore di Pedraita Giuseppe

e Rima Pasquale, per spese occorse ed accollate a quest' ul-

timi in una causa vertita tra essi ed i coniugi Losa. Al quale

precetto avendo il Remonda fatto opposizione pretendendo

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C. Civilrechtspflege.

che neIla sua qualita di mandatario ed in forza di quanta di-

spone iI Codice delle Obbligazioni egli aveva obbligato solo i

propri mandanti e non poteva essere tenuto personalmente a

pagare le spese che erano state messe a carico dei propri

clienti, Ia Giudieatura di pace deI eircolo di Onsernone, in

prima istanza, sopra domanda delI' avv. Banchini, ed il Tri-

bunale di Appello deI Tieino, in seconda istanza, dichiaravano

la pretesa esecutiva e l'opposizione Remonda infondata. TI

Tribunale di Appello fonda questo suo giudizio sopra una

Iegge eantonale 15 giugno 1833 e cireolare deI 4 novembre

1857 che danno facolta ai tesorieri dei tribunali di esigere le

tasse e sportule giudiziarie tanto dalIe parti che dai Ioro pro-

curatori, e confuta l'obbiezione Remonda ehe simile procedere

sia contrario ai principi regolanti il mandato eol dire, che il

carattere della legge 15 giugno 1833 e puramente fiscale e

non muta i rapporti esistenti tra mandante e mandatario,

tanto vero che i principi deI Codice federale delle Obbl. sui

rapporti fra mandanti e mandatario esistevano gia prima nel

Codice ticinese, eppure Ia Iegge 1833 venne sempre applica-

cata, senza ehe si sia mai pensato a ritenerla abrogata.

:E contro questa sentenza che Remonda Giuseppe ricorre

ora al Tribunale federale sostenendo ehe Ia questione se un

mandatario possa essere obbligato a pagare Ie spese messe

a carico dei suoi mandanti, debba essere giudicata esclusiva-

mente in base al Codice federale delle Obbl. e non in base a

leggi e regolamenti cantonali, e domandando percio che Ia

sentenza deI Tribunale di Appello sia annullata e condannata

Ia tesoreria deI Tribunale di Appello aHa rifusione delle spese.

In diritto :

TI rieorso venne introdotto come rieorso di diritto civile. Ne

dalla motivazione, ne dal1a proeedura osservata non risulta

pero eon ehiarezza se l'intenzione deI ricorrente sia stata di

provvedersi in appello a sensi dell'art. 56 e seg. della L. 0.,

oppure di interporre un ricorso in eassazione giusta l'art. 89

della legge suddetta. Tanto nelI' uno come neU' altro caso esso

si deve pero ritenere inammissibile. L'art. 58 della L. O. ri-

I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 78.

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chiede perehe un ricorso in appello possa essere ammesso,

ehe Ia sentenza deI Tribunale eantonale, contro Ia quale l'ap-

pellazione e diretta, sia una sentenza di merito. La stessa

regola vale, secondo iI tenore non dubbio delI' art. 89, anche

per i ricorsi di cassazione. Om il Tribunale federale ha gia

dichiarato piu volte che le sentenze riguardanti il rigetto di

un' opposizione fatta in via esecutiva non si possano ritenere

come sentenze di merito. Con esse si decide non il lato mate-

riale di una pretesa, ma solo una questione di procedura,

vale a dire la questione di sapere, se la realizz3zione di una

data pretesa si possa 0 non si possa esigere in via esecutiva.

(Vedesi le sentenze deI Trib. fed. deI 14 marzo 1896 neUa

causa deI Consorzio deI torrente della Molina e quella deI 17

novembre 1894, race. uff. vol. XX, pag. 870). II Tribunale

federale non e dunque competente a giudicare deI ricorso ne

come autorita di appelIo, ne come autorita di cassazione. Per

cib che riguarda l'appello manca. deI 1'esto gia il valore liti-

gioso richiesto dall'art. 59 della legge organica giudiziaria.

Il Tribunale (ederale pronuncia :

Di non entrare sul merito deI ricorso.

78. Urteil \)om 30. Weat 1896 in 6ad)en

Illnner gegen :JCa\)\).

A. SDurd) Urteil \)om 10. lll\)riI 1896 ed\tnnte baß D6er~

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