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22_I_434

BGE 22 I 434

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Italiano CH
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C. ClVILRECHTSPFLEGE

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ClVILE

."

I. Organisation der Bundesrechtspflege.

Organisation judiciaire federale.

76. Sentenza nella causa Censi contro Patriziato

di Breganzona.

Il Tribunale di Appello deI Tieino ha, eon sentenza deI 4 di-

eembre 1895, pronunciato :

« 10 La prima domanda libellaria e ammessa nel senso ehe

» gli eredi Frasea so no tenuti a pagare le annualitä. in arre-

» trato a eomineiare Jal 20 ottobre 1889.

» 20 La seeonda domanda deI libello e eonfermata.

» 3° Le spese giudiziarie di prima istanza e la tassa di giu-

» stizia in questa sede in fr. 40, oltre Ia tassa di bollo, sono

» earieate agli eredi Frasea, eompensate Ie ripetibili. »

Appellanti da questa sentenza i eoniugi Censi, i quali eon

atto deI 24 gennaio 1896 domandano: in via prineipale ehe

il giudizio di appello sia annullato e sia respinta l'azione ere-

ditoria deI Patriziato di Breganzona; subordinatamente, ehe

il giudizio stesso sia eassato.

Nel mentre l'avvoeato Lurati a norne deI Patriziato attore

domanda: in via prineipale, ehe il Tribunale federale abbia a

diehiararsi ineompetente a giudieare in via di appelJo sul me-

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rito della sentenza 14 die. 1895 e ehe sia diehiarata infon-

data e reietta Ia domanda di nullitä. in via di eassazione· su-

bordinatamente ehe Ia sentenza 14 die. 1895 deI Trib~nale

di Appello deI Ticino sia eonfermata; in ambo i easi eolla

eondanna dei rieorrenti neHe spese eantonali e federali.

Considerando :

in linea di ratio:

Con testamento noneupativo 1 0 ottobre 1826 il fu Giov.

Batt. Broeehi disponeva a favore dei patrizi ed uomini di

Breganzona, rispettivamente deI eomune di Breganzona, di

una rendita annuale di lire 100 eantonali (fr. 56,49 71) da

impiegarsi ad arbitrio dello stesso eorpo patriziale in far eele-

brare tante messe oppure altre pie funzioni, in suffragio del-

l'anima deI testatore. TI legato doveva avere effetto dopo Ia

morte della vedova Broeehi. A garanzia deI suo soddisfaci-

mento il testatore diehiarava di vineolare aIcuni suoi stabili

.

.

,

ordmando ehe ne fosse formato un « tipo » subito dopo Ia sua

morte. II 2 dieembre 1860 eessava di vivere Ia vedova Broe-

chi. Giä. anteriormente, il 30 giugno 1851, l'ingegnere Carlo

Frasea eomperava da uno degli eredi, eerto dell'Oro di Giu-

biaseo, Ie ragioni spettanti aHo stesso sopra l'eredita deI fn

Giov. Broeehi. Morta Ia vedova e eessato l'usufrutto generale

esistito a suo favore, vennero iniziati fra il Patriziato di Bre-

ganzona e I'ingegnere Carlo Frasea delle trattative per il pa-

gamento deI legato, sul eorso delle quali l'ingegnere Carlo

Frasea eon Iettera deli 0 maggio 1867 diehiarava: « ehe quaIe

subingresso erede della sostanza relitta dal fu Giov. Batt.

Broeehi non aveva mai esitato un istante a eredersi obbligato

al pagamento degH oneri inerenti aHa stessa. 'i> Cio malgrado

le pratiche per un bonale aeeordamento l'imasero infruttuose;

il ehe vedendo il Patriziato di Breganzona, eon libello deI

26 giugno 1867, eonvenne l'ingegnere Carlo Frasea chiedendo:

1

0 ehe 10 stesso avesse a pagare Ie rate seadute dal 2 die.

1860 nella somma di lire 600 eorrispondenti a fr. 338,98 29;

2° ehe fosse rieonosciuto il di lni obbligo di pagare annual.

mente la somma di fr. 5ö,49 71 eome al testamento deI fu

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C. Civilrechtsptlege.

Giov. Batt. Broeehi; 3° ehe fosse sborsato d 1 eonvenuto l'in-

teresse legale per le rate seadute; 4° ehe 10 stesso dovesse

procedere eoll' istll,nte alla misura 0 formazione di tipo dei

fondi vincolati pel legato. -

Dopo una prima eomparsa in.

data deI 6 die. 1867, essendo venuto amorire l'ingegnere

Carlo Frasca, la causa rimase in sospeso fino al 30 die. 1887.

A quell' epoea essa fu ripresa eontro gli attuali eonvenuti

neUa 101'0 qualita di eredi den' ingegnere Carlo Frasca,

e dopo diverse interruzioni prodottesi nello s~ambio degli al-

legati, condotta a maturanza di giudizio il 30 maggio 189~.

Davanti le istanze cantonali i eonvenuti allegarono: 1° ehe 11

legatario istituito nel testamento Broechi non era il Patriziato

di Breganzona ma l'anima stessa deI defunto; 2° ehe il Patri-

ziato di Breganzona non aveva nessun interesse ad assumere

l'amministrazione deI legato, dovendo il suo importo essere

eonvertito in tante messe; 30 ehe ne i eonvenuti, ne il loro

autore potevano essere tenuti al soddisfacimento dellegato,

non essendo rivestiti della qualita di eredi; il signor Carlo

Frasea aver benst eomperato una parte della sostanza Broe-

chi, ma non essere per nulla subingresso nella eostui ereditai

d'aItra parte nessuna ipoteca gravare sugli stabili eomperati;

40 ehe dal 6 die. 1867 al 30 die. 1887 erano traseorsi piu di

venti anni; che l'azione era pereii:) estinta in virtu delIa pre-

serizione deeennale deI Codice obbL, la sola applieabile in

concreto trattandosi di obbligazione personale.

,

• A

TI Tribunale di Appello deI Ticino, statuendo nel modo pm

sopra ennuneiato, e partito dal punto di vista ehe colla di-

ehiarazione 10 maggio 1867 l'ingegnere Carlo Frasea si era

assunto di fronte agli uomini e patrizi di Breganzona l'obbligo

personale al soddisfaeimento dellegato; ehe quest'obbligo es-

sendo passato eome tale agli attuali eonvenuti, era affatto in-

differente di esaminare le obbiezioni da 10ro sollevate ai

Ni 1 2 e 3· ehe quanto all'invoeata preserizione, poteva es-

,

,

.

sere deeorsa solo dal 1867 al 1887, che maneando pera nel

convenuti il requisito della bona fides, avendo essi conosciuto

gia dal 1868 l'obbligo assunto dall'ingegnere Carlo l!'rasea al

pagamento deI legato, non vi era luogo di parlare sotto l'im-

J. Organisation der Bundesrechtsptlege. N' 76.

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pero deI vecchio Codiee ticinese di preserizione deeennale,

ma bensl di quella trentennaria, Ia quale dal 1867 al 1887

non si poteva ritenere traseorsa; ehe eoll' entrare in vigore

deI Codice delle Obbl. nel1883, l'obbligo non reale, ma per-

sonale e non dipendente da eredita, ma da rieonoscimento

deI debitore, al pagamento deI legato doveva bens! riguar-

darsi preserivibile entro il periodo di die ci anni, ehe il periodo

trascorso prima dei 1883 non poteva essere eomputato nella

nuova prescrizione deeennale, non esigendo quest' ultima, eo-

me il veechio Codice ticinese, il requisito della buona fede, e

Ia nuova preserizione avendo percib cominciato a deeorrere

solo eoll' entrata in vigore della nuova legge, ehe se l'obbligo

al pagamento deI legato eome tale non poteva pereia riguar-

darsi prescritto, 10 erano pera le singole prestazioni annuali

fino al 20 ottobre 1889 e cib in forza deI disposto dell'art. 147

deI C. 0., ehe per la prescrizione di prestazioni periodiehe

stabilisee un lasso di cinque anni.

in diritto :

1. I coniugi Censi avendo diehiarato di rieorrere al Tribu-

nale federale tanto in via di appello ehe in via di cassazione,

e l'art. 89 della legge org. giud. fed. ammettendo il rieorso

in eassazione solo nel easo ehe non sia ammissibile il rieorso·

in riforma, devesi in prima Iuogo esaminare, se il Tribunale

federale e eompetente ad occuparsi deI ricorso co me corte

di appello. Questa eompetenza deI Tribunale federale pre-

suppone:

10 Che si tratti di una sentenza di merito emessa in nna

causa civile da giudicarsi secondo le Ieggi federali;

2° Che il valore litigioso raggiunga Ia somma di fr. 2000.

Ora per quanta concerne il valore litigioso devesi osser-

vare : DelIa terza e quarta domanda libellare, riferentesi la

prima agli interessi deeorsi sopra le sei rate seadute, la se-

eouda all'erezione di un tipo dei fondi gravati dailegato, non

puo essere tenuto conto nella di Iui valutazione, della prima

di queste domande dovendo essere fatta astrazione a stregua

deI disposto deI 10 alinea den' art. 54 1. org. giud., e Ia se-

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C. Civill'echtspflege.

eonda riferendosi solo ad una misura aeeessoria senza valore

suo proprio.

Rimangono dunque solamente le domande Ia e IIa deI li~

beHo. CoHa prima il Patriziato di Breganzona ha domandato.

ehe gli fossero versate fr. 338,98 a saldo della annualita sea-

dute dal 1860 al 1866, eolla seeonda, ehe fosse rieonoseiuto

l'obbligo deI eonvenuto a pagare le rate ehe sarebbero per

deeorrere apartire dall'introduzione della causa. Questa se-

eonda domanda valutata giusta il prineipio stabilito all'art. 54

1. org. giud., eioe 11l0ltiplieando l'importo della prestazione

annuale per 20, da un eapitale di fr. 1129,94, il quale SOll-

mato all'importo delle sei rate seadute, raggiunge app.ena Ia

somma di fr. 1498,92, rimanendo dunque inferiore alla som-

ma voluta per legge. Allo seopo di arrivare a questa somma i

coniugi Censi hanno allegato, ehe Ie annualita scadute dal 1867

fino a giudizio intervenuto si debbano eonsiderare esse pure

quali annualita arretrate nel senso della prima domanda degli

attori e ehe all'importo COS! ottenuto si debba aggiungere an-

cora quello risultante dalla eapitalizzazione dell'obbbgo al pa~

gamento delle rate future a tenore dell'art. 54 della l. org.

In appoggio di questa Ioro opinione essi invoeono il disposto

dell'art. 2 della Iegge tieinese per Ia trattazione delle cause

in appello 17 nov. 1891, seeondo il quale « il Tribunale ha la

» faculta di pronuneiare anche sulle rate seadute posterior~

» mente aHa domanda fatta. in prima istanza, » e ne dedueono

ehe Ia causa dipendente dallibello 1867 essendosi prolungata

fino al 1895, le rate scadute dumnte questo periodo costitui-

seGno essere pure parte deI valore litigioso. :!Via questo modo

di vedere non puo essere condiviso dal Tribunale. Se la do-

manda libellare si riferisse p. es. ad un prestito rimborsabile

ad epoche differenti, e l'attore avesse ehiesto il pagamento

della prima rata seaduta, poi durante 10 svolgimento della

causa ne fosse scaduta ancora una seeonda eilTribunale ean~

tonale avesse eondannato il eonvenuto a pagare anche que::;ta

seconda rata usando della facolta concessagli dalla legge tici-

nese, in tal easo potrebbesi forse sostenere ehe nel computo

deI valore litigioso si debba tenir eonto anche delle rate di-

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venute esigibili posteriormente al libello. Ma nella causa at-

tuale la posizione assunta dall'attore e affatto differente. N el

libello iniziatore della causa venne chiesto dall'attore in modo

affatto eorretto da una parte il pagamento delle annualita ar-

retrate, dall'altra il rieonoseimento dell'obbligo deI eonvenuto

a pagare anehe in avvenire Ia somma portata dal Iegato. Le

annualita decorrenti dall'epoca in eui fu iniziata la causa erano

dunque comprese gia fin d'allora in quest' ultima domanda.

Esse erano comprese eioe nella domanda per il riconoscimento

deI credito eome tale ossia per la eondanna deI convenuto

al pagamento deI legato. Ora il valore di questa domanda in

tutta la sua portata, vale a dire tanto riguardo alle rate sea-

dute durante il processo, quanto riguardo a quelle che dove-

vano seadere piu tardi, deve essere eomputato secondo il di-

sposto tassativo dell'art. 54 moltiplieando l'importo della pre-

stazione annuale per 20. L'applicazione di questo disposto di

legge non subisce nessuna modificazione pella circonstanza

affatta easuale, che nel eorso della causa vennern aneora a

scadere un numero eonsiderevole di annualita. Cio che deve

far stato e il eapitale rappresentante le prestazioni periodiche

ehe formano oggetto della domanda degli attori, e questo ea-

pitale, seeondo il disposto delI' art. 54, deve essen' valutato

nel momento in cui e stata introdotta l'azione, ad eselusione

di ogni eonsiderazione sulla durata della causa.

2. Non potendosi il Tribunale oecupare deI ricorso in ap-

pello per i motivi sopra addotti, resta da esaminare se il

ricorso possa essere ammesso eome ricorso in eassazione.

L'art. 89 della legge org. giud. prevede un rieorso in cassa-

zione solo pel easo ehe in una causa civile da giudiearsi se-

eondo le leggi federali, ma non suscettibile di appello giusta

l'art. 59, sia stato applicato diritto cantonale 0 estero in luogo

deI diritto federale. Il rimedio di legge previsto all'art. 89 ha

dunque per condizione ehe l'applieabilita deI diritto federale

sia stata miseonosciuta da un' istanza eantonale e che in sua

vece sia stato applieato un' altro diritto, sia eantonale sia

straniero. Ma esso non e proponibile qualora la violazione deI

diritto federale risulti solamente da una falsa applieazione deI

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C. Civilreehtspflege.

medesimo aHa causa ehe si discute. In tal caso e il ricorso

in appello, non il ricorso in cassazione, il rimedio di legge in-

vocabile. Ora e chiaro, ehe il campo di applicazione deI di-

ritto federale non e stato in nessun modo misconosciuto neUa

causa attuale. TI giudizio di appello dichiara espressamente

ehe l'obbligo « non reale, ma personale, non dipendente da

eredita ma da riconoscimento da parte deI debitore al paga-

mento deI legato » cade sotto Ie sanzioni deI Cod. fed. delle

Obbl. dopo l'entrata in vigore deI medesimo. Esaminando poi

Ia questione della prescrizione delle singole rate il Tribunale

cantonale applica esplicitamente il disposto delI' art. 147 C.

O. e se a riguardo dell'altra questione coneernente la prescri-

zione deI debito in genere, vale a dire den' obbligo al paga-

mento dellegato, il disposto dell'art. 883 deI C. O. non e stato

richiamato espressamente, e pero evidente che la distinzione

stabilita dal giudice cantonale sulla questione di sapere, se

il tempo decorso prima dell'entrah in vigore deI C. O. debba

essere compreso neUa prescrizione decennale prevista da esso

Codice, ha per suo fondamento il disposto dell'art. 883. E

certo ehe si possono nutrire dei dubbi sulla esattezza deI

giudizio emesso dal Tribunale cantonale, ehe cioe non si

debba tener calcolo deI tempo deeorso prima dell'entrata

in vigore deI Codice, perehe a quell' epoea la preserizione,

quale era stabilita prima dalle Ieggi eantonali, non aveva

aneora comineiato a decorrere. Ma anche ammettendo che

questo modo di vedere sia giuridieamente inesatto e ehe di

eonseguenza dovrebbe essere rettificato dal Tribunale fede-

rale, se 10 stesso avesse a pronunciarsi come eorte d'appeUo,

una simile soluzione non impliea ehe una interpretazione vi-

ziosa dell'art. 883 deI C. 0., il ehe, come e gia stato detto

di sopra, non basta per motivare un ricorso in cassazione. DeI

resto si deve considerare per 10 meno come dubbia la que-

stione, se per Ia pretesa soHevata dagli attori siano veramente

applicabili i termini di prescrizione stabiliti dal C. 0., e quindi

se Ia causa, anche per quanta eoncerne la questione della pre-

scrizione, sia veramente da decidere seeondo Je Ieggi federali.

TI Tribunale eantonale ammettendolo, e partito dal punto di

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vista, ehe Ia domanda libellare ha per oggetto non un obbligo

reale ° dipendente da eredita, ma personale, dipendente da

riconoscimento deI debito come aHa lettera 10 maggio 1887.

A cio devesi osservare ehe la natura giuridica della domanda

degli attori si giudica non dalla dichiarazione 10 maggio 1887,

ma dall'obbligo che venne riconosciuto con quella diehiara-

zione. Quest' obbligo non puo essere altro che quello assunto

dall'autore dei convenuti mediante l'atto di eompera 30 giu-

gno 1851. Ora la compera di eredita ed in genere i contratti

aventi per oggetto la successione di un terzo, anche se gia

aperta, sono retti tanto prima ehe dopo l'entrata in vigore

deI Codiee Obbl. dal diritto cantonale (vedasi il Cod. civ. di

Zurigo § 1077 e seguenti, e Huber, System & Geschichte des

schweizer. Privatrechts voL 11 pag. 364 e seg.). Vero e che i

detti contratti non si riferiscono a diritti ereditari veri e pro-

pri; ma la loro eonnessione col diritto ereditario e tale da non

ammettere quasi che possano essere retti da un' altra Iegge

all'infuori di quella regolante il diritto ereditario. Questa que-

stione non ha bisogno deI resto di essere esplicitamente ri-

solta il ricorso in cassazione dovendo esse re respinto gia pel

,

motivo piu sopra enunciato.

Il Tribunale {ederale pronuncia :

TI ricorso dei coniugi Censi nel suo doppio carattere di ri-

corso in appello e di ricorso in cassazione e re~pinto.

77. Sentenza nella causa Remonda contro Banchini.

TI 15 giugno 1895 l'avv. Felice Banehini, tesoriere deI Tri-

bunale di Appello deI Ticino, staceava in odio di Remonda di

Mosogno, un preeetto esecutivo per l'incasso di fr. 3850 di-

pendenti da pareella N° 3 deI 4 dieembre 1894 pretesa al

Remonda nella sua qualita di procuratore di Pedraita Giuseppe

e Rima Pasquale, per spese occorse ed aecollate a quest' ul-

timi in una causa vertita tra essi ed i coniugi Losa. Al quale

precetto avendo il Remonda fatto opposizione pretendenclo