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21_I_736

BGE 21 I 736

Bundesgericht (BGE) · 1895-01-01 · Italiano CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. [V. Abschnitt. Staatsverträge.

einleitung am 26. ~l:prn 1892, in ~rgenteun ttleber bomiaiUert

ttlar, noc'9 bafeloft,

ar~ am ürte

be~ angelilid)en

l!3ertrag~~

abfc'9fuffe~, refibierte. ~reffen aber nac'9 bem @efagten mit QJcaug

auf ~rgenteuU ttleber bie l!3orau~i~ungen bei3 ~rt. 1, ~of. 1, n0c'9

biejenigen

be~ ~rt. 1, ~lif. 2 bei3

6taat~tlertragei3 3u, fo ttlar

ba~ bortige @eric'9t, b. 1). baß 0:i))i(geric'9t l!3erfaiUeß, in 6ac'9clt

nic'9t

fom~eteltt. 6eine

.reom~etena funn

uuc'9 nic'9t aUß bel'

bfo~elt ~utfac'ge uligefeitet werben, ba~ bel' 0d)u(bfc'gein tn ~tgen~

teuU 5u 6tanbe gefommen fei; tn bel' ~at tit ein fO(c'gei3 forum

obligationis bem 6tuuti3l,)ertrage unbefannt. S)Qt Qlfo baß

0:itlif~

getic'9t l!3erfaUleß in fmgHc'9er 6ac'ge geurteilt, ol,me bie be3üg~

Hd)e .reom~eten3 3u oefiten, fo mu~te feinem ~ntfc'9eibe bie l!30((~

jlrrcfun/l))erroeigert werben. :!>er gegenteUige &ntfc'geib bel' ßk

tic'9ti3fommifjion Uri tft bal)er auf3ul)eoen.

:!>emnac'9 l)at bai3 $Bunbeßgetic'9t

erfan nt:

:!>er IRefutß wirb aii3 oegrünbet erWirt unb bai3 Urteil bel'

@eric'9ti3fommifjion Uri))om 10. :!>caemoer 1894 wirb bemgema~

aufgel)ooen.

n. Auslieferung. -

Extradition.

Vertrag mit Italien. -

Traite avec l'Italie.

96. Sentenza deZ 18 settembre 1895 nella causa Ilfanetti.

A. Con sentenza 4 agosto 1894 deI Tribunale penale di

Firenze, 3a sezione penale, Enrico lVIanetti di Firenze, fu, in

applicazione degli art. 413 e 79 deI Codice penale, e 568

e 569 deI Codice di procedura penaIe, dichiarato coipevole

deI delitto di truffa e condannato aHa reclusione per un anno

ed aHa multa di lire 200, oltre ai danni da liquidarsi ed alle

spese deI procedimento. Tale sentenza fn poi confermata in

appello il 5 febbrajo 1895. Nel frattempo il Manetti essen-

dosi reso Iatitante, il Procuratore deI Re presso il Tribunale

civile epenale di Firenze, in data 25 maggio 1895, spicco

II. Auslieferungsvertrag mit Halien. No 96.

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contro di Iui mandato di cattura. Saputosi poi ehe il Manetti

si era rifugiato in Isvizzera> a Lugano, il R. Console in questa

citta, in base al detto mandato di cattura chiese ed ottenne

dal Consiglio di Stato deI Cantone Ticino Ia carcerazione

provYisoria deI Manetti. Piu tardi, con nfficio deI 19 agosto

1895, la Legazione d'Italia a Berna ne chiese l'estradizione

producendo una copia legalizzata della sentenza 4 agosto

1894. Sulla quale domanda interrogato il Manetti se inten-

deva opporsi, rispose di farvi formale opposizione, incari-

cando l'avv. Natale Rusca di stendere il relativo ricorso.

B. Detto ricorso, in data deI 23 agosto 1895, fa capo ai

seguenti argomenti. Il Manetti fu condannato per truffa a

danno di Marri Don Agostino (vedi sentenza 4 agosto 1894).

Ora malgrado ehe il Marri in detto giudizio avesse dichia-

rato di desistere daIl' azione penale, il Tribunale ebbe tutta-

via a condannare il Manetti come coipevole di truffa. Aggra-

vatosi quest' ultimo presso la Corte d'appello di Firenze,

Don Agostino Marri rinnovava la sua dichiarazione di desistet'e

dalla sporta querela a favore deI Manetti; della quale di-

chiarazione fu steso espresso verbale. Ora l'accusa per de-

litto di truffa semplice scampare se la parte lesa non s;iorge

querela 0 se vi recede prima ehe sia emanata una sentenza

definitiva. (Art. 379 e 380 Codice penale tic.). Secondo il

Codice penale italiano sembra perb ehe la truffa sia sempre

perseguibile anche senza querela di parte e nonostante re-

cesso della parte lesa. Comunque sia, essere un principio

ricollosciuto in materia di estradizione ehe il faUo costituente

il delitto per cui l'estradizione viene chiesta debba essere per-

seguibile tanto nello stato riehiedente ehe in quello richiesto.

Su questo criterio essere fondato anehe il disposto dell'art. 4

deI trattato itaIo-svizzero ehe rifiuta l'estradizione quando

secondo le leggi deI paese richiesto vi e prescrizione den' a-

zione 0 della pena. Lo stesso aver luogo anche pel recesso

delI' azionb penale ehe e un modo di estinzione delI' azione

pari alIa prescrizione. Dovendosi pertanto secondo la legge

ticinese ritenet'si estinta l'azione pen·t!e per truffa, l'estradi-

zione deI Manetti non pub essere accordata.

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt, Staatsverträge.

C. Conformemente all'art. 23 della legge federale sull'es-

tradizione agli stati esteri, il Consiglio federale, eon ufficio

deI 4 settembre 1895, rimetteva gli atti della causa a questa

Corte, unendovi il preavviso deI Proeuratore generale della

Confederazione. Questi eonehiude al rigetto dell'opposizione

sostenendo ehe il trattato italo-svizzero non fa dipendere

l'estradizione dalla questione, se il fatto eostituente il delitto

sia 0 no perseguibile in ambedue gli stati. Inoltre il delitto

in questione non essere eontemplato dagli art. 379 e 380, ma

bensi daIl' art. 384 deI Codiee penale ticinese, ehe eontempla

il delitto di frode.

II Tribunale federale ha preso in considerazione :

1. Parte riehiedente e il G-overno italiano, il quale si ri-

volse in via diplomatiea al Consiglio federale. La domanda

relativa trovasi eorredata da eopie autentiehe della sentenza

di eondanna in data 4 agosto 1894 edel mandato di eattura

emanato dal proeuratore deI Re presso il Tribunale penale

di Firenze, in data 25 maggio 1895. Entrambi questi doeu-

menti indieano Ia natura e Ia gravita dei delitti perseguiti,

noneM i disposti della Iegge penaie applieati 0 applieabili.

In oltre, non verte eontroversia sul fatto ehe I' individuo in

questione, arrestato a Lugano, e identieo eol Manetti, eon-

dannato a Firenze. Date queste eireostanze, i requisiti den' es-

tradizione quanta aHa forma (art. 9 deI trattato fra Ia Svizzera

e l'Italia per Ia reeiproea estradizione dei deliquenti) devono

diehiararsi adempiti, e non resta a esaminare ehe raltra

questione se rieorrano 0 meno nel eonereto easo i requisiti

d'ordine materiale, neeessari pereM possa essere aeeorJata

l'estradizione.

2. Lo nega il rieorrente allegando ehe l'estradizione non

puo essere aeeordata ehe nel ca so ove il delitto in questione

sia punibile seeondo le leggi tanto dello stato riehiedente

quanta di quello riehiesto. Detto requisito maneare nel easo

attuale e questa maneanza doversi eonstatare dal Tribunale

federale nel medesimo modo ehe quest' ultimo dovrebbe eon-

statare in un dato easo l'esistenza della preserizione; I' estra-

dizione doversi in eonseguenza negare. Su di eio si osservi :

H. Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 96.

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E bensl ve~'o ehe la Iegge federale sull'estradizione, nel suo

art. 3, eontiene il disposto ehe l'estradizione si possa aeeor-

dare per i delitti ivi enumerati, qualora dessi delitti siano

punibili tanto seeondo Ie Ieggi deI paese di rifugio quando se-

eondo quelle dello stato riehiedente. In eonereto pero si tratta

di una causa d'estradizione fra Ia Svizzera el' Italia; fra questi

due stati esiste un trattato sulla reciproea estradizione dei deli-

quenti, e eioe il trattato 22 Iuglio 1868; ora in questo trattato

non trovasi espressa Ia disposizione deIl'art. 3 leg. cit. Si po-

trebbe bensl esaminare se ciononostante il preseritto den'

art. 3 possa appliearsi anehe nei easi sottoposti al trattato. Ma

in eonereto Ia questione non ha bisogno di essere risolta.

ImperoeeM, supposto anehe eol rieorrente ehe Ia questione

si debba risolvere affermativamente, e ehe quindi si debba far

dipendere l'estradizione dal fatto ehe il reato in questhme sia

punibile. seeondo ambedue le leggi, l'estradizione dovrebbe

nondimeno aeeordarsi. E eio pel motivo ehe nel easo attuale

Ia eondizione supposta eol rieorrente si troverebbe essa pure

adempita. In realta, il reato in questione e punibile tanto nel

Regno d'Italia, riehiedente l'estradizione, ehe nel . Cantone

Ticino, rifugio dei deliquente. L'estradizione e riehiesta per

inganno 0 frode (Betrug, fraude; vedi il trattato) ora e evi-

dente co me questo delitto, previsto nel trattato, art. 2 N° 12,

sia punibile in Italia. Ne tratta il Codiee penale italiano nel

suo art. 413, il quale stabilisee : «Chiunque, eon artifizi 0

raggiri atti a ingannare 0 a sorprendere l'altrui buona fede,

indueendo alcuno in errore, proeura a se 0 ad altri un in-

giusto prontto eon altrui danno, e punito eon Ia reelnsione

sin a 3 anni e eon Ia multa ..... » Inoitre, il Codiee italiano

non diehiara l'inganno (<< truffa ») perseguibile soltanto a que-

rela delI' offeso, e molto meno aneora dispone ehe Ia remis-

sione delI' offeso, nei delitti di frode, estingue l'azione penale,

cio ehe deI resto non ha affermato neppure il rieorrente.

E difatti, il medesimo, insieme a eerto Vegni fu, in appli-

eazione degli art. 413 e 79 dei Codiee penale italiano, eon-

dannato tanto in prima istanza quanta in sede di appello, mal-

grado Ia remissione della querela da parte den' offeso, «per

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

avere, eon raggiri ed artifizi fraudolenti atti a sorprendere

l'altrui buona fede, indotto il signor Marri Agostino a rila-

sciare loro tre eambiali, una di lire 3000, la seconda di lire

2000, e la terza di lire 1000, facendogli credere ehe col ricavo

delle medesime mediante sconto avrebbero potuto sostenere

le spese occorrenti per la impresa gia assunta al teatro delle

Muse di Ancona con sussidio di lire 9000 per la rappre-

sentazione di opere musicali nel prossimo carnevale, e tutto

eib eontro veritä, proeurando eosl un ingiusto profitto a loro

stessi collo seonto di due delle suddette cambiali in danno

deI detto Marri.» E questo indubbiamente il fattispecie

delI' inganno (<< truffa »giusta il Codice penale italiano). TI

ll1edesimo fattispecie poi e anche punibile nel Cantone Ticino,

qui perb sotto il titolo di frode (vedi sentenza deI Tribunale

federale nella causa dei coniugi Hardwin, in data 25 novembre

1893). E nel Ticino pure non e menomamente riehiesta la

querela della parte lesa, ne l'azione penale si estingue per

la remissione della medesima. Cib fu bens! eontestato dal

rieorrente col dire ehe a termini deI Codice penale ticinese

la truffa' non e perseguibile ehe a querela delI' offeso, la

quale ora non sussisterebbe; maneare quindi il requisito

sostanziale delIa punibilita deI reato seeondo ambedue le

legislazioni in diseorso. Ma questo ragionamento ha per base

il supposto ehe la truffa deI Codice penale ticinese, art. 379

e 380, sia identica con quella deI Codice penale italiano,

art. 413, e eome quest' ultima significhi al delitto d'inganno.

Ora tale non eileaso. Difatti, mentre truffa nella legge

italiana significa inganno 0 frode, nella legge ticinese la stessa

parola truffa vale appropriazione indebita. E per quest' ulti-

ma ehe l'art. 380 Codiee penale ticinese riehiede la querela

deU' offeso. Ma nel easo eonereto s'intende come non possa

riIevare eib ehe la legge tieinese preserive intorno an' appro-

priazione indebita, non trattandosi qui di simile reato, ma

bens! d'inganno. E l'inganno, eome fn dimostrato qui sopra,

tanto in Italia quanta nel Cantone Ticino e perseguibile indi-

pendentemente da una querela di parte e malgrado la remis-

sione della medesima. ~ e risulta ehe nella presente fatti specie

H. Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 96.

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'e soddisfatto anehe aHa condizione delI' art. 3 legge federale,

onde la relativa eecezione deI ricorrente si appalesa malfon-

dato. Inoltre, la querela di parte non essendo in eonereto

necessaria, e inutile esaminare se in casi perseguibili soltanto

a querela delI' offeso, la maneanza deHa medesima, in modo

analogo aHa prescrizione (art. 4 deI trattato), debba avere

per conseguenza il rifiuto della domanda d'estradizione.

Percio il Tribunale federale pronu,ncia :

L'estradizione di Enrico Manetti, di Firenze, condannato

per truffa, alle autorita italiane, e accordata.