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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. [V. Abschnitt. Staatsverträge.
einleitung am 26. ~l:prn 1892, in ~rgenteun ttleber bomiaiUert
ttlar, noc'9 bafeloft,
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be~ angelilid)en
l!3ertrag~~
abfc'9fuffe~, refibierte. ~reffen aber nac'9 bem @efagten mit QJcaug
auf ~rgenteuU ttleber bie l!3orau~i~ungen bei3 ~rt. 1, ~of. 1, n0c'9
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ba~ bortige @eric'9t, b. 1). baß 0:i))i(geric'9t l!3erfaiUeß, in 6ac'9clt
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uuc'9 nic'9t aUß bel'
bfo~elt ~utfac'ge uligefeitet werben, ba~ bel' 0d)u(bfc'gein tn ~tgen~
teuU 5u 6tanbe gefommen fei; tn bel' ~at tit ein fO(c'gei3 forum
obligationis bem 6tuuti3l,)ertrage unbefannt. S)Qt Qlfo baß
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getic'9t l!3erfaUleß in fmgHc'9er 6ac'ge geurteilt, ol,me bie be3üg~
Hd)e .reom~eten3 3u oefiten, fo mu~te feinem ~ntfc'9eibe bie l!30((~
jlrrcfun/l))erroeigert werben. :!>er gegenteUige &ntfc'geib bel' ßk
tic'9ti3fommifjion Uri tft bal)er auf3ul)eoen.
:!>emnac'9 l)at bai3 $Bunbeßgetic'9t
erfan nt:
:!>er IRefutß wirb aii3 oegrünbet erWirt unb bai3 Urteil bel'
@eric'9ti3fommifjion Uri))om 10. :!>caemoer 1894 wirb bemgema~
aufgel)ooen.
n. Auslieferung. -
Extradition.
Vertrag mit Italien. -
Traite avec l'Italie.
96. Sentenza deZ 18 settembre 1895 nella causa Ilfanetti.
A. Con sentenza 4 agosto 1894 deI Tribunale penale di
Firenze, 3a sezione penale, Enrico lVIanetti di Firenze, fu, in
applicazione degli art. 413 e 79 deI Codice penale, e 568
e 569 deI Codice di procedura penaIe, dichiarato coipevole
deI delitto di truffa e condannato aHa reclusione per un anno
ed aHa multa di lire 200, oltre ai danni da liquidarsi ed alle
spese deI procedimento. Tale sentenza fn poi confermata in
appello il 5 febbrajo 1895. Nel frattempo il Manetti essen-
dosi reso Iatitante, il Procuratore deI Re presso il Tribunale
civile epenale di Firenze, in data 25 maggio 1895, spicco
II. Auslieferungsvertrag mit Halien. No 96.
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contro di Iui mandato di cattura. Saputosi poi ehe il Manetti
si era rifugiato in Isvizzera> a Lugano, il R. Console in questa
citta, in base al detto mandato di cattura chiese ed ottenne
dal Consiglio di Stato deI Cantone Ticino Ia carcerazione
provYisoria deI Manetti. Piu tardi, con nfficio deI 19 agosto
1895, la Legazione d'Italia a Berna ne chiese l'estradizione
producendo una copia legalizzata della sentenza 4 agosto
1894. Sulla quale domanda interrogato il Manetti se inten-
deva opporsi, rispose di farvi formale opposizione, incari-
cando l'avv. Natale Rusca di stendere il relativo ricorso.
B. Detto ricorso, in data deI 23 agosto 1895, fa capo ai
seguenti argomenti. Il Manetti fu condannato per truffa a
danno di Marri Don Agostino (vedi sentenza 4 agosto 1894).
Ora malgrado ehe il Marri in detto giudizio avesse dichia-
rato di desistere daIl' azione penale, il Tribunale ebbe tutta-
via a condannare il Manetti come coipevole di truffa. Aggra-
vatosi quest' ultimo presso la Corte d'appello di Firenze,
Don Agostino Marri rinnovava la sua dichiarazione di desistet'e
dalla sporta querela a favore deI Manetti; della quale di-
chiarazione fu steso espresso verbale. Ora l'accusa per de-
litto di truffa semplice scampare se la parte lesa non s;iorge
querela 0 se vi recede prima ehe sia emanata una sentenza
definitiva. (Art. 379 e 380 Codice penale tic.). Secondo il
Codice penale italiano sembra perb ehe la truffa sia sempre
perseguibile anche senza querela di parte e nonostante re-
cesso della parte lesa. Comunque sia, essere un principio
ricollosciuto in materia di estradizione ehe il faUo costituente
il delitto per cui l'estradizione viene chiesta debba essere per-
seguibile tanto nello stato riehiedente ehe in quello richiesto.
Su questo criterio essere fondato anehe il disposto dell'art. 4
deI trattato itaIo-svizzero ehe rifiuta l'estradizione quando
secondo le leggi deI paese richiesto vi e prescrizione den' a-
zione 0 della pena. Lo stesso aver luogo anche pel recesso
delI' azionb penale ehe e un modo di estinzione delI' azione
pari alIa prescrizione. Dovendosi pertanto secondo la legge
ticinese ritenet'si estinta l'azione pen·t!e per truffa, l'estradi-
zione deI Manetti non pub essere accordata.
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt, Staatsverträge.
C. Conformemente all'art. 23 della legge federale sull'es-
tradizione agli stati esteri, il Consiglio federale, eon ufficio
deI 4 settembre 1895, rimetteva gli atti della causa a questa
Corte, unendovi il preavviso deI Proeuratore generale della
Confederazione. Questi eonehiude al rigetto dell'opposizione
sostenendo ehe il trattato italo-svizzero non fa dipendere
l'estradizione dalla questione, se il fatto eostituente il delitto
sia 0 no perseguibile in ambedue gli stati. Inoltre il delitto
in questione non essere eontemplato dagli art. 379 e 380, ma
bensi daIl' art. 384 deI Codiee penale ticinese, ehe eontempla
il delitto di frode.
II Tribunale federale ha preso in considerazione :
1. Parte riehiedente e il G-overno italiano, il quale si ri-
volse in via diplomatiea al Consiglio federale. La domanda
relativa trovasi eorredata da eopie autentiehe della sentenza
di eondanna in data 4 agosto 1894 edel mandato di eattura
emanato dal proeuratore deI Re presso il Tribunale penale
di Firenze, in data 25 maggio 1895. Entrambi questi doeu-
menti indieano Ia natura e Ia gravita dei delitti perseguiti,
noneM i disposti della Iegge penaie applieati 0 applieabili.
In oltre, non verte eontroversia sul fatto ehe I' individuo in
questione, arrestato a Lugano, e identieo eol Manetti, eon-
dannato a Firenze. Date queste eireostanze, i requisiti den' es-
tradizione quanta aHa forma (art. 9 deI trattato fra Ia Svizzera
e l'Italia per Ia reeiproea estradizione dei deliquenti) devono
diehiararsi adempiti, e non resta a esaminare ehe raltra
questione se rieorrano 0 meno nel eonereto easo i requisiti
d'ordine materiale, neeessari pereM possa essere aeeorJata
l'estradizione.
2. Lo nega il rieorrente allegando ehe l'estradizione non
puo essere aeeordata ehe nel ca so ove il delitto in questione
sia punibile seeondo le leggi tanto dello stato riehiedente
quanta di quello riehiesto. Detto requisito maneare nel easo
attuale e questa maneanza doversi eonstatare dal Tribunale
federale nel medesimo modo ehe quest' ultimo dovrebbe eon-
statare in un dato easo l'esistenza della preserizione; I' estra-
dizione doversi in eonseguenza negare. Su di eio si osservi :
H. Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 96.
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E bensl ve~'o ehe la Iegge federale sull'estradizione, nel suo
art. 3, eontiene il disposto ehe l'estradizione si possa aeeor-
dare per i delitti ivi enumerati, qualora dessi delitti siano
punibili tanto seeondo Ie Ieggi deI paese di rifugio quando se-
eondo quelle dello stato riehiedente. In eonereto pero si tratta
di una causa d'estradizione fra Ia Svizzera el' Italia; fra questi
due stati esiste un trattato sulla reciproea estradizione dei deli-
quenti, e eioe il trattato 22 Iuglio 1868; ora in questo trattato
non trovasi espressa Ia disposizione deIl'art. 3 leg. cit. Si po-
trebbe bensl esaminare se ciononostante il preseritto den'
art. 3 possa appliearsi anehe nei easi sottoposti al trattato. Ma
in eonereto Ia questione non ha bisogno di essere risolta.
ImperoeeM, supposto anehe eol rieorrente ehe Ia questione
si debba risolvere affermativamente, e ehe quindi si debba far
dipendere l'estradizione dal fatto ehe il reato in questhme sia
punibile. seeondo ambedue le leggi, l'estradizione dovrebbe
nondimeno aeeordarsi. E eio pel motivo ehe nel easo attuale
Ia eondizione supposta eol rieorrente si troverebbe essa pure
adempita. In realta, il reato in questione e punibile tanto nel
Regno d'Italia, riehiedente l'estradizione, ehe nel . Cantone
Ticino, rifugio dei deliquente. L'estradizione e riehiesta per
inganno 0 frode (Betrug, fraude; vedi il trattato) ora e evi-
dente co me questo delitto, previsto nel trattato, art. 2 N° 12,
sia punibile in Italia. Ne tratta il Codiee penale italiano nel
suo art. 413, il quale stabilisee : «Chiunque, eon artifizi 0
raggiri atti a ingannare 0 a sorprendere l'altrui buona fede,
indueendo alcuno in errore, proeura a se 0 ad altri un in-
giusto prontto eon altrui danno, e punito eon Ia reelnsione
sin a 3 anni e eon Ia multa ..... » Inoitre, il Codiee italiano
non diehiara l'inganno (<< truffa ») perseguibile soltanto a que-
rela delI' offeso, e molto meno aneora dispone ehe Ia remis-
sione delI' offeso, nei delitti di frode, estingue l'azione penale,
cio ehe deI resto non ha affermato neppure il rieorrente.
E difatti, il medesimo, insieme a eerto Vegni fu, in appli-
eazione degli art. 413 e 79 dei Codiee penale italiano, eon-
dannato tanto in prima istanza quanta in sede di appello, mal-
grado Ia remissione della querela da parte den' offeso, «per
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
avere, eon raggiri ed artifizi fraudolenti atti a sorprendere
l'altrui buona fede, indotto il signor Marri Agostino a rila-
sciare loro tre eambiali, una di lire 3000, la seconda di lire
2000, e la terza di lire 1000, facendogli credere ehe col ricavo
delle medesime mediante sconto avrebbero potuto sostenere
le spese occorrenti per la impresa gia assunta al teatro delle
Muse di Ancona con sussidio di lire 9000 per la rappre-
sentazione di opere musicali nel prossimo carnevale, e tutto
eib eontro veritä, proeurando eosl un ingiusto profitto a loro
stessi collo seonto di due delle suddette cambiali in danno
deI detto Marri.» E questo indubbiamente il fattispecie
delI' inganno (<< truffa »giusta il Codice penale italiano). TI
ll1edesimo fattispecie poi e anche punibile nel Cantone Ticino,
qui perb sotto il titolo di frode (vedi sentenza deI Tribunale
federale nella causa dei coniugi Hardwin, in data 25 novembre
1893). E nel Ticino pure non e menomamente riehiesta la
querela della parte lesa, ne l'azione penale si estingue per
la remissione della medesima. Cib fu bens! eontestato dal
rieorrente col dire ehe a termini deI Codice penale ticinese
la truffa' non e perseguibile ehe a querela delI' offeso, la
quale ora non sussisterebbe; maneare quindi il requisito
sostanziale delIa punibilita deI reato seeondo ambedue le
legislazioni in diseorso. Ma questo ragionamento ha per base
il supposto ehe la truffa deI Codice penale ticinese, art. 379
e 380, sia identica con quella deI Codice penale italiano,
art. 413, e eome quest' ultima significhi al delitto d'inganno.
Ora tale non eileaso. Difatti, mentre truffa nella legge
italiana significa inganno 0 frode, nella legge ticinese la stessa
parola truffa vale appropriazione indebita. E per quest' ulti-
ma ehe l'art. 380 Codiee penale ticinese riehiede la querela
deU' offeso. Ma nel easo eonereto s'intende come non possa
riIevare eib ehe la legge tieinese preserive intorno an' appro-
priazione indebita, non trattandosi qui di simile reato, ma
bens! d'inganno. E l'inganno, eome fn dimostrato qui sopra,
tanto in Italia quanta nel Cantone Ticino e perseguibile indi-
pendentemente da una querela di parte e malgrado la remis-
sione della medesima. ~ e risulta ehe nella presente fatti specie
H. Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 96.
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'e soddisfatto anehe aHa condizione delI' art. 3 legge federale,
onde la relativa eecezione deI ricorrente si appalesa malfon-
dato. Inoltre, la querela di parte non essendo in eonereto
necessaria, e inutile esaminare se in casi perseguibili soltanto
a querela delI' offeso, la maneanza deHa medesima, in modo
analogo aHa prescrizione (art. 4 deI trattato), debba avere
per conseguenza il rifiuto della domanda d'estradizione.
Percio il Tribunale federale pronu,ncia :
L'estradizione di Enrico Manetti, di Firenze, condannato
per truffa, alle autorita italiane, e accordata.