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20_I_835

BGE 20 I 835

Bundesgericht (BGE) · 1894-01-01 · Italiano CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsvertrage.

gefiagt:n our Qa.ft gefcgte~~anb~ungen nac'9 IU3ernifc'9cm Straf=

rec'9te }trafbar feten. 3n bteler S)ttlfic'9t ift maj3gebenb § 223 bes

ruaermfc'gen .. Strafgefe~b~c'ge~, roe(c'ge~ lautet:,,~ie aum inacljteil

"bel' merm0gen~rec'9te ettle~ ~nbern ttl roa~ immer fUr einer ~b::

II fic'9t unternomme~e ~nufc'9ung, fie mag burclj argHftige ~ntftel::

"lung bel' ~a9rgett, ober burc'9 tlorfn~Iiclje recljt~roibrige morent=

1/9artung .. b~erben gefc'9c9en fein, ift ?Betrug. ~et ?Betmg u'}irb,

lIo9ne lRud'ltc'9t barauf, ob bel' bea6ficljtigte Scljaben roirflic'9 ein::

IIgetret.en, . al~ ~orrenb~t betrac'9t:t, fobalb bie tnufc'genbe,l)anblung

"lieenbtgt tft, m mer6mbung mtt bel' ~uffafiung unb ~u,$!egullg

roelc'ge bie {u3ernifc'gen Strafgeric'9te btefer @efe~e,$lieftimmung ge:

gelien. 9alien. ~an~clj finb a6et bie in bem S)aft6efe9le bet iJrau

~rt)me\~,$f~ unb t9rem,S09ne our Baft gelcgten S)cmb!ungen

mcljt fttafliar.

~enn, rote . bem ?Bunbe,$gericljt liefannt ift, roirb

naclj bel' IU3ermfc'9cu Strattecljt,$~rari~ in ~urren, roie bie tlOt::

Hegenbcn, ein ftrafl.i{trer ~etrug nul' angenommen, roenn bie Ull::

roa9re ~atfac'ge bet Ba9{ung,$fu9igfeit tlotgef~iegc[t obet bie roa9re

~atfac'ge bet Ba9rung~unfn9igfeit in

recljt~roibriger .metfe tler::

fc'9roiegen roorben if±. 3n biefer lRic'9tung ent9urt a6er bel' j)aft::

liefe~I licaugltc'9 fnmtHc'9cr ~nfiage~unfte feine bie ~ngefiagten

liefattenbe.~e9au:ptungen. @emntl bem olien eitietten ~rt. 1. Biff. 13

be~ ~u~hcfemng,$nertrage~ fann ba9ct bem gejterrten SUu.$Hefe::

tung~liege9ren nic'9t entf:proc'gen roerben.

~emnac'9 9at ba,$ Q)unbe,$geric'9t

erhnnt:

~ie ~u~neferung bet Iljaletie Belina S)r~niero,$ft) non $fra::

foroo

un~ be.$ S)einric'9 S)rt)niero,$f~ \,)on $fraforoo roirh nicljt

lleroiffigt.

II. Auslieferung. -

2. Vel'Lrag mit ltalien. No 128.

835

2. Vertrag mit Italien. -

Traite avec l'Italie.

128. Sentenza del 18 ottobre 1894 nella causa Pellegrini.

A. In seguito a processo per fallimento doloso svoltosi da-

vanti il Tribunale civile e penale di S. l\finiato in prima, e

davanti la Corte d'appeUo di Firenze in seconda istanza, gli

imputati Giuseppe Lazzareschi, Emilio Santini; Renato Cer-

boni, Enrico Cioli, Giovanni e Ettore Pellegrini.. Candido Puc-

cioni e Baldassare Giannini venivano dichiarati: il primo col-

pevole di bancarotta fraudolenta, gli altri colpevoli del reato

dell'art. 865 del Codice di commercio italiano, e condannato

il Giovanni Pellegrini ad anni tre di reclusione. Detto articolo

prescrive: « Sono puniti colla reclusione sino a cinque anui

» coloro che senza complicita in b,ancarotta sono convinti:

» 10 di avere in un fallimento scientemente distratto, ricet-

» tato 0 in pubbliche 0 private dichiarazioni dissimulato beni

» mobili 0 immobili del fallito; » 20 ecc. ecc. Questa figura

di reato venne raVVIsata dal Tribunate di S. l\finiato nei fatti

seguenti : n 2 marzo 1892 fu dichiarato iI fallimento di Giu-

seppe Lazzareschi e fissata Ia data della cessazione dei pa-

gamenti al 17 febbraio antecedente. Essendo sorto iI sospetto

che Lazzareschi ave sse distratto parte dell'attivo in fro de dei

creditori fu instruita regolare procedura, in seguito alIa quale

lisulto che Cerboni Renato da Vinci, pregato da Santini Emi-

lio, sugli ultimi di gennaio 0 sui primi di febbraio 1892, di

ricevere in casa sua una certa quantita di mercanzie, recavasi

una sera in compagnia del suo cognato Enrico Cioli ad E111-

poli ed ivi condotto da uno sconosciuto al magazziuo di Giu-

sep;e Laz;areschi, c~ri~avano alIa pr~senza e coIl' aiut~. d~

quest' ultimo otto colli dl merce che pOl trasportarono a "\ mel

nella casa Cerboni. Pili tardi, dietro sollecitazione del Santini

di disfarsi in un modo qualsiasi della merce ricevuta (che du

certo Bicchi Vincenzo era stata stimata da 1300 a 1400 fr.l,

Cerboni rivolgevasi a Giovanni Pellegrini di Stabbia perche

1:)36

A. Staatsrechtliche Entscheidullgell. III. Abschllitt. Staatsverlrage.

gli trovasse un compratore. Pellegrini scrisse il24 marzo 1892

ad un suo parente Baldassare Giannini di CentigIiano, e feee

trasportare gli otto colli di merce, due dei quaJi sparirono du-

rante il trasporto, per mezzo di Candido Puccioni nella pro-

pria cas a di Stabbia. Quivi Ie mercanzie furono visitate da

Baldassare Giannini, e dopo alcune trattative comperate per

fr.800.

B. In base a questa sentenza la Legazione italiana a Berna

domanda ora l'estradizione di Pellegrini Giovanni per parte-

cipazione al delitto di bancarotta fraudolenta, come all'art. 2

N° 11 del trattato fra la Svizzera e 1'Italia. Contro questa

domanda si oppone il Pellegrini, fondandosi sui seguenti mo-

tivi : II delitto pel quale egli e stato condannato dal Tribunale

di S. Miniato non e quello di complicita 0 participazione a ban-

carotta fraudolenta, rna quello speciale dell'art. 865 del Co-

dice di commercio italiano, che non e previsto come causa

di estradizione nel trattato fra la }3vizzera e 1'Italia. Questo

articolo esclude anzi espressamente la complicita 0 parteci-

pazione al delitto di bancarotta fraudolenta. Cio riIevasi dal

testo dell'articolo suddetto e nella fattispecie dal fatto Rccer-

tato dalla sentenza del Tribunale di S. Miniato, che egIi, Pel-

legrini, non ebbe parte nella sottrazione 0 trafugamento della

merce, se non 20 e pili giorni dopo l'apertura del fallimento.

L'estradizione non potersi accordare neppure per titolo di

fro de, furto 0 simili conforme all'art. 2, N° 12, del trattato,

la merce trafugata essendo stata vend uta per fl'. 800, dunque

per un valore inferiore a quello richiesto dal trattato. Del

resto la copia della sentenza di con danna, prodotta dalla Le-

gislazione italiana, non offre carattere serio di autenticita, non

portando essa la firma del presidente del tribunale giusdi-

cente e nella legalizzazione apposta dalla cancelleria essendo

espresso un « salvo ecc.» che de nota evidentemente man-

canza di fornilalita essenziaIi.

C. La Legazione italiana a Berna, alIa quale fu comunicato

l'atto di opposizione Pellegrini, dichiara di insistere nella pro-

pria domanda, e fa osservare che il delitto pel quale il Pelle-

grini e stato condannato, e in realta una vera partecipazione

II. Ausheferung. -

2. Vertrag mit Italiell. No 128.

8:37

al reato di bancarotta fraudolenta e cade come tale sotto I'ul-

timo alinea dell'art. 2 del trattato 1868.

,

fJ. Nel suo preavviso il Procuratore generale della Confe-

derazione opina invece, che l'ultimo alinea del trattato 1868,

secondo il quale « l'estradizione de~e e.ssere acc.ordat~ ~er

ogni sorta di complicita e compartecipazlOne a~le lllfrazlOlll ~

indicate negli articoli antecedenti, contempla solo Ie figure dl

complicita esposte nella parte generale dei. Codici penaIi ! COS!

per es. negli art. 63 e 64 del Cod. pen. It~l.), ma ~on e ap-

plicabile a delitti speciali come quello previsto dall art. 865

del Cod. di comm. italiano, che esclude espressamente la co~­

plicita in bancarotta. II Procuratore generale ritiene tuttavia

che l'estradizione potrebbe essere accordata in b~s~ all' ~rt.

2, N° 11, del trattato, il titolo di fallimento doloso IVI prevlsto

dovendo essere inteso in un senso affatto generale, compren-

dente ogni sorta di frodi commesse in un fallimento a danno

dei crcelitori, e il reato dell'art. 865 Cod. di comm: Italiano.

essendo distinto da quello di bancarotta fraudolenta Ulllcamente

pel fatto, che il colpevole, invece di essere il fallito, . e ~na

terza persona, cio che non ha importanza dal punto dl VIsta

dell'estradizione.

Per i seguenti m{)tivi :

1. I requisiti dell'art. 9 del trattato sono stati adempiti.

Della sentenza del Tribunale di S. Miniato e. stata ?rodotta

una copia autentica, legalizzata da un pubbhco. ufficIO. ~ss.a

non porta e vero la firma del presidente del TrIbunale gmdI-

cente, rna una simile formalita non e richlesta neppure dal-

l'art. 9 del trattato. L'espessione « salvo ecc. » ~d~perat~

dall'ufficio vidimante, denota evidentemente l'oml~slOn~ ell

una formola vidimativa convenzionale, non, come sostIene l.o~­

ponente, la mancanza di formalita essenziali infirm antI il

giudizio.

86- d

2. L'estradizione non puo essere accordata. L ~rt. ? el

Codice di commercio italiano contempla fuori dl dubblO un

delitto sui generis, indipendente e distinto della. ban~arot,t,l,

fraudolenta, quale e prevista all'art. 860 del COdl.ce ~I COl,·.

Italiano e al § 231 del Codice pen. ticinese. Sotto il diSPOSt}

S38

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsvertrage.

dell'art. 865 non cadono, a stregua del tenore preciso di que

8to articolo, che delitti commessi da terze persone senza com-

plicita in fallimento. Cib risulta anche dal titolo generico sotto

il quale e stato compreso I' art. 865. Per Ie diverse forme di

participazione dei terzi ad un fallimento doloso, si applicano

invece, come e detto chiaramente nei motivi suI Codice di

commercio italiano (vedasi il commentario Castagnola, Fonti e

Motivi, vol. III, pag. 252) i principi generali del Codice pe-

nale. La ragione del disposto speciale dell'art. 865 deve es-

sere cercata secondo Carrara (Programma, parte spec. vol.

VII § 3449 e seg.), e secondo Ie sentenze di tribunali italiani

menzionate nel commentario Castagnola -

Giurisprudenza,

pag. 571, nella possibilita che i delitti previsti dall'art. 865

possano essere commessi anche senza concerto col fallito. La

condanna dell'imputato Cerboni, convinto di avere agito in

presenza e coll' aiuto di Lazzareschi, come colpevo!e del de-

litto dell'art. 865, pub bens! da questo punto di vista appa-

rire sorprendente, ma non autorizza a ritenere, che la pena

8ia stata pronunciata per un altro reato di quello enunciato

espressamente nella sentenza, sulla quale la domanda di estra-

dizione si appoggia, e che quadra esattamente ai fatti accer-

tati a carico del Pellegrini.

3. L'opinione del procuratore generale, che l'estradizione

sia da accordarsi per titolo di fallimento doloso a senso del-

l'art. 2, N° 11, del trattato, non pub essere accettata. n de- .

litto di fallimento dolo so, come e inteso anche dal trattato fra

la Svizzera e l'ltalia, e una forma di reato applicabiIe solo al

falIito come agente principale, ed alIa quale i terzi possono

partecipare solo come complici. Se invece i terzi hftnnO agito

da soli, senza concerto col fallito, essi si rendono colpevoli di

un delitto speciale, non di fallimento doloso. Le distrazioni

-da loro commesse a danno dei creditori possono cad ere bensl

sotto Ie nozioni di furto, fro de, appropriazione indebita ecc.,

ma la nozione del fallimento doloso e a 101'0 inapplicabile.

Qualunque sia la somiglianza che questi delitti hanno colla

bancarotta fraudolenta relativamente agli efi'etti} l'estradizione

ilOn pub essere tuttavia accordata che in virtu del 101'0

II. Auslieferung. -

2. Vertrag mit Italien. N° 129.

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carattere speciale. Estendendo in materia di estradizione la

nozione di bancarotta fraudolenta nel senso proposto dal pro-

curatore generale, si arriverebbe a questo risultato, che in

virtu del disposto speciale dell'art. 2, N° 12, del trattato fra

la Svizzera e I'Italia, la distrazione ed occultamento della pro-

prieta altrui sarebbero diversamente trattati, secondo che

commessi in occasione di un fallimento a dann6 dei creditori,

oppure nei rapporti ordinari a danno di un terzo qualsiasi.

Ora nessuna ragione intrinseca milita per un)imile procedere.

40 N e consegue che l'estradizione deve essere rmutata

tanto sotto il titolo di fallimento doloso, quanto sotto quello

di semplice participazione al medesimo. La quistione invece

se nei fatti accertati a danno del Pellegrini potrebbe ravvi-

sarsi una delle figure di reato previste al N° 12 dell'art. 2

del trattato, non pub essere discussa, la dom:mda di estradi-

zione essen do stata appoggiata unicamente suI N° 11, art. 2,

del trattato.

.

Il Tribunale federate pronuncia:

L'estradizione di Giuseppe Pellegrini aIle autorita italiane

non e accordata.