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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsvertrage.
gefiagt:n our Qa.ft gefcgte~~anb~ungen nac'9 IU3ernifc'9cm Straf=
rec'9te }trafbar feten. 3n bteler S)ttlfic'9t ift maj3gebenb § 223 bes
ruaermfc'gen .. Strafgefe~b~c'ge~, roe(c'ge~ lautet:,,~ie aum inacljteil
"bel' merm0gen~rec'9te ettle~ ~nbern ttl roa~ immer fUr einer ~b::
II fic'9t unternomme~e ~nufc'9ung, fie mag burclj argHftige ~ntftel::
"lung bel' ~a9rgett, ober burc'9 tlorfn~Iiclje recljt~roibrige morent=
1/9artung .. b~erben gefc'9c9en fein, ift ?Betrug. ~et ?Betmg u'}irb,
lIo9ne lRud'ltc'9t barauf, ob bel' bea6ficljtigte Scljaben roirflic'9 ein::
IIgetret.en, . al~ ~orrenb~t betrac'9t:t, fobalb bie tnufc'genbe,l)anblung
"lieenbtgt tft, m mer6mbung mtt bel' ~uffafiung unb ~u,$!egullg
roelc'ge bie {u3ernifc'gen Strafgeric'9te btefer @efe~e,$lieftimmung ge:
gelien. 9alien. ~an~clj finb a6et bie in bem S)aft6efe9le bet iJrau
~rt)me\~,$f~ unb t9rem,S09ne our Baft gelcgten S)cmb!ungen
mcljt fttafliar.
~enn, rote . bem ?Bunbe,$gericljt liefannt ift, roirb
naclj bel' IU3ermfc'9cu Strattecljt,$~rari~ in ~urren, roie bie tlOt::
Hegenbcn, ein ftrafl.i{trer ~etrug nul' angenommen, roenn bie Ull::
roa9re ~atfac'ge bet Ba9{ung,$fu9igfeit tlotgef~iegc[t obet bie roa9re
~atfac'ge bet Ba9rung~unfn9igfeit in
recljt~roibriger .metfe tler::
fc'9roiegen roorben if±. 3n biefer lRic'9tung ent9urt a6er bel' j)aft::
liefe~I licaugltc'9 fnmtHc'9cr ~nfiage~unfte feine bie ~ngefiagten
liefattenbe.~e9au:ptungen. @emntl bem olien eitietten ~rt. 1. Biff. 13
be~ ~u~hcfemng,$nertrage~ fann ba9ct bem gejterrten SUu.$Hefe::
tung~liege9ren nic'9t entf:proc'gen roerben.
~emnac'9 9at ba,$ Q)unbe,$geric'9t
erhnnt:
~ie ~u~neferung bet Iljaletie Belina S)r~niero,$ft) non $fra::
foroo
un~ be.$ S)einric'9 S)rt)niero,$f~ \,)on $fraforoo roirh nicljt
lleroiffigt.
II. Auslieferung. -
2. Vel'Lrag mit ltalien. No 128.
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2. Vertrag mit Italien. -
Traite avec l'Italie.
128. Sentenza del 18 ottobre 1894 nella causa Pellegrini.
A. In seguito a processo per fallimento doloso svoltosi da-
vanti il Tribunale civile e penale di S. l\finiato in prima, e
davanti la Corte d'appeUo di Firenze in seconda istanza, gli
imputati Giuseppe Lazzareschi, Emilio Santini; Renato Cer-
boni, Enrico Cioli, Giovanni e Ettore Pellegrini.. Candido Puc-
cioni e Baldassare Giannini venivano dichiarati: il primo col-
pevole di bancarotta fraudolenta, gli altri colpevoli del reato
dell'art. 865 del Codice di commercio italiano, e condannato
il Giovanni Pellegrini ad anni tre di reclusione. Detto articolo
prescrive: « Sono puniti colla reclusione sino a cinque anui
» coloro che senza complicita in b,ancarotta sono convinti:
» 10 di avere in un fallimento scientemente distratto, ricet-
» tato 0 in pubbliche 0 private dichiarazioni dissimulato beni
» mobili 0 immobili del fallito; » 20 ecc. ecc. Questa figura
di reato venne raVVIsata dal Tribunate di S. l\finiato nei fatti
seguenti : n 2 marzo 1892 fu dichiarato iI fallimento di Giu-
seppe Lazzareschi e fissata Ia data della cessazione dei pa-
gamenti al 17 febbraio antecedente. Essendo sorto iI sospetto
che Lazzareschi ave sse distratto parte dell'attivo in fro de dei
creditori fu instruita regolare procedura, in seguito alIa quale
lisulto che Cerboni Renato da Vinci, pregato da Santini Emi-
lio, sugli ultimi di gennaio 0 sui primi di febbraio 1892, di
ricevere in casa sua una certa quantita di mercanzie, recavasi
una sera in compagnia del suo cognato Enrico Cioli ad E111-
poli ed ivi condotto da uno sconosciuto al magazziuo di Giu-
sep;e Laz;areschi, c~ri~avano alIa pr~senza e coIl' aiut~. d~
quest' ultimo otto colli dl merce che pOl trasportarono a "\ mel
nella casa Cerboni. Pili tardi, dietro sollecitazione del Santini
di disfarsi in un modo qualsiasi della merce ricevuta (che du
certo Bicchi Vincenzo era stata stimata da 1300 a 1400 fr.l,
Cerboni rivolgevasi a Giovanni Pellegrini di Stabbia perche
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A. Staatsrechtliche Entscheidullgell. III. Abschllitt. Staatsverlrage.
gli trovasse un compratore. Pellegrini scrisse il24 marzo 1892
ad un suo parente Baldassare Giannini di CentigIiano, e feee
trasportare gli otto colli di merce, due dei quaJi sparirono du-
rante il trasporto, per mezzo di Candido Puccioni nella pro-
pria cas a di Stabbia. Quivi Ie mercanzie furono visitate da
Baldassare Giannini, e dopo alcune trattative comperate per
fr.800.
B. In base a questa sentenza la Legazione italiana a Berna
domanda ora l'estradizione di Pellegrini Giovanni per parte-
cipazione al delitto di bancarotta fraudolenta, come all'art. 2
N° 11 del trattato fra la Svizzera e 1'Italia. Contro questa
domanda si oppone il Pellegrini, fondandosi sui seguenti mo-
tivi : II delitto pel quale egli e stato condannato dal Tribunale
di S. Miniato non e quello di complicita 0 participazione a ban-
carotta fraudolenta, rna quello speciale dell'art. 865 del Co-
dice di commercio italiano, che non e previsto come causa
di estradizione nel trattato fra la }3vizzera e 1'Italia. Questo
articolo esclude anzi espressamente la complicita 0 parteci-
pazione al delitto di bancarotta fraudolenta. Cio riIevasi dal
testo dell'articolo suddetto e nella fattispecie dal fatto Rccer-
tato dalla sentenza del Tribunale di S. Miniato, che egIi, Pel-
legrini, non ebbe parte nella sottrazione 0 trafugamento della
merce, se non 20 e pili giorni dopo l'apertura del fallimento.
L'estradizione non potersi accordare neppure per titolo di
fro de, furto 0 simili conforme all'art. 2, N° 12, del trattato,
la merce trafugata essendo stata vend uta per fl'. 800, dunque
per un valore inferiore a quello richiesto dal trattato. Del
resto la copia della sentenza di con danna, prodotta dalla Le-
gislazione italiana, non offre carattere serio di autenticita, non
portando essa la firma del presidente del tribunale giusdi-
cente e nella legalizzazione apposta dalla cancelleria essendo
espresso un « salvo ecc.» che de nota evidentemente man-
canza di fornilalita essenziaIi.
C. La Legazione italiana a Berna, alIa quale fu comunicato
l'atto di opposizione Pellegrini, dichiara di insistere nella pro-
pria domanda, e fa osservare che il delitto pel quale il Pelle-
grini e stato condannato, e in realta una vera partecipazione
II. Ausheferung. -
2. Vertrag mit Italiell. No 128.
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al reato di bancarotta fraudolenta e cade come tale sotto I'ul-
timo alinea dell'art. 2 del trattato 1868.
,
fJ. Nel suo preavviso il Procuratore generale della Confe-
derazione opina invece, che l'ultimo alinea del trattato 1868,
secondo il quale « l'estradizione de~e e.ssere acc.ordat~ ~er
ogni sorta di complicita e compartecipazlOne a~le lllfrazlOlll ~
indicate negli articoli antecedenti, contempla solo Ie figure dl
complicita esposte nella parte generale dei. Codici penaIi ! COS!
per es. negli art. 63 e 64 del Cod. pen. It~l.), ma ~on e ap-
plicabile a delitti speciali come quello previsto dall art. 865
del Cod. di comm. italiano, che esclude espressamente la co~
plicita in bancarotta. II Procuratore generale ritiene tuttavia
che l'estradizione potrebbe essere accordata in b~s~ all' ~rt.
2, N° 11, del trattato, il titolo di fallimento doloso IVI prevlsto
dovendo essere inteso in un senso affatto generale, compren-
dente ogni sorta di frodi commesse in un fallimento a danno
dei crcelitori, e il reato dell'art. 865 Cod. di comm: Italiano.
essendo distinto da quello di bancarotta fraudolenta Ulllcamente
pel fatto, che il colpevole, invece di essere il fallito, . e ~na
terza persona, cio che non ha importanza dal punto dl VIsta
dell'estradizione.
Per i seguenti m{)tivi :
1. I requisiti dell'art. 9 del trattato sono stati adempiti.
Della sentenza del Tribunale di S. Miniato e. stata ?rodotta
una copia autentica, legalizzata da un pubbhco. ufficIO. ~ss.a
non porta e vero la firma del presidente del TrIbunale gmdI-
cente, rna una simile formalita non e richlesta neppure dal-
l'art. 9 del trattato. L'espessione « salvo ecc. » ~d~perat~
dall'ufficio vidimante, denota evidentemente l'oml~slOn~ ell
una formola vidimativa convenzionale, non, come sostIene l.o~
ponente, la mancanza di formalita essenziali infirm antI il
giudizio.
•
86- d
2. L'estradizione non puo essere accordata. L ~rt. ? el
Codice di commercio italiano contempla fuori dl dubblO un
delitto sui generis, indipendente e distinto della. ban~arot,t,l,
fraudolenta, quale e prevista all'art. 860 del COdl.ce ~I COl,·.
Italiano e al § 231 del Codice pen. ticinese. Sotto il diSPOSt}
S38
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsvertrage.
dell'art. 865 non cadono, a stregua del tenore preciso di que
8to articolo, che delitti commessi da terze persone senza com-
plicita in fallimento. Cib risulta anche dal titolo generico sotto
il quale e stato compreso I' art. 865. Per Ie diverse forme di
participazione dei terzi ad un fallimento doloso, si applicano
invece, come e detto chiaramente nei motivi suI Codice di
commercio italiano (vedasi il commentario Castagnola, Fonti e
Motivi, vol. III, pag. 252) i principi generali del Codice pe-
nale. La ragione del disposto speciale dell'art. 865 deve es-
sere cercata secondo Carrara (Programma, parte spec. vol.
VII § 3449 e seg.), e secondo Ie sentenze di tribunali italiani
menzionate nel commentario Castagnola -
Giurisprudenza,
pag. 571, nella possibilita che i delitti previsti dall'art. 865
possano essere commessi anche senza concerto col fallito. La
condanna dell'imputato Cerboni, convinto di avere agito in
presenza e coll' aiuto di Lazzareschi, come colpevo!e del de-
litto dell'art. 865, pub bens! da questo punto di vista appa-
rire sorprendente, ma non autorizza a ritenere, che la pena
8ia stata pronunciata per un altro reato di quello enunciato
espressamente nella sentenza, sulla quale la domanda di estra-
dizione si appoggia, e che quadra esattamente ai fatti accer-
tati a carico del Pellegrini.
3. L'opinione del procuratore generale, che l'estradizione
sia da accordarsi per titolo di fallimento doloso a senso del-
l'art. 2, N° 11, del trattato, non pub essere accettata. n de- .
litto di fallimento dolo so, come e inteso anche dal trattato fra
la Svizzera e l'ltalia, e una forma di reato applicabiIe solo al
falIito come agente principale, ed alIa quale i terzi possono
partecipare solo come complici. Se invece i terzi hftnnO agito
da soli, senza concerto col fallito, essi si rendono colpevoli di
un delitto speciale, non di fallimento doloso. Le distrazioni
-da loro commesse a danno dei creditori possono cad ere bensl
sotto Ie nozioni di furto, fro de, appropriazione indebita ecc.,
ma la nozione del fallimento doloso e a 101'0 inapplicabile.
Qualunque sia la somiglianza che questi delitti hanno colla
bancarotta fraudolenta relativamente agli efi'etti} l'estradizione
ilOn pub essere tuttavia accordata che in virtu del 101'0
II. Auslieferung. -
2. Vertrag mit Italien. N° 129.
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carattere speciale. Estendendo in materia di estradizione la
nozione di bancarotta fraudolenta nel senso proposto dal pro-
curatore generale, si arriverebbe a questo risultato, che in
virtu del disposto speciale dell'art. 2, N° 12, del trattato fra
la Svizzera e I'Italia, la distrazione ed occultamento della pro-
prieta altrui sarebbero diversamente trattati, secondo che
commessi in occasione di un fallimento a dann6 dei creditori,
oppure nei rapporti ordinari a danno di un terzo qualsiasi.
Ora nessuna ragione intrinseca milita per un)imile procedere.
40 N e consegue che l'estradizione deve essere rmutata
tanto sotto il titolo di fallimento doloso, quanto sotto quello
di semplice participazione al medesimo. La quistione invece
se nei fatti accertati a danno del Pellegrini potrebbe ravvi-
sarsi una delle figure di reato previste al N° 12 dell'art. 2
del trattato, non pub essere discussa, la dom:mda di estradi-
zione essen do stata appoggiata unicamente suI N° 11, art. 2,
del trattato.
.
Il Tribunale federate pronuncia:
L'estradizione di Giuseppe Pellegrini aIle autorita italiane
non e accordata.