Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IY. Abschnitt. Staatsvertrage.
e~ne§ gemeinen 1Sergel)en§ ~erforgt, unb einen ~eroet~ bafftr, ba§ .
?tefe 1Serfo(gung nur 3um 6d)eitt, unb in bel' roal)ren m:6ftdjt
t9n megen
eine~ 1JoHtifd)en 1Ser6red)en~ ober 1Sergel)en~ 3u ~er:
fol?en ober 3U. beftrafen, ftattfil1.be, 9at er nid)t ~erfudjt. @eftiitt
aut
~(rt. 4 CIt. fann bager ble
m:u~(teferung nid)t
~erroeigert
werben.
SDages:n, baR b.e:- m:u§gefieferte roegen eine§ \,lor ber m:u~nefe~
r~mg .\,ler~6ten 1J0ftttfd)en 1Sergel)en§, ober roegen einer,))anolung,
bre mtt emem 1JoHtifrljen 1Sergegen in Bufammenl)ang ftel)t, ober
~egen e~ne§ nidjt tm 1Sertrag ~orgefel)enen 1Sergegen§ ftrafgedd)h
(td)
~ertolgt \l>erbe, ifi in ~rt. 4 ~nnea 2 unb 3 au~reid)enbe
@arantie gefd)affen.
~
SDemnetd) 9at ba§ lBunbe§gerid)t
erfannt:
SDie m:ui3!ieierung bei3,309ann S)oto1J roegen lBetruge§ iuirb
lieroiUigt.
2. Vertrag mit Italien. -
Tl'aite avec l'Italk
59. Sentenza del 1'7 lnglio 1894 nella causa Jfanin.
A. Manin Lodovico Arturo fu Stanislao da Venezia, d'anni
24, e accusato in base a mandato di cattura del 13 giugno
1894, di avere il15 febbraio 1894 in Milano « mediante falso
:t in atto pubblico, e cioe col mezzo di un vaglia postale tele-
» grafico da esso falsificato, carpiti a Marchesi Pietro la som-
» ma di fl'. 433, reato previsto agli art. 278 e 413 del Codice
» penale italiano. »
Egli venne arrestato a Lugano il 14 giugno 1894 e la Iega-
zione ita.liana a Berna ne domanda l'estradizione per titolo di
falso e di truffa fondandosi sull'art. 2 ai Nri 8 e 12 della re-
lativa convenzione fra la Svizzera e l'Italia. Contro questa
domanda Manin interpose ricorso aIle Autorita federali aIle-
gando : che il fatto quale si trova indicato nel mandato di cat-
tura non presenta i caratteri di un reato di falso ma del de-
litto di truffa previsto dall'art. 43 del Codice pe~aIe italiano;
Auslieferung. -
2. Vertrag mit Italien. No 59.
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·che in concreto la somma carpita non sarebbe che di fl'. 433,
nel mentre l'art. 2 del trattato fra la Svizzera e I'Italia al
N° 12 prescrive, perche l'estradizione per reato di truffa
possa aver luogo, che la somma estorta debba superare Ie lire
.() franchi 1000. n ricorrente sapere bens! che 10 Stato a cui
vien domandata l'estradizioneJ non puo accertarsi prima se i
fatti indicati nell'accusa siano 0 menD fondati : il Tribunale
federale avere pero il dovere di esaminare se i fatti in que-
stione, dato che siano provati, costituiscano 0 menD la figura
di rea to, pel quale l'estradizione e richiesta.
B. n procuratore generale della Confederazione propone
nel suo preavviso di far luogo alla domanda della Legazione
italiana. Egli ritiene che nel caso concreto concorra col de-
Htto di truffa il reato di falso, pel quale giusta il disposto del-
l'art. 2 N° 8 della COllvenzione fra la Svizzera e l'Italia, l'e-
Btradizione non puo essere rifiutata. It disposto suddetto pre-
vedendo poi anche come titolo di estradizione I'uso di scrit-
ture falsificate, il procuratore generale ed' avviso che in caso
d'estradizione il ricorrente potrll. essere giudicato dai tribunali
italiani anche per il fatto eli truffa, di cui egli e imputato. Una
condanna per reato eli truffa non essere ammissibile pero che
nel caso che Manin venga dichiarato colpevole del delitto di
falso. Se invece egli viene liberato da quest' ultimo capo d'ac-
cusa, secondo l'avviso del procuratore generale, Manin non
potrebbe pill essere condannato per truffa (art. 3 del trattato).
Il T1'ibunale fedemle considerando :
II mandato di cattura, sui quale si poggia Ia domanda di
estradizione, menziona come fatti delittuosi, da un lato, la
falsificazione da parte di Manin di un atto pubblico, ossia di
un vaglia telegrafico, daIl' altro, l'uso da lui fatto del vaglia
falsificato per carpire a Marchesi Pietro una somma di fro 443.
Nel primo di questi fatti si riscontrano evidentemente gli
·estremi giuridici del delitto di falso, e. fintanto percio che 1'e-
stradizione e richiesta per questo titolo, essa deve necessa-
riamente essere accorclata. II motivo perC. che it clelitto di
falso e stato impiegato come mezzo per commettere il delitto
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A. Staatsrechtliche Entscheldungen IV. Abschnitt.Staatsvertrage.
di truifa, non autorizza il Tribunale federale ad accordare
l'estradizione anche per questo secondo delitto. Giusta l'art.
2 N° 12 del trattato svizzero-italiano, l'estradizione per titolo
dL truifa non deve aver luogo che allorquando il valore degli
oggetti carpiti e superiore a fro 1000. Che nel caso attuale vi
sia connessita di azione fra i due delitti, non basta perche sia
eventuaImente devoluto ai tribunali italiani anche il giudizio
sul reato di trufia. L'art. 2 N° 8 del trattato svizzero-ita-
liano prevede bens! come causa di estradizione anche l'uso
di scritture falsificate, rna qui l'estradizione e richiesta, oltre
che per il delitto di falso, non per il detto reato, rna per un' al-
tra forma di delitto, cioe per quello di truffa. Ora per quanto
concerne quest'ultimo titoIo il caso attuale non raggiunge l'im-
portanza voluta dall'art. 2 N° 8 del trattato suddetto.
Pronuncia:
L'estradizione di Manin Lodovico e accordata, colla restri-
zione perb alla sola accusa di falso.
60. Sentenza del 17 luglio nella causa A ttorre.
A. La Legazioue italiana a Berna domanda l'estradizione
di Attorre Vincenzo, nativo di Giulianova, fondandosi sopra
sentenza del Tribunale penale di Napoli in data del 3 giugno
1894. Detta sentenza dichiara l'Attorre colpevole di falsita a
sensi degli art. 68, 266 e 279 del Codice penale italiano, per
aver falsificato la firma d'un « impiegato postale ed il bollo
» di ufficio per riscuotere un vaglia telegrafico di lire 500 di-
» retto a Rocco De Paulis,» e 10 condanna aHa pena di re-
clusione per due anni ed a duemila lire di multa.
L'Attorre, che trovasi detenuto a Ginevra, fa opposizione
alIa suddetta domanda allegan do : che secondo Ia legge fede-
rale sull'estradizione del 22 gennaio 1892, art. 3 in {ine, l'e-
stradizione pub essere rifiutata quando sia richiesta per de-
litto di poca entita; che questo motivo e evidentemente
applicabile al caso presente, l'Attorre avendo ottenuto in Ita-
lia la liberta provvisoria mediante una cauzione di soli fl'. 100,
Auslieferung. -
2. Vertrag mit Italien. No 60.
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cauzione stabilita per i delitti di minima importanza; che del
resto il fatto imputato ad Attorre di avere tentato di riscuo-
tere una somma di fl'. 500 mediante apposizione di una firma
fittizia, non ha in se gli elementi del delitto di falso, rna quelli
di un tentativo di truifa inferiore aHa somma di fl'. 1000, sta-
bilita dall'art. 12 del trattato svizzero-italiano perche l'estm-
dizione possa aver luogo.
B. 11 procuratore generale della Confederazione, al quale
gli atti furono comunicati dal Consiglio federale prima di es-
sere spediti al Tribunale federale, eonchiude al rigetto del-
l'opposizione.
Il Tribunale federate considerando :
La sentenza del Tribunale penale di Napoli del 3 giugno
1894 condanna l'Attorre non per tentativo di truifa, ma per
reato di falso conforme agli art. 266 e 279 del cod ice penale
italiano. Attorre venne ritenuto colpevole di avere falsificat(}
la firma di un impiegato postale ed il bollo d'ufficio tentando
di riscuotere un vaglia postale diretto ad una terza persona.
Gli estremi giuridici del delitto di falso si riscontrano dun-
que tanto rispetto agli art. 266 e 279 del codice penale ita-
liano, che agli art. 127 e 136 del codice penale ginevrino. Ora
il reato di falso e previsto esplicitamente daH' art. 2 N° 8 del
trattato svizzero-italiano come eausa di estradizione. L'ecce-
zione tirata dall'opponente dal disposto del Ko 12 di detto
artieolo, riferentesi ai delitti di truffa, non e applibile al caso
attuale. Del pari non pub essere rifiutata l'estradizione in
virtu dell'art. 3, ultimo lemma, della legge federale 1892, il
Tribunale federale avendo gia dichiarato altre volte, ehe lao
questione dell'ammissibilita 0 non ammissibilita di una do-
manda di estradizione va giudicata solo dietro i trattati esi-
stenti, e non dietro il disposto dell'art. 3 della legge suddetta.
Prommcia:
L'estradizione di A.ttorre Vincenzo aIle autoriti italiane e
accordata.