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20_I_255

BGE 20 I 255

Bundesgericht (BGE) · 1894-01-01 · Italiano CH
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B. CivIlrechtspllege.

angemeffener !1"Beife in mnf~lag 6ra~te. :vagegen ift 6ei bel' 9ier~

feitigen mu§meffung bel' ~ntf~iibigung ni~t auuer md)t au lnifen~

bau ein l8erfd)ulben be§ ~enngten allerbing§ angenommen l1)irb~

mag ba§fe1be

nu~ fein

f~l1)ere§ fein. ~§ red)tfertigt fi~ unter

biefen Umftiinben, nuf @runb be§ genannten, au £nften be6 .?Se;;

l'1agten 91er neu fonftatierten S~ulbmoment§ bie Sd)abenerfQ~:>­

fumme \)on 1200 ~r. aUf 1500 ~r. au erl)Ol)cn. Bu biefen

fommen bann nod) fel6ft\leritiinbn~ gemau mrt. 6 litt. b bie uori;;

gen§ anedannten ~eifung§foften famt £ol)nau§fall.

:vemnad) l)at ba§ ~unbe6get't~t

et'fnnnt:

:vie ~erufung be§ srliiger§ wiro al§ oegrilnbet erWirt unb bcr

~effagte ift l)er:pfn~tet, an ben JUiiger au beaal)(en:

a. 1500 ~r. a(§ ~ntf~iibigung fill' o(eibenben 91acl)teU,

b. 64 ~r. £ol)l1au§faU,

c. 35 ~r. ~eilung§toften,

aUe§ fnmmt Bin6 a 5 Ofo i,)om 15. weed 1893 an.

Lausanne. -

Imp. Georges Bridel & Cia

A. STA.'TSRECHTLlCHE ENTSCHEIDUJXGEN

AllRETS DE DROIT PUBLlC

Erster Abschnitt. -

Premiere section.

Bundesverfassnng. -

Constitution federate.

I. Rechtsverweigerung. -

Deni de justice.

42. Sentenza del 16 luglio 1894 nella causa

Patriziato di A1'bedo.

A. Tra il comune ricorrente di Arbedo e la Camera eco-

nomica di Bellinzona, composta dal patriziato di Bellinzona,

da queUo del comune limitrofo di Daro e dai patriziati di

Ravecchia e di l\fontecarasso, verti per una Iunga serie di

anni, dal 1825 in poi, una quistione di confine, detta qui-

stione di Arbino. Detta quistione compromessa dapprima rna

inutilmente ad un giudizio arbitramentale, formo oggetto

nel 1872, 1873 e 1874 di diverse risoluzioni camerali, in

seguito aIle quali il comune di Arbedo sostiene che essa

sia stata legalmente transatta ed evasa. I delegati dei co-

muni di Bellinzona, Ravecchia e Montecarasso dichiararono

difatti colle risoluzioni suddette di accettare Ie proposte lorD

presentate elal comune di Arbedo in vista eli un accomoda-

mento bonale, se non che essendosi il comune di Daro rifiu-

xx -- 1894

17

256

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Ilu-ndesverfassung.

tato costantemente di aderire a quelle proposte, la cosa fu

lasciata per lungo tempo in sospeso, senza ehe l'accordo inter_

venuto fra la maggioranza dei eomponenti la Camet'a eeonomica

ed il comune di Arbedo formasse oggetto di un istrumentQ

formale. Solo nel 1886 avendo la munieipalita di Bellinzona

conehiuso eol comune di Arbedo un contratto per la deriva_

zione di acqua dal e sul territorio di detto comune, essa ob-

bligavasi formalmente nel contratto medesimo ad accettare le

proposte formulate dal comune di Arbedo nel 1873, rinun-

ciando ad ogni compenso e diritto sul territorio in quistione

ed obbligandosi ad ottenere l'adesione anche dei comuni di,

Montecarasso e Ravecchia. In seguito, e previa eomunicazione

a quest' ultimi deI contratto avvenuto, essa passava il13 gen-

naio 1887 alla stipulazione di un atto notarile, nel quale il SilO

delegato e sindaco Molo Giuseppe « quale rappresentan!.e l'ex

Camera economica, siccome a eredenziale rilasciataf;li dalla

municipalita di Bellinzona » confermava di fronte aEa delega-

zione deI patriziato di Arbedo Ia linea di confine stata pro-

posta ed accettata nel 1873 e rilasciava ricevuta a) comune di

Arbedo per la somma di fr. 3000, convenuta come corrispet-

tivo neUe trattative d'allora. TI comune di Daro llega pero a

quelle risoluzioni, prese solo a maggioranza di vo:i, ogni va-

lore legale e sostiene ehe in seguito al principio adllottato nel

1877 per la divisione dei beni comunali ehe ogni s.'ngolo co-

mune fosse ritenuto padrone dei terreni posti nel suo territo~

rio, esso e divenuto il solo ed esclusivo proprietario della linea

di eonfine in quistione. Consegnentemente esso azionava nel

1890 i1 patriziato di Arbedo per obbligarlo a riconoscere una

linea di confine portata da un nuovo termine da Iui recente-

mente scoperto. TI patriziato di Arbedo rispondeva faeendo

istanza per la chiamata in causa della Camera eeonomica, la

quistione sollevata dal comune di Daro essendo stata definiti·

vamente transatta giusta istrumento deI 1887, e Ja Camera

economica essendo percio essa pure interessata nella lite. TI

Tribunale di prima istanza ammise di fatti Ia domanda di Ar~

bedo. Portato pero l'incidente davanti iI Tlibunale di appel1o,

questi dichiaro :

.

1. Non ammissibile l'istanza della chiamata in causa della

1. Rechtsverweigerung. N° 42.

257

Camera eeonomiea eosi e eome la stessa era stata formulata

dal patriziato di Arbedo.

2. Deeretata invece cl' ufficio la ehiamata in giudizio della

municipalita di Bellinzona nella qualita da essa assunta coI-

r istrumento 13 gennaio 1887 di rappresentante la Camera

economiea.

TI Tribunale di appello motivava sostanzialmente il proprio

decreto col dire, ehe il comune di Arbedo, essendo molestato

nei diritti garantitigli dalla transazione 1887, aveva bens! il

diritto di ehiamare in causa, a difesa della transizione, chi eon

lui l'aveva stipulata; pero l'azione intentata da Daro essendo

precisamente basata sull'affermazione ehe Ia Camera econo-

mica aveva cessato di esistere, la clomanda d'Arbedo non po-

tevasi ammettere di fronte aHa Camera economica, potendosi

eon cio felire anticipatamente il merito delIa causa, ma do-

veva invece essere ammessa d'ufficio dirimpetto aHa munici-

palita cli Bellinzona, colla quale la transazione deI 1887 era

stata conehiusa, e dalla quale era stata rilasciata al sindaeo

Molo Ia credenziale di rappl'esentante la Camera economica.

B. Contro questo decreto il patriziato di Arbedo ricorre

ora al Tribunale federale per titolo di denegata giustizia, ad-

ducendo a sostegno deI proprio licorso gli argomenti seguenti:

Stando aHa Iettera deI primo dispositivo deI decreto quere-

lato si dovrebbe riten81'e ehe Ia domanda deI patriziato di

Al'bedo e stata respinta per vizio di fonna. In questo caso

pero sarebbe stato obbligo imprescindibile deI Tribunale di

appello di porre il relativo punto di quistione e di dare le ra-

gioni deI suo giudizio (art. 19 della legge ticinese 16 novem-

bre 1892). Invece il decreto quereiato non motiva in nessun

modo in ehe cosa consista questo vizio di forma e Iaseia nella

completa incertezza sulla propria portata, specialmente circa

il punto di vedere se il Tribunale abbia eondannato irrevoca-

bilmente l'istanza di Arbedo, 0 abbia voluto stabilire ehe la

stessa possa presentarsi ancora sotto altra forma dopo udita

la municipalita di Bellinzona. Posti poi i due quesiti su11' am-

missibilita della domallda di Arbedo, eventualmente sulla chia-

lItata in causa d'uffieio della municipalita di Bellillzona, il giu-

dice di appe110 fa preeedere il proprio giudizio da un' esposi-

2.')g

A. Staatsrechtliche l::nlschei,luilgell. L AIBchnitt. Blllldes\·eda,5ung

zione dei fatti ehe hanno dato origine aHa eontrovversia. Ma

in essa non vengono riassnnti ehe le eirconstanze di fatto re~

lative all'interlocutoria, ossia pertinenti a1 secondo punto di

quistione, laseiando affatto da parte l'oggetto deI eontraddi_

torio di causa fra le parti. Ora un simile procedere lede i

prineipi statuiti all'art. 29 della legge ticinese 16 nov. 1882.

TI Tribunale di appello ha poi anche col deereto in quistione

mutato arbitrariamente la posizione delle parti. La credeu_

ziale rilasciata al sindaco Molo di rappresentante la Camera

economica non e mai stata unita agli atti della causa, e non

poteva percib essere presa in considerazione. D'altra parte

non e esatto ehe la transazione aHa quale fa capo il comuue

di Arbedo sia stata stipulata con istrumento deI 1887. Arbedo

non aver appoggiato la sua domanda di chiamata in causa

della Camera eeonomiea ad una transazione avvenuta eolla

municipalita di Bellinzona, come asserisce il Tribunale di ap-

pello, ma ad una transazione anteriore avvenuta nel 1873

come 10 prova ehiaramente il testo delI' istrumenb citato. Un

puro pretesto e non altro essere il motivato d~l giudice di

appello circa l'impossibilita della ehiamata in causa della Ca-

mera eeonomiea, affine di non pregiudieare il merito della

quistione. La ehiamata in causa di un terzo avure per solo

significato ehe colni, contro il quale essa e stata pronuneiata

pub avere un interesse nell'esito della lite, ma,:on cib non

essere deciso ehe l'interesse esiste realmente. Indtre il chia-

mato in causa puo sempre domandare di essere dimesso dalla

Iite, qualora la sua presenza appaia ingiusta ed inutile. DeI

resto llessun dispositivo di Iegge dispone che una domanda

ineidentale non possa essere proposta per il solo motivo ehe

essa e inHuente sul merito. Se poi il Tribunale di appello non

voleva ritenere ehe malgrado la chiamata in causa della Ca-

meTa economica le ragioni di merito den' attrice rimanevano

intatte, egli non avrebbe dovuto arrestarsi aHa sempliee affer-

mazione deI COlllune di Daro ehe la Camera suddetta piu non

esiste, ma avrebbe dovuto pronunciarsi sulle cireonstanze di

fatto e di diritto addotte in proposito dalle parti. Un' altro

\1'rore commesso dal Tribunale di appello essere quello di

vere motivato il propria giudizio eome se Ia domanda di in-

J. Rechtsverweigerullg. N° 42.

.

259

tervento avesse per unico oggetto la difesa della transa-

zione invocata dal COlllune di Arbedo. Invece la citazione deI

comune di Arbedo indica co me oggetto primo e principale

ehe la Camera economica abbia a spiegarsi sopra il libello

e l'allegato di esposizione di Daro, vale a dire se essa ri-

tiene ehe la causa esistita con Arbedo sia ancora pen-

dente, e se ammette che Daro sill. subentrato a lei nelle ra-

gioni litigiose con Arbedo. Di queste circonstanze essenziali

nessuna aver avuto l'onore di un eenno nel deereto querelato.

Partendo dal coneetto deI Tribunale di appeIlo} l'unica per-

sona ehe avrebbe dovuto essere ehiamata in causa era non la

municipalita di Bellinzona, ma il sindaeo Molo, eol quale

l'istrumento deI 1887 e stato stipulato. La chiamata in causa

d'officio della municipalita di Bellinzona non essere ehe un

pretesto per eludere la domanda deI comune di Arbedo. TI

deereto querelato essere deI 1'esto patentem ente ingiusto an-

ehe dallato suo intrinseeo. Che Ia Camera eeonomiea sia emi-

nentemente interessata nella causa promossa da Daro, appa-

rire in modo indiscutibile dai fatti cbe formano la base deI

litigio. Senza l'intervento della Camera essere impossibile la

trattazione della causa con Daro, qualora non si voglia creare

una posizione iniqua ad Arbedo, che si troverebbe ohbligato

di sostenere una nuova lite colla Camera stessa. TI deereto

deI Tribunale di appello equivaiere pertanto ad un vero e pro-

plio diniego di giustizia, ed il comune ricorrente domandare

percio ehe venga annullato.

C. Il comune cli Daro eonehiude invece aHa reiezione dei

ricorso, 1'iferendosi aHa pratica deI Tribunale federale p.er

quanta concerne il diniego di giustizia, e eontestando le S1l1-

gole asserzioni deI l'icorrente per quanta riguarda il merito

dei decreto querelato.

Per i seguellti motivi :

1. In massima e necessario anzitutto di rilevare, ehe e un

procedere abusivo quello di valersi deI ricorso per denegata

giustizia per sottomettere all'esame deI Tribunale federale

Constatazioni di fatto e motivazioni giuridiche emesse da un

tribunale cantonale in quistioni che vanno decise esclusiva-

260

A. Staatsrechtliche Entschcidungen. I. Abschnitt. 'Bundesverfassung.

m~nt~ . sec~ndo Ie norme del diritto cantonale. In simili qUi.

stlOm il Trlbunale federale non e ne corte di cassazione

'

corte di appeUo; egli non ha dunque nessuna sorveglian~ane

cont.r~l1o suI modo in. cui u~a lite e stata decisa da!1e compe~

tent! lstanze cantonah, rna II suo compito si limita eSclusiva.

mente a vedere, se col detto giudizio sono stati violati dei di.

ritti costituzionali, in ispece se e stato leso il principio fonda_

mentale dell'eguaglianza dei cittadini davanti la legge, sia col

negare a qualcuno la propria audizione in giudizio, sia giudi.

cando sui quesiti proposti in modo evidentemente arbitrario.

Ora e certamente inesatto di sostenere, che il decreto del Tri.

bnnale di appello del Tieino, col quale fu respinta la domanda

del comune di Arbedo per la chiamata in causa della Camera

economica, implichi una violazione delle norme statuite dalIa

Costituzione federale. L'argomento dal quale e p:lrtito il O'iu-

dice di appello, che Arbedo abbia appoggiato In sua ista~a

all'istrumento conchiuso nel 1887 colla citta d. Bellinzona,

non e una pura asserzione, un' asserzione arbitrp,ria. n Iibello

2 gennaio 1893 fa capo esplicitamente ad una tmnsazione av.

venuta fra Ie parti « giusta istrumento del 1887. » E vero

che in questo istrumento vengono poi richiamate le trattative

e Ie risoluzioni della Camera ecouomica del 1873 e 1874 tut- .

tavia e mediante il documento accennato che Ie trattati~e e

risoluzioni camerali sono state convertite in un atto definitivo

e formale, e il giudice di appello aveva dunque tutti i motivi,

visto il tenore del libello 2 gennaio 1893 e vis to Ie contesta-

zioni esistenti suI valore e la portata delle risoluzioni 1873, '

di ritenere che il patriziato di Arbedo aveva voluto appog-

giarsi sulla stipulazione notarile da lui invocata. Del pari e con

pieno diritto che il Tribunale di appello ha dichiarato che

l'istrumento 1887 e stato stipulato non colla Camera edono-

lllica, rna colla municipalita eli Bellinzona, assertasi rappresen-

tante della meclesima. Tale e elifatti il senso non equivoco del-

l'istrumento 188'1, quand' anche la credenziale rilasciata al

sindaco Molo e menzionata in esso istrumento non ab bia figu-

rato ITa gli atti.

2. Da questi pochi riflessi dipende tutto l'esito.del ricorsO.

Cib che il ricorrente ha add otto ancora riguardo alIa motiva.

I. Rechtsverweigerung. N° 42.

261

jiione formale e giuridica del decreto da lui impugnato, e in

parte privo diimportanza, in parte manca di serieta. La do-

Jllanda del comune di Arbedo non e stata res pinta per vizio

di forma, rna nei termini in cui essa era stata fOl'mulata. Di

natura interlocutoria era evidentemente l'intiero incidente sol-

levato, non il solo quesito proposto dal Tribunale di appello.

La chiamata in causa d'officio di un terzo sembra e vero a

prima vista una misura eccezionale, perb essa e basata sopra

un disposto tassativo della procedura civile ticinese, e in mas-

sima neppure il ricorrente ne ha contestato l'ammissibilita.

Se poi il decreto d'appello sia da riguardarsi dallato suo in-

trinseco~ e rigulrdo ai suoi motivati di eliritto, come una giusta

soluzione dell'illcidellte sollevato, non e questione che in base

ai considerandi premessi in principio a1 presente decreto

possa essere risolta dal Tribunale federale.

3. Visto il carattere evidentemente infondato del ricorso e

l'estenzione 3ffatto abusiva del relativo atto in iscritto, appare

giustificato di addossare al ricorrente una tassa giudiziaria che

si stabilisce in fro 100.

II Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso del patriziato di Arbedo e ritenuto infondato e

conseguentemente respinto.

II. Giaichhait vor dam Gasetze.

Egalite devant la loi.

43. UrleU \.lom 10. Weed 1894 in Elad)en

,Biegler unb @enl)fien.

A. 'Um El\)rcitenbad)' \l)e(d)er 'oie @rcnae omifd)en Uri unb

~,i'omit('oen bUbet, Uegen aUf @eMet

'oe~ let1teren

.5tanton~ unb

f~e3ierr 'ocr @emeinbe ~mmetten 'ote fogenannten El:preitenbad)fd)en

®iiter, \)On ben Urnem aud),,@iiter ennet 'oem El\)reitenbad)"

genannt. 5Diefel6en

ge~i)ren 3um :tei1 ~'omarbnem, mcld)e nUf