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B. CivIlrechtspllege.
angemeffener !1"Beife in mnf~lag 6ra~te. :vagegen ift 6ei bel' 9ier~
feitigen mu§meffung bel' ~ntf~iibigung ni~t auuer md)t au lnifen~
bau ein l8erfd)ulben be§ ~enngten allerbing§ angenommen l1)irb~
mag ba§fe1be
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biefen Umftiinben, nuf @runb be§ genannten, au £nften be6 .?Se;;
l'1agten 91er neu fonftatierten S~ulbmoment§ bie Sd)abenerfQ~:>
fumme \)on 1200 ~r. aUf 1500 ~r. au erl)Ol)cn. Bu biefen
fommen bann nod) fel6ft\leritiinbn~ gemau mrt. 6 litt. b bie uori;;
gen§ anedannten ~eifung§foften famt £ol)nau§fall.
:vemnad) l)at ba§ ~unbe6get't~t
et'fnnnt:
:vie ~erufung be§ srliiger§ wiro al§ oegrilnbet erWirt unb bcr
~effagte ift l)er:pfn~tet, an ben JUiiger au beaal)(en:
a. 1500 ~r. a(§ ~ntf~iibigung fill' o(eibenben 91acl)teU,
b. 64 ~r. £ol)l1au§faU,
c. 35 ~r. ~eilung§toften,
aUe§ fnmmt Bin6 a 5 Ofo i,)om 15. weed 1893 an.
Lausanne. -
Imp. Georges Bridel & Cia
A. STA.'TSRECHTLlCHE ENTSCHEIDUJXGEN
AllRETS DE DROIT PUBLlC
Erster Abschnitt. -
Premiere section.
Bundesverfassnng. -
Constitution federate.
I. Rechtsverweigerung. -
Deni de justice.
42. Sentenza del 16 luglio 1894 nella causa
Patriziato di A1'bedo.
A. Tra il comune ricorrente di Arbedo e la Camera eco-
nomica di Bellinzona, composta dal patriziato di Bellinzona,
da queUo del comune limitrofo di Daro e dai patriziati di
Ravecchia e di l\fontecarasso, verti per una Iunga serie di
anni, dal 1825 in poi, una quistione di confine, detta qui-
stione di Arbino. Detta quistione compromessa dapprima rna
inutilmente ad un giudizio arbitramentale, formo oggetto
nel 1872, 1873 e 1874 di diverse risoluzioni camerali, in
seguito aIle quali il comune di Arbedo sostiene che essa
sia stata legalmente transatta ed evasa. I delegati dei co-
muni di Bellinzona, Ravecchia e Montecarasso dichiararono
difatti colle risoluzioni suddette di accettare Ie proposte lorD
presentate elal comune di Arbedo in vista eli un accomoda-
mento bonale, se non che essendosi il comune di Daro rifiu-
xx -- 1894
17
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Ilu-ndesverfassung.
tato costantemente di aderire a quelle proposte, la cosa fu
lasciata per lungo tempo in sospeso, senza ehe l'accordo inter_
venuto fra la maggioranza dei eomponenti la Camet'a eeonomica
ed il comune di Arbedo formasse oggetto di un istrumentQ
formale. Solo nel 1886 avendo la munieipalita di Bellinzona
conehiuso eol comune di Arbedo un contratto per la deriva_
zione di acqua dal e sul territorio di detto comune, essa ob-
bligavasi formalmente nel contratto medesimo ad accettare le
proposte formulate dal comune di Arbedo nel 1873, rinun-
ciando ad ogni compenso e diritto sul territorio in quistione
ed obbligandosi ad ottenere l'adesione anche dei comuni di,
Montecarasso e Ravecchia. In seguito, e previa eomunicazione
a quest' ultimi deI contratto avvenuto, essa passava il13 gen-
naio 1887 alla stipulazione di un atto notarile, nel quale il SilO
delegato e sindaco Molo Giuseppe « quale rappresentan!.e l'ex
Camera economica, siccome a eredenziale rilasciataf;li dalla
municipalita di Bellinzona » confermava di fronte aEa delega-
zione deI patriziato di Arbedo Ia linea di confine stata pro-
posta ed accettata nel 1873 e rilasciava ricevuta a) comune di
Arbedo per la somma di fr. 3000, convenuta come corrispet-
tivo neUe trattative d'allora. TI comune di Daro llega pero a
quelle risoluzioni, prese solo a maggioranza di vo:i, ogni va-
lore legale e sostiene ehe in seguito al principio adllottato nel
1877 per la divisione dei beni comunali ehe ogni s.'ngolo co-
mune fosse ritenuto padrone dei terreni posti nel suo territo~
rio, esso e divenuto il solo ed esclusivo proprietario della linea
di eonfine in quistione. Consegnentemente esso azionava nel
1890 i1 patriziato di Arbedo per obbligarlo a riconoscere una
linea di confine portata da un nuovo termine da Iui recente-
mente scoperto. TI patriziato di Arbedo rispondeva faeendo
istanza per la chiamata in causa della Camera eeonomica, la
quistione sollevata dal comune di Daro essendo stata definiti·
vamente transatta giusta istrumento deI 1887, e Ja Camera
economica essendo percio essa pure interessata nella lite. TI
Tribunale di prima istanza ammise di fatti Ia domanda di Ar~
bedo. Portato pero l'incidente davanti iI Tlibunale di appel1o,
questi dichiaro :
.
1. Non ammissibile l'istanza della chiamata in causa della
1. Rechtsverweigerung. N° 42.
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Camera eeonomiea eosi e eome la stessa era stata formulata
dal patriziato di Arbedo.
2. Deeretata invece cl' ufficio la ehiamata in giudizio della
municipalita di Bellinzona nella qualita da essa assunta coI-
r istrumento 13 gennaio 1887 di rappresentante la Camera
economiea.
TI Tribunale di appello motivava sostanzialmente il proprio
decreto col dire, ehe il comune di Arbedo, essendo molestato
nei diritti garantitigli dalla transazione 1887, aveva bens! il
diritto di ehiamare in causa, a difesa della transizione, chi eon
lui l'aveva stipulata; pero l'azione intentata da Daro essendo
precisamente basata sull'affermazione ehe Ia Camera econo-
mica aveva cessato di esistere, la clomanda d'Arbedo non po-
tevasi ammettere di fronte aHa Camera economica, potendosi
eon cio felire anticipatamente il merito delIa causa, ma do-
veva invece essere ammessa d'ufficio dirimpetto aHa munici-
palita cli Bellinzona, colla quale la transazione deI 1887 era
stata conehiusa, e dalla quale era stata rilasciata al sindaeo
Molo Ia credenziale di rappl'esentante la Camera economica.
B. Contro questo decreto il patriziato di Arbedo ricorre
ora al Tribunale federale per titolo di denegata giustizia, ad-
ducendo a sostegno deI proprio licorso gli argomenti seguenti:
Stando aHa Iettera deI primo dispositivo deI decreto quere-
lato si dovrebbe riten81'e ehe Ia domanda deI patriziato di
Al'bedo e stata respinta per vizio di fonna. In questo caso
pero sarebbe stato obbligo imprescindibile deI Tribunale di
appello di porre il relativo punto di quistione e di dare le ra-
gioni deI suo giudizio (art. 19 della legge ticinese 16 novem-
bre 1892). Invece il decreto quereiato non motiva in nessun
modo in ehe cosa consista questo vizio di forma e Iaseia nella
completa incertezza sulla propria portata, specialmente circa
il punto di vedere se il Tribunale abbia eondannato irrevoca-
bilmente l'istanza di Arbedo, 0 abbia voluto stabilire ehe la
stessa possa presentarsi ancora sotto altra forma dopo udita
la municipalita di Bellinzona. Posti poi i due quesiti su11' am-
missibilita della domallda di Arbedo, eventualmente sulla chia-
lItata in causa d'uffieio della municipalita di Bellillzona, il giu-
dice di appe110 fa preeedere il proprio giudizio da un' esposi-
2.')g
A. Staatsrechtliche l::nlschei,luilgell. L AIBchnitt. Blllldes\·eda,5ung
zione dei fatti ehe hanno dato origine aHa eontrovversia. Ma
in essa non vengono riassnnti ehe le eirconstanze di fatto re~
lative all'interlocutoria, ossia pertinenti a1 secondo punto di
quistione, laseiando affatto da parte l'oggetto deI eontraddi_
torio di causa fra le parti. Ora un simile procedere lede i
prineipi statuiti all'art. 29 della legge ticinese 16 nov. 1882.
TI Tribunale di appello ha poi anche col deereto in quistione
mutato arbitrariamente la posizione delle parti. La credeu_
ziale rilasciata al sindaco Molo di rappresentante la Camera
economica non e mai stata unita agli atti della causa, e non
poteva percib essere presa in considerazione. D'altra parte
non e esatto ehe la transazione aHa quale fa capo il comuue
di Arbedo sia stata stipulata con istrumento deI 1887. Arbedo
non aver appoggiato la sua domanda di chiamata in causa
della Camera eeonomiea ad una transazione avvenuta eolla
municipalita di Bellinzona, come asserisce il Tribunale di ap-
pello, ma ad una transazione anteriore avvenuta nel 1873
come 10 prova ehiaramente il testo delI' istrumenb citato. Un
puro pretesto e non altro essere il motivato d~l giudice di
appello circa l'impossibilita della ehiamata in causa della Ca-
mera eeonomiea, affine di non pregiudieare il merito della
quistione. La ehiamata in causa di un terzo avure per solo
significato ehe colni, contro il quale essa e stata pronuneiata
pub avere un interesse nell'esito della lite, ma,:on cib non
essere deciso ehe l'interesse esiste realmente. Indtre il chia-
mato in causa puo sempre domandare di essere dimesso dalla
Iite, qualora la sua presenza appaia ingiusta ed inutile. DeI
resto llessun dispositivo di Iegge dispone che una domanda
ineidentale non possa essere proposta per il solo motivo ehe
essa e inHuente sul merito. Se poi il Tribunale di appello non
voleva ritenere ehe malgrado la chiamata in causa della Ca-
meTa economica le ragioni di merito den' attrice rimanevano
intatte, egli non avrebbe dovuto arrestarsi aHa sempliee affer-
mazione deI COlllune di Daro ehe la Camera suddetta piu non
esiste, ma avrebbe dovuto pronunciarsi sulle cireonstanze di
fatto e di diritto addotte in proposito dalle parti. Un' altro
\1'rore commesso dal Tribunale di appello essere quello di
vere motivato il propria giudizio eome se Ia domanda di in-
J. Rechtsverweigerullg. N° 42.
.
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tervento avesse per unico oggetto la difesa della transa-
zione invocata dal COlllune di Arbedo. Invece la citazione deI
comune di Arbedo indica co me oggetto primo e principale
ehe la Camera economica abbia a spiegarsi sopra il libello
e l'allegato di esposizione di Daro, vale a dire se essa ri-
tiene ehe la causa esistita con Arbedo sia ancora pen-
dente, e se ammette che Daro sill. subentrato a lei nelle ra-
gioni litigiose con Arbedo. Di queste circonstanze essenziali
nessuna aver avuto l'onore di un eenno nel deereto querelato.
Partendo dal coneetto deI Tribunale di appeIlo} l'unica per-
sona ehe avrebbe dovuto essere ehiamata in causa era non la
municipalita di Bellinzona, ma il sindaeo Molo, eol quale
l'istrumento deI 1887 e stato stipulato. La chiamata in causa
d'officio della municipalita di Bellinzona non essere ehe un
pretesto per eludere la domanda deI comune di Arbedo. TI
deereto querelato essere deI 1'esto patentem ente ingiusto an-
ehe dallato suo intrinseeo. Che Ia Camera eeonomiea sia emi-
nentemente interessata nella causa promossa da Daro, appa-
rire in modo indiscutibile dai fatti cbe formano la base deI
litigio. Senza l'intervento della Camera essere impossibile la
trattazione della causa con Daro, qualora non si voglia creare
una posizione iniqua ad Arbedo, che si troverebbe ohbligato
di sostenere una nuova lite colla Camera stessa. TI deereto
deI Tribunale di appello equivaiere pertanto ad un vero e pro-
plio diniego di giustizia, ed il comune ricorrente domandare
percio ehe venga annullato.
C. Il comune cli Daro eonehiude invece aHa reiezione dei
ricorso, 1'iferendosi aHa pratica deI Tribunale federale p.er
quanta concerne il diniego di giustizia, e eontestando le S1l1-
gole asserzioni deI l'icorrente per quanta riguarda il merito
dei decreto querelato.
Per i seguellti motivi :
1. In massima e necessario anzitutto di rilevare, ehe e un
procedere abusivo quello di valersi deI ricorso per denegata
giustizia per sottomettere all'esame deI Tribunale federale
Constatazioni di fatto e motivazioni giuridiche emesse da un
tribunale cantonale in quistioni che vanno decise esclusiva-
260
A. Staatsrechtliche Entschcidungen. I. Abschnitt. 'Bundesverfassung.
m~nt~ . sec~ndo Ie norme del diritto cantonale. In simili qUi.
stlOm il Trlbunale federale non e ne corte di cassazione
'
corte di appeUo; egli non ha dunque nessuna sorveglian~ane
cont.r~l1o suI modo in. cui u~a lite e stata decisa da!1e compe~
tent! lstanze cantonah, rna II suo compito si limita eSclusiva.
mente a vedere, se col detto giudizio sono stati violati dei di.
ritti costituzionali, in ispece se e stato leso il principio fonda_
mentale dell'eguaglianza dei cittadini davanti la legge, sia col
negare a qualcuno la propria audizione in giudizio, sia giudi.
cando sui quesiti proposti in modo evidentemente arbitrario.
Ora e certamente inesatto di sostenere, che il decreto del Tri.
bnnale di appello del Tieino, col quale fu respinta la domanda
del comune di Arbedo per la chiamata in causa della Camera
economica, implichi una violazione delle norme statuite dalIa
Costituzione federale. L'argomento dal quale e p:lrtito il O'iu-
dice di appello, che Arbedo abbia appoggiato In sua ista~a
all'istrumento conchiuso nel 1887 colla citta d. Bellinzona,
non e una pura asserzione, un' asserzione arbitrp,ria. n Iibello
2 gennaio 1893 fa capo esplicitamente ad una tmnsazione av.
venuta fra Ie parti « giusta istrumento del 1887. » E vero
che in questo istrumento vengono poi richiamate le trattative
e Ie risoluzioni della Camera ecouomica del 1873 e 1874 tut- .
tavia e mediante il documento accennato che Ie trattati~e e
risoluzioni camerali sono state convertite in un atto definitivo
e formale, e il giudice di appello aveva dunque tutti i motivi,
visto il tenore del libello 2 gennaio 1893 e vis to Ie contesta-
zioni esistenti suI valore e la portata delle risoluzioni 1873, '
di ritenere che il patriziato di Arbedo aveva voluto appog-
giarsi sulla stipulazione notarile da lui invocata. Del pari e con
pieno diritto che il Tribunale di appello ha dichiarato che
l'istrumento 1887 e stato stipulato non colla Camera edono-
lllica, rna colla municipalita eli Bellinzona, assertasi rappresen-
tante della meclesima. Tale e elifatti il senso non equivoco del-
l'istrumento 188'1, quand' anche la credenziale rilasciata al
sindaco Molo e menzionata in esso istrumento non ab bia figu-
rato ITa gli atti.
2. Da questi pochi riflessi dipende tutto l'esito.del ricorsO.
Cib che il ricorrente ha add otto ancora riguardo alIa motiva.
I. Rechtsverweigerung. N° 42.
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jiione formale e giuridica del decreto da lui impugnato, e in
parte privo diimportanza, in parte manca di serieta. La do-
Jllanda del comune di Arbedo non e stata res pinta per vizio
di forma, rna nei termini in cui essa era stata fOl'mulata. Di
natura interlocutoria era evidentemente l'intiero incidente sol-
levato, non il solo quesito proposto dal Tribunale di appello.
La chiamata in causa d'officio di un terzo sembra e vero a
prima vista una misura eccezionale, perb essa e basata sopra
un disposto tassativo della procedura civile ticinese, e in mas-
sima neppure il ricorrente ne ha contestato l'ammissibilita.
Se poi il decreto d'appello sia da riguardarsi dallato suo in-
trinseco~ e rigulrdo ai suoi motivati di eliritto, come una giusta
soluzione dell'illcidellte sollevato, non e questione che in base
ai considerandi premessi in principio a1 presente decreto
possa essere risolta dal Tribunale federale.
3. Visto il carattere evidentemente infondato del ricorso e
l'estenzione 3ffatto abusiva del relativo atto in iscritto, appare
giustificato di addossare al ricorrente una tassa giudiziaria che
si stabilisce in fro 100.
II Tribunale federale pronuncia :
Il ricorso del patriziato di Arbedo e ritenuto infondato e
conseguentemente respinto.
II. Giaichhait vor dam Gasetze.
Egalite devant la loi.
43. UrleU \.lom 10. Weed 1894 in Elad)en
,Biegler unb @enl)fien.
A. 'Um El\)rcitenbad)' \l)e(d)er 'oie @rcnae omifd)en Uri unb
~,i'omit('oen bUbet, Uegen aUf @eMet
'oe~ let1teren
.5tanton~ unb
f~e3ierr 'ocr @emeinbe ~mmetten 'ote fogenannten El:preitenbad)fd)en
®iiter, \)On ben Urnem aud),,@iiter ennet 'oem El\)reitenbad)"
genannt. 5Diefel6en
ge~i)ren 3um :tei1 ~'omarbnem, mcld)e nUf