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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
re~ung be5)8unbe5gefe~e5 fiegt in bi eIer m:nna~me jebenfa@ nid)t,
ba ntd)t etn>a bie 1R:ed)te gutgUiuotger :vritter, bie mit bem 1R:e:o
futtenten im medrauen auf ben beröffenHid)ten ®ertd)t50efd){u~
berl}anbeft l}ätten, in ~rage ftegen. :Jft affo Me gebad)te fantonafe
~ntfd)eibung bem ounbe5gertd)trtd)en Urtgeife 09ne \1.leiterß &U
®runbe 3u regen, 10 ift trar, ba~ bie ~efd)roerbe atß unoegrünbet
auge\1.Jiefen \1.Jerben
mu~! ba ja im ~aUe bel' Unroirffamfeit ber
:Jal}rgeuuug bel' 1R:efuttent fein
red)tlid)e~ :vomiaH fortll.Jäl}renb
am m509norte fetnc5 mater5, im Jtauton m:argau, 9atte. Uebri:o
genß ltläre im borliegenben 1JaUe bie ~efd)\1.Jerbe aud) bej3~aTh ab~
&uroetfeu, roeil, fdbft \1.Jenn ber 1R:efuttent ll.Jtdjam für boUjä9ri9
märe crträrt \1.Jorben, bod) uid)t feftfUinbe, ba13 er &ur Beit ber
Jt[agean9coung feinen ferten m509nfi1J im Jtanton m5aabt 9atte.
m:Uerbingß
~ie(t er fid) bama[5 t9atfiid)Hd) feit einigen Wconaten
in 1J0rfier, Jtanton5 m5aabt, auf unb l}atte bort feine
m:uß\1.leiß~
tlatliere l}interlegt; aUein ltleitere Umftänbe, au~ roeld)en auf feine
m:'6fid)t gefd)[offen ll.Jerben fönnte, bort9tn tn bauernbel' m5eife ben
WCttteItJunft feiner '6ürgerftd)en
~Jtftena au berfegen, finb nid)t
angefÜl}t't; eß Hegt ntd)t bor, bag er oeiftltefß\1.leife bort b\luernbe
~efd)äfttgung, eine fe~e m:nfteUung unb bergfeid)en gefunben l}ätte.
:Jm @egent~eif fd)eint nad) ben Umftiinben bic m:nnal}me nal}e au
liegen, baß bel' 1R:efurrent im Jtanton m5aabt nur l,)orü'6erge~enb
. l,)or bel' il}m brol}enben materid)aft~nage bel' 1R:efur~oetragten 6d)ut?
fud)en \1.JoUte, o~ne bod) feinen frü~ern m5ol}nft:iJ tn bel' S)etmatl}
bauernb aufge'6en au moUen.
3. ~ad) bel'
~natur bel' ~efd)roerbe red)tfertigt
e~ fid), bem
1R:efurrenten bie ~eoa9[ung einer ®erid)tßge'6ü~r aufauerfegen.
:vemnad) ~at ba~ ~unbe~gerid)t
edannt:
:vie ~efd)\1.lerbe roirb aIß unuegrünbet augeroiefen.
H. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen: N° 37.
n. Kompetenzkon:8.ik.te zwischen Bund
und Kantonen.
37. Sentenza del 19 aprile 1890 nella causa Ticino
contro Consiglio federale.
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A. Prendendo argomento da un ricorso ehe gli avevano
presentato nel dieembre 1889 dei eittadini ticinesi esclusi dal
diritto di prender parte alle elezioni eomnnali di Loearno deI
10 maggio di quello stesso anno, e da un gran numero di
riclami e proteste pervenutegli a riguardo di radiazioni e
inserizioni di eittadini nei eataloghi eivici di pareeehi eomuni
deI eantone Tieino, ordinati dai rispettivi eommissari di go-
verno in vista delle imminenti nomine dei deputati a quel
Gran Oonsiglio, il Consiglio federale indirizzava il 26 feb-
braio 1889 al governo tieinese un ufficio in eui esponeva le
norme seeondo Ie quali intendeva deeidere i rieorsi ehe do-
vessero, in merito alle ridette radiazioni ed inserizioni, venir
portati fino a Iui. E per essere in grado di prendere le sue
decisioni definitive il 10 marzo sueeessivo, vale a dire aneora
due giorni prima degl'indetti eomizi, esso 10 invitava a fargli
sapere, al piu tardi pel 28 febbraio, in qual modo avrebbe
risolto, a sua volta, i rieorsi pendenti in sede eantonale.
B. Il governo tieinese rispondeva il domani, eon tele-
gramma e eon lettere, eontestando nel sostanziale la compe-
tenza delle autorita federali a statuire sui rieorsi in questione
prima della decisione definitiva di quelle eantonali, e rieono-
seendo alle prime soltanto la faeolta d'intervenire ad elezione
eompiuta per annullarla, quando eonstasse di una violazione
di diritti eonstituzionali dei cittadini. Insisteva ad UD tempo
sull'opinione ehe della interpretazione e applieazione di leggi
eantonali soli eompetenti sono i cantoni, e presentava subor-
dinatamente, a mero titolo di deferenza, le proprie osserva-
zioni sulle norme come sopra esposte dal Consiglio federale.
C. In presenza di questo riscontro e deI numero sempre
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
piu ereseente di rieorsi direttigli giornalmente da cittadini
d'ogni parte deI eantone ehe si pretendevano Iesi nel Ioro
dirit~o di voto, il Consiglio federale rieonoseeva addi 1° marzo
ehe non sarebbe in grado di pronuneiare sui medesimi, « non
» potendo entro questo termine intendere il governo deI ean-
» tone Ticino ~ raceogliere gli elementi della eausa,avvegnache,
» per la magglOr parte di questi rieorsi ricevuti in via telegra-
» fica, esso non possegga nemmeno Ia decisione deI Consiglio
» di Stato. » Parendogli pero d'altra parte « desiderabile di
» poter prendere una decisione sui ricorsi in questione subito
» dopo la votazione, al quale seopo e d'uopo anzitutto avere a
» disposizione tutte le informazioni necessarie, e ehe il governo
» deI Ticino, come pure i ricorrenti, vengano uditi -
ove oc-
» corra, -
in proposito,» esso decideva l'indomani :
» 1. Un delegato deI Consiglio federale si rechera nel Ti-
» cino immediatamente dopo Ie elezioni deI 3 marzo per esa-
l) minare i ricorsi indirizzati al Consiglio federale a proposito
l) dell'esercizio deI diritto di voto dei cittadini in questione.
» Questo delegato si mettera in relazione col governo ticinese
» udira, ove sia d'uopo, i rieorrenti, raceogliera tutti gli schia:
» rimenti e fara rapporto al Consiglio federale.
» II. Come delegato viene designato il sig. Eugenio Borel
» gia consigliere federale e auditore in eapo. Egli prenderA
» eon se i segretari di eui avra bisogno. l)
D. Mentre la giornata delle elezioni passo tranquilla in
tutto il cantone, Ia sueeessiva deI 4 marzo fu segnalata da
vive agitazioni provoeate precipuamente dal fatto di bande
armate raeeolte sul Monte Ceneri a difesa deI governo che si
eredeva minaeeiato al eapoluogo da una sorpresa dei liberali
sottocenerini. TI governo stesso telegrafava al Consiglio fede-
rale di aver ehiamato sotto Ie armi una eompagnia di truppe
regolari perehe riteneva dei disordini imminenti. TI Consiglio
federale invitava allora Ia sera deI giorno stesso il delegato
Borei a rivestire la qualitä. di« commissario federale, » a
~r~ndere sotto i suoi ordini la eompagnia levata dal governo
tlCmese, a prendere possesso dei quadri deI battaglione 96 di
landwehr, che doveva entrare in servizio il giorno dopo, e ad
H. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 37.
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ordinare immediatamente la dissoluzione di ogni attruppa-
mento, dandone comunicazione ad un tempo al ?onsiglio di
Stato ed al comitato liberale ticinesi. Essendosi pOl constatato
ehe la eompagnia levata dal governo e aecantonata a Locarno
non era composta in modo affatto regolare, fu licenziata per
ordine dell'Autorita federale, Ia quale eomandava simultanea-
mente di picehetto un reggimento di milizie zurighesi.
E. Informato di varii disordini prodottisi 10 stesso giorno e
l'indomani a Lugano, Loearno, Intragna e altrove, il Consiglio
federale prendeva ai 7 marzo una decisione deI tenore se-
guente:
» In applicazione degli articoli 4, 6, 11 e seguenti della Iegge
» 27 agosto 1851 sulla procedura penale fedemIe e degli arti-
» eoli 32, 36 e 37 della legge 27 giugno 1874 sull'organizza-
» zione giudiziaria federale;
» Visti i rapporti e le proposte deI Commissario federale
» nel Ticino;
» Sul preavviso deI suo Dipartimento di giustizia e polizia;
» decreta:
» 10 Un'istruzione penale federale sara aperta per la eon-
» statazione dei reati ehe hanno lllotivato gli avvenimenti
» relativi alle elezioni 3 marzo corrente dei deputati al Gran
» Consiglio deI eantone Ticino, 0 ehe ne furono Ia conseguenza,
» e per Ia seoperta degli autori di questi atti.
» 20 Il sig. eonsigliere nazionale Bezzola, a Coira, e nomi-
» nato procuratore genel'ale della Confederazione e assume
» tutte le funzioni attribnite a tale offieio dalle leggi federali.
» 30 TI sig. proeuratore generale Bezzola prestera giura-
» mento in conformita ecc., eec.
» 40 Egli e invitato a reearsi immediatamente nel cantone
» Ticino e ad ordinare, dopo essersi reso eonto degli avveni-
»lllenti un'inchiesta penale giusta gli artieoli 19 e 21 della
» proeedura penale federale, eome pure a far designare dalla
» Camera d'aceusa federale un giudiee istruttore a sensi del-
» l'art. 36 della legge organica giudiziaria federale.
» 50 Questa decisione sani eomunieata al governo deI ean-
» tone Ticino, eon invito ad appoggiare, nei limiti deI possi-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassung
» bile, il proeuratore generale nell'esercizio delle sue funzioni
, ed a eorrfidargli, per quell'uso ehe eredera deI caso, gli atti
» in sua possessione. »
Onde appoggiare efficacemente l'istruzione federale, qua~
10ra se ne sentisse il bisogno, il Consiglio federale ordinava
simultaneamente Ia ehiamata sotto le armi cli uno dei batta~
glioni deI surriferito reggimento zurighese e licenziava invece
i quadri di quello ticinese in servizio a Bellinzona.
F. I disordini avvenuti il 5 marzo a Lugano avevano avuto
per conseguenza la earcerazione di alcuni prevenuti di parte
eonservatrice, che venivano pero tosto rimessi a piede libero,
sopra domanda deI governo cantonale, per ordine deI commis-
sario federale. Arrestatosi poco dopo anche certo Belloni
(liberale), sotto l'incolpazione di aver percosso in rissa l'avvo~
cato SoIdati e un Molinari, se ne chiese parimenti al commis-
sario federale Ia scarcerazione. Questi ritenne difatti l'istanza
giustificata e fece i passi necessari tanto presso il governo.
quanto presso il suo luogotenente in Lugano e il procurator~
generale deI cantone, ma, incontrate parecchie difticolta fini
coH'impartire al comandante delle truppe zurighesi allora
giunte in Lugano, l'ordine di mettere il Belloni in Iib:rta con
Ia forza.
G. Radunatosi il nuovo Gran Consiglio ticinese per la sua
costituzione, la maggioranza delle commissioni per la verifica
dei poteri proponeva di deferire al giudice penale eantonale
quei municipi che ammisero iI 3 marzo a votare dei cittadini
statine esclusi con decreti commissariali 0 governativi; la mi~
~oranza invece s~ chiariva d'avviso, dovere iI Gran Consiglio,
m presenza deIl'mtervento federale nelle questioni pendenti
in merito al diritto di voto, soprassedere ad ogni decisione
sull'argomento. Informatone dal eommissalio federale il Con~
siglio federale significava a quest'ultimo, con telegra~a deI
16 marzo, litener esso inammissibile ehe parallelamente al-
l'inehiesta penale federale gia ordinata si potessero deferire
al giudice penale cantonale i fatti eontemplati neUe proposte
delle commissioni deI Gran Consiglio, e l'invitava ad agire di
eonseguenza, previa eomunicazione deI suo modo di vedere al
governo ticinese ed al procuratore generale della Confedera-
H. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 37.
273
. one. TI governo ticinese rispondeva al commissario federale
21
II'hi
he non verrebbe dato seguito, pel momento, a e ll1C este
(decretate nel frattempo dal Gran ConsigIio) contro i municipi
in discorso, ma ehe si limiterebbe a sollevare anche su questo
punto un conflitto di competenza presso il Tribunale f~~eral~,
H. Nel frattempo erano pur giunti nel eantone TlCmo: il
sig, professore Dre A, Schneider, di Zurigo, chiamato il 7 marzo
dal Consiglio federale a supplire il cOlnmissario federale
sig. Borel nella missione di delegato all'istruttoria dei ricorsi
di quei cittadini che nelle elezioni deI 3 detto marzo erano
stati privati deI diritto di voto; il proeuratore generale della
Confederazione, sig. Bezzola, ed il giudice istruttore federale,
sig, Dedual, accompagnati dai rispettivi segretari, ed a:evano
incominciato le loro inchieste. Quella penale fu posCla, con
decreto 25 marzo deI Consiglio federale, estesa anche « ai easi
» in cui autorita e privati hanno tentato d'influire sugli elet-
» tori in occasione delle elezioni di cui sopra, con regali, pro-
» messe minaccie od inthnidazioni ed i rispettivi elettori
,
. .
» hann,O ricevuto dei regali 0 qualehe vantagglO m compenso
deI Ioro voto. » L'inchiesta amministrativa approdo ad un par-
ticolareggiato rapporto deI sig. Schneider. in data deI 10 giu-
gno 1889; quella penale non e ancora chiusa, ahnenD per
quanta consta all'infro Tribunale.
,
1. Venuta Ia cosa dinanzi aU' Assemblea federale, che il
Consiglio di Stato deI cantone ticino aveva adito con ricors.o
29 marzo 1889, in cui domandava non si approvassero Ie ml-
sure prese dal Consiglio federale in oceasione e conseguenza
delle nomine legislative in questione, e non gli si acco:das~ero
i chiesti pieni poteri per mantenere in Ticino il comnllssanato
e l'oceupazione finche li riputasse neces.sari; l'Assem?lea pro~
nunciava invece il 9/12 susseguente aprIle I approvazlOne COSI
dell'invio deI eOlnmissario federale. e dell'intervento armato
nel cantone Ticino come anche deI ritiro di queste misure
avvenute nel fratte~lpo, invitando il Consiglio federale a fargli
rapporto nella prossima sessione sulle questioni .dei ric?rs~
relativi ai dilitti elettorali e sulle inchieste penali, questiom
connesse all'intervento.
L. Addi 25 aprile 1889 finalmente il Tribunale federale
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
riceveva dal sig. professore Dre König, di Berna, quale procu-
ratore deI Consiglio di Stato deI cantone Ticino, una memoria
16 marzo antecedente, colla quale si dichiarava di sollevare,
sulla scorta degli articoli 113 della costituzione federale e
56 della legge organica giudiziaria federale, un formale con-
lIitto di competenza, e si domandava piacessegli pronunciare:
}) 10 Che il Consiglio federale non e cOlnpetente a conoscere
» dei ricorsi di cittadini ticinesi, aventi per oggetto il 101'0
» diritto di voto, in tema di elezioni cantonaIi, ne ad ordinare
» inchieste in argomento, ma che -
esaurite le istanze can-
» tonali -
e lecito soltanto il ricorso di diritto pubblico al
» Tribunale federale.
» 20 Che il Consiglio federale non e competente a decre-
» tare inchieste penali, a cura di funzionari federali, circa a
}) reati ehe furono commessi in occasione delle elezioni can-
» tonali al Gran Consiglio e non appaiono ne quali delitti poli-
» tici, ne come causa 0 conseguenza di un intervento armato
» costituzionalmente ordinato.
» 30 Che devesi quindi annullare l'inchiesta penale aperta,
» in virtiI dei decreti 7 e 25 marzo deI Consiglio federale,
» dal procuratore generale della Confederazione sig. Bezzola,
» dal giudice istruttore federale sig. Dedual, in meritfl ai
» reati nei decreti stessi enumerati, e riconoscere invece aI
» riguardo la competenza deI cantone Ticino.
» 40 Che il Consiglio federale non ha competenza per proi-
» bire od impedire un'inchiesta penale decretata dal Gran
}) Consiglio deI cantone Ticino contro quelle municipalita che
» hanno ammesso a votare dei cittadini esclusi da tale diritto
» per deeisione dei commissari distrettuali 0 deI governo.
50 » Che Ia vioIenta scarcerazione deI Belloni, ordinata dal
» eommissario federale, e illegale e dev'essere annullata. »
j/. Comunieata la surriferita memoria König al Consiglio
federale, questo rispondeva il 7 giugno eontestando avantutto,
in tesi generale e preliminare, per cio ehe riguarda Ia prima
conciusione della memoria stessa, ehe nel caso particolare si
tratti di un vero « eonflitto di eompetenza, » a sensi degli
invocati articoli 113, N° 1, della eostituzione federale, e 56,
§ 1, della legge organica giudiziaria federale, conciossiache iI
11. Kompetenzkouflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 37.
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verno ticinese non eontesti a tutte indistintamente le auto-
g?t'federali l'attributo di statuire sui ricorsi in questione, ma
na
..,
.
ltanto a quella eseeutiva e sotto espheIta nserva mvece
~:lla relativa competenza di quella giudiziaria. ~uanto. a~e
inchieste penali (eonclusioni 2" e 3' deI rieorso), il Conslg~o
federale accompagnava un'eccezione dilatoria tendente a dire
e a far ammettere ehe non essendosi ancora t~as~esso
dal proeuratore generale l'ineartamento di watte l~chie~te
col proprio preavviso alla Camera d'aecusa federale, ne deelso
quindi da questa se siavi luo~o ~ rie?noscere 0 ne gare Ia co~
petenza delle assise federah, il Tnb~ale federaI~ non ~uo
ritenersi per aneo investito della relatIva eontesta~one. C.lr~a
Ie eonclusioni N° 4 e 5 deI gravame ricorrente, il Conslglio
federale si limita infine a far rimarcare : avere l'autorita fe-
derale i1 diritto di aprire un' inchiesta sui clelitti sogge~ti,
secondo lei, aHa giurisdizione federale, pe.r :onsegue~a l~gIea
e naturale quello di proibire alle autonta canto nah d lllVO-
carne una penale in merito agli stessi avvenimen~, ed. essere
la searcerazione Belloni stata ordinata dal commlssano fede-
rale in circostanze politiehe gia sovranamente a~p~ezzat~ ~d
approvate clall' Assemblea federale. Riassumendosl, il Conslglio
federale domandava pertanto al Tribunale federale :
» 10 Di non entrare in materia, per causa d'incompetenza,
» sulle eonclusioni di diritto pubblico formulate dal Consiglio
di Stato circa il diritto di voto.
» 20 Di non entrare in materia, pel momento, sulle conclu-
» sioni risguardanti le inchieste penali federali.
» 30 Di respingere come destituite di fondamento le conclu-
» sioni N° 4 e 5 relative alle inchleste simultanee della Confe-
» derazione edel eantone ed alla critica della scarcerazione
» Belloni.»
N. N elle ulteriori 101"0 memorie di replica e duplica, il go-
verno ticinese ed il Consiglio federale si lieonfermavano nelle
rispettive conclusioni d'ordine e di merito suenunciate, alle-
gando in sostanza -
a sostegno delle medesinle -
Ie argo-
mentazioni gia precedentemente addotte. TI g~v~rno .ricorr~nt~
si appliea pero inoltre a refuta.re le due prehmman ~eecezlOm
deI convenuto desunte dal testo dagli articoli 113, "No 1, della
,
276
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschmtt. Bundesverfassung.
C?st!tuzione federale, e risp. 56, § 1, della legge organica giudi-
zlana, e 31 della proeedura penale federale e tendenti a ~a
di hi
'1.
r
c
ar~re. da una parte. ehe non ricorrono in concreto gli
estrmllI di un vero conflitto di competenza dall'altra che .
reclami reiativi alle inchieste penaIi sono p~ematuri.
1
Premessi. in {atto ed in diritto i seguenti mgionamenti.
Sulla pnma conclusl:one deZ ricorso:
1
0 Fn sempre ammesso come regola di diritto pubIico sviz-
zero che un conflitto di competenza fra la Confederazione ed
un cantone pub dirsi nato soItanto quanclo siavi una decisione
dell'Autorita federale a cui iI cantone fa carico di aver oltre-
passato i confini degIi attributi deI potet'e federale. (V. Blumer-
Morel, ll!anu~le di diritto pubblico svizzero, vol. III, p. 80.)
N e1 :attlspecle adunque, perche iI Tribunale federale possa
statUlre con cognizione di causa intorno al quesito se il Consi-
glio federale abbia, come asseriva il governo ricorrente ecce-
duto i limiti della propria giurisdizione, sia poi a detri~ento
de~e attribuzioni delle autorita cantonali, oppure di quelle di
u~ ~lt:a federale (art. 56, §§ 10 e 3° della legge organica giu-
dizlarIa federale), occorre inuanzitutto ehe cib risulti da una
formale decisione nella quale il Consiglio federale si sia cate-
goricamen~e pronunciato, in merito aHa sua competen~a, di
fronte a clascuno dei ricorsi in questione. Ora e bensi vero
ehe nel suo citato officio deI 26 febbraio 1889 al O'overno tiei-
nese, il CousigIio federale ha preventivamenteO indicato a
sommi tratti Ie norme giusta 1e quali si proponeva di deeidere
i rieorsi che gli venissero presentati da cittadini ticiuesi esc1usi
dal diritto di prender parte alle elezioni deI 3 marzo succes-
sivo al Gran Consiglio, e sta deI pari che nelle sue memorie
di 11sposta e duplica al Tribunale federale esso ha rivendicato
per se la facolta di statuire sm ricOl'si reiativi al diritto di
voto di cittadini ticinesi in tema di elezioni 0 votazioni canto-
nali, si future che passate. Ma oItreche le nonne enunciate
ne1 prefato officio concernono una parte soltanto dei ricorsi
~ffettiv~m~nte interposti e prima e clopo il 3 di marzo presso
Il C~ns:gh? federale, e chiaro e va da se, senza bisogno di
ulteno~'1 ~lm?strazioni, che tanto I'officio stesso quanta delle
allegazlOllI cll causa non pOssono riguarclarsi come decisioni
H. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 37.
277
formali sui singoli casi in contestazione, rispetto ai quali sol-
tanto il Tribunale federale puo essere chiamato a riso1vere
la controversia presso di lui promossa. Parecchi fm questi
ricorsi non sembrano dei resto avere peranco formato l'og-
getto di aIcun giudizio da parte deI governo ticinese, mentre
il Consiglio federale dichiara esso medesimo (a pagina 5 della
sua Risposta) « di non aver contestato comechessia al Consi-
glio di Stato, autorita amministrativa cantonale superiore, il
diritto di conoscere dei ricorsi concernenti il diritto di voto
dei cittadini ticinesi e rivendicare semplicemente la facolta di
esaminare e giudicare detti ricorsi' dopo il governo canto ..
nale .... »
Forza e dunque riconoscere ehe fino all'ora presente il
Consiglio federale non si e ancora pronunciato in guisa defi-
nitiva e vincolante sulla propria competenza di fronte ad
ognuno dei ricorsi onde venne adito, cosicche al Tribunale
federale manca tuttavia uno dei principali elementi sulla cui
scorta poter sentenziare se il sollevato con~tto di co~petenza
abbia 0 non abbia la sua ragione di essere. E quanto rIconosce
d'altronde il Consiglio stesso espressamente, a pagina 11 della
propria duplica, dove, parlando delle sue attribuzioni in di-
pendenza daH'art. 59, N° 9, della legge sull'organizzazione giu-
diziaria federale dice « che non ha peranco tracciato i limiti
,
.
» della competenza che intende attribuirsi in merito a dettl
» ricorsi e che potra farIo solo qualldo esaminera questi indi-
» vidualmente. »
Ne muta specie la circostanza dell'avere il Consiglio federale
accolto i ricorsi medesimi e ordinato a riguardo 101'0 un'in-
chiesta amministrativa per cura di' un delegato federale,
avvegnache auche tale procedimento non co~v~lga nessun~
trattazione e decisione deI merito 101'0 e qumdi neppure il
riconoseimento esplicito e diretto della propria competenza.
Sulle conclusioni seconda e terzet:
20 TI governo ticinese fonda le sue conclusioni rel~tive. aHa
ineompetenza deI Consiglio feclerale «a decretare mchieste
penali federali circa ai reati commessi in occasione delle eIe-
zioni cantonali deI 3 marzo ed aHa conseguente annullazione
delle medesime precip~lamente sulla ragione ehe i reati stessi
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A, Staatsrechtliche Entscheidungen, I. Abschnitt. Bundesverfassung,
non appaiono ne come delitti «politici,» ne come causa 0
conseguenza di un intervento armato federale costituzional_
mente ordinato (art. 112, N° 3, della costituzioue federale).
A questo riguardo e d'uopo ricordare preliminarmente ehe
-
come fu gia detto sopra nella sposizione dei fatti -
l'inter-.
vento armato federale e stato a suo tempo formalmente ap-
provato dai superiori Consigli della Confederazione entro i
limiti delle 101'0 attribuzioni eostituzionali (artieoli 16 71 85
N ' 7
9 1
T
'
,
,
n
e, 02, Nri 10 e 11 della eostituzione federaIe), e ehe
siffatte deeisioni sfuggono aI sindacato di questa Corte.
Dovendosi pero ammettere senz'altro una tale approvazione
come un fatto eompiuto, ne eonseguita necessariamente, da
nna parte, ehe il Consiglio federale era, nella forma almeno
(artieoli 4, 11 e 12 della procedura penale federale), indubbia-
mente autorizzato a promuovere Ie inchieste penall in diseorso,
e: d'~tra parte, ehe l'eceezione dilatoria da lui apposta appare
glUstifieata. Le inchieste difatti non sono ancora ehiuse e non
hanno peraneo dato Iuogo, in ogui easo, alle deeisioni sulla
messa in aecusa 0 l'abbandono, previste dagli artieoli 29, 30,
31 e 40 della procedura penale federale, dopo Ie quall soItanto
potra eventualmente intervenire un giudizio sulla eomp(ff;enza
della magistratura federale in eonfronto di quella della eanto-
nale, eppero si potra vedere se siavi in proposito materia a
conflitto di eompetenza neIl'allegato senso degli articoli 113,
N° ~, della eostituzione federale, e 56 § 1, della legge sull'or-
gamzzazione giudiziaria federale.
Sulla quarta condusione:
. 3
0 Le stesse considerazioni eonsigliano logieamente di laseiar
m sospeso per il momento anche ogni giudizio sulla misura
coUa quale il Consiglio federale ha vietato 0 impedito l'aper-
tura dell'inehiesta penale ordinata dal Gran Consiglio tieinese
contro i municipi ehe hanno ammesso a votare dei cittadini
esclusi, per decisione commissariale 0 governativa, dal partiei-
pare alle elezioni deI 3 marzo. L'inchiesta di cui si tratta deve
pertanto seguire la sorte riservata alle inchieste suniferite
che il Consiglio federale stesso ha ordinate; conviene eioe
aspettare anche a riguardo suo i1 giudizio ehe potra essere
H, Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 37.
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chiamato a prolare, ad istruzione finita, Ia Camera federale di
accusa sulla questione della eompetenza.
Sulla quinta cünclusione
4° bastera di constatare, da un canto, ehe il governo tiei-
nese ha esplicitamente rieonoseiuto, nelle sue memorie al
Tribunale federale (pagina 26 della risposta), ehe Ia eompe-
tenza di ordinare Ia scareerazione Belloni spettava al proeu-
ratore generale della Confederazione e, d'altro canto, ehe,
pure trovandosi nel cantone Ticino nel momento in eui i1 com-
missario federale ha impartito e fatto eseguire l'ordine di ri-
mettere quel prevenuto a piede lib~ro,· il procuratore mede-
simo non solo non vi si e punto opposto, ma diehiaro anzi
expressis verbis (v. i1 suo rapporto N° 95 deI 13 marzo 1889
al Consiglio federale) « di non aver obbiezioni di sorta a sol-
levare contro siffatto modo di procedere deI commissario fede-
rale. » Date queste eircostanze, Ia domanda fatta dal governo
ricorrente, ehe eioe Ia scarcerazione Belloni ordinata dal eom-
missado federale veuga annullata perche illegale, appare difatti
come divenuta oramai senza oggetto e non pub quindi fornire
argomento a qualsivoglia pratica deeisione di questa Corte.
Conseguentemente,
il Tribunale federale
deeide:
10 Di non entrare in materia sulla conelusione deI governo
ticiuese relativa ai deorsi concernenti i1 diritto di voto dei
eittadini ticinesi in tema di elezioui eantonali, fino a tanto ehe
il Consiglio federale nou abbia statuito sulla propda compe-
tenza in merito ai singoli ricorsi stessi.
20 Di non entrare in materia sulle eonclusioni risguardanti
le inchieste penali ordinate dal Consiglio federale ed il divieto
di quella decretata dal Grau Consiglio ticiuese, fino a tanto
ehe non siano state prolate le decisioni previste dagli arti-
eoli 29, 30, 31 e 40 della procedura penale federale.
30 Di non entrare in materia sulla eonelusione rifiettente la.
Scareerazione Belloni.
XVI -
1890
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