opencaselaw.ch

15_I_744

BGE 15 I 744

Bundesgericht (BGE) · 1889-01-01 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

744

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

Vierter Abschnitt. -

Quatrieme section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande.

Traites de la Suisse avec l'etranger.

Auslieferung. -

Extradition.

Vertrag mit Italien vom 22. Juli 1868. -

Traite avec l'ltalie

dn 22 Juillet 1868.

104. Sentenza del 27 dicenibre 1889, nella cansa d'Ayala.

A. Nel novembre del 1874 diverse persone di l\fodena

sporgevano presso quella Procura generale una de~u~zia. con

Ja quale sostanzialmente esponevano, aver esse ad istigazione

di Giuseppe d'Ayala e per effetto de' suoi dolosi maneggi ap-

posto contrariamente alla loro volonta e con loro danno, la

Ioro fuma ad una seheda d'assoeiazione reeante obbligo d'ab-

buonamento all'opera illustrata « I eapolavori della R. Pina-

coteea di Torino.)) Ineoatosi un proeesso eontro il d'Ayala in

base a tale denunzia, il giudice istruttore presso il Tribunale

eorrezionale di Modena, con ordinanza dell' 8 gennaio 1877,

dichiarava -

sulle eonformi conclusioni del P

0 1\ifinistero -

non farsi Iuogo a procedimento, e efö perehe « nei maneggi

messi in opera dal denunciato per indurre i denunzianti a fir-

mare la seheda di assoeiazione non si riseontravano · quei rag-

giri fraudolenti ehe son neeessari a dar vita ad una tentata

truffa.

B. Nell'aprile del 1880, essendo pendente innanzi al tribu-

nale di Bologna un proeesso eontro il D'Ayala per fatti con~

simili a quelli eome sopra denunziati, le prefate persone di

Auslieferungsvertrag mit Italien. No ·llJ:I..

745

Modena sporsero nuova querela al proeuratore del Re presso

quel tribunale per ottenere ehe si proeedesse contro il

D'Ayala anehe per le firme a loro earpite. Riattivato, a se-

guito di queste querele (ehe per ragioni di eompetenza

furono trasmesse al R. proeuratore del tlibunale loeale) il

proeesso ehiuso eoll' ordinanza surriferita dell' 8 gennaio

1877, il D'A. veniva linviato davanti al tribunale correzionale

di Modena, il quale, partendo dal eoneetto ehe l'ordinanza cli

non-luogo dipendesse da inesistenza di reato e fosse passata

in eosa giudicata e ehe le nuove denunzie posteriori non

somministrassero aleun elemento ulteliore ehe potesse para-

lizzare l'ordinanza stessa, -

eon sentenza eontumaciale del

13 giugno 1882 dichiarava di ricapo non farsi luogo a proee-

dimento.

C. Appellatosene il Publieo Ministero, « la Corte eon·ezio-

nale d'Appello di Modena riteneva » non essere le ordinanze

di non-luogo emesse nel eorso dell'istruttoria per inesistenza

di reato, eee. di ostacolo alla liapertura del proeesso quando

sopravvengano nuove prove preordinate a stabilire gli ele-

menti sostanziali del reato di eui si tratti, -

avere l'orcli-

nanza stessa perduto ogni sua giuridica importanza di fronte

alla suceessiva istruttoria ed agli elementi in essa raceolta, e

doversi supplire al vuoto lasciato da quella, analizzando i

risultati delle raeeolte prove onde ehiarire se realmente l'im-

putato siasi reso colpevole dei reati ehe gli si aserivono.

Eppero eon sentenza 13 settembre 1882, confermata il 30

suceessivo dieembre dalla Corte di Cassazione di Torino, -

premesso ehe « realmente i maneggi usati dall'appellato

» avevano tutti i earatteli di un artifizio doloso eol quale si

» sorprese ecl inganno l'altrui buona fede per eai·pire un' ob-

» bligazione alla quale le parti lese non si sarebbero altri-

» menti sottoposte, » fatta applicazione degli art. 625 a 630

e 112 del eod. pen. « perche le singole obbligazioni eolla

» truffa earpite avevano un valore maggiore di L. 500 » e

scartata la reeidivitä -

essa condannava il D'Ayala contu-

maeialmente « alla pena del eareere per anni 7 e mesi G,

» alla multa (eonvertibile in eareere nel caso d'insolvenza) di

746

A. Staatsrnchtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

>> L. 300 per ciaseuno degli stessi reati e eosl. alla multa

» eomplessiva di L. 1800, all'indennizzo dei danni verso le

» parti lese e nelle spese del giudizio, diehiarando ehe in

» forza del R. decreto d'amnistia 19 gennaio 1878 la pena

» del careere come sopra applieata veniva ridotta di 6 mesi

» per ogni reato, per eui rinrnne circoseritta a 4 anni e

» mesi 6. »

D. Saputosi dal Governo italiano ehe il D'Ayala si era dap-

poi rifugiato a Lugano, la sua Legazione in Berna ne ehie-

deva la eareerazione provvisoria e, -

conseguita questa il

30 novembre. -

la estradizione, in virtu dell'art. 2, N° 12

del relativo ti'.attato 22 luglio 1868.

Vi si opponeva il D'Ayala, esponendo verbalmente dap-

prima e poseia eon memoria 5 andante dicembre dei signori

avvocati Censi e Vegezzi al Consiglio federale : non essere

lecito d'interpretare in modo estensivo un trattato di estra-

dizione per farne delle applieazioni analogetiehe; non essere

leeito sopratutto di desumere il valore di una truffä, eec.

dalla sempliee affermazione della parte denuneiante ehe si

diee lesa; essere in eonereto 1a pretesa frode rimasta senza

risultato e risolversi il valore dell'imputazione in zero. Non

potersi in seeondo luogo sommare insieme, per raggiungere il

valore preseritto, il valore aceertato di pfü reati eommessi a

danno di pfü peisone. Opporvisi il testo stesso del trattato

italo-svizzero e la pratica del Tribunale federale, il quale eon

suo giudieato 29 marzo 1879 nella eausa Crivelli ha stabilito

chiaramente e tassativamente ehe, trattandosi di due imputa-

zioni cli fri 1000 l'una e di fri 657 l'altra a danno dell'identica

persona, nessuna di esse sorpassa da sola la cifra di fri 1000

dal trattato voluta.

Conformemente all'art. 58 della legge 27 giugno 187 4

sulla organizzazione giudiziaria f ederale, il Consiglio federale

ha quindi eon suo officio del 19 corrente mese trasmesso

pel relativo giudizio l'ineartamento della vertenza a questa

Corte.

Prernessi in f atto ed in diritto i seguenti ragioncirnenti :

1° La presentata domanda di estradizione soddisfa indub-

Auslieferungsvertrag mit Italien. N• 104.

747

biamente alla condizione formale posta dall'art. 7 del trat-

tato fra Ia Svizzera e l'Italia per la reciprnca estradizione dei

delinquenti, poiche vien eorredata da « una sentenza di eon-

danna (in contumacia) indicante la natura e la gravita dei

fatti eontro cui fu mossa azione, eome anehe Ie disposizioni

penali applicabili a questi fatti. »

D'altra parte e paeifieo in atti ehe i reati a ragion dei

quali il D'Ayala fu eondannato e la sua estradizione e ehiesta

rientrano nella eategoria delle infrazioni alle leggi penali ehe

obbligano lo Stato richiesto, giusta l'art. 2° del trattato, ad

aeeordare l'estradizione.

Contestata e inveee l'applicabilita del Trattato al ricorrente

per efo ehe il valore degli oggetti estorti con ognuno dei

delitti aseritti ad opera sua non raggiunge il minimo tassati-

vamente voluto dal trattato medesin10 nel eapoverso ehe

accompagna il N° 12 del prefato artieolo 2°.

2° A_ sostegno di questa sua obbiezione il rieorrente invoca

la giurisprudenza gia sancita da questa stessa Corte nella

sentenza 29 marzo 1879 (Racc. off. V, p. 71), con la quale si

e rifiutata l'estradizione di eerto Crivelli, condannato a due

ed a tre anni di careere, ecc., per titolo di appropriazione

inclebita e di truffa, pel motivo ehe non si potevano aecumu-

lare le due somme cli L. 1000 e L. 657, rappresentanti il

valore di ciaseuno di detti reati, onde ottenere un tutto eeee-

dente il limite dei mille franehi determinato dal trattato.

Stando in fatto il richiamato preeedente, rimane a vedere

se le condizioni giuridiche del medesimo si attaglino vera-

mente a quelle del easo di eui si tratta nella presente speeie,

eppero se torni lecito di applicare a questo la medesima

adottata eome sopra in quello. E la questione vuol essere

risoluta nel senso affermativo.

E bensl vero ehe per respingere la clomanda d'estradizione

formolata nel 1879 eontro il Crivelli il tribunale federale ha

fatto eapo segnatamente al riflesso ehe i due delitti attribuiti

all'individuo requisito rivestivano earatteri essenzialmente

diversi ed erano anehe stati puniti eon diverse pene, quando

invece -

in eoncreto -

si tratta di una stessa specie di

748

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

reato commesso verso pfü persone. Ma il divario fra i due

casi e pfü specioso ehe reale. In sostanza, difatti, si hanno

anehe nel seeondo come nel primo pfü reati ehe furono trat-

tati eome tali singolarmente dal magistrato italiano e ehe

vogliono esserlo altresl di fronte al testö della disposizione in

discorso del trattato svizzero-italiano. Tanto e efo vero ehe la

sentenza di condanna su cui poggia la domanda d'estradizione

parla, nel suo dispositivo, di una multa di 300 L. inferta a

ciascuno degli stessi reati attribuiti al d'Ayala, riduce -

in

virtu del decreto d'amnistia -

di sei mesi per o,qni reato la

pena del carcere contro di lui prononciata e fa esplicito

appello all'articolo 630 del codice penale (italiano) secondo il

quale per ogni delitto il valore della obbligazione carpita

deve oltrepassare le 500 L., trattando cosl le varie azioni

delittuose del prevenuto non come un unico delitto composto

o eontinuato, ma come costituenti altrettanti singoli reati da

reprimersi con singole pene. Il trattato poi non distingue al

ripetuto capoverso del N° 12 dell'art. 2° fra delitti di specie

diversa puniti con diversa pena, ma richiede indistintamente

per tutte e singole le infrazioni contemplate in detto numero

12 l'estremo del valore eccedente i franchi mille.

Sta quindi l'analogia del caso presente con quello giudicato

dal Tribunale federale il 29 marzo 1879 nel senso della

inammissibilita della eumulazione dei valori estorti dalla

stessa persona con pfü delitti per raggiungere quello riehiesto

come sopra dal trattato in diseorso e l'obbiezione aeeampata

dal rieorrente appare quindi in massima come fondata.

3° Un dubbio potrebbe forse nascere di fronte ad una tra

le infrazioni aseritte ad opera del ricorrente. Meutre difatti

rispetto agli altri einque denunzianti, la sentenza della Corte

d'appello di .lVIodena eonstata avere il D'Ayala earpito loro la

firma ad una scheda d'assoeiazione all'opera « I eapolavori

della R. Pinaeoteea di Torino » per un itnporto superiore a

L. 800, riguardo al sesto dei medesimi (Ineerti cav. Anselnio)

essa parla di un danno di oltre L. 1000 ehe gli sarebbe deri-

vato del fatto di essersi laseiato carpire anch' egli l'identica

obbligazione. D'onde il quesito, se I'estradizione non debba

Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 104.

749

concedersi almeno per questo singolo fatto delittuoso, rispetto

al quale la presentata domanda risponderebbe invero all'es-

tremo pifi sopra discusso del « valore dell'oggetto estorto. »

Senonehe la surriferita allusione al « danno di oltre

L. 1000 » ehe avrebbe subito il denunziante Incerti si trova

soltanto nell'inizio della sentenza di eondanna, ehe la Corte

d'Appello ha desunto dall'atto di aecusa, non e invece ripe-

tuta nel corpo stesso della sentenza e precisamente nel rias-

sunto dei fatti ehe la Corte ha eostrutto essa medesima a

fondamento del proprio giudizio e ehe deve ritenersi fare

stato e regola eziandio per la decisione da prolare nella pre-

sente sede.

Conseguentemente,

il Tribunale federale

pronuncia:

L'estradizione del detenuto Giuseppe fu Giuseppe D'Ayala,

di Milazzo, non e aeeordata.