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15_I_35

BGE 15 I 35

Bundesgericht (BGE) · 1889-01-01 · Italiano CH
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34 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. agents de se faire represenler par des sous-agents, reconnait deja implicitement a ceux-ci Ia qualite de mandataire de l'agent principaI; l'art. 6 ajoute que les agents sont responsables per- sonnellement, vis-a-vis des autorites, de la gestion de leurs sous-agents, et l'art. 8 prevoit que les agents sont tenus de faire au Conseil federal les communications qu'il rl3clame au sujet de tous les contrats qu'ils passent, et par consequent aussi de ceux concius en leHr nom par leurs sous-agents. En outre le Conseil federal, dans le reglement d'execution du 10 Juillet 1888, pour Ia loi federale du 22 Mars meme annee· concernant les operations des agences d'emigration, se reserve de revoquer Ies sous-agents qui feraient des operations d'e- migration pour Ieur propre compte. (V. dit reglement art. 22 litt. c.) TI resulte de ce qui precMe que les contrats lies par les sous-agences le sont au nom de l'agence principale, seule res- ponsable de leHr execution. Les contrats passes a .Lausanne sont ainsi concius au nom de l'agence Rommel et ü e, et dans ces circonstances, la sous-agence administree par E. Ruffieux reunit bien tous Ies caracteres d'une succursale, soit filiale de l'etablissement principal. Cette situation ressort d'ailleurs des annonces de l'agence Rommel et Cie elle-meme, produites au dossier, laquelle designe une de ses sous-agences sous la deno- mination de « succursale. }) 30 Dans ces conditions et vII la jurisprndence constante mentionnee ci-dessus, il y a lieu de reconnaitre que le fisc vaudois etait en droit de soumettre a l'impöt les Mnefices realises par Ia sous-agence, soit succursale de l'agence d'emi- gration Rommel et Cie a Lausanne. La dite maison etant toutefois astreinte a payer a son siege a Bille Fimpöt sur la totalite de son revenu, soit de ses Mne- fices, il nait de ce chef une double imposition et il se justifie, pour la faire disparaitre, d'autoriser les recourants, confor- mement a la conclusion subsidiaire fonnulee par le recours et par l'Etat de Bäle, a deduire de la somme totale des reve- nus pour lesquels ils etaient imposes jusqu'ici a Bäle, la part de ces revenus provenant de Ia sous-agence de Lausanne. Par ces motifs, Ir. Doppelbesteuerung. N" 6. Le Tribunal federal prononce: 35 La conclusion principale du recours est ecartee; Ia coneIu- sion subsidiaire est en revanche admise, en ce sens que Rom- mel et Cie sont autorises a deduu:e, de Ia somme de Ieur revenu impose a Bäle, Ia part du dit revenu provenant de Ia sous-agence de Lausanne.

6. Senlenza del 21 giugno 1889 nella causa Baumann e Ci. A. La ditta Baumann e CI, domiciliata a Lucerna, vi eser- cita un commercio di coloniali, fonnaggi, ecc. all'ingrosso, per il quale e anche tenuta al pagamento d'ogni imposta comu- nale e cantonale sulla sostanza e sulla rendita, in conformita di quella legislazione. Un suo commesso percorre frequente, con campioni, il cantone Ticino e vi stipula numerose vendite di merci, ehe sono poi trasportate a domicilio da certi Treseh, in Bellinzona, e Baechi, in Locarno; questi s'incaricano ezian- dio di tenere provvisoriamente in deposito, nei 101'0 magazzini, quelle altre merci di spettanza della ditta ehe non trovano iJnmediata destinazione. B. Ravvisando in codeste operazioni della ditta Baumann l'esercizio, sul tenitorio dei comuni rispettivi, deIla mercatura a' sensi delle Ieggi ticinesi 7 dicembre 1861, 10 dicembre 1875 e relativo regolamento deI 16 dicembre stesso anno le muni- cipalita di Bellinzona e Locarno l'inserissero nel n~olo degli esercenti Industria e Commercio e le imposero per l'anno 1888 una tassa di 37 fr. 20 c. + 6 fr. 50 c. la prima, di 14 fr. ~5 c. + 15 fr. 75 c. Ia seconda. Minacciati di sequestro per il easo in cui persistessero nel rifiuto deI pagamento di detta tassa, i sigg. Baechi e Tresch ne versarono l'importo all'esat- tore di Locarno e ne fecero deposito a Bellinzona. Ma Ia ditta,

36 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. che vi si era formalmente opposta si aggravo simultanea- mente, eon atto 20 ottobre 1888, al Consiglio di Stato deI cantone Ticino per Ia ragione ehe essa non tiene in questo aleun domicilio, ehe i sigg. Treseh e Baechi non sono ne suoi rappresentanti ne suoi impiegati ma semplici camionneurs- speditori e ehe essa paga gia tutte le tasse d'industria e commereio, di mereimonio, cli eapitaIe, eec., di eui possa essere eolpita al suo vero ed unieo domicilio in Lueerna. C. Sentite le osservazioni dei municipii di Bellinzona e di Loearno, tendenti a far diehiarare il rieOl'so della ditta Bau- mann destituito di fondamento, il Governo ticinese 10 respin~e con sua risoluzione deI 3 geunaio 1889, nella quale espose fra altro i seguenti considerandi : ({ AHa tassa di mercimonio comunale ed alla tassa cantonale d'industria e commercio vanno soggetti tutti gli esereizi d'industria e di eommercio esistenti nel cantone, e rispettivamente nei comuni, senza al- cuna eonsiderazione alla eircostanza di fatto se i proprietari di detto esereizio tengono, 0 meno, domicilio nel cantone, 0 nei rispettivi eomuni, 0 eonducono es si direttamente tali eser- cizi od al mezzo di 101'0 rappresentanti. Ora dalle diehiarazioni delle municipalita di Bellinzona e Loearno nonehe dalle eon- fessioni della stessa ditta rieorrente, appare ehe i sigg. Treseh e Baeehi, quali rappresentanti della ditta Baumann e Ci fanno atti di mercatura nel eantone e risp. nelle citta di Bellinzona e Loearno e vi vendono la merce ad essa ditta spettante e depositata presso di loro. Che se la ditta paga a Lucerna le tasse per l'esereizio cola deI suo eommercio edella sua in- dustria, cio non la esentua dal pagare le imposte anche nel cantone Tieino per quel eommercio che ivi esercita a mezzo dei suoi rappresentanti; ne con questo pagamento d'imposta a Lucerna e nel Ticino essa si trova aggravata cli una doppia imposta vietata dalla co stituzione, perehe l'oggetto imponi- bile e diverso, pagando essa nel eantone di Lucerna per gli atti d'industria e di commercio ehe cola sono esercitati e pagando nel Tieino per quelli ehe qui esereita. » D. Contro questa risoluzione Ia ditta Baumann rieorre, eon sue memorie deI 14 e 17 gennaio 1889 al Tribunale feclerale U. Doppelbesteuerung. N° 6. 37 e domanda ehe venga fatto obbligo al Governo deI cantone Ticino di astenersi dalla doppia imposta ehe vorrebbe mettere a di lei carieo, addueendo in sostanza il riflesso ehe segne: « La nostra ditta ha sua sede e domieilio in Lueerna, dove paga tutti i tributi inerenti al proprio eommercio. Da circa 7 anni essa fa visitare da viaggiatori i suoi elienti nel eantone Ticino, dove non tiene ne domieilio, ne sueeursale, ne rappre- sentanti 0 impiegati, non potendosi considerare eome tali i sig. Tresch a Bellinzona e Baeehi a Loearno, i quali fanno per essa unieamente l'officio di speditori 0 camionneurs e non hanno facolta di vendere 0 di riscuotere ehecehessia per la ditta, ma devono e possono soltanto eonsegnare al clomieilio dei singoli clienti le merci a questi vendute direttamente dalla ditta 0 dal suo viaggiatore. » E. Nella sua risposta deI 16 marzo p. p., il Consiglio di Stato deI eantone Tieino, pur riconoseendo di essere incorso in un errore, allorquando esponeva nella querelata risoluzione ehe la ditta ricorrente rieonoseeva essa medesima, essere i sigg. Treseh e Baeehi suoi ({ rappresentanti, » diehiara ehe « eio nulla toglie per altro alle ragioni da Iui addotte e per le quali esso ha creduto respingere quel ricorso, stanteehe se i sigg. Treseh e Bacehi « non sono rappresentanti della casa » Baumann e Ci, sono pero suoi inca7'icati, come e detto » m~l rieorso 14 gennaio, 10 ehe equivale a rappresentanti. » Ma prescindendo anehe da cio, esso continua, sta sempre » il fatto che i sigg. Baumann e Ci tengono nel Ticino, e piu » precisamente a Loearno e Bellinzona, depositi di merci ehe » essi vendono nel Ticino e ne fanno la eonsegna al mezzo » dei prefati 101'0 inearieati Treseh e Bacchi. Dagli atti an- » nessi appare aceenato in modo indiseutibile ehe i sigg. Bau- » mann e C'esercitano, qui, se non direttamente, almeno » indirettamente, al mezzo d'interposte personne, un vero » eommercio ehe, a termini dell'art. 2 della legge 10 dieem- » bre 1875 e deIl'art. 3 della legge 7 dieembre 1861 sulle » taglie eomunali, va soggetto aHa tassa di mercimonio eo- » munale e d'industria e eommereio. Che la ditta Baumann » sia domiciliata piuttosto a Lueerna ehe nel Tieino, nulla

38 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. » interessa nella presente vertenza, giaeehe qui si tratta di » vedere se essa tiene deposito di merci nel nostro eantone » e se quivi vende e consegna detta meree. Ora su questa » eireostanza di fatto il nostro avversario nulla oppone, anzi » ammette la eireostanza stessa. E stando eosl la eosa e » evidente ehe la ditta stessa debba al pari di chiunque » altro esereita un eommereio nel cantone sottoporsi alle » tasse ehe eolpiseono gli atti di mercatura. Ne si puo op- » porre ehe la ditta Baumann esereiti solo atti di eommis- » sione, limitandosi a mandare nel eantone un suo rapp re- » se~tante eon eampioni ad assumere comandi, perehe dagli » attI e dalla stessa eonfessione dell'avversario emerge ehe » questi tiene sempre nel eantone depositi 0 magazzini di » merei ehe vengono poi eonsegnate mano mano ehe si ven- » dono. E neppure vale l'osservazione ehe la ditta ricorrente » non paga affitto di magazzino, perehe se essa non ha in » loeazione dai sigg. Treseh e Baechi i magazzini, sta pero » ehe la sua meree si trova depositata nei magazzini dei suoi » inearieati suddetti, ai quali corrisponde un congruo eOm- » penso ehe va a retribuirli, non solo dell'opera personale ehe » prestano, ma anehe dell'uso ehe essa fa dei 101'0 loeali. » F. N ei rispettivi allegati di repliea e dupliea entrambe le parti riprodueono quindi, sotto diversa forma, i medesimi ar- gomenti gia messi innanzi eome sopra e detto nel rieorso e nella risposta, insistendo nelle reciproehe eonclusioni, senza pero porre suffieientemente in ehiaro il vero carattere di fat.to e di diritto, ell'opera prestata dai sig. Treseh e Ba~ehi nel 101'0 rapporti eon la ditta rieorrente e eoi clienti di questa ~~l eanto~e Ticino. Laonde il giudiee federale delegato al- ~ IS.tl:uttona della causa, eOn suo ufficio deI 6 andante giugno, 1~~tO? sulla scorta dell'art. 61 § 2 della legge organica giu- diZla:'la .fed~rale, l~ ditta rieorrente ad insinuare in atti, per la dil~el~azlOne dl tal punto, la propria eorrispondenza eoi prefatI Slgg. Tresch e Bacchi : eio che fu fatto. Premessi in fallo ed in diriUo i seguenti ragionamenti : . 1 0 Siecome fu gia dal Tribunale federale rieonoseiuto a pili rlprese, segnatamente eon le sue sentenze dei 16 luglio 1881 1I. Doppelbesteuerung. No 6. 39 e 22 marzo 1884 nelle eause Wanner e Ruepprecht e Ci (Race. off., 'TII p. 445 ss., X, p. 16, 2° eonsO), la disposizione dell'art. 46 § 2 della eostituzione. federale ehe vieta la doppia imposta, mira ad impedire ogni e qualunque imposizione di un ente patrimoniale da parte di un eantone ehe non ne ha, giusta i principü di diritto feder ale la facolta, senza che oe- eorra prendere in considerazione se il eantone autorizzato inveee a farIo esiga realmente 0 non esiga dei balzelli su questo medesimo ente. Egli e dunque indifferente ehe Bau- mann e Ci siano, come appare dai Ioro allegati e dagli atti di causa, effettivamente astretti a pagare a Lueerna, sede deI loro prineipale stabilimento, le imposte eoneerneJ}ti il reddito intero della loro azienda. Cib ehe importa, eio ehe e deeisivo per l'attuale eontestazione e solo di sapere se, riguardo a questo reddito e eonformemente ai surricordati principü deI diritto federale, Ia ditta ricorrente sia soggetta esclusivamente &lla sovranita tributaria deI eantone di Lueerna, oppure se sp etti anche al cantone Ticino il diritto d'imporle aggravii a causa deI commercio ehe essa esereita entro i limiti deI suo territorio:. 2° Ora, secondo la pratiea costante delle autorita federali, la soluzione di eosiffatto quesito dip ende essenzialmente dalla constatazione di fatto se la ditta Baunlann e Ci possegga 0 no nel eantone Ticino una filiale 0 sueeursale. E la risposta vuol essere negativa. Riconosee bensl la rieorrente stessa ehe « fa degli affari » nel Tieino e non eontesta neppure ehe tiene a Bellinzona ed a Loearno dei depositi di merci, speeialmente di zueehero. Ma queste eireostanze non bastano punto per soggettarla alla sovranita deI fis co ticinese (V. la sentenza 24 maggio 1879 nella causa Gerber, Raee. off. V, p. 146, 3° eonsO), attesoehe non valgano a eostituire da sole, - in maneanza di qualsiasi banco, rappresentante 0 impiegato a tal uopo, - un altro eentro della sua attivita eommerciale. Per cib ehe riguarda in partieolare i rapporti dei sigg. Treseh e Baechi, a Bellinzona ed a Loearno, da una parte, eon la ditta rieorrente e, dall'altra, co' suoi elienti nel Ticino, la eorrispondenza e i conti prodotti da Baumann e Ci (V. lett. F dei fatti) non lasciano sussistere il benehe menomo dubbio

40 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. circa la verita delle allegazioni in argomento deI ricorso. Si eruisce difatti da queste carte in modo irrefragabile ehe Tresch e Baechi non hanno mai fatto - di fronte a Baumann e Ci - aItro officio se non quello di vetturali (camionneurs) o depositarii, ehe non furono mai incaricati di trattare eoi elienti della ditta di Lucerna, - la quale stipulava essa me- desima 0 si faceva rappresentare all'uopo esclusivamente dal proprio viaggiatore Roberti, ne di riscuotere il prezzo delle merci che trasportavano a domicilio per ordine di detta Casar e che ogni operazione relativa a commercio di questa fu sempre fatta e si fa direttamente a 0 da Lucerna stessa. 3° In cosiffatte condizioni la pretesa messa innanzi dalle municipalita di Bellinzona e Locarno ed appoggiata dal go- verno ticinese riveste sicuramente i caratteri di una doppia imposta contraria all'art. 46 § 2 della eostituzione federaler inquantoche tende a colpire di tassa un ente, il reddito d'un eommercio, che e gia legittimamente imposto dal fisco di un altro cantone, eppero il ricorso appare come fondato. Siecome poi i vetturali Tresch e Bacehi non hanno soddisfatto 8ponta- neamenle a eodesta pretesa, ma solo dopo ehe le merci di Baumann e Ci erano state eventuahnente minacciate di se- questro, mentre Ia ditta ricorrente ha, dal canto suo, prote- stato SI tosto e fonnalmente contro la pretesa medesima, co si conviene fare in conereto caso appIieazione della pratica co- stante delle autorita federali per imporre al eantone Ticino l'obbligo di restituire ad essa ricorrente le imposte 0 tasse ehe le municipaIita di Bellinzona e di Locarno hanno, come sopra e detto, indebitamente esigiute. Conseguentemente, TI Tribunale federale pronuneia: TI rieorso e fondato ed il fisco deI eantone Ticino tenuto a restituire alla ditta Baumann e Ci di Lucerna le imposte che i signori Treseh e Bacchi hanno pagato 0 deposto presso i municipii di Bellinzona e di Locarno per l'esercizio dell'anno 1888. III. Pressfl'ciheit. No 7. III. Pressfreiheit. - Liberte de la presse.

7. Urtl)eH pom 15. ~eßruar 1889 in 6ad)en 1Rebaftion be~,,5!5atedanb". 41 A. :nurd) 3ttlei tn Ifu. 264 unb 265 be~ in f\u3em erjd)et::; !tenben Beitung~(lratte~,,5!5ater(anb" lJOm 15. unb 16. ~o\,)em(ler 1887 unter bem em Jrfager f den bie tJi:ed)te,mf 6d)abeneria~ gel\la9tt; 5. ::nie .l8eflagte trage aUe Jroften." 3m erften 5!5et9anb[ung~termine ed!ätte nun aber ~ürfl'ted) Dr. Beml' ~amen~ bet oenagten tJi:cbaftion, ber ~infenber ber fragUel)en Beitung~artife{ fei Jra))fan 3gna3 ~eoer in ®d)aff::: ~(,tUfcn; biefer iWernel)me bie 5!5erantttlottnel)feit für biefcllien uni> c,s Jei ba9er bet ~roact gegen biefen, niel)t aoct aud) gegen bie m:ebaftion b~,,5!5aterlanb" 3u fül)ten. ~n biefem <Stnne ttlctbe eine SllOiinberung ber ~atteianfel)reibung \,)er(angt. :ner Jr!äget \ljiberfe~te fiel) biefern .l8egel)ten.;ca~ .l8eairl~geriel)t f\u3ern fe~te ben @;ntfd)eib üoer Me Slloiinbetung ber ~(ttteianiel)retbung