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14_I_495

BGE 14 I 495

Bundesgericht (BGE) · 1888-01-01 · Deutsch CH
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494

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

feine @ntfd)eibung Auuäd)jl barauf jlÜ~t, mrt. 29 eit. l}e3ie~e

fid) nur, aUf »on mmte{!tI.1egen uerfolgte, nid)t aber aUf mn.

traggbeltfte, fo 1ft bie{! gewiB unrid)tig. mrt. 29 ftatuirt feinem

flaren ~ort~aute nad) einen @erid)t{!ftanb für alle .8ud)tlloliAei.

uerge~en; etne Unterfd)einung 3wifd)en mntrag{!uerge~en unb

~eliften, bie Uon mmte{!wegen nerfofgt tI.1erben, ift i~m uiillig

fremb unb e{! barf eine fold)e ba~er aud) nid)t tI.1illfürlid) in

ba{! @efe§ ~ineingetragen tI.1erben. steine anbere meftimmung

be{! .sUd)tlloliAeigefe§e{! gibt für eine berartige einfd)ränfenbe

mU~legung beg § 29 einen mnljaUgllunU I unb aud) bie ratio

leglS red)tfertigt fie nid)t. 'Ilie @ljrnetIe§ung ge~ört nun aber

~u ben,8Ud)tjloUAeiuergeljen, ja fie ift in § 1 be{! @efe§e{! fo;

gar an ber 611i§e berfelben aufgefü~rt unb e{! mUB ba~er auf

~e bie @erid)t{!ftanb{!norm be{! § 29 ~ntl.1enbung finben. @benfo

1ft e{! .offenb~r un~altbar, Wenn ba{! übergerid)t annimmt,

§ ~9 eH. beAte!e f~d) nur auf inlerfantonale, nid)t auf inter .) sponsabilita personale.

}) Infatti i rieorrenti non si sono nemmeno data la eura di

» insinuare ne al Consiglio di Stato ne al Gran Consiglio la

}) nota degli individui in norne dei quali rieorrono. E ciö ap-

)} punto perehe il 10ro rielamo si riferisce all'associazione

» come corpo morale, non ai singoli individui.

» Ne vale l'argomenlazione dei ricorrenti, ehe se il loro

)} riclamo non puo valere per tutti i membri deli' associazione

}) debba almeno avere forza relativamente ai due membri di

» essi ehe l'hanno firmato. Inqllantoche i signori Seiaroni e

» Maggini banno introdotto i IOTa rieorsi sieeome rappresen-

« tanti l'assoeiazione dei dissidenti di Biasca, e nella lofO qua-

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}) lita. di autorizzati a rappresentare la delta associazione

» della quale sono rispettivamente presidente e segretario,

}) giusta 10 statuto, aUlorizzati a firmare per l'assoeiazione.

}) Cosieehe aHa firma da essi apposta eome organo di quell'as-

» sociazione non si puo attribuire il earattere di Corma indi-

» viduale.

» In vista di quanta precede tOl'na inutile di esaminare se

» il riclamo non dovrebbe dirsi irregolare anche perehe in-

» trodotto in urto alle disposizioni di legge ehe regolano i ri-

» eorsi di diritto amministrativo. »

E. Contro il decreto deI Gran Consiglio Sciaroni e Maggini

rieorrono finalmente per se e quali rappresentanti i singoli

individui ehe Canno parte rlella ripetuta assoeiazione, » il

7 febbrajo 1888, al tribunale federale, domandandone I'an-

oullazione sulla scorta dei seguenti riflessi :

« I rieorrenti banno tutti, I'uno dopo l'aHro, diehiarato di

voler uscire dal grembo della ehiesa cattoliea-apostoliea-ro-

mana e, basandosi sull'ultimo eapoverso delI' art. 49 della

costituzione federale, domandato di esse re es onera ti dal pa-

gamento di qualunque imposta concernente it culto di deLta

ehiesa. Essi hanno dunque adempito a tutte le formalila de-

terminate non solo dallo spirilo della costituzione, ma anehe

dalla giurisprudenza federale, e tanto il Munieipio di Biasea

quanta il Consiglio di Stato deI eantone Tieino 10 rieonoscono

esplieitamente. ~fa mentre il primo. non pu.o

~der~r~ all.a

giustissima domanda per paura dei process., dl e~l ~ ml-

naeciato dal governo tieinese, qllesto, pure dleendosl dlspo-

stissimo a dare esecuzione in tutto il eantone all'invoeato di-

spositivo costituzionale, non puo ammeLtere la

do~anda

stessa, pereM formolata dai rieorrenti unieamente quah r~p­

presentanti di nna assoeiazione. ~e fosse anehe ver~ ehe Seta-

roni e Maggini hanno rieorso Ulllcamente eom~ ~al1, s~rebbe

a stnpirsi che, trattandosi di rieonoseere un dmtto dl tanta

importanza, proclamalo eome una delle piu nobili eo?quis~e

della demoerazia svizzera, un governo eantonale SI appl-

gliasse ad una mesehina eeeezione d'ordine per eombatlerlo.

Ma non e neanehe vero ehe la domanda sia stata presentata

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

soltanto da una assoeiazione, 0 da un eorpo morale, atteso-

cM tanto nel loro rieorso 10 giugno 1887 al Consiglio di

Stato, ehe era il primo ed il solo di cui questo dovesse oe-

cuparsi, quanta nel gravame al Gran Consiglio, Sciaroni e

Maggini hanno parlato « per se e nella loro qualita di rap-

presentanti i singoli membl'i della assoeiazione.}) Ne regge la

nuova eecezione sollevata tardivamente dal Consiglio di Stato

nel suo messaggio 8 novembre 1887 al Gran ConsigIio e eon-

sistente a dire ehe, avendo la munieipalita di Biasea preso

la sua deeisione delI' 8 giugno in confronto dell'associazione,

non era piiL Ieeito ai ricorrenti di mulare Ie persone 0 parti

in causa, col diehiarare ehe rieorrevano anche in loro proprio

norne individuale. Che J'associazione, eome tale, abbia fatto

una 0 piiL domande· aHa municipalita di Biasca, ci non ha

nulla a che fare colla odierna causa, la quale verte esclusiva-

mente sul ripetuto nostro ricorso 10 giugno 1887 al Consi-

~li.o di. Stato ~ontro Ia risoluzione appunto di detta munieipa-

IIta; fleorso IUtrodotto expressis verbis in norne proprio dei

ricorrenti ed in quello dei singoIi individui da loro rappre-

sentatL L'associazione in discorso non e, deI resto, una

corporazione, un comune, una eompagnia ferroviaria, una

parrocchia, ecc., ma una semplice rinnione di persone al solo

scopo di oltenere l'esonero di ciascuna di queste dal paga-

menta degli aggravi coneernenti il wllo cattolieo, per cui la

sua direzione rappresenta in realta non un corpo morale ma

dei singoli cittadini. Bastava poi ehe il ricorso fosse faUo an-

ehe solo in nome personale od individuale dei rieorrenti Seia-

roni e Maggini, pereM governo e Gran Consiglio dovessero.

a' sensi della costante giurisprudenza federale, oeeuparsi deI

merito deHo stesso. (Vedi le sentenze nelle cause PelIi e de

Stoppani.)

« Quanto al meriio deI nostro ricorso, ehe si riassume al

postutto nel quesito se sia eonforme al diritto ed alla pratica

federale, 0 non costituisca piuttosto una flagrante, sebbene

indiretta, violazione deli' art. 49 § 6 della costituzione sviz-

zera, iI pretendere, come fa il governo ticinese, ehe « le spese

generali delI' amministrazione comnnaIe, comprese quelle del

H. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 76.

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culto, debbano coprirsi eon un' uniea imposta e col merci-

monio in un solo bollettario, » -

bastera ehe s'invochino a

sua piena giustificazione i prineipi gUt tassativamente procla-

mati daI tribunale federale nelle sue sentenze sulle cause

Pelli, BonhOte e Delmue.}) E da notare che nella parte di

fatto delloro ricorso gl'istanti dichiarano esplicitamente ehe

per il momento essi ritengono doversi considerare in ogni

caso come aggravi imposti a causa propria.o particolare deI-

l'esereizio dei eulto cattolico-romano Ie spese figuranti nel

budget deI eomuue di Biasca per il 1887 sotto la XXa cate-

goria, rappresentanti insieme una somma di 1934 fr. 25 c.,

cosi snddivisa: 10 onorario ai sagristani 245 fr.; 2°decima

a] eappellano 562 Cr. t2 e.; 3° simile al prevosto 604 Cr. 80 c.;

4° simile al canonieo eoadintore 437 fr. 33 c.; 5° ai parroci

per i soliti oCfici 50 Cr.; 6° per le olive 25 Cl'.

F. NeUa sua memoria responsiva deI 26 maggio 1888 il

governo tieinese dichiara innanzitutto d'insistere sulla eccezion

d'ordine ehe ha servito di base alle deeisioni cantonali di eui

si lagnano i ricorrenti.

«Nel far valere questa eceezione,» esso osserva, ({ il

Consiglio di Stato e la Commissione deI Gran Consiglio non

mirano ad altro ehe a serbare integro un prineipio di diritto

ripetutamente proclarnato daUo stesso tribunale federale e ad

impedire ehe, pendente causa (ossia fintanto che gli inte-

rcssati si fossero posti per una via legalmente e costituzio-

nalmente corretta), non si avesse a disturbare il regolare

andamento dell'amministrazione di un Comune. Perocche,

per quanta possa sembrare a taluno eccessivamente severo

il noto prineipio solve et repete, esso e pera riconoseiuto in

tutti i paesi come assolutamente giusto, ogni volta ehe si

tratti di pubbliei tributi. })

« Le 3utorita ticinesi », aggiunge, «sono decise a rendere

giustizia ugualmente a tutte le persone ehe abitano il can-

tone, anche in conformita colle disposizioni delI'art. 49 della

costituzione federale, sebbene ci esse vogliano fare con

tutti i rignardi necessari ad impedire chealtri diritti deI

paro sacri e rispettabili non siano ofIesi. E di tali dis po-

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

sizioni fa prova la risoluzione governativa deI 16 novembre

1887, eolla quale fu ordinata una iocbiesta minuta intoroo

al modo eon cui e fin qui proeeduta la munieipalita di Biasca

amministrando i fondi apparteneoti a chiese e beneficii. L'in-

chiesta difatti era stata suggerita dalla volooUt in noi di arri-

vare efficaeemente a dar soddisfazione aI desiderio dei ricor·

renti, supposto ehe un' attenta rieerea intorno al reale stato

delle eose neI eQmune di Biasca non ci avesse a convincere

ehe le spese deI culto nel detto Comune, sommanti -

a deUa

dei ricorrenti -

a 1934 franchi 25 cent., non rappresentino

giit un proprio onere spontaneo, vo]ontario, di quella popo-

lazione, ma piuttosto un parziale pagamento, anzi nna par-

ziale restituzione degli interessi di molti beni ecclesiastici

dalla Municipalitil. amministrati, ed il soddisfacimento di un

debito deI Comune. Nel qual caso (come se ne aveva fondato

sospetto) la istanza dei ricorrenti non avebbe certo potuto

essere favorevolmente accolta.

«Ora dal rap porto delle persone incaricate di quella in-

chiesta », nota iI governo ticinese passando aHa discussione

deI meNto, «risuIta che neHe mani della Munieipalita di

Biasca si trovano circa 100000 franehi di sostanza eecle-

siastica, ossia ehe deHo interesse di questa somma e pili,

comprendendovi la deeima, essa Mnnieipalila. e, anno per

anno, debitrice a cause ehe, per Ia loro indole, provenienza

e destinazione. so no strettamente ecclesiastiche • mentre

questo interesse non venne sempre, ne puo dirsi venga nep-

pur oggi integralmente pagato ai legittimi rappresentanti ed

investiti delle cause medesime.

« Risulta altresl dal detto rapporto che per)e prolungate

vacanze di due benefici il comune sarebbesi arricchito di

circa 40000 franchi, salvo dedllzione di quanta potrebbegli

spettare per la scuola, e che dovrebb' essere prelevato dalla

rendita dei beneficio detto scolastieo ... Quindi e che la pre-

tesa dei ricorrenti non potrebb' essere accolta se non allora

ehe, in conformita di quanta dispone l'art. 102 deI regola-

mento esecutivo 18 giugno 1886 della legge ecclesiastica deI

28 gennajo precedende fosse avvenuta una liquidazione gene-

n. Glaubens· und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszweeken. N° 76.

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raIe deI Dare ed A11ere fra il comune e la parrocchia e

questa avesse in sue mani, non solo l'arnministrazione della

propria soslanza, ma eziandio iI di lei godimento. Dopo di

che noi saremmo pienamente d'accordo coi ricorrenti in cio

che, quando i proventi dei beni della parrocehia e delle

cause pie a lei ioerenti non fossero suffieienti alle spese dei

culto, il neeessario supplimento dovrebb' essere Cornito dai

soli cattoliei-romani ... »

Il governo rispondente Ca quindi assai particolareggiate

osservazioni circa Ia decima della quale il Comune di Biasea

andrebbe debilore verso alcnni benefici ecclesiastici cola

esistenti, e eiö affine di provare: t 0 che « appllnto le tre

poste budge~arie principali» (604 franchi 80 cen~. al be~e­

ficio prepositurale, 437 franchi 33 cent. al beneficlO coadm-

torMe e 562 franchi 12 cent. a quello cappellanieo Pellanda)

contro cui protestano i ricorrenti, costituiscono un vero e

proprio obbligo dal quale il eomune di Biasca non potrebbe

in ogni caso liberarsi, se non versando il respettivo capital~ ~

_ 20 cbe « se i debiti deI comune devono essere npartltI

sulla taglia, nessun habitante deI medesimo, dalla legge

obbligato a pagare taglie comunali nel comune di Biasca, per

messun titolo e pretesto, puo cbiamarsene'esentuato, preten-

dendo ehe Ia sua quota sia pagata dagli altri suoi concitta-

dini. »

La risposta governativa, che app~oda a ?hiedere .la .reje-

zione pura e semplice deI rieorso, ehmde COl seguentl rlmar-

chi: «Noi siamo disposti, per quanto ci pun toccare, a fa re

in modo ebe tutti coloro i quali banno od avranno, nelle

forme volute dalla giurisprudenza federale, diehiarato di

uscire dal grembo della Chiesa cattolica, sia in Biasca, sia i~

altro comune di questo cantone, abbiano. ad essere,esone:~tl

dal pagare aggravi a causa propria e parllcolare delI eserelZIO

deI culto di un' associazione reIigiosa aHa quaJe non appar-

tengono. Ma il pagamento dell~ deci~a non e 'un~ imposta,

non e un tributo, tanto meno e una Imposta speClale creata

speeialmente per sopperire alle spese deI culto; sibbene .e

un onere reale della comunita di Biasca, trapassato nel gOdl-

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A. Staatsrechtliche Entscheidllllgen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

mento della Chiesa, risp. di tal uni benefieiati di Biasca, eosi

eome avrebbe potuto in lorD trasferirsi qualsiasi altro diritto

di proprieta. Si pu essere tenuli a pagare una deeima, ne

piu ne meno ehe si puo essere tenuti a pagare un livello; la

deeima non avendo per se ca rattere menomamente reti-

gioso.

« D'altra parte nessuna disposizione di diritto pubblieo,

neppure quella saneita daU' art. 49 eit., pu sopravvenire a

distruggere d'un tratto UD diritto privato, epperö a dispen-

sare aleun eomunista di Biasea dal eoneorrere a pagare la .

deeima, ehe eostituisee appunto da seeoli nei benefieiati di

Biasea un tale diritto a earieo dei eomune ..•, perehe eiö ver-

rebbe aItresi a saneire il prineipio ehe un obbligo valida-

mente assunto da una generazione puö essere *rinnegato da

quella ehe segue, di guisa ehe qualunque eonfessione 0 eor-

porazione religiosa si troverebbe nell'assoluta impossibiIita

di procedere a eonvenzioni 0 eontrattazioni di qualsiasi na-

tura. »

II governo tieinese fa infine rimareare ehe moIti fra i

membri deU' Assoeiazione rieorrente non avrebbero giustifi-

cato la loro pretesa ad essere esonerati da ogni spesa di

culto in forma eerta, regolare e suffieiente, -

ehe altri in-

tervengono tuttora -

eome per 10 passato -

al euIto eatto-

lieo 0, se non essi, le loro donne, e feeero battezzare anehe

dopo le loro proteste i propri figli dal parroeo eattolieo e da

lui aeeompagnare i lorD morti al sepolero, -

e ehe al fianeo

deI § 6 delI 'art. 49 stanno nella eostituzione federale alLri

articoli deI pari saeri ed inviolabili, i quali assieurano la

eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, il libero

esereizio di tutti i diritti civili riconosciuti dalle costituzioni

federali e cantonali, tra eui prineipalmente quello della pro,

prieta, 6 ehe l'esecuzione della disposizione statutaria in

parola non pUD ne deve avvenire violandone altre, ma piut-

tosto conciliandole eon lei in giusta ed equa misura.

G. In presenza delle nuove argomentazioni di merito alle-

gate dal governo convenuto, ehe non erano peraneo state

aecennate ne svolte durante il dibattito fra le parti in-sede

II. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 76.

50s

cantonale, il giudiee delegato all'istrnzione della causa co-

munieö la memoria responsiva ai rieorrenti perehe l'aves-

sero a fare ogaetto di quelle osservazioni di repliea ehe

credessero deI ~aso. I rieorrenti vi ossequiarono difatti con

loro atto dei 28 luglio 1888, DeI quale si studiarono sopra-

lutto di mettere in sodo, da una parte, ehe tali argomen-

tazioni di mero diritto privato non avevano a ehe fare nella

presente eontestazione esclusivamente di diritto pubblieo e,

d'altra parte, ehe non erano dei r~sto ne in .faUo ne i~ diritto

giustifieate. Non avendo per6 es SI addotta lD. prOpOSI~? nes-

suna ragione ne cireostanza al!a qua.l,e non SI fosse gla faUo

prima allusione e non fosse qumdl gla not~ aIl~ eontroparte!

iI giudiee istruttore non credelt.e ne~essarIo n~ o~portuno dl

rar luogo ad ulteriore seambIO dI

osservaz~om fra det~e

parti e consegn6 senz' altro l'inearto .aHa pres:~enza deI trI-

bunale per la fissazione deI giorno dl sua deClsIOne.

Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti :

1.0 Il eonto preventivo deI eomune ?i Biasea per l'es~r­

eizio 1887 enulleia aHa XXa categorIa, sotto la rubrlCa

« culto }}, le seguen ti spese :

1 ° onorario dei sagristani.

Fr. 243 -

20 deeima al sig, cappellano

» 562 12

30 simile al sigr prevosto . . . . .

»604 80

40

»

»canonieo-coadiutore

» 437 33

))0 ai parr.oei per i soliti uffiei • . .

»52 -

6u per Ie ulive

. . . . • . . . . . .

»

20 -

.

Forti deI disposto deI 6° eapoverso delI'art. 40 della cosh-

tuzione federale ehe statuisee «nessuno essere tenuto a

pagare aggravi iI~posti a causa propria ~ partieolare dell'eser-

eizio deI eulto di uu' assoeiazlOne rehglOsa aHa quale no~

appartiene,» ed appoggiandosi al fatto. ehe,i si~goli membn

dell' « assoeiazione protettrice della hberta dl eredenza e

di coseienza» hanno diehiarato per iscritto e eon la pro-

pria firma al muuieipio di Biasea di ~on appartenere

~ll.a

Chiesa eattoliea-apostolica-romana 0 flSp. dl esserne USCltl,

_ i signori Celestino Seiaron.i e Pietr? Maggini domandano

eon rieorso di diritto pubbheo al trIbunale federale ehe,

XIV _

1888

33

WB

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

annullando le eontrarie deeisioni dei governo e dei Gran

Consiglio deI eantone Tieino, riconosca doversi esonerare i

membri tutti della prefata assoeiazione dal/' obbligo di parti-

eipare al pagamento delle spese budgetarie di eulto surri-

ferite.

11 governo tieinese non eontesta in massima ehe le spese

in diseorso riguardino partieolarmente l'esereizio deI eulto

eattoIieo e neppure ehe i membri deli' assoeiazione protet-

triee della liberta di eredenza e di eoseienza abbiano diehia-

1'ato di non far parte della ehiesa cattolica-apostoliea-romana.

ma ritiene nondimeno l'avanzato rieo1'so inattendibiJe, e cio

sulla seo1'ta di due prineipali eeecezioni, d'o1'dine l'una e

l'alt1'a di merito. Quella d'ordine consiste a dire ehe la do-

manda dei 1'ieorrenti non e ricevibile, pereM non presentata

da singoli individui, ma per eonto di una eollettivita di per-

sone, di un corpo mora/e, ehe non pua invocare il benefieio

garantito delI' artieolo 49 della costituzione federale, ne

rivendieare per se le ilIazioni derivanti dal prineipio quivi

proclamato. Quella di merito intende a far dichiarare ehe la

pretesa dei rieorrenti non poträ essere aeeolta, se non allora

ehe sia avvenuta, in conformita delle vigenti leggi eantonali

(art. f02 e relativi dei regolamento eseeutivo della legge 28

gennaio 1886 sulla liberta della Chiesa eattoliea), una liqui-

dazione generale dei Dm'e ed Avere fra la parrocchia ed il

comune di Biasca che detiene tuttora in 5ue mani conside-

revoli somme e beni di spettanza della Chiesa cattolica e di

cause pie a lei inerenti, perehe allora soltanto sara dato di

verificare se i relativi proventi bastino per sopperire alle

spese dei culto, 0 se vi oecorra un supplemento, il quale in

tal caso dovra infatti essere fornito dai soli cattolici romani.

E l'una e l'alt1'a eceezione sono pera destituite di fon da-

mento.

Q. Quanto aHa prima, bastera osservare che tutta la rela-

tiva argomentazione delle autorita eantonali poggia sopra

una inesatta relazione dei faUi. Tanto nel loro prima gravame

deI fO giugno f887 al Consiglio di Stato, ehe fu l'atto pri-

mordiale della presente causa, quanta nel suceessivo al

Gran Consiglio e nelI' attuale a questa Corte, Sciaroni e Mag-

H. Glaubens- und Gewissensfreiheit. steuern zu Kultuszwecken. N° 76.

507

gini hanno invero dichiarato sempre esplieitamente· ehe agi-

vano eosi in loro proprio nome eome in quello dei singoli

individui costituenti l'associazione in paro/a. Sia nell'una ehe

nell'alt1'a qualita essi avevano ed hanno dunque indubbia-

mente diritto a pretendere che la istanza da loro formolata

venga presa in considerazione, perche sia nell'una ehe nel-

l'altra essi apparivano ed appajono come persone fisiche,

come singoli cittadini individualmente ricorrenti, nel senso

appunto della giurisprudenza federale (v. le sentenze 2 aprile

e 8 ottobre 1887 dei tribunale federale nelle cause de Stop-'

pani e Ci,Delmue e Consi, Racc. off. XIII. p. f 13 ss., 363 ss.)

Ne vale il richiamare a tale proposito i preeedenti gilldizi

di quesla Corte nelle cause Aegerithal eWeder (Race. off.

IV, p. 536 S., IX, p. 4f6) per inferirne la incapacita dell'as-

sociazione rappresentata da Sciaroni e Maggini ad invocare

la garanzia sancila dall'articolo 49 § 6 eiL, coneiossiache

mentre in quello si trattava di una Cassa di risparmio costi-

tuita da una soeieta anonima e risp. di un Comune (Dis-

poldsdau), eppero di vere eorporazioni con sostanza e

pe1'sonalita giuridica propria, colIettiva, distinta, nel easo

conereto si tratti invece di una libera e spontanea riunione di

singole persone, senza patrimonio comune, all'unico scopo

(art. 2 degli statuti) di ottenere l'esonero, non della riunione

nel suo tutto, ma di ciascun suo membro dal pagamento di

aggravi imposti per l'esercizio dei culto eattolieo. La s01le-

vata eccezione preliminare non potrebbe togliere dunque in

ogni modo ehe il tribunale federale esamini il merito dell'a-

vanzato ricorso.

Parimente non vale ad impedire ne a ritardare siffatta

disamina l'accenno aHa vera 0 pretesa irregolarita dei modo

eon eui alcuni dei dissidenti biaschesi avrebbero formolato la

loro istanza di esonero da ogni spesa di culto, co me pure al

fatto che altri, 0 le loro donne, continuerebbero, -

mal-

grado 1a dichiarazione di abbandono della Chiesa cattoliea-

apostolica-romana, -

a frequentarne il culto. OltrecM diffatti

la prima di queste obbiezioni non pua eerto riferirsi ai ricor-

renti membri dell'associazione protettrice in discorso, atte-

soche dal tenore della loro petizione 31 maggio f887 (lett. A

I

ii08

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

dei fatti) al munieipio di Biasea risulti ehe la diehiarazione

loro di useita dalla Chiesa cattoliea 0 di non appartenenza

alla medesima fu data in modo perfettamente eonforme alle

relative esigenze della pratica federale, -

nulla osta in verita

a che l'autorita eompetente ammetta al richiesto esonero

solamente quelle persone ehe avranno faHo la rispettiva

dichiarazione neUa forma di cui dianzi. Va d'altra parte

senza dirlo, eome fu gia rilevato deI reslo nella sentenza

20 settembre t884 deI tribunale federale neUa causa Bon-

. böte e Compi (Race. off. X, p. 324 cons. 3°), che tale diehia-

razione di useita dal gremho di detta Chiesa deve avere per

effetto di togliere a chi l'abbia fatta ogni ulteriore diritto

attivo 0 passiva di voto nelle assemblee delle parrocehie

costituenti la Chiesa stessa, cost come quello di ulteriore

participazione al mlto di questa.

3° La eecezione di merito deI governo ticinese soJleva una

quistione di diritto civile ehe non puo essere dibaLtuta ne

decisa in una contestazione di mero diritto pubblico e non

puo servire in ogni caso di valido argomento a proeraslinare

indefinitamente I'attuazione di un disposto costituzionale che

sanziona una garanzia dei cittadini. E 10 puo tanto meno, in

quanta riposa essenzialmente su una supposizione non avva-

lorata sin qui da nessuna prova, sulla supposizione eioe ehe

le poste budgetarie piu sopra esposte a favore dei ministri e

degli inservienti deI culto cattolico-romano nel comune di

Biasea costituirebbero non una pubblica prestazione a scopi

e per bisogni di culto, come assevera il municipio di quel

Comune, ma il corrispettivo di un debito contratto da quest'ul-

timo a titolo privato.

Il compito di giudicare intorno ad eventuali pretese di

diritto privato, se mai iI Consiglio parroeehiale di Biasca

intendesse di muovere causa in argomento a quel comune,

spetta piuttosto, co me riconosce 10 stesso governo ticinese,

ai competenti tribunali civili. Per Ia definizione inveee deUa

il Comune, -

essere pacifico in atti ehe gli aggravi dei

causa dipendente dall'attuale ricorso di diritto pubblieo

importa solo che si constati, -

senza che deI resto ne venga

pregiudizio di sorta ai titolari di eventuali diritti privati verso

H. Glaubens· und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 76.

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quali i ricorrenti i.ntendono di esse re esone~ati, s.e~bene

inseritti nel preventlvo generale delle spese dl ammmlstra-

zione deI comune di Biasca e riseossi al mezzo di un'unica

taglia, giusta il deereto 7 dicembre 1886 dei governo tieinese

basato sulla legge 7 dieembre t86!, sono indubbiamente

imposti a causa propria e particoIare d~ll'~sercizio. dei cu.lto

di un' associazione religiosa aHa quale I rIeorrentI stessl 0

non hanno mai appartenuto 0 non appartengono piu. Il tri-

bunale federale ha invero eostantemente interpretato l'arti-

cola 49 § 6 della costituzione federale nel senso: non potersi

obbligare al pagamento di d ebiti stati contratti . da u~ C?mu?~

per l'esercizio dei CllltO di una data con~esslOne I cittadllll

ehe dichiarino di abbandonare la confesSIOne stessa 0 ehe,

non avendovi apparLenuto, siano venuti a fissarsi in delto

Comune posteriormente all 'assunzione di tali debit.i (v. la

sentenza t1 maggio t888 nella causa Pittard e cons', Racc.

off. XIV, p. t63 cons. 2°). Ricorrono quindi manifes~am~nte

gli estremi deI prescritto all'articolo 49 § 6 della costltuzlOne

federale su cui poggia iI ricorso, e quest'uItimo dev'es~~re

accolto senz' altl'O in conformita dei resto della esphClta

riserva gHl formo{ata nella sentenza 8 ottobre t887 di questo

tribunale federale nella preeedente causa di diritto pubblieo

promossa in merito all'esonero dai ripetuti aggravi dai

signori Delmue e consorti municipali di Biasea eontro 10 stesso

governo deI cantone Ticino (Raec. off. XIII, p. 375).

Per tutti questi motivi,

il tribunale federale

pl'oDuncia:

II rieorso e fondato: conseguentemente le decisioni con-

trarie dell'8 giugoo, dell'8 agosto ? ~el 2~ novembre 1,887

deI Municipio di Biasea, dei Conslgho dl Stato. e del.G.r~n

Consiglio dei cantone Tieino sono an~ullate ed II mUlllClplo

di Biasca e diehiarato in obbligo dl dedurre dalla quota

d'imposta eomunale i~combente ~er il. t.887 ai rieor~enti

queUa tangente parte dl spese per I eserCIZIO dei eulto catto-

lico-romano ehe Ii risguarda.