Volltext (verifizierbarer Originaltext)
!I
'I
I
494
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
feine @ntfd)eibung Auuäd)jl barauf jlÜ~t, mrt. 29 eit. l}e3ie~e
fid) nur, aUf »on mmte{!tI.1egen uerfolgte, nid)t aber aUf mn.
traggbeltfte, fo 1ft bie{! gewiB unrid)tig. mrt. 29 ftatuirt feinem
flaren ~ort~aute nad) einen @erid)t{!ftanb für alle .8ud)tlloliAei.
uerge~en; etne Unterfd)einung 3wifd)en mntrag{!uerge~en unb
~eliften, bie Uon mmte{!wegen nerfofgt tI.1erben, ift i~m uiillig
fremb unb e{! barf eine fold)e ba~er aud) nid)t tI.1illfürlid) in
ba{! @efe§ ~ineingetragen tI.1erben. steine anbere meftimmung
be{! .sUd)tlloliAeigefe§e{! gibt für eine berartige einfd)ränfenbe
mU~legung beg § 29 einen mnljaUgllunU I unb aud) bie ratio
leglS red)tfertigt fie nid)t. 'Ilie @ljrnetIe§ung ge~ört nun aber
~u ben,8Ud)tjloUAeiuergeljen, ja fie ift in § 1 be{! @efe§e{! fo;
gar an ber 611i§e berfelben aufgefü~rt unb e{! mUB ba~er auf
~e bie @erid)t{!ftanb{!norm be{! § 29 ~ntl.1enbung finben. @benfo
1ft e{! .offenb~r un~altbar, Wenn ba{! übergerid)t annimmt,
§ ~9 eH. beAte!e f~d) nur auf inlerfantonale, nid)t auf inter .) sponsabilita personale.
}) Infatti i rieorrenti non si sono nemmeno data la eura di
» insinuare ne al Consiglio di Stato ne al Gran Consiglio la
}) nota degli individui in norne dei quali rieorrono. E ciö ap-
)} punto perehe il 10ro rielamo si riferisce all'associazione
» come corpo morale, non ai singoli individui.
» Ne vale l'argomenlazione dei ricorrenti, ehe se il loro
)} riclamo non puo valere per tutti i membri deli' associazione
}) debba almeno avere forza relativamente ai due membri di
» essi ehe l'hanno firmato. Inqllantoche i signori Seiaroni e
» Maggini banno introdotto i IOTa rieorsi sieeome rappresen-
« tanti l'assoeiazione dei dissidenti di Biasca, e nella lofO qua-
JI. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 76.
499,
}) lita. di autorizzati a rappresentare la delta associazione
» della quale sono rispettivamente presidente e segretario,
}) giusta 10 statuto, aUlorizzati a firmare per l'assoeiazione.
}) Cosieehe aHa firma da essi apposta eome organo di quell'as-
» sociazione non si puo attribuire il earattere di Corma indi-
» viduale.
» In vista di quanta precede tOl'na inutile di esaminare se
» il riclamo non dovrebbe dirsi irregolare anche perehe in-
» trodotto in urto alle disposizioni di legge ehe regolano i ri-
» eorsi di diritto amministrativo. »
E. Contro il decreto deI Gran Consiglio Sciaroni e Maggini
rieorrono finalmente per se e quali rappresentanti i singoli
individui ehe Canno parte rlella ripetuta assoeiazione, » il
7 febbrajo 1888, al tribunale federale, domandandone I'an-
oullazione sulla scorta dei seguenti riflessi :
« I rieorrenti banno tutti, I'uno dopo l'aHro, diehiarato di
voler uscire dal grembo della ehiesa cattoliea-apostoliea-ro-
mana e, basandosi sull'ultimo eapoverso delI' art. 49 della
costituzione federale, domandato di esse re es onera ti dal pa-
gamento di qualunque imposta concernente it culto di deLta
ehiesa. Essi hanno dunque adempito a tutte le formalila de-
terminate non solo dallo spirilo della costituzione, ma anehe
dalla giurisprudenza federale, e tanto il Munieipio di Biasea
quanta il Consiglio di Stato deI eantone Tieino 10 rieonoscono
esplieitamente. ~fa mentre il primo. non pu.o
~der~r~ all.a
giustissima domanda per paura dei process., dl e~l ~ ml-
naeciato dal governo tieinese, qllesto, pure dleendosl dlspo-
stissimo a dare esecuzione in tutto il eantone all'invoeato di-
spositivo costituzionale, non puo ammeLtere la
do~anda
stessa, pereM formolata dai rieorrenti unieamente quah r~p
presentanti di nna assoeiazione. ~e fosse anehe ver~ ehe Seta-
roni e Maggini hanno rieorso Ulllcamente eom~ ~al1, s~rebbe
a stnpirsi che, trattandosi di rieonoseere un dmtto dl tanta
importanza, proclamalo eome una delle piu nobili eo?quis~e
della demoerazia svizzera, un governo eantonale SI appl-
gliasse ad una mesehina eeeezione d'ordine per eombatlerlo.
Ma non e neanehe vero ehe la domanda sia stata presentata
500
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
soltanto da una assoeiazione, 0 da un eorpo morale, atteso-
cM tanto nel loro rieorso 10 giugno 1887 al Consiglio di
Stato, ehe era il primo ed il solo di cui questo dovesse oe-
cuparsi, quanta nel gravame al Gran Consiglio, Sciaroni e
Maggini hanno parlato « per se e nella loro qualita di rap-
presentanti i singoli membl'i della assoeiazione.}) Ne regge la
nuova eecezione sollevata tardivamente dal Consiglio di Stato
nel suo messaggio 8 novembre 1887 al Gran ConsigIio e eon-
sistente a dire ehe, avendo la munieipalita di Biasea preso
la sua deeisione delI' 8 giugno in confronto dell'associazione,
non era piiL Ieeito ai ricorrenti di mulare Ie persone 0 parti
in causa, col diehiarare ehe rieorrevano anche in loro proprio
norne individuale. Che J'associazione, eome tale, abbia fatto
una 0 piiL domande· aHa municipalita di Biasca, ci non ha
nulla a che fare colla odierna causa, la quale verte esclusiva-
mente sul ripetuto nostro ricorso 10 giugno 1887 al Consi-
~li.o di. Stato ~ontro Ia risoluzione appunto di detta munieipa-
IIta; fleorso IUtrodotto expressis verbis in norne proprio dei
ricorrenti ed in quello dei singoIi individui da loro rappre-
sentatL L'associazione in discorso non e, deI resto, una
corporazione, un comune, una eompagnia ferroviaria, una
parrocchia, ecc., ma una semplice rinnione di persone al solo
scopo di oltenere l'esonero di ciascuna di queste dal paga-
menta degli aggravi coneernenti il wllo cattolieo, per cui la
sua direzione rappresenta in realta non un corpo morale ma
dei singoli cittadini. Bastava poi ehe il ricorso fosse faUo an-
ehe solo in nome personale od individuale dei rieorrenti Seia-
roni e Maggini, pereM governo e Gran Consiglio dovessero.
a' sensi della costante giurisprudenza federale, oeeuparsi deI
merito deHo stesso. (Vedi le sentenze nelle cause PelIi e de
Stoppani.)
« Quanto al meriio deI nostro ricorso, ehe si riassume al
postutto nel quesito se sia eonforme al diritto ed alla pratica
federale, 0 non costituisca piuttosto una flagrante, sebbene
indiretta, violazione deli' art. 49 § 6 della costituzione sviz-
zera, iI pretendere, come fa il governo ticinese, ehe « le spese
generali delI' amministrazione comnnaIe, comprese quelle del
H. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 76.
501
culto, debbano coprirsi eon un' uniea imposta e col merci-
monio in un solo bollettario, » -
bastera ehe s'invochino a
sua piena giustificazione i prineipi gUt tassativamente procla-
mati daI tribunale federale nelle sue sentenze sulle cause
Pelli, BonhOte e Delmue.}) E da notare che nella parte di
fatto delloro ricorso gl'istanti dichiarano esplicitamente ehe
per il momento essi ritengono doversi considerare in ogni
caso come aggravi imposti a causa propria.o particolare deI-
l'esereizio dei eulto cattolico-romano Ie spese figuranti nel
budget deI eomuue di Biasca per il 1887 sotto la XXa cate-
goria, rappresentanti insieme una somma di 1934 fr. 25 c.,
cosi snddivisa: 10 onorario ai sagristani 245 fr.; 2°decima
a] eappellano 562 Cr. t2 e.; 3° simile al prevosto 604 Cr. 80 c.;
4° simile al canonieo eoadintore 437 fr. 33 c.; 5° ai parroci
per i soliti oCfici 50 Cr.; 6° per le olive 25 Cl'.
F. NeUa sua memoria responsiva deI 26 maggio 1888 il
governo tieinese dichiara innanzitutto d'insistere sulla eccezion
d'ordine ehe ha servito di base alle deeisioni cantonali di eui
si lagnano i ricorrenti.
«Nel far valere questa eceezione,» esso osserva, ({ il
Consiglio di Stato e la Commissione deI Gran Consiglio non
mirano ad altro ehe a serbare integro un prineipio di diritto
ripetutamente proclarnato daUo stesso tribunale federale e ad
impedire ehe, pendente causa (ossia fintanto che gli inte-
rcssati si fossero posti per una via legalmente e costituzio-
nalmente corretta), non si avesse a disturbare il regolare
andamento dell'amministrazione di un Comune. Perocche,
per quanta possa sembrare a taluno eccessivamente severo
il noto prineipio solve et repete, esso e pera riconoseiuto in
tutti i paesi come assolutamente giusto, ogni volta ehe si
tratti di pubbliei tributi. })
« Le 3utorita ticinesi », aggiunge, «sono decise a rendere
giustizia ugualmente a tutte le persone ehe abitano il can-
tone, anche in conformita colle disposizioni delI'art. 49 della
costituzione federale, sebbene ci esse vogliano fare con
tutti i rignardi necessari ad impedire chealtri diritti deI
paro sacri e rispettabili non siano ofIesi. E di tali dis po-
502
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
sizioni fa prova la risoluzione governativa deI 16 novembre
1887, eolla quale fu ordinata una iocbiesta minuta intoroo
al modo eon cui e fin qui proeeduta la munieipalita di Biasca
amministrando i fondi apparteneoti a chiese e beneficii. L'in-
chiesta difatti era stata suggerita dalla volooUt in noi di arri-
vare efficaeemente a dar soddisfazione aI desiderio dei ricor·
renti, supposto ehe un' attenta rieerea intorno al reale stato
delle eose neI eQmune di Biasca non ci avesse a convincere
ehe le spese deI culto nel detto Comune, sommanti -
a deUa
dei ricorrenti -
a 1934 franchi 25 cent., non rappresentino
giit un proprio onere spontaneo, vo]ontario, di quella popo-
lazione, ma piuttosto un parziale pagamento, anzi nna par-
ziale restituzione degli interessi di molti beni ecclesiastici
dalla Municipalitil. amministrati, ed il soddisfacimento di un
debito deI Comune. Nel qual caso (come se ne aveva fondato
sospetto) la istanza dei ricorrenti non avebbe certo potuto
essere favorevolmente accolta.
«Ora dal rap porto delle persone incaricate di quella in-
chiesta », nota iI governo ticinese passando aHa discussione
deI meNto, «risuIta che neHe mani della Munieipalita di
Biasca si trovano circa 100000 franehi di sostanza eecle-
siastica, ossia ehe deHo interesse di questa somma e pili,
comprendendovi la deeima, essa Mnnieipalila. e, anno per
anno, debitrice a cause ehe, per Ia loro indole, provenienza
e destinazione. so no strettamente ecclesiastiche • mentre
questo interesse non venne sempre, ne puo dirsi venga nep-
pur oggi integralmente pagato ai legittimi rappresentanti ed
investiti delle cause medesime.
« Risulta altresl dal detto rapporto che per)e prolungate
vacanze di due benefici il comune sarebbesi arricchito di
circa 40000 franchi, salvo dedllzione di quanta potrebbegli
spettare per la scuola, e che dovrebb' essere prelevato dalla
rendita dei beneficio detto scolastieo ... Quindi e che la pre-
tesa dei ricorrenti non potrebb' essere accolta se non allora
ehe, in conformita di quanta dispone l'art. 102 deI regola-
mento esecutivo 18 giugno 1886 della legge ecclesiastica deI
28 gennajo precedende fosse avvenuta una liquidazione gene-
n. Glaubens· und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszweeken. N° 76.
503
raIe deI Dare ed A11ere fra il comune e la parrocchia e
questa avesse in sue mani, non solo l'arnministrazione della
propria soslanza, ma eziandio iI di lei godimento. Dopo di
che noi saremmo pienamente d'accordo coi ricorrenti in cio
che, quando i proventi dei beni della parrocehia e delle
cause pie a lei ioerenti non fossero suffieienti alle spese dei
culto, il neeessario supplimento dovrebb' essere Cornito dai
soli cattoliei-romani ... »
Il governo rispondente Ca quindi assai particolareggiate
osservazioni circa Ia decima della quale il Comune di Biasea
andrebbe debilore verso alcnni benefici ecclesiastici cola
esistenti, e eiö affine di provare: t 0 che « appllnto le tre
poste budge~arie principali» (604 franchi 80 cen~. al be~e
ficio prepositurale, 437 franchi 33 cent. al beneficlO coadm-
torMe e 562 franchi 12 cent. a quello cappellanieo Pellanda)
contro cui protestano i ricorrenti, costituiscono un vero e
proprio obbligo dal quale il eomune di Biasca non potrebbe
in ogni caso liberarsi, se non versando il respettivo capital~ ~
_ 20 cbe « se i debiti deI comune devono essere npartltI
sulla taglia, nessun habitante deI medesimo, dalla legge
obbligato a pagare taglie comunali nel comune di Biasca, per
messun titolo e pretesto, puo cbiamarsene'esentuato, preten-
dendo ehe Ia sua quota sia pagata dagli altri suoi concitta-
dini. »
La risposta governativa, che app~oda a ?hiedere .la .reje-
zione pura e semplice deI rieorso, ehmde COl seguentl rlmar-
chi: «Noi siamo disposti, per quanto ci pun toccare, a fa re
in modo ebe tutti coloro i quali banno od avranno, nelle
forme volute dalla giurisprudenza federale, diehiarato di
uscire dal grembo della Chiesa cattolica, sia in Biasca, sia i~
altro comune di questo cantone, abbiano. ad essere,esone:~tl
dal pagare aggravi a causa propria e parllcolare delI eserelZIO
deI culto di un' associazione reIigiosa aHa quaJe non appar-
tengono. Ma il pagamento dell~ deci~a non e 'un~ imposta,
non e un tributo, tanto meno e una Imposta speClale creata
speeialmente per sopperire alle spese deI culto; sibbene .e
un onere reale della comunita di Biasca, trapassato nel gOdl-
504
A. Staatsrechtliche Entscheidllllgen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
mento della Chiesa, risp. di tal uni benefieiati di Biasca, eosi
eome avrebbe potuto in lorD trasferirsi qualsiasi altro diritto
di proprieta. Si pu essere tenuli a pagare una deeima, ne
piu ne meno ehe si puo essere tenuti a pagare un livello; la
deeima non avendo per se ca rattere menomamente reti-
gioso.
« D'altra parte nessuna disposizione di diritto pubblieo,
neppure quella saneita daU' art. 49 eit., pu sopravvenire a
distruggere d'un tratto UD diritto privato, epperö a dispen-
sare aleun eomunista di Biasea dal eoneorrere a pagare la .
deeima, ehe eostituisee appunto da seeoli nei benefieiati di
Biasea un tale diritto a earieo dei eomune ..•, perehe eiö ver-
rebbe aItresi a saneire il prineipio ehe un obbligo valida-
mente assunto da una generazione puö essere *rinnegato da
quella ehe segue, di guisa ehe qualunque eonfessione 0 eor-
porazione religiosa si troverebbe nell'assoluta impossibiIita
di procedere a eonvenzioni 0 eontrattazioni di qualsiasi na-
tura. »
II governo tieinese fa infine rimareare ehe moIti fra i
membri deU' Assoeiazione rieorrente non avrebbero giustifi-
cato la loro pretesa ad essere esonerati da ogni spesa di
culto in forma eerta, regolare e suffieiente, -
ehe altri in-
tervengono tuttora -
eome per 10 passato -
al euIto eatto-
lieo 0, se non essi, le loro donne, e feeero battezzare anehe
dopo le loro proteste i propri figli dal parroeo eattolieo e da
lui aeeompagnare i lorD morti al sepolero, -
e ehe al fianeo
deI § 6 delI 'art. 49 stanno nella eostituzione federale alLri
articoli deI pari saeri ed inviolabili, i quali assieurano la
eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, il libero
esereizio di tutti i diritti civili riconosciuti dalle costituzioni
federali e cantonali, tra eui prineipalmente quello della pro,
prieta, 6 ehe l'esecuzione della disposizione statutaria in
parola non pUD ne deve avvenire violandone altre, ma piut-
tosto conciliandole eon lei in giusta ed equa misura.
G. In presenza delle nuove argomentazioni di merito alle-
gate dal governo convenuto, ehe non erano peraneo state
aecennate ne svolte durante il dibattito fra le parti in-sede
II. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 76.
50s
cantonale, il giudiee delegato all'istrnzione della causa co-
munieö la memoria responsiva ai rieorrenti perehe l'aves-
sero a fare ogaetto di quelle osservazioni di repliea ehe
credessero deI ~aso. I rieorrenti vi ossequiarono difatti con
loro atto dei 28 luglio 1888, DeI quale si studiarono sopra-
lutto di mettere in sodo, da una parte, ehe tali argomen-
tazioni di mero diritto privato non avevano a ehe fare nella
presente eontestazione esclusivamente di diritto pubblieo e,
d'altra parte, ehe non erano dei r~sto ne in .faUo ne i~ diritto
giustifieate. Non avendo per6 es SI addotta lD. prOpOSI~? nes-
suna ragione ne cireostanza al!a qua.l,e non SI fosse gla faUo
prima allusione e non fosse qumdl gla not~ aIl~ eontroparte!
iI giudiee istruttore non credelt.e ne~essarIo n~ o~portuno dl
rar luogo ad ulteriore seambIO dI
osservaz~om fra det~e
parti e consegn6 senz' altro l'inearto .aHa pres:~enza deI trI-
bunale per la fissazione deI giorno dl sua deClsIOne.
Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti :
1.0 Il eonto preventivo deI eomune ?i Biasea per l'es~r
eizio 1887 enulleia aHa XXa categorIa, sotto la rubrlCa
« culto }}, le seguen ti spese :
1 ° onorario dei sagristani.
Fr. 243 -
20 deeima al sig, cappellano
» 562 12
30 simile al sigr prevosto . . . . .
»604 80
40
»
»canonieo-coadiutore
» 437 33
))0 ai parr.oei per i soliti uffiei • . .
»52 -
6u per Ie ulive
. . . . • . . . . . .
»
20 -
.
Forti deI disposto deI 6° eapoverso delI'art. 40 della cosh-
tuzione federale ehe statuisee «nessuno essere tenuto a
pagare aggravi iI~posti a causa propria ~ partieolare dell'eser-
eizio deI eulto di uu' assoeiazlOne rehglOsa aHa quale no~
appartiene,» ed appoggiandosi al fatto. ehe,i si~goli membn
dell' « assoeiazione protettrice della hberta dl eredenza e
di coseienza» hanno diehiarato per iscritto e eon la pro-
pria firma al muuieipio di Biasea di ~on appartenere
~ll.a
Chiesa eattoliea-apostolica-romana 0 flSp. dl esserne USCltl,
_ i signori Celestino Seiaron.i e Pietr? Maggini domandano
eon rieorso di diritto pubbheo al trIbunale federale ehe,
XIV _
1888
33
WB
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
annullando le eontrarie deeisioni dei governo e dei Gran
Consiglio deI eantone Tieino, riconosca doversi esonerare i
membri tutti della prefata assoeiazione dal/' obbligo di parti-
eipare al pagamento delle spese budgetarie di eulto surri-
ferite.
11 governo tieinese non eontesta in massima ehe le spese
in diseorso riguardino partieolarmente l'esereizio deI eulto
eattoIieo e neppure ehe i membri deli' assoeiazione protet-
triee della liberta di eredenza e di eoseienza abbiano diehia-
1'ato di non far parte della ehiesa cattolica-apostoliea-romana.
ma ritiene nondimeno l'avanzato rieo1'so inattendibiJe, e cio
sulla seo1'ta di due prineipali eeecezioni, d'o1'dine l'una e
l'alt1'a di merito. Quella d'ordine consiste a dire ehe la do-
manda dei 1'ieorrenti non e ricevibile, pereM non presentata
da singoli individui, ma per eonto di una eollettivita di per-
sone, di un corpo mora/e, ehe non pua invocare il benefieio
garantito delI' artieolo 49 della costituzione federale, ne
rivendieare per se le ilIazioni derivanti dal prineipio quivi
proclamato. Quella di merito intende a far dichiarare ehe la
pretesa dei rieorrenti non poträ essere aeeolta, se non allora
ehe sia avvenuta, in conformita delle vigenti leggi eantonali
(art. f02 e relativi dei regolamento eseeutivo della legge 28
gennaio 1886 sulla liberta della Chiesa eattoliea), una liqui-
dazione generale dei Dm'e ed Avere fra la parrocchia ed il
comune di Biasca che detiene tuttora in 5ue mani conside-
revoli somme e beni di spettanza della Chiesa cattolica e di
cause pie a lei inerenti, perehe allora soltanto sara dato di
verificare se i relativi proventi bastino per sopperire alle
spese dei culto, 0 se vi oecorra un supplemento, il quale in
tal caso dovra infatti essere fornito dai soli cattolici romani.
E l'una e l'alt1'a eceezione sono pera destituite di fon da-
mento.
Q. Quanto aHa prima, bastera osservare che tutta la rela-
tiva argomentazione delle autorita eantonali poggia sopra
una inesatta relazione dei faUi. Tanto nel loro prima gravame
deI fO giugno f887 al Consiglio di Stato, ehe fu l'atto pri-
mordiale della presente causa, quanta nel suceessivo al
Gran Consiglio e nelI' attuale a questa Corte, Sciaroni e Mag-
H. Glaubens- und Gewissensfreiheit. steuern zu Kultuszwecken. N° 76.
507
gini hanno invero dichiarato sempre esplieitamente· ehe agi-
vano eosi in loro proprio nome eome in quello dei singoli
individui costituenti l'associazione in paro/a. Sia nell'una ehe
nell'alt1'a qualita essi avevano ed hanno dunque indubbia-
mente diritto a pretendere che la istanza da loro formolata
venga presa in considerazione, perche sia nell'una ehe nel-
l'altra essi apparivano ed appajono come persone fisiche,
come singoli cittadini individualmente ricorrenti, nel senso
appunto della giurisprudenza federale (v. le sentenze 2 aprile
e 8 ottobre 1887 dei tribunale federale nelle cause de Stop-'
pani e Ci,Delmue e Consi, Racc. off. XIII. p. f 13 ss., 363 ss.)
Ne vale il richiamare a tale proposito i preeedenti gilldizi
di quesla Corte nelle cause Aegerithal eWeder (Race. off.
IV, p. 536 S., IX, p. 4f6) per inferirne la incapacita dell'as-
sociazione rappresentata da Sciaroni e Maggini ad invocare
la garanzia sancila dall'articolo 49 § 6 eiL, coneiossiache
mentre in quello si trattava di una Cassa di risparmio costi-
tuita da una soeieta anonima e risp. di un Comune (Dis-
poldsdau), eppero di vere eorporazioni con sostanza e
pe1'sonalita giuridica propria, colIettiva, distinta, nel easo
conereto si tratti invece di una libera e spontanea riunione di
singole persone, senza patrimonio comune, all'unico scopo
(art. 2 degli statuti) di ottenere l'esonero, non della riunione
nel suo tutto, ma di ciascun suo membro dal pagamento di
aggravi imposti per l'esercizio dei culto eattolieo. La s01le-
vata eccezione preliminare non potrebbe togliere dunque in
ogni modo ehe il tribunale federale esamini il merito dell'a-
vanzato ricorso.
Parimente non vale ad impedire ne a ritardare siffatta
disamina l'accenno aHa vera 0 pretesa irregolarita dei modo
eon eui alcuni dei dissidenti biaschesi avrebbero formolato la
loro istanza di esonero da ogni spesa di culto, co me pure al
fatto che altri, 0 le loro donne, continuerebbero, -
mal-
grado 1a dichiarazione di abbandono della Chiesa cattoliea-
apostolica-romana, -
a frequentarne il culto. OltrecM diffatti
la prima di queste obbiezioni non pua eerto riferirsi ai ricor-
renti membri dell'associazione protettrice in discorso, atte-
soche dal tenore della loro petizione 31 maggio f887 (lett. A
I
ii08
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
dei fatti) al munieipio di Biasea risulti ehe la diehiarazione
loro di useita dalla Chiesa cattoliea 0 di non appartenenza
alla medesima fu data in modo perfettamente eonforme alle
relative esigenze della pratica federale, -
nulla osta in verita
a che l'autorita eompetente ammetta al richiesto esonero
solamente quelle persone ehe avranno faHo la rispettiva
dichiarazione neUa forma di cui dianzi. Va d'altra parte
senza dirlo, eome fu gia rilevato deI reslo nella sentenza
20 settembre t884 deI tribunale federale neUa causa Bon-
. böte e Compi (Race. off. X, p. 324 cons. 3°), che tale diehia-
razione di useita dal gremho di detta Chiesa deve avere per
effetto di togliere a chi l'abbia fatta ogni ulteriore diritto
attivo 0 passiva di voto nelle assemblee delle parrocehie
costituenti la Chiesa stessa, cost come quello di ulteriore
participazione al mlto di questa.
3° La eecezione di merito deI governo ticinese soJleva una
quistione di diritto civile ehe non puo essere dibaLtuta ne
decisa in una contestazione di mero diritto pubblico e non
puo servire in ogni caso di valido argomento a proeraslinare
indefinitamente I'attuazione di un disposto costituzionale che
sanziona una garanzia dei cittadini. E 10 puo tanto meno, in
quanta riposa essenzialmente su una supposizione non avva-
lorata sin qui da nessuna prova, sulla supposizione eioe ehe
le poste budgetarie piu sopra esposte a favore dei ministri e
degli inservienti deI culto cattolico-romano nel comune di
Biasea costituirebbero non una pubblica prestazione a scopi
e per bisogni di culto, come assevera il municipio di quel
Comune, ma il corrispettivo di un debito contratto da quest'ul-
timo a titolo privato.
Il compito di giudicare intorno ad eventuali pretese di
diritto privato, se mai iI Consiglio parroeehiale di Biasca
intendesse di muovere causa in argomento a quel comune,
spetta piuttosto, co me riconosce 10 stesso governo ticinese,
ai competenti tribunali civili. Per Ia definizione inveee deUa
il Comune, -
essere pacifico in atti ehe gli aggravi dei
causa dipendente dall'attuale ricorso di diritto pubblieo
importa solo che si constati, -
senza che deI resto ne venga
pregiudizio di sorta ai titolari di eventuali diritti privati verso
H. Glaubens· und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 76.
509
quali i ricorrenti i.ntendono di esse re esone~ati, s.e~bene
inseritti nel preventlvo generale delle spese dl ammmlstra-
zione deI comune di Biasca e riseossi al mezzo di un'unica
taglia, giusta il deereto 7 dicembre 1886 dei governo tieinese
basato sulla legge 7 dieembre t86!, sono indubbiamente
imposti a causa propria e particoIare d~ll'~sercizio. dei cu.lto
di un' associazione religiosa aHa quale I rIeorrentI stessl 0
non hanno mai appartenuto 0 non appartengono piu. Il tri-
bunale federale ha invero eostantemente interpretato l'arti-
cola 49 § 6 della costituzione federale nel senso: non potersi
obbligare al pagamento di d ebiti stati contratti . da u~ C?mu?~
per l'esercizio dei CllltO di una data con~esslOne I cittadllll
ehe dichiarino di abbandonare la confesSIOne stessa 0 ehe,
non avendovi apparLenuto, siano venuti a fissarsi in delto
Comune posteriormente all 'assunzione di tali debit.i (v. la
sentenza t1 maggio t888 nella causa Pittard e cons', Racc.
off. XIV, p. t63 cons. 2°). Ricorrono quindi manifes~am~nte
gli estremi deI prescritto all'articolo 49 § 6 della costltuzlOne
federale su cui poggia iI ricorso, e quest'uItimo dev'es~~re
accolto senz' altl'O in conformita dei resto della esphClta
riserva gHl formo{ata nella sentenza 8 ottobre t887 di questo
tribunale federale nella preeedente causa di diritto pubblieo
promossa in merito all'esonero dai ripetuti aggravi dai
signori Delmue e consorti municipali di Biasea eontro 10 stesso
governo deI cantone Ticino (Raec. off. XIII, p. 375).
Per tutti questi motivi,
il tribunale federale
pl'oDuncia:
II rieorso e fondato: conseguentemente le decisioni con-
trarie dell'8 giugoo, dell'8 agosto ? ~el 2~ novembre 1,887
deI Municipio di Biasea, dei Conslgho dl Stato. e del.G.r~n
Consiglio dei cantone Tieino sono an~ullate ed II mUlllClplo
di Biasca e diehiarato in obbligo dl dedurre dalla quota
d'imposta eomunale i~combente ~er il. t.887 ai rieor~enti
queUa tangente parte dl spese per I eserCIZIO dei eulto catto-
lico-romano ehe Ii risguarda.