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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassung.
f\lt~oHfd>en @inroJ)~ner be~ fragIid>en ft. gaflifd)en me~itfe~ ~u
einer tf)urgauifd)eu Gd>ulgemeinbe eingewilligt f)ätte ober bau
kliefe,3utl)eHung fonft burd) einen für ben Stanton ~l)urgau
ilerbinblid)en ftaatgred)tlid)en ~ft erfolgt wäre. :!lie bloue faf.
tifd)e Uebllng 'Dagegen, nad) weld)er fatl)oHfd>e merot'l)ner bon
@5orntl)aI, 1ntebermül)le unn /Räfienberg bie ~d)ule in mifd)of.
~ert rote @emeinbeangeljörige benu§ten unn aud) wie fold>e öU
Gd)ul~roeden befteuett rourben unb t>ergfeid)en, barf nid)t ol)ne
weiterg al~ ~u\lbrud eine~ med)tllberl)äftniffell gebeutet werben,
fraft beITen biefet .8uftanb unbefd}ränft, tro§ art er Umgeftal.
tung ber tljatfäcbIid>en merl)ärtnifje unb arter ?llianblungen ber
@efeljgebung, aufred)terl)alten werben müfite. @g liegt in ber
~ulbung ber fraglid)en tl)atfäd)lid}en Uebung, für fo lange
kliefelbe eben erl)ebrtd>e
3llfonbenien~en nid)t l1ad) fid) 309,
nod) . nid)t klfe
~nettennung einer red}tlid)en $er.))ffid)tung;
tlielmel)r wäre ber Gd)lut auf eine fold>e
ber.))~id)fenbe ~ner.
fennung ein 3U gewagter. meftänbe eine It'Id)e, 10 mÜBfe ber
Staitton ~l)urgau für bie Gd}uIbebürfniITe ber fraglid)en me.
wol)ner aud) bann forgen, wenn 'oie $err,ältniffe fid) weientlid>
änbetn, Wenn
~. ~. bie in ffraAe ftel)enben ft. galIifcl)en ~öfe
AU
er~eblid)en, boUreid)en ~örfetn ober ~(eden ~eranwad)fen
lonten. :!liefe ~onieqllenk Aetgt, bau auf eine red)HlberbinbIid)e
,3utl)eUung
'oe~ in /Rebe
fte~enbm meAirfeg öU einer tf)ur.
gaulfd>en Gd>ulgemeinbe nicbt of)ne
weiter~ au~ einer tf)at~
fäd}lid)en Uebung gefolgert werben barf, wdd)e aud) aIg bIofie
:!lulbung rebus sie stantibus gebeutet werben fann.
~emnad) ~at ba~ munbe~gerid)t
erfannt:
~ie mefd)roer'oe beg /Regierunggratl)eg be~ Stanton~ Gt. @affen
rohb abgewiefen.
68. Sentenza del 5 navembre 1887, nella causa cantone
di Zw'igo, contra cantolle del Ticino.
A. Ai 7 settembre deI '1880 veoiva raccolto a Pfaft1kon un
sordo-muto, privo di mezzi di sllssisteoza, incapace di dare
di se alcuna cootezza e senza carta alcuna di legittimaziooe.
V. Staatsrechtliche Streitigkeiten zwischen Kant()nen. N° 68.
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La polizia zurighese fece tosto le piu minute ricerche, tenne
lunghe corrispondenze con diversi govem! caotonali, pubblico
sui fogli replicati avvisi, diffuse fotografie rappresentaoti 10
sconosciuto e promise anche maocie agli scopritori, ma
senza approdare per 1unga pezza a nessun felice risultamento.
Con officio 3 aprile 1883, finalmente, la direzione centrale di
Polizia a Bellinzona avvertiva quella di Zurigo, essere quel
sordo-muto stato riconosciuto per ({ Domenico Benedetto
Brioschi, dei fu Luigi edella vivente Clara Zarri, nato a ~Ia
gliaso il 27 aprile 18ö3 e da diversi aoni scomparso da quel
Comune. » Ne chiedeva pertanto la consegna, ehe avveniva
ad Airolo il 9 stesso aprile, raccomandandosi ad un tempo
per iI conseguimento della promessa ricompensa di franchi
150 a favore dello scopritore.
B. Negata innaozitutto la offerta mancia, per il pagamento
della quale non fu piu fatta deI resto, -
da parte delle au-
torita ticinesi di polizia, -
nessuna posteriore istanza, il
governo di Zurigo invitava quello deI Ticino, con foglio dei
21 luglio 1883, a prendere, in coofronto deI comune d'ori-
gioe deI Brioschi. le opportune mi sure affinehe venissergli
restituite le spese incontrate per le laboriose ricerche del-
l'origine e pel mantenimento dell'infelice, ascendenti a 819
franchi 30 cent. Giustificava la sua domanda col dire ehe tali
spese erano state essenzialmente occasionate dalla grave in-
curia delle autorita di detto Comune e ehe il rimborso loro
eragli manifestamente dovuto eziandio alla stregua delle re-
gole di diritto privato concernenti la negotiorttm gestio.
n governo ticinese rispondeva, ai 7 settembre 1883, ehe
« essendo sorta questione sull'attinenza comunale deI Brios-
chi e non sapendo da qual Comune ripetere l'ammontare
delle spese occasionate dal medesimo, » pregava a pazientare
aneora per qualque tempo il rimborso, giacche la quistione
delJ'attineoza Brioschi sta ventilaodosi e sperasi di poterla
eondurre in breve a maturita di giudizio. »
C. Richiamatasi du Zurigo l'iostanza di cui sopra, il go-
verno ticinese sigoificavagli agli 11 aprile 1884: « aver esso
con suo decreto 27 settembre 1883 dichiarato il sordo-muto
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
B. e la sua famigJia incorporati nel Comune di Barbengo, ove
tenevano domicilio gia prima dei 1870, obbligando pure il
detto Comune a provvedere al pagamento delle spese in
discofso.» Aggiungeva pera ehe: {(contro quel decreto la
Municipalita di Barbengo avea sporto gravame al Gran Con-
siglio, davanti al quale pende tuttora la relativa quistione, »
e prornetteva « che avrebbe fatto alla sovrana Rappresen -
tanza, convocata in sessione ordinaria pel 21 stesso mese,
pressante invito a volersene occupare tosto ed a proeurarne
10 scioglimenlo definitivo, onde poter dare a Zurigo la neces-
saria evasione. »
D. Ai 12 dicembre 1884, 30 dicembre 1885 e 7 agosto
1886 nuove solleeitazioni per parte deI governo zurighese ed
eguale riscontro : Ja quistione d'attinenza deI Brioschi e sem-
pre pendente innanzi al Gran ConsigJio, il quale e ogni volta
invitato di ricapo a volerla sciogliere definitivamente, anehe
aJfine di evitare iI minaeeiato intervento delle autoritatederali.
Avendo finalmente il Consiglio di Stato di Zurigo significato.
eon offieio deI 12 marzo corrente anno, al governo tieinese
{(ehe non si eredeva obbligato a rimanere piit a Jungo in
» disborso delle sue spese e ehe ne aspeltava senza ulte-
» riore rilardo la restituzione, salvo ad esso Governo il
» diritto di regresso verso il Comune ehe risultera. essere
» quello dell'attinenza Briosehi,» il ConsigJio di Stato deI
cantone Tieino, richiamato un suo preeedente decreto 19 no-
vembre 1886, eon eui aveva risolto di rinnovare le anteriori
solleeitazioni aJ Gran Consiglio e di sospendere, in attesa
della decisione di quest' ultimo, le misure eontro Ja Muniei-
palita. di Barbengo per l'ineasso delle ripetute spese, diehia-
rava sotto ai 23 marzo 1887 : « ehe Ja cassa deHo Stato non
era obbJigata al rimborso delle spese faUe da Zurigo per Ja
neeessaria soeeorrevole assistenza aJ Brioschi, piit ehe mise-
rabile, e ciö in forza delle vigenti Jeggi tieinesi, ehe mettono
ogni spesa e soeeorso per i poveri a carico dei Comnni di
aUinenza. Inoltre (aggiungeva) stimiamo di rendere avvertite
le SS. VV. ehe i Comuni in questione per Ja ineorporazione
V. Staatsrechtliche Streitigkeiten zwischen Kantonen. N° 68
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deI Briosehi hanno fatto presentire che a qualsivoglia d'essi
venga dal Gran Consiglio accollata l'attinenza deI medesimo,
intendono prevalersi, contro il domandato eredito di franchi
820 cent. 50, dei dispositivi dei decreto federale 22 giugno
1875. »
E. Esperita allora inutilmente una istanza d'intervento al
Consiglio federale, il governo di Zurigo risolvevasi il 30
aprile 1887 a reeare Ja vertenza davanti al tribunale federale,
presso il quale deponeva difatti, ai 26 maggio ultimo seorso,
un petitorio eoncludente a che : « il Consiglio di Stato dei
eantone Ticino fosse obbligato a pagargli Je spese avute dal
suo fiseo durante gli anni 1880-t883 per il mantenimento e
Ja rieerea dell'origine deI sordo-muto B., ammontanti a fran-
chi 819 cent. 30, eompresi gJ'interessi arretrati dal principio
di settembre 1883 (C. O. art. H7, ss.), noncM tutti i danni
e le spese per iI processo. »
Adduceva per sommi capi, a conforto di siffatta domanda ..
le seguenti considerazioni: Il rieonoscimento deI B. quale
originario ticinese porta seco, da una part.e, per il Consiglio di
Stato e rispettivamente il Gran Consiglio, l'obbligo di asse-
gnare aHo stesso un Comune di attinenza, e dall'aItra, quello
dei risarcimento delle spese come sopra avute dal governo
zurighese. Ed oltre a questi obblighi d'ordine pubblico, sca-
turienti dagli art. 68 e 43 della eostituzione federale, eost
come dal prineipio dell'ajuto eonfederato in eose giudiziarie,
ineombe alle autorita. ticinesi anehe quello di natura privata,
il quaJe deriva da ci : 10 che Je spese in litigio furono cau-
sate dalla Ioro propria trascuratezza nella eustodia deI B.
dapprima e nel rintraeciarlo da poi; 2° che Ja relativa somma
fu versata da Zurigo co me negotiorum gestor per il Ticino e-
nel suo interesse, in modo giusto e corrispondente all
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'federale e da} principio dell'ajuto confederato m eose glUrI-
diche, e sopra argomenti di diritto privato, attinti aHa res-
pOllsabilita dello Stato per le maneanze di cui si ren~ono
eolpevoli le sue autorita, alle norme ehe reggon? la geslI~ne
d'affari senza mandato e ad una pretesa confesslOne stragm-
diziale deI Governo convenuto, involgente rieonoseimento
dell'obbJigo aHa rifusione delle spese da quella negligenza
·oeeasionate.
Non ostante questa sua dupliee motivazione e quantunque
diretta a conseguire una prestazione di ordine privato, ossia
il rimborso di una determinata somma di danaro, la domanda
stessa riveste nulladimello, nelI'essenziale, il earattere pub-
-blieo, sieeome quella che poggia preeipuamente sui rapporti
esistenti fra le part.i quali soggetti di diritto pubblico, non
-sopra un onere di natura privata che ineomberebbe al ean-
10ne Tieino neUa sua qualita di fisco, ehe e quanto dire come
a soggetto di diritto civile. Ne muta spede c?e siansi invoeati
:di trallsenna anehe singoli disposti deI co dlCe federale delle
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unter lUnDerem 311m mertriebe eine~, unter llem ~amen Roset-
ters Hair-regenerator befannten f
~aarfätbemittel~. lUuf lUn.
trag ber ~irma }8urgo~nr, }8utbibges unb ~ie. al~ :!lamnifi·
faUn Wurbe bOllt ~tllttf)alteramte,8ütin, gegen 3afob 6ü\3trunf,
~oiffeUl' in,8ftrid) ",egen Uebertretung be~ lUrt. 18 litt. b unb
gegen Eeo
~feHn,mann unb 6ebaftian IDlatgtar,
ebenfa((~
t;toiffeur~ in,8ürin" ttlegen Uebertretung be~ lUd. 18 litt. d be~
eibgenilf~f~en IDlatfenfn,u~gefe~e~ oa~ ~trafbetfaf;ten eingelei.
tet; gegen 3. ~üfltrunf befff)alb, ",eil berfelbe für ein).lon if)m
fabti3irte~
~aarfiirbemittel Tin, einet bet f)interlegten IDlade
bet
~irma mUl'go~ne, .$8urbii,)ge~ un'o
~ie. täufd)enb na~ge.