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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassung.
f\lt~oHfd>en @inroJ)~ner be~ fragIid>en ft. gaflifd)en me~itfe~ ~u
einer tf)urgauifd)eu Gd>ulgemeinbe eingewilligt f)ätte ober bau
kliefe,3utl)eHung fonft burd) einen für ben Stanton ~l)urgau
ilerbinblid)en ftaatgred)tlid)en ~ft erfolgt wäre. :!lie bloue faf.
tifd)e Uebllng 'Dagegen, nad) weld)er fatl)oHfd>e merot'l)ner bon
@5orntl)aI, 1ntebermül)le unn /Räfienberg bie ~d)ule in mifd)of.
~ert rote @emeinbeangeljörige benu§ten unn aud) wie fold>e öU
Gd)ul~roeden befteuett rourben unb t>ergfeid)en, barf nid)t ol)ne
weiterg al~ ~u\lbrud eine~ med)tllberl)äftniffell gebeutet werben,
fraft beITen biefet .8uftanb unbefd}ränft, tro§ art er Umgeftal.
tung ber tljatfäcbIid>en merl)ärtnifje unb arter ?llianblungen ber
@efeljgebung, aufred)terl)alten werben müfite. @g liegt in ber
~ulbung ber fraglid)en tl)atfäd)lid}en Uebung, für fo lange
kliefelbe eben erl)ebrtd>e
3llfonbenien~en nid)t l1ad) fid) 309,
nod) . nid)t klfe
~nettennung einer red}tlid)en $er.))ffid)tung;
tlielmel)r wäre ber Gd)lut auf eine fold>e
ber.))~id)fenbe ~ner.
fennung ein 3U gewagter. meftänbe eine It'Id)e, 10 mÜBfe ber
Staitton ~l)urgau für bie Gd}uIbebürfniITe ber fraglid)en me.
wol)ner aud) bann forgen, wenn 'oie $err,ältniffe fid) weientlid>
änbetn, Wenn
~. ~. bie in ffraAe ftel)enben ft. galIifcl)en ~öfe
AU
er~eblid)en, boUreid)en ~örfetn ober ~(eden ~eranwad)fen
lonten. :!liefe ~onieqllenk Aetgt, bau auf eine red)HlberbinbIid)e
,3utl)eUung
'oe~ in /Rebe
fte~enbm meAirfeg öU einer tf)ur.
gaulfd>en Gd>ulgemeinbe nicbt of)ne
weiter~ au~ einer tf)at~
fäd}lid)en Uebung gefolgert werben barf, wdd)e aud) aIg bIofie
:!lulbung rebus sie stantibus gebeutet werben fann.
~emnad) ~at ba~ munbe~gerid)t
erfannt:
~ie mefd)roer'oe beg /Regierunggratl)eg be~ Stanton~ Gt. @affen
rohb abgewiefen.
68. Sentenza del 5 navembre 1887, nella causa cantone
di Zw'igo, contra cantolle del Ticino.
A. Ai 7 settembre deI '1880 veoiva raccolto a Pfaft1kon un
sordo-muto, privo di mezzi di sllssisteoza, incapace di dare
di se alcuna cootezza e senza carta alcuna di legittimaziooe.
V. Staatsrechtliche Streitigkeiten zwischen Kant()nen. N° 68.
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La polizia zurighese fece tosto le piu minute ricerche, tenne
lunghe corrispondenze con diversi govem! caotonali, pubblico
sui fogli replicati avvisi, diffuse fotografie rappresentaoti 10
sconosciuto e promise anche maocie agli scopritori, ma
senza approdare per 1unga pezza a nessun felice risultamento.
Con officio 3 aprile 1883, finalmente, la direzione centrale di
Polizia a Bellinzona avvertiva quella di Zurigo, essere quel
sordo-muto stato riconosciuto per ({ Domenico Benedetto
Brioschi, dei fu Luigi edella vivente Clara Zarri, nato a ~Ia
gliaso il 27 aprile 18ö3 e da diversi aoni scomparso da quel
Comune. » Ne chiedeva pertanto la consegna, ehe avveniva
ad Airolo il 9 stesso aprile, raccomandandosi ad un tempo
per iI conseguimento della promessa ricompensa di franchi
150 a favore dello scopritore.
B. Negata innaozitutto la offerta mancia, per il pagamento
della quale non fu piu fatta deI resto, -
da parte delle au-
torita ticinesi di polizia, -
nessuna posteriore istanza, il
governo di Zurigo invitava quello deI Ticino, con foglio dei
21 luglio 1883, a prendere, in coofronto deI comune d'ori-
gioe deI Brioschi. le opportune mi sure affinehe venissergli
restituite le spese incontrate per le laboriose ricerche del-
l'origine e pel mantenimento dell'infelice, ascendenti a 819
franchi 30 cent. Giustificava la sua domanda col dire ehe tali
spese erano state essenzialmente occasionate dalla grave in-
curia delle autorita di detto Comune e ehe il rimborso loro
eragli manifestamente dovuto eziandio alla stregua delle re-
gole di diritto privato concernenti la negotiorttm gestio.
n governo ticinese rispondeva, ai 7 settembre 1883, ehe
« essendo sorta questione sull'attinenza comunale deI Brios-
chi e non sapendo da qual Comune ripetere l'ammontare
delle spese occasionate dal medesimo, » pregava a pazientare
aneora per qualque tempo il rimborso, giacche la quistione
delJ'attineoza Brioschi sta ventilaodosi e sperasi di poterla
eondurre in breve a maturita di giudizio. »
C. Richiamatasi du Zurigo l'iostanza di cui sopra, il go-
verno ticinese sigoificavagli agli 11 aprile 1884: « aver esso
con suo decreto 27 settembre 1883 dichiarato il sordo-muto
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
B. e la sua famigJia incorporati nel Comune di Barbengo, ove
tenevano domicilio gia prima dei 1870, obbligando pure il
detto Comune a provvedere al pagamento delle spese in
discofso.» Aggiungeva pera ehe: {(contro quel decreto la
Municipalita di Barbengo avea sporto gravame al Gran Con-
siglio, davanti al quale pende tuttora la relativa quistione, »
e prornetteva « che avrebbe fatto alla sovrana Rappresen -
tanza, convocata in sessione ordinaria pel 21 stesso mese,
pressante invito a volersene occupare tosto ed a proeurarne
10 scioglimenlo definitivo, onde poter dare a Zurigo la neces-
saria evasione. »
D. Ai 12 dicembre 1884, 30 dicembre 1885 e 7 agosto
1886 nuove solleeitazioni per parte deI governo zurighese ed
eguale riscontro : Ja quistione d'attinenza deI Brioschi e sem-
pre pendente innanzi al Gran ConsigJio, il quale e ogni volta
invitato di ricapo a volerla sciogliere definitivamente, anehe
aJfine di evitare iI minaeeiato intervento delle autoritatederali.
Avendo finalmente il Consiglio di Stato di Zurigo significato.
eon offieio deI 12 marzo corrente anno, al governo tieinese
{(ehe non si eredeva obbligato a rimanere piit a Jungo in
» disborso delle sue spese e ehe ne aspeltava senza ulte-
» riore rilardo la restituzione, salvo ad esso Governo il
» diritto di regresso verso il Comune ehe risultera. essere
» quello dell'attinenza Briosehi,» il ConsigJio di Stato deI
cantone Tieino, richiamato un suo preeedente decreto 19 no-
vembre 1886, eon eui aveva risolto di rinnovare le anteriori
solleeitazioni aJ Gran Consiglio e di sospendere, in attesa
della decisione di quest' ultimo, le misure eontro Ja Muniei-
palita. di Barbengo per l'ineasso delle ripetute spese, diehia-
rava sotto ai 23 marzo 1887 : « ehe Ja cassa deHo Stato non
era obbJigata al rimborso delle spese faUe da Zurigo per Ja
neeessaria soeeorrevole assistenza aJ Brioschi, piit ehe mise-
rabile, e ciö in forza delle vigenti Jeggi tieinesi, ehe mettono
ogni spesa e soeeorso per i poveri a carico dei Comnni di
aUinenza. Inoltre (aggiungeva) stimiamo di rendere avvertite
le SS. VV. ehe i Comuni in questione per Ja ineorporazione
V. Staatsrechtliche Streitigkeiten zwischen Kantonen. N° 68
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deI Briosehi hanno fatto presentire che a qualsivoglia d'essi
venga dal Gran Consiglio accollata l'attinenza deI medesimo,
intendono prevalersi, contro il domandato eredito di franchi
820 cent. 50, dei dispositivi dei decreto federale 22 giugno
1875. »
E. Esperita allora inutilmente una istanza d'intervento al
Consiglio federale, il governo di Zurigo risolvevasi il 30
aprile 1887 a reeare Ja vertenza davanti al tribunale federale,
presso il quale deponeva difatti, ai 26 maggio ultimo seorso,
un petitorio eoncludente a che : « il Consiglio di Stato dei
eantone Ticino fosse obbligato a pagargli Je spese avute dal
suo fiseo durante gli anni 1880-t883 per il mantenimento e
Ja rieerea dell'origine deI sordo-muto B., ammontanti a fran-
chi 819 cent. 30, eompresi gJ'interessi arretrati dal principio
di settembre 1883 (C. O. art. H7, ss.), noncM tutti i danni
e le spese per iI processo. »
Adduceva per sommi capi, a conforto di siffatta domanda ..
le seguenti considerazioni: Il rieonoscimento deI B. quale
originario ticinese porta seco, da una part.e, per il Consiglio di
Stato e rispettivamente il Gran Consiglio, l'obbligo di asse-
gnare aHo stesso un Comune di attinenza, e dall'aItra, quello
dei risarcimento delle spese come sopra avute dal governo
zurighese. Ed oltre a questi obblighi d'ordine pubblico, sca-
turienti dagli art. 68 e 43 della eostituzione federale, eost
come dal prineipio dell'ajuto eonfederato in eose giudiziarie,
ineombe alle autorita. ticinesi anehe quello di natura privata,
il quaJe deriva da ci : 10 che Je spese in litigio furono cau-
sate dalla Ioro propria trascuratezza nella eustodia deI B.
dapprima e nel rintraeciarlo da poi; 2° che Ja relativa somma
fu versata da Zurigo co me negotiorum gestor per il Ticino e-
nel suo interesse, in modo giusto e corrispondente all<}
seopo; 3° ehe nelle sue eorrispondenze officiali eon Zurigo il
Ticino ha, -
quasi al mezzo di una eonfessione stragiudizia-
ria, -
rieonosciuto dover esso esigere dal Comune I'importo-
delle spese in querela. Soggiungeva poi, a eomplemento, ehe
tornera. facile al convenuto di trovare i mezzi di farsi rim-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
borsare dal Comune d'origine, ehe, -
eol non avere in tanto
spazio di tempo assegnato al B. nessun Comune, -
Governo e
Gran Consiglio deI Tieino hanno implieitamente impedito al
eantone di Zurigo di citarne direttamente uno e si sono resi
per tal modo civilmente responsabili in di lui eonfronto, e
infine ehe, non trattandosi di ammalato 0 di decesso, la in-
vocata legge federale 22 giugno '1875 non poteva applicarsi
al easo concreto.
F. Nella sua risposta deI 7 luglio pO. po. il governo ti ci-
nese, premesso :
1 ° che il Ticino non e obbligato a rifondere Zurigo delle
spese di eui si tratta, quest' obligo, -
se obbligo sari!. rite-
nuto dal tribunale federale, -
dovendosi assumere dal
Comune dell'ineorporato, nessuna legge, nessuna conven-
zione e neppure la eonsuetudine mettendo a carieo deI Can-
tone d'origine le spese di mantenimento e eustodia fatte per
cittadini poveri, ammalati 0 sani, e la sorveglianza, mero
attributo di polizia ehe la legge impon.3 allo Stato ossia al
Governo in dati easi, non coiuvolgendo obbligo nessuno di
eorrisponsioui pecuniarie; 20 ehe le autorita eantonali non
hanno ne traseurato ne maneato ai loro doveri verso Zurigo,
prestando eome feeero e faranno in avvenire i loro buoni
offiei, l'ajuto eonfederato, perehe il rimborso avvenga; 3° ehe
gli atti governativi non contengono akuna confessione stra-
giudiziale riguardo all'obbligo di rifusione, ma unieamente
Ja promessa di prestare I'ajuto confederato a ehe il rimborso
avvenga da parte dei Comune; 4° ehe gli interessi non sono
dovuti neanehe dal Comune, perche non eonvenuti;
e « rimettendo al tribunale federale il deeidere se sia: 0
non sia dovuta la mancia promessa, }) propone la rejezione
pura e sempliee dell'avanzata domanda, eon la eondanna nelle
spese d'offieio e ripetibili.
G. NeHe rispettil'e allegazioni di replica e dupliea manten-
gonG amendue le parti le eonclusioni gii!. preeedentemente for-
molate in una eoi relativi motivati di fatto e di diritto,
aggiungendovi: l'attrice, ehe Ia eompetenza della Corte a
V. Staatsrechtliche Streitigkeiten zwischen Kantonen. N° 68.
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.conoseere dei petitorio emerge sia daU'art. 57 della legge
'Sulla organizzazione giudiziaria federale, il quale riflette le
·contestazioni di diritto pubblieo fra Cantoni, sia dall'art. 27
0° 3 ibidem ehe eoncerne quelle di giure civile fra i mede-
simi, siceome dalle sue sentenze 24 luglio 1882 e 28 settem-
bre 1878 (Raee. off. VIII, p. 436; IV, p. 460) si eruisee, ehe
il riliuto di pagare la promessa maneia aveva ed ha la sua
fondata ragione in ein ehe la maneia stessa vuol esse re sop-
'porlata da chi sara riconosciuto in ?bbJigo di ri~pond.ere. delle
-spese in genere ehe oeeasionö la rIcerea deI BrlOsehl e mfine
~be l'obbligo di rappresentare i rispettivi Comuni in simili
continuenze fu gia dal tribunale federale ammesso eon seo-
tenza dei 3 novembre 1871 in una spede analoga tra Zurigo
e Seiaffusa.
Premessi in ratio ed in diritto i seguenti,'agionamenti:
1° La domanda formolata dal Governo di Zurigo si fonda
ad una volta e sopra eonsiderazioni di diriLto pttbblico, de-
-sunte dao-!i artiooli 68, 43 e sueeessivi della eosLituzione
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'federale e da} principio dell'ajuto confederato m eose glUrI-
diche, e sopra argomenti di diritto privato, attinti aHa res-
pOllsabilita dello Stato per le maneanze di cui si ren~ono
eolpevoli le sue autorita, alle norme ehe reggon? la geslI~ne
d'affari senza mandato e ad una pretesa confesslOne stragm-
diziale deI Governo convenuto, involgente rieonoseimento
dell'obbJigo aHa rifusione delle spese da quella negligenza
·oeeasionate.
Non ostante questa sua dupliee motivazione e quantunque
diretta a conseguire una prestazione di ordine privato, ossia
il rimborso di una determinata somma di danaro, la domanda
stessa riveste nulladimello, nelI'essenziale, il earattere pub-
-blieo, sieeome quella che poggia preeipuamente sui rapporti
esistenti fra le part.i quali soggetti di diritto pubblico, non
-sopra un onere di natura privata che ineomberebbe al ean-
10ne Tieino neUa sua qualita di fisco, ehe e quanto dire come
a soggetto di diritto civile. Ne muta spede c?e siansi invoeati
:di trallsenna anehe singoli disposti deI co dlCe federale delle
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
obbligazioni, perocche sebbene questo possa trovare anche
sul terreno deI diritto pubblico analogica applicazione, e per~
manifesto ehe tutte le argomentazioni addotte nel petitorio si
basano piuttosto sulla circostanza cardinale dell'avere il go-
verno attore gerito e -
pel contegno delle autorita ticinesi
-
dovuto gerire affari la cui gestione, secondo le vigenti
massime di diritto pubblico, sarebbe spettata al cantone
convenuto.
La eompetenza dei tribunale federale a eonoscere della
promossa azione non pUD dunque venire desunta dall'articoll}
27 N° 3 della legge sulla organizzazione giudiziaria federale,.,
ehe ehiama iI tribunale medesimo a pronuneiare in cause di
diritto civile fra Cantoni, giacche qui non si tratla di una
causa civile, ma benst unicamente dall'art. 57 ibidem, in
quanta si tratti in easu precisamente di una conleslazione di
diritto pubblico intercantonale (V. la sentenza 24 luglio 1882
deI tribunale federale neUa causa fra Basilea-Citta e Soletta,
Racc. off. VIII p. 442 eons. 1°.)
2° N el suo merito la questione si riduce tutta a vedere,
se al eantone Ticino eorra, per ragioni di diritto pubblico.
l'obbligazione di prestare assistenza a quelli tra i suoi atti-
~enti ehe ne hanno bisogno. E Ja risposta vuol essere nega-
tIva.
Fra le disposizioni dello Statuto federale dal governo
altore invocate, Ia sola ehe potrebbe appliearsi in qualehe
modo al fattispecie sarebbe quella di eui al 3° lemma del-
l'art. 40, ehe suona: ... « il domicilio pu6 essere revocato a
» eoloro ehe cadono in modo permanente acarico della be-
» nefieenza pubbliea ed a cui il Comune od il Cantone d'ori-
» gine non accorda un proporzionato sostentamento, quan-
» tunque .riehiestone officialmenle. » Senonehe, come fu gia
detto e splegato nella sentenza 28 settembre 1878 di questa
Corte sulla causa dello Stato di Vaud edel Comune di Mou-
don (Raec. off. IV p. 366 ss., eons. 30), -
« sebbene desti-
» nato a restringere salutarmente l'iIlimitato diritto di espul-
» sione degl'indigenti spettante al Cantone di domicilio, nOD
» cade dubbio ehe codesto prescritto non obbliga per nulla
V. Staatsrechtliche Streitigkeiten zwischen Kantonen. N° 68.
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» il Cantone d'origine all'assistenza dei propri attinenti. })
Lo stesso dieasi riguardo all'art. 48 ibidem, il quale statuisce
ehe «una legge federale fis sera le necessarie disposizioni
» per le spese di attinenza e d'inumazione di attinenti po-
» veri di un cantone ehe cadono malali 0 muojono in un
» altro Cantone, » senza contare ehe il governo zurighese
riconosce deI resto esso medesimo : non avere la legge fe-
derale quivi prevista e promulgala ai ~2 giugno 1875 riferi-
menta di sorta al caso eoncreto, nel quale non si tratta
invero ne di persona malata ne di decessa.
Quest'ultimo rimarco si attaglia deI resto anche al richiamo
faHo all'art. 68 della costituzione federale, e rispettivamente
aHa legge federale sui privi di patria in esso contemplata,
avvegnacM l'individuo raccolto a Pfäffikon e assistito dalle
autorita zurighesi di polizia non possa venire considerato
eome tale ehe eade sotto la sanzione dei disposti di delta legge,
non eontestata essendo per nessun verso la sua origine e
eittadinanza ticinese, ma vertendo contestazione dinanzi a
quel Gran Consiglio solo in quanta risguarda la di Iui comu-
nale attinenza.
Rimarrebbe quindi solo ad esaminare se l'obbligo in qui-
stione dell'assistenza dei propri attinenti, non imposto al
Cantone d'origine ne dalla costituzione ne dalla legislazione
federale, scaturisca per avventura, -
nel caso particolare, -
da un Concordato intercantonale. La qual cosa parimenti
non e guari ammissibile, conciossiache, -
com' e noto, -
il Concordato 16 novembre 1865 « per la reciproca bonifi-
cazione delle spese di assistenza e d'inumazione per attinenti
poveri, » il solo ehe sia riferibile aHa specie di cui si tralta,
sia stato tolto di vigore per effetto appunto della gia ripetuta
legge federale 22 giugno 1875.
<
E chiaro infine, ned ha bisogno di ulteriore dimostrazione,
ehe «il principio deU' aJuto confederato, » -
al quale deI
resto, malgrado i considerevoli ritardi ehe subisce tuttora la
definizione deI litigio relativo all'attinenza comunale deI
Brioschi, non si pUD dire ehe iI governo eonvenuto abbia
rifiutato di ottemperare, -
non vale da solo a giustificare
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
in diritto delle pretese co me quella accampata in petitorio, e
che l'argomento derivata dall'asserta « confessione stragiu-
diziale,)) non pu6, -
per la sua natura civile, -
applicarsi
a causa che riveste invece, co me fu detto innanzi, i caratteri
di una questione di diritto pubblico.
3° Conviene quindi inferirne, non incombere al cantone
Ticino nessun obbligo diretto al reclamato rimborso delle
spese in litigio. Quanto poi al sapere se spetti al cantone di
Zurigo un diritto di muovere azione al Comune di attinenza
deI Brioschi ed anche aHo stesso cantone deI Ticino, per il
caso in cui questo avesse a rifiutare 0 a ritardare oltre mi-
sura la incorporazione comunale di detto Brioschi, -
non e
quistione codesta da doversi risolvere nella presente sede di
giudizio.
Conseguentemente,
11 Tribunale federale
pronuncia :
L~ domanda proposta dal Governo deI cantone di Zurigo e
respmta nel senso dei suesposti considerandi.
I. Fabrik- und Handelsmarken. No 69.
Zweiter Abschnitt. -
Deuxieme section.
Bundesgesetze. -
Lois federa)es.
I. Fabrik- und Handelsmarken.
Marques de fabrique.
69. Urt~ei!).lom 21. Dftober 1887 in 6a~en
murgol}ne, }8l1rbibge~ unb ~ie.
419
A. :!lie ~irma murgo~ne, mutbi'oges unb
~ie. in Eonbon
~robu~irt ~emif~e uno
~~atmabeutif~e $robufte unb
f~e3idl
stoiIettenartifel. :!liefelbe lieB, geftü§t auf bie
f~wei~erifn,
grofibritannHn,e stonbention bom 6.
~o).lember 1880 in ba~
elbgenöffifn,e IDlarfenregifter in }8ern eine (im }8unbe~blatte
\)om 5. IDlärs 188t sub
~r. 107 \lerilffentHn,te) IDlarfe ein-
tragen/ wehte
au~ einem in einem
.~relfe fte~enben :!lreied
mit bem).letfd)lungenen, ben untern stf)eH bes :!lreieCf~ netl)eöu
au~fü((enbenf IDlolilogramm H. R.
befte~t; läng~ ber
~eiten.
linien be~ :!lteieCf~ finben fid) 'oie ~orte Trade-Mark. :!liefet
IDlltde bebient ~d) 'oie ~irma .$8urgol}ne,
}8utbibge~ unb
~h>.
unter lUnDerem 311m mertriebe eine~, unter llem ~amen Roset-
ters Hair-regenerator befannten f
~aarfätbemittel~. lUuf lUn.
trag ber ~irma }8urgo~nr, }8utbibges unb ~ie. al~ :!lamnifi·
faUn Wurbe bOllt ~tllttf)alteramte,8ütin, gegen 3afob 6ü\3trunf,
~oiffeUl' in,8ftrid) ",egen Uebertretung be~ lUrt. 18 litt. b unb
gegen Eeo
~feHn,mann unb 6ebaftian IDlatgtar,
ebenfa((~
t;toiffeur~ in,8ürin" ttlegen Uebertretung be~ lUd. 18 litt. d be~
eibgenilf~f~en IDlatfenfn,u~gefe~e~ oa~ ~trafbetfaf;ten eingelei.
tet; gegen 3. ~üfltrunf befff)alb, ",eil berfelbe für ein).lon if)m
fabti3irte~
~aarfiirbemittel Tin, einet bet f)interlegten IDlade
bet
~irma mUl'go~ne, .$8urbii,)ge~ un'o
~ie. täufd)enb na~ge.