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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
gar nid>t
3weifer~aft fein fann, nid>t Gad>e ber \ßarteien
fO~bern Gad>e be~ 8lid>ter~. !l1id>t bie \ßartei, fonbern
be~
mtd>ter (ller
t~priifibent) ernennt Me Gad}k)erftiinbigen
(~rt. 97 unb 114 ber ~ik)il»ro!efiorbnung), nid}t bie \ßartei
fonbern ber 8lid}ter leitet bie Unterfud}ung
be~ Gtreitobiefte~
~u.rd> bie . Gad}l>erftiinbigen unb inftruirt bie .8e§tern (§ 98
Ib.ldem); md>t ber \ßartei, fonbern ber >8e~Lirbe ("au ben ~ften/l)
~~rb ba~ ten ber Gad>l>erftänbigen eingereid>t (§ 99
lbldem)~ ben $adeien wirb
ba~felbe blo~ 3ur @infid}t auf
ber t~ biefer
fraren gefc§Hd>en mellimmungen ift eg UUberftänblid> Ulie ber
\ßartei, ber ja gefe§lid> eine @inUlitfung auf bie @~i';rten gar
nid}t
3ufle~t, aUfgegeben Ulerben fonnte, bag om
'()bergerid}t~präfibenten gar
nid}t tm Gmne btefer ~u~age, fonbern
burd}llu~ gemäu ben
gefe~:id}:n >8eftimmungen berfa~ren Ulorben; e r ~at bie en
~rift (nid}t ber \ßartei
fonbern
ber tgfat131ei) etn3ureid}en. :!>emnad} war eg benn aber
aud} Gad>e be1\ 8lid}terg unb nid}t ber \ßartei, für bie mei~
b:ingung .. beg Gad}berjlänbigengutad}teng AU forgen. @1\ butften
Ut~t ~ranU~tlfolgen. 6um !l1ad}t!>ei(eber ~artei baran ge-
fnupft . we.rben, bau btefelbe nid>t im Gtanbe war, einer bLiflig
gefe~Ultbrtgen, bon l>ornegerein nid}tigen,
~u~age nad}Au tene Gd}ruBna~me be~ '()bergerfd}teg
be~ sranton~ ßug bom 24. Geptemoer 1887 aufAu~eben fo
muf3 tie1\ felbftk)erjlänblid} aud} bie ~uff}ebung beg auf biefer
Gd}ruBna~me berugenben
@nbllft~eH~ bom 22. '()ft.ober abf}in
nad> fid> 3ie~en.
:!>emnad} f}at bag ~unbe§gerid}t
erfannt:
:!>er 8lefurß Ulirb al~ begrünbet erfrCirt unb e~ werben mit.
f}in bie angefod>tene Gd>lufina9me beg '()bergerid}te~ be~ stan-
~.
1:
H. Gillubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N' 61. 363
tong,8ug bOrn ~4. Geptember 1887, fOUlie bie auf betfeIben
beruf}enbe @ntfd>eibung biefeg
<33erid}t~ Dom 22. (lftober 1887
ilufge~oben.
D. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu
Kultuszwecken.
Liberia de conscience et de croyance. Impots dont
le produit est affecta aux frais du culte.
61. Sentenza nella· causa della Municipalita di Biasca
contro il Governo ticinese.
A. Presentando all'assemblea il eonto preventivo per l'änno
1886, la Munieipalita di Biasca, -
in ossequio a ripetute
istanze pervenutele in epoche anteriori da diversi eattoliei ehe
volevano essere dispensati dal sopportare le spese deI eulto
eattolieo, e forte altresi di una precedente risoluzione dell'as-
semblea ehe l'autorizzava a fare Ja spesa di un eensimento
delta popolazione dei Rorgo seeondo il culto a cui apparte-
nesse ogni singolo eittadino, onde addivenire aHa istituzione
di un « budget dei culti » separato da quello generale, -
di-
videvalo in due prospetti distinti, nell'uno dei quali figura-
va no le spese per l'amministrazione dei Comune in generale,
nelI' altro quelle speciali per il culto, e proponeva ehe l'im-
porto totale delle une e delle altre (fr. 18,34244 c. + 1310 Cr.
22 c. = fr. 19,653 66 c.) venisse prelevato« mediante im-
posta e mereimonio eomunale. »
R Ottenutane l'approvazione ai 17 gennaio 1886 e con-
seguito dall'Assemblea comunale, i130 maggio suecessivo, un
credito suppletorio di fr. 1329 i8 e. con cui far fronte al-
rallmento delle spese per iI culto, derivato dalla nomina di un
eanonico coadjutore stata Catta nell'intervallo, la prefata Mu-
nicipalita risolveva :
. ai 17 ottobl'e: « di allestire la tabella d'imposta per le spese
364 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
di culto e di ripartire le medesime in un tanto per ogni anima,
incaricando a cio fare il sindaco ed il segretario, ed
ai 4 novembre : « di approvare il prospetto d'imposta al-
lestito da questi ultimi per le spese di culto e di ordinarne
l'ioeasso}) (in ragione di 1 fr. 25 c. per tesla d'abitante d'ogni
eta e sesso, ehe non dichiarasse di esse re useito daI grembo
della chiesa eattolico-apostolico-romana.
E da notare: ({ 10 ehe neI frattempo, eioe ai 18 giugno
'1886, essendo stato pubblicato nel cantone iI « regolamento
esecutivo della legge 28 gennaio 1886 sulla Iiberta della chiesa
cattolica e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici, }) iI
quale (arL. 2) statniva: « doversi considel'are wme cattolici
apostoJici romani tutti quei citladini ehe, essendo staLi battez-
zati secondo il rito cattolico-apostolico-romano, non abbiano
dichiarato per iscritto di essere useiti dal grembo della chie-
sa,)} circa trecento cittadini di Biasca aveano appunto fatto
questa dichiarazione;
2° Che giusta rart. 4 della legge ticinese 7 dicembre 1861
sulle taglie comunali -
« l'imposta sui diversi enti imponi-
hili si deve ripartire come segue : « La quota da percepirsi
sul mercimonio, ove sia ammessa, viene pl'elevata e dedotta
dalla somma totale dei preventivo. Il rimanente viene cari-
cato:
a) }) sei decimi sul1a sostanza;
b) » quattro decimi, metä sul focatieo e meta sul testatico. })
30 Che per I'art. 2 della stessa legge i minorenni sono eso-
uerati dal pagamento della taglia sul testatico.
C. Addi t1 novembre diversi cittadini di ßiasca sporge-
vano formale riclamo presso il Consiglio di 8tato dei cantone
Ticino contro « l'arhitrario operato » deI loro J\'Iunicipio, ed
il Consiglio di 8tato, ordinata dapprima una inchiesta ammi-
nistrati va circa i falti in esso riclamo accennati, decretava ai
7 dicembre 1886, sulla scorta delle emergenze della mede-
sima:
10 « Gli atti tutti, unitamente al rapporto dei delegati al-
l'inchiesta amministrativa. vengono trasmessi a11' istruttore
H. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N" 6i. 365
giudiziario ~erche proce~a ad una pronta inchiesta penale in-
tornO ai fattl suaccennatl.
.
20 « La Municipalita di Biasca, sotto la multa dl fr. 500,
ordinera immediatamente la sospensione della esazione del-
l'imposta pel culto e degli atti. ~s.ecuti~i ~he f?s.sero ~? corso,
noncM la restituzione al domlCIlIO deI clttadlOl deli Importo
delle bollette ehe fossero gia state esatte, e cio senza pregiu-
dizio deli' azione penale. »
.' ••
Adduceva segnatamente a motivazione dl tal~ dlSPOSltlvO
le ragioni che seguono : « risuIta~e dal prevenu~o i 886 che
non vi era alcun bisogno di altre Imposte a coprI.re le spese
aenerali dell'amministrazione comprese le spese dl culto, che
dovevano, come di legge e per risoluzione del~' ass~m.blea,
coprirsi coll'unica imposta ~omun~l.e ~ ~ol ~erclmoOlo In .un
solo bollettario . -
avere I1 ~fUlllCIPIO In VIsta della nomlOa
deI canonico Ge~ini, avvenuta posteriormente all'~pprovazione
deI preventivo, ottenuto dall'assemblea un credIto suppleto-
rio, superiore al bisogno, per modo che venn~ provved?to
anche a questa spesa straordinaria, senza f~r rlco~so ad Im-
poste arbitrarie; -
es~er? deI resto la esaZIOne dl una, sp~
ciale imposta sul cuIto Irnta e nulla, quando anche la Mum-
cipalita l'avesse risolta in modo regolare e l'asse?lhlea appro-
vata, perehe contraria al contesto della .Iegge 7 dlCembre 1861
sulle taalie comunali ed in ispecie agl1 art. 2 e 4 della legge
'"
stessa. »
D. Contro questo decreto ricorreva ~i .20 ?O dicembre il
Municipio di Biasca appo 10 s.tesso ConsJgho dl Stato, .do.man-
dando: in prima linea, (e dl esse re ammesso all.a msmu~
zione delle proprie giustificazioni collegiaJi ~ sCrItte, prevlO
esame di tutti gli atti riflettent~ la cont~sta~l.one.» (reclam?
deli' 11 novembre, rapporto deI delegatl all m~hIesta a~m.l
nistrativa, ecc.) che non gli erano peranco stat~ co~nmcatl;
eventttalmente « ehe il suo atto di ricorso vems~e moltrato
al Gran Consiglio, accio questo annulli in ogni e smgola parte
il decreto governativo dei 7 dicembre.)}
Ma il Consiglio di Stato,
~6(f A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
({ Ritenuto ehe i decreli governativi so no esecutivi non
ostante appello e ehe la parte ehe vuol aggravarsi fo deve
fare nei modi e termini preserilti daJla regge 27 novembre
1863, insinuando il proprio rieorso aJ mezzo commissariale,
previa l'intimazione di una copia ai ricorrenti medesimi;
» Che iI Consiglio di Stato non puo farsi trasmissore al
Gran Consiglio dei ricorsi contro iI proprio operato, se non
quando intervenga formale aUo di appeUazione al Gran COD-
siglio medesimo a sensi della citata legge. ";
» ehe quando il Consiglio di 8tato, dietro regolare inchie-
sla, ravvisa nei fatti in quella aceennati iI earattere delittuoso,
non puo uhel'iormente oceuparsene, e deve rimettere d'oftl-
eio l'inearto all'autorita giudiziaria, uniea competente in ma-
teria, avanti la quale la parte denunciata e ammessa a pro-
durre le proprie giuslificazioni, eon tutti i mezzi di prova
aeeonsentiti daJla proeedura;
» Risotveva, ai 7 gennaio 1887 e in base alla coslante pra-
liea : « non farsi luogo al gravame di eui sopra. »
E. Di qui l'attuale ricorso, 5 febbraio 1887, al Tribunale
federale, ehe i signori Santino Delmue e lite-eonsorti diehia-
rano d'interporre eontro amendue i decreLi governativi', 7 di-
eembre 1886 e 7 gennaio 1887, a mente dell'art. 59 deJla legge
organieo-giudiziaria federale e vuoi co me memhri della ~fu
nieipalita di Biasca, vuoi altresl eome semplici privati. « n
ricorso, }) essi dicono, {(e hasato, da una parte, sulla viola-
zione deli' art. 4 della costituzione federale, eorrispondente
aIl'art. 4 di quella tieinese, ovvero sia sul titolo delta deue-
gata giustizia risultante dalla ineompleta audizione delle parti
e dalla disuguaJe applieazione deHa legge, e dall'altra parte
sulla violazione deli' art. 49 a!. 6° della eostituzione federale
(relativo alle imposte di culto). » A conforto poi di questa
Info duplice tesi i rieorrenti adducono, per sommi eapi, le
argomentazioni ehe seguono :
Avere il Consiglio di Stato dichiarato es so medesimo, nel
suo seeondo deereto, ehe Ia quistione sollevata: dai rieorrenti
delI' 11 novembre appartiene al novero delle amministrative
H. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 61. 367
non-contenziose, le quali vogliono essere istrotte e giudieate
aHa stregua della legge 27 novembre 1863, eppero -
giusta
rart. :1.0 di questa -
a sensi degli art. 186,187,189 -
192
della legge organieo-comunale deI 1.3 giugno 1854, ehe san-
zionano un sistema di guarentie a tutela della piena audizione
delle parti. Nessuna di queste garantie essere pero stata ri-
spettata in confronto dei ricorrenti : non quella delI'art. 186,
.ehe vDole s'insinuino i gravami in duplo presso il eommis-
sario governativo, poiehe il gravame delI' H nove.mhre fu in-
sinuato direttamente presso i1 Consiglio di Stato, senza la
contemporanea intimazione al Munieipio; non queIIa dell'ar-
tieolo 189, poiehe il Consiglio di 8tato pronuneio in prima
istanza sul gravame, ordinando una inehiesta ehe saria spet-
tata al commissario, senza informarne prima il Munieipio, ehe
privo eost dei suo primo giudiee naturale; non quella dell'ar·
(ieolo 192, poiehe il j\llunicipio non fu punto sentito in merito
a detta inchiesta ed alle sue risultanze e deferito nulladimeno
15enz' altro alla autorita penale. A versi quindi in eoncreto un
giudizio prolato da un giudice ineompetente. in seguito ad
arbitrario procedimento e senza \' audizione delle parti inte-
ressate ed essere Ia situazione resa aneor piit grave ed in-
giusta a loro danno dal seeondo decreto governativo, atteso-
ehe, eontrariamente al ehiaro teslo dell'art. 6 della legge deI
1863, il Consiglio di Stato abbia respinto anehe l'istanza d'i-
noltro dei rieorso al Gran Consiglio, trincerandosi a tal uopo
dietro il futile pretesto ehe non si era, eome vorrebhe la legge
deI 1863, intimato un duplo dei ricorso stesso ai reclamanti
delI' 1 t nm'embre, dei quali d'altronde s'ignorava dal Muni-
,eipio persino il norne. Non potere difatti il Consiglio di Stato
invoeare solo eontro deI Uunieipio i disposti della legge deI
1863, ma doverli esso applicare in pari modo e misura a tutte
Je parti interessate. Non avendolo fatto, si eonclude, rine-
guaglianza di trattamento non potrebb' essere piit manifesta.
Emergere la violazione deI prineipio inserto all'art. ~9 ul-
timo lemma della eostituzione federale, eosi eome fu rIpetu-
tarnen te interpretato da questa Corte, speeie eo'suoi giudizl
nelle eause BonMte e Pelli, daJl'obbligo ehe ii decreto gover-
XIII -
1887
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I I',
I
368
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung
nativo deI 7 dicembre 1886 vorrebbe fare al Municipio ricor-
rente di ripartire ad ogni modo Ia querelata imposta, per le
spese deI culto seconde le regole additate dalla legge 7 di-
cembre 1861 sulle taglie comunali, conciossiacM la imposi-
zione di simile obbligo equivalga in effetto precisamente a dire
che le spese deI culto cattolico-romano devono essere pagate
coi denari di tutti i contribuenti, compresivi quelli ehe gia
dichiararono di essere usciti Jal grembo della Chiesa catto-
lica romana. Non essere deI resto la imposta speciale di cui
si tratta una vera taglia comunale, ma un contributo che i cit-
tadini s'impongono volontariamente per sopperire ad un bud-
get dei cuIti istituito afIatto indipendentemente da quello co-
mumIe, e non potersi dire quindi ehe nelr ordinarne Ja ris-
eossione il Munieipio rieorrente abbia oltrepassato ne i po-
teri che eonferivagli Ia costituzione cantonale (art. 19), ne iI
mandato eiargitogli dalla propria assemblea. Essere ehiaro in-
vece, da una parte, ehe eol far servire Ia risorsa generale
della tassa di mereimonio al pagamento delle spese di una
comunita religiosa si ereerebbe precisamente cio ehe l'invo-
cato art. 49 al. 60 ha voluto proibire, e d'aItra parte, ehe senza
una patente offesa a questo articolo anehe iI prelevamento deI
testatieo edel focatico su tutti gli abitanti per tutte le spese,
eompresevi quelle deI culto, tornerebbe, rispeuo alle famiglie
composte di attinenti di diverse confessioni, di un' assoluta
impossibilita.
F. Nella sua memoria responsiva dei 5 ultimo seorso aprile
il Governo tieinese, premesso il rimareo ehe i ricorrenti non
hanno qualita sufficiente per aggravarsi dai decreti in que-
rela, siccome quelli ehe furono diretti, non contro le loro per-
sone, ma contro la l\hmicipalita di Biasca, ehe costituisce un
tutt' altro subbietto giuridico (dal qllale i rieorrenti non eb-
bero mandato di sorta), e risguardano essenzialmente atti
che si riferiseono alla di lei amministrazione, ed osservato
aItresi ehe per decreto 24 marzo 1887 j ricorrenti furono gia
posti in istato d'ace usa davanti jl Tribunale distrettuale di
Bellinzona-Riviera per abu so d'offieio, domanda la rejezione
II. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. No 61. 369
pura e simplice deI rieorso per le seguenti considerazioni :
Non reggere gli argomenti desunti dall'asserta violazione
delle guarantie sancite dalla legge deI 1863, eonciossiacM il
riclamo deli' 11 novembre 1886 al Consiglio di Stato non
debba esse re riguardato come il primo atto di una causa am-
ministrativa, ma sibbene come la delllmeia all'autorita supe-
riore di atti arbitrarii, iIlegali, delittuosi, consumati da una
subalterna, in confronto della quale denuncia l'aulorita supe-
riore era, per suo istituto, obbligata a procedere d'offieio ed
a deferire i faUi lamentati al magistrato penale. Essere quindi
applieabili in conereto ed essere anche stali applieati gli ar-
tiwli 196 e 197 della legge comunale dei 1854, i quali non
hanno a che fare colle cause di amministrativo non-eonten-
ziosu. Essersi bensi citata nel decreto deI 7 gennaio 1887 Ia
legge deI 27 novembre 1863, ma di transenna soltanto e per
dire ai ricorrenti ehe anche in eonfronto eon questa legge, essi
erano useiti di carreggiata in fatto di proeedura, mentre la
eonsiderazione piu importante dei deereto stesso e evidente-
menIe quella per eui Cu conservato aHa quistione ilcarattere
suo proprio e particolare di un intervento per la tutela del-
I'ordine pubblieo edella pubbliea moralita. Non potersi rav-
visare poi nelprocedimento gO'lernativo verso iI Municipio di
Biasca in dipendenza dai ridetti art. 196 e 197 gli estremi
della denegata giuslizia, eoneiossiaehe il Consiglio di Stato
non abbia ne rifiutato il suo ministero, ne fatto applicazione
arbitraria di legge aleuna, ne ritardata ai ricorrenti la realiz-
zazione di pretesa riconosciuta fondata, ma al tutto e pnra-
mente rispeUata la legge. E doversi, dei resIo, rimarcare
che se anche, tra le diverse interpretazioni di eui una legge
e suscettibile, i 1 Consiglio di Stato si fosse appigliato ad
una che potesse sembrare meno eorretta, neppure in que-
sto caso si potrebbe parlare di denegata giustizia, senza con-
tare ehe i rieorrenti fondano questa unicamente sopra una
asserta ofIesa al diritto processuale cantonale, la eui appliea-
zione spetta ai Cantoni soltanto.
Parimenti non potersi parlare in eoncreto caso di una vio-
lazione delI' art. 49 al. 6° della costituzione federale, atteso-
r
.1
I
370
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
ehe questo non abbia nulla a vedere eoi querelati decreti go-
vernativi, non avendo il Consiglio di 8tato deeisa eon essi la
questione: se le spese dei eulto debbano essere pagate in
Biasea dai soli eattoliei 0 anehe degli evangeliei, -
quistione
anzi per COSt dire ignorata da lui, -
ma semplieemente che
il procedere di quella Munieipalitil. era irregolare, illegale,
vessatorio e delittuoso, tale quindi da rendere neeessario i'in-
tervento d'offieio deI Governo.
G. Prendendo argomento da una relativa avvertenza fatta
dal Governo rispondente, in coda aHa surriferita sua memo-
ria, il gitidiee federale rlelegato all'istruzione della causa in-
vitava dappoi i ricorrenti a spiegarsi: {(se rosse tultora pen-
dente il rieorso della Munieipalita di Biasea al Gran Consi-
glio eontro il deereto governativo 7 gennaio 1887, nonehe sul
eontenuto dello stesso, » e rieeveva in risposta la diehiara-
zione ehe il rieorso stesso era 8tato da detta M unieipalitil.
eon apposita risoluzione. comunieata anche al Consiglio di
8tato, formalmente ritirato.
H. Nelle sueeessive allegazioni di replica e duplica amen-
due le parti mantengono intatte Ie rispettive 101'0 conclusioni
di annullazione dei due deereti governativi e di rejezione deI
rieorso, applicandosi particolarmente a dimostrare :
I ricorrenli : a) che a legittimare la 101'0 qualita per ag-
gravarsi non avevano bisogno di produrre nessuna risoluzione
municipale a tal uopo, poiche sopra ü membri eomponenti il
municipio 4 hanno firmato il rieorso e 10 hanno firmato an-
che come privati cittadini a difesa dei 101'0 propri diritti indi-
viduaIi;
b) Che iI riclamo 11 novembre 1886 di alcuni Biaschesi al
Governo non po te costituire una denuncia penale, ehe avria
domto sporgersi in ogni easo ai magistrati deU'ordine giudi-
ziario, ma l'inizio di una vera causa di amministrativo non.
eontenzioso da istruirsi aHa stregua della legge 27 novembre
1863, epper6 in contradditorio fra le parti, mentre iovece Cu
istrutta e decisa senza ehe il Municipio di Biasca abbia mai
potnto rar valere Ie sue ragioni; d'onde Ia denegata giustizia
H. Glauhens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultnszwecken. N° 61. 371
per indebita limitazione deI diritto alla libera audizione;
c) Che iI Consiglio di Stato ha co' suoi decreti realmente
deciso. almeno per il 1886, anehe la quistione, se le spese
deI eulto cattolico debbano essere pagate in Biasea eziandio
dagli evangeliei, coneiossiaehe per essi, quando non vengano
annullati, le deue spese verrebbero eomprese nel budget co-
munale e eoperte eol prodoUo della imposta comunale, la
quale sarebbe earicata egualmente a tutti i contribuenti senza
nessuna distinzione tra eattolici e non-eattolici. Non essere
esatto il dire ehe I'imposta prelevata a tenore dei budget ge-
nerale basti a coprire anche le spese deI culto.
Il Governo, ad a: che non basta firmare individualmente,
un allegato di causa, qualificandosi agenti deI ~Iunieipio di
Biasca, sia pure ehe il numero dei firmati costituisca Ia mag-
gioranza di esso, ma oecorre aeeompagnare l'istanza coll' ef-
fettivo mandato, che in eoncreto sarebbe la eopia della relativa
ri~oIuzione municipale;
ad b. Che statuendo il decreto governativo 7 dicembre 1886,
riseontrarsi nel factum dei Municipio di Biasca gli estremi
contemplati dagli art. 196 e 197 della legge organico eomu-
nale, ossia quelli di un reato previsto dal codice penale, l'au-
torita doveva intervenire d'offieio e trasmettere l'incarto senza
ulteriore procedimento ne contradditorio al magistrato penale,
presso il quale soltanto il Municipio stesso avria poi potuto
esigere ehe fosse rispettato in suo confronto il principio della
completa audizione in giudizio;
ad c. Che j ricorrenti non hanno distrutto in replka il va-
lore degli argomenti addotti a prova della illegalita ed arbi-
trarieta della imposta in querela prelevata dal Municipio di
Biasca e ehe i decreti ond' e ricorso non hanno veramente
nessuna relazione eoll' art. 49 della eostituzione federale.
Premessi in linea di ratio e di dirilto i seguenti ragiona-
menU:
10 La quistione preliminare della legiltimazione al rieorso,
ehe il Governo ticinese solleva deI reslo solo di transenna,
vuol essere risoluta nel senso favorevole ai ricorrenti. Il Con-
!I: il
ri:
872 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
siglio di Stato non ha difatti contestato a quegti 1a facolta di
sporg~re, in qualitil. di persone private, un riclamo di diritto
pubbhco contro i deereti in querela, ma unicamente formo-
lato deIJ~ :is.erve circa .illoro mandato di rappresentanti Iegali
de~ M?OICIPIO oVverOSla deI comune di Biasca. Prescindendo
qumdl pe~ ora dalla disamina dei quesito, se e tino a qual
punto Ie rIserve stesse appariscano in concreto come fondate
bas~era osservare che dalla parte convenuta non si e sollevat~
a r~guardo Jo~o nessuna formale eccezione, ma dichiarato
a?ZI che non SI voleva farvi capo onde non sottrarsi aJ uiudi-
ZIO ?ella Corte perehepienamente sicura di avere auf ta in
ogm tempo e in tutlo eonforme a quanta dispone la ~Ieg/Je.
Null~ os ta pertanto a ehe si entri nel medto dei singoli g;a-
vaml che Slanno a fondamento dell'insinuato ricorso.
2~ II,primo di questi gravami e desllnlo dagli art. 4 delta
costItuzlOne federale e 4 della cantonale, che i rieorrenti re-
putano essere stati violati co si dall'uno come dall'altro dei
d.ue dec~eti in quistione, per la ragione ehe « la manifesta e
f1petuta. m?s~ervanza, » da parte di chi Ii emanava, della pro-
cessura JS~ItUlta ?~lJa le?ge ticinese deI 27 novembre 1863 pel'
le ca.u~e. d! ~m'!lI[Hstrallvo non-contenzioso avrebbe privato il
~IullJcl plO dl Blasca della dup!iee garanzia costituzionale della
complet~ a?dizion~ edella perfetta eguaglianza di trattamento.
Sen~nche. 11 Conslglio di Stato osserva, non aver esso avuto
ob~hgo ?' sorta. d.' attenersi a quella procedura, stantecM i
fa,ttl .ond er~ ed e mcolpato il Municipio di Biasca non fossero
ne slano tah da dar luogo acl uua causa amministrativa nel
~ero ~ pr?prio sen.so della paroIa, sibbene tali da provocare
l.apphcazIOne ~egh ~rt. 196 e 197 della legge eomunale 13
glUgno 1884, glUsta I quali:
« Alle ~utorita ?i eomune ineombe I'obbligo di sommini-
» strar~ a~ delegatl deI Governo ece. le informazioni e gil1sti-
» ficazIOn~ che domandassero sull'amministrazione comunale
» men.tre I! Gov~rno e i suoi commissari devono speeialment~
}) veghar~ per I o.sservanza delle Jeggi e dei regolamenti nei
» comum ecc. e 'tl1tervenire colla l01'O aUlorita, anche senza
» che pel'vengano ricorsi 0 riclami particolari, ogni qualvolta
H. Glaubens- und GewissensfreiheJ. Steuern zu Kultuszweeken. N° 61. 373
» vi sia fondato sospetto 0 indizio di abusi 0
disordin~.»
Posto il quesito in questi termini, e chiaro ehe nelI' even-
tuale processo amministrativo non-contenzioso la Municipalita
soltanto potrebbe -
a sensi della Iegge deI 1863 -
eosti-
tuirsi parte convenuta e ehe quindi a lei sola spelterebbe
l'attributo di reclamare per diritti costituzionali ehe Ia inos-
servanza della legge avesse avuto per effetto di violare. I
singoli municipali non hanno per eonverso, come privati cit-
tadini, alclln tilolo che li abiliti ad aggravarsi per causa di
denegata giustizia, avvegnache non asseriscano ehe la proc~
dura seguila dall'autorita governativa abbia reeato pregiudl-
zio di sorta ai loro individuali diritli.
Ora tlltto sta nel vedere se i prefati art. 196 e 197 della
legge deI 1854 fossero veramente applicabili al easo di eui si
tratta e dispensassero di conseguenza il Consiglio cli Stato dal
rispeuare, in confronto dei Municipio di Biasca, Ie forme
preseritte dalla invocata legge deI 1863. E qui, -
presein-
dendo dall'esame se la faeolta di esso Consiglio d'intervenire
d'officio ogni qualvolta si manifestino irregolarita 0 disordini
nelle amministrazioni eomunali, e di provocare al caso anche
una inehiesta penale contro gli offieiali in eolpa, non sia un
semplice corollario deI diritto di vigilanza, -
e pur forza am-
meltere ehe la detta quislione sull'applicabilita 0 meno dei
riferiti articoIi si risolve al postutto in un mero giudizio d'in-
terpretazione della legge, e non si puo dire, d'altro canto,
ehe il Governo tieinese abbia pl'Ocedulo eon manifesto e ca-
priecioso arbitrio al solo seopo di privare iI Municipio di Bia-
sca dei benefieio della completa audizione.
Lo stesso vale poi anche rispetto al rifiuto deI Consiglio di
Stato d'inoItrare al Gran Consiglio il gravame sporto dalla
Municipalilii sotto Ia data dei 20 dicembre 1886, perocche se
iI Governo avea proeeduto seeondo la Iegge deI 1834, va da
se che non si potevano invocare dai reclamanti Ie forme pro-
cessuali istituite da quella deI 1863.
3° 11 secondo gravame riflette l'asserla offesa all'ultimo ca-
poverso dell'art. 49 della costituzione federale e si sllstanzia
nel dire ehe, vietando al eomune di Biasca l'appIicazione deI
374
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
prineipio eostituzionale inseritto nel mentovato lemma, il de-
ereto governativo 7 dicembre 1886 priva i dissidenti di quel
Borgo della garanzia nel medesimo sancita. Ora sebbene il
Munieipio ovverosia il Comune, eome corpo morale, non ah-
bia qualita per muovere lamento a causa di pretese violazioni
deI precitato artieol0 eostituzionale, conciossiaehe le massi-
roe da questo eonsacrate si riferiscano tutte alla garanzia della
liberta di eredenza e di eoscienza, la quale pua solo spettare
alle persone fisiehe (v. la sentenza di questa eorte nella causa
Weder deI 10 nov. 1883; Raee. off. IX, p. 416), -
il gra-
vame in diseorso dev' essere nulladimeno esaminato per quanto
eoneerne i ricorrenti stessi, considerati ei oe co me singoJi cit-
tadini privati.
.
Gia eon Ja sentenza 1
0 novembre 1879 nella causa Pelli e
]jte-consorti liberi-pensatori di Aranno (Race. off. V p. 427),
trattando deU' applicazione dell'art. 49 al.. 6°, il Tribunale fe-
derale ha posto in ehiaro eome non sia lecito di accollare
mediante imposte eomunali i] pagamento delle spese pel culto
a ehi non appartenga alla relativa assoeiazione religiosa.
quando anehe, nei conti 0 preventivi eomunali, le dette spese
si trovassero cong/obate eon quelle dell'amministrazione dei
eomune. Laonde se il querelato deereto governativo dovesse
sortire I' effetto di rar partecipare i dissidenti Biaschesi alle
spese gia fatte nel 1886 0 da farsi in avvenire per iI eulto
cattolieo-romano, il gravame risulterebbe fondato. Ma cio non
eonsta in faUo. E bensi vero ehe i eonsiderandi di detto de-
ereto relativi alla ({ nessuna necessita pel eomune di Biasca
di aver rieorso ad altre imposte particolari per sopperire alle
spese di culto ed al eredito suppletorio stanziato per nuovo
eanonieo-eoadjntore, » si prestano per se medesimi alla cri-
tica sollevata dai ricorrenti. Senonehe, a togliere ogni equi-
voeo in proposito, il Governo ticinese, nelle sue memorie di
repliea e dupliea, ha ripetutamente diehiarato in termini espli-
cHi e eategoriei -
« non aver esso, co' suoi deereti deI 7 di-
eembre 1876 e 7 gennaio 1887, decisa, ma ignorata anzi la
quistione, se Ie spese deI culto deblJano essere pagate in Bia-
sca dai soli eattoliei od anehe dagli evangeliei » e « non avere
i deereti stessi relazione di sorta eGlI' invocato art. 49 della
II. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 61. 375 '
eostituzione federale. » Arrogi ehe iI dispositivo deI decrelo
7 dieembre 1886 si limita ad interdire ehe la esazione deI
testatico allo scopo in querela e ad ordinare la restituzione
delle relative quote gia riseosse, ma senza imporre ai dissi-
denti evangelici I'onere di parteeipare. comechessia al paga-
mento delle spese eoncernenti iI culto eattolieo. Dal ehe ri-
suIta ehe per il momento almeno la lamentata violazione dei
principio inseritto all'art. 49 al. 6° eil. non esiste ancora e
ehe da queslo punto di vista il rieorso dei signori Delmue e
Ci si appalesa come prematuro.
D'altra parte pero giova notare ehe Je argomentazioni ad-
dotte dal Governo ticinese a sostegno della sua tesi : « Non
potere il ~lunicipio 0 rispettivamente il eomune di Biasca
disgiungere, nello stanziamento deU'annuo preventivo, le spese
derivanti -
« per causa propria e partieolare " -
dall'eser-
eizio deI euIto cattolico-apostolico-romano da quelle risguar-
danti l'amministrazione comunale in genere, e doversi ripar-
lire quelle eome queste, -
mediante un unico bollettario, -
alla stregua della vigente legge eantonale sulle tagJie eomu-
nali » (Iett. B. dei fatti), -
urtano evidentemente, in mas-
sima, e eol principio eostituzionale di eui sopra e eon le in-
terpretazioni datevi gia reiteratamente da questa Corte (v.
oltre la sentenza Pelli, quella nella causa Bonhöte deI 20 set-
tembre 1884, Raee. off. X, p. 323 s. s.). Eppero per il caso
in eui, sia per l'esercizio del1886 eome pei suecessivi, Ia tesi
medesima volesse tradursi in atto, e d'uopo saneire fin d'ora
una esplicita riserva dei diritto ulteriore di ricorso al Tribu-
nale federale a pro' di quant i cittadini abbiano, in Biasca, di-
ehiarato di esse re usciti dal grembo della Chiesa aposloliea
romana e ehieggano di essere esonerati dal pagamento delle
spese relative al eulto di quest' ultima.
Conseguentr.mente
n Tribunale federale
pronuneia:
II rieorso dei signori Delmue e consorti e respinto a sensi
dei suesposti considerandi.