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12_I_286

BGE 12 I 286

Bundesgericht (BGE) · 1886-01-01 · Italiano CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. lV. Abschnitt. Staatsverträge.

Vierter Abschnitt. -

Quatrieme section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande.

Traites de la Suisse avec l'etranger.

Auslieferungsvertrag mit Italien.

Traite d'extradition avec l'Italie.

38. Sentenza nella causa Cipolloni.

A. Con sentenza 30 ottobre 1884 il tribunale correzionale'

di Aquila dichiarava « Cipolloni Giovanni, fu Bartolomeo, di

Aquila, d'anni 43, proprietario, convinto colpevole di eccita-

mento, favore e facilitazione alla corruzione di Amelia San-

telli, minore degli aflni Hl, -

reato commesso in Aquila dal-

l'aprile al luglio 1884,. -

con l'aggravante d'incaricato a

sorvegliare la condotta della medesima, edella recidiva, » e

10 condannava, in applicazione degli articoli 421, 422, 684,

123, 56, 72 e 75 dei codice penale e 569 della procedura pe-

nale, aHa pena deI eareere per Ia durata di anni einque,

ai danni ehe di ragione verso la parte lesa ed alle spese deI

procedimento.

B. Aggravatosi il Cipolloni aHa Corte d'appello sedente in

Aquila degli Abruzzi, questa, riformata in parte la surriferita

sentenza ed applicati gli articoli 367, 419, 668 della proce-

dura penale, 421 e t23 dei eodice penale dei Regno d'ltalia,

dichiarava addi 14 gennaio 1885: « Non sussistere acarico

delI' appellante Cipolloni l'aggravante deli' art. 422 ultimo

comma « eodiee penale » (d'inearieato a sorvegliare la con-

dotta dell.' A. S.); ritenuta invece per lui la recidiva in delitto,

essa ridur.eva Ja pena deI eodice a soli quatro anni di ear-

eere. }}

Auslieferungsvertrag mit Italien. No 38.

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C. Venuto a sapere ehe il Cipolloni si era rifugiato a Lu-

gano, il R. governo italiano. ne faceva ehieder~, mediante

note dei 2 e 7 andante magglO, dalla sua LegazlOne al Con-

siglio federale, sulla scorta delle ridette sentenze ed in con-

formita delle preserizioni dei relativo trattato in vigore fra i

doe Stati (art. 10 e 2 N° 3 i. f.) l'arresto in prima e poseia Ia

estradizione.

D. A quest'ultima si opponeva pera il Cipolloni eou· parti-

colareggiata memoria 8 detto maggio deI suo patroeinatore

sig. avv. Agostino Soldati al Consiglio federale, neUa quale

esponeva fra altre le seguenti eonsiderazioni: « L'ultimo

eomma dei]' art. 2 N° 3 dei trattato 29 luglio t868 annovera

fra i titoli di estradizione la eorruzione 0 prostituzione di mi-

norenni da parte dei loro parenti 0 d'altre persone inearicate

della loro sorveglianza. Ponendo a raffronto questo disposi-

tivo dei trattato eol dispositivo deU'invoeata sentenza di eon-

danna, e facile seorgere come esso non possa essere invocato

in odio deI rieorrente. Il tratlato contempla solo il fatto com-

pittto della eorruzione 0 prostituzione da eui sorge una spe-

ciale configurazione di reato, distinta affatto dal sempliee ec-

citamento di eui il rieorrente venne ritenuto eolpevole. Ne e

prova il disposto deU'art. 248 deI Codiee penale tieinese, da

eui rilevasi non: potere giuridieamente prender vita il reato

di corruzione, quando non riseontrasi I'elemento della seguita

corruzione fisica deUa vittima delle colpevoli blandizie. L'ec-

eitamento e la faeilitazione non potrebbero quindi, neUa piu

larga ipotesi, essere eonsiderati che come conati 0 tentativi

di corruzioni, cui non corrispose l'evento. D'onde conehiu-

des i ehe, come non puossi accordare l'estradizione per titolo

di semplice tentativo di al tri maggiori reali, eosi a fortiori

non 10 si puö pel caso in esame.

« Che se da eiö si volesse preseindere per ammettel'e ehe

sotto la formoia corruzione debba intendersi compreso anche

il sempliee eeeitamento, eonverra por mente, ehe Ja eorru-

zione puö eostituire titolo di reato allora solo ehe assume u~

earattere di speciale gravitil e nequizia per essere opera dl

parentj 0 di altre persone incarieate della sorveglianza dei

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

minorenni corrotti 0 prostituiti; il quale reato e espressamente

contemplato anche dal Codice penale italiano (art. 422) come

una speciale forma di delinquenza, che trae seco un' aggra-

vante di pena. Bastera quindi porre in raffronto il letterale

tenore deI traUato col dispositivo della senlenza della Corte

di appelle di Aquila, per ravvisare quanta arbitraria ed in-

giusta si appalesi la domanda dei governo italiano.

E. Insistendo ci6 nullameno la Legazione italiana nella faHa

istanza, il Consiglio federale sottoponeva -

con suo officio

deI 13 corrente maggio -

la controversia, a sensi dell'art. 58

della legge suHa organizzazione giudiziaria federale, aHa de-

.cisione di questa corte.

Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti:

i O Giusta l'articolo 58 della legge 2i giugno 18i4 sulla or-

ganizzazione giudiziaria federale, il Tribunale federale giu-

dica sulle domande di estradizione avanzate in virtu dei rela-

tivi trattati vigenti, in qttanto ne sia contestata l'applieabilita.

n detenuto Cipolloni ha contestato, in concreto, I'applicabilita

dei trattato svizzero-italiano, tuttora in vigore, dei 22 luglio

1868, in forza deI quale la Regia legazione italiana ha ri-

.chiesto la di lui estradizione; il Tribunale federale e quindi

.chiamato senza piu a giudicare sulla fatta isLanza e deve, a

quest'uopo, semplicemente esaminare : se siano 0 non siano

attendibili le eccezioni contro la medesima sollevate.

2° Ora queste eccezioni consistono precipuamente a dire :

da una parte, che mentre il ricorrente fu ritenuto colpevole

di semplice eccitamento, il trattato contempla invece solo il

fatto compiuto della corruzione 0 prostituzione, per I'ammis-

sione deI quale il Codice penale ticinese richiede I'elemento

della seguita corruzione fisica, e d'altra parte, ehe la COfrtl-

zione medesima non puo costituire titolo di estradizione, se

non quando sia stata opera dei parenti 0 d'altre persone inca-

ricate della sorveglianza dei minorenni corrotti.

3° Alla prima eccezione, Cl;e poggia essenzialmente sul

rafIronlo col Codice penale in vigore nel cantone Ticino, sta

contro il duplice rifIesso : ehe il Codiee penale ticinese pu-

nisce (articolo 255) anche i semplici « aLti di libidine non

Auslieferuugsvertrag mit Italien. N° 38.

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violenti, }} quando siano caduti sopra persona la quale, -

come I' Amelia Santelli, -

nel momento dei fatto non abbia

ancora compiuto gli anni dodici; ehe 10 stesso Codice colpi-

see di pena (art. 57), quantunque in meno grave misura, an-

ehe i semplici tentativi di reato, e ehe, tanto a sensi delle le-

gislazioni penali italiana e ticinese, quanta a termini della

giurisprudenza di questa Corte, la qualificazione di un reato

abbraccia il reato consumato non solo, sebbene anche il

« tentato, » quest'ultimo non rivestendo invero i caratteri co-

slituti vi di un delitto per se medesimo sussistente. (Vedasi la

sentenza 11 marzo 1882 nella causa ~fontanari, Racc. off. VIII,

p.86.)

4° Fondata e per converso la seconda eccezione, avvegnac-

che mentre l'invocata disposizione (art. 2 N° 3 i. f.) dei trat-

tato svizzero-italiano dica espressamente : « L'estradizione

dovra essere accordata per titolo di prostituzione 0 corruzione

di minorenni da parte dei loro parenti 0 d'altre persone inca-

ricate della toro sorvegtianza, » -

la Corte di appello d'A-

quila abbia invece testualmente dichiarato : non sussistere a

cm'ieo del Cipolloni l'aggravante deli 'art. 422 dei Codice pe-

nale italiano, ossia Ia qualita di persona inearicata a sorve-

gliare la eondotta della {aneiulla, ece.

Conseguentemente,

iI Tribunale federale

pronuncia:

L'estradizione di Giovanni fu Bartolomeo Cipolloni, di

Aquila, condannato per eccitamento, favore e facilitazione

aHa corruzione di fanciulla d'eta inferiore agli anni quindici,

non e accordata.

XII -1886

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