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raccomandazione-rlepicosc

Raccomandazione_RLEPICOSC

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Erwägungen (35 Absätze)

E. 2 Obbligo di iscrizione all’albo professionale ............................................................. 3

E. 3 Procedura di notifica o di annuncio ......................................................................... 4

E. 4 Nuovo art. 8a RLEPICOSC ........................................................................................ 8

E. 5 La LEPICOSC4 e il suo Regolamento prevedono un albo professionale (di seguito: Albo) dove le imprese attive nel settore della costruzione devono iscriversi per poter esercitare la loro attività sul territorio ticinese. L’iscrizione avviene dopo aver dimostrato di adempiere a precisi requisiti professionali e personali (art. 3–5a LEPICOSC; art. 3–8 RLEPICOSC) e aver pagato le tasse ed emolumenti previsti dal Regolamento (art. 9 RLEPICOSC).

E. 6 Nella raccomandazione del 19 dicembre 20165, la COMCO ha esaminato, tra le altre cose, la prassi amministrativa del Cantone Ticino nei riguardi delle imprese extracantonali sulla base dell’applicazione dalla LEPICOSC e dal suo Regolamento. Dalla raccomandazione del 19 dicembre 2016 emerge che alcune delle disposizioni della LEPICOSC e del Regolamento

1 Legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI; RS 943.02). 2 Messaggio concernente la legge federale sul mercato interno (LMI) del 23 novembre 1994, FF 1995 I 1025, 1065. 3 Regolamento cantonale del 3 dicembre 2014 della legge sull’esercizio della professione di impresa- rio costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (RLEPICOSC; RLTI 7.1.5.3.1). 4 Legge del 1° dicembre 1997 sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC, RLTI 7.1.5.3). 5 DPC 2017/1, 163, n. marg. 100 e riferimenti ivi citati, Raccomandazione del 19 dicembre 2016 con- cernente la prassi amministrativa del Canton Ticino riguardante l’accesso al mercato per gli offerenti esterni.

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contravvengono alla LMI. Si tratta in particolare delle disposizioni riguardanti l’obbligo di iscri- versi all’Albo, la verifica dei requisiti professionali e personali dell’offerente e le tasse per l’iscri- zione all’Albo 6.

E. 7 Per quanto riguarda l’accesso al mercato di offerenti extracantonali, la COMCO ritiene che l’obbligo di iscriversi ad un albo professionale o a un registro cantonale costituisce di per sé stesso una restrizione al libero accesso al mercato ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LMI. In merito al settore delle costruzioni, la COMCO ha espresso il parere che tale obbligo può difficilmente essere giustificato da un interesse pubblico preponderante e che, anche se così fosse, il prin- cipio di proporzionalità non sarebbe soddisfatto7. Simili considerazioni sono state espresse anche in relazione ad altri settori delle professioni d’ingegnere e architetto (LEPIA) e delle attività artigianali (LIA8)9. Per quanto concerne in particolare la LIA, nel corso dell’anno 2018, i ricorsi presentati dalla COMCO davanti al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) contro delle decisioni prese in applicazione della LIA, abrogata il 6 novembre 201810, sono stati accolti con sentenze del 27 febbraio e 7 marzo 201811, che sono cresciute in giudicato. Tali sentenze hanno confermato che l’obbligo di iscriversi ad un albo professionale costituisce una restri- zione del libero accesso al mercato e che, nello specifico, le restrizioni previste dalla LIA non erano giustificate12.

E. 8 Da questo punto di vista, la COMCO accoglie con favore l’esonero dall’obbligo d’iscri- zione all’Albo per le imprese extracantonali previsto nel progetto di revisione del Regolamento. Tale modifica rappresenta un importante passo in avanti della messa in conformità della legi- slazione e della prassi cantonali con la LMI.

E. 9 Resta da esaminare se la procedura di annuncio per le imprese extracantonali introdotta al nuovo art. 8a RLEPICOSC, che sostanzialmente sostituisce l’obbligo d’iscrizione, rispetta le condizioni della LMI. 3 Procedura di notifica o di annuncio

E. 10 Cfr. Comunicato stampa - GC del 7 novembre 2018 «Decisioni parlamentari del 6 novembre 2018», .

E. 11 Sentenze del TRAM STA 52.2016.591 e STA 52.2016.592 del 27 febbraio 2018; STA 52.2016.632 del 7 marzo 2018.

E. 12 Sentenze del TRAM del 27 febbraio e 7 marzo 2018 (n. 11), consid. 3.4 e 4–6.

E. 13 In questo senso, ogni procedura formale di accesso al mercato è da considerare come una restrizione del libero accesso al mercato ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LMI, e in quanto tale, deve essere indispensabile per preservare interessi pubblici preponderanti e conforme al prin- cipio di proporzionalità.16 Inoltre, ai sensi dell'art. 3 cpv. 4 LMI, una restrizione all’accesso al mercato deve essere decisa secondo una procedura semplice, rapida e gratuita. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'obbligo di condurre una procedura semplice, rapida e gratuita vale in maniera generale per tutte le procedure relative all’accesso al mercato e non solo nei casi in cui delle restrizioni vengono effettivamente prese in considerazione o addirit- tura imposte. A fortiori, questo vale dunque anche per le procedure di notifica o di annuncio.

E. 14 Nelle norme relative al mercato interno viene definito come «luogo di destinazione» il luogo in cui gli offerenti esterni intendono fornire la loro prestazione.

E. 15 Raccomandazione del 19 dicembre 2016 (n. 5), DPC 2017/1, 149, n. marg. 9.

E. 16 Una procedura di notifica o di annuncio permetterebbe così alle autorità del luogo di destinazione di avere un quadro d’insieme degli offerenti esterni attivi sul proprio territorio che esercitano un’attività soggetta ad autorizzazione e verificare che questi dispongono effettiva- mente di un’autorizzazione valida nel luogo di origine. Prima di esercitare la propria attività nel luogo di destinazione, l’offerente esterno sarebbe solamente tenuto ad annunciarsi alle auto- rità del luogo di destinazione, presentando una valida autorizzazione del luogo di origine.21

E. 17 Una procedura di annuncio o di notifica è prevista in altri contesti legislativi, come mo- strano gli esempi descritti qui di seguito. Delle procedure di annuncio o di notifica sono previste ad esempio nell’ambito della legge sulle professioni mediche22, della legge sulle professioni psicologiche23 o della legge sui lavoratori distaccati24.

E. 18 Raccomandazione del 19 dicembre 2016 (n. 5), DPC 2017/1, 150, n. marg. 13 e riferimenti ivi citati.

E. 19 Messaggio concernente la modifica della legge federale sul mercato interno del 24 novembre 2004, FF 2005 409, in particolare pag. 429.

E. 20 Raccomandazione del 19 dicembre 2016 (n. 5), DPC 2017/1, 150, n. marg. 13.

E. 21 NICOLAS DIEBOLD Freizügigkeit im Mehrebenensystem, 2016, n. marg. 1361.

E. 22 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).

E. 23 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi; RS 935.81).

E. 24 Legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist; RS 823.20).

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ottenere un’autorizzazione non limitata nel tempo e tramite una procedura semplice, rapida e gratuita, ragione per cui cadranno in disuso.25 19. La LDist stabilisce una procedura di notifica per i datori di lavoro con domicilio o sede all’estero che distaccano lavoratori in Svizzera. La notifica avviene per mezzo di un modulo ufficiale e deve indicare essenzialmente l’identità, il numero di registrazione presso le assicu- razioni sociali e il salario dei lavoratori distaccati, data d’inizio dei lavori e durata, genere dei lavori da eseguire, luogo esatto in cui i lavoratori saranno occupati, identità e indirizzo del datore di lavoro (art. 6 cpv. 1 LDist; art. 6 cpv. 4 ODist26). Il datore di lavoro deve procedere alla notifica otto giorni prima dell’inizio dei lavori (art. 6 cpv. 3 LDist) ed allegare una dichiara- zione secondo la quale egli ha preso atto delle condizioni lavorative e salariali minime vigenti in Svizzera e dei criteri riguardanti l’alloggio (art. 6 cpv. 2 LDist). 20. Per quanto riguarda invece la libertà di stabilimento (art. 2 cpv. 4 LMI), ovvero la situa- zione nella quale un offerente esterno intende stabilirsi nel Cantone di destinazione, una pro- cedura di autorizzazione per l’accesso al mercato può essere ritenuta come giustificata. In questo caso, le autorità del luogo di destinazione decideranno dell’accesso al mercato in base alle prescrizioni del luogo di origine e dell’applicabilità delle proprie normative sotto forma di oneri e condizioni, ammesso che i criteri secondo l’art. 2 cpv. 5 e art. 3 cpv. 1–3 LMI siano soddisfatti.27 21. Tuttavia, indipendentemente dalla procedura utilizzata, le autorità del luogo di destina- zione non possono richiedere in modo sistematico l’inoltro di documenti riguardanti caratteri- stiche personali come il certificato di buona condotta, l’estratto del casellario giudiziale, l’estratto del registro esecuzioni e fallimenti, ecc.28 Visto che le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione da parte del Cantone di destinazione non si applicano, salvo entro i limiti dell’art. 3 cpv.1 LMI, l’inoltro di documenti che provano il rispetto di queste condizioni non può essere richiesto. Il riesame sistematico delle condizioni di autorizzazione del luogo d’origine non è compatibile né con il principio di proporzionalità (art. 3 cpv. 1 lett. c LMI) né con l’obbligo di condurre una procedura semplice e rapida (art. 3 cpv. 4 LMI). Inoltre, secondo il Tribunale federale, questo aggira la presunzione di equivalenza ai sensi dell’art. 2 cpv.5 LMI. Questo vale sia per i requisiti professionali che per quelle personali. Un riesame è permesso, secondo il Tribunale federale, solo quando esistono indizi concreti secondo i quali l’offerente esterno già al momento del rilascio dell’autorizzazione non adempiva i requisiti necessari o se nel frat- tempo non li adempie più.29 Un’autorizzazione valida rilasciata da un’autorità competente del luogo d’origine deve essere ritenuta come prova più che sufficiente dell’esercizio legale dell’at- tività nel luogo d’origine.30 22. Sulla base di quanto esposto sopra, la COMCO ritiene che nel caso specifico la proce- dura di notifica o di annuncio applicata alle imprese con sede o domicilio in un altro Cantone, come previsto dal nuovo art. 8a RLEPICOSC, deve limitarsi allo stretto necessario per per- mettere alle autorità ticinesi di assolvere il proprio dovere di sorveglianza e verificare se esi- stono normative equivalenti concernenti l’accesso al mercato (art. 2 cpv. 5 LMI) o se questo deve essere limitato da oneri o condizioni (art. 3 cpv. 1–3 LMI).

E. 25 Raccomandazione 19 dicembre 2016 (n. 5), DPC 2017/1, 169, n. marg. 139.

E. 26 Ordinanza del 21 maggio 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist; RS 823.201).

E. 27 NICOLAS DIEBOLD, (n. 21), n. marg. 1363.

E. 28 DTF 123 I 313, 320 seg. consid. 4b; in questo senso anche la sentenza del TF 2P.316/1999 del 23.5.2000, consid. 2d.

E. 29 DTF 135 II 12, 19 consid. 2.4; sentenze del TF 2C_57/2010 del 4.12.2010 consid. 4.1; 2C_68/2009 del 14.7.2009 consid. 6.3.

E. 30 La fissazione del termine a sette giorni prima dell’inizio dei lavori per potersi annunciare permetterebbe alle autorità ticinesi di avere le informazioni in tempi ragionevoli, al fine di ga- rantire il dovere di sorveglianza e di verificare le condizioni previste all’art. 2 cpv. 5 e art. 3 LMI. Inoltre, come menzionato sopra (v. n. marg. 19), un termine di otto giorni è anche previsto in materia di LDist. Pertanto, questo aspetto può essere giustificabile e non problematico dal punto di vista della LMI31. Anche in questo caso, la COMCO parte dal presupposto che in caso di annuncio tardivo o incompleto, non è prevista alcuna procedura sanzionatoria. Art. 8a cpv. 3 del progetto di modifica del RLEPICOSC

E. 31 Il terzo e ultimo capoverso elenca le esigenze previste per l’annuncio. A tal proposito vi sono alcuni punti su cui è necessario soffermarsi.

E. 32 lett. c): Conformemente a quanto esposto sopra (v. n. marg. 15 segg.), in una procedura di notifica o di annuncio l’offerente esterno è tenuto semplicemente ad annunciare la propria attività alle autorità del luogo di destinazione, presentando, qualora esistesse, una valida au- torizzazione del luogo di origine. Nel caso in cui la regolamentazione del Cantone di origine non prevedesse il rilascio di un’autorizzazione per l’esercizio dell’attività in questione, l’esi- genza di un’autocertificazione può essere ammessa solo se questa può essere redatta su

31 NICOLAS DIEBOLD, (n. 21), n. marg. 1361.

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carta libera o compilando un semplice formulario disponibile su internet e messo a disposi- zione dalle autorità. Pertanto, si raccomanda di modificare tale disposizione nel modo se- guente: “una copia dell’autorizzazione del Cantone di origine o un’autocertificazione attestante che l’impresa esercita legittimamente la sua attività nel Cantone di origine”.

E. 33 lett. d): La richiesta di una dichiarazione di rispetto del contratto nazionale mantello dell’edilizia principale (CNM) e/o del contratto collettivo di lavoro (CCL) costituisce una restri- zione del libero accesso al mercato ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LMI. Il riesame sistematico delle condizioni di autorizzazione del luogo di origine non è compatibile con i criteri stabiliti all’art. 3 LMI (n. marg. 21). Inoltre, nella misura in cui la disposizione fa riferimento a un CCL vigente nel Cantone Ticino, l’obbligo del rispetto di tale CCL sarebbe ammissibile soltanto se la pre- sunzione di equivalenza tra le norme cantonali venisse confutata e che le condizioni poste dall’art. 3 LMI fossero realizzate, ossia che queste esigenze siano indispensabili per preser- vare degli interessi pubblici preponderanti, siano conformi al principio di proporzionalità e non risultino discriminatorie.32 In effetti, in base al principio del luogo di origine, l’offerente extra- cantonale è di massima tenuto a rispettare unicamente gli eventuali CCL vigenti nel Cantone di origine o ai quali è stato conferito carattere obbligatorio generale secondo la legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al con- tratto collettivo di lavoro (RS 221.215.311).33 Nelle sentenze relative alla LIA, il TRAM ha rite- nuto che l’applicazione agli offerenti esterni delle disposizioni in materia di condizioni di lavoro vigenti nel luogo di destinazione potrebbe entrare in linea di conto soltanto se dovesse essere dimostrato che le prescrizioni del luogo d’origine sono tali da generare un indebito vantaggio in ragione di una minor protezione sociale dei lavoratori.34 Tuttavia, questa evenienza do- vrebbe risultare molto rara all’interno del mercato svizzero.35 A questo si deve ancora aggiun- gere che comunque un’applicazione delle CCL del luogo di destinazione ad offerente esterno, è stata oggetto di giurisprudenza del Tribunale federale36, la quale ha stabilito che in linea di principio agli offerenti extracantonli non deve essere fatto obbligo di affiliarsi ai contratti collet- tivi del cantone di destinazione.

E. 34 lett. e): La richiesta della “descrizione sommaria dei lavori” potrebbe risultare dispropor- zionata rispetto a quanto dovrebbe prevedere una semplice procedura di notifica o di annun- cio, nella misura in cui gli offerenti extracantonali sarebbero tenuti a fornire delle informazioni troppo dettagliate. Questa richiesta deve essere sostituita da un’indicazione del “genere dei lavori” effettuati nel Cantone Ticino, in analogia con quanto previsto dall’annuncio in materia di LDist (v. n. marg.19). 5 Raccomandazioni

E. 35 Idem.

E. 36 Sentenza del TF 2C_111/2010 del 7 dicembre 2010, consid. 2.5 e DTF 124 I 107 del 29 aprile 1998, consid. 2f. Cfr. anche NICOLAS DIEBOLD (n. 21), marg. 1290 segg.

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da oneri o condizioni. L’annuncio dell’offerente esterno non può essere oggetto di un riesame delle condizioni di autorizzazione nel luogo di origine. 2. La prima frase dell’art. 8a cpv. 2 RLEPICOSC “Per la verifica delle condizioni poste dalla stessa legislazione federale, […]” deve essere soppressa o sostituita con “Al fine di eser- citare la vigilanza nel settore principale della costruzione, […]”. cpv. 2: Per la verifica delle condizioni poste dalla stessa legislazione federale Al fine di esercitare la vigilanza nel settore principale della costruzione, esse sono comun- que tenute ad annunciarsi alla commissione almeno sette giorni prima dell’inizio di ogni lavoro assoggettato alla LEPICOSC sul territorio cantonale.

3. La COMCO raccomanda le seguenti modifiche inerenti al cpv. 3 dell’art. 8a RLEPICOSC:

- “c) un’autocertificazione attestante che l’impresa esercita legittimamente la sua attività nel Cantone di origine;” Questa disposizione deve essere modificata nel modo seguente: “una copia dell’au- torizzazione del Cantone di origine o un’autocertificazione attestante che l’impresa esercita legittimamente la sua attività nel Cantone di origine”.

- “d) la dichiarazione del rispetto del contratto nazionale mantello dell’edilizia principale (CNM) e/o del contratto collettivo di lavoro (CCL) rilasciata dalla competente commis- sione paritetica;”

Questa disposizione deve essere soppressa.

- “e) descrizione sommaria dei lavori, data di inizio degli stessi e durata prevista;” La prima parte di questa disposizione deve essere sostituita con: “indicazione del genere dei lavori […]”. cpv.3: L’annuncio deve contenere i seguenti dati: […]

c) un’autocertificazione una copia dell’autorizzazione del Cantone di origine o un’autocertificazione attestante che l’impresa esercita legittimamente la sua attività nel Cantone di origine;

d) la dichiarazione del rispetto del contratto nazionale mantello dell’edilizia princi- pale (CNM) e/o del contratto collettivo di lavoro (CCL) rilasciata dalla competente commissione paritetica;

e) descrizione sommaria dei lavori, indicazione del genere dei lavori, data di ini- zio degli stessi e durata prevista; […]

Commissione della concorrenza

Prof. Dott. Andreas Heinemann Prof. Dott. Patrik Ducrey Presidente Direttore

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Copia a: Servizi del Gran Consiglio, Commissione della legislazione, Piazza Governo 6, 6501 Bellin- zona

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Wettbewerbskommission WEKO Commission de la concurrence COMCO Commissione della concorrenza COMCO Competition Commission COMCO

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Raccomandazione della Commissione della concorrenza del 25 febbraio 2019

Oggetto 632-00008: Revisione RLEPICOSC - Raccomandazione ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno

concernente la

Modifica del regolamento della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore della costruzione

All’attenzione di Dipartimento del territorio del Canton Ticino

Composizione Andreas Heinemann (presidente), Armin Schmutzler, Danièle Wüthrich-Meyer (vicepresidenti), Florence Bettschart-Narbel, Nicolas Diebold, Winand Emons, Clémence Grisel Rapin, Andreas Kellerhals, Pranvera Këllezi, Isabel Martínez, Rudolf Minsch, Martin Rufer, Henrique Schneider (membri).

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Indice 1 Sommario ................................................................................................................... 3 2 Obbligo di iscrizione all’albo professionale ............................................................. 3 3 Procedura di notifica o di annuncio ......................................................................... 4 4 Nuovo art. 8a RLEPICOSC ........................................................................................ 8 5 Raccomandazioni ...................................................................................................... 9

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1 Sommario 1. La legge sul mercato interno1 garantisce ad ogni persona con domicilio o sede in Sviz- zera l'accesso libero e non discriminato al mercato al fine di esercitare su tutto il territorio della Confederazione un'attività lucrativa (art. 1 cpv. 1 LMI). La Commissione della concorrenza (di seguito: COMCO) sorveglia il rispetto della LMI da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, come pure da parte degli altri enti preposti a compiti pubblici (art. 8 cpv. 1 LMI). Giusta l’art. 8 cpv. 2 LMI, la COMCO può sottoporre, spontaneamente o su richiesta, delle raccomandazioni concernenti degli atti legislativi previsti o vigenti alla Confederazione, ai Can- toni e ai Comuni.2 2. In data 22 novembre 2018, la direzione del Dipartimento del territorio del Canton Ticino (di seguito: Dipartimento) ha sottoposto alla Segreteria della Commissione della concorrenza (di seguito: Segreteria) il progetto di revisione del RLEPICOSC3 (di seguito: Regolamento) chiedendo un parere sulla conformità di tale progetto alla LMI. 3. Il progetto per la revisione del Regolamento prevede l’introduzione di un nuovo articolo (art. 8a RLEPICOSC, “Imprese con sede o domicilio in un altro Cantone”) e mira a formalizzare l’esenzione delle imprese extracantonali dall’obbligo di iscrizione all’albo e l’istituzione, per le stesse, di una procedura di annuncio. La COMCO accoglie positivamente la richiesta nonché l’attenzione rivolta verso la LMI. 4. La questione sottoposta alla COMCO concerne un atto legislativo previsto, e per tale motivo la COMCO ha la facoltà di sottoporre al Cantone la presente raccomandazione giusta l’art. 8 cpv. 2 LMI. Per i motivi esposti qui di seguito, la COMCO ritiene che l’esame della conformità alla LMI di una procedura d’annuncio istituita dal nuovo regolamento cantonale rappresenta una questione d’importanza fondamentale nel contesto del accesso al mercato per gli offerenti esterni. 2 Obbligo di iscrizione all’albo professionale 5. La LEPICOSC4 e il suo Regolamento prevedono un albo professionale (di seguito: Albo) dove le imprese attive nel settore della costruzione devono iscriversi per poter esercitare la loro attività sul territorio ticinese. L’iscrizione avviene dopo aver dimostrato di adempiere a precisi requisiti professionali e personali (art. 3–5a LEPICOSC; art. 3–8 RLEPICOSC) e aver pagato le tasse ed emolumenti previsti dal Regolamento (art. 9 RLEPICOSC). 6. Nella raccomandazione del 19 dicembre 20165, la COMCO ha esaminato, tra le altre cose, la prassi amministrativa del Cantone Ticino nei riguardi delle imprese extracantonali sulla base dell’applicazione dalla LEPICOSC e dal suo Regolamento. Dalla raccomandazione del 19 dicembre 2016 emerge che alcune delle disposizioni della LEPICOSC e del Regolamento

1 Legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI; RS 943.02). 2 Messaggio concernente la legge federale sul mercato interno (LMI) del 23 novembre 1994, FF 1995 I 1025, 1065. 3 Regolamento cantonale del 3 dicembre 2014 della legge sull’esercizio della professione di impresa- rio costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (RLEPICOSC; RLTI 7.1.5.3.1). 4 Legge del 1° dicembre 1997 sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC, RLTI 7.1.5.3). 5 DPC 2017/1, 163, n. marg. 100 e riferimenti ivi citati, Raccomandazione del 19 dicembre 2016 con- cernente la prassi amministrativa del Canton Ticino riguardante l’accesso al mercato per gli offerenti esterni.

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contravvengono alla LMI. Si tratta in particolare delle disposizioni riguardanti l’obbligo di iscri- versi all’Albo, la verifica dei requisiti professionali e personali dell’offerente e le tasse per l’iscri- zione all’Albo 6. 7. Per quanto riguarda l’accesso al mercato di offerenti extracantonali, la COMCO ritiene che l’obbligo di iscriversi ad un albo professionale o a un registro cantonale costituisce di per sé stesso una restrizione al libero accesso al mercato ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LMI. In merito al settore delle costruzioni, la COMCO ha espresso il parere che tale obbligo può difficilmente essere giustificato da un interesse pubblico preponderante e che, anche se così fosse, il prin- cipio di proporzionalità non sarebbe soddisfatto7. Simili considerazioni sono state espresse anche in relazione ad altri settori delle professioni d’ingegnere e architetto (LEPIA) e delle attività artigianali (LIA8)9. Per quanto concerne in particolare la LIA, nel corso dell’anno 2018, i ricorsi presentati dalla COMCO davanti al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) contro delle decisioni prese in applicazione della LIA, abrogata il 6 novembre 201810, sono stati accolti con sentenze del 27 febbraio e 7 marzo 201811, che sono cresciute in giudicato. Tali sentenze hanno confermato che l’obbligo di iscriversi ad un albo professionale costituisce una restri- zione del libero accesso al mercato e che, nello specifico, le restrizioni previste dalla LIA non erano giustificate12. 8. Da questo punto di vista, la COMCO accoglie con favore l’esonero dall’obbligo d’iscri- zione all’Albo per le imprese extracantonali previsto nel progetto di revisione del Regolamento. Tale modifica rappresenta un importante passo in avanti della messa in conformità della legi- slazione e della prassi cantonali con la LMI. 9. Resta da esaminare se la procedura di annuncio per le imprese extracantonali introdotta al nuovo art. 8a RLEPICOSC, che sostanzialmente sostituisce l’obbligo d’iscrizione, rispetta le condizioni della LMI. 3 Procedura di notifica o di annuncio 10. Per elaborare una presa di posizione della COMCO sulla procedura di annuncio come quella in esame, è necessario analizzare la questione sotto il profilo della LMI e dei suoi prin- cipi. La disposizione dell’art. 2 cpv. 1 LMI conferisce alle persone che rientrano nel campo d’applicazione della LMI un diritto individuale al libero accesso al mercato. Questo diritto è concretizzato dai cpv. 3 e 4 dell’art. 2 LMI, i quali sanciscono il principio del luogo d’origine. Tale principio vale sia per l’esercizio temporaneo di un’attività lucrativa sia per lo stabilimento di una (seconda) sede al di là delle frontiere interne cantonali:13  Libera prestazione dei servizi: ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 in combinato disposto con il cpv. 3 LMI ognuno ha il diritto di offrire merci, servizi e prestazioni di lavoro su tutto il territorio della

6 L’elenco è esemplificativo; cfr. raccomandazione del 19 dicembre 2016 (n. 5), DPC 2017/1, 163 segg., n. marg. 100–112. 7 Raccomandazione del 19 dicembre 2016 (n. 5), DPC 2017/1, 164, n. marg. 105. 8 Legge sulle imprese artigianali del 24 marzo 2015 (LIA; RLTI 7.1.5.4). 9 Raccomandazione del 19 dicembre 2016 (n. 5), DPC 2017/1, 160 segg, n. marg. 85–99. 10 Cfr. Comunicato stampa - GC del 7 novembre 2018 «Decisioni parlamentari del 6 novembre 2018», . 11 Sentenze del TRAM STA 52.2016.591 e STA 52.2016.592 del 27 febbraio 2018; STA 52.2016.632 del 7 marzo 2018. 12 Sentenze del TRAM del 27 febbraio e 7 marzo 2018 (n. 11), consid. 3.4 e 4–6. 13 Raccomandazione del 19 dicembre 2016 (n. 5), DPC 2017/1, 148, n. marg. 7.

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Confederazione, se l'esercizio dell'attività lucrativa in questione è autorizzato nel suo Can- tone o Comune di domicilio o di sede. Fanno stato le norme del Cantone o del Comune di domicilio o della sede dell’offerente.  Libertà di stabilimento: secondo l’art. 2 cpv. 4 LMI chi esercita legittimamente un'attività lucrativa ha il diritto di stabilirsi in qualsiasi parte del territorio della Confederazione per l'esercizio di tale attività e di esercitare la stessa secondo le prescrizioni del luogo del primo domicilio. Questo principio si applica anche in caso di cessazione dell'attività nel luogo del primo domicilio. 11. Il principio del luogo d’origine si basa sulla presunzione che le normative cantonali o comunali concernenti l'accesso al mercato siano equivalenti (art. 2 cpv. 5 LMI). 12. Il diritto al libero accesso al mercato secondo le norme del luogo d’origine non vale in maniera assoluta. Le autorità del luogo di destinazione14 possono, per mezzo di condizioni e oneri, limitare l’accesso al mercato. A tale scopo l’autorità competente deve innanzitutto veri- ficare se le normative concernenti l’accesso al mercato di natura generale-astratta e la relativa prassi del luogo d’origine di un offerente esterno garantiscono un livello equivalente di tutela degli interessi pubblici come garantito dalle normative del Cantone di destinazione (confuta- zione della presunzione di equivalenza ai sensi dell’art. 2 cpv. 5 LMI). Se le normative sono equivalenti l’accesso al mercato deve essere garantito senza alcuna restrizione. Nei casi di normative non equivalenti, le autorità del luogo di destinazione devono dimostrare che la re- strizione del libero accesso al mercato soddisfa (cumulativamente) le condizioni dell’art. 3 LMI, cioè che questa è indispensabile per proteggere interessi pubblici preponderanti, con- forme al principio di proporzionalità e non discriminatoria (art. 3 cpv. 1 LMI).15 Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LMI, le restrizioni non sono conformi al principio di proporzionalità in particolare se (elenco non esaustivo):  le prescrizioni del luogo d'origine garantiscono già una protezione sufficiente degli in- teressi pubblici preponderanti;  i certificati e gli attestati di sicurezza già prodotti dall'offerente al luogo d'origine sono sufficienti;  il domicilio o la sede costituisce condizione preliminare per l'esercizio di un'attività lu- crativa nel luogo di destinazione;  la pratica acquisita dall'offerente nel luogo d'origine consente di garantire una prote- zione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti. 13. In questo senso, ogni procedura formale di accesso al mercato è da considerare come una restrizione del libero accesso al mercato ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LMI, e in quanto tale, deve essere indispensabile per preservare interessi pubblici preponderanti e conforme al prin- cipio di proporzionalità.16 Inoltre, ai sensi dell'art. 3 cpv. 4 LMI, una restrizione all’accesso al mercato deve essere decisa secondo una procedura semplice, rapida e gratuita. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'obbligo di condurre una procedura semplice, rapida e gratuita vale in maniera generale per tutte le procedure relative all’accesso al mercato e non solo nei casi in cui delle restrizioni vengono effettivamente prese in considerazione o addirit- tura imposte. A fortiori, questo vale dunque anche per le procedure di notifica o di annuncio.

14 Nelle norme relative al mercato interno viene definito come «luogo di destinazione» il luogo in cui gli offerenti esterni intendono fornire la loro prestazione. 15 Raccomandazione del 19 dicembre 2016 (n. 5), DPC 2017/1, 149, n. marg. 9. 16 Raccomandazione del 19 dicembre 2016 (n. 5), DPC 2017/1, 150, n. marg. 14 e riferimenti ivi citati.

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Una deroga in tal senso potrebbe giustificarsi solo in alcuni casi eccezionali (abusi o scarsa collaborazione).17 14. La COMCO si è già espressa sul tema di una procedura d’annuncio o di notifica nella raccomandazione del 2016. In quest’occasione la COMCO ha dichiarato che al fine di eserci- tare le funzioni di controllo e sorveglianza, così come per verificare se esistono normative equivalenti concernenti l’accesso al mercato (art. 2 cpv. 5 LMI) o se questo deve essere limi- tato da oneri o condizioni (art. 3 cpv. 1–3 LMI), le autorità cantonali devono essere a cono- scenza delle imprese che esercitano sul territorio cantonale delle attività lucrative, come nel caso specifico le attività di costruzione. Di conseguenza, le autorità cantonali devono avere la possibilità di sottoporre gli offerenti esterni ad un “controllo all’ingresso” e di eseguire una pro- cedura di notifica o di autorizzazione.18 Nel messaggio concernente la revisione della LMI il Consiglio federale stabilisce che “spetterà ai Cantoni adottare le misure necessarie per eser- citare la vigilanza sul secondo domicilio nel loro territorio, e in particolare, per poter imporre oneri”. 19 Il messaggio però non indica quali misure sono possibili e, soprattutto, quali sono permesse.20 15. Per quanto concerne la libera prestazione dei servizi (art. 2 cpv. 1 in combinato disposto con cpv. 3 LMI), una semplice procedura di notifica o di annuncio rappresenta la deroga meno restrittiva al principio dell’accesso al mercato senza alcuna formalità ed è conforme al principio di una procedura semplice, rapida e gratuita. 16. Una procedura di notifica o di annuncio permetterebbe così alle autorità del luogo di destinazione di avere un quadro d’insieme degli offerenti esterni attivi sul proprio territorio che esercitano un’attività soggetta ad autorizzazione e verificare che questi dispongono effettiva- mente di un’autorizzazione valida nel luogo di origine. Prima di esercitare la propria attività nel luogo di destinazione, l’offerente esterno sarebbe solamente tenuto ad annunciarsi alle auto- rità del luogo di destinazione, presentando una valida autorizzazione del luogo di origine.21 17. Una procedura di annuncio o di notifica è prevista in altri contesti legislativi, come mo- strano gli esempi descritti qui di seguito. Delle procedure di annuncio o di notifica sono previste ad esempio nell’ambito della legge sulle professioni mediche22, della legge sulle professioni psicologiche23 o della legge sui lavoratori distaccati24. 18. L’art. 35 LPMed et l’art. 23 LPPsi prevedono una procedura di annuncio per le persone che intendono esercitare la propria professione medica per un periodo non superiore a 90 giorni all’anno in un altro Cantone sulla base dell’autorizzazione rilasciata nel proprio Cantone di origine. Come fatto notare nella raccomandazione del 19 dicembre 2016, queste procedure di annuncio non sono conformi agli art. 2 cpv. 6 e art. 3 cpv. 4 LMI, che prevedono il diritto ad

17 DTF 123 I 313 consid. 5; DTF 125 II 56 consid. 5b; DTF 136 II 470 consid. 5.3. V. anche DPC 2017/1, 134, n. marg. 15 e riferimenti ivi citati, Gutachten vom 5. Dezember 2016 betreffend Zulassung von Ortsfremden Anbieterinnen von Sicherheitsdienstsleistungen im Gebiet der KÜPS- Kantone. 18 Raccomandazione del 19 dicembre 2016 (n. 5), DPC 2017/1, 150, n. marg. 13 e riferimenti ivi citati. 19 Messaggio concernente la modifica della legge federale sul mercato interno del 24 novembre 2004, FF 2005 409, in particolare pag. 429. 20 Raccomandazione del 19 dicembre 2016 (n. 5), DPC 2017/1, 150, n. marg. 13. 21 NICOLAS DIEBOLD Freizügigkeit im Mehrebenensystem, 2016, n. marg. 1361. 22 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11). 23 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi; RS 935.81). 24 Legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist; RS 823.20).

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ottenere un’autorizzazione non limitata nel tempo e tramite una procedura semplice, rapida e gratuita, ragione per cui cadranno in disuso.25 19. La LDist stabilisce una procedura di notifica per i datori di lavoro con domicilio o sede all’estero che distaccano lavoratori in Svizzera. La notifica avviene per mezzo di un modulo ufficiale e deve indicare essenzialmente l’identità, il numero di registrazione presso le assicu- razioni sociali e il salario dei lavoratori distaccati, data d’inizio dei lavori e durata, genere dei lavori da eseguire, luogo esatto in cui i lavoratori saranno occupati, identità e indirizzo del datore di lavoro (art. 6 cpv. 1 LDist; art. 6 cpv. 4 ODist26). Il datore di lavoro deve procedere alla notifica otto giorni prima dell’inizio dei lavori (art. 6 cpv. 3 LDist) ed allegare una dichiara- zione secondo la quale egli ha preso atto delle condizioni lavorative e salariali minime vigenti in Svizzera e dei criteri riguardanti l’alloggio (art. 6 cpv. 2 LDist). 20. Per quanto riguarda invece la libertà di stabilimento (art. 2 cpv. 4 LMI), ovvero la situa- zione nella quale un offerente esterno intende stabilirsi nel Cantone di destinazione, una pro- cedura di autorizzazione per l’accesso al mercato può essere ritenuta come giustificata. In questo caso, le autorità del luogo di destinazione decideranno dell’accesso al mercato in base alle prescrizioni del luogo di origine e dell’applicabilità delle proprie normative sotto forma di oneri e condizioni, ammesso che i criteri secondo l’art. 2 cpv. 5 e art. 3 cpv. 1–3 LMI siano soddisfatti.27 21. Tuttavia, indipendentemente dalla procedura utilizzata, le autorità del luogo di destina- zione non possono richiedere in modo sistematico l’inoltro di documenti riguardanti caratteri- stiche personali come il certificato di buona condotta, l’estratto del casellario giudiziale, l’estratto del registro esecuzioni e fallimenti, ecc.28 Visto che le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione da parte del Cantone di destinazione non si applicano, salvo entro i limiti dell’art. 3 cpv.1 LMI, l’inoltro di documenti che provano il rispetto di queste condizioni non può essere richiesto. Il riesame sistematico delle condizioni di autorizzazione del luogo d’origine non è compatibile né con il principio di proporzionalità (art. 3 cpv. 1 lett. c LMI) né con l’obbligo di condurre una procedura semplice e rapida (art. 3 cpv. 4 LMI). Inoltre, secondo il Tribunale federale, questo aggira la presunzione di equivalenza ai sensi dell’art. 2 cpv.5 LMI. Questo vale sia per i requisiti professionali che per quelle personali. Un riesame è permesso, secondo il Tribunale federale, solo quando esistono indizi concreti secondo i quali l’offerente esterno già al momento del rilascio dell’autorizzazione non adempiva i requisiti necessari o se nel frat- tempo non li adempie più.29 Un’autorizzazione valida rilasciata da un’autorità competente del luogo d’origine deve essere ritenuta come prova più che sufficiente dell’esercizio legale dell’at- tività nel luogo d’origine.30 22. Sulla base di quanto esposto sopra, la COMCO ritiene che nel caso specifico la proce- dura di notifica o di annuncio applicata alle imprese con sede o domicilio in un altro Cantone, come previsto dal nuovo art. 8a RLEPICOSC, deve limitarsi allo stretto necessario per per- mettere alle autorità ticinesi di assolvere il proprio dovere di sorveglianza e verificare se esi- stono normative equivalenti concernenti l’accesso al mercato (art. 2 cpv. 5 LMI) o se questo deve essere limitato da oneri o condizioni (art. 3 cpv. 1–3 LMI).

25 Raccomandazione 19 dicembre 2016 (n. 5), DPC 2017/1, 169, n. marg. 139. 26 Ordinanza del 21 maggio 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist; RS 823.201). 27 NICOLAS DIEBOLD, (n. 21), n. marg. 1363. 28 DTF 123 I 313, 320 seg. consid. 4b; in questo senso anche la sentenza del TF 2P.316/1999 del 23.5.2000, consid. 2d. 29 DTF 135 II 12, 19 consid. 2.4; sentenze del TF 2C_57/2010 del 4.12.2010 consid. 4.1; 2C_68/2009 del 14.7.2009 consid. 6.3. 30 NICOLAS DIEBOLD, (n. 21) n. marg. 1364.

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4 Nuovo art. 8a RLEPICOSC 23. In questo capitolo saranno esaminati i singoli capoversi dell’art. 8a RLEPICOSC e, se del caso, formulate delle proposte di modifica o di completamento. Art. 8a cpv. 1 del progetto di modifica del RLEPICOSC 24. Il primo capoverso esprime il principio del libero accesso al mercato per le imprese ex- tracantonali conformemente agli articoli 1 e 2 LMI ed è quindi conforme alla LMI. Art. 8a cpv. 2 del progetto di modifica del RLEPICOSC 25. Il secondo capoverso fa riferimento all’obbligo di annuncio a cui le imprese extracantonali dovrebbero sottostare, malgrado la non iscrizione all’Albo. 26. Come esposto sopra, l’annuncio deve permettere all’autorità cantonali di assolvere la loro funzione di sorveglianza e di verificare se esistono normative equivalenti concernenti l’ac- cesso al mercato o se questo deve essere limitato da oneri o condizioni (v. n. marg. 15–22). Tuttavia, la “verifica” deve essere limitata al controllo che l’offerente extracantonale sia in pos- sesso dell’autorizzazione o sia legittimato a esercitare la sua attività nel luogo di origine. L’an- nuncio stesso non può essere oggetto di un riesame delle condizioni di autorizzazione nel luogo di origine (v. n. marg. 21). 27. Per questo motivo, la COMCO raccomanda di sopprimere la prima frase del cpv. 2 “Per la verifica delle condizioni poste dalla stessa legislazione federale, […]” o di riformularla nel modo seguente: “Al fine di esercitare la vigilanza nel settore principale della costruzione, […]”. 28. La disposizione prevede che l’annuncio è obbligatorio per “ogni lavoro assoggettato alla LEPICOSC”. Pertanto, la COMCO parte dal presupposto che l’obbligo di annuncio non vale per i lavori di “modesta importanza o particolarmente semplici” che non soggiacciono all’appli- cazione della LEPICOSC (v. art. 4 cpv. 2 LEPICOSC). 29. L’obbligo di presentare un annuncio è previsto nel Regolamento e non nella LEPICOSC, ragione per cui la COMCO parte dal presupposto che l’art. 16 LEPICOSC riguardante le san- zioni non si applica alla violazione dell’obbligo di annunciarsi. 30. La fissazione del termine a sette giorni prima dell’inizio dei lavori per potersi annunciare permetterebbe alle autorità ticinesi di avere le informazioni in tempi ragionevoli, al fine di ga- rantire il dovere di sorveglianza e di verificare le condizioni previste all’art. 2 cpv. 5 e art. 3 LMI. Inoltre, come menzionato sopra (v. n. marg. 19), un termine di otto giorni è anche previsto in materia di LDist. Pertanto, questo aspetto può essere giustificabile e non problematico dal punto di vista della LMI31. Anche in questo caso, la COMCO parte dal presupposto che in caso di annuncio tardivo o incompleto, non è prevista alcuna procedura sanzionatoria. Art. 8a cpv. 3 del progetto di modifica del RLEPICOSC 31. Il terzo e ultimo capoverso elenca le esigenze previste per l’annuncio. A tal proposito vi sono alcuni punti su cui è necessario soffermarsi. 32. lett. c): Conformemente a quanto esposto sopra (v. n. marg. 15 segg.), in una procedura di notifica o di annuncio l’offerente esterno è tenuto semplicemente ad annunciare la propria attività alle autorità del luogo di destinazione, presentando, qualora esistesse, una valida au- torizzazione del luogo di origine. Nel caso in cui la regolamentazione del Cantone di origine non prevedesse il rilascio di un’autorizzazione per l’esercizio dell’attività in questione, l’esi- genza di un’autocertificazione può essere ammessa solo se questa può essere redatta su

31 NICOLAS DIEBOLD, (n. 21), n. marg. 1361.

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carta libera o compilando un semplice formulario disponibile su internet e messo a disposi- zione dalle autorità. Pertanto, si raccomanda di modificare tale disposizione nel modo se- guente: “una copia dell’autorizzazione del Cantone di origine o un’autocertificazione attestante che l’impresa esercita legittimamente la sua attività nel Cantone di origine”. 33. lett. d): La richiesta di una dichiarazione di rispetto del contratto nazionale mantello dell’edilizia principale (CNM) e/o del contratto collettivo di lavoro (CCL) costituisce una restri- zione del libero accesso al mercato ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LMI. Il riesame sistematico delle condizioni di autorizzazione del luogo di origine non è compatibile con i criteri stabiliti all’art. 3 LMI (n. marg. 21). Inoltre, nella misura in cui la disposizione fa riferimento a un CCL vigente nel Cantone Ticino, l’obbligo del rispetto di tale CCL sarebbe ammissibile soltanto se la pre- sunzione di equivalenza tra le norme cantonali venisse confutata e che le condizioni poste dall’art. 3 LMI fossero realizzate, ossia che queste esigenze siano indispensabili per preser- vare degli interessi pubblici preponderanti, siano conformi al principio di proporzionalità e non risultino discriminatorie.32 In effetti, in base al principio del luogo di origine, l’offerente extra- cantonale è di massima tenuto a rispettare unicamente gli eventuali CCL vigenti nel Cantone di origine o ai quali è stato conferito carattere obbligatorio generale secondo la legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al con- tratto collettivo di lavoro (RS 221.215.311).33 Nelle sentenze relative alla LIA, il TRAM ha rite- nuto che l’applicazione agli offerenti esterni delle disposizioni in materia di condizioni di lavoro vigenti nel luogo di destinazione potrebbe entrare in linea di conto soltanto se dovesse essere dimostrato che le prescrizioni del luogo d’origine sono tali da generare un indebito vantaggio in ragione di una minor protezione sociale dei lavoratori.34 Tuttavia, questa evenienza do- vrebbe risultare molto rara all’interno del mercato svizzero.35 A questo si deve ancora aggiun- gere che comunque un’applicazione delle CCL del luogo di destinazione ad offerente esterno, è stata oggetto di giurisprudenza del Tribunale federale36, la quale ha stabilito che in linea di principio agli offerenti extracantonli non deve essere fatto obbligo di affiliarsi ai contratti collet- tivi del cantone di destinazione. 34. lett. e): La richiesta della “descrizione sommaria dei lavori” potrebbe risultare dispropor- zionata rispetto a quanto dovrebbe prevedere una semplice procedura di notifica o di annun- cio, nella misura in cui gli offerenti extracantonali sarebbero tenuti a fornire delle informazioni troppo dettagliate. Questa richiesta deve essere sostituita da un’indicazione del “genere dei lavori” effettuati nel Cantone Ticino, in analogia con quanto previsto dall’annuncio in materia di LDist (v. n. marg.19). 5 Raccomandazioni 35. In base alle considerazioni precedenti, la COMCO formula le seguenti raccomanda- zioni concernenti il progetto del nuovo art. 8a RLEPICOSC: 1. L’annuncio deve essere limitato allo stretto necessario per permettere alle autorità del Cantone Ticino di assolvere la loro funzione di sorveglianza e di verificare se esistono normative equivalenti concernenti l’accesso al mercato o se questo deve essere limitato

32 Raccomandazione del 19 dicembre 2016 (n. 5), DPC 2017/1, 163, n. marg. 69 e 95 e riferimenti ivi citati. 33 V. sentenze del TRAM del 27 febbraio e 7 marzo 2018 (n. 11), consid. 3.4. 34 Sentenze del TRAM del 27 febbraio e 7 marzo 2018 (n. 11), consid. 4.3.2.2. 35 Idem. 36 Sentenza del TF 2C_111/2010 del 7 dicembre 2010, consid. 2.5 e DTF 124 I 107 del 29 aprile 1998, consid. 2f. Cfr. anche NICOLAS DIEBOLD (n. 21), marg. 1290 segg.

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da oneri o condizioni. L’annuncio dell’offerente esterno non può essere oggetto di un riesame delle condizioni di autorizzazione nel luogo di origine. 2. La prima frase dell’art. 8a cpv. 2 RLEPICOSC “Per la verifica delle condizioni poste dalla stessa legislazione federale, […]” deve essere soppressa o sostituita con “Al fine di eser- citare la vigilanza nel settore principale della costruzione, […]”. cpv. 2: Per la verifica delle condizioni poste dalla stessa legislazione federale Al fine di esercitare la vigilanza nel settore principale della costruzione, esse sono comun- que tenute ad annunciarsi alla commissione almeno sette giorni prima dell’inizio di ogni lavoro assoggettato alla LEPICOSC sul territorio cantonale.

3. La COMCO raccomanda le seguenti modifiche inerenti al cpv. 3 dell’art. 8a RLEPICOSC:

- “c) un’autocertificazione attestante che l’impresa esercita legittimamente la sua attività nel Cantone di origine;” Questa disposizione deve essere modificata nel modo seguente: “una copia dell’au- torizzazione del Cantone di origine o un’autocertificazione attestante che l’impresa esercita legittimamente la sua attività nel Cantone di origine”.

- “d) la dichiarazione del rispetto del contratto nazionale mantello dell’edilizia principale (CNM) e/o del contratto collettivo di lavoro (CCL) rilasciata dalla competente commis- sione paritetica;”

Questa disposizione deve essere soppressa.

- “e) descrizione sommaria dei lavori, data di inizio degli stessi e durata prevista;” La prima parte di questa disposizione deve essere sostituita con: “indicazione del genere dei lavori […]”. cpv.3: L’annuncio deve contenere i seguenti dati: […]

c) un’autocertificazione una copia dell’autorizzazione del Cantone di origine o un’autocertificazione attestante che l’impresa esercita legittimamente la sua attività nel Cantone di origine;

d) la dichiarazione del rispetto del contratto nazionale mantello dell’edilizia princi- pale (CNM) e/o del contratto collettivo di lavoro (CCL) rilasciata dalla competente commissione paritetica;

e) descrizione sommaria dei lavori, indicazione del genere dei lavori, data di ini- zio degli stessi e durata prevista; […]

Commissione della concorrenza

Prof. Dott. Andreas Heinemann Prof. Dott. Patrik Ducrey Presidente Direttore

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Copia a: Servizi del Gran Consiglio, Commissione della legislazione, Piazza Governo 6, 6501 Bellin- zona