Sachverhalt
et dei diversi punti di vista, il principio della presunzione d’innocenza impone una certa mode- razione nel contenuto e nel tono dei propositi.
5.4. Il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti garantisce la libera forma- zione dell’opinione del pubblico (DTF 149 II 209 consid. 3.3 segg., 137 I 340 consid. 3). Si applica alle pubblicazioni redazionali a contenuto informativo. Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure imperfezioni a livello redazionale, che non potrebbero influen- zare notevolmente la visione d’insieme fornita dal contenuto redazionale, non hanno rilevanza dal punto di vista del diritto in materia di programmi. Questo principio è violato quando il pub- blico non è stato in grado di formarsi una propria opinione sulla base di fatti e di punti di vista trasmessi dalla trasmissione o il servizio perché non sono stati rispettati i doveri essenziali di diligenza giornalistica.
Il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 al. 2 LRTV si applica alla trasmissione “Grigioni sera” del 28 novembre 2023, in ragione del suo contenuto informa- tivo.
Nella valutazione di un contenuto redazionale e del suo rispetto del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti è rilevante l’impressione complessiva che si può ricavare dalla trasmissione contestata (sentenza del TF 2C_862/2008 del 1° maggio 2009 consid. 6.2 [“Le juge, le psy et l’accusé”]).
6. “Grigioni sera” è un radiogiornale quotidiano, da lunedì a venerdì, sull'attualità grigio- nese. Un compendio degli spunti più significativi dell’attualità retica destinato agli italofoni re- sidenti in tutto il paese.
6.1. Nella fattispecie, nel sommario, il presentatore e giornalista Patrick Colombo annuncia: “Chiusa l’inchiesta sull’ex giudice accusato di reati sessuali. Rinvio a giudizio in arrivo.”
6.1.1. Nel servizio, il presentatore afferma: “Importanti novità nel caso che un anno fa aveva scosso la giustizia retica: l’inchiesta per reati di natura sessuale avviata a carico di un allora
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giudice del Tribunale amministrativo cantonale è giunta a conclusione. A mente della Procura sono dati sufficienti elementi di colpevolezza per la promozione dell’accusa. Come ci è stato confermato oggi, non verrà quindi emanato un decreto di abbandono. Il 48.enne avvocato italofono verrà presto rinviato a giudizio. Prima di farlo, il Ministero pubblico attende che il Tribunale cantonale – come richiesto una settimana fa – chiarisca quale Corte possa occuparsi del processo. Il tribunale Plessur […] potrebbe infatti non essere ritenuto non parziale […]. L’indagine era partita nel marzo 2022 a seguito di una denuncia di una praticante legale […]. Coazione sessuale, violenza carnale, sfruttamento dello stato di bisogno e molestie sessuali i reati che secondo la denunciante l’allora giudice avrebbe compiuto quando i due lavoravano assieme.”
6.1.2. Alla fine del servizio, il giornalista aggiunge che l’avvocato italofono “convinto della propria innocenza sostiene che i rapporti sessuali si sono sempre consumati con il consenso della giovane giurista”.
6.2. Svariati media, così come pure la RSI, hanno riportato la notizia dell’apertura dell’in- chiesta penale, nel marzo 2022, nei confronti del ricorrente, quando egli era ancora in carica in qualità di giudice presso il Tribunale cantonale amministrativo retico. Vista la rilevanza di interesse pubblico della vicenda, la RSI ha nuovamente riferito nella trasmissione “Grigioni sera” del 28 novembre 2023 importanti novità procedurali, ossia il prossimo rinvio a giudizio e la richiesta del Ministero pubblico di deferire il caso a un tribunale indipendente prima che vengano formulate le accuse. Questo è stato chiaramente esplicitato al pubblico nel servizio contestato di “Grigioni sera”.
6.3. Il ricorrente sostiene che nel servizio il giornalista RSI, citando la Procura pubblica del Canton Grigioni, ha riportato false affermazioni, violando non solo il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti ma anche la presunzione d’innocenza.
6.3.1. Secondo il ricorrente, il giornalista avrebbe a torto indicato come proveniente dalla Pro- cura retica l’affermazione secondo la quale sono dati “sufficienti elementi di colpevolezza”. Dallo scambio di corrispondenza (telefoni e e-mail) tra il giornalista RSI e il Procuratore pub- blico incaricato dell’inchiesta penale prima della diffusione del servizio contestato, scaturisce che quest’ultimo conferma che l’accusa non è ancora stata formalmente promossa, poiché in attesa della decisione del Tribunale cantonale circa la Corte presso la quale essa deve essere presentata, e che alcun decreto di abbandono sarà emanato. Queste precisazioni sono state riprese nella corrispondenza che il Procuratore pubblico ha inviato al ricorrente il 1° dicembre 2023, indicando che il giornalista le ha probabilmente mal interpretate, riportandole poi nel servizio. In definitiva, quindi, l’attribuzione alla procura retica dell’affermazione di cui sopra non trova conferma.
6.3.2. Il Ministero pubblico dirige la procedura preliminare avviata mediante l’apertura dell’istruzione (inchiesta). Qualora sussistano indizi di reato, nella procedura preliminare sono compiuti accertamenti e vengono raccolte prove da parte del procuratore pubblico per deter- minare se nei confronti dell’imputato deve essere emesso un decreto d’accusa, promossa l’ac- cusa o abbandonato il procedimento. Quando ritiene che l’istruzione sia completa, il procura- tore pubblico emette un decreto d’accusa se i fatti sono stati ammessi dall’imputato o sono stati sufficientemente chiariti. Se invece, alla luce delle risultanze dell’istruzione il procuratore pubblico ritiene di disporre di sufficienti indizi di reato e non può emanare un decreto d’accusa, promuove allora l’accusa davanti al giudice competente (art. 324 del Codice di procedura pe- nale [CPP; RS 312.0]). In sostanza, il procuratore, magistrato che rappresenta la pubblica accusa, prima verifica se si siano dati gli indizi per avviare l’investigazione e, inseguito, se gli elementi raccolti durante la stessa, giustifichino, o meno, il rinvio a giudizio della persona in questione. La promozione dell’accusa (ovvero il rinvio a giudizio) è, quindi, una fase del pro- cedimento penale che precede l’eventuale condanna (o assoluzione) dell’imputato. In altri ter- mini, non costituisce un giudizio di merito ma una scelta dell’accusa.
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6.3.3. Nella fattispecie, risulta dallo scambio di corrispondenza sopracitato che il Procuratore pubblico non ha mai fatto riferimento a “sufficienti elementi di colpevolezza” per la promozione dell’accusa. Sarebbe stato più opportuno che il giornalista parlasse piuttosto di “sufficienti ele- menti di sospetto (indizi)” che di “sufficienti elementi di colpevolezza”. In ambiti delicati come quello della responsabilità penale, si impone una grande attenzione anche nella scelta dei termini usati. Tuttavia, questa carenza attiene a un punto secondario giacché sprovvisto di influenza notevole sulla comprensione del pubblico del caso in cui è coinvolto il ricorrente.
In effetti, non è tanto la precisione terminologica e giuridica il fattore decisivo, ma quanto il fatto che sia chiaro che si tratta dell’ipotesi (i.e. del punto di vista) del Procuratore pubblico e quindi solo di una delle parti del procedimento penale e non, invece, di una condanna definitiva pronunciata da un giudice. Il Procuratore pubblico è, in questo caso, del parere che vi siano sufficienti elementi per la promozione dell’accusa e non, invece, l’abbandono del procedimento penale. Ciò è tanto più chiaro al pubblico in quanto viene ripetutamente menzionato, sia nel sommario che nel servizio stesso, che il ricorrente sarà presto rinviato a giudizio, ma che si deve prima attendere che il Tribunale cantonale decida quale Corte possa occuparsi del pro- cesso. In altri termini, che un processo deve ancora chiarire se l’imputato sia colpevole o in- nocente.
Inoltre, il servizio si limita a menzionare “sufficienti” elementi di colpevolezza da parte della Procura pubblica, ciò che riduce ulteriormente la rilevanza delle accuse mosse nei confronti del ricorrente. Va aggiunto che da un servizio dalla durata di un minuto e 45 secondi non ci si poteva aspettare che approfondisse degli aspetti giuridici, in particolare il principio “in dubio pro duriore” secondo il quale il procuratore deve rinviare a giudizio anche quando ritenga me- ramente possibile (e non certa) la colpevolezza dell’imputato. In questi casi, egli non può infatti abbandonare autonomamente il procedimento ma deve lasciar dirimere la questione ad un giudice.
Per di più, le accuse mosse dal Procuratore pubblico possono essere considerate anche come una delle tesi esposte nel servizio contestato giacché anche il punto di vista contrario del ri- corrente è stato menzionato brevemente. È stato in effetti riportato che il ricorrente si profes- sava innocente e che sosteneva che i rapporti sessuali si fossero consumati con il consenso della presunta vittima. Questi elementi sono importanti poiché hanno ulteriormente permesso al pubblico di capire non solo che si trattava di un’ipotesi di colpevolezza da parte dell’accusa, ma anche che il ricorrente smentiva con vigore le accuse mosse.
Nel servizio, si menzionava solo la fine delle indagini (nel sommario: “Chiusa l’inchiesta” e nel servizio stesso: “L’inchiesta per reati di natura sessuale […] è giunta a conclusione”), il fatto che la Procura intendeva promuovere l’accusa, ma che non l’aveva ancora formalmente fatto, poiché in attesa della decisione del Tribunale cantonale in merito all’istanza giudiziaria che potesse occuparsi del processo penale e, parimenti, che nessun decreto di abbandono verrà emanato.
I radioascoltatori sono stati pertanto in misura di capire che si trattava di una procedura ancora in corso e non di una colpevolezza già accertata con condanna definitiva nei confronti del ricorrente, insomma che il caso doveva ancora essere giudicato. Lo stadio non definitivo della procedura è quindi stato chiaramente esposto e all’ascoltatore medio è giunta l’informazione che tutto era ancora da decidere. I fatti sono stati così correttamente riportati, non vi è stata anticipazione di giudizio e la presunzione d’innocenza del ricorrente è stata rispettata. Quest’ultima è stata pure ossequiata in quanto il giornalista ha utilizzato il verbo al condizionale per riportare le accuse che la presunta vittima muove nei confronti del ricorrente (“I reati che secondo la presunta vittima ‘avrebbe’ compiuto quando i due lavoravano assieme”).
6.4. In conclusione, per il rispetto della corretta presentazione di fatti e avvenimenti è deci- siva l’impressione generale che si può ricavare dal servizio contestato nella sua globalità. I radioascoltatori sono, come detto, stati in grado di capire che si trattava di un’indagine ancora in corso e non di una condanna definitiva nei confronti del ricorrente, poiché il caso doveva
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ancora essere giudicato. All’ascoltatore medio, lo si ripete, è giunta l’informazione che tutto era ancora da decidere. I fatti sono stati così correttamente riportati, conformemente al princi- pio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti. Ne discende, dunque, che la presun- zione d’innocenza del ricorrente è stata rispettata. La carenza costatata (menzione di “suffi- cienti elementi di colpevolezza”) si riferisce ad un punto secondario che non ha indotto i radioascoltatori in errore: quest’ultimi, hanno potuto formarsi un’opinione propria sul caso in cui è coinvolto il ricorrente.
7. Visto quanto precede, l’AIRR considera che il servizio della trasmissione di “Grigioni sera” del 28 novembre 2023 non ha violato il diritto in materia di programmi, in particolare l’art. 4 cpv. 1 e 2 LRTV. Il ricorso del 19 febbraio 2024 deve essere respinto, nella misura in cui è ammissibile. Non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv. 1 LRTV).
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Per questi motivi l’AIRR:
1. Respinge il ricorso per decisione della presidente in caso di parità di voti (con tre voti contro tre), nella misura in cui è ammissibile.
2. Non percepisce spese di procedura.
3. Intimazione a:
[…]
In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).
Invio: il 20 gennaio 2025
Erwägungen (21 Absätze)
E. 2 L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. È legittimato a ricorrere presso l’AIRR colui che ha partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto di una trasmissione o di una pubblicazione (art. 94 cpv. 1 e 3 LRTV; ricorso individuale). Un ricorso individuale è pertanto ammissibile, se il ricorrente è stato citato nella pubblicazione contestata o se vi è stato fatto riferimento in un altro modo (sentenza del Tribunale federale 2C_788/2019 del 12 agosto 2020 consid. 2.4; decisione dell’AIRR b. 978 del 16 maggio 2024 consid. 2). Può prevalersi di uno stretto legame con l’oggetto del contenuto redazionale contestato anche colui che non è stato citato (v. Denis Masmejan, in : Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (Ed.): Loi sur la radio-télévision, Berna 2014, pag. 732, n° 8 relativo all’art. 94 LRTV e giurisprudenza citata).
Nella fattispecie, il ricorrente non è mai stato espressamente nominato nel servizio di “Grigioni sera” del 28 novembre 2023. Risulta pertanto dai diversi scambi di e-mail prodotti dal ricorrente che quest’ultimo è senza alcun dubbio l’avvocato italofono e ex giudice amministrativo citato. Egli intrattiene uno stretto legame con il servizio contestato. Le condizioni di un ricorso indivi- duale sono dunque adempiute.
E. 3 L’art. 97 cpv. 2 LRTV limita il potere di esame dell’AIRR, la quale può solo esaminare su ricorso se i contenuti redazionali contestati violano le esigenze minime relative al contenuto del programma (art. 4, 5 e 5a LRTV) o il diritto internazionale applicabile, o se il rifiuto di ac- cesso al programma è illecito. Altre censure o conclusioni essendo inammissibili.
E. 3.1 Come ha rilevato il Tribunale federale (di seguito: il TF), gli aspetti relativi alla sfera privata non rientrano nella competenza dell’AIRR poiché l’applicazione del diritto individuale alla protezione della personalità rientra nell’ambito del diritto civile e penale (DTF 134 II 260 consid. 6.2 pag. 262 [“Schönheitschirurg”], decisioni dell’AIRR b. 817 del 13 settembre 2019 consid. 3.1, b. 634 del 2 dicembre 2011 consid. 3.2 e b. 721 dell’11 dicembre 2015 consid. 3.2).
E. 3.2 Il ricorrente lamenta il fatto che il giornalista RSI avrebbe frainteso le informazioni che il Procuratore pubblico incaricato dell’inchiesta penale gli avrebbe fornito telefonicamente il 27 novembre 2023, confermate poi per e-mail il giorno seguente, prima della diffusione del servi- zio contestato. Giova qui osservare che l’AIRR non ha alcun diritto di sorveglianza nella fase di preparazione dei programmi (art. 86 cpv. 2 LRTV). Il controllo è esercitato solo a posteriori, ossia solo sui programmi già trasmessi, nell’interesse del pubblico e non per tutelare dei diritti personali (DTF 149 II 209 consid. 4.4.1). L’unico fattore determinante per l’AIRR è quello che effettivamente è stato mandato in onda. Il punto centrale dell’esame dell’AIRR è di sapere se quelle fornite ai radioascoltatori sono state tutte le informazioni necessarie per potersi formare una propria opinione sui fatti, ad esempio sulla colpevolezza o innocenza di una persona.
E. 4 Il ricorrente chiede la produzione dell’intero incarto della mediatrice. Tuttavia, solo il rapporto finale del mediatore è rilevante per la procedura dinanzi l’AIRR, poiché l’organo di mediazione non è un tribunale di prima istanza con potere decisionale.
E. 5 Il ricorso definisce l’oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d’esame dell’AIRR. Quando entra nel merito, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto applica- bile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni delle parti (Stéphane Werly/Denis Barrelet, Droit de la communication, 3° edizione, Berna 2024, n° 960, pag. 346).
E. 5.1 L’art. 17 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) garantisce la libertà della radio e della televisione. L’art. 93 cpv. 3 Cost. e l’art. 6 cpv. 2 LRTV proteggono l’autonomia dell’emittente. Quest’ultima è libera di scegliere il tema di un contenuto redazionale e pure di
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trattarlo secondo modalità di sua scelta. L’emittente, in questo ambito, è però tenuta a rispet- tare le disposizioni sui contenuti redazionali, tra le quali rientra, in particolare, il rispetto dei diritti fondamentali (art. 4 cpv. 1 LRTV) e il principio della corretta presentazione di fatti e av- venimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV).
E. 5.2 L'art. 4 cpv. 1 LRTV menziona espressamente le regole minime per tutte le emittenti di programmi che rivestono un'importanza capitale in una società democratica. Esso prevede, in particolare, che un programma deve rispettare la dignità umana, non deve essere discrimina- torio, non deve contribuire all'odio razziale e non deve ledere la morale pubblica.
Il ricorrente lamenta una violazione dell’art. 4 cpv. 1 LRTV. Tuttavia, l’AIRR non vede in che modo esso possa essere stato disonorato, ridicolizzato o discriminato nel servizio contestato. Il ricorrente non lo dimostra nemmeno. È comprensibile che esso possa ritenersi personal- mente leso da quanto mandato in onda: paragonare questo fatto a una violazione dell’art. 4 cpv. 1 LRTV non è tuttavia ammissibile. L’AIRR esamina quindi, alla luce dell’articolo precitato, solo se la presunzione d’innocenza del ricorrente è stata rispettata.
E. 5.3 La presunzione d’innocenza è un diritto fondamentale protetto dall’art. 4 cpv. 1 LRTV. Nei contenuti redazionali che riguardano un procedimento penale pendente, deve essere ri- spettata la presunzione d’innocenza ai sensi dell’art. 6 cpv. al. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU; RS 0.101) e dell’art. 32 cpv. 1 Cost. (sentenza del TF 2C_432/2022 del 31 ottobre 2022 consid. 3 segg.; decisioni dell’AIRR b. 911 del 23 giugno 2022 [“Condam- nation d’un avocat pour faux dans les titres”] e b. 817 del 13 settembre 2019 [“Si spacciava per avvocata”]). Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza cresciuta in giudicato. Per questo motivo, nei contenuti redazionali riguardanti una procedura penale in corso bisogna evitare anticipi di giudizio. Oltre a una presentazione precisa dei fatti et dei diversi punti di vista, il principio della presunzione d’innocenza impone una certa mode- razione nel contenuto e nel tono dei propositi.
E. 5.4 Il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti garantisce la libera forma- zione dell’opinione del pubblico (DTF 149 II 209 consid. 3.3 segg., 137 I 340 consid. 3). Si applica alle pubblicazioni redazionali a contenuto informativo. Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure imperfezioni a livello redazionale, che non potrebbero influen- zare notevolmente la visione d’insieme fornita dal contenuto redazionale, non hanno rilevanza dal punto di vista del diritto in materia di programmi. Questo principio è violato quando il pub- blico non è stato in grado di formarsi una propria opinione sulla base di fatti e di punti di vista trasmessi dalla trasmissione o il servizio perché non sono stati rispettati i doveri essenziali di diligenza giornalistica.
Il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 al. 2 LRTV si applica alla trasmissione “Grigioni sera” del 28 novembre 2023, in ragione del suo contenuto informa- tivo.
Nella valutazione di un contenuto redazionale e del suo rispetto del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti è rilevante l’impressione complessiva che si può ricavare dalla trasmissione contestata (sentenza del TF 2C_862/2008 del 1° maggio 2009 consid. 6.2 [“Le juge, le psy et l’accusé”]).
E. 6 “Grigioni sera” è un radiogiornale quotidiano, da lunedì a venerdì, sull'attualità grigio- nese. Un compendio degli spunti più significativi dell’attualità retica destinato agli italofoni re- sidenti in tutto il paese.
E. 6.1 Nella fattispecie, nel sommario, il presentatore e giornalista Patrick Colombo annuncia: “Chiusa l’inchiesta sull’ex giudice accusato di reati sessuali. Rinvio a giudizio in arrivo.”
E. 6.1.1 Nel servizio, il presentatore afferma: “Importanti novità nel caso che un anno fa aveva scosso la giustizia retica: l’inchiesta per reati di natura sessuale avviata a carico di un allora
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giudice del Tribunale amministrativo cantonale è giunta a conclusione. A mente della Procura sono dati sufficienti elementi di colpevolezza per la promozione dell’accusa. Come ci è stato confermato oggi, non verrà quindi emanato un decreto di abbandono. Il 48.enne avvocato italofono verrà presto rinviato a giudizio. Prima di farlo, il Ministero pubblico attende che il Tribunale cantonale – come richiesto una settimana fa – chiarisca quale Corte possa occuparsi del processo. Il tribunale Plessur […] potrebbe infatti non essere ritenuto non parziale […]. L’indagine era partita nel marzo 2022 a seguito di una denuncia di una praticante legale […]. Coazione sessuale, violenza carnale, sfruttamento dello stato di bisogno e molestie sessuali i reati che secondo la denunciante l’allora giudice avrebbe compiuto quando i due lavoravano assieme.”
E. 6.1.2 Alla fine del servizio, il giornalista aggiunge che l’avvocato italofono “convinto della propria innocenza sostiene che i rapporti sessuali si sono sempre consumati con il consenso della giovane giurista”.
E. 6.2 Svariati media, così come pure la RSI, hanno riportato la notizia dell’apertura dell’in- chiesta penale, nel marzo 2022, nei confronti del ricorrente, quando egli era ancora in carica in qualità di giudice presso il Tribunale cantonale amministrativo retico. Vista la rilevanza di interesse pubblico della vicenda, la RSI ha nuovamente riferito nella trasmissione “Grigioni sera” del 28 novembre 2023 importanti novità procedurali, ossia il prossimo rinvio a giudizio e la richiesta del Ministero pubblico di deferire il caso a un tribunale indipendente prima che vengano formulate le accuse. Questo è stato chiaramente esplicitato al pubblico nel servizio contestato di “Grigioni sera”.
E. 6.3 Il ricorrente sostiene che nel servizio il giornalista RSI, citando la Procura pubblica del Canton Grigioni, ha riportato false affermazioni, violando non solo il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti ma anche la presunzione d’innocenza.
E. 6.3.1 Secondo il ricorrente, il giornalista avrebbe a torto indicato come proveniente dalla Pro- cura retica l’affermazione secondo la quale sono dati “sufficienti elementi di colpevolezza”. Dallo scambio di corrispondenza (telefoni e e-mail) tra il giornalista RSI e il Procuratore pub- blico incaricato dell’inchiesta penale prima della diffusione del servizio contestato, scaturisce che quest’ultimo conferma che l’accusa non è ancora stata formalmente promossa, poiché in attesa della decisione del Tribunale cantonale circa la Corte presso la quale essa deve essere presentata, e che alcun decreto di abbandono sarà emanato. Queste precisazioni sono state riprese nella corrispondenza che il Procuratore pubblico ha inviato al ricorrente il 1° dicembre 2023, indicando che il giornalista le ha probabilmente mal interpretate, riportandole poi nel servizio. In definitiva, quindi, l’attribuzione alla procura retica dell’affermazione di cui sopra non trova conferma.
E. 6.3.2 Il Ministero pubblico dirige la procedura preliminare avviata mediante l’apertura dell’istruzione (inchiesta). Qualora sussistano indizi di reato, nella procedura preliminare sono compiuti accertamenti e vengono raccolte prove da parte del procuratore pubblico per deter- minare se nei confronti dell’imputato deve essere emesso un decreto d’accusa, promossa l’ac- cusa o abbandonato il procedimento. Quando ritiene che l’istruzione sia completa, il procura- tore pubblico emette un decreto d’accusa se i fatti sono stati ammessi dall’imputato o sono stati sufficientemente chiariti. Se invece, alla luce delle risultanze dell’istruzione il procuratore pubblico ritiene di disporre di sufficienti indizi di reato e non può emanare un decreto d’accusa, promuove allora l’accusa davanti al giudice competente (art. 324 del Codice di procedura pe- nale [CPP; RS 312.0]). In sostanza, il procuratore, magistrato che rappresenta la pubblica accusa, prima verifica se si siano dati gli indizi per avviare l’investigazione e, inseguito, se gli elementi raccolti durante la stessa, giustifichino, o meno, il rinvio a giudizio della persona in questione. La promozione dell’accusa (ovvero il rinvio a giudizio) è, quindi, una fase del pro- cedimento penale che precede l’eventuale condanna (o assoluzione) dell’imputato. In altri ter- mini, non costituisce un giudizio di merito ma una scelta dell’accusa.
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E. 6.3.3 Nella fattispecie, risulta dallo scambio di corrispondenza sopracitato che il Procuratore pubblico non ha mai fatto riferimento a “sufficienti elementi di colpevolezza” per la promozione dell’accusa. Sarebbe stato più opportuno che il giornalista parlasse piuttosto di “sufficienti ele- menti di sospetto (indizi)” che di “sufficienti elementi di colpevolezza”. In ambiti delicati come quello della responsabilità penale, si impone una grande attenzione anche nella scelta dei termini usati. Tuttavia, questa carenza attiene a un punto secondario giacché sprovvisto di influenza notevole sulla comprensione del pubblico del caso in cui è coinvolto il ricorrente.
In effetti, non è tanto la precisione terminologica e giuridica il fattore decisivo, ma quanto il fatto che sia chiaro che si tratta dell’ipotesi (i.e. del punto di vista) del Procuratore pubblico e quindi solo di una delle parti del procedimento penale e non, invece, di una condanna definitiva pronunciata da un giudice. Il Procuratore pubblico è, in questo caso, del parere che vi siano sufficienti elementi per la promozione dell’accusa e non, invece, l’abbandono del procedimento penale. Ciò è tanto più chiaro al pubblico in quanto viene ripetutamente menzionato, sia nel sommario che nel servizio stesso, che il ricorrente sarà presto rinviato a giudizio, ma che si deve prima attendere che il Tribunale cantonale decida quale Corte possa occuparsi del pro- cesso. In altri termini, che un processo deve ancora chiarire se l’imputato sia colpevole o in- nocente.
Inoltre, il servizio si limita a menzionare “sufficienti” elementi di colpevolezza da parte della Procura pubblica, ciò che riduce ulteriormente la rilevanza delle accuse mosse nei confronti del ricorrente. Va aggiunto che da un servizio dalla durata di un minuto e 45 secondi non ci si poteva aspettare che approfondisse degli aspetti giuridici, in particolare il principio “in dubio pro duriore” secondo il quale il procuratore deve rinviare a giudizio anche quando ritenga me- ramente possibile (e non certa) la colpevolezza dell’imputato. In questi casi, egli non può infatti abbandonare autonomamente il procedimento ma deve lasciar dirimere la questione ad un giudice.
Per di più, le accuse mosse dal Procuratore pubblico possono essere considerate anche come una delle tesi esposte nel servizio contestato giacché anche il punto di vista contrario del ri- corrente è stato menzionato brevemente. È stato in effetti riportato che il ricorrente si profes- sava innocente e che sosteneva che i rapporti sessuali si fossero consumati con il consenso della presunta vittima. Questi elementi sono importanti poiché hanno ulteriormente permesso al pubblico di capire non solo che si trattava di un’ipotesi di colpevolezza da parte dell’accusa, ma anche che il ricorrente smentiva con vigore le accuse mosse.
Nel servizio, si menzionava solo la fine delle indagini (nel sommario: “Chiusa l’inchiesta” e nel servizio stesso: “L’inchiesta per reati di natura sessuale […] è giunta a conclusione”), il fatto che la Procura intendeva promuovere l’accusa, ma che non l’aveva ancora formalmente fatto, poiché in attesa della decisione del Tribunale cantonale in merito all’istanza giudiziaria che potesse occuparsi del processo penale e, parimenti, che nessun decreto di abbandono verrà emanato.
I radioascoltatori sono stati pertanto in misura di capire che si trattava di una procedura ancora in corso e non di una colpevolezza già accertata con condanna definitiva nei confronti del ricorrente, insomma che il caso doveva ancora essere giudicato. Lo stadio non definitivo della procedura è quindi stato chiaramente esposto e all’ascoltatore medio è giunta l’informazione che tutto era ancora da decidere. I fatti sono stati così correttamente riportati, non vi è stata anticipazione di giudizio e la presunzione d’innocenza del ricorrente è stata rispettata. Quest’ultima è stata pure ossequiata in quanto il giornalista ha utilizzato il verbo al condizionale per riportare le accuse che la presunta vittima muove nei confronti del ricorrente (“I reati che secondo la presunta vittima ‘avrebbe’ compiuto quando i due lavoravano assieme”).
E. 6.4 In conclusione, per il rispetto della corretta presentazione di fatti e avvenimenti è deci- siva l’impressione generale che si può ricavare dal servizio contestato nella sua globalità. I radioascoltatori sono, come detto, stati in grado di capire che si trattava di un’indagine ancora in corso e non di una condanna definitiva nei confronti del ricorrente, poiché il caso doveva
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ancora essere giudicato. All’ascoltatore medio, lo si ripete, è giunta l’informazione che tutto era ancora da decidere. I fatti sono stati così correttamente riportati, conformemente al princi- pio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti. Ne discende, dunque, che la presun- zione d’innocenza del ricorrente è stata rispettata. La carenza costatata (menzione di “suffi- cienti elementi di colpevolezza”) si riferisce ad un punto secondario che non ha indotto i radioascoltatori in errore: quest’ultimi, hanno potuto formarsi un’opinione propria sul caso in cui è coinvolto il ricorrente.
E. 7 Visto quanto precede, l’AIRR considera che il servizio della trasmissione di “Grigioni sera” del 28 novembre 2023 non ha violato il diritto in materia di programmi, in particolare l’art. 4 cpv. 1 e 2 LRTV. Il ricorso del 19 febbraio 2024 deve essere respinto, nella misura in cui è ammissibile. Non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv. 1 LRTV).
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Per questi motivi l’AIRR:
1. Respinge il ricorso per decisione della presidente in caso di parità di voti (con tre voti contro tre), nella misura in cui è ammissibile.
2. Non percepisce spese di procedura.
3. Intimazione a:
[…]
In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).
Invio: il 20 gennaio 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR
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27.08.2019
Decisione del 27 giugno 2024
Composizione dell’Autorità
Mascha Santschi Kallay (presidente) Catherine Müller (vice-presidente) Delphine Gendre, Edy Salmina, Maja Sieber, Philippe Eng (altri membri) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (segretariato)
Oggetto
Radio Televisione Svizzera italiana RSI Rete Uno: trasmissione radiofonica “Grigioni sera” del 28 novembre 2023
Ricorso del 19 febbraio 2024
Parti / Partecipanti al procedi- mento
A (ricorrente)
Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (opponente)
b. 986
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In fatto:
A. Il 28 novembre 2023, la Radio Televisione svizzera di lingua italiana (di seguito: la RSI Rete Uno) ha diffuso nell'ambito della trasmissione radiofonica "Grigioni sera" un servizio, di circa 1 minuto e 45 secondi, in merito ad uno sviluppo procedurale importante dell’inchiesta penale nei confronti di A (di seguito: il ricorrente).
B. Con scritto del 19 febbraio 2024, il ricorrente ha inoltrato ricorso presso l'Autorità di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: l'AIRR) contro il servizio della trasmissione "Gri- gioni sera" del 28 novembre 2023. Il ricorrente lamenta una violazione all'art. 4 cpv. 1 e 2 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40). Dapprima contesta l’indicazione del giornalista come proveniente dalla Procura pubblica del Cantone dei Grigioni, secondo la quale vi sarebbero “sufficienti elementi di colpevolezza” nei suoi confronti per promuovere l’ac- cusa. Egli sostiene che tale indicazione non è veritiera, è frutto della fantasia del giornalista e fatta contro ogni logica di buona fede. Il ricorrente si riferisce allo scambio di corrispondenza tra il giornalista RSI e il Procuratore pubblico incaricato dell’inchiesta penale prima della diffu- sione del servizio contestato e tra il Procuratore e il ricorrente del 1° dicembre 2023. Egli vi osserva che il Procuratore non ha fatto nessun riferimento a “sufficienti elementi di colpevo- lezza”. Egli sottolinea poi che nel servizio non viene mai rammentato il principio della presun- zione di innocenza. Il ricorrente sostiene che ai radioascoltatori è stato fatto capire che è lui il colpevole poiché vi sono sufficienti elementi di colpevolezza. Ritiene pure che anche se il ser- vizio è costruito sull’anonimato è facilmente riconoscibile chi sia l’imputato in base alle indica- zioni fornite. Infine, egli aggiunge che la citazione contestata del giornalista RSI è stata ripresa dai giornalisti del “Regionaljournal Graubünden”, contro i quali è stata aperta una procedura di reclamo e che si sono poi scusati per l’errore. Il ricorrente richiede ripetibili nel caso in cui il ricorso venga accolto, così come l’intero incarto della mediatrice. Il rapporto della mediatrice del 19 gennaio 2024 è stato allegato al ricorso.
C. Nella risposta del 5 aprile 2024, la Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (di seguito: la SSR) ritiene che non sia ravvisabile alcuna violazione delle disposizioni relative al diritto in materia di programmi. Essa mal comprende in che modo il giornalista RSI avrebbe frainteso quanto indicato dalla Procura retica. La SSR ritiene che quanto riferito dal giornalista non è scorretto o contenga errori che possano essere fraintesi dal pubblico ascoltatore, dato che ha riportato quanto comunicato in modo ufficiale dalla Procura. Un qualche elemento di colpevolezza avrebbe dovuto esserci per permettere al Procuratore di aprire l’istruzione, chiu- derla escludendo un decreto di abbandono e decidere di promuovere l’accusa. La SSR so- stiene che il pubblico non può aver capito che l’ex giudice sia stato definitivamente condannato o che potesse essere, a questo stadio, ritenuto colpevole delle accuse mosse dalla vittima denunciante. Altresì, essa precisa come il servizio sia costruito sull’anonimato, rendendo rico- noscibile l’imputato (il ricorrente), unicamente a una cerchia ristretta di persone. Infine, l’oppo- nente osserva che lo stato procedurale della vicenda viene chiaramente esposto nel servizio, il giornalista RSI non riferisce mai di una condanna già cresciuta in giudicato. Lo stadio non definitivo della procedura sarebbe stato chiaramente esposto. Inoltre, nonostante l’assenza di riscontri da parte del ricorrente, più volte sollecitato, la sua versione viene riferita alla fine del servizio. Al radioascoltatore medio sarebbe pertanto giunta l’informazione corretta, che tutto sarebbe ancora da decidere soprattutto in attesa della decisione de Tribunale cantonale in merito alla richiesta della Procura di allestire una Corte indipendente.
D. Il 30 maggio 2024, l'AIRR ha informato le parti della tenuta di deliberazioni pubbliche, considerando che non si opponevano interessi privati degni di protezione (art. 97 cpv. 1 LRTV). Nello stesso scritto, l’AIRR ha annunciato al ricorrente che il membro grigionese Armon Vital si era ricusato secondo l’art. 10 cpv.1 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
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In diritto:
1. Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di me- diazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).
2. L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. È legittimato a ricorrere presso l’AIRR colui che ha partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto di una trasmissione o di una pubblicazione (art. 94 cpv. 1 e 3 LRTV; ricorso individuale). Un ricorso individuale è pertanto ammissibile, se il ricorrente è stato citato nella pubblicazione contestata o se vi è stato fatto riferimento in un altro modo (sentenza del Tribunale federale 2C_788/2019 del 12 agosto 2020 consid. 2.4; decisione dell’AIRR b. 978 del 16 maggio 2024 consid. 2). Può prevalersi di uno stretto legame con l’oggetto del contenuto redazionale contestato anche colui che non è stato citato (v. Denis Masmejan, in : Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (Ed.): Loi sur la radio-télévision, Berna 2014, pag. 732, n° 8 relativo all’art. 94 LRTV e giurisprudenza citata).
Nella fattispecie, il ricorrente non è mai stato espressamente nominato nel servizio di “Grigioni sera” del 28 novembre 2023. Risulta pertanto dai diversi scambi di e-mail prodotti dal ricorrente che quest’ultimo è senza alcun dubbio l’avvocato italofono e ex giudice amministrativo citato. Egli intrattiene uno stretto legame con il servizio contestato. Le condizioni di un ricorso indivi- duale sono dunque adempiute.
3. L’art. 97 cpv. 2 LRTV limita il potere di esame dell’AIRR, la quale può solo esaminare su ricorso se i contenuti redazionali contestati violano le esigenze minime relative al contenuto del programma (art. 4, 5 e 5a LRTV) o il diritto internazionale applicabile, o se il rifiuto di ac- cesso al programma è illecito. Altre censure o conclusioni essendo inammissibili.
3.1. Come ha rilevato il Tribunale federale (di seguito: il TF), gli aspetti relativi alla sfera privata non rientrano nella competenza dell’AIRR poiché l’applicazione del diritto individuale alla protezione della personalità rientra nell’ambito del diritto civile e penale (DTF 134 II 260 consid. 6.2 pag. 262 [“Schönheitschirurg”], decisioni dell’AIRR b. 817 del 13 settembre 2019 consid. 3.1, b. 634 del 2 dicembre 2011 consid. 3.2 e b. 721 dell’11 dicembre 2015 consid. 3.2).
3.2. Il ricorrente lamenta il fatto che il giornalista RSI avrebbe frainteso le informazioni che il Procuratore pubblico incaricato dell’inchiesta penale gli avrebbe fornito telefonicamente il 27 novembre 2023, confermate poi per e-mail il giorno seguente, prima della diffusione del servi- zio contestato. Giova qui osservare che l’AIRR non ha alcun diritto di sorveglianza nella fase di preparazione dei programmi (art. 86 cpv. 2 LRTV). Il controllo è esercitato solo a posteriori, ossia solo sui programmi già trasmessi, nell’interesse del pubblico e non per tutelare dei diritti personali (DTF 149 II 209 consid. 4.4.1). L’unico fattore determinante per l’AIRR è quello che effettivamente è stato mandato in onda. Il punto centrale dell’esame dell’AIRR è di sapere se quelle fornite ai radioascoltatori sono state tutte le informazioni necessarie per potersi formare una propria opinione sui fatti, ad esempio sulla colpevolezza o innocenza di una persona.
4. Il ricorrente chiede la produzione dell’intero incarto della mediatrice. Tuttavia, solo il rapporto finale del mediatore è rilevante per la procedura dinanzi l’AIRR, poiché l’organo di mediazione non è un tribunale di prima istanza con potere decisionale.
5. Il ricorso definisce l’oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d’esame dell’AIRR. Quando entra nel merito, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto applica- bile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni delle parti (Stéphane Werly/Denis Barrelet, Droit de la communication, 3° edizione, Berna 2024, n° 960, pag. 346).
5.1. L’art. 17 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) garantisce la libertà della radio e della televisione. L’art. 93 cpv. 3 Cost. e l’art. 6 cpv. 2 LRTV proteggono l’autonomia dell’emittente. Quest’ultima è libera di scegliere il tema di un contenuto redazionale e pure di
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trattarlo secondo modalità di sua scelta. L’emittente, in questo ambito, è però tenuta a rispet- tare le disposizioni sui contenuti redazionali, tra le quali rientra, in particolare, il rispetto dei diritti fondamentali (art. 4 cpv. 1 LRTV) e il principio della corretta presentazione di fatti e av- venimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV).
5.2. L'art. 4 cpv. 1 LRTV menziona espressamente le regole minime per tutte le emittenti di programmi che rivestono un'importanza capitale in una società democratica. Esso prevede, in particolare, che un programma deve rispettare la dignità umana, non deve essere discrimina- torio, non deve contribuire all'odio razziale e non deve ledere la morale pubblica.
Il ricorrente lamenta una violazione dell’art. 4 cpv. 1 LRTV. Tuttavia, l’AIRR non vede in che modo esso possa essere stato disonorato, ridicolizzato o discriminato nel servizio contestato. Il ricorrente non lo dimostra nemmeno. È comprensibile che esso possa ritenersi personal- mente leso da quanto mandato in onda: paragonare questo fatto a una violazione dell’art. 4 cpv. 1 LRTV non è tuttavia ammissibile. L’AIRR esamina quindi, alla luce dell’articolo precitato, solo se la presunzione d’innocenza del ricorrente è stata rispettata.
5.3 La presunzione d’innocenza è un diritto fondamentale protetto dall’art. 4 cpv. 1 LRTV. Nei contenuti redazionali che riguardano un procedimento penale pendente, deve essere ri- spettata la presunzione d’innocenza ai sensi dell’art. 6 cpv. al. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU; RS 0.101) e dell’art. 32 cpv. 1 Cost. (sentenza del TF 2C_432/2022 del 31 ottobre 2022 consid. 3 segg.; decisioni dell’AIRR b. 911 del 23 giugno 2022 [“Condam- nation d’un avocat pour faux dans les titres”] e b. 817 del 13 settembre 2019 [“Si spacciava per avvocata”]). Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza cresciuta in giudicato. Per questo motivo, nei contenuti redazionali riguardanti una procedura penale in corso bisogna evitare anticipi di giudizio. Oltre a una presentazione precisa dei fatti et dei diversi punti di vista, il principio della presunzione d’innocenza impone una certa mode- razione nel contenuto e nel tono dei propositi.
5.4. Il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti garantisce la libera forma- zione dell’opinione del pubblico (DTF 149 II 209 consid. 3.3 segg., 137 I 340 consid. 3). Si applica alle pubblicazioni redazionali a contenuto informativo. Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure imperfezioni a livello redazionale, che non potrebbero influen- zare notevolmente la visione d’insieme fornita dal contenuto redazionale, non hanno rilevanza dal punto di vista del diritto in materia di programmi. Questo principio è violato quando il pub- blico non è stato in grado di formarsi una propria opinione sulla base di fatti e di punti di vista trasmessi dalla trasmissione o il servizio perché non sono stati rispettati i doveri essenziali di diligenza giornalistica.
Il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 al. 2 LRTV si applica alla trasmissione “Grigioni sera” del 28 novembre 2023, in ragione del suo contenuto informa- tivo.
Nella valutazione di un contenuto redazionale e del suo rispetto del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti è rilevante l’impressione complessiva che si può ricavare dalla trasmissione contestata (sentenza del TF 2C_862/2008 del 1° maggio 2009 consid. 6.2 [“Le juge, le psy et l’accusé”]).
6. “Grigioni sera” è un radiogiornale quotidiano, da lunedì a venerdì, sull'attualità grigio- nese. Un compendio degli spunti più significativi dell’attualità retica destinato agli italofoni re- sidenti in tutto il paese.
6.1. Nella fattispecie, nel sommario, il presentatore e giornalista Patrick Colombo annuncia: “Chiusa l’inchiesta sull’ex giudice accusato di reati sessuali. Rinvio a giudizio in arrivo.”
6.1.1. Nel servizio, il presentatore afferma: “Importanti novità nel caso che un anno fa aveva scosso la giustizia retica: l’inchiesta per reati di natura sessuale avviata a carico di un allora
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giudice del Tribunale amministrativo cantonale è giunta a conclusione. A mente della Procura sono dati sufficienti elementi di colpevolezza per la promozione dell’accusa. Come ci è stato confermato oggi, non verrà quindi emanato un decreto di abbandono. Il 48.enne avvocato italofono verrà presto rinviato a giudizio. Prima di farlo, il Ministero pubblico attende che il Tribunale cantonale – come richiesto una settimana fa – chiarisca quale Corte possa occuparsi del processo. Il tribunale Plessur […] potrebbe infatti non essere ritenuto non parziale […]. L’indagine era partita nel marzo 2022 a seguito di una denuncia di una praticante legale […]. Coazione sessuale, violenza carnale, sfruttamento dello stato di bisogno e molestie sessuali i reati che secondo la denunciante l’allora giudice avrebbe compiuto quando i due lavoravano assieme.”
6.1.2. Alla fine del servizio, il giornalista aggiunge che l’avvocato italofono “convinto della propria innocenza sostiene che i rapporti sessuali si sono sempre consumati con il consenso della giovane giurista”.
6.2. Svariati media, così come pure la RSI, hanno riportato la notizia dell’apertura dell’in- chiesta penale, nel marzo 2022, nei confronti del ricorrente, quando egli era ancora in carica in qualità di giudice presso il Tribunale cantonale amministrativo retico. Vista la rilevanza di interesse pubblico della vicenda, la RSI ha nuovamente riferito nella trasmissione “Grigioni sera” del 28 novembre 2023 importanti novità procedurali, ossia il prossimo rinvio a giudizio e la richiesta del Ministero pubblico di deferire il caso a un tribunale indipendente prima che vengano formulate le accuse. Questo è stato chiaramente esplicitato al pubblico nel servizio contestato di “Grigioni sera”.
6.3. Il ricorrente sostiene che nel servizio il giornalista RSI, citando la Procura pubblica del Canton Grigioni, ha riportato false affermazioni, violando non solo il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti ma anche la presunzione d’innocenza.
6.3.1. Secondo il ricorrente, il giornalista avrebbe a torto indicato come proveniente dalla Pro- cura retica l’affermazione secondo la quale sono dati “sufficienti elementi di colpevolezza”. Dallo scambio di corrispondenza (telefoni e e-mail) tra il giornalista RSI e il Procuratore pub- blico incaricato dell’inchiesta penale prima della diffusione del servizio contestato, scaturisce che quest’ultimo conferma che l’accusa non è ancora stata formalmente promossa, poiché in attesa della decisione del Tribunale cantonale circa la Corte presso la quale essa deve essere presentata, e che alcun decreto di abbandono sarà emanato. Queste precisazioni sono state riprese nella corrispondenza che il Procuratore pubblico ha inviato al ricorrente il 1° dicembre 2023, indicando che il giornalista le ha probabilmente mal interpretate, riportandole poi nel servizio. In definitiva, quindi, l’attribuzione alla procura retica dell’affermazione di cui sopra non trova conferma.
6.3.2. Il Ministero pubblico dirige la procedura preliminare avviata mediante l’apertura dell’istruzione (inchiesta). Qualora sussistano indizi di reato, nella procedura preliminare sono compiuti accertamenti e vengono raccolte prove da parte del procuratore pubblico per deter- minare se nei confronti dell’imputato deve essere emesso un decreto d’accusa, promossa l’ac- cusa o abbandonato il procedimento. Quando ritiene che l’istruzione sia completa, il procura- tore pubblico emette un decreto d’accusa se i fatti sono stati ammessi dall’imputato o sono stati sufficientemente chiariti. Se invece, alla luce delle risultanze dell’istruzione il procuratore pubblico ritiene di disporre di sufficienti indizi di reato e non può emanare un decreto d’accusa, promuove allora l’accusa davanti al giudice competente (art. 324 del Codice di procedura pe- nale [CPP; RS 312.0]). In sostanza, il procuratore, magistrato che rappresenta la pubblica accusa, prima verifica se si siano dati gli indizi per avviare l’investigazione e, inseguito, se gli elementi raccolti durante la stessa, giustifichino, o meno, il rinvio a giudizio della persona in questione. La promozione dell’accusa (ovvero il rinvio a giudizio) è, quindi, una fase del pro- cedimento penale che precede l’eventuale condanna (o assoluzione) dell’imputato. In altri ter- mini, non costituisce un giudizio di merito ma una scelta dell’accusa.
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6.3.3. Nella fattispecie, risulta dallo scambio di corrispondenza sopracitato che il Procuratore pubblico non ha mai fatto riferimento a “sufficienti elementi di colpevolezza” per la promozione dell’accusa. Sarebbe stato più opportuno che il giornalista parlasse piuttosto di “sufficienti ele- menti di sospetto (indizi)” che di “sufficienti elementi di colpevolezza”. In ambiti delicati come quello della responsabilità penale, si impone una grande attenzione anche nella scelta dei termini usati. Tuttavia, questa carenza attiene a un punto secondario giacché sprovvisto di influenza notevole sulla comprensione del pubblico del caso in cui è coinvolto il ricorrente.
In effetti, non è tanto la precisione terminologica e giuridica il fattore decisivo, ma quanto il fatto che sia chiaro che si tratta dell’ipotesi (i.e. del punto di vista) del Procuratore pubblico e quindi solo di una delle parti del procedimento penale e non, invece, di una condanna definitiva pronunciata da un giudice. Il Procuratore pubblico è, in questo caso, del parere che vi siano sufficienti elementi per la promozione dell’accusa e non, invece, l’abbandono del procedimento penale. Ciò è tanto più chiaro al pubblico in quanto viene ripetutamente menzionato, sia nel sommario che nel servizio stesso, che il ricorrente sarà presto rinviato a giudizio, ma che si deve prima attendere che il Tribunale cantonale decida quale Corte possa occuparsi del pro- cesso. In altri termini, che un processo deve ancora chiarire se l’imputato sia colpevole o in- nocente.
Inoltre, il servizio si limita a menzionare “sufficienti” elementi di colpevolezza da parte della Procura pubblica, ciò che riduce ulteriormente la rilevanza delle accuse mosse nei confronti del ricorrente. Va aggiunto che da un servizio dalla durata di un minuto e 45 secondi non ci si poteva aspettare che approfondisse degli aspetti giuridici, in particolare il principio “in dubio pro duriore” secondo il quale il procuratore deve rinviare a giudizio anche quando ritenga me- ramente possibile (e non certa) la colpevolezza dell’imputato. In questi casi, egli non può infatti abbandonare autonomamente il procedimento ma deve lasciar dirimere la questione ad un giudice.
Per di più, le accuse mosse dal Procuratore pubblico possono essere considerate anche come una delle tesi esposte nel servizio contestato giacché anche il punto di vista contrario del ri- corrente è stato menzionato brevemente. È stato in effetti riportato che il ricorrente si profes- sava innocente e che sosteneva che i rapporti sessuali si fossero consumati con il consenso della presunta vittima. Questi elementi sono importanti poiché hanno ulteriormente permesso al pubblico di capire non solo che si trattava di un’ipotesi di colpevolezza da parte dell’accusa, ma anche che il ricorrente smentiva con vigore le accuse mosse.
Nel servizio, si menzionava solo la fine delle indagini (nel sommario: “Chiusa l’inchiesta” e nel servizio stesso: “L’inchiesta per reati di natura sessuale […] è giunta a conclusione”), il fatto che la Procura intendeva promuovere l’accusa, ma che non l’aveva ancora formalmente fatto, poiché in attesa della decisione del Tribunale cantonale in merito all’istanza giudiziaria che potesse occuparsi del processo penale e, parimenti, che nessun decreto di abbandono verrà emanato.
I radioascoltatori sono stati pertanto in misura di capire che si trattava di una procedura ancora in corso e non di una colpevolezza già accertata con condanna definitiva nei confronti del ricorrente, insomma che il caso doveva ancora essere giudicato. Lo stadio non definitivo della procedura è quindi stato chiaramente esposto e all’ascoltatore medio è giunta l’informazione che tutto era ancora da decidere. I fatti sono stati così correttamente riportati, non vi è stata anticipazione di giudizio e la presunzione d’innocenza del ricorrente è stata rispettata. Quest’ultima è stata pure ossequiata in quanto il giornalista ha utilizzato il verbo al condizionale per riportare le accuse che la presunta vittima muove nei confronti del ricorrente (“I reati che secondo la presunta vittima ‘avrebbe’ compiuto quando i due lavoravano assieme”).
6.4. In conclusione, per il rispetto della corretta presentazione di fatti e avvenimenti è deci- siva l’impressione generale che si può ricavare dal servizio contestato nella sua globalità. I radioascoltatori sono, come detto, stati in grado di capire che si trattava di un’indagine ancora in corso e non di una condanna definitiva nei confronti del ricorrente, poiché il caso doveva
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ancora essere giudicato. All’ascoltatore medio, lo si ripete, è giunta l’informazione che tutto era ancora da decidere. I fatti sono stati così correttamente riportati, conformemente al princi- pio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti. Ne discende, dunque, che la presun- zione d’innocenza del ricorrente è stata rispettata. La carenza costatata (menzione di “suffi- cienti elementi di colpevolezza”) si riferisce ad un punto secondario che non ha indotto i radioascoltatori in errore: quest’ultimi, hanno potuto formarsi un’opinione propria sul caso in cui è coinvolto il ricorrente.
7. Visto quanto precede, l’AIRR considera che il servizio della trasmissione di “Grigioni sera” del 28 novembre 2023 non ha violato il diritto in materia di programmi, in particolare l’art. 4 cpv. 1 e 2 LRTV. Il ricorso del 19 febbraio 2024 deve essere respinto, nella misura in cui è ammissibile. Non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv. 1 LRTV).
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Per questi motivi l’AIRR:
1. Respinge il ricorso per decisione della presidente in caso di parità di voti (con tre voti contro tre), nella misura in cui è ammissibile.
2. Non percepisce spese di procedura.
3. Intimazione a:
[…]
In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).
Invio: il 20 gennaio 2025