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b.828

Tele Ticino, edizione del "TG" del 24 luglio 2019

Ubi · 2019-10-14 · Italiano CH
Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di me- diazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).

E. 2 Mentre chiunque, senza ulteriori condizioni, può presentare un reclamo presso l’organo di mediazione (art. 92 cpv. 1 LRTV), i requisiti di legittimazione per interporre ricorso all’AIRR sono più severi (v. “Tra libertà dei media e protezione del pubblico”, La regolamentazione dei media in Svizzera e la giurisprudenza dell’AIRR, pag. 55, https://www.ubi.admin.ch/in- halte/pdf/Dokumentation/Artikel/Artikel_IT/UBI_Jubilaeumsbroschuere_IT.pdf).

E. 2.1 È legittimato a ricorrere presso l’AIRR colui che ha partecipato alla procedura di re- clamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 cpv. 1 e 3 LRTV, ricorso individuale). Di regola, l’AIRR riconosce uno stretto legame con l’oggetto di una trasmissione quando una persona ha partecipato a una trasmissione o che vi è stata mostrata o citata o che vi si è fatto riferimento in un altro modo (v. “Tra libertà dei media e protezione del pubblico”, op. cit., pag. 56 e decisioni dell’AIRR b. 821 del 12 agosto 2019, consid. 2.1, b. 818 dell’8 luglio 2019, consid. 3, b. 811 del 23 aprile 2019, consid. 2 e b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2). Può prevalersi di uno stretto legame con l’oggetto del contenuto redazionale contestato anche colui che non è stato espressamente citato (v. Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [Ed.]), Loi sur la radio-télévision, Commentaire, Berna 2014, pag. 732 n° 8 relativo all’art. 94 LRTV e giurisprudenza citata). Tuttavia la legittimazione a ricorrere a titolo individuale di una persona che non è citata deve essere ammessa con riserva (decisione dell’AIRR b. 755 del 31 agosto 2017, consid. 3.1 e 3.2). Un interesse personale per un determinato argomento o delle conoscenze particolari in un determinato campo o su un tema specifico non sono ancora sufficienti per ammettere un legame stretto con l’oggetto della trasmissione.

E. 2.2 A sostiene vantare uno stretto legame “con le opere eseguite sotto la guida dell’ing. Massino Frigerio (vice-presidente dell’HCAP) e come tale con l’oggetto della trasmissione con- testata”. L’AIRR ribadisce che un ricorso individuale è ammissibile se il ricorrente stesso è oggetto del contenuto redazionale controverso o se, attraverso le sue attività, ha uno stretto legame con esso, fatto che lo distingue dagli altri consumatori di programmi (Denis Masmejan, op. cit., pag. 732 n° 8 relativo all’art. 94 LRTV e giurisprudenza citata, “Tra libertà dei media e protezione del pubblico”, op. cit., pagg. 55 e 56, Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2° edizione, Berna 2011, n° 871 e 872, pagg. 259 e 260, Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, Berna 2008, n° 5 e 6, pagg. 563 e 564 e decisione dell’AIRR b. 721 del l’11 dicembre 2015, consid. 2.2 a 2.4). Nella fattispecie, il ricorrente non ha partecipato all’edizione del “TG” di Tele Ticino del 24 luglio 2019, non vi è stato mostrato o citato, né vi si è fatto riferimento in un altro modo. Il fatto di sentirsi coinvolto dalla tematica della trasmissione o dall’operato svolto dal vice-presidente dell’HCAP non implicano ancora uno stretto legame con il contenuto della trasmissione contestata e disporre così della legittimazione a ricorrere. L’AIRR rammenta che nell’affare b. 755 aveva riconosciuto che A intratteneva uno stretto le- game con l’articolo contestato pubblicato sul sito rsi.ch/news, anche se non vi era stato espres- samente citato, poiché risultava dai diversi documenti e scambi di scritti e e-mail prodotti che A era senza dubbio la vittima della lite riferita nell’articolo online della RSI. Nel presente caso, il ricorrente non adempie le condizioni per interporre un ricorso individuale.

E. 3 L’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV consente alle persone fisiche che non hanno uno stretto legame con l’oggetto di un contenuto redazionale (p. es. una trasmissione, un servizio) di in- terporre ricorso se sono sostenute da almeno 20 persone (ricorso popolare).

E. 4 A sostiene che la proposizione di cambiamento dal ricorso individuale a ricorso popo- lare con raccolta di 20 firme è stata utilizzata non solo dal mediatore ma anche dall’AIRR quale discriminante procedurale al ricorso individuale. Esso considera che il ricorso popolare è

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un’eccezione. In materia radiotelevisiva la procedura di ricorso dinanzi l’AIRR contro un con- tenuto redazionale pubblicato o contro il rifiuto di accordare l’accesso a un programma è retta dalla legge federale sulla radiotelevisione LRTV, in particolare agli art. 94 a 98. Giova ricordare che l’istituzione dell’AIRR si fonda su un decreto federale del 7 ottobre 1983 (RS 784.45). È proprio questo decreto federale – rimasto in vigore fino al 1° aprile 1992 data della promulga- zione della LRTV del 21 giugno 1991 – che ha posto le basi legali del ricorso popolare in materia di vigilanza dei media elettronici (v. Gabriel Boinay, “La contestation des émissions de la radio et de la télévision”, Porrentruy 1996, n° 397, pag. 151). Questo era la volontà del legislatore. L’obiettivo principale della sorveglianza sui programmi è di garantire, nell’interesse pubblico, dei contenuti redazionali oggettivi permettendo la libera formazione dell’opinione del pubblico. È giustappunto per permettere l’espressione di disappunti che è stato istituito il ri- corso popolare, il quale consente a una persona non direttamente interessata, con il sostegno di 20 cofirmatari, la verifica da parte dell’AIRR, della conformità di un contenuto redazionale al diritto in materia di programmi (v. Gabriel Boinay, op. cit., n° 398, pag. 151). L’attuale art. 94 cpv. 2 LRTV ha mantenuto la possibilità di interporre un ricorso popolare previsto all’art. 63 cpv. 1 lett. a LRTV 1991 (v. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione totale della legge federale sulla radiotelevisione [LRTV] del 18 dicembre 2002 relativo all’art. 100 pagg. 1568 e 1569). La sussidiarietà del ricorso popolare (art. 94 cpv. 2 LRTV) è puramente formale. La legge sulla radiotelevisione del 1991 dava la priorità al ricorso popolare (art. 63 cpv. 1 lett. a LRTV 1991).

E. 5 Secondo prassi costante, ai ricorrenti che agiscono senza patrocinio di un legale ed il cui ricorso non soddisfa le condizioni del ricorso popolare (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV) l’AIRR assegna loro un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA). Nella fattispecie, l’Autorità di ricorso non ha impartito al ricorrente un termine per fornire le firme di 20 persone legittimate ad interporre ricorso secondo l’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV (ricorso popolare). Visto le precedenti procedure inoltrate da A nelle cause b. 801, b. 808, b. 810, b. 812, b. 816 e b. 821 dinanzi l’AIRR (v. lettere del 4 dicembre 2018 nella causa b. 801, del 25 gennaio e 20 febbraio 2019 nella causa b. 808, dell’8 marzo 2019 nella causa b. 810, del 2 aprile 2019 nella causa

b. 812 e del 2 luglio 2019 nella causa b. 816), le decisioni finali relative e la decisione b. 821 consid. 3, così come pure le informazioni giuridiche contenute nei rapporti del mediatore della RSI e di Tele Ticino, le condizioni per interporre un ricorso popolare dovevano essere ormai conosciute dal ricorrente.

E. 6 Se vi è un interesse pubblico a una decisione, l’AIRR entra nel merito anche dei ricorsi che non adempiono tutte le condizioni formali, purché tempestivi (art. 96 cpv. 1 LRTV, cfr. giurisprudenza dell’AIRR, GAAC 68/2004, n° 28, pag. 316 segg., consid. 2.2 segg. [“Werbe- spot der Schweizerischen Flüchtlingshilfe”]; vedi anche decisione dell’AIRR b. 527 del 30 giu- gno 2006, consid. 2.3 [“Meteo”]).

E. 6.1 La questione di sapere se esiste un tale interesse per trattare materialmente i ricorsi rientra nel potere d’apprezzamento dell’AIRR. Questa esistenza è raramente riconosciuta poi- ché, nel caso contrario, la ratio legis del ricorso popolare previsto all’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV sarebbe privata del suo senso. In effetti, l’esigenza connessa con il ricorso popolare, ovvero l’obbligo di presentare almeno 20 firme di persone legittimate a ricorrere, si giustifica in ragione della gratuità della procedura e dall’esito della decisione (DTF 123 II 115 consid. 2c, pag. 119 seg.). La clausola di eccezione dell’art. 96 cpv. 1 LRTV sottolinea la natura particolare del ricorso dinanzi l’AIRR che non è destinato a proteggere dei diritti individuali ma a garantire la libera formazione dell’opinione nell’interesse del pubblico (v. Denis Masmejan, op. cit., pag. 754, n° 7 relativo all’art. 96 LRTV). Se il ricorrente presenta una motivazione convincente, egli dovrebbe ottenere senza difficoltà l’appoggio delle 20 firme necessarie al suo ricorso.

E. 6.2 L’Autorità di ricorso riconosce un interesse pubblico per le trasmissioni il cui oggetto solleva nuovi quesiti giuridici o che concerne aspetti che hanno rilevanza fondamentale per la concezione dei programmi (decisione dell’AIRR b. 564 del 7 dicembre 2007 consid. 2.2 [“Alin- ghi-Logo”]). Se un ricorso contro una trasmissione tocca delle disposizioni fondamentali, a proposito delle quali non esiste ancora nessuna giurisprudenza consolidata, l’AIRR considera

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che vi è anche un interesse pubblico a una decisione (v. Denis Masmejan, op. cit., pag. 755, n° 10 relativo all’art. 96 LRTV e decisioni dell’AIRR b. 818 sopracitata, consid. 5.2, b. 811 sopracitata, consid. 4.2 et b. 749 del 12 maggio 2017 consid. 4 segg.).

E. 6.3 Il presente ricorso non soddisfa questi criteri. Le critiche sollevate dal ricorrente in re- lazione con l’edizione del “TG” di Tele Ticino del 24 luglio 2019 riguardano l’art. 4 cpv. 2 LRTV. Esso ritiene che il contenuto redazionale dell’edizione del “TG” contestata, seppur arricchito di un’intervista diretta a Filippo Lombardi, non è stato in grado di dare un quadro esaustivo ri- spetto alle problematiche “di realizzazione di un’opera con contributi pubblici, secondo impar- zialità e rispetto alle stesse problematiche già riscontrate di organizzazione temporale del can- tiere per la realizzazione”. Considera che, seppur in linea di principio, il commento è libero, gli organi d’informazione sono tenuti a limitare i commenti lesivi e formulando una spontanea e immediata rettifica quando le indicazioni sono inveritiere e inverosimili, anche per tutelare il ruolo dei funzionari istituzionali. I pareri espressi da Filippo Lombardi, visto gli innumerevoli ruoli cantonali e federali in ambito privato o pubblico, non sono riconoscibili come indicazioni di operato procedurale private o visioni personali. Nemmeno l’intervento del giornalista por- rebbe rimedio a questa tipologia di contenuto redazionale che non consentirebbe al pubblico di farsi una propria opinione. Inoltre, l’edizione del “TG” contestata avrebbe commesso una leggerezza di presentazione per quanto sollevato da Norman Gobbi, quale Direttore del Dipar- timento delle Istituzioni. Il ricorrente ritiene pure che “la baldanza della posizione dirigenziale di Filippo Lombardi e la remissività del giornalista del TG determina che la ricerca di un’impar- ziale è resa impossibile dai toni utilizzati e confermando che non è stata fatta su tutti i lati, cioè senza escludere le perspettive chiave delle ipotesi iniziali”. La trasmissione contestata non solleva nuove questioni giuridiche. L’AIRR si è già occupata diverse volte di casi simili e già dispone quindi di una vasta giurisprudenza in merito ai principi applicabili all’informazione, in particolare al principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV,

p. es. decisioni b. 766 e b. 794 del 2 novembre 2018, b. 783 e b. 784 del 14 settembre 2018,

b. 738 del 25 agosto 2016, b. 732 del 17 giugno 2016 (v. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.97 segg., pag. 310 segg.; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., pag. 266 segg.; Denis Masmejan, op. cit., pag. 92 segg., n° 28 segg. relativo all’art. 4 LRTV). Per questi motivi, non vi è un interesse pubblico a una decisione ai sensi dell’art. 96 cpv. 1 LRTV.

E. 7 Considerato che le condizioni per interporre un ricorso popolare non sono adempiute (art. 94 LRTV) e che non vi è un interesse pubblico a una decisione (art. 96 cpv. 1 LRTV), l’AIRR non può entrare nel merito del ricorso.

E. 8 Secondo l’art. 98 cpv. 1 LRTV, la procedura di ricorso dinanzi l’AIRR è gratuita. In via eccezionale, in caso di ricorso temerario, l’AIRR può addossare al ricorrente le spese di pro- cedura (art. 98 cpv. 2 LRTV).

E. 8.1 Secondo la giurisprudenza, un ricorso è temerario se una persona ricorre ripetuta- mente all’AIRR con istanze motivate in maniera analoga e palesemente ingiustificate (v. deci- sioni dell’AIRR b. 633, 638, 641, 648 del 30 agosto 2012, consid. 9, b. 812 e b. 816 sopraci- tate). Durante le precedenti procedure istruttorie e decisioni finali (b. 801, b. 808, b. 810,

b. 812, b. 816 e b. 821), l’AIRR ha spiegato ripetutamente al ricorrente le condizioni necessarie per interporre un ricorso individuale o popolare. Il ricorrente ha pure beneficiato precedente- mente il deposito dei ricorsi dinanzi l’AIRR di informazioni giuridiche contenute nei diversi rap- porti del mediatore della RSI e di Tele Ticino in merito alle condizioni per interporre ricorso (art. 94 e 95 LRTV). Nella fattispecie, il ricorrente è perfettamente a conoscenza delle indica- zioni formali e essenziali per interporre un ricorso ma le ha totalmente ignorate. Esso ha inter- posto un settimo ricorso dinanzi l’AIRR presentando gli stessi argomenti dei precedenti sei ricorsi senza fornire nuove spiegazioni o aver dimostrato concretamente che ciò avanzato dall’AIRR non era corretto. Ne discende che il ricorso è temerario (v. decisioni b. 812 consid. 7 e b. 816 consid. 8). Le spese di procedura sono quindi messe a carico del ricorrente.

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E. 8.2 Conformemente all’art. 63 cpv. 4bis PA la tassa di decisione è in particolare stabilita in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa. Il suo importo oscilla da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario. Al ricorrente sono dunque addossate le spese di procedura per un ammontare di 250 franchi (v. decisione dell’AIRR del 30 agosto sopracitata consid. 9.2).

E. 9 Il ricorrente contesta nel suo ricorso l’operato e il rapporto finale del mediatore di Tele Ticino e la direzione di Tele Ticino. Sostiene che la richiesta di ricusazione del mediatore di Tele Ticino con il suo sostituto Stefano Vassere non è stata ancora esaminata. Per di più, esso osserva che il mediatore di Tele Ticino non dispone di un titolo di mediatore riconosciuto a livello federale. Il ricorrente chiede di valutare le modalità gestionali delle televisioni RSI e Tele Ticino, Consiglio del pubblico e CORSI. L’AIRR esamina le critiche espresse contro il media- tore di Tele Ticino malgrado il fatto che esse non hanno nulla a che vedere con la procedura di ricorso.

E. 9.1 In primo luogo, si sottolinea che gli organi di mediazione non hanno poteri decisionali e non possono impartire istruzioni (art. 93 cpv. 2 LRTV). Un ricorso all’AIRR non può essere interposto contro un rapporto di mediazione e gli altri scambi di scritti durante la procedura di reclamo ma contro i contenuti redazionali e il rifiuto di accordare l’accesso al programma o all’ulteriore offerta editoriale della SRG SSR (art. 83 cpv. 1 lett. a LRTV). L’AIRR e il mediatore non sono competenti per esaminare le modalità gestionali della RSI e Tele Ticino, CORSI e Consiglio del pubblico. Altresì, la sorveglianza generale sulle emittenti incombe all'Ufficio fe- derale delle comunicazioni (UFCOM) secondo l’art. 86 cpv. 1 LRTV.

E. 9.2 Il 15 luglio 2019, l’AIRR si è pronunciata sulla denunzia presentata da A contro l’organo di mediazione di Tele Ticino secondo l’art. 20 del Regolamento dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (Regolamento AIRR; RS 784.409) e l’art. 71 PA. Nella de- nunzia A ha criticato l’operato e i rapporti finali del mediatore di Tele Ticino. L’Autorità di ricorso dopo aver ricordato che è un’autorità di vigilanza dei mediatori di radiotelevisioni private sviz- zere, nella fattispecie Tele Ticino, ha esaminato l’art. 93 cpv. 1 LRTV che definisce la maniera secondo la quale gli organi di mediazione devono trattare i reclami che gli sono sottomessi (Denunzia del 15 luglio 2019 consid. G.). Nella fattispecie, il mediatore di Tele Ticino, una volta ricevuto il reclamo del 10 agosto 2019, l’ha registrato eseguendo un controllo della ricevibilità. Con scritto del 13 agosto 2019, esso ha dato conferma della ricezione del reclamo a A e ha ribadito che la CORSI non ha alcuna funzione nella procedura di reclamo contro le trasmissioni di emittenti private. Il reclamo è stato quindi trasmesso a Tele Ticino per presa di posizione, le quali osservazioni sono state inviate dal mediatore al reclamante. Il 23 agosto 2019, ossia entro 40 giorni dal deposito del reclamo, il mediatore ha redatto un rapporto conclusivo e l’ha trasmesso per raccomandata al reclamante. Nel suo rapporto, il mediatore di Tele Ticino ha riassunto in modo chiaro e trasparente le varie fasi della procedura di mediazione, il contenuto della trasmissione oggetto del reclamo, gli argomenti del reclamante e di Tele Ticino, nonché le sue posizioni. Esso ha precisato che Stefano Vassere, quale sostituto mediatore per la RSI, non aveva competenza per trattare un reclamo contro una trasmissione di Tele Ticino. Per quel che concerne la domanda di ricusazione del mediatore di Tele Ticino, quest’ultimo ha rilevato che non ha una funzione di giudice e ritiene di non avere alcun motivo per astenersi dal trattare i reclami presentati da A, motivo per il quale ha dato avvio alla procedura come previsto dalla LRTV. Il mediatore ha ribadito al reclamante che il fatto che Tele Ticino non fornirebbe un indirizzo e-mail per corrispondere direttamente con le redazioni, esulava dalla presente procedura. Esso ha, infine, correttamente informato il reclamante concernente le indicazioni sulla via di ricorso all’AIRR (art. 94 e 95 LRTV). Ne discende, che il reclamo contro l’edizione del 24 luglio 2019 del “TG” diffusa da Tele Ticino è stato trattato dal mediatore con- formemente all’art. 93 LRTV. L’AIRR non ha costatato alcuna carenza nel trattamento del re- clamo da parte del mediatore di Tele Ticino. L’argomento di A secondo il quale la richiesta di sostituzione del mediatore di Tele Ticino con il mediatore Stefano Vassere deriva dal fatto che il mediatore di Tele Ticino “richiama l’insorgente sulle possibilità del ricorso popolare per so- stenere le proprie tesi” non può essere ritenuto. In effetti, come già spiegato (consid. 4), il

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ricorso popolare è stato istituito proprio per permettere l’espressione di disappunti, consen- tendo a una persona non direttamente interessata, con il sostegno di 20 cofirmatari, di inter- porre ricorso dinanzi all’AIRR. La questione sollevata dal ricorrente in relazione con la man- canza di un titolo di mediatore a livello federale è già stata trattata nella Denunzia del 15 luglio 2019 (v. consid. J.).

E. 10 Per quel che concerne la richiesta di astensione della segretaria giuridica, del respon- sabile della segreteria e di tutti i membri dell’AIRR che potrebbero non comprendere i dettagli e la portata del caso presentato, l’AIRR considera che non vi è alcun motivo di ricusazione secondo l’art. 10 PA, salvo per il membro italofono Edy Salmina che si è ricusato e che non figura nella composizione dell’Autorità di ricorso. Tutti i membri dell’AIRR hanno piena co- scienza di tutti gli elementi per prendere una decisione con piena cognizione di causa. Questo vale anche per i membri che non capiscono perfettamente l’italiano. La questione della lingua non costituisce un motivo di ricusazione.

E. 11 Infine, il ricorrente chiede all’AIRR di determinare se il rifiuto di accordare l’accesso alle linee direttive guida televisive per la gestione dei reclami è illegale (art. 97 cpv. 2 lett. b LRTV). Giova rilevare che l’AIRR si è pronunciata il 21 giugno 2019 sul rifiuto di accordare l’accesso “alla direttive-linee guida della SSR/RSI per la gestione dei reclami televisivi”. La procedura dinanzi l’AIRR è quindi terminata. Altresì, il ricorrente ha inoltrato ricorso contro la decisione dell’AIRR del 21 giugno 2019 al Tribunale federale, il quale ha reso una sentenza il 30 luglio 2019 (1C_390/2019). Infine, l’articolo 97 cpv. 2 lett. b LRTV si riferisce al rifiuto di accordare l’accesso al programma.

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Per questi motivi l’AIRR:

1. Decide di non entrare in materia sul ricorso.

2. Al ricorrente sono addossate le spese di procedura per un ammontare di 250 franchi.

3. Intimazione a:

(…)

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: 20 dicembre 2019

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorità indipendente di rocorso in materia radiotelevisiva AIRR

04.06.2019

Decisione del 14 ottobre 2019

Composizione dell’Autorità

Mascha Santschi Kallay (presidente) Catherine Müller (vice-presidente) Nadine Jürgensen, Suzanne Pasquier Rossier, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (altri membri) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (segretariato)

Oggetto

Tele Ticino: edizione del “TG” del 24 luglio 2019

Ricorso del 1° ottobre 2019

Parti / Partecipanti al procedi- mento

A (ricorrente)

Tele Ticino SA (opponente)

b. 828

2/9

In fatto:

A. L’edizione del 24 luglio 2019 del “TG” diffusa da Tele Ticino era dedicata alle polemiche sui lavori per la costruzione della nuova pista di ghiaccio della Valascia ad Ambrì. Nel Servizio si è espresso Norman Gobbi, consigliere di Stato, che resta dubbioso sulla ripresa dei lavori. In studio è intervenuto Filippo Lombardi in qualità di presidente dell’Hockey Club Ambrì Piotta (HCAP) e ha esposto la posizione della società, rispondendo alle diverse critiche sollevate nel servizio, anche dal giornalista del “TG”.

B. Con scritto del 1° ottobre 2019, A ha interposto ricorso presso l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: l’Autorità di ricorso o l’AIRR) contro l’edizione del “TG” diffusa da Tele Ticino il 24 luglio 2019. Al ricorso è stato allegato il rapporto del me- diatore del 23 agosto 2019. Il ricorrente presenta il “reclamo” secondo l’art. 95 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) e rinnova la richiesta di valutazione secondo denegata e ritardata giustizia (art. 50 cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]) con contestazione dell’abuso di potere di apprezzamento e inadeguatezza procedurale (art. 49 lett. a a c PA). Il ricorrente vanta uno stretto legame con l’oggetto della trasmissione contestata e ritiene che sussiste un interesse pubblico a una decisione. Esso sostiene che il contenuto redazionale dell’edizione del “TG” del 24 luglio 2019, seppur arric- chito di un’intervista diretta a Filippo Lombardi, non è stato in grado di dare un quadro esau- stivo rispetto alle problematiche “di realizzazione di un’opera con contributi pubblici, secondo imparzialità e rispetto alle stesse problematiche già riscontrate di organizzazione temporale del cantiere per la realizzazione”. Considera che, seppur in linea di principio, il commento è libero, gli organi d’informazione sono tenuti a limitare i commenti lesivi e formulando una spon- tanea e immediata rettifica quando le indicazioni sono inveritiere e inverosimili, anche per tu- telare il ruolo dei funzionari istituzionali. I pareri espressi da Filippo Lombardi, visto gli innume- revoli ruoli cantonali e federali in ambito privato o pubblico, non sono riconoscibili come indicazioni di operato procedurale private o visioni personali. Nemmeno l’intervento del gior- nalista porrebbe rimedio a questa tipologia di contenuto redazionale che non consentirebbe al pubblico di farsi una propria opinione. Inoltre, l’edizione del “TG” contestata avrebbe com- messo una leggerezza di presentazione per quanto sollevato da Norman Gobbi, quale Diret- tore del Dipartimento delle Istituzioni. Il ricorrente ritiene pure che “la baldanza della posizione dirigenziale di Filippo Lombardi e la remissività del giornalista del TG determina che la ricerca di un’imparziale è resa impossibile dai toni utilizzati e confermando che non è stata fatta su tutti i lati, cioè senza escludere le perspettive chiave delle ipotesi iniziali”. A critica altresì, l’operato e il ruolo del mediatore di Tele Ticino, il rapporto finale del mediatore di Tele Ticino, la direzione di Tele Ticino, il Consiglio del pubblico (che rappresenta più da vicino l’utenza televisiva) e la CORSI (Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana che rappresenta il pubblico della RSI). Sostiene che nonostante le decisioni b. 801, b. 808,

b. 810 e b. 812 dell’AIRR le questioni di negligenza procedurale cantonale determinate dal mediatore sono rimaste inevase, malgrado l’invocazione dell’art. 91 cpv. 4 LRTV. Chiede dun- que una valutazione dell’operato del mediatore di Tele Ticino secondo l’articolo sopracitato. Il ricorrente ritiene che per quel che concerne la richiesta di astensione del mediatore di Tele Ticino nessuna decisione utile è stata presa dall’Autorità di ricorso. A rinnova l’invito di asten- sione del membro italofono dell’AIRR Edy Salmina, della segretaria giuridica, del responsabile della segreteria e di tutti i membri dell’AIRR che potrebbero non comprendere i dettagli e la portata del caso, perché non conoscono la lingua o potrebbero subire l’influenza del relatore. Invita l’Autorità di ricorso, qualora continuasse a non ritenere di entrare in merito del ricorso, a compiegare il suo scritto del 1° ottobre 2019 al Consiglio svizzero della stampa. Infine, chiede all’AIRR di determinare se il rifiuto di accordare l’accesso alle linee direttive guida televisive per la gestione dei reclami è illegale secondo l’art. 97 cpv. 2 lett. b LRTV.

C. Con scritto del 2 ottobre 2019, l’AIRR ha confermato al ricorrente la ricezione del suo scritto del 1°ottobre precedente e dei suoi allegati.

3/9

D. Per e-mail dell’8 ottobre 2019, l’AIRR ha ribadito al ricorrente che il Consiglio svizzero della stampa non è un’autorità e che se intendeva ricorrere presso questa istanza di autore- golazione lo poteva fare trasmettendo direttamente i suoi scritti.

E. Durante la procedura istruttoria nella causa b. 810 (v. lettera dell’8 marzo 2019) e la decisione finale dell’AIRR b. 810 del 1° aprile 2019 (v. consid. 6), il ricorrente è stato avvertito che per i ricorsi temerari le spese di procedura potevano essergli addossate (art. 98 cpv. 1 LRTV). L’AIRR ha anche precisato che nel caso in cui il ricorrente interponesse in futuro un nuovo ricorso e che costui fosse temerario, le spese di procedura saranno messe a suo carico. Nelle cause b. 812 e b. 816, l’AIRR ha ritenuto i ricorsi temerari e ha addossato le spese di procedure al ricorrente (v. consid. 7 e 8, rispettivamente, 8 e 9).

F. Il membro dell’AIRR Edy Salmina si è ricusato e non figura quindi nella composizione dell’Autorità di ricorso.

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In diritto:

1. Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di me- diazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).

2. Mentre chiunque, senza ulteriori condizioni, può presentare un reclamo presso l’organo di mediazione (art. 92 cpv. 1 LRTV), i requisiti di legittimazione per interporre ricorso all’AIRR sono più severi (v. “Tra libertà dei media e protezione del pubblico”, La regolamentazione dei media in Svizzera e la giurisprudenza dell’AIRR, pag. 55, https://www.ubi.admin.ch/in- halte/pdf/Dokumentation/Artikel/Artikel_IT/UBI_Jubilaeumsbroschuere_IT.pdf).

2.1. È legittimato a ricorrere presso l’AIRR colui che ha partecipato alla procedura di re- clamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 cpv. 1 e 3 LRTV, ricorso individuale). Di regola, l’AIRR riconosce uno stretto legame con l’oggetto di una trasmissione quando una persona ha partecipato a una trasmissione o che vi è stata mostrata o citata o che vi si è fatto riferimento in un altro modo (v. “Tra libertà dei media e protezione del pubblico”, op. cit., pag. 56 e decisioni dell’AIRR b. 821 del 12 agosto 2019, consid. 2.1, b. 818 dell’8 luglio 2019, consid. 3, b. 811 del 23 aprile 2019, consid. 2 e b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2). Può prevalersi di uno stretto legame con l’oggetto del contenuto redazionale contestato anche colui che non è stato espressamente citato (v. Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [Ed.]), Loi sur la radio-télévision, Commentaire, Berna 2014, pag. 732 n° 8 relativo all’art. 94 LRTV e giurisprudenza citata). Tuttavia la legittimazione a ricorrere a titolo individuale di una persona che non è citata deve essere ammessa con riserva (decisione dell’AIRR b. 755 del 31 agosto 2017, consid. 3.1 e 3.2). Un interesse personale per un determinato argomento o delle conoscenze particolari in un determinato campo o su un tema specifico non sono ancora sufficienti per ammettere un legame stretto con l’oggetto della trasmissione.

2.2. A sostiene vantare uno stretto legame “con le opere eseguite sotto la guida dell’ing. Massino Frigerio (vice-presidente dell’HCAP) e come tale con l’oggetto della trasmissione con- testata”. L’AIRR ribadisce che un ricorso individuale è ammissibile se il ricorrente stesso è oggetto del contenuto redazionale controverso o se, attraverso le sue attività, ha uno stretto legame con esso, fatto che lo distingue dagli altri consumatori di programmi (Denis Masmejan, op. cit., pag. 732 n° 8 relativo all’art. 94 LRTV e giurisprudenza citata, “Tra libertà dei media e protezione del pubblico”, op. cit., pagg. 55 e 56, Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2° edizione, Berna 2011, n° 871 e 872, pagg. 259 e 260, Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, Berna 2008, n° 5 e 6, pagg. 563 e 564 e decisione dell’AIRR b. 721 del l’11 dicembre 2015, consid. 2.2 a 2.4). Nella fattispecie, il ricorrente non ha partecipato all’edizione del “TG” di Tele Ticino del 24 luglio 2019, non vi è stato mostrato o citato, né vi si è fatto riferimento in un altro modo. Il fatto di sentirsi coinvolto dalla tematica della trasmissione o dall’operato svolto dal vice-presidente dell’HCAP non implicano ancora uno stretto legame con il contenuto della trasmissione contestata e disporre così della legittimazione a ricorrere. L’AIRR rammenta che nell’affare b. 755 aveva riconosciuto che A intratteneva uno stretto le- game con l’articolo contestato pubblicato sul sito rsi.ch/news, anche se non vi era stato espres- samente citato, poiché risultava dai diversi documenti e scambi di scritti e e-mail prodotti che A era senza dubbio la vittima della lite riferita nell’articolo online della RSI. Nel presente caso, il ricorrente non adempie le condizioni per interporre un ricorso individuale.

3. L’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV consente alle persone fisiche che non hanno uno stretto legame con l’oggetto di un contenuto redazionale (p. es. una trasmissione, un servizio) di in- terporre ricorso se sono sostenute da almeno 20 persone (ricorso popolare).

4. A sostiene che la proposizione di cambiamento dal ricorso individuale a ricorso popo- lare con raccolta di 20 firme è stata utilizzata non solo dal mediatore ma anche dall’AIRR quale discriminante procedurale al ricorso individuale. Esso considera che il ricorso popolare è

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un’eccezione. In materia radiotelevisiva la procedura di ricorso dinanzi l’AIRR contro un con- tenuto redazionale pubblicato o contro il rifiuto di accordare l’accesso a un programma è retta dalla legge federale sulla radiotelevisione LRTV, in particolare agli art. 94 a 98. Giova ricordare che l’istituzione dell’AIRR si fonda su un decreto federale del 7 ottobre 1983 (RS 784.45). È proprio questo decreto federale – rimasto in vigore fino al 1° aprile 1992 data della promulga- zione della LRTV del 21 giugno 1991 – che ha posto le basi legali del ricorso popolare in materia di vigilanza dei media elettronici (v. Gabriel Boinay, “La contestation des émissions de la radio et de la télévision”, Porrentruy 1996, n° 397, pag. 151). Questo era la volontà del legislatore. L’obiettivo principale della sorveglianza sui programmi è di garantire, nell’interesse pubblico, dei contenuti redazionali oggettivi permettendo la libera formazione dell’opinione del pubblico. È giustappunto per permettere l’espressione di disappunti che è stato istituito il ri- corso popolare, il quale consente a una persona non direttamente interessata, con il sostegno di 20 cofirmatari, la verifica da parte dell’AIRR, della conformità di un contenuto redazionale al diritto in materia di programmi (v. Gabriel Boinay, op. cit., n° 398, pag. 151). L’attuale art. 94 cpv. 2 LRTV ha mantenuto la possibilità di interporre un ricorso popolare previsto all’art. 63 cpv. 1 lett. a LRTV 1991 (v. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione totale della legge federale sulla radiotelevisione [LRTV] del 18 dicembre 2002 relativo all’art. 100 pagg. 1568 e 1569). La sussidiarietà del ricorso popolare (art. 94 cpv. 2 LRTV) è puramente formale. La legge sulla radiotelevisione del 1991 dava la priorità al ricorso popolare (art. 63 cpv. 1 lett. a LRTV 1991).

5. Secondo prassi costante, ai ricorrenti che agiscono senza patrocinio di un legale ed il cui ricorso non soddisfa le condizioni del ricorso popolare (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV) l’AIRR assegna loro un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA). Nella fattispecie, l’Autorità di ricorso non ha impartito al ricorrente un termine per fornire le firme di 20 persone legittimate ad interporre ricorso secondo l’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV (ricorso popolare). Visto le precedenti procedure inoltrate da A nelle cause b. 801, b. 808, b. 810, b. 812, b. 816 e b. 821 dinanzi l’AIRR (v. lettere del 4 dicembre 2018 nella causa b. 801, del 25 gennaio e 20 febbraio 2019 nella causa b. 808, dell’8 marzo 2019 nella causa b. 810, del 2 aprile 2019 nella causa

b. 812 e del 2 luglio 2019 nella causa b. 816), le decisioni finali relative e la decisione b. 821 consid. 3, così come pure le informazioni giuridiche contenute nei rapporti del mediatore della RSI e di Tele Ticino, le condizioni per interporre un ricorso popolare dovevano essere ormai conosciute dal ricorrente.

6. Se vi è un interesse pubblico a una decisione, l’AIRR entra nel merito anche dei ricorsi che non adempiono tutte le condizioni formali, purché tempestivi (art. 96 cpv. 1 LRTV, cfr. giurisprudenza dell’AIRR, GAAC 68/2004, n° 28, pag. 316 segg., consid. 2.2 segg. [“Werbe- spot der Schweizerischen Flüchtlingshilfe”]; vedi anche decisione dell’AIRR b. 527 del 30 giu- gno 2006, consid. 2.3 [“Meteo”]).

6.1. La questione di sapere se esiste un tale interesse per trattare materialmente i ricorsi rientra nel potere d’apprezzamento dell’AIRR. Questa esistenza è raramente riconosciuta poi- ché, nel caso contrario, la ratio legis del ricorso popolare previsto all’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV sarebbe privata del suo senso. In effetti, l’esigenza connessa con il ricorso popolare, ovvero l’obbligo di presentare almeno 20 firme di persone legittimate a ricorrere, si giustifica in ragione della gratuità della procedura e dall’esito della decisione (DTF 123 II 115 consid. 2c, pag. 119 seg.). La clausola di eccezione dell’art. 96 cpv. 1 LRTV sottolinea la natura particolare del ricorso dinanzi l’AIRR che non è destinato a proteggere dei diritti individuali ma a garantire la libera formazione dell’opinione nell’interesse del pubblico (v. Denis Masmejan, op. cit., pag. 754, n° 7 relativo all’art. 96 LRTV). Se il ricorrente presenta una motivazione convincente, egli dovrebbe ottenere senza difficoltà l’appoggio delle 20 firme necessarie al suo ricorso.

6.2. L’Autorità di ricorso riconosce un interesse pubblico per le trasmissioni il cui oggetto solleva nuovi quesiti giuridici o che concerne aspetti che hanno rilevanza fondamentale per la concezione dei programmi (decisione dell’AIRR b. 564 del 7 dicembre 2007 consid. 2.2 [“Alin- ghi-Logo”]). Se un ricorso contro una trasmissione tocca delle disposizioni fondamentali, a proposito delle quali non esiste ancora nessuna giurisprudenza consolidata, l’AIRR considera

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che vi è anche un interesse pubblico a una decisione (v. Denis Masmejan, op. cit., pag. 755, n° 10 relativo all’art. 96 LRTV e decisioni dell’AIRR b. 818 sopracitata, consid. 5.2, b. 811 sopracitata, consid. 4.2 et b. 749 del 12 maggio 2017 consid. 4 segg.).

6.3. Il presente ricorso non soddisfa questi criteri. Le critiche sollevate dal ricorrente in re- lazione con l’edizione del “TG” di Tele Ticino del 24 luglio 2019 riguardano l’art. 4 cpv. 2 LRTV. Esso ritiene che il contenuto redazionale dell’edizione del “TG” contestata, seppur arricchito di un’intervista diretta a Filippo Lombardi, non è stato in grado di dare un quadro esaustivo ri- spetto alle problematiche “di realizzazione di un’opera con contributi pubblici, secondo impar- zialità e rispetto alle stesse problematiche già riscontrate di organizzazione temporale del can- tiere per la realizzazione”. Considera che, seppur in linea di principio, il commento è libero, gli organi d’informazione sono tenuti a limitare i commenti lesivi e formulando una spontanea e immediata rettifica quando le indicazioni sono inveritiere e inverosimili, anche per tutelare il ruolo dei funzionari istituzionali. I pareri espressi da Filippo Lombardi, visto gli innumerevoli ruoli cantonali e federali in ambito privato o pubblico, non sono riconoscibili come indicazioni di operato procedurale private o visioni personali. Nemmeno l’intervento del giornalista por- rebbe rimedio a questa tipologia di contenuto redazionale che non consentirebbe al pubblico di farsi una propria opinione. Inoltre, l’edizione del “TG” contestata avrebbe commesso una leggerezza di presentazione per quanto sollevato da Norman Gobbi, quale Direttore del Dipar- timento delle Istituzioni. Il ricorrente ritiene pure che “la baldanza della posizione dirigenziale di Filippo Lombardi e la remissività del giornalista del TG determina che la ricerca di un’impar- ziale è resa impossibile dai toni utilizzati e confermando che non è stata fatta su tutti i lati, cioè senza escludere le perspettive chiave delle ipotesi iniziali”. La trasmissione contestata non solleva nuove questioni giuridiche. L’AIRR si è già occupata diverse volte di casi simili e già dispone quindi di una vasta giurisprudenza in merito ai principi applicabili all’informazione, in particolare al principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV,

p. es. decisioni b. 766 e b. 794 del 2 novembre 2018, b. 783 e b. 784 del 14 settembre 2018,

b. 738 del 25 agosto 2016, b. 732 del 17 giugno 2016 (v. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.97 segg., pag. 310 segg.; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., pag. 266 segg.; Denis Masmejan, op. cit., pag. 92 segg., n° 28 segg. relativo all’art. 4 LRTV). Per questi motivi, non vi è un interesse pubblico a una decisione ai sensi dell’art. 96 cpv. 1 LRTV.

7. Considerato che le condizioni per interporre un ricorso popolare non sono adempiute (art. 94 LRTV) e che non vi è un interesse pubblico a una decisione (art. 96 cpv. 1 LRTV), l’AIRR non può entrare nel merito del ricorso.

8. Secondo l’art. 98 cpv. 1 LRTV, la procedura di ricorso dinanzi l’AIRR è gratuita. In via eccezionale, in caso di ricorso temerario, l’AIRR può addossare al ricorrente le spese di pro- cedura (art. 98 cpv. 2 LRTV).

8.1. Secondo la giurisprudenza, un ricorso è temerario se una persona ricorre ripetuta- mente all’AIRR con istanze motivate in maniera analoga e palesemente ingiustificate (v. deci- sioni dell’AIRR b. 633, 638, 641, 648 del 30 agosto 2012, consid. 9, b. 812 e b. 816 sopraci- tate). Durante le precedenti procedure istruttorie e decisioni finali (b. 801, b. 808, b. 810,

b. 812, b. 816 e b. 821), l’AIRR ha spiegato ripetutamente al ricorrente le condizioni necessarie per interporre un ricorso individuale o popolare. Il ricorrente ha pure beneficiato precedente- mente il deposito dei ricorsi dinanzi l’AIRR di informazioni giuridiche contenute nei diversi rap- porti del mediatore della RSI e di Tele Ticino in merito alle condizioni per interporre ricorso (art. 94 e 95 LRTV). Nella fattispecie, il ricorrente è perfettamente a conoscenza delle indica- zioni formali e essenziali per interporre un ricorso ma le ha totalmente ignorate. Esso ha inter- posto un settimo ricorso dinanzi l’AIRR presentando gli stessi argomenti dei precedenti sei ricorsi senza fornire nuove spiegazioni o aver dimostrato concretamente che ciò avanzato dall’AIRR non era corretto. Ne discende che il ricorso è temerario (v. decisioni b. 812 consid. 7 e b. 816 consid. 8). Le spese di procedura sono quindi messe a carico del ricorrente.

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8.2. Conformemente all’art. 63 cpv. 4bis PA la tassa di decisione è in particolare stabilita in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa. Il suo importo oscilla da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario. Al ricorrente sono dunque addossate le spese di procedura per un ammontare di 250 franchi (v. decisione dell’AIRR del 30 agosto sopracitata consid. 9.2).

9. Il ricorrente contesta nel suo ricorso l’operato e il rapporto finale del mediatore di Tele Ticino e la direzione di Tele Ticino. Sostiene che la richiesta di ricusazione del mediatore di Tele Ticino con il suo sostituto Stefano Vassere non è stata ancora esaminata. Per di più, esso osserva che il mediatore di Tele Ticino non dispone di un titolo di mediatore riconosciuto a livello federale. Il ricorrente chiede di valutare le modalità gestionali delle televisioni RSI e Tele Ticino, Consiglio del pubblico e CORSI. L’AIRR esamina le critiche espresse contro il media- tore di Tele Ticino malgrado il fatto che esse non hanno nulla a che vedere con la procedura di ricorso.

9.1. In primo luogo, si sottolinea che gli organi di mediazione non hanno poteri decisionali e non possono impartire istruzioni (art. 93 cpv. 2 LRTV). Un ricorso all’AIRR non può essere interposto contro un rapporto di mediazione e gli altri scambi di scritti durante la procedura di reclamo ma contro i contenuti redazionali e il rifiuto di accordare l’accesso al programma o all’ulteriore offerta editoriale della SRG SSR (art. 83 cpv. 1 lett. a LRTV). L’AIRR e il mediatore non sono competenti per esaminare le modalità gestionali della RSI e Tele Ticino, CORSI e Consiglio del pubblico. Altresì, la sorveglianza generale sulle emittenti incombe all'Ufficio fe- derale delle comunicazioni (UFCOM) secondo l’art. 86 cpv. 1 LRTV.

9.2. Il 15 luglio 2019, l’AIRR si è pronunciata sulla denunzia presentata da A contro l’organo di mediazione di Tele Ticino secondo l’art. 20 del Regolamento dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (Regolamento AIRR; RS 784.409) e l’art. 71 PA. Nella de- nunzia A ha criticato l’operato e i rapporti finali del mediatore di Tele Ticino. L’Autorità di ricorso dopo aver ricordato che è un’autorità di vigilanza dei mediatori di radiotelevisioni private sviz- zere, nella fattispecie Tele Ticino, ha esaminato l’art. 93 cpv. 1 LRTV che definisce la maniera secondo la quale gli organi di mediazione devono trattare i reclami che gli sono sottomessi (Denunzia del 15 luglio 2019 consid. G.). Nella fattispecie, il mediatore di Tele Ticino, una volta ricevuto il reclamo del 10 agosto 2019, l’ha registrato eseguendo un controllo della ricevibilità. Con scritto del 13 agosto 2019, esso ha dato conferma della ricezione del reclamo a A e ha ribadito che la CORSI non ha alcuna funzione nella procedura di reclamo contro le trasmissioni di emittenti private. Il reclamo è stato quindi trasmesso a Tele Ticino per presa di posizione, le quali osservazioni sono state inviate dal mediatore al reclamante. Il 23 agosto 2019, ossia entro 40 giorni dal deposito del reclamo, il mediatore ha redatto un rapporto conclusivo e l’ha trasmesso per raccomandata al reclamante. Nel suo rapporto, il mediatore di Tele Ticino ha riassunto in modo chiaro e trasparente le varie fasi della procedura di mediazione, il contenuto della trasmissione oggetto del reclamo, gli argomenti del reclamante e di Tele Ticino, nonché le sue posizioni. Esso ha precisato che Stefano Vassere, quale sostituto mediatore per la RSI, non aveva competenza per trattare un reclamo contro una trasmissione di Tele Ticino. Per quel che concerne la domanda di ricusazione del mediatore di Tele Ticino, quest’ultimo ha rilevato che non ha una funzione di giudice e ritiene di non avere alcun motivo per astenersi dal trattare i reclami presentati da A, motivo per il quale ha dato avvio alla procedura come previsto dalla LRTV. Il mediatore ha ribadito al reclamante che il fatto che Tele Ticino non fornirebbe un indirizzo e-mail per corrispondere direttamente con le redazioni, esulava dalla presente procedura. Esso ha, infine, correttamente informato il reclamante concernente le indicazioni sulla via di ricorso all’AIRR (art. 94 e 95 LRTV). Ne discende, che il reclamo contro l’edizione del 24 luglio 2019 del “TG” diffusa da Tele Ticino è stato trattato dal mediatore con- formemente all’art. 93 LRTV. L’AIRR non ha costatato alcuna carenza nel trattamento del re- clamo da parte del mediatore di Tele Ticino. L’argomento di A secondo il quale la richiesta di sostituzione del mediatore di Tele Ticino con il mediatore Stefano Vassere deriva dal fatto che il mediatore di Tele Ticino “richiama l’insorgente sulle possibilità del ricorso popolare per so- stenere le proprie tesi” non può essere ritenuto. In effetti, come già spiegato (consid. 4), il

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ricorso popolare è stato istituito proprio per permettere l’espressione di disappunti, consen- tendo a una persona non direttamente interessata, con il sostegno di 20 cofirmatari, di inter- porre ricorso dinanzi all’AIRR. La questione sollevata dal ricorrente in relazione con la man- canza di un titolo di mediatore a livello federale è già stata trattata nella Denunzia del 15 luglio 2019 (v. consid. J.).

10. Per quel che concerne la richiesta di astensione della segretaria giuridica, del respon- sabile della segreteria e di tutti i membri dell’AIRR che potrebbero non comprendere i dettagli e la portata del caso presentato, l’AIRR considera che non vi è alcun motivo di ricusazione secondo l’art. 10 PA, salvo per il membro italofono Edy Salmina che si è ricusato e che non figura nella composizione dell’Autorità di ricorso. Tutti i membri dell’AIRR hanno piena co- scienza di tutti gli elementi per prendere una decisione con piena cognizione di causa. Questo vale anche per i membri che non capiscono perfettamente l’italiano. La questione della lingua non costituisce un motivo di ricusazione.

11. Infine, il ricorrente chiede all’AIRR di determinare se il rifiuto di accordare l’accesso alle linee direttive guida televisive per la gestione dei reclami è illegale (art. 97 cpv. 2 lett. b LRTV). Giova rilevare che l’AIRR si è pronunciata il 21 giugno 2019 sul rifiuto di accordare l’accesso “alla direttive-linee guida della SSR/RSI per la gestione dei reclami televisivi”. La procedura dinanzi l’AIRR è quindi terminata. Altresì, il ricorrente ha inoltrato ricorso contro la decisione dell’AIRR del 21 giugno 2019 al Tribunale federale, il quale ha reso una sentenza il 30 luglio 2019 (1C_390/2019). Infine, l’articolo 97 cpv. 2 lett. b LRTV si riferisce al rifiuto di accordare l’accesso al programma.

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Per questi motivi l’AIRR:

1. Decide di non entrare in materia sul ricorso.

2. Al ricorrente sono addossate le spese di procedura per un ammontare di 250 franchi.

3. Intimazione a:

(…)

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: 20 dicembre 2019