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b.821

Radio Televisione Svizzera italiana RSI LA, trasmissioni "Patti chiari" del 03.05.2019, servizio "Il lavoro delle Autorità di Protezione (ARP) sotto la lente"

Ubi · 2019-08-12 · Italiano CH
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di me- diazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).

E. 2 Mentre chiunque, senza ulteriori condizioni, può presentare un reclamo presso l’organo di mediazione (art. 92 cpv. 1 LRTV), i requisiti di legittimazione per interporre ricorso all’AIRR sono più severi.

E. 2.1 L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere dinanzi l’AIRR. Può interporre ri- corso contro un contenuto redazionale pubblicato chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’og- getto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 al. 1 e 3 LRTV, ricorso individuale). In generale, l’AIRR considera che le persone che hanno partecipato a un servizio o che vi sono state mo- strate o citate o che vi si è fatto riferimento in un altro modo riempiono le condizioni di un ricorso individuale (decisioni dell’AIRR b. 801 del 7 gennaio 2019, consid. 2, b. 808 del 19 marzo 2019, consid. 2 a 2.2, b. 810 del 1° aprile 2019, consid. 2 a 2.2, b. 811 del 23 aprile 2019, consid. 2 e b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2). Può prevalersi di uno stretto legame con l’oggetto del contenuto redazionale contestato anche colui che non è stato espressamente citato (v. Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [Ed.), Loi sur la ra- dio-télévision, Commentaire, Berna 2014, pag. 732 n° 8 relativo all’art. 94 LRTV e giurispru- denza citata). Tuttavia la legittimazione a ricorrere a titolo individuale di una persona che non è citata deve essere ammessa con riserva (decisione dell’AIRR b. 755 del 31 agosto 2017, consid. 3.1 e 3.2). Un interesse personale per un determinato argomento non è ancora suffi- ciente per ammettere un legame stretto con l’oggetto della trasmissione.

E. 2.2 Nella fattispecie, il ricorrente non adempie tali condizioni. Rilevante è che M non ha partecipato alla trasmissione di “Patti chiari” del 3 maggio 2019, non vi è stato mostrato o citato, né vi si è fatto riferimento in un altro modo.

E. 3 Secondo prassi costante, ai ricorrenti che agiscono senza patrocinio di un legale ed il cui ricorso non soddisfa le condizioni del ricorso popolare (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV) l’AIRR assegna loro un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA). Nella fattispecie, il ricorrente ha presentato all’AIRR la richiesta di firme che ha indirizzato per e-gmail ai rap- presentanti politici del Gran Consiglio del Canton Ticino e all’Associazione Stoparp (v. lett. B. sopracitata). Tuttavia, fino ad oggi, egli non ha fornito le firme di almeno 20 persone legittimate ad interporre ricorso secondo l’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV (ricorso popolare) con indicazione del loro nome, cognome, indirizzo e anno di nascita.

E. 4 Se vi è un interesse pubblico a una decisione, l’AIRR entra nel merito anche dei ricorsi che non adempiono tutte le condizioni formali, purché tempestivi (art. 96 cpv. 1 LRTV, cfr. giurisprudenza dell’AIRR, GAAC 68/2004, n° 28, pag. 316 segg., consid. 2.2 segg. [“Werbe- spot der Schweizerischen Flüchtlingshilfe”]; vedi anche decisione dell’AIRR b. 527 del 30 giu- gno 2006, consid. 2.3 [“Meteo”]).

E. 4.1 La questione di sapere se esiste un tale interesse per trattare materialmente i ricorsi rientra nel potere d’apprezzamento dell’AIRR. Questa esistenza è raramente riconosciuta poi- ché, nel caso contrario, la ratio legis del ricorso popolare previsto all’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV sarebbe privata del suo senso. In effetti, l’esigenza connessa con il ricorso popolare, ovvero l’obbligo di presentare almeno 20 firme di persone legittimate a ricorrere, si giustifica in ragione della gratuità della procedura e dall’esito della decisione (DTF 123 II 115 consid. 2c, pag. 119 seg.). Se il ricorrente presenta una motivazione convincente, egli dovrebbe ottenere senza difficoltà l’appoggio delle 20 firme necessarie al suo ricorso.

2 \ COO.2207.108.2.26853 4/5

E. 4.2 L’Autorità di ricorso riconosce un interesse pubblico per le trasmissioni il cui oggetto solleva nuovi quesiti giuridici o che concerne aspetti che hanno rilevanza fondamentale per la concezione dei programmi (decisione dell’AIRR b. 564 del 7 dicembre 2007, consid. 2.2 [“Alin- ghi-Logo”]). Se un ricorso contro una trasmissione tocca delle disposizioni fondamentali, a proposito delle quali non esiste ancora nessuna giurisprudenza consolidata, l’AIRR considera che vi è anche un interesse pubblico a una decisione (decisioni dell’AIRR b. 818 sopracitata, consid. 5.2, b. 811 sopracitata, consid. 4.2 et b. 749 del 12 maggio 2017, consid. 4 segg.).

E. 4.3 Il presente ricorso non soddisfa questi criteri. Le critiche sollevate dal ricorrente in re- lazione con il servizio della trasmissione “Patti chiari” del 3 maggio 2019 riguardano l’art. 4 cpv. 2 LRTV. Esso ritiene che la direttrice Divisione della giustizia Frida Andreotti ha diffuso un’informazione erronea affermando che “non esiste un indennizzo per i casi ARP”. Il ricor- rente sostiene inoltre che nessuna associazione e fondazione cantonale è intervenuta al di- battimento, ancor meno è stato dettagliato il compito delle Commissioni LASP. Nella trasmis- sione “Patti chiari”, M considera che l’emittente continua a concepire dei contenuti redazionali inerenti alle modalità di gestione delle istituzioni, sempre alquanto incomplete, assegnando le responsabilità delle indicazioni agli intervistati, non osservando la “Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista”. Inoltre, il contenuto redazionale, seppur arricchito di un’intervista di- retta, non è stato in grado di dare un quadro esaustivo rispetto alle problematiche di ordine costituzionale, di imparzialità e dalle problematiche arrecate dall’organizzazione giudiziaria cantonale. I pareri espressi dai funzionari dello Stato non sarebbero riconoscibili come indica- zioni di operato procedurale giudiziario o visioni personali. La trasmissione contestata non solleva nuove questioni giuridiche. L’AIRR si è già occupata diverse volte di casi simili e già dispone quindi di una vasta giurisprudenza in merito ai principi applicabili all’informazione, in particolare al principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV,

p. es. decisioni b. 766 e b. 794 del 2 novembre 2018, b. 783 e b. 784 del 14 settembre 2018,

b. 738 del 25 agosto 2016, b. 732 del 17 giugno 2016 (v. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.97 segg., pag. 310 segg.; Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2a ed., Berna 2011, pag. 266 segg.; Denis Masmejan, op. cit., pag. 92 segg., n° 28 segg. relativo all’art. 4 LRTV). Per questi motivi, non vi è un interesse pubblico a una decisione ai sensi dell’art. 96 cpv. 1 LRTV.

E. 5 Il ricorrente contesta l’operato, il ruolo e il rapporto del mediatore RSI. Si sottolinea che gli organi di mediazione non hanno poteri decisionali e non possono impartire istruzioni (art. 93 cpv. 2 LRTV). Egli critica pure il servizio giuridico della RSI, la CORSI e il Consiglio del Pubblico. Tuttavia, un ricorso all’AIRR non può essere interposto contro un rapporto di media- zione e gli altri scambi di scritti durante la procedura di reclamo ma contro i contenuti redazio- nali e il rifiuto di accordare l’accesso al programma o all’ulteriore offerta editoriale della SRG SSR (art. 83 cpv. 1 lett. a LRTV). Altresì, come già ripetuto più volte a M (v. lettere del 4 dicembre 2018 nella causa b. 801, del 25 gennaio 2019 nella causa b. 808 e del 2 aprile 2019 nella causa b. 812, nonché ribadito nelle decisioni b. 801 lett. D., b. 808 consid. 5, b. 812 consid. 5 e b. 816 consid. 6) le contestazioni rilevanti dal mediatore della RSI sono di compe- tenza dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e non dell’AIRR.

E. 6 Considerato che le condizioni per interporre un ricorso popolare non sono adempiute (art. 94 LRTV) e che non vi è un interesse pubblico a una decisione (art. 96 cpv. 1 LRTV), l’AIRR non può entrare nel merito del ricorso. Nella fattispecie, non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv. 1 LRTV), visto che il ricorrente ha tentato, senza successo, di otte- nere le firme necessarie per interporre un ricorso popolare (v. consid. 3). Tuttavia, l’AIRR attira l’attenzione sul fatto che per i ricorsi temerari le spese di procedura possono essere addossate al ricorrente (art. 98 cpv. 1 LRTV e decisioni dell’AIRR b. 812 del 12 giugno 2019 e b. 816 del 26 luglio 2019).

2 \ COO.2207.108.2.26853 5/5

Per questi motivi l’AIRR:

1. Decide di non entrare in materia sul ricorso.

2. Non percepisce spese di procedura.

3. Intimazione a:

[…]

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: 20 agosto 2019

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR

2 \ COO.2207.108.2.26853 1/5

07.08.2019

Decisione del 12 agosto 2019

Composizione dell’Autorità

Mascha Santschi Kallay (presidente) Catherine Müller (vice-presidente) Nadine Jürgensen, Suzanne Pasquier Rossier, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (altri membri) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (segretariato)

Oggetto

Radio Televisione Svizzera italiana RSI LA 1: trasmissione “Patti chiari” del 3 maggio 2019, servizio “Il lavoro delle Autorità di Protezione (ARP) sotto la lente”

Ricorso del 6 luglio 2019

Parti / Partecipanti al procedi- mento

M (ricorrente)

Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (opponente)

b. 821

2 \ COO.2207.108.2.26853 2/5

In fatto:

A. Il 3 maggio 2019, la Radio Televisione svizzera di lingua italiana (di seguito: la RSI) ha diffuso nell’ambito della trasmissione “Patti chiari” un servizio intitolato “Il lavoro delle Autorità di Protezione (ARP) sotto la lente”. Il servizio portava sui problemi, le disfunzioni, le ragioni e le cause di interventi disproporzionati e tempestivi delle Autorità Regionali di Protezione (ARP). Nel servizio sono state raccontate storie di persone che hanno vissuto delle decisioni delle ARP. In studio si sono espressi l’avvocato Frida Andreotti, direttrice Divisione della giustizia del Canton Ticino, il professore Thomas Geiser, rappresentante della Conferenza svizzera per la protezione dei minori e degli adulti, l’avvocato Immacolata Iglio-Rezzonico, attiva nel diritto della famiglia, ed il presidente del centro di ascolto dei minori e degli adulti, Guido Fluri.

B. Con scritto del 6 luglio 2019, M ha interposto ricorso presso l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: l’Autorità di ricorso o l’AIRR) contro la puntata di “Patti Chiari” del 3 maggio 2019 diffusa dalla RSI. Al ricorso è stato allegato il rapporto del mediatore RSI del 31 maggio 2019. Con “il presente reclamo” secondo l’art. 95 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), il ricorrente rinnova la richiesta di valuta- zione secondo denegata e ritardata giustizia con contestazione dell’abuso di potere di apprez- zamento e inadeguatezza procedurale. Egli vanta uno stretto legame con l’oggetto della tra- smissione contesta e ritiene che sussiste un interesse pubblico a una decisione. M sostiene che la direttrice Divisione della giustizia Frida Andreotti ha diffuso un’informazione erronea affermando che “non esiste un indennizzo per i casi ARP”. Il ricorrente sostiene inoltre che nessuna associazione e fondazione cantonale è intervenuta al dibattimento, e ancor meno è stato dettagliato il compito delle Commissioni LASP. Nella trasmissione “Patti chiari”, M consi- dera che l’emittente continua a concepire dei contenuti redazionali inerenti alle modalità di gestione delle istituzioni, sempre alquanto incomplete, assegnando le responsabilità delle in- dicazioni agli intervistati, non osservando la “Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornali- sta”. Inoltre, il contenuto redazionale, seppur arricchito di un’intervista diretta, non è stato in grado di dare un quadro esaustivo rispetto alle problematiche di ordine costituzionale, di im- parzialità e dalle problematiche arrecate dall’organizzazione giudiziaria cantonale. I pareri espressi dai funzionari dello Stato non sarebbero riconoscibili come indicazioni di operato pro- cedurale giudiziario o visioni personali. Peraltro, il ricorrente critica il servizio giuridico della RSI, l’operato, il ruolo e il rapporto del mediatore RSI, la CORSI (Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana che rappresenta il pubblico della RSI) e il Consiglio del Pubblico (che rappresenta più da vicino l’utenza radiotelevisiva). Infine, M chiede l’asten- sione della segretaria, del membro italofono e di tutti gli altri membri dell’AIRR che potrebbero non comprendere i dettagli e la portata del caso presentato, perché non conoscono la lingua o potrebbero subire l’influenza del relatore. In allegato egli presenta la e-mail del 24 giugno 2019 indirizzata ai rappresentanti politici del Gran Consiglio del Cantone Ticino con “modulo di ricorso popolare per la trasmissione Patti chiari del 3 maggio 2019” per la raccolta delle 20 firme necessarie a sostegno del suo ricorso, così come pure la e-mail del 4 luglio 2019 indiriz- zata all’associazione Stoparp con “invito partecipazione ricorso popolare per la trasmissione Patti chiari del 3 maggio 2019”, sempre a sostegno del suo ricorso.

C. Con scritto del 10 luglio 2019, l’AIRR ha informato il ricorrente che il membro italofono Edy Salmina si era ricusato nella presente causa conformemente all’art. 10 cpv. 1 lett. d della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Essa l’ha pure informato che per gli altri otto membri dell’Autorità, non esistevano motivi di ricusazione secondo l’art. 10 cpv. 1 PA e che statueranno sul ricorso contro la trasmissione di “Patti chiari” contestata. Altresì, l’AIRR ha ritenuto che non vi era alcun motivo di ricusazione da parte della sua segretaria. Essa ha precisato che avrebbe esaminato se lo scritto del 6 luglio 2019 adempiva le condizioni di un ricorso.

2 \ COO.2207.108.2.26853 3/5

In diritto:

1. Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di me- diazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).

2. Mentre chiunque, senza ulteriori condizioni, può presentare un reclamo presso l’organo di mediazione (art. 92 cpv. 1 LRTV), i requisiti di legittimazione per interporre ricorso all’AIRR sono più severi.

2.1. L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere dinanzi l’AIRR. Può interporre ri- corso contro un contenuto redazionale pubblicato chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’og- getto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 al. 1 e 3 LRTV, ricorso individuale). In generale, l’AIRR considera che le persone che hanno partecipato a un servizio o che vi sono state mo- strate o citate o che vi si è fatto riferimento in un altro modo riempiono le condizioni di un ricorso individuale (decisioni dell’AIRR b. 801 del 7 gennaio 2019, consid. 2, b. 808 del 19 marzo 2019, consid. 2 a 2.2, b. 810 del 1° aprile 2019, consid. 2 a 2.2, b. 811 del 23 aprile 2019, consid. 2 e b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2). Può prevalersi di uno stretto legame con l’oggetto del contenuto redazionale contestato anche colui che non è stato espressamente citato (v. Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [Ed.), Loi sur la ra- dio-télévision, Commentaire, Berna 2014, pag. 732 n° 8 relativo all’art. 94 LRTV e giurispru- denza citata). Tuttavia la legittimazione a ricorrere a titolo individuale di una persona che non è citata deve essere ammessa con riserva (decisione dell’AIRR b. 755 del 31 agosto 2017, consid. 3.1 e 3.2). Un interesse personale per un determinato argomento non è ancora suffi- ciente per ammettere un legame stretto con l’oggetto della trasmissione.

2.2. Nella fattispecie, il ricorrente non adempie tali condizioni. Rilevante è che M non ha partecipato alla trasmissione di “Patti chiari” del 3 maggio 2019, non vi è stato mostrato o citato, né vi si è fatto riferimento in un altro modo.

3. Secondo prassi costante, ai ricorrenti che agiscono senza patrocinio di un legale ed il cui ricorso non soddisfa le condizioni del ricorso popolare (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV) l’AIRR assegna loro un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA). Nella fattispecie, il ricorrente ha presentato all’AIRR la richiesta di firme che ha indirizzato per e-gmail ai rap- presentanti politici del Gran Consiglio del Canton Ticino e all’Associazione Stoparp (v. lett. B. sopracitata). Tuttavia, fino ad oggi, egli non ha fornito le firme di almeno 20 persone legittimate ad interporre ricorso secondo l’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV (ricorso popolare) con indicazione del loro nome, cognome, indirizzo e anno di nascita.

4. Se vi è un interesse pubblico a una decisione, l’AIRR entra nel merito anche dei ricorsi che non adempiono tutte le condizioni formali, purché tempestivi (art. 96 cpv. 1 LRTV, cfr. giurisprudenza dell’AIRR, GAAC 68/2004, n° 28, pag. 316 segg., consid. 2.2 segg. [“Werbe- spot der Schweizerischen Flüchtlingshilfe”]; vedi anche decisione dell’AIRR b. 527 del 30 giu- gno 2006, consid. 2.3 [“Meteo”]).

4.1. La questione di sapere se esiste un tale interesse per trattare materialmente i ricorsi rientra nel potere d’apprezzamento dell’AIRR. Questa esistenza è raramente riconosciuta poi- ché, nel caso contrario, la ratio legis del ricorso popolare previsto all’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV sarebbe privata del suo senso. In effetti, l’esigenza connessa con il ricorso popolare, ovvero l’obbligo di presentare almeno 20 firme di persone legittimate a ricorrere, si giustifica in ragione della gratuità della procedura e dall’esito della decisione (DTF 123 II 115 consid. 2c, pag. 119 seg.). Se il ricorrente presenta una motivazione convincente, egli dovrebbe ottenere senza difficoltà l’appoggio delle 20 firme necessarie al suo ricorso.

2 \ COO.2207.108.2.26853 4/5

4.2. L’Autorità di ricorso riconosce un interesse pubblico per le trasmissioni il cui oggetto solleva nuovi quesiti giuridici o che concerne aspetti che hanno rilevanza fondamentale per la concezione dei programmi (decisione dell’AIRR b. 564 del 7 dicembre 2007, consid. 2.2 [“Alin- ghi-Logo”]). Se un ricorso contro una trasmissione tocca delle disposizioni fondamentali, a proposito delle quali non esiste ancora nessuna giurisprudenza consolidata, l’AIRR considera che vi è anche un interesse pubblico a una decisione (decisioni dell’AIRR b. 818 sopracitata, consid. 5.2, b. 811 sopracitata, consid. 4.2 et b. 749 del 12 maggio 2017, consid. 4 segg.).

4.3. Il presente ricorso non soddisfa questi criteri. Le critiche sollevate dal ricorrente in re- lazione con il servizio della trasmissione “Patti chiari” del 3 maggio 2019 riguardano l’art. 4 cpv. 2 LRTV. Esso ritiene che la direttrice Divisione della giustizia Frida Andreotti ha diffuso un’informazione erronea affermando che “non esiste un indennizzo per i casi ARP”. Il ricor- rente sostiene inoltre che nessuna associazione e fondazione cantonale è intervenuta al di- battimento, ancor meno è stato dettagliato il compito delle Commissioni LASP. Nella trasmis- sione “Patti chiari”, M considera che l’emittente continua a concepire dei contenuti redazionali inerenti alle modalità di gestione delle istituzioni, sempre alquanto incomplete, assegnando le responsabilità delle indicazioni agli intervistati, non osservando la “Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista”. Inoltre, il contenuto redazionale, seppur arricchito di un’intervista di- retta, non è stato in grado di dare un quadro esaustivo rispetto alle problematiche di ordine costituzionale, di imparzialità e dalle problematiche arrecate dall’organizzazione giudiziaria cantonale. I pareri espressi dai funzionari dello Stato non sarebbero riconoscibili come indica- zioni di operato procedurale giudiziario o visioni personali. La trasmissione contestata non solleva nuove questioni giuridiche. L’AIRR si è già occupata diverse volte di casi simili e già dispone quindi di una vasta giurisprudenza in merito ai principi applicabili all’informazione, in particolare al principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV,

p. es. decisioni b. 766 e b. 794 del 2 novembre 2018, b. 783 e b. 784 del 14 settembre 2018,

b. 738 del 25 agosto 2016, b. 732 del 17 giugno 2016 (v. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.97 segg., pag. 310 segg.; Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2a ed., Berna 2011, pag. 266 segg.; Denis Masmejan, op. cit., pag. 92 segg., n° 28 segg. relativo all’art. 4 LRTV). Per questi motivi, non vi è un interesse pubblico a una decisione ai sensi dell’art. 96 cpv. 1 LRTV.

5. Il ricorrente contesta l’operato, il ruolo e il rapporto del mediatore RSI. Si sottolinea che gli organi di mediazione non hanno poteri decisionali e non possono impartire istruzioni (art. 93 cpv. 2 LRTV). Egli critica pure il servizio giuridico della RSI, la CORSI e il Consiglio del Pubblico. Tuttavia, un ricorso all’AIRR non può essere interposto contro un rapporto di media- zione e gli altri scambi di scritti durante la procedura di reclamo ma contro i contenuti redazio- nali e il rifiuto di accordare l’accesso al programma o all’ulteriore offerta editoriale della SRG SSR (art. 83 cpv. 1 lett. a LRTV). Altresì, come già ripetuto più volte a M (v. lettere del 4 dicembre 2018 nella causa b. 801, del 25 gennaio 2019 nella causa b. 808 e del 2 aprile 2019 nella causa b. 812, nonché ribadito nelle decisioni b. 801 lett. D., b. 808 consid. 5, b. 812 consid. 5 e b. 816 consid. 6) le contestazioni rilevanti dal mediatore della RSI sono di compe- tenza dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e non dell’AIRR.

6. Considerato che le condizioni per interporre un ricorso popolare non sono adempiute (art. 94 LRTV) e che non vi è un interesse pubblico a una decisione (art. 96 cpv. 1 LRTV), l’AIRR non può entrare nel merito del ricorso. Nella fattispecie, non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv. 1 LRTV), visto che il ricorrente ha tentato, senza successo, di otte- nere le firme necessarie per interporre un ricorso popolare (v. consid. 3). Tuttavia, l’AIRR attira l’attenzione sul fatto che per i ricorsi temerari le spese di procedura possono essere addossate al ricorrente (art. 98 cpv. 1 LRTV e decisioni dell’AIRR b. 812 del 12 giugno 2019 e b. 816 del 26 luglio 2019).

2 \ COO.2207.108.2.26853 5/5

Per questi motivi l’AIRR:

1. Decide di non entrare in materia sul ricorso.

2. Non percepisce spese di procedura.

3. Intimazione a:

[…]

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: 20 agosto 2019