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b.817

Radio Televisione Svizzera italiana RSI LA 1, trasmissione "Il Quotidiano" del 06.09.2018, servizio "Avvocati sotto accusa" e pubblicazione su rsi.ch/news del 06.09.2018 alle 20.14 intitolata "Si spacciava per avvocata"

Ubi · 2019-09-13 · Italiano CH
Erwägungen (45 Absätze)

E. 2 L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. Può interporre ricorso contro un contenuto redazionale pubblicato (art. 2 lett. c bis 4 LRTV) chiunque abbia partecipato alla pro- cedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è tito- lare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 al. 1 e 3 LRTV, ricorso individuale).

E. 2.1 Un ricorso individuale è pertanto ammissibile, se il ricorrente stesso è oggetto del con- tenuto redazionale controverso o se ha uno stretto legame con esso, fatto che lo distingue dagli altri telespettatori (decisioni dell’AIRR b. 755 del 31 agosto 2017, consid. 3, b. 732 del 17 giugno 2016, consid. 2 e b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2). Può prevalersi di uno stretto legame con l’oggetto del contenuto redazionale contestato anche colui che non è stato citato (v. Denis Masmejan, in : Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (Ed.): Loi sur la radio- télévision, Berna 2014, pag. 732 n° 8 relativo all’art. 94 LRTV e giurisprudenza citata). Tuttavia la legittimazione a ricorrere a titolo individuale di una persona che non è citata deve essere ammessa con riserva.

E. 2.2 Nella fattispecie, la ricorrente non è stata espressamente citata nel servizio del “Il Quo- tidiano” né nell’articolo online della RSI contestati. Risulta sia dal servizio che dall’articolo on- line che la ricorrente è senza alcun dubbio la titolare dell’impresa individuale B di C citata. Le condizioni di un ricorso individuale sono dunque adempiute per i due contenuti redazionali in oggetto.

E. 3 LRTV), poiché tale violazione non rientra nella competenza dell’AIRR ma dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). L’AIRR esaminerà la critica della ricorrente relativa alla viola- zione della pubblicità occulta e gratuita in relazione con l’art. 4 cpv. 2 LRTV (v. consid. 6.2 e 7.3.5).

E. 3.1 Secondo l’art. 96 cpv. 3 LRTV, l’AIRR può rifiutare o sospendere l’esame di un ricorso se i rimedi di diritto civile o penale permangono possibili o non sono stati utilizzati oppure se nello stesso affare è in corso una procedura amministrativa. Come ha rilevato il Tribunale fe- derale (di seguito: il TF) nella sua sentenza DTF 134 II 260 consid. 6.2, pag. 262 (“Schönhei- tschirurgen”) e l’AIRR nelle sue decisioni b. 634 del 2 dicembre 2011, consid. 3.2 (“Enquête sur le projet de musée consacré à Charlie Chaplin”) e b. 721 dell’11 dicembre 2015, consid.

E. 3.2 Le richieste della ricorrente secondo le quali la redazione di “Il Quotidiano” avrebbe dovuto diffondere une rettifica del servizio e dell’articolo online e concedergli un diritto di replica non rientrano nel campo di competenza dell’AIRR e non sono quindi ricevibili. Essa si limita in effetti ad accertare nella sua decisione se delle disposizioni relative al diritto dei programmi sono state violate (art. 97 cpv. 2 lett. a e b LRTV). Quando l’Autorità di ricorso constata una violazione, può ricorrere alla procedura dell’art. 89 LRTV (v. Rapporto annuale 2011 dell’AIRR, pag. 14). Non può decidere lei stessa di prendere delle misure secondo la disposizione preci- tata al fine che si ponga rimedio alla violazione e che si eviti il ripetersi della medesima.

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E. 3.3 Irricevibile è pure la violazione invocata dalla ricorrente relativa al principio della rico- noscibilità della pubblicità (art. 9 cpv. 1 LRTV) e al divieto in materia di pubblicità (art. 10 cpv.

E. 3.4 Le altre disposizioni invocate nel ricorso concernenti gli art. 9 e 13 Cost. non rientrano nella competenza dell’AIRR e non sono applicabili nella fattispecie.

E. 4 Il ricorso definisce l’oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d’esame dell’AIRR. Quando entra nel merito, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto applica- bile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni delle parti (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2° edizione, Berna 2011, n° 880, pag. 262). La ricorrente contesta sia il servizio del “Il Quotidiano” del 6 settembre 2018 intitolato "Avvocati sotto ac- cusa” che l’articolo pubblicato lo stesso giorno alle 20:14 sul sito rsi.ch/news intitolato “Si spac- ciava per avvocata”. Si tratta di due diversi contenuti redazionali che l’AIRR deve esaminare separatamente per verificarne la compatibilità con il diritto in materia dei programmi (v. deci- sione dell’AIRR b. 789 del 2 novembre 2018, consid. 4). L’articolo pubblicato su RSI News è un articolo online con riferimento ad una trasmissione ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 lett. b Con- cessione SSR del 1° gennaio 2019.

E. 5 L’art. 17 cpv. 1 Cost. garantisce la libertà della radio e della televisione. L’art. 93 cpv. 3 Cost. e l’art. 6 cpv. 2 LRTV proteggono l’autonomia dell’emittente. Quest’ultima è libera di scegliere il tema di un contenuto redazionale e pure di trattarlo secondo modalità di sua scelta. Non esiste un tema che non potrebbe essere dibattuto, anche in modo critico, nei media elet- tronici (v. Denis Masmejan, op. cit., pag. 123, n° 12 relativo all’art. 6 al. 2 LRTV; decisione dell’AIRR b. 483 del 14 maggio 2004, consid. 5 [“Drohung”]). L’emittente, in questo ambito, è però tenuta a rispettare le disposizioni sui contenuti redazionali, tra le quali rientrano, in parti- colare, anche il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV) e il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare la dignità umana e la non discriminazione (art. 4 cpv. 1 LRTV).

E. 6 In relazione con il principio sancito all’art. 4 cpv. 2 LRTV, l’AIRR esamina in quale mi- sura il pubblico ha potuto farsi un’idea il più possibile corretta dei fatti o di un argomento e nel contempo una propria opinione (DTF 137 I 340 consid. 3.3, pag. 344 segg., [“FDP und Phar- malobby”]; DTF 131 II 253 consid. 2.1 segg., pag. 256 segg. [“Rentenmissbrauch”]. Il pubblico deve anche poter riconoscere i pareri personali e i commenti critici. Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure imperfezioni a livello redazionale, che non potrebbero in- fluenzare notevolmente la visione d’insieme fornita dal contenuto redazionale, non hanno rile- vanza dal punto di vista del diritto in materia di programmi. Affinché il pubblico sia in grado di formarsi una propria opinione, l’emittente deve rispettare i doveri essenziali di diligenza gior- nalistica (v. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7. 104 segg., pag. 312 segg.; Denis Barrelet/Werly, op. cit., n° 895 segg., pag. 267 segg.; Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 2018, 4a ed., pag. 216 segg.; Denis Masmejan, op. cit. pag. 96 segg. n° 43 segg. relativo all’art. 4 LRTV; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20 segg., pag. 58 segg.).

E. 6.1 Nei contenuti redazionali che riguardano un procedimento penale pendente, deve es- sere rispettata la presunzione d’innocenza ai sensi dell’art. 6 cpv. al. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU; RS 0.101) e dell’art. 32 cpv. 1 Cost. (DTF 116 IV 31 consid. 5a pag. 39 segg. [« Lucona/Proksch »] ; sentenza 2A.614/2003 del Tribunale federale dell’8 marzo 2005 consid. 3.3 [« Nicole Dubosson/Jean-Yves Bonvin »] ; Franz Zeller, Zwischen Vorverurteilung und Justizkritik, Bern 1998, pag. 287segg. ; decisioni dell’AIRR

b. 655 del 19 ottobre 2012 [«La multinazionale delle vittime»] e b. 755 del 31 agosto 2017

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[“Condannato per una sberla”]). Infatti ognuno è presunto innocente fintanto che non sia con- dannato con sentenza cresciuta in giudicato. Per questo motivo, nei contenuti redazionali ri- guardanti una procedura penale in corso bisogna evitare anticipi di giudizio.

E. 6.2 L’AIRR è competente per trattare i casi di pubblicità occulta gratuita nell'ambito dei suoi compiti definiti all’art. 97 cpv. 2 lett. a LRTV (decisione dell’AIRR b. 559 del 19 ottobre 2007 consid. 4 segg. [“Start up”]). Essa deve esaminare, in relazione alla corretta presentazione di fatti e avvenimenti, se la trasmissione o il servizio contestato ha trasmesso l’immagine più affidabile possibile dei fatti o di un tema alfine di consentire al pubblico di formarsi liberamente la propria opinione. I messaggi pubblicitari contenuti nelle trasmissioni redazionali possono influenzare la libera formazione dell'opinione del pubblico. Infatti, se sono collocati senza ne- cessità redazionale, ledono la trasparenza e quindi hanno un effetto manipolatore. Il pubblico li percepisce come presunte informazioni, rispettivamente come veri e propri elementi di fondo, poiché può partire dal fatto che il ruolo delle trasmissioni redazionali è quello di informare o di intrattenere. Pertanto, i messaggi pubblicitari contenuti in una trasmissione redazionale non devono di per sé perseguire tale scopo, altrimenti sono contrari al principio della corretta pre- sentazione di fatti e avvenimenti. Al contrario, essi devono invece essere coperti da un certo valore informativo, rispettivamente formare degli elementi costitutivi di fondo (decisione dell’AIRR b. 796 del 1° febbraio 2019, consid. 6.1.9 [« Les sports aquatiques, attention danger ! »]).

E. 6.3 Il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 al. 2 LRTV si applica ad entrambi i contenuti redazionali, nella fattispecie alla trasmissione del “Il Quotidiano” del 6 settembre 2018 intitolata “Avvocati sotto accusa” e all’articolo online pubblicato il 6 set- tembre 2018 alle 20:14 intitolato “Si spacciava per avvocata” contestati, in ragione del loro contenuto informativo.

E. 6.4 Nella valutazione di un contenuto redazionale e del suo rispetto del principio della cor- retta presentazione di fatti e avvenimenti è rilevante l’impressione complessiva che si può ri- cavare da entrambi i contenuti redazionali contestati (sentenza 2C_862/2008 del TF del 1° maggio 2009 consid. 6.2 [“Le juge, le psy et l’accusé”]).

E. 7 “Il Quotidiano” è una trasmissione d’informazione regionale in onda tra le 19:00 e le 20:00. Sul filo dell’attualità, “Il Quotidiano” propone la cronaca regionale in un’ottica nazionale, senza dimenticare i risvolti transfrontalieri e cercando di scavare nella realtà del Paese con invitati, interviste, approfondimenti e collegamenti in diretta, proponendo, accanto alle news, un primo approfondimento su tematiche importanti.

E. 7.1 Nella fattispecie, nel sommario, il presentatore e giornalista Christian Romelli annuncia: “Si sarebbe spacciata per avvocata pur non avendo il brevetto. La procura ha emesso un decreto d’accusa contro la titolare italiana di una ditta di C che promuoveva la sua attività con tanto di volantino. Lei contesta gli addebiti. Intanto l’Ordine degli avvocati lancia l’appello: tu- teliamo l’utenza e la categoria”. All’inizio della notizia, appare a tutto schermo un’immagine fissa per qualche secondo del logo dell’azienda B. Scorrono in seguito delle immagini su un volantino con l’elenco delle prestazioni proposte dalla ditta.

E. 7.1.1 Nel lancio, il presentatore introduce il servizio contestato dichiarando: “La concorrenza estera non risparmia il settore dell’avvocatura. Sono ben 117 le persone che esercitano in Ticino dopo aver conseguito il brevetto fuori dai nostri confini. A volte non conoscono la realtà locale – commenta l’Ordine degli avvocati, che di recente ha anche segnalato il caso di una cittadina italiana priva addirittura dei necessari requisiti. Sentiamo.”

E. 7.1.2 Si passa al servizio e la voce fuori campo afferma, mentre scorre in contemporanea l’immagine del volantino: “Un altisonante volantino con tanto di elenco delle prestazioni offerte. Di tutto e di più, dal diritto internazionale ai problemi di vicinato. Naturalmente con la prima consulenza gratuita. È quanto proponeva B di C, facente capo a una cittadina italiana. Lau- reatasi in diritto oltre confine, si, ma che avvocato non è. Le manca infatti il brevetto, senza il

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quale non è possibile rappresentare qualcuno in giudizio, davanti all’autorità civile o penale. Cosa che, tra le righe, la titolare della ditta avrebbe invece lasciato intendere. Così ritiene il ministero pubblico, che nei giorni scorsi ha emesso, contro di lei, un decreto d’accusa per violazione della legge sulla concorrenza sleale e violazione della legge sull’avvocatura”. La voce fuori campo prosegue affermando che “Il procuratore Andrea Giannini le ha inflitto una pena pecuniaria sospesa, oltre al pagamento di una multa”, che la titolare “si professa inno- cente”, che “non ha mai detto di essere avvocato” e che “le poche prestazioni fornite non sono state fatte”, a mente della titolare, “a titolo professionale”. Inoltre, la voce fuori campo precisa che “La donna ha impugnato la decisione e la vicenda approderà dunque alla Pretura penale e che a segnalare il caso è stato l’Ordine degli avvocati, che non nasconde la sua preoccupa- zione, anche per il semplice e lecito lavoro di consulenza”.

E. 7.1.3 Il servizio prosegue con l’intervista al Presidente dell’Ordine degli avvocati del Canton Ticino, il quale specifica che “La rappresentanza in giudizio civile e penale la possono fare solo gli avvocati”. L’intervista prosegue sollevando la problematica degli avvocati formati all’estero e praticanti in Svizzera.

E. 7.1.4 La voce fuori campo conclude il servizio dicendo che “[…] Occorre vigilare. La profes- sionalità – conclude Cabrini – va salvaguardata. A tutela della categoria e, prima ancora, dell’utenza stessa”.

E. 7.2 Giova ricordare che le emittenti, in virtù della libertà e dell’autonomia dei programmi di cui godono (v. consid. 5 sopracitato), sono libere di concepire i loro programmi, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi, l’elaborazione dei contenuti e lo stile. Il servizio di “Il Quotidiano” del 6 settembre 2018 era dedicato alla tematica generale degli avvocati formati all’estero e praticanti in Svizzera, come pure ai consulenti stranieri in Ticino senza l’autorizza- zione di esercitare la professione di avvocato. Per entrambi i gruppi professionali che si sono formati all’estero, il servizio affronta la questione della qualità della consulenza legale e della rappresentanza legale in ragione delle scarse conoscenze delle condizioni locali nel sistema giudiziario. Il procedimento penale in corso, in relazione al caso B, è stato illustrato nel servizio per motivi di attualità, cioè in seguito alla denuncia presentata dall'Ordine degli avvocati del Canton Ticino nei confronti della ricorrente per essersi, a dire del Ministero pubblico, spacciata per avvocato – allora che non è un avvocato e non è quindi sottomessa alla legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61) –, e come esempio alla problematica riscontrata. Nel servizio si riferiva che la denuncia era stata presentata per volantinaggio teso a pubblicizzare i servizi offerti dall'impresa della ricorrente. Si riferiva pure che la ricorrente si era opposta al decreto d’accusa emesso dal Ministero Pubblico e che il caso sarebbe stato giudicato dalla Pretura penale. La tematica del servizio, il messaggio che esso intendeva tra- smettere, così come pure la cronologia in relazione al procedimento penale in corso nei con- fronti di B, erano perfettamente chiari per il pubblico. Diversamente da quello sostenuto dalla ricorrente, il servizio non era quindi teso ad accanirsi contro l’impresa e a ledere l’immagine della titolare.

E. 7.3 La ricorrente sostiene che il servizio criticato di “Il Quotidiano” del 6 settembre 2018 ha riportato affermazioni false e ha omesso informazioni indispensabili alla giusta interpretazione dei fatti. Il pubblico non è così stato in grado di formarsi una sua opinione sul tema trattato e ha così messo in cattiva luce l’impresa della ricorrente.

E. 7.3.1 La ricorrente lamenta in primo luogo che, contrariamente à ciò che sostiene il servizio contestato, non si è mai spacciata per avvocato, non espleta rappresentanza legale e non si è mai pubblicizzata in qualità di avvocato, né tantomeno il decreto d’accusa ne fa riferimento.

E. 7.3.2 Giova ricordare che il servizio ha citato un fatto di cronaca giudiziaria, ossia la notizia del decreto d’accusa emesso dal Ministero Pubblico nei confronti della ricorrente, che è stato integrato quale esempio alla tematica generale affrontata. Dapprima, nel sommario, il giorna- lista utilizza il verbo al condizionale per indicare che la ricorrente “si sarebbe spacciata per

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avvocata” – rispettando così la presunzione d’innocenza della ricorrente – e che essa conte- stava con vigore il decreto d’accusa emesso nei suoi confronti. Nel servizio, si ribadisce che la ricorrente si professava innocente e che non aveva mai detto di essere avvocato. Si era poi presentata la tesi del Procuratore pubblico, secondo la quale la ricorrente avrebbe lasciato intendere, tra le righe, che era un avvocato, ma che essa aveva impugnato la decisione (il decreto d’accusa). Il servizio non ha quindi presentato il caso della ricorrente come un fatto stabilito, rispettando così la presunzione di innocenza della ricorrente. I telespettatori sono stati in grado di capire che il decreto d’accusa non era una condanna definitiva, poiché la ricorrente vi si era opposta, e che il caso doveva ancora essere giudicato dalla Pretura penale. A torto, quindi, la ricorrente sostiene che il servizio ha ritenuto come un dato di fatto che si era spac- ciata per avvocato. Certo, il servizio avrebbe potuto astenersi dal rendere pubblico il nome, il luogo della sede ed il logo della ditta della ricorrente. Tuttavia, nella misura in cui la presun- zione di innocenza è stata rispettata, tali informazioni non hanno influenzato negativamente il pubblico. Infine, si osserva che il servizio ha indicato che il decreto d’accusa era stato emesso per violazione della legge federale contro la concorrenza sleale e violazione della legge sull’av- vocatura. Il servizio non ha quindi fornito informazioni errate.

E. 7.3.3 La ricorrente sostiene inoltre che il servizio ha riportato solo ed esclusivamente di rap- presentanza in giudizio e non ha per nulla esplicitato la vera attività della sua impresa che è prettamente di natura assistenziale, di tutela e di consulenza. Essa considera che è assoluta- mente legittimata a rappresentare i suoi clienti in vertenze di diritto pubblico, fatto che non è stato menzionato nel servizio. L’assenza di conoscenze specifiche preliminari da parte del pubblico circa l’attività che può svolgere anche chi è privo del brevetto di avvocato (quindi un giurista), non ha permesso al pubblico di formarsi una propria opinione.

Benché questa tematica non fosse oggetto del servizio contestato, essa è stata presa in con- siderazione in quanto il servizio indica che alla ricorrente “manca infatti il brevetto, senza il quale non è possibile rappresentare qualcuno in giudizio, davanti all’autorità civile o penale”. Il Presidente dell’Ordine degli avvocati precisa, più avanti, che “la rappresentanza in giudizio civile o penale la possono fare solo gli avvocati”, ciò che implica che tutte “le altre attività”, laddove non vige il monopolio degli avvocati, le possono esercitare anche gli altri (giuristi). Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il servizio è stato chiaro su questo punto.

E. 7.3.4 La ricorrente censura poi che il servizio non è stato esaustivo in quanto il pubblico non è stato informato con dovizia di particolari circa le attività proposte e promosse dalla ricorrente e riguardo all’entità della multa cui fa riferimento il decreto d’accusa.

La tematica oggetto del servizio contestato non era dedicata all’attività di B in generale ma, come già specificato, alla problematica degli avvocati che hanno conseguito il brevetto all’estero. Per quel che concerne le attività della ditta della ricorrente B ed i vari servizi pro- mossi, essi sono stati sufficientemente illustrati nel servizio tramite il volantino mostrato a tutto schermo che i telespettatori hanno potuto leggere (“Protezione dei diritti umani dinanzi le giu- risdizioni interne ed internazionali”, “Diritto internazionale e comunitario”, “Diritto degli stra- nieri”, “Diritto amministrativo”, “Diritto delle assicurazioni sociali”, “Diritti economico-sociali”, “Libertà civili e diritti politici”, “Diritto di salute, malasanità”, “Diritto di famiglia”, “Diritto del la- voro”, “Locazione, affitto, vicinato e condominio“) e riassunti dalla voce fuori campo mentre scorre in contemporanea l’immagine del volantino (“Di tutto e di più, dal diritto internazionale ai problemi di vicinato”). Per quel che riguarda l’assenza della menzione dell’ammontare della multa, essa non costituisce un elemento d’informazione indispensabile all’interpretazione dei fatti e non ha impedito ai telespettatori di formarsi una propria opinione sul caso in cui è coin- volta la ricorrente. D’altra parte, oltre alla multa, il decreto d’accusa fa anche riferimento ad una pena pecuniaria tuttavia sospesa.

E. 7.3.5 A mente della ricorrente, il servizio non si è rivelato imparziale in quanto ha ingiusta- mente favoreggiato l’Ordine degli avvocati del Canton Ticino e ha messo in atto una vera e propria condotta sleale nei suoi confronti, sponsorizzando gratuitamente i servizi degli avvocati ticinesi tramite pubblicità occulta.

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È stato il Presidente dell’Ordine degli avvocati ticinesi a presentare una denuncia contro la ricorrente al Ministero pubblico per volantinaggio teso a pubblicizzare i servizi offerti dalla sua impresa, fatto menzionato nel servizio (“A segnalare il caso è stato l’Ordine degli avvocati […]”). Esso è intervenuto nel servizio in quanto organo di riferimento e di tutela dei requisiti per esercitate la professione di avvocato nel Cantone Ticino (nel sommario, prima del servizio, il presentatore annuncia che “[…] Intanto l’Ordine degli avvocati lancia l’appello: tuteliamo l’utenza e la categoria […]” poi, in conclusione, la voce fuori campo indica che “[…] Occorre vigilare. La professionalità – conclude Cabrini – va salvaguardata […]”). Il Presidente dell’Or- dine degli avvocati ticinesi non è intervenuto come ente di tutela degli interessi di concorrenza degli avvocati svizzeri. Egli si è infatti espresso sulla problematica principale del servizio e non ha nascosto la sua preoccupazione anche per il semplice, e lecito, lavoro di consulenza. Se rammenta in generale che la rappresentanza dinanzi i tribunali civili e penali (rappresentanza in giudizio) la possono fare solo gli avvocati, sostiene, a suo modo di vedere, che tutte le altre attività che anche gli altri (giuristi non avvocati) possono esercitare, se fatte da un avvocato è meglio per l’utenza. Egli indica inoltre, che “si vedrebbe male rappresentare in giudizio (quindi come avvocato svizzero) qualcuno a Parigi, Milano e Berlino” e presume che “le stesse diffi- coltà le abbiano queste persone che esercitano, volessero esercitare l’attività classica in loco”, concludendo che “la professionalità va salvaguardata”. L’intervista al presidente Cabrini era quindi giustificata e in relazione diretta con la tematica del servizio. Le sue considerazioni per- sonali erano chiaramente riconoscibili dal pubblico e non erano tese a sponsorizzare gratuita- mente i servizi degli avvocati ticinesi a scapito della ricorrente. Non si trattava dunque di un caso di pubblicità occulta gratuita ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 LRTV. Gli eventuali effetti pubblici- tari a favore dei servizi degli avvocati ticinesi sono stati coperti dal valore informativo del ser- vizio contestato. Il procedimento penale in corso in relazione al caso B è stato presentato nel servizio per motivi di attualità e come esempio alla problematica trattata. D’altra parte, l’opi- nione della ricorrente è stata chiaramente presentata: essa contesta con vigore gli addebiti del Procuratore pubblico in seguito alla denuncia presentata dall’Ordine degli avvocati del Canton Ticino. A torto, la ricorrente sostiene quindi che il servizio non è stato imparziale.

E. 7.3.6 Da ultimo, l’Autorità di ricorso osserva che il decreto d’accusa del 24 agosto 2018 emesso dal Procuratore pubblico Andrea Gianini ha pure ritenuto la ricorrente colpevole di delitto alla legge federale contro la concorrenza sleale per aver diffuso messaggi pubblicitari attraverso la pagina Facebook della sua impresa e tramite il volantino in questione, oltre all’esercizio abusivo dell’avvocatura. Tuttavia, il fatto che il ricorso alla pubblicità su Facebook non sia stato menzionato nel servizio costituisce un elemento secondario, senza influenza notevole sull’impressione generale che il pubblico ha potuto farsi del caso in cui è coinvolta la ricorrente.

E. 7.4 In conclusione, per il rispetto del principio della corretta presentazione di fatti e avveni- menti è decisiva l’impressione generale che si può ricavare dal servizio contestato nella sua globalità. La tematica generale affrontata nel servizio – la problematica degli avvocati aventi conseguito il brevetto all’estero e praticanti in Svizzera e ai consulenti stranieri in Ticino – così come pure la cronologia dei fatti in relazione al procedimento penale in corso nei confronti di B sono tati presentati in maniera corretta, chiara e trasparente. Al pubblico sono state fornite le informazioni più pertinenti e importanti. I telespettatori sono stati in grado di capire che il decreto d’accusa non era una condanna definitiva, poiché la ricorrente vi si era opposta, e che il caso doveva essere ancora giudicato dalla Pretura penale. Il servizio non ha dunque ritenuto come un dato di fatto che la ricorrente si era spacciata per avvocato e ha rispettato la presun- zione di innocenza. D’altra parte, l’intervista al Presidente dell’Ordine degli avvocati del Canton Ticino era giustificata e in relazione diretta con la tematica del servizio e le sue considerazioni personali erano chiaramente riconoscibili e non erano tese a sponsorizzare i servizi degli av- vocati ticinesi a scapito della ricorrente. Le carenze constatate (mancata menzione dell’entità della multa cui fa riferimento il decreto d’accusa e mancata menzione dei messaggi pubblicitari tramite la pagina Facebook dell’impresa della ricorrente) hanno portato su punti secondari e non hanno indotto i telespettatori in errore, i quali hanno potuto formarsi un’opinione propria

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sul tema trattato e sul caso che in cui è convolta la ricorrente. L’emittente non ha violato la diligenza giornalistica nella fattispecie.

E. 8 L'art. 4 cpv. 1 LRTV menziona espressamente le regole minime per tutte le emittenti di programmi che rivestono un'importanza capitale in una società democratica. Esso prevede, in particolare, che un programma deve rispettare la dignità umana, non deve essere discrimina- torio, non deve contribuire all'odio razziale e non deve ledere la morale pubblica. Anche l'art. 4 LRTV fa parte di un quadro giuridico internazionale, poiché corrisponde agli standard minimi dell'art. 7 cpv. 1 e cpv. 2 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfron- taliera (RS 0.784.405; v. in proposito il messaggio del 18 dicembre 2002 sulla revisione totale della legge sulla radiotelevisione; FF 2003 1425 segg., in particolare 1515 e 1449).

E. 8.1 L'art. 7 Cost. stabilisce il principio che la dignità umana deve essere rispettata e pro- tetta. Questa disposizione significa che la dignità umana deve essere alla base di ogni attività dello Stato e che essa costituisce il fondamento della libertà personale, che ne è l'espressione concreta, e dell’interpretazione alla quale deve servire (ATF 132 I 49 consid. 5.1 pag. 55). Il diritto del programma esige il rispetto della dignità umana (art. 4 cpv. 1 LRTV) e vieta a chiun- que di essere ridotto allo stato di oggetto o di essere sminuito o umiliato (decisione del Tribu- nale federale 1B_176/2016 dell'11 aprile 2017 e Denis Masmejan, op. cit., pag. 86, n° 12 re- lativo all'art. 4 cpv. 1 LRTV). La tutela della dignità umana è violata se una persona viene messa in ridicolo in modo significativo in televisione (decisione dell’AIRR b. 580 del 4 luglio 2008, consid. 8 segg. ("Vom Reinfallen am Rheinfall"), b. 448 del 15 marzo 2002, consid. 6 segg. ("Sex: The Annabel Chong Story") e b. 380 del 23 aprile 1999, consid. 6.2 [“24 Minuten mit Cleo”]). Il limite autorizzato deve essere definito in ogni caso a seconda delle circostanze.

E. 8.2 Le emissioni non devono essere discriminatorie ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 2° par. LRTV. I giudizi generali nei confronti delle persone o l'esclusione di determinate caratteristiche sono proibite da questa disposizione che deriva dall'art. 8 cpv. 2 Cost. (decisione AIRR b. 704/705 del 5 giugno 2015, consid. 6 segg. ["Elektrochonder"] e b. 524 del 21 aprile 2006, consid. 4.6. ["Asylkriminalitet"]. Queste caratteristiche possono includere l’origine, la razza, il sesso, l’età, la religione, le credenze ideologiche o politiche (v. Rainer J. Schweizer, Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3° edizione, Zurigo/San Gallo 2014, n° 61 segg. relativo all'art. 8 Cost.).

E. 8.3 Nel caso in esame, la ricorrente considera che i diritti fondamentali menzionati all’art. 4 cpv. 1 LRTV, in particolare la dignità umana e il divieto di discriminazione sono stati violati, visto che il servizio ha menzionato più volte la nazionalità della ricorrente (cittadina italiana), nonché il paese di ottenimento della sua laurea in diritto (oltre confine).

E. 8.3.1 La menzione di tali elementi, a mente della ricorrente, avrebbe avuto un effetto discri- minatorio, soprattutto quando generalizza giudizi di valore negativi rafforzando determinati pregiudizi contro le minoranze. Va precisato che tali elementi rappresentavano delle informa- zioni importanti e centrali e direttamente connesse alla problematica del servizio dedicata agli avvocati stranieri con formazione all’estero e praticanti in Svizzera, come pure ai consulenti stranieri in Ticino senza l’autorizzazione a esercitare la professione di avvocato. Essi erano necessari per la comprensione da parte del pubblico della descrizione dei fatti. Il servizio non si voleva discriminatorio nei confronti di cittadini italiani. D’altra parte, l’AIRR non vede come la menzione della nazionalità italiana della ricorrente risulterebbe discriminatoria nel servizio.

E. 8.3.2 Per quel che concerne i commenti della voce fuori campo relativi al volantino mostrato nel servizio possono essere stati percepiti dalla ricorrente come discriminatori, in quanto tesi, a suo dire, a beffeggiare e screditare i servizi offerti al pubblico. Tuttavia, si osserva che certi commenti risultano dal testo stesso del volantino (“Dal diritto internazionale ai problemi di vici- nato” e “Naturalmente con la prima consultazione gratuita”), mentre altri commenti (“altiso- nante volantino”, “con tanto di elenco”, “di tutto e di più”) conferiscono al servizio un leggero carattere ironico, che la voce fuori campo avrebbe potuto tralasciare, poiché non centrali e quindi superflui. Essi non sono gravi e offensivi al punto di essere discriminatori.

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E. 8.3.3 Altresì, la dignità umana non è stata lesa, poiché la menzione della nazionalità non concerneva direttamente la persona della ricorrente ma la professione di avvocato e di consu- lenti giuridici, più precisamente di avvocati e di consulenti stranieri praticanti in Ticino. Il servi- zio non intendeva umiliare o ridicolizzare la ricorrente.

E. 9 Visto quanto precede, l’AIRR considera che il servizio della trasmissione “Il Quotidiano” del 6 settembre 2018 non ha violato il diritto in materia di programmi, in particolare l’art. 4 cpv. 1 e cpv. 2 LRTV.

E. 10 Il 6 settembre 2018 alle 20:14, la RSI ha pubblicato sul suo sito rsi.ch/news un articolo intitolato “Si spacciava per avvocata”. Si trattava di un breve riassunto del procedimento pe- nale in corso in relazione al caso B integrato al servizio della trasmissione “Il Quotidiano” del 6 settembre 2018 intitolato “Avvocati sotto accusa”.

E. 10.1 L’articolo online riportava: “Si spacciava per avvocata” “Decreto d’accusa contro la titolare della B di C. Non aveva il brevetto” Il volantino, citato e presentato nel servizio del “Il Quotidiano” e oggetto della denuncia dell’Or- dine degli avvocati al Procuratore pubblico, è in seguito mostrato nell’articolo. Esso indica poi che la ricorrente aveva lasciato intendere di potere esercitare a tutti gli effetti, senza doversi limitare al semplice lavoro di consulenza, che è una cittadina italiana laureatasi oltre confine ma priva di brevetto necessario per rappresentare i clienti in giudizio, davanti all’autorità penale o civile. Si racconta che la titolare della B di C, aveva promosso la sua attività con tanto di volantinaggio, che l’Ordine degli avvocati ticinesi si era rivolto al Ministero pubblico, il quale aveva emesso un decreto d’accusa per violazione della legge sulla concorrenza sleale e vio- lazione della legge sull’avvocatura. Si indica pure che il Procuratore pubblico, Andrea Gianini, aveva proposto una pena pecuniaria sospesa, oltre il pagamento di una multa. Sola alla fine dell’articolo, si specifica che la ricorrente si professava innocente, che aveva impugnato la decisione e che la vicenda approderà dunque alla Pretura penale.

E. 10.2 Nella fattispecie, l’Autorità di ricorso osserva che nell’articolo online si riferiva unica- mente del caso B senza alcun riferimento al tema principale trattato nel servizio del “Il Quoti- diano”. A differenza del titolo del servizio del “Il Quotidiano”, il titolo dell’articolo online ha uti- lizzato l’indicativo imperfetto “Si spacciava per avvocata” e non il condizionale (“Si sarebbe spacciata per avvocata”) lasciando intendere al lettore/utente che la ricorrente si era effettiva- mente fatta passare per avvocato, allorquando il caso non era stato ancora giudicato e la pertinenza delle accuse mosse dal Procuratore pubblico non era ancora stata stabilita. Il titolo dell’articolo ha quindi presentato al pubblico l’informazione come un dato di fatto, come se la ricorrente fosse in realtà colpevole e quindi già stata condannata. Inoltre, il titolo è pungente in quanto è scritto a caratteri grandi, in grassetto e fra virgolette, ciò che rinforza l’informazione riguardo la colpevolezza della ricorrente, focalizzando tutta l’attenzione del lettore/utente. A ragione, la ricorrente sostiene che nella cronaca giudiziaria, il giornalista non ha usato partico- lare prudenza. Per questi motivi, l’articolo online non ha rispettato la presunzione di innocenza della ricorrente.

E. 10.3 Inoltre, l’articolo online non ha presentato correttamente i fatti, dal punto di vista crono- logico, relativi alla cronaca giudiziaria che vede coinvolta la ricorrente. Non solo il titolo avrebbe dovuto essere redatto al condizionale, ma il sottotitolo avrebbe dovuto chiarire il caso e speci- ficare che la ricorrente si professava innocente e che si era opposta al decreto d’accusa, come era stato fatto nel servizio del “Il Quotidiano” nel sommario e durante il servizio. Solo alla fine dell’articolo si dice che “la donna si professava innocente” e che aveva “impugnato la deci- sione” e che “la vicenda approderà alla Pretura penale”. Nell’articolo online, non è dunque chiaro sin dall’inizio che le accuse mosse nel decreto d’accusa erano state contestate dalla ricorrente che si riteneva innocente e che il caso sarà giudicato dalla Pretura penale. L’aver fornito queste importanti indicazioni solo alla fine dell’articolo non permette al lettore/utente di

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capire chiaramente la cronologia dei fatti, ossia che le accuse mosse dal Procuratore pubblico non erano definitive ma che dovevano essere ancora giudicate dalla Pretura penale. Inoltre, all’inizio e nel testo l’articolo cita il decreto d’accusa emesso dal Ministero pubblico mentre, alla fine, cita il termine “decisione” (“La donna […] ha impugnato la decisione), creando così confusione per il lettore/utente. Quest’ultimo non ha necessariamente conoscenze in diritto e non ha capito che per decisione l’articolo si riferiva al decreto d’accusa.

E. 10.4 In conclusione, per il rispetto del principio della corretta presentazione di fatti e avveni- menti è decisiva l’impressione generale che si può ricavare dall’articolo online della RSI con- testato nella sua globalità. L’articolo online consisteva in un breve riassunto del procedimento penale in corso in relazione al caso B integrato al servizio della trasmissione “Il Quotidiano” del 6 settembre 2018. Il titolo dell’articolo ha presentato l’informazione riguardo il caso in cui è coinvolta la ricorrente come un fatto stabilito, allorquando esso è ancora pendente. Altresì, l’articolo non ha presentato correttamente i fatti dal punto di vista cronologico. I doveri di dili- genza giornalistica, quali la trasparenza e la presunzione di innocenza non sono stati rispettati nella fattispecie.

E. 11 Visto quanto precede, il ricorso contro il servizio della trasmissione “Il Quotidiano” del 6 settembre 2018 è respinto, nella misura in cui è ammissibile, mentre il ricorso contro l’articolo del 6 settembre 2018 che la RSI ha pubblicato sul suo sito rsi.ch/news alle 20:14 deve essere accolto, nella misura in cui è ammissibile.

E. 12 La ricorrente chiede, per ultimo, congrue ripetibili (spese ripetibili) ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) sulla base del libero apprezzamento dell’Autorità di ricorso. Quest’ultima ha ammesso il ricorso con- tro l’articolo online della RSI. Tuttavia, giova ricordare che la procedura dinanzi l’AIRR è gra- tuita (art. 98 cpv. 1 LRTV) sia per la ricorrente che per l’emittente (v. Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, Bundesgesetz del 24 marzo 2006 sulla radio e la televisione [LRTV], Berna 2008, pag. 581, n° 2 relativo all’art. 98 cpv. 1 LRTV) - eccezione fatta in caso di ricorso teme- rario (art. 98 cpv. 2 LRTV). Ne discende che le spese di procedura non possono essere messe a carico della parte soccombente e non può essere assegnata un’indennità per le spese oc- casionate dal ricorso (spese ripetibili) alla parte vincente (v. Rolf H. Weber, op. cit., pag. 581, n° 3 relativo all’art. 98 cpv. 1 LRTV).

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Per questi motivi l’AIRR:

1. Respinge il ricorso all’unanimità per quel che concerne il servizio della trasmissione “Il Quotidiano” del 6 settembre 2018, nella misura in cui è ammissibile.

2. Accoglie il ricorso all’unanimità per quel che concerne l’articolo del 6 settembre 2018 della RSI pubblicato sul suo sito rsi.ch/news alle 20:14, nella misura in cui è ammissi- bile.

3. Invita la SRG SSR, in applicazione dell’art. 89 cpv. 1 lett. a, cifra 1 e 2 LRTV, a comu- nicarle i provvedimenti adottati per porre rimedio ed evitare il ripetersi della violazione constatata al punto 2 del presente dispositivo entro 60 giorni dall’intimazione della pre- sente decisione, rispettivamente entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della stessa.

4. Non percepisce spese di procedura.

5. Intimazione a: (…)

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: 29 gennaio 2020

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR

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27.08.2019

Decisione del 13 settembre 2019

Composizione dell’Autorità

Mascha Santschi Kallay (presidente) Catherine Müller (vice-presidente) Nadine Jürgensen, Suzanne Pasquier Rossier, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (altri membri) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (segretariato)

Oggetto

Radio Televisione Svizzera italiana RSI LA 1: trasmissione “Il Quotidiano” del 6 settembre 2018 servizio “Avvocati sotto accusa” e pubblicazione su rsi.ch/news del 6 settembre 2018 alle 20:14 intitolata “Si spacciava per avvocata”

Ricorsi del 7 maggio 2019

Parti / Partecipanti al procedi- mento

A (ricorrente)

Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (opponente)

b. 817

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In fatto:

A. Il 6 settembre 2018, la Radio Televisione svizzera di lingua italiana (di seguito: la RSI LA1) ha diffuso nell'ambito della trasmissione "Il Quotidiano" un servizio, dalla durata comples- siva di circa 3 minuti, intitolato "Avvocati sotto accusa". Esso verteva sul tema generale degli avvocati stranieri ammessi a esercitare la professione di avvocato in base alle disposizioni sulla libertà di circolazione ma anche ai consulenti stranieri in Ticino senza l’autorizzazione a esercitare la professione di avvocato. Il procedimento penale in corso, in relazione al caso B, è stato segnalato nel servizio per motivi di attualità e come esempio alla problematica riscon- trata.

B. Il 6 settembre 2018 alle 20:14, la RSI ha pubblicato sul suo sito rsi.ch/news un articolo intitolato “Si spacciava per avvocata”. Si trattava di un breve riassunto del procedimento pe- nale in corso in relazione al caso B integrato al servizio del “Il Quotidiano” del 6 settembre 2018 intitolato “Avvocati sotto accusa”.

C. Con scritto del 7 maggio 2019 (data dell'affrancatura), A (di seguito: la ricorrente) ha inoltrato ricorso presso l'Autorità di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: l'Autorità di ricorso o l'AIRR) contro il servizio della trasmissione "Il Quotidiano" intitolato "Avvocati sotto accusa” e l’articolo pubblicato sul sito rsi.ch/news intitolato “Si spacciava per avvocata”. Il rap- porto del mediatore del 1° aprile 2019 è stato allegato al ricorso. La ricorrente lamenta una violazione all'art. 4 cpv. 1 e cpv. 2 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40). Dapprima fa valere che sia il titolo dell’articolo online che il servizio riportano una falsità, ossia che “si sarebbe spacciata per avvocata”. Essa sostiene, come riportato nel ser- vizio, che non espleta rappresentanza, che non si è mai spacciata per avvocata e non si è mai pubblicizzata in qualità di avvocato, né tantomeno il decreto d'accusa ne fa riferimento. Essa censura che il servizio non ha indicato che lei è legittimata a rappresentare i propri clienti in vertenze di diritto pubblico. Inoltre, i telespettatori non sarebbero stati informati con dovizia di particolari circa le attività proposte e promosse dalla ricorrente e l'ammontare della multa cui fa riferimento il decreto d'accusa. La ricorrente sostiene che il servizio non si è rivelato imparziale in quanto ha favoreggiato l'Ordine degli avvocati del Canton Ticino. D'altra parte, non è stato rispettato il diritto della ricorrente alla protezione della sua sfera privata rendendo pubblico il nome, il luogo della sede legale ed il logo della sua impresa. La ricorrente sostiene che la RSI non ha rettificato il titolo dell’articolo online, come da lei richiesto, che non le è stato concesso un diritto di replica e che la sua presa di posizione non è stata riportata adeguata- mente ed in modo completo. Essa considera, poi, che i diritti fondamentali, quali la dignità umana e, in particolare, la non-discriminazione, non sono stati rispettati. Infine, essa invoca una violazione del principio della riconoscibilità della pubblicità (art. 9 cpv. 1 LRTV) e sul divieto in materia di pubblicità (art. 10 cpv. 3 LRTV), così come pure la violazione degli art. 7 (dignità umana), 8 cpv. 2 (non discriminazione), 9 (protezione dell’arbitrio e tutela della buona fede) e 13 (protezione della sfera privata) della Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost.; RS 101). Richiede congrue ripetibili sulla base del libero apprezzamento dell’Autorità di ricorso.

D. In applicazione dell'art. 96 cpv. 2 LRTV, la Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (di seguito: la SSR) è stata invitata ad esprimersi sulla fattispecie. Nella risposta dell'8 giugno 2019, l'opponente chiede che il ricorso sia respinto, nella misura dell'ammissibile. Essa sostiene che il servizio ha riportato un fatto di cronaca giudiziaria, ossia che la ricorrente si era opposta al decreto d'accusa e che il caso sarà giudicato dalla Pretura penale. Il servizio avrebbe quindi riportato unicamente la tesi del Procuratore pubblico. La SSR sostiene che il servizio ha preso in considerazione, sia nel servizio che nell’articolo online, il fatto che la ricor- rente sia legittimata a rappresentare i propri clienti in vertenze di diritto pubblico. Essa rileva che l'approfondimento della notizia non era dedicato all'attività dell'impresa della ricorrente in generale e all'elenco dei servizi proposti e promossi, bensì alla problematica dei giuristi formati all'estero e praticanti in Svizzera nell'attività di monopolio (attività di avvocato). Ritiene inoltre che l'interesse della cronaca giudiziaria oggetto del servizio contestato risiede nella violazione dell'attività di monopolio, non nelle modalità di punizione. Per quel che concerne la violazione

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della sfera privata della ricorrente con la pubblicazione del nome dell'impresa, da cui sarebbe facile risalire alla persona della ricorrente, la SSR sostiene che quest'ultima ha pubblicizzato la propria attività con la distribuzione del volantino, uscendo dalla sfera privata ed entrando nell'attenzione del pubblico. L'opponente considera che la menzione della nazionalità della ricorrente e del paese dell'ottenimento della laurea in diritto era un elemento necessario e centrale per l'approfondimento e la contestualizzazione della notizia ed è del parere che il servizio non ha leso la dignità umana, né degli Italiani né della ricorrente. Infine, essa rileva che la violazione del principio della riconoscibilità della pubblicità (art. 9 cpv. 1 LRTV) non è oggetto di contestazione di fronte l'AIRR.

E. Nella replica del 1° luglio 2019, la ricorrente ribadisce che il servizio era mirato unica- mente e ad accanirsi contro l'impresa e a ledere l'immagine della sua titolare. In relazione alla pubblicità e alla violazione dell'anonimato, essa precisa che i volantini erano tesi a pubbliciz- zare positivamente l'impresa, che era di nuova apertura, e non a pubblicizzarla negativamente così come strumentalizzato dal servizio. Tali volantini sarebbero stati consegnati da amici solo in alcune bucalettere e non vi è stato un volantinaggio vero e proprio ad opera di un’agenzia pubblicitaria di volantinaggio. Per il resto, la ricorrente rinvia al ricorso del 7 maggio 2019.

F. Con scritto del 2 luglio 2019, l’AIRR ha annunciato alla ricorrente che il membro italo- fono Edy Salmina si era ricusato secondo l’art. 10 cpv.1 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

G. Nella duplica del 19 agosto 2019, la SSR contesta che il pubblico non sia stato messo nelle condizioni di formarsi un'opinione personale corretta dei fatti. Essa sottolinea che il ser- vizio non si è limitato al sensazionalismo sul caso in questione ma ha trovato un suo appro- fondimento nel tema generale della concorrenza estera nel settore dell'avvocatura. Concer- nente la negazione del diritto di replica, l'opponente rileva che il servizio riportava solo la cronaca giudiziaria e ha esplicitato cha la ricorrente si professava innocente e che si era op- posta al decreto d'accusa.

H. L'AIRR ha informato le parti della tenuta di deliberazioni pubbliche, considerando che non si opponevano interessi privati degni di protezione (art. 97 cpv. 1 LRTV).

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In diritto:

1. Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di me- diazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).

2. L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. Può interporre ricorso contro un contenuto redazionale pubblicato (art. 2 lett. c bis 4 LRTV) chiunque abbia partecipato alla pro- cedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è tito- lare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 al. 1 e 3 LRTV, ricorso individuale).

2.1 Un ricorso individuale è pertanto ammissibile, se il ricorrente stesso è oggetto del con- tenuto redazionale controverso o se ha uno stretto legame con esso, fatto che lo distingue dagli altri telespettatori (decisioni dell’AIRR b. 755 del 31 agosto 2017, consid. 3, b. 732 del 17 giugno 2016, consid. 2 e b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2). Può prevalersi di uno stretto legame con l’oggetto del contenuto redazionale contestato anche colui che non è stato citato (v. Denis Masmejan, in : Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (Ed.): Loi sur la radio- télévision, Berna 2014, pag. 732 n° 8 relativo all’art. 94 LRTV e giurisprudenza citata). Tuttavia la legittimazione a ricorrere a titolo individuale di una persona che non è citata deve essere ammessa con riserva.

2.2 Nella fattispecie, la ricorrente non è stata espressamente citata nel servizio del “Il Quo- tidiano” né nell’articolo online della RSI contestati. Risulta sia dal servizio che dall’articolo on- line che la ricorrente è senza alcun dubbio la titolare dell’impresa individuale B di C citata. Le condizioni di un ricorso individuale sono dunque adempiute per i due contenuti redazionali in oggetto.

3. L’art. 97 cpv. 2 LRTV limita il potere di esame dell’AIRR, la quale può solo esaminare su ricorso se i contenuti redazionali contestati violano le esigenze minime relative al contenuto del programma (art. 4, 5 e 5a LRTV) o il diritto internazionale applicabile, o se il rifiuto di acce- dere al programma è illecito. Altre censure o conclusioni essendo inammissibili.

3.1. Secondo l’art. 96 cpv. 3 LRTV, l’AIRR può rifiutare o sospendere l’esame di un ricorso se i rimedi di diritto civile o penale permangono possibili o non sono stati utilizzati oppure se nello stesso affare è in corso una procedura amministrativa. Come ha rilevato il Tribunale fe- derale (di seguito: il TF) nella sua sentenza DTF 134 II 260 consid. 6.2, pag. 262 (“Schönhei- tschirurgen”) e l’AIRR nelle sue decisioni b. 634 del 2 dicembre 2011, consid. 3.2 (“Enquête sur le projet de musée consacré à Charlie Chaplin”) e b. 721 dell’11 dicembre 2015, consid. 3.2 (“Tecnologie innovative presentate al Salone dell’automobile di Ginevra”), la sorveglianza dei programmi serve prioritariamente alla protezione della libera formazione dell’opinione del pubblico e non alla protezione dei diritti della persona in causa. Nella stessa sentenza, il TF ha riconosciuto che degli aspetti relativi alla sfera privata non rientrano nella competenza dell’AIRR poiché l’applicazione del diritto individuale alla protezione della personalità rientra nell’ambito del diritto civile e penale. La censura secondo la quale il servizio e l’articolo online non hanno rispettato il diritto della ricorrente alla protezione della sua sfera privata rendendo pubblico il nome, il luogo della sede legale ed il logo della sua impresa non rientra nella com- petenza dell’AIRR e non è quindi ricevibile.

3.2. Le richieste della ricorrente secondo le quali la redazione di “Il Quotidiano” avrebbe dovuto diffondere une rettifica del servizio e dell’articolo online e concedergli un diritto di replica non rientrano nel campo di competenza dell’AIRR e non sono quindi ricevibili. Essa si limita in effetti ad accertare nella sua decisione se delle disposizioni relative al diritto dei programmi sono state violate (art. 97 cpv. 2 lett. a e b LRTV). Quando l’Autorità di ricorso constata una violazione, può ricorrere alla procedura dell’art. 89 LRTV (v. Rapporto annuale 2011 dell’AIRR, pag. 14). Non può decidere lei stessa di prendere delle misure secondo la disposizione preci- tata al fine che si ponga rimedio alla violazione e che si eviti il ripetersi della medesima.

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3.3 Irricevibile è pure la violazione invocata dalla ricorrente relativa al principio della rico- noscibilità della pubblicità (art. 9 cpv. 1 LRTV) e al divieto in materia di pubblicità (art. 10 cpv. 3 LRTV), poiché tale violazione non rientra nella competenza dell’AIRR ma dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). L’AIRR esaminerà la critica della ricorrente relativa alla viola- zione della pubblicità occulta e gratuita in relazione con l’art. 4 cpv. 2 LRTV (v. consid. 6.2 e 7.3.5).

3.4. Le altre disposizioni invocate nel ricorso concernenti gli art. 9 e 13 Cost. non rientrano nella competenza dell’AIRR e non sono applicabili nella fattispecie.

4. Il ricorso definisce l’oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d’esame dell’AIRR. Quando entra nel merito, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto applica- bile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni delle parti (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2° edizione, Berna 2011, n° 880, pag. 262). La ricorrente contesta sia il servizio del “Il Quotidiano” del 6 settembre 2018 intitolato "Avvocati sotto ac- cusa” che l’articolo pubblicato lo stesso giorno alle 20:14 sul sito rsi.ch/news intitolato “Si spac- ciava per avvocata”. Si tratta di due diversi contenuti redazionali che l’AIRR deve esaminare separatamente per verificarne la compatibilità con il diritto in materia dei programmi (v. deci- sione dell’AIRR b. 789 del 2 novembre 2018, consid. 4). L’articolo pubblicato su RSI News è un articolo online con riferimento ad una trasmissione ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 lett. b Con- cessione SSR del 1° gennaio 2019.

5. L’art. 17 cpv. 1 Cost. garantisce la libertà della radio e della televisione. L’art. 93 cpv. 3 Cost. e l’art. 6 cpv. 2 LRTV proteggono l’autonomia dell’emittente. Quest’ultima è libera di scegliere il tema di un contenuto redazionale e pure di trattarlo secondo modalità di sua scelta. Non esiste un tema che non potrebbe essere dibattuto, anche in modo critico, nei media elet- tronici (v. Denis Masmejan, op. cit., pag. 123, n° 12 relativo all’art. 6 al. 2 LRTV; decisione dell’AIRR b. 483 del 14 maggio 2004, consid. 5 [“Drohung”]). L’emittente, in questo ambito, è però tenuta a rispettare le disposizioni sui contenuti redazionali, tra le quali rientrano, in parti- colare, anche il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV) e il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare la dignità umana e la non discriminazione (art. 4 cpv. 1 LRTV).

6. In relazione con il principio sancito all’art. 4 cpv. 2 LRTV, l’AIRR esamina in quale mi- sura il pubblico ha potuto farsi un’idea il più possibile corretta dei fatti o di un argomento e nel contempo una propria opinione (DTF 137 I 340 consid. 3.3, pag. 344 segg., [“FDP und Phar- malobby”]; DTF 131 II 253 consid. 2.1 segg., pag. 256 segg. [“Rentenmissbrauch”]. Il pubblico deve anche poter riconoscere i pareri personali e i commenti critici. Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure imperfezioni a livello redazionale, che non potrebbero in- fluenzare notevolmente la visione d’insieme fornita dal contenuto redazionale, non hanno rile- vanza dal punto di vista del diritto in materia di programmi. Affinché il pubblico sia in grado di formarsi una propria opinione, l’emittente deve rispettare i doveri essenziali di diligenza gior- nalistica (v. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7. 104 segg., pag. 312 segg.; Denis Barrelet/Werly, op. cit., n° 895 segg., pag. 267 segg.; Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 2018, 4a ed., pag. 216 segg.; Denis Masmejan, op. cit. pag. 96 segg. n° 43 segg. relativo all’art. 4 LRTV; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20 segg., pag. 58 segg.).

6.1 Nei contenuti redazionali che riguardano un procedimento penale pendente, deve es- sere rispettata la presunzione d’innocenza ai sensi dell’art. 6 cpv. al. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU; RS 0.101) e dell’art. 32 cpv. 1 Cost. (DTF 116 IV 31 consid. 5a pag. 39 segg. [« Lucona/Proksch »] ; sentenza 2A.614/2003 del Tribunale federale dell’8 marzo 2005 consid. 3.3 [« Nicole Dubosson/Jean-Yves Bonvin »] ; Franz Zeller, Zwischen Vorverurteilung und Justizkritik, Bern 1998, pag. 287segg. ; decisioni dell’AIRR

b. 655 del 19 ottobre 2012 [«La multinazionale delle vittime»] e b. 755 del 31 agosto 2017

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[“Condannato per una sberla”]). Infatti ognuno è presunto innocente fintanto che non sia con- dannato con sentenza cresciuta in giudicato. Per questo motivo, nei contenuti redazionali ri- guardanti una procedura penale in corso bisogna evitare anticipi di giudizio.

6.2 L’AIRR è competente per trattare i casi di pubblicità occulta gratuita nell'ambito dei suoi compiti definiti all’art. 97 cpv. 2 lett. a LRTV (decisione dell’AIRR b. 559 del 19 ottobre 2007 consid. 4 segg. [“Start up”]). Essa deve esaminare, in relazione alla corretta presentazione di fatti e avvenimenti, se la trasmissione o il servizio contestato ha trasmesso l’immagine più affidabile possibile dei fatti o di un tema alfine di consentire al pubblico di formarsi liberamente la propria opinione. I messaggi pubblicitari contenuti nelle trasmissioni redazionali possono influenzare la libera formazione dell'opinione del pubblico. Infatti, se sono collocati senza ne- cessità redazionale, ledono la trasparenza e quindi hanno un effetto manipolatore. Il pubblico li percepisce come presunte informazioni, rispettivamente come veri e propri elementi di fondo, poiché può partire dal fatto che il ruolo delle trasmissioni redazionali è quello di informare o di intrattenere. Pertanto, i messaggi pubblicitari contenuti in una trasmissione redazionale non devono di per sé perseguire tale scopo, altrimenti sono contrari al principio della corretta pre- sentazione di fatti e avvenimenti. Al contrario, essi devono invece essere coperti da un certo valore informativo, rispettivamente formare degli elementi costitutivi di fondo (decisione dell’AIRR b. 796 del 1° febbraio 2019, consid. 6.1.9 [« Les sports aquatiques, attention danger ! »]).

6.3 Il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 al. 2 LRTV si applica ad entrambi i contenuti redazionali, nella fattispecie alla trasmissione del “Il Quotidiano” del 6 settembre 2018 intitolata “Avvocati sotto accusa” e all’articolo online pubblicato il 6 set- tembre 2018 alle 20:14 intitolato “Si spacciava per avvocata” contestati, in ragione del loro contenuto informativo.

6.4 Nella valutazione di un contenuto redazionale e del suo rispetto del principio della cor- retta presentazione di fatti e avvenimenti è rilevante l’impressione complessiva che si può ri- cavare da entrambi i contenuti redazionali contestati (sentenza 2C_862/2008 del TF del 1° maggio 2009 consid. 6.2 [“Le juge, le psy et l’accusé”]).

7. “Il Quotidiano” è una trasmissione d’informazione regionale in onda tra le 19:00 e le 20:00. Sul filo dell’attualità, “Il Quotidiano” propone la cronaca regionale in un’ottica nazionale, senza dimenticare i risvolti transfrontalieri e cercando di scavare nella realtà del Paese con invitati, interviste, approfondimenti e collegamenti in diretta, proponendo, accanto alle news, un primo approfondimento su tematiche importanti.

7.1 Nella fattispecie, nel sommario, il presentatore e giornalista Christian Romelli annuncia: “Si sarebbe spacciata per avvocata pur non avendo il brevetto. La procura ha emesso un decreto d’accusa contro la titolare italiana di una ditta di C che promuoveva la sua attività con tanto di volantino. Lei contesta gli addebiti. Intanto l’Ordine degli avvocati lancia l’appello: tu- teliamo l’utenza e la categoria”. All’inizio della notizia, appare a tutto schermo un’immagine fissa per qualche secondo del logo dell’azienda B. Scorrono in seguito delle immagini su un volantino con l’elenco delle prestazioni proposte dalla ditta.

7.1.1 Nel lancio, il presentatore introduce il servizio contestato dichiarando: “La concorrenza estera non risparmia il settore dell’avvocatura. Sono ben 117 le persone che esercitano in Ticino dopo aver conseguito il brevetto fuori dai nostri confini. A volte non conoscono la realtà locale – commenta l’Ordine degli avvocati, che di recente ha anche segnalato il caso di una cittadina italiana priva addirittura dei necessari requisiti. Sentiamo.”

7.1.2 Si passa al servizio e la voce fuori campo afferma, mentre scorre in contemporanea l’immagine del volantino: “Un altisonante volantino con tanto di elenco delle prestazioni offerte. Di tutto e di più, dal diritto internazionale ai problemi di vicinato. Naturalmente con la prima consulenza gratuita. È quanto proponeva B di C, facente capo a una cittadina italiana. Lau- reatasi in diritto oltre confine, si, ma che avvocato non è. Le manca infatti il brevetto, senza il

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quale non è possibile rappresentare qualcuno in giudizio, davanti all’autorità civile o penale. Cosa che, tra le righe, la titolare della ditta avrebbe invece lasciato intendere. Così ritiene il ministero pubblico, che nei giorni scorsi ha emesso, contro di lei, un decreto d’accusa per violazione della legge sulla concorrenza sleale e violazione della legge sull’avvocatura”. La voce fuori campo prosegue affermando che “Il procuratore Andrea Giannini le ha inflitto una pena pecuniaria sospesa, oltre al pagamento di una multa”, che la titolare “si professa inno- cente”, che “non ha mai detto di essere avvocato” e che “le poche prestazioni fornite non sono state fatte”, a mente della titolare, “a titolo professionale”. Inoltre, la voce fuori campo precisa che “La donna ha impugnato la decisione e la vicenda approderà dunque alla Pretura penale e che a segnalare il caso è stato l’Ordine degli avvocati, che non nasconde la sua preoccupa- zione, anche per il semplice e lecito lavoro di consulenza”.

7.1.3 Il servizio prosegue con l’intervista al Presidente dell’Ordine degli avvocati del Canton Ticino, il quale specifica che “La rappresentanza in giudizio civile e penale la possono fare solo gli avvocati”. L’intervista prosegue sollevando la problematica degli avvocati formati all’estero e praticanti in Svizzera.

7.1.4 La voce fuori campo conclude il servizio dicendo che “[…] Occorre vigilare. La profes- sionalità – conclude Cabrini – va salvaguardata. A tutela della categoria e, prima ancora, dell’utenza stessa”.

7.2 Giova ricordare che le emittenti, in virtù della libertà e dell’autonomia dei programmi di cui godono (v. consid. 5 sopracitato), sono libere di concepire i loro programmi, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi, l’elaborazione dei contenuti e lo stile. Il servizio di “Il Quotidiano” del 6 settembre 2018 era dedicato alla tematica generale degli avvocati formati all’estero e praticanti in Svizzera, come pure ai consulenti stranieri in Ticino senza l’autorizza- zione di esercitare la professione di avvocato. Per entrambi i gruppi professionali che si sono formati all’estero, il servizio affronta la questione della qualità della consulenza legale e della rappresentanza legale in ragione delle scarse conoscenze delle condizioni locali nel sistema giudiziario. Il procedimento penale in corso, in relazione al caso B, è stato illustrato nel servizio per motivi di attualità, cioè in seguito alla denuncia presentata dall'Ordine degli avvocati del Canton Ticino nei confronti della ricorrente per essersi, a dire del Ministero pubblico, spacciata per avvocato – allora che non è un avvocato e non è quindi sottomessa alla legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61) –, e come esempio alla problematica riscontrata. Nel servizio si riferiva che la denuncia era stata presentata per volantinaggio teso a pubblicizzare i servizi offerti dall'impresa della ricorrente. Si riferiva pure che la ricorrente si era opposta al decreto d’accusa emesso dal Ministero Pubblico e che il caso sarebbe stato giudicato dalla Pretura penale. La tematica del servizio, il messaggio che esso intendeva tra- smettere, così come pure la cronologia in relazione al procedimento penale in corso nei con- fronti di B, erano perfettamente chiari per il pubblico. Diversamente da quello sostenuto dalla ricorrente, il servizio non era quindi teso ad accanirsi contro l’impresa e a ledere l’immagine della titolare.

7.3 La ricorrente sostiene che il servizio criticato di “Il Quotidiano” del 6 settembre 2018 ha riportato affermazioni false e ha omesso informazioni indispensabili alla giusta interpretazione dei fatti. Il pubblico non è così stato in grado di formarsi una sua opinione sul tema trattato e ha così messo in cattiva luce l’impresa della ricorrente.

7.3.1 La ricorrente lamenta in primo luogo che, contrariamente à ciò che sostiene il servizio contestato, non si è mai spacciata per avvocato, non espleta rappresentanza legale e non si è mai pubblicizzata in qualità di avvocato, né tantomeno il decreto d’accusa ne fa riferimento.

7.3.2 Giova ricordare che il servizio ha citato un fatto di cronaca giudiziaria, ossia la notizia del decreto d’accusa emesso dal Ministero Pubblico nei confronti della ricorrente, che è stato integrato quale esempio alla tematica generale affrontata. Dapprima, nel sommario, il giorna- lista utilizza il verbo al condizionale per indicare che la ricorrente “si sarebbe spacciata per

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avvocata” – rispettando così la presunzione d’innocenza della ricorrente – e che essa conte- stava con vigore il decreto d’accusa emesso nei suoi confronti. Nel servizio, si ribadisce che la ricorrente si professava innocente e che non aveva mai detto di essere avvocato. Si era poi presentata la tesi del Procuratore pubblico, secondo la quale la ricorrente avrebbe lasciato intendere, tra le righe, che era un avvocato, ma che essa aveva impugnato la decisione (il decreto d’accusa). Il servizio non ha quindi presentato il caso della ricorrente come un fatto stabilito, rispettando così la presunzione di innocenza della ricorrente. I telespettatori sono stati in grado di capire che il decreto d’accusa non era una condanna definitiva, poiché la ricorrente vi si era opposta, e che il caso doveva ancora essere giudicato dalla Pretura penale. A torto, quindi, la ricorrente sostiene che il servizio ha ritenuto come un dato di fatto che si era spac- ciata per avvocato. Certo, il servizio avrebbe potuto astenersi dal rendere pubblico il nome, il luogo della sede ed il logo della ditta della ricorrente. Tuttavia, nella misura in cui la presun- zione di innocenza è stata rispettata, tali informazioni non hanno influenzato negativamente il pubblico. Infine, si osserva che il servizio ha indicato che il decreto d’accusa era stato emesso per violazione della legge federale contro la concorrenza sleale e violazione della legge sull’av- vocatura. Il servizio non ha quindi fornito informazioni errate.

7.3.3 La ricorrente sostiene inoltre che il servizio ha riportato solo ed esclusivamente di rap- presentanza in giudizio e non ha per nulla esplicitato la vera attività della sua impresa che è prettamente di natura assistenziale, di tutela e di consulenza. Essa considera che è assoluta- mente legittimata a rappresentare i suoi clienti in vertenze di diritto pubblico, fatto che non è stato menzionato nel servizio. L’assenza di conoscenze specifiche preliminari da parte del pubblico circa l’attività che può svolgere anche chi è privo del brevetto di avvocato (quindi un giurista), non ha permesso al pubblico di formarsi una propria opinione.

Benché questa tematica non fosse oggetto del servizio contestato, essa è stata presa in con- siderazione in quanto il servizio indica che alla ricorrente “manca infatti il brevetto, senza il quale non è possibile rappresentare qualcuno in giudizio, davanti all’autorità civile o penale”. Il Presidente dell’Ordine degli avvocati precisa, più avanti, che “la rappresentanza in giudizio civile o penale la possono fare solo gli avvocati”, ciò che implica che tutte “le altre attività”, laddove non vige il monopolio degli avvocati, le possono esercitare anche gli altri (giuristi). Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il servizio è stato chiaro su questo punto.

7.3.4 La ricorrente censura poi che il servizio non è stato esaustivo in quanto il pubblico non è stato informato con dovizia di particolari circa le attività proposte e promosse dalla ricorrente e riguardo all’entità della multa cui fa riferimento il decreto d’accusa.

La tematica oggetto del servizio contestato non era dedicata all’attività di B in generale ma, come già specificato, alla problematica degli avvocati che hanno conseguito il brevetto all’estero. Per quel che concerne le attività della ditta della ricorrente B ed i vari servizi pro- mossi, essi sono stati sufficientemente illustrati nel servizio tramite il volantino mostrato a tutto schermo che i telespettatori hanno potuto leggere (“Protezione dei diritti umani dinanzi le giu- risdizioni interne ed internazionali”, “Diritto internazionale e comunitario”, “Diritto degli stra- nieri”, “Diritto amministrativo”, “Diritto delle assicurazioni sociali”, “Diritti economico-sociali”, “Libertà civili e diritti politici”, “Diritto di salute, malasanità”, “Diritto di famiglia”, “Diritto del la- voro”, “Locazione, affitto, vicinato e condominio“) e riassunti dalla voce fuori campo mentre scorre in contemporanea l’immagine del volantino (“Di tutto e di più, dal diritto internazionale ai problemi di vicinato”). Per quel che riguarda l’assenza della menzione dell’ammontare della multa, essa non costituisce un elemento d’informazione indispensabile all’interpretazione dei fatti e non ha impedito ai telespettatori di formarsi una propria opinione sul caso in cui è coin- volta la ricorrente. D’altra parte, oltre alla multa, il decreto d’accusa fa anche riferimento ad una pena pecuniaria tuttavia sospesa.

7.3.5 A mente della ricorrente, il servizio non si è rivelato imparziale in quanto ha ingiusta- mente favoreggiato l’Ordine degli avvocati del Canton Ticino e ha messo in atto una vera e propria condotta sleale nei suoi confronti, sponsorizzando gratuitamente i servizi degli avvocati ticinesi tramite pubblicità occulta.

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È stato il Presidente dell’Ordine degli avvocati ticinesi a presentare una denuncia contro la ricorrente al Ministero pubblico per volantinaggio teso a pubblicizzare i servizi offerti dalla sua impresa, fatto menzionato nel servizio (“A segnalare il caso è stato l’Ordine degli avvocati […]”). Esso è intervenuto nel servizio in quanto organo di riferimento e di tutela dei requisiti per esercitate la professione di avvocato nel Cantone Ticino (nel sommario, prima del servizio, il presentatore annuncia che “[…] Intanto l’Ordine degli avvocati lancia l’appello: tuteliamo l’utenza e la categoria […]” poi, in conclusione, la voce fuori campo indica che “[…] Occorre vigilare. La professionalità – conclude Cabrini – va salvaguardata […]”). Il Presidente dell’Or- dine degli avvocati ticinesi non è intervenuto come ente di tutela degli interessi di concorrenza degli avvocati svizzeri. Egli si è infatti espresso sulla problematica principale del servizio e non ha nascosto la sua preoccupazione anche per il semplice, e lecito, lavoro di consulenza. Se rammenta in generale che la rappresentanza dinanzi i tribunali civili e penali (rappresentanza in giudizio) la possono fare solo gli avvocati, sostiene, a suo modo di vedere, che tutte le altre attività che anche gli altri (giuristi non avvocati) possono esercitare, se fatte da un avvocato è meglio per l’utenza. Egli indica inoltre, che “si vedrebbe male rappresentare in giudizio (quindi come avvocato svizzero) qualcuno a Parigi, Milano e Berlino” e presume che “le stesse diffi- coltà le abbiano queste persone che esercitano, volessero esercitare l’attività classica in loco”, concludendo che “la professionalità va salvaguardata”. L’intervista al presidente Cabrini era quindi giustificata e in relazione diretta con la tematica del servizio. Le sue considerazioni per- sonali erano chiaramente riconoscibili dal pubblico e non erano tese a sponsorizzare gratuita- mente i servizi degli avvocati ticinesi a scapito della ricorrente. Non si trattava dunque di un caso di pubblicità occulta gratuita ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 LRTV. Gli eventuali effetti pubblici- tari a favore dei servizi degli avvocati ticinesi sono stati coperti dal valore informativo del ser- vizio contestato. Il procedimento penale in corso in relazione al caso B è stato presentato nel servizio per motivi di attualità e come esempio alla problematica trattata. D’altra parte, l’opi- nione della ricorrente è stata chiaramente presentata: essa contesta con vigore gli addebiti del Procuratore pubblico in seguito alla denuncia presentata dall’Ordine degli avvocati del Canton Ticino. A torto, la ricorrente sostiene quindi che il servizio non è stato imparziale.

7.3.6 Da ultimo, l’Autorità di ricorso osserva che il decreto d’accusa del 24 agosto 2018 emesso dal Procuratore pubblico Andrea Gianini ha pure ritenuto la ricorrente colpevole di delitto alla legge federale contro la concorrenza sleale per aver diffuso messaggi pubblicitari attraverso la pagina Facebook della sua impresa e tramite il volantino in questione, oltre all’esercizio abusivo dell’avvocatura. Tuttavia, il fatto che il ricorso alla pubblicità su Facebook non sia stato menzionato nel servizio costituisce un elemento secondario, senza influenza notevole sull’impressione generale che il pubblico ha potuto farsi del caso in cui è coinvolta la ricorrente.

7.4 In conclusione, per il rispetto del principio della corretta presentazione di fatti e avveni- menti è decisiva l’impressione generale che si può ricavare dal servizio contestato nella sua globalità. La tematica generale affrontata nel servizio – la problematica degli avvocati aventi conseguito il brevetto all’estero e praticanti in Svizzera e ai consulenti stranieri in Ticino – così come pure la cronologia dei fatti in relazione al procedimento penale in corso nei confronti di B sono tati presentati in maniera corretta, chiara e trasparente. Al pubblico sono state fornite le informazioni più pertinenti e importanti. I telespettatori sono stati in grado di capire che il decreto d’accusa non era una condanna definitiva, poiché la ricorrente vi si era opposta, e che il caso doveva essere ancora giudicato dalla Pretura penale. Il servizio non ha dunque ritenuto come un dato di fatto che la ricorrente si era spacciata per avvocato e ha rispettato la presun- zione di innocenza. D’altra parte, l’intervista al Presidente dell’Ordine degli avvocati del Canton Ticino era giustificata e in relazione diretta con la tematica del servizio e le sue considerazioni personali erano chiaramente riconoscibili e non erano tese a sponsorizzare i servizi degli av- vocati ticinesi a scapito della ricorrente. Le carenze constatate (mancata menzione dell’entità della multa cui fa riferimento il decreto d’accusa e mancata menzione dei messaggi pubblicitari tramite la pagina Facebook dell’impresa della ricorrente) hanno portato su punti secondari e non hanno indotto i telespettatori in errore, i quali hanno potuto formarsi un’opinione propria

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sul tema trattato e sul caso che in cui è convolta la ricorrente. L’emittente non ha violato la diligenza giornalistica nella fattispecie.

8. L'art. 4 cpv. 1 LRTV menziona espressamente le regole minime per tutte le emittenti di programmi che rivestono un'importanza capitale in una società democratica. Esso prevede, in particolare, che un programma deve rispettare la dignità umana, non deve essere discrimina- torio, non deve contribuire all'odio razziale e non deve ledere la morale pubblica. Anche l'art. 4 LRTV fa parte di un quadro giuridico internazionale, poiché corrisponde agli standard minimi dell'art. 7 cpv. 1 e cpv. 2 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfron- taliera (RS 0.784.405; v. in proposito il messaggio del 18 dicembre 2002 sulla revisione totale della legge sulla radiotelevisione; FF 2003 1425 segg., in particolare 1515 e 1449).

8.1 L'art. 7 Cost. stabilisce il principio che la dignità umana deve essere rispettata e pro- tetta. Questa disposizione significa che la dignità umana deve essere alla base di ogni attività dello Stato e che essa costituisce il fondamento della libertà personale, che ne è l'espressione concreta, e dell’interpretazione alla quale deve servire (ATF 132 I 49 consid. 5.1 pag. 55). Il diritto del programma esige il rispetto della dignità umana (art. 4 cpv. 1 LRTV) e vieta a chiun- que di essere ridotto allo stato di oggetto o di essere sminuito o umiliato (decisione del Tribu- nale federale 1B_176/2016 dell'11 aprile 2017 e Denis Masmejan, op. cit., pag. 86, n° 12 re- lativo all'art. 4 cpv. 1 LRTV). La tutela della dignità umana è violata se una persona viene messa in ridicolo in modo significativo in televisione (decisione dell’AIRR b. 580 del 4 luglio 2008, consid. 8 segg. ("Vom Reinfallen am Rheinfall"), b. 448 del 15 marzo 2002, consid. 6 segg. ("Sex: The Annabel Chong Story") e b. 380 del 23 aprile 1999, consid. 6.2 [“24 Minuten mit Cleo”]). Il limite autorizzato deve essere definito in ogni caso a seconda delle circostanze.

8.2 Le emissioni non devono essere discriminatorie ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 2° par. LRTV. I giudizi generali nei confronti delle persone o l'esclusione di determinate caratteristiche sono proibite da questa disposizione che deriva dall'art. 8 cpv. 2 Cost. (decisione AIRR b. 704/705 del 5 giugno 2015, consid. 6 segg. ["Elektrochonder"] e b. 524 del 21 aprile 2006, consid. 4.6. ["Asylkriminalitet"]. Queste caratteristiche possono includere l’origine, la razza, il sesso, l’età, la religione, le credenze ideologiche o politiche (v. Rainer J. Schweizer, Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3° edizione, Zurigo/San Gallo 2014, n° 61 segg. relativo all'art. 8 Cost.).

8.3 Nel caso in esame, la ricorrente considera che i diritti fondamentali menzionati all’art. 4 cpv. 1 LRTV, in particolare la dignità umana e il divieto di discriminazione sono stati violati, visto che il servizio ha menzionato più volte la nazionalità della ricorrente (cittadina italiana), nonché il paese di ottenimento della sua laurea in diritto (oltre confine).

8.3.1 La menzione di tali elementi, a mente della ricorrente, avrebbe avuto un effetto discri- minatorio, soprattutto quando generalizza giudizi di valore negativi rafforzando determinati pregiudizi contro le minoranze. Va precisato che tali elementi rappresentavano delle informa- zioni importanti e centrali e direttamente connesse alla problematica del servizio dedicata agli avvocati stranieri con formazione all’estero e praticanti in Svizzera, come pure ai consulenti stranieri in Ticino senza l’autorizzazione a esercitare la professione di avvocato. Essi erano necessari per la comprensione da parte del pubblico della descrizione dei fatti. Il servizio non si voleva discriminatorio nei confronti di cittadini italiani. D’altra parte, l’AIRR non vede come la menzione della nazionalità italiana della ricorrente risulterebbe discriminatoria nel servizio.

8.3.2 Per quel che concerne i commenti della voce fuori campo relativi al volantino mostrato nel servizio possono essere stati percepiti dalla ricorrente come discriminatori, in quanto tesi, a suo dire, a beffeggiare e screditare i servizi offerti al pubblico. Tuttavia, si osserva che certi commenti risultano dal testo stesso del volantino (“Dal diritto internazionale ai problemi di vici- nato” e “Naturalmente con la prima consultazione gratuita”), mentre altri commenti (“altiso- nante volantino”, “con tanto di elenco”, “di tutto e di più”) conferiscono al servizio un leggero carattere ironico, che la voce fuori campo avrebbe potuto tralasciare, poiché non centrali e quindi superflui. Essi non sono gravi e offensivi al punto di essere discriminatori.

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8.3.3 Altresì, la dignità umana non è stata lesa, poiché la menzione della nazionalità non concerneva direttamente la persona della ricorrente ma la professione di avvocato e di consu- lenti giuridici, più precisamente di avvocati e di consulenti stranieri praticanti in Ticino. Il servi- zio non intendeva umiliare o ridicolizzare la ricorrente.

9. Visto quanto precede, l’AIRR considera che il servizio della trasmissione “Il Quotidiano” del 6 settembre 2018 non ha violato il diritto in materia di programmi, in particolare l’art. 4 cpv. 1 e cpv. 2 LRTV.

10. Il 6 settembre 2018 alle 20:14, la RSI ha pubblicato sul suo sito rsi.ch/news un articolo intitolato “Si spacciava per avvocata”. Si trattava di un breve riassunto del procedimento pe- nale in corso in relazione al caso B integrato al servizio della trasmissione “Il Quotidiano” del 6 settembre 2018 intitolato “Avvocati sotto accusa”.

10.1 L’articolo online riportava: “Si spacciava per avvocata” “Decreto d’accusa contro la titolare della B di C. Non aveva il brevetto” Il volantino, citato e presentato nel servizio del “Il Quotidiano” e oggetto della denuncia dell’Or- dine degli avvocati al Procuratore pubblico, è in seguito mostrato nell’articolo. Esso indica poi che la ricorrente aveva lasciato intendere di potere esercitare a tutti gli effetti, senza doversi limitare al semplice lavoro di consulenza, che è una cittadina italiana laureatasi oltre confine ma priva di brevetto necessario per rappresentare i clienti in giudizio, davanti all’autorità penale o civile. Si racconta che la titolare della B di C, aveva promosso la sua attività con tanto di volantinaggio, che l’Ordine degli avvocati ticinesi si era rivolto al Ministero pubblico, il quale aveva emesso un decreto d’accusa per violazione della legge sulla concorrenza sleale e vio- lazione della legge sull’avvocatura. Si indica pure che il Procuratore pubblico, Andrea Gianini, aveva proposto una pena pecuniaria sospesa, oltre il pagamento di una multa. Sola alla fine dell’articolo, si specifica che la ricorrente si professava innocente, che aveva impugnato la decisione e che la vicenda approderà dunque alla Pretura penale.

10.2 Nella fattispecie, l’Autorità di ricorso osserva che nell’articolo online si riferiva unica- mente del caso B senza alcun riferimento al tema principale trattato nel servizio del “Il Quoti- diano”. A differenza del titolo del servizio del “Il Quotidiano”, il titolo dell’articolo online ha uti- lizzato l’indicativo imperfetto “Si spacciava per avvocata” e non il condizionale (“Si sarebbe spacciata per avvocata”) lasciando intendere al lettore/utente che la ricorrente si era effettiva- mente fatta passare per avvocato, allorquando il caso non era stato ancora giudicato e la pertinenza delle accuse mosse dal Procuratore pubblico non era ancora stata stabilita. Il titolo dell’articolo ha quindi presentato al pubblico l’informazione come un dato di fatto, come se la ricorrente fosse in realtà colpevole e quindi già stata condannata. Inoltre, il titolo è pungente in quanto è scritto a caratteri grandi, in grassetto e fra virgolette, ciò che rinforza l’informazione riguardo la colpevolezza della ricorrente, focalizzando tutta l’attenzione del lettore/utente. A ragione, la ricorrente sostiene che nella cronaca giudiziaria, il giornalista non ha usato partico- lare prudenza. Per questi motivi, l’articolo online non ha rispettato la presunzione di innocenza della ricorrente.

10.3 Inoltre, l’articolo online non ha presentato correttamente i fatti, dal punto di vista crono- logico, relativi alla cronaca giudiziaria che vede coinvolta la ricorrente. Non solo il titolo avrebbe dovuto essere redatto al condizionale, ma il sottotitolo avrebbe dovuto chiarire il caso e speci- ficare che la ricorrente si professava innocente e che si era opposta al decreto d’accusa, come era stato fatto nel servizio del “Il Quotidiano” nel sommario e durante il servizio. Solo alla fine dell’articolo si dice che “la donna si professava innocente” e che aveva “impugnato la deci- sione” e che “la vicenda approderà alla Pretura penale”. Nell’articolo online, non è dunque chiaro sin dall’inizio che le accuse mosse nel decreto d’accusa erano state contestate dalla ricorrente che si riteneva innocente e che il caso sarà giudicato dalla Pretura penale. L’aver fornito queste importanti indicazioni solo alla fine dell’articolo non permette al lettore/utente di

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capire chiaramente la cronologia dei fatti, ossia che le accuse mosse dal Procuratore pubblico non erano definitive ma che dovevano essere ancora giudicate dalla Pretura penale. Inoltre, all’inizio e nel testo l’articolo cita il decreto d’accusa emesso dal Ministero pubblico mentre, alla fine, cita il termine “decisione” (“La donna […] ha impugnato la decisione), creando così confusione per il lettore/utente. Quest’ultimo non ha necessariamente conoscenze in diritto e non ha capito che per decisione l’articolo si riferiva al decreto d’accusa.

10.4 In conclusione, per il rispetto del principio della corretta presentazione di fatti e avveni- menti è decisiva l’impressione generale che si può ricavare dall’articolo online della RSI con- testato nella sua globalità. L’articolo online consisteva in un breve riassunto del procedimento penale in corso in relazione al caso B integrato al servizio della trasmissione “Il Quotidiano” del 6 settembre 2018. Il titolo dell’articolo ha presentato l’informazione riguardo il caso in cui è coinvolta la ricorrente come un fatto stabilito, allorquando esso è ancora pendente. Altresì, l’articolo non ha presentato correttamente i fatti dal punto di vista cronologico. I doveri di dili- genza giornalistica, quali la trasparenza e la presunzione di innocenza non sono stati rispettati nella fattispecie.

11. Visto quanto precede, il ricorso contro il servizio della trasmissione “Il Quotidiano” del 6 settembre 2018 è respinto, nella misura in cui è ammissibile, mentre il ricorso contro l’articolo del 6 settembre 2018 che la RSI ha pubblicato sul suo sito rsi.ch/news alle 20:14 deve essere accolto, nella misura in cui è ammissibile.

12. La ricorrente chiede, per ultimo, congrue ripetibili (spese ripetibili) ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) sulla base del libero apprezzamento dell’Autorità di ricorso. Quest’ultima ha ammesso il ricorso con- tro l’articolo online della RSI. Tuttavia, giova ricordare che la procedura dinanzi l’AIRR è gra- tuita (art. 98 cpv. 1 LRTV) sia per la ricorrente che per l’emittente (v. Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, Bundesgesetz del 24 marzo 2006 sulla radio e la televisione [LRTV], Berna 2008, pag. 581, n° 2 relativo all’art. 98 cpv. 1 LRTV) - eccezione fatta in caso di ricorso teme- rario (art. 98 cpv. 2 LRTV). Ne discende che le spese di procedura non possono essere messe a carico della parte soccombente e non può essere assegnata un’indennità per le spese oc- casionate dal ricorso (spese ripetibili) alla parte vincente (v. Rolf H. Weber, op. cit., pag. 581, n° 3 relativo all’art. 98 cpv. 1 LRTV).

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Per questi motivi l’AIRR:

1. Respinge il ricorso all’unanimità per quel che concerne il servizio della trasmissione “Il Quotidiano” del 6 settembre 2018, nella misura in cui è ammissibile.

2. Accoglie il ricorso all’unanimità per quel che concerne l’articolo del 6 settembre 2018 della RSI pubblicato sul suo sito rsi.ch/news alle 20:14, nella misura in cui è ammissi- bile.

3. Invita la SRG SSR, in applicazione dell’art. 89 cpv. 1 lett. a, cifra 1 e 2 LRTV, a comu- nicarle i provvedimenti adottati per porre rimedio ed evitare il ripetersi della violazione constatata al punto 2 del presente dispositivo entro 60 giorni dall’intimazione della pre- sente decisione, rispettivamente entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della stessa.

4. Non percepisce spese di procedura.

5. Intimazione a: (…)

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: 29 gennaio 2020