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b.816

Tele Ticino, edizioni del "TG" del 31.01., 05. e 06.02.2019, Radio Televisione Svizzera italiana RSI LA 1, trasmissione "Patti chiari" del 22.02.2019, servizio "Invalidi a 360 gradi"

Ubi · 2019-07-26 · Italiano CH
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di me- diazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).

E. 2 a 2.2, b. 812 del 12 giugno 2019, consid. 2.1 e 2.2, b. 811 del 23 aprile 2019, consid. 2, e b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2). Può prevalersi di uno stretto legame con l’oggetto del contenuto redazionale contestato anche colui che non è stato espressamente citato (v. Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [Ed.]), Loi sur la radio-télévision, Commentaire, Berna 2014, pag. 732 n° 8 relativo all’art. 94 LRTV e giurisprudenza citata). Tuttavia la legittimazione a ricorrere a titolo individuale di una persona che non è citata deve essere ammessa con riserva (decisione dell’AIRR b. 755 del 31 agosto 2017, consid. 3.1 e 3.2). Un interesse personale per un determinato argomento non è ancora sufficiente per am- mettere un legame stretto con l’oggetto della trasmissione.

E. 2.1 L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere dinanzi l’AIRR. Può interporre ri- corso contro un contenuto redazionale pubblicato chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’og- getto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 cpv. 1 e 3 LRTV, ricorso individuale). In gene- rale, l’AIRR considera che le persone che hanno partecipato a un servizio o che vi sono state mostrate o citate o che vi si è fatto riferimento in un altro modo riempiono le condizioni di un ricorso individuale (decisioni dell’AIRR b. 818 dell’8 luglio 2019, consid. 3, b. 801 del 7 gennaio 2019, consid. 2, b. 808 del 19 marzo 2019, consid. 2 a 2.2, b. 810 del 1° aprile 2019, consid.

E. 2.2 Nella fattispecie, il ricorrente non adempie tali condizioni. Rilevante è che M non ha partecipato alle edizioni del “TG” di Tele Ticino del 31 gennaio e del 5 e 6 febbraio 2019 e alla trasmissione “Patti chiari” del 22 febbraio 2019, non vi è stato mostrato o citato, né vi si è fatto riferimento in un altro modo.

E. 3 Secondo prassi costante, ai ricorrenti che agiscono senza patrocinio di un legale ed il cui ricorso non soddisfa le condizioni del ricorso popolare (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV) l’AIRR assegna loro un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]). Nella fattispecie, l’Autorità di ricorso ha im- partito al ricorrente un termine entro il 12 luglio 2019 per fornire le firme di 20 persone legitti- mate ad interporre ricorso secondo l’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV (ricorso popolare) con indicazione del loro nome, cognome, indirizzo e anno di nascita. Tuttavia, nel termine fissato, il ricorrente non ha prodotto le firme mancanti. Visto le precedenti procedure inoltrate da M nelle cause b. 801, b. 808, b. 810 e b. 812 dinanzi l’AIRR (v. lettere del 4 dicembre 2018 nella causa b. 801, del 25 gennaio e 20 febbraio 2019 nella causa b. 808, dell’8 marzo 2019 nella causa b. 810 e del 2 aprile 2019 nella causa b. 812), le decisioni finali relative, così come pure le informazioni giuridiche contenute nei rapporti del mediatore della RSI e di Tele Ticino, le condizioni per interporre un ricorso popolare dovevano essere ormai conosciute dal ricorrente.

E. 4 Se vi è un interesse pubblico a una decisione, l’AIRR entra nel merito anche dei ricorsi che non adempiono tutte le condizioni formali, purché tempestivi (art. 96 cpv. 1 LRTV, cfr. giurisprudenza dell’AIRR, GAAC 68/2004, n° 28, pag. 316 segg., consid. 2.2 segg. [“Werbe- spot der Schweizerischen Flüchtlingshilfe”]; vedi anche decisione dell’AIRR b. 527 del 30 giu- gno 2006, consid. 2.3 [“Meteo”]).

E. 4.1 La questione di sapere se esiste un tale interesse per trattare materialmente i ricorsi rientra nel potere d’apprezzamento dell’AIRR. Questa esistenza è raramente riconosciuta poi- ché, nel caso contrario, la ratio legis del ricorso popolare previsto all’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV

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sarebbe privata del suo senso. In effetti, l’esigenza connessa con il ricorso popolare, ovvero l’obbligo di presentare almeno 20 firme di persone legittimate a ricorrere, si giustifica in ragione della gratuità della procedura e dall’esito della decisione (DTF 123 II 115 consid. 2c, pag. 119 seg.). Se il ricorrente presenta una motivazione convincente, egli dovrebbe ottenere senza difficoltà l’appoggio delle 20 firme necessarie al suo ricorso.

E. 4.2 L’Autorità di ricorso riconosce un interesse pubblico per le trasmissioni il cui oggetto solleva nuovi quesiti giuridici o che concerne aspetti che hanno rilevanza fondamentale per la concezione dei programmi (decisione dell’AIRR b. 564 del 7 dicembre 2007 consid. 2.2 [“Alin- ghi-Logo”]). Se un ricorso contro una trasmissione tocca delle disposizioni fondamentali, a proposito delle quali non esiste ancora nessuna giurisprudenza consolidata, l’AIRR considera che vi è anche un interesse pubblico a una decisione (decisioni dell’AIRR b. 818 sopracitata, consid. 5.2, b. 811 sopracitata, consid. 4.2 et b. 749 del 12 maggio 2017 consid. 4 segg.).

E. 5 Il presente ricorso non soddisfa questi criteri. Le critiche sollevate dal ricorrente in re- lazione con le edizioni del “TG” di Tele Ticino del 31 gennaio e del 5 e 6 febbraio 2019 e della trasmissione “Patti chiari” del 22 febbraio 2019 riguardano l’art. 4 cpv. 2 LRTV (v. lett. E. so- pracitata). Esso ritiene che nelle edizioni del “TG” del 31 gennaio, del 5 e 6 febbraio 2019 di Tele Ticino, l’emittente continua a concepire dei contenuti redazionali inerenti alla cronaca giudiziaria e alle istituzioni, assegnando le responsabilità delle indicazioni agli intervistati, non osservando “la dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista”. Considera poi che è difficile capire per quale motivo il presidente del Tribunale penale cantonale, Mauro Ermani, e il diret- tore del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi, “si prestino a questa incoerenza giorna- listica quando è il ruolo dell’incaricata alle comunicazioni a livello cantonale Emanuela Diotto”. Il ricorrente sostiene che il contenuto redazionale, seppur arricchito di un’intervista diretta, non è stato in grado di dare un quadro esaustivo rispetto alle problematiche di ordine costituzio- nale, di imparzialità e dalle problematiche arrecate dall’organizzazione giudiziaria cantonale. I pareri espressi dai funzionari di Stato non sarebbero riconoscibili come indicazioni di operato procedurale giudiziario o visioni personali. Per quel che concerne il servizio della trasmissione “Patti chiari” del 22 febbraio 2019, M considera che il contenuto redazionale arricchito di un’in- tervista di approfondimento personale con un funzionario giudiziario di Stato, che non è l’inca- ricata Sara Combi del Dipartimento della sanità e della socialità, non è stato in grado di dare un quadro esaustivo della legislazione e delle problematiche arrecate dall’organizzazione isti- tuzionale dell’invalidità. Le trasmissioni contestate qui sopracitate non sollevano nuove que- stioni giuridiche. L’AIRR si è già occupata diverse volte di casi simili e già dispone quindi di una vasta giurisprudenza in merito ai principi applicabili all’informazione, in particolare al prin- cipio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV, p. es. decisioni

b. 766 e b. 794 del 2 novembre 2018, b. 783 e b. 784 del 14 settembre 2018, b. 738 del 25 agosto 2016, b. 732 del 17 giugno 2016 (v. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.97 segg., pag. 310 segg.; Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communica- tion, 2a ed., Berna 2011, pag. 266 segg.; Denis Masmejan, op. cit., pag. 92 segg., n° 28 segg. relativo all’art. 4 LRTV). Per questi motivi, non vi è un interesse pubblico a una decisione ai sensi dell’art. 96 cpv. 1 LRTV.

E. 6 Il ricorrente contesta l’operato del mediatore RSI. Si sottolinea che gli organi di media- zione non hanno poteri decisionali e non possono impartire istruzioni (art. 93 cpv. 2 LRTV). Egli critica pure il servizio giuridico della RSI. Tuttavia, un ricorso all’AIRR non può essere interposto contro un rapporto di mediazione e gli altri scambi di scritti durante la procedura di reclamo ma contro i contenuti redazionali e il rifiuto di accordare l’accesso al programma o all’ulteriore offerta editoriale della SRG SSR (art. 83 cpv. 1 lett. a LRTV). Altresì, come già ripetuto più volte a M (v. lettere del 4 dicembre 2018 nella causa b. 801, del 25 gennaio 2019 nella causa b. 808 e del 2 aprile 2019 nella causa b. 812, nonché ribadito nelle decisioni b. 801 lett. D., b. 808 consid. 5 e b. 812 consid. 5) le contestazioni rilevanti dal mediatore della RSI sono di competenza dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e non dell’AIRR. Al ricorrente è pure noto che le contestazioni rilevanti dal mediatore di emittenti radiotelevisive private svizzere – nella fattispecie Tele Ticino – sono di competenza dell’AIRR (art. 91 cpv. 4

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LRTV e b. 810 consid. 5 e b. 812 consid. 5). La critica espressa nella presente procedura nei confronti del mediatore di Tele Ticino è stata esaminata dall’Autorità di ricorso in una proce- dura separata come denunzia secondo l’art. 71 PA e l’art. 20 Regolamento AIRR (RS 784.409).

E. 7 Considerato che le condizioni per interporre un ricorso popolare non sono adempiute (art. 94 LRTV) e che non vi è un interesse pubblico a una decisione (art. 96 cpv. 1 LRTV), l’AIRR non può entrare nel merito del ricorso.

E. 8 Secondo l’art. 98 cpv. 1 LRTV, la procedura di ricorso dinanzi l’AIRR è gratuita. In via

eccezionale, in caso di ricorso temerario, l’AIRR può addossare al ricorrente le spese di pro-

cedura (art. 98 cpv. 2 LRTV). Secondo la giurisprudenza, un ricorso è temerario se una per-

sona ricorre ripetutamente all’AIRR con istanze motivate in maniera analoga e palesemente

ingiustificate (v. decisioni dell’AIRR b. 633, 638, 641, 648 del 30 agosto 2012, consid. 9,

b. 812 sopracitata, consid. 7). Nella fattispecie, il ricorrente ha presentato nell’arco di pochi

mesi già il quinto ricorso presso l’AIRR, adducendo argomentazioni simili a quelle presentate

in precedenza (v. decisione dell’AIRR del 30 agosto 2012 sopracitata consid. 9.1). Pur facendo

riferimento al contenuto delle trasmissioni contestate, le principali critiche del presente ricorso

sono rivolte al mediatore RSI e a quello di Tele Ticino, come pure al servizio giuridico della

RSI e a Tele Ticino. L’AIRR non è entrata nel merito dei precedenti quattro ricorsi (b. 801, b.

808, b. 810 e b. 812), considerato che sia le esigenze relative alla legittimazione a ricorrere a

titolo individuale – ricorso individuale – che quelle per interporre un ricorso popolare non erano

adempiute e che non vi era un interesse pubblico a una decisione, le trasmissioni contestate

non sollevanti nuove questioni giuridiche. Durante le precedenti procedure istruttorie e deci-

sioni finali (b. 801, b. 808, b. 810 e b. 812), l’AIRR ha spiegato ripetutamente al ricorrente le

condizioni necessarie per interporre un ricorso individuale o popolare. Essa gli ha pure fissato

vari termini suppletori per fornire le informazioni sulla sua legittimazione a ricorrere – ricorso

individuale – o le firme di 20 persone legittimate ad interporre ricorso – ricorso popolare – (v.

lettere del 4 dicembre 2018 nella causa b. 801, del 25 gennaio e 20 febbraio 2019 nella causa

b. 808, dell’8 marzo 2019 nella causa b. 810 e del 2 aprile 2019 nella causa b. 812). Tuttavia,

nei termini impartiti, M non ha prodotto le indicazioni mancanti. Il ricorrente ha pure beneficiato

precedentemente il deposito dei ricorsi dinanzi l’AIRR di informazioni giuridiche contenute nei

diversi rapporti del mediatore della RSI e di Tele Ticino in merito alle condizioni per interporre

ricorso (art. 94 e 95 LRTV). Queste indicazioni formali e essenziali per interporre un ricorso

ripetute in precedenza e nella presente procedura – e quindi perfettamente a conoscenza del

ricorrente – sono state totalmente ignorate. Il presente ricorso non adempie ancora le condi-

zioni relative alla legittimazione a ricorrere. Perdi di più le principali critiche formulate non ri-

guardano il diritto dei programmi (v. decisione dell’AIRR del 30 agosto 2012 sopracitata consid.

9.1). D’altra parte, il ricorso non solleva nuove questioni giuridiche, ciò che del resto era già

noto al ricorrente (v. decisione b. 801 consid. 4.3, decisione b. 808 consid. 4.3, decisione b.

810 consid. 4.3 e decisione b. 812 consid. 4.3). Ne discende che il ricorso è ancora temerario

(v. decisione b. 812 consid. 7). Le spese di procedura sono quindi messe a carico del ricor-

rente.

E. 9 Conformemente all’art. 63 cpv. 4bis PA la tassa di decisione è in particolare stabilita in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa. Il suo importo oscilla da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario. Al ricorrente sono dunque addossate le spese di procedura per un ammontare di 250 franchi (v. decisione dell’AIRR del 30 agosto sopracitata consid. 9.2).

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Per questi motivi l’AIRR:

1. Decide di non entrare in materia sul ricorso.

2. Al ricorrente sono addossate le spese di procedura per un ammontare di 250 franchi.

3. Intimazione a:

[…]

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: 26 luglio 2019

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR

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04.06.2019

Decisione del 26 luglio 2019

Composizione dell’Autorità

Mascha Santschi Kallay (presidente) Catherine Müller (vice-presidente) Nadine Jürgensen, Suzanne Pasquier Rossier, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (altri membri) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (segretariato)

Oggetto

Tele Ticino: edizioni del “TG” del 31 gennaio, 5 e 6 febbraio 2019

Radio Televisione Svizzera italiana RSI LA 1: trasmissione “Patti chiari” del 22 febbraio 2019, servizio “Invalidi a 360 gradi”

Ricorso del 2 maggio 2019

Parti / Partecipanti al procedi- mento

M (ricorrente)

Tele Ticino SA (opponente)

Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR (opponente)

b. 816

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In fatto:

A. L’edizione del 31 gennaio 2019 del “TG” diffusa da Tele Ticino era dedicata al bilancio tre anni dopo l’introduzione dell’obbligo di presentare l’estratto del casellario giudiziale per le domande di permessi B e G. Nel servizio si è espresso Norman Gobbi direttore del Diparti- mento delle Istituzioni.

B. L’edizione del 5 febbraio 2019 del “TG” diffusa da Tele Ticino era dedicata all’aumento del numero della popolazione delle carceri in Svizzera e in particolare in Ticino. Il presidente del Tribunale penale cantonale, Mauro Ermani, si è espresso in merito.

C. L’edizione del 6 febbraio 2019 del “TG” diffusa da Tele Ticino ha riportato l’informazione di un furto con scasso al bancomat situato all’interno della Migros di Taverne.

D. Il 22 febbraio 2019, la Radio Televisione svizzera di lingua italiana (di seguito: la RSI) ha mandato in onda nell’ambito della trasmissione “Patti chiari” un servizio intitolato “Invalidi a 360 gradi” relativo all’operato dell’ufficio invalidità del Cantone Ticino. In studio si sono espressi il capo ufficio dell’assicurazione invalidità, Monica Maestri Crivelli, e l’avvocato Alessandro Mazzoleni.

E. Con scritto del 2 maggio 2019, M ha interposto ricorso presso l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: l’Autorità di ricorso o l’AIRR) contro le edizioni del 31 gennaio, 5 e 6 febbraio 2019 del “TG” diffuse da Tele Ticino e contro il servizio “Invalidi a 360 gradi” della trasmissione “Patti chiari” del 22 febbraio 2019 diffusa dalla RSI. Al ricorso sono stati allegati i rapporti del mediatore di Tele Ticino e della RSI del 26 marzo 2019. Il ricorrente sostiene che nonostante le decisioni b. 801, b. 808 e b. 810 dell’AIRR le questioni di negligenza procedurale cantonale determinate dal mediatore sono rimaste inevase. Nelle edizioni del “TG” del 31 gennaio, del 5 e 6 febbraio 2019 di Tele Ticino, il ricorrente sostiene che l’emittente continua a concepire dei contenuti redazionali inerenti alla cronaca giudiziaria e alle istituzioni, assegnando le responsabilità delle indicazioni agli intervistati, non osservando “la dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista”. Esso considera che è difficile capire per quale motivo il presidente del Tribunale penale cantonale, Mauro Ermani, e il direttore del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi, “si prestino a questa incoerenza giornalistica quando è il ruolo dell’incaricata alle comunicazioni a livello cantonale Emanuela Diotto”. Il con- tenuto redazionale, seppur arricchito di un’intervista diretta, non è stato in grado di dare un quadro esaustivo rispetto alle problematiche di ordine costituzionale, di imparzialità e dalle problematiche arrecate dall’organizzazione giudiziaria cantonale. I pareri espressi dai funzio- nari di Stato non sarebbero riconoscibili come indicazioni di operato procedurale giudiziario o visioni personali. Il ricorrente critica inoltre l’affermazione “bisogna ammazzarli” di un intervi- stato riferendosi agli autori del furto di Taverne. Per quel che concerne il servizio della trasmis- sione “Patti chiari” del 22 febbraio 2019, M sostiene che il contenuto redazionale arricchito di un’intervista di approfondimento personale con un funzionario giudiziario di Stato, che non è l’incaricata Sara Combi del Dipartimento della sanità e della socialità, non è stato in grado di dare un quadro esaustivo della legislazione e delle problematiche arrecate dall’organizzazione istituzionale dell’invalidità. Peraltro, esso critica la direzione di Tele Ticino, il servizio giuridico della RSI, come pure l’operato e il ruolo del mediatore di Tele Ticino e quello del mediatore della RSI. Il ricorrente invoca “l’ostruzionismo” del servizio giuridico della RSI. Infine, esso rinnova l’invito di astensione del membro italofono dell’AIRR Edy Salmina.

F. Con scritto del 7 maggio 2019, l’AIRR ha confermato al ricorrente la ricezione del suo scritto del 2 maggio precedente e dei suoi allegati.

G. Con scritto del 2 luglio 2019, l’AIRR ha informato il ricorrente che il ricorso del 2 maggio 2019 non adempiva le condizioni per attestare la sua legittimazione a ricorrere e che non vi era un interesse pubblico per una decisione. Essa gli ha impartito un temine suppletorio al 12 luglio 2019 per fornire le firme di almeno 20 persone legittimate a interporre ricorso (ricorso popolare; art. 94 cpv. 2 della legge federale sulla radiotelevisione [LRTV; RS 784.40]). L’AIRR

2 \ COO.2207.108.2.26685 3/7

ha ribadito che le esigenze relative alla legittimazione a ricorrere dovevano esserle già note visto le precedenti procedure.

H. Per e-mail dell’11 luglio 2019, il ricorrente ha ritenuto di “non aver bisogno di un termine suppletorio […]”.

I. Durante la procedura istruttoria nella causa b. 810 (v. lettera dell’8 marzo 2019) e la decisione finale dell’AIRR b. 810 del 1° aprile 2019 (v. consid. 6), il ricorrente è stato avvertito che per i ricorsi temerari le spese di procedura potevano essergli addossate (art. 98 cpv. 1 LRTV). L’AIRR ha anche precisato che nel caso in cui il ricorrente interponesse in futuro un nuovo ricorso e che costui fosse temerario, le spese di procedura saranno messe a suo carico. Nella causa b. 812, l’AIRR ha ritenuto il ricorso temerario e ha addossato le spese di procedure al ricorrente (v. consid. 7 e 8).

J. Il membro dell’AIRR Edy Salmina si è ricusato e non figura quindi nella composizione dell’Autorità di ricorso.

2 \ COO.2207.108.2.26685 4/7

In diritto:

1. Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di me- diazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).

2. Mentre chiunque, senza ulteriori condizioni, può presentare un reclamo presso l’organo di mediazione (art. 92 cpv. 1 LRTV), i requisiti di legittimazione per interporre ricorso all’AIRR sono più severi.

2.1. L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere dinanzi l’AIRR. Può interporre ri- corso contro un contenuto redazionale pubblicato chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’og- getto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 cpv. 1 e 3 LRTV, ricorso individuale). In gene- rale, l’AIRR considera che le persone che hanno partecipato a un servizio o che vi sono state mostrate o citate o che vi si è fatto riferimento in un altro modo riempiono le condizioni di un ricorso individuale (decisioni dell’AIRR b. 818 dell’8 luglio 2019, consid. 3, b. 801 del 7 gennaio 2019, consid. 2, b. 808 del 19 marzo 2019, consid. 2 a 2.2, b. 810 del 1° aprile 2019, consid. 2 a 2.2, b. 812 del 12 giugno 2019, consid. 2.1 e 2.2, b. 811 del 23 aprile 2019, consid. 2, e b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2). Può prevalersi di uno stretto legame con l’oggetto del contenuto redazionale contestato anche colui che non è stato espressamente citato (v. Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [Ed.]), Loi sur la radio-télévision, Commentaire, Berna 2014, pag. 732 n° 8 relativo all’art. 94 LRTV e giurisprudenza citata). Tuttavia la legittimazione a ricorrere a titolo individuale di una persona che non è citata deve essere ammessa con riserva (decisione dell’AIRR b. 755 del 31 agosto 2017, consid. 3.1 e 3.2). Un interesse personale per un determinato argomento non è ancora sufficiente per am- mettere un legame stretto con l’oggetto della trasmissione.

2.2. Nella fattispecie, il ricorrente non adempie tali condizioni. Rilevante è che M non ha partecipato alle edizioni del “TG” di Tele Ticino del 31 gennaio e del 5 e 6 febbraio 2019 e alla trasmissione “Patti chiari” del 22 febbraio 2019, non vi è stato mostrato o citato, né vi si è fatto riferimento in un altro modo.

3. Secondo prassi costante, ai ricorrenti che agiscono senza patrocinio di un legale ed il cui ricorso non soddisfa le condizioni del ricorso popolare (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV) l’AIRR assegna loro un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]). Nella fattispecie, l’Autorità di ricorso ha im- partito al ricorrente un termine entro il 12 luglio 2019 per fornire le firme di 20 persone legitti- mate ad interporre ricorso secondo l’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV (ricorso popolare) con indicazione del loro nome, cognome, indirizzo e anno di nascita. Tuttavia, nel termine fissato, il ricorrente non ha prodotto le firme mancanti. Visto le precedenti procedure inoltrate da M nelle cause b. 801, b. 808, b. 810 e b. 812 dinanzi l’AIRR (v. lettere del 4 dicembre 2018 nella causa b. 801, del 25 gennaio e 20 febbraio 2019 nella causa b. 808, dell’8 marzo 2019 nella causa b. 810 e del 2 aprile 2019 nella causa b. 812), le decisioni finali relative, così come pure le informazioni giuridiche contenute nei rapporti del mediatore della RSI e di Tele Ticino, le condizioni per interporre un ricorso popolare dovevano essere ormai conosciute dal ricorrente.

4. Se vi è un interesse pubblico a una decisione, l’AIRR entra nel merito anche dei ricorsi che non adempiono tutte le condizioni formali, purché tempestivi (art. 96 cpv. 1 LRTV, cfr. giurisprudenza dell’AIRR, GAAC 68/2004, n° 28, pag. 316 segg., consid. 2.2 segg. [“Werbe- spot der Schweizerischen Flüchtlingshilfe”]; vedi anche decisione dell’AIRR b. 527 del 30 giu- gno 2006, consid. 2.3 [“Meteo”]).

4.1. La questione di sapere se esiste un tale interesse per trattare materialmente i ricorsi rientra nel potere d’apprezzamento dell’AIRR. Questa esistenza è raramente riconosciuta poi- ché, nel caso contrario, la ratio legis del ricorso popolare previsto all’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV

2 \ COO.2207.108.2.26685 5/7

sarebbe privata del suo senso. In effetti, l’esigenza connessa con il ricorso popolare, ovvero l’obbligo di presentare almeno 20 firme di persone legittimate a ricorrere, si giustifica in ragione della gratuità della procedura e dall’esito della decisione (DTF 123 II 115 consid. 2c, pag. 119 seg.). Se il ricorrente presenta una motivazione convincente, egli dovrebbe ottenere senza difficoltà l’appoggio delle 20 firme necessarie al suo ricorso.

4.2. L’Autorità di ricorso riconosce un interesse pubblico per le trasmissioni il cui oggetto solleva nuovi quesiti giuridici o che concerne aspetti che hanno rilevanza fondamentale per la concezione dei programmi (decisione dell’AIRR b. 564 del 7 dicembre 2007 consid. 2.2 [“Alin- ghi-Logo”]). Se un ricorso contro una trasmissione tocca delle disposizioni fondamentali, a proposito delle quali non esiste ancora nessuna giurisprudenza consolidata, l’AIRR considera che vi è anche un interesse pubblico a una decisione (decisioni dell’AIRR b. 818 sopracitata, consid. 5.2, b. 811 sopracitata, consid. 4.2 et b. 749 del 12 maggio 2017 consid. 4 segg.).

5. Il presente ricorso non soddisfa questi criteri. Le critiche sollevate dal ricorrente in re- lazione con le edizioni del “TG” di Tele Ticino del 31 gennaio e del 5 e 6 febbraio 2019 e della trasmissione “Patti chiari” del 22 febbraio 2019 riguardano l’art. 4 cpv. 2 LRTV (v. lett. E. so- pracitata). Esso ritiene che nelle edizioni del “TG” del 31 gennaio, del 5 e 6 febbraio 2019 di Tele Ticino, l’emittente continua a concepire dei contenuti redazionali inerenti alla cronaca giudiziaria e alle istituzioni, assegnando le responsabilità delle indicazioni agli intervistati, non osservando “la dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista”. Considera poi che è difficile capire per quale motivo il presidente del Tribunale penale cantonale, Mauro Ermani, e il diret- tore del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi, “si prestino a questa incoerenza giorna- listica quando è il ruolo dell’incaricata alle comunicazioni a livello cantonale Emanuela Diotto”. Il ricorrente sostiene che il contenuto redazionale, seppur arricchito di un’intervista diretta, non è stato in grado di dare un quadro esaustivo rispetto alle problematiche di ordine costituzio- nale, di imparzialità e dalle problematiche arrecate dall’organizzazione giudiziaria cantonale. I pareri espressi dai funzionari di Stato non sarebbero riconoscibili come indicazioni di operato procedurale giudiziario o visioni personali. Per quel che concerne il servizio della trasmissione “Patti chiari” del 22 febbraio 2019, M considera che il contenuto redazionale arricchito di un’in- tervista di approfondimento personale con un funzionario giudiziario di Stato, che non è l’inca- ricata Sara Combi del Dipartimento della sanità e della socialità, non è stato in grado di dare un quadro esaustivo della legislazione e delle problematiche arrecate dall’organizzazione isti- tuzionale dell’invalidità. Le trasmissioni contestate qui sopracitate non sollevano nuove que- stioni giuridiche. L’AIRR si è già occupata diverse volte di casi simili e già dispone quindi di una vasta giurisprudenza in merito ai principi applicabili all’informazione, in particolare al prin- cipio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV, p. es. decisioni

b. 766 e b. 794 del 2 novembre 2018, b. 783 e b. 784 del 14 settembre 2018, b. 738 del 25 agosto 2016, b. 732 del 17 giugno 2016 (v. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.97 segg., pag. 310 segg.; Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communica- tion, 2a ed., Berna 2011, pag. 266 segg.; Denis Masmejan, op. cit., pag. 92 segg., n° 28 segg. relativo all’art. 4 LRTV). Per questi motivi, non vi è un interesse pubblico a una decisione ai sensi dell’art. 96 cpv. 1 LRTV.

6. Il ricorrente contesta l’operato del mediatore RSI. Si sottolinea che gli organi di media- zione non hanno poteri decisionali e non possono impartire istruzioni (art. 93 cpv. 2 LRTV). Egli critica pure il servizio giuridico della RSI. Tuttavia, un ricorso all’AIRR non può essere interposto contro un rapporto di mediazione e gli altri scambi di scritti durante la procedura di reclamo ma contro i contenuti redazionali e il rifiuto di accordare l’accesso al programma o all’ulteriore offerta editoriale della SRG SSR (art. 83 cpv. 1 lett. a LRTV). Altresì, come già ripetuto più volte a M (v. lettere del 4 dicembre 2018 nella causa b. 801, del 25 gennaio 2019 nella causa b. 808 e del 2 aprile 2019 nella causa b. 812, nonché ribadito nelle decisioni b. 801 lett. D., b. 808 consid. 5 e b. 812 consid. 5) le contestazioni rilevanti dal mediatore della RSI sono di competenza dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e non dell’AIRR. Al ricorrente è pure noto che le contestazioni rilevanti dal mediatore di emittenti radiotelevisive private svizzere – nella fattispecie Tele Ticino – sono di competenza dell’AIRR (art. 91 cpv. 4

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LRTV e b. 810 consid. 5 e b. 812 consid. 5). La critica espressa nella presente procedura nei confronti del mediatore di Tele Ticino è stata esaminata dall’Autorità di ricorso in una proce- dura separata come denunzia secondo l’art. 71 PA e l’art. 20 Regolamento AIRR (RS 784.409).

7. Considerato che le condizioni per interporre un ricorso popolare non sono adempiute (art. 94 LRTV) e che non vi è un interesse pubblico a una decisione (art. 96 cpv. 1 LRTV), l’AIRR non può entrare nel merito del ricorso.

8. Secondo l’art. 98 cpv. 1 LRTV, la procedura di ricorso dinanzi l’AIRR è gratuita. In via eccezionale, in caso di ricorso temerario, l’AIRR può addossare al ricorrente le spese di pro- cedura (art. 98 cpv. 2 LRTV). Secondo la giurisprudenza, un ricorso è temerario se una per- sona ricorre ripetutamente all’AIRR con istanze motivate in maniera analoga e palesemente ingiustificate (v. decisioni dell’AIRR b. 633, 638, 641, 648 del 30 agosto 2012, consid. 9,

b. 812 sopracitata, consid. 7). Nella fattispecie, il ricorrente ha presentato nell’arco di pochi mesi già il quinto ricorso presso l’AIRR, adducendo argomentazioni simili a quelle presentate in precedenza (v. decisione dell’AIRR del 30 agosto 2012 sopracitata consid. 9.1). Pur facendo riferimento al contenuto delle trasmissioni contestate, le principali critiche del presente ricorso sono rivolte al mediatore RSI e a quello di Tele Ticino, come pure al servizio giuridico della RSI e a Tele Ticino. L’AIRR non è entrata nel merito dei precedenti quattro ricorsi (b. 801, b. 808, b. 810 e b. 812), considerato che sia le esigenze relative alla legittimazione a ricorrere a titolo individuale – ricorso individuale – che quelle per interporre un ricorso popolare non erano adempiute e che non vi era un interesse pubblico a una decisione, le trasmissioni contestate non sollevanti nuove questioni giuridiche. Durante le precedenti procedure istruttorie e deci- sioni finali (b. 801, b. 808, b. 810 e b. 812), l’AIRR ha spiegato ripetutamente al ricorrente le condizioni necessarie per interporre un ricorso individuale o popolare. Essa gli ha pure fissato vari termini suppletori per fornire le informazioni sulla sua legittimazione a ricorrere – ricorso individuale – o le firme di 20 persone legittimate ad interporre ricorso – ricorso popolare – (v. lettere del 4 dicembre 2018 nella causa b. 801, del 25 gennaio e 20 febbraio 2019 nella causa

b. 808, dell’8 marzo 2019 nella causa b. 810 e del 2 aprile 2019 nella causa b. 812). Tuttavia, nei termini impartiti, M non ha prodotto le indicazioni mancanti. Il ricorrente ha pure beneficiato precedentemente il deposito dei ricorsi dinanzi l’AIRR di informazioni giuridiche contenute nei diversi rapporti del mediatore della RSI e di Tele Ticino in merito alle condizioni per interporre ricorso (art. 94 e 95 LRTV). Queste indicazioni formali e essenziali per interporre un ricorso ripetute in precedenza e nella presente procedura – e quindi perfettamente a conoscenza del ricorrente – sono state totalmente ignorate. Il presente ricorso non adempie ancora le condi- zioni relative alla legittimazione a ricorrere. Perdi di più le principali critiche formulate non ri- guardano il diritto dei programmi (v. decisione dell’AIRR del 30 agosto 2012 sopracitata consid. 9.1). D’altra parte, il ricorso non solleva nuove questioni giuridiche, ciò che del resto era già noto al ricorrente (v. decisione b. 801 consid. 4.3, decisione b. 808 consid. 4.3, decisione b. 810 consid. 4.3 e decisione b. 812 consid. 4.3). Ne discende che il ricorso è ancora temerario (v. decisione b. 812 consid. 7). Le spese di procedura sono quindi messe a carico del ricor- rente.

9. Conformemente all’art. 63 cpv. 4bis PA la tassa di decisione è in particolare stabilita in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa. Il suo importo oscilla da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario. Al ricorrente sono dunque addossate le spese di procedura per un ammontare di 250 franchi (v. decisione dell’AIRR del 30 agosto sopracitata consid. 9.2).

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Per questi motivi l’AIRR:

1. Decide di non entrare in materia sul ricorso.

2. Al ricorrente sono addossate le spese di procedura per un ammontare di 250 franchi.

3. Intimazione a:

[…]

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: 26 luglio 2019