Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di me- diazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).
E. 2 Mentre chiunque, senza ulteriori condizioni, può presentare un reclamo presso l’or- gano di mediazione (art. 92 cpv. 1 LRTV), i requisiti di legittimazione per interporre ricorso all’AIRR sono più severi.
E. 2.1 L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere dinanzi l’AIRR. Può interporre ri- corso contro un contenuto redazionale pubblicato chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’og- getto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 al. 1 e 3 LRTV, ricorso individuale). In generale, l’AIRR considera che le persone che hanno partecipato a un servizio o che vi sono state mo- strate o citate o che vi si è fatto riferimento in un altro modo riempiono le condizioni di un ricorso individuale (decisioni dell’AIRR b. 801 del 7 gennaio 2019, consid. 2, b. 808 del 19 marzo 2019, consid. 2 a 2.2, b. 810 del 1° aprile 2019, consid. 2 a 2.2, b. 811 del 23 aprile 2019, consid. 2 e b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2). Può prevalersi di uno stretto legame con l’oggetto del contenuto redazionale contestato anche colui che non è stato espressamente citato (v. Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [Ed.), Loi sur la ra- dio-télévision, Commentaire, Berna 2014, pag. 732 n° 8 relativo all’art. 94 LRTV e giurispru- denza citata). Tuttavia la legittimazione a ricorrere a titolo individuale di una persona che non è citata deve essere ammessa con riserva (decisione dell’AIRR b. 755 del 31 agosto 2017, consid. 3.1 e 3.2). Un interesse personale per un determinato argomento non è ancora suffi- ciente per ammettere un legame stretto con l’oggetto della trasmissione.
E. 2.2 Nella fattispecie, il ricorrente non adempie tali condizioni. Rilevante è che M non ha partecipato alle trasmissioni “Falò” del 14 giugno 2018, “Il Quotidiano” dei 21 dicembre 2018,
E. 6 Considerato che le condizioni per interporre un ricorso popolare non sono adempiute (art. 94 LRTV) e che non vi è un interesse pubblico a una decisione (art. 96 cpv. 1 LRTV), l’AIRR non può entrare nel merito del ricorso.
E. 7 Secondo l’art. 98 cpv. 1 LRTV, la procedura di ricorso dinanzi l’AIRR è gratuita. In via eccezionale, in caso di ricorso temerario, l’AIRR può addossare al ricorrente le spese di pro- cedura (art. 98 cpv. 2 LRTV). Secondo la giurisprudenza, un ricorso è temerario se una per- sona ricorre ripetutamente all’AIRR con istanze motivate in maniera analoga e palesemente ingiustificate (v. decisione dell’AIRR b. 633, 638, 641, 648 del 30 agosto 2012, consid. 9). Nella fattispecie, il ricorrente ha presentato nell’arco di pochi mesi già il quarto ricorso presso l’AIRR, adducendo argomentazioni simili a quelle presentate in precedenza (v. decisione dell’AIRR
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del 30 agosto 2012 sopracitata consid. 9.1). Pur facendo in minima parte riferimento in modo generale al contenuto delle trasmissioni contestate, le principali critiche del presente ricorso sono rivolte al mediatore RSI e a quello di Tele Ticino, come pure al servizio giuridico della RSI e a Tele Ticino. L’AIRR non è entrata nel merito dei precedenti tre ricorsi (b. 801, b. 808 e b. 810), considerato che sia le esigenze relative alla legittimazione a ricorrere a titolo indivi- duale – ricorso individuale – che quelle per interporre un ricorso popolare non erano adempiute e che non vi era un interesse pubblico a una decisione, le trasmissioni contestate non solle- vanti nuove questioni giuridiche. Durante le precedenti procedure istruttorie e decisioni finali (b. 801, b. 808 e b. 810), l’AIRR ha spiegato ripetutamente al ricorrente le condizioni necessa- rie per interporre un ricorso individuale o popolare. Essa gli ha pure fissato vari termini sup- pletori per fornire le informazioni sulla sua legittimazione a ricorrere – ricorso individuale – o le firme di 20 persone legittimate ad interporre ricorso – ricorso popolare – (v. lettere del 4 di- cembre 2018 nella causa b. 801, del 25 gennaio e 20 febbraio 2019 nella causa b. 808, dell’8 marzo 2019 nella causa b. 810 e del 2 aprile 2019 nella presenta causa). Tuttavia, nei termini impartiti, M non ha prodotto le indicazioni mancanti. Il ricorrente ha pure beneficiato preceden- temente il deposito dei ricorsi dinanzi l’AIRR di informazioni giuridiche contenute nei diversi rapporti del mediatore della RSI e di Tele Ticino in merito alle condizioni per interporre ricorso (art. 94 e 95 LRTV). Queste indicazioni formali e essenziali per interporre un ricorso ripetute in precedenza e nella presente procedura sono state totalmente ignorate dal ricorrente. Il pre- sente ricorso non adempie ancora le condizioni relative alla legittimazione a ricorrere. Perdi di più le principali critiche formulate non riguardano il diritto dei programmi (v. decisione dell’AIRR del 30 agosto 2012 sopracitata consid. 9.1) e il ricorso non indica chiaramente in che modo i contenuti redazionali contestati non soddisfano le esigenze legali (art. 95 cpv. 3 lett. a LRTV). D’altra parte, il ricorso non solleva nuove questioni giuridiche, ciò che del resto era già noto al ricorrente (v. decisione b. 801 consid. 4.3, decisione b. 808 consid. 4.3 e decisione b. 810 consid. 4.3, lettera del 2 aprile 2019 nella presente procedura). Ne discende che il ricorso è temerario. Il ricorrente è stato avvertito nell’ultima decisione resa nell’affare b. 810 (v. decisione b. 810, lett. C. e consid. 6, e lett. J sopracitata) del rischio di doversi far carico delle spese di procedura nel caso di un nuovo ricorso e che costui fosse temerario (art. 98 cpv. 1 LRTV). Le spese di procedura sono quindi messe a carico del ricorrente.
E. 8 Conformemente all’art. 63 al. 4 bis PA la tassa di decisione è in particolare stabilita in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa. Il suo importo oscilla da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario. Al ricorrente sono dunque addossate le spese di procedura per un ammontare di 500 franchi (v. decisione dell’AIRR del 30 agosto sopracitata consid. 9.2).
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Per questi motivi l’AIRR:
1. Decide di non entrare in materia sul ricorso.
2. Al ricorrente sono addossate le spese di procedura per un ammontare di 500 franchi.
3. Intimazione a:
(…)
In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).
Invio: 13 giugno 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR
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Decisione del 12 giugno 2019
Composizione dell’Autorità
Mascha Santschi Kallay (presidente) Catherine Müller (vice-presidente) Nadine Jürgensen, Suzanne Pasquier Rossier, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (altri membri) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (segretariato)
Oggetto
Radio Televisione Svizzera italiana RSI LA 1: trasmissione “Falò” del 14 giugno 2018, puntata “Troppo facile fallire” trasmissioni “Il Quotidiano” del 21 dicembre 2018, servi- zio “Maltrattamenti, protezione carente”, del 6 gennaio 2019, servizio “Il procuratore Andrea Pagani a 360 gradi”, del 21 gennaio 2019, servizi “Baragiola torna a far parlare di sé” e “Il delicato futuro dei figli” trasmissione “Patti chiari” dell’11 gennaio 2019, servizio “Il materasso fantasma” Tele Ticino: trasmissione TG Talk del 16 gennaio 2019 “Multe in Ita- lia, cosa fare?”
Ricorso del 23 marzo 2019
Parti / Partecipanti al procedi- mento
M (ricorrente)
Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (opponente) Tele Ticino SA (opponente)
b. 812
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In fatto:
A. Il 14 giugno 2018, la Radio Televisione svizzera di lingua italiana (di seguito: la RSI LA1) ha diffuso nell’ambito della trasmissione “Falò” la puntata “Troppo facile fallire”. La pun- tata aveva per oggetto la questione dei fallimenti pilotati. In un servizio sono stati illustrati casi di vittime di fallimenti di aziende e il danno economico subito. Il consigliere di Stato Norman Gobbi, dei sindacalisti, l’avvocato Patrick Bianco – che fino inizio 2018 dirigeva l’Ufficio canto- nale dei fallimenti del Sopraceneri, il responsabile della sezione dei reati economici finanziari della Polizia cantonale Fabio Tasso e la procuratrice pubblica Fiorenza Bergomi si sono espressi duranti la puntata.
B. Il 21 dicembre 2018, la RSI LA1 ha diffuso nell’ambito della trasmissione “Il Quotidiano” un servizio “Maltrattamenti, protezione carente”. Il servizio era dedicato a casi di maltrattamenti di bambini che hanno dimostrato come le varie autorità regionali di protezione (ARP) non ab- biano sempre agito in modo tempestivo o adeguato. Il giudice Franco Lardelli, presidente della Camera di Protezione Civile del Tribunale d’appello, si è espresso sulla situazione attuale con particolare riferimento all’organizzazione delle autorità regionali di protezione.
C. Il 6 gennaio 2019, sempre nell’ambito della trasmissione “Il Quotidiano”, la RSI LA1 ha diffuso un servizio “Il procuratore Andrea Pagani a 360 gradi”. Il servizio portava sui cambia- menti voluti dal nuovo Procuratore generale Andrea Pagani per il 2019, quali corsi di forma- zione sui reati fallimentari, su quelli fiscali per la contabilità e le criptovalute. Il procuratore generale si è espresso in merito.
D. “Il Quotidiano” del 21 gennaio 2019 ha diffuso due servizi “Baragiola torna a far parlare di sé” e “Il delicato futuro dei figli”. Il primo servizio verteva sull’ex brigatista Alvaro Baragiola, naturalizzato cittadino svizzero, e la problematica della sua estradizione. L’avvocato Paolo Bernasconi si è espresso in merito. Il secondo servizio verteva sulle Autorità regionali di pro- tezione (ARP) chiamate a dirimere questioni importanti (come stabilire la custodia dei figli in caso di divorzio, nominare tutori e curatori) e confrontate con troppi casi da gestire sempre più complessi.
E. L’11 gennaio 2019, nell’ambito della trasmissione “Patti chiari”, la RSI LA1 ha diffuso un servizio “Il materasso fantasma”. Esso era inerente ai precetti esecutivi. Si racconta la vi- cenda di una persona che aveva ricevuto un precetto esecutivo per un presunto acquisto di otto anni prima. Nel servizio sono intervenuti il protagonista della vicenda e l’avvocato Gianluca Padlina.
F. L’edizione del 16 gennaio 2019 “Multe in Italia, cosa fare?” della trasmissione “TG Talk” diffusa da Tele Ticino ha affrontato il tema delle multe in Italia inflitte a cittadini svizzeri, quali- ficato come tecnicamente non facile. In studio sono intervenuti un giurista dell’assicurazione giuridica Assista e il portavoce del Touring Club Svizzero (TCS) sezione Ticino.
G. Con scritto del 23 marzo 2019, M ha interposto ricorso presso l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: l’Autorità di ricorso o l’AIRR) contro le puntate e i servizi delle trasmissioni “Falò”, “Il Quotidiano” e “Patti Chiari della RSI LA1 (cf. lett. A a E) e contro la trasmissione “TG Talk” di Tele Ticino (cf. lett. F). Al ricorso sono stati allegati i diversi rapporti del mediatore RSI e di Tele Ticino. Con “i presenti reclami” secondo l’art. 95 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), riferito a differenti trasmissioni e reti televisive, il ricorrente rinnova la richiesta di valutazione secondo denegata e ritardata giustizia con contestazione dell’abuso di potere di apprezzamento e inadeguatezza procedu- rale. Tale presentazione congiunta deriverebbe dalla necessità di trattare la defezione di ge- stione procedurale che occorre in Canton Ticino per quanto concerne i reclami per il tramite del mediatore. Il ricorrente sostiene che le “reclamazioni presentate” sono orientate a determi- nare il livello di conoscenza della materia portata all’attenzione del pubblico affinché venga rispettato l’art. 4 LRTV. In particolare chiede di valutare se le trasmissioni contestate hanno
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rispettato l’art. 4 cpv. 2 LRTV. Ritiene poi che “tutti gli argomenti trattati lo vedono direttamente coinvolto con le istituzioni e come tale le notizie fornite con leggerezza dalle emittenti televisive rafforzano il senso di disagio, che come telespettatore deve subire rispetto ad indicazioni fuor- vianti, presentate pure con vizi di forma e pregiudizi, per questioni scomode da trattare e ap- profondire a livello istituzionale”. Il ricorrente indica pure che “i personali reclami” alle emittenti televisive hanno evidenziato “il mancato rispetto di procedure istituzionali nella comunicazione con i media ancorché è palese che gli intervistati nelle trasmissioni non sono gli addetti preposti alla comunicazione dipartimentale”. Peraltro, il ricorrente critica il servizio giuridico della RSI, la direzione di Tele Ticino, come pure l’operato e il ruolo del mediatore RSI e quello del me- diatore di Tele Ticino. M invoca “l’ostruzionismo cantonale che deve gestire per ottenere un maggior chiarimento alle modalità redazionali e composizione di contenuti informativi fuorvianti rispetto alle realtà oggettive e alla legislazione”, così come pure “l’ostruzionismo procedurale ricorsuale”. Infine, esso rinnova l’invito di astensione del membro italofono dell’AIRR Edy Sal- mina “dal partecipare alla composizione di corte”.
H. Con scritto del 2 aprile 2019, l’AIRR ha informato il ricorrente che il ricorso del 23 marzo precedente non adempiva le condizioni per attestare la sua legittimazione a ricorrere e che non vi era un interesse pubblico a una decisione. Essa gli ha impartito un termine suppletorio al 29 aprile 2019 per fornire le firme di almeno 20 persone legittimate a interporre ricorso (ri- corso popolare; art. 94 cpv. 2 LRTV). L’AIRR ha ribadito che le esigenze relative alla legittima- zione a ricorrere dovevano esserle già note. Essa ha pure ribadito che le contestazioni rilevanti dal mediatore della RSI – unità aziendale della SSR – sono di competenza dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), mentre quelle rilevanti dal mediatore di emittenti radiotelevisive private svizzere sono di competenza dell’AIRR (art. 91 cpv. 4 LRTV) e verranno esaminate in una procedura separata (art. 71 della legge federale sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021] e art. 20 del Regolamento dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevi- siva [Regolamento dell’AIRR; RS 784.409]).
I. Per e-mail del 10 aprile 2019, il ricorrente, ha invitato l’AIRR a rettificare e nuovamente notificare la “risoluzione b. 812 del 2 aprile 2019” in quanto non rappresentava, a suo avviso, un documento istituzionale valido con doppia firma. Esso ha pure invitato l’AIRR a rivedere la “decisione con una composizione di corte qualificata”. Par e-mail del 12 aprile 2019, l’AIRR ha informato il ricorrente che se considerava che le garanzie del diritto di procedura non erano osservate poteva interporre ricorso al Tribunale federale dopo la notificazione della decisione finale.
J. Durante la procedura istruttoria nella causa b. 810 (v. lettera dell’8 marzo 2019) e la decisione finale dell’AIRR b. 810 del 1° aprile 2019 (v. consid. 6), il ricorrente è stato avvertito che per i ricorsi temerari le spese di procedura potevano essergli addossate (art. 98 cpv. 1 LRTV). L’AIRR ha anche precisato che nel caso in cui il ricorrente interponesse in futuro un nuovo ricorso e che costui fosse temerario, le spese di procedura saranno messe a suo carico.
K. Il membro dell’AIRR Edy Salmina si è ricusato e non figura quindi nella composizione dell’Autorità di ricorso.
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In diritto:
1. Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di me- diazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).
2. Mentre chiunque, senza ulteriori condizioni, può presentare un reclamo presso l’or- gano di mediazione (art. 92 cpv. 1 LRTV), i requisiti di legittimazione per interporre ricorso all’AIRR sono più severi.
2.1. L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere dinanzi l’AIRR. Può interporre ri- corso contro un contenuto redazionale pubblicato chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’og- getto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 al. 1 e 3 LRTV, ricorso individuale). In generale, l’AIRR considera che le persone che hanno partecipato a un servizio o che vi sono state mo- strate o citate o che vi si è fatto riferimento in un altro modo riempiono le condizioni di un ricorso individuale (decisioni dell’AIRR b. 801 del 7 gennaio 2019, consid. 2, b. 808 del 19 marzo 2019, consid. 2 a 2.2, b. 810 del 1° aprile 2019, consid. 2 a 2.2, b. 811 del 23 aprile 2019, consid. 2 e b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2). Può prevalersi di uno stretto legame con l’oggetto del contenuto redazionale contestato anche colui che non è stato espressamente citato (v. Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [Ed.), Loi sur la ra- dio-télévision, Commentaire, Berna 2014, pag. 732 n° 8 relativo all’art. 94 LRTV e giurispru- denza citata). Tuttavia la legittimazione a ricorrere a titolo individuale di una persona che non è citata deve essere ammessa con riserva (decisione dell’AIRR b. 755 del 31 agosto 2017, consid. 3.1 e 3.2). Un interesse personale per un determinato argomento non è ancora suffi- ciente per ammettere un legame stretto con l’oggetto della trasmissione.
2.2. Nella fattispecie, il ricorrente non adempie tali condizioni. Rilevante è che M non ha partecipato alle trasmissioni “Falò” del 14 giugno 2018, “Il Quotidiano” dei 21 dicembre 2018, 6 e 21 gennaio 2019, “Patti chiari” dell’11 gennaio 2019 e “TG Talk” del 16 gennaio 2019, non vi è stato mostrato o citato, né vi si è fatto riferimento in un altro modo.
3. Secondo prassi costante, ai ricorrenti che agiscono senza patrocinio di un legale ed il cui ricorso non soddisfa le condizioni del ricorso popolare (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV) l’AIRR assegna loro un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA). Nella fattispecie, l’Autorità di ricorso ha impartito al ricorrente un termine entro il 29 aprile 2019 per fornire le firme di 20 persone legittimate ad interporre ricorso secondo l’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV (ricorso popolare) con indicazione del loro nome, cognome, indirizzo e anno di nascita. Tuttavia, nel termine fissato, il ricorrente non ha prodotto le firme mancanti.
4. Se vi è un interesse pubblico a una decisione, l’AIRR entra nel merito anche dei ricorsi che non adempiono tutte le condizioni formali, purché tempestivi (art. 96 cpv. 1 LRTV, cfr. giurisprudenza dell’AIRR, GAAC 68/2004, n° 28, pag. 316 segg., consid. 2.2 segg. [“Werbe- spot der Schweizerischen Flüchtlingshilfe”]; vedi anche decisione dell’AIRR b. 527 del 30 giu- gno 2006, consid. 2.3 [«Meteo»]).
4.1. La questione di sapere se esiste un tale interesse per trattare materialmente i ricorsi rientra nel potere d’apprezzamento dell’AIRR. Questa esistenza è raramente riconosciuta poi- ché, nel caso contrario, la ratio legis del ricorso popolare previsto all’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV sarebbe privata del suo senso. In effetti, l’esigenza connessa con il ricorso popolare, ovvero l’obbligo di presentare almeno 20 firme di persone legittimate a ricorrere, si giustifica in ragione della gratuità della procedura e dall’esito della decisione (DTF 123 II 115 consid. 2c, pag. 119 seg.). Se il ricorrente presenta una motivazione convincente, egli dovrebbe ottenere senza difficoltà l’appoggio delle 20 firme necessarie al suo ricorso.
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4.2. L’Autorità di ricorso riconosce un interesse pubblico per le trasmissioni il cui oggetto solleva nuovi quesiti giuridici o che concerne aspetti che hanno rilevanza fondamentale per la concezione dei programmi (decisione dell’AIRR b. 564 del 7 dicembre 2007 consid. 2.2 [“Alin- ghi-Logo”]). Se un ricorso contro una trasmissione tocca delle disposizioni fondamentali, a proposito delle quali non esiste ancora nessuna giurisprudenza consolidata, l’AIRR considera che vi è anche un interesse pubblico a una decisione (decisione dell’AIRR b. 749 del 12 mag- gio 2017 consid. 4 segg.).
4.3. Il presente ricorso non soddisfa questi criteri. Il ricorrente invoca la violazione dell’art. 4 cpv. 2 LRTV in relazione con le trasmissioni Falò” del 14 giugno 2018, “Il Quotidiano” dei 21 dicembre 2018, 6 e 21 gennaio 2019, “Patti chiari” dell’11 gennaio 2019 e “TG Talk” del 16 gennaio 2019. Ritiene che “tutti gli argomenti trattati lo vedono direttamente coinvolto con le istituzioni e come tale le notizie fornite con leggerezza dalle emittenti televisive rafforzano il senso di disagio, che come telespettatore deve subire rispetto ad indicazioni fuorvianti, pre- sentate pure con vizi di forma e pregiudizi, per questioni scomode da trattare e approfondire a livello istituzionale”. Il ricorrente indica pure che “i personali reclami” alle emittenti televisive hanno evidenziato “il mancato rispetto di procedure istituzionali nella comunicazione con i me- dia ancorché è palese che gli intervistati nelle trasmissioni non sono gli addetti preposti alla comunicazione dipartimentale”. Le trasmissioni contestate qui sopracitate non sollevano nuove questioni giuridiche. L’AIRR si è già occupata diverse volte di casi simili e già dispone quindi di una vasta giurisprudenza in merito ai principi applicabili all’informazione, in particolare al principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV, p. es. decisioni dell’AIRR b. 766 e b. 794 del 2 novembre 2018, b. 783 e b. 784 del 14 settembre 2018, b. 738 del 25 agosto 2016, b. 732 del 17 giugno 2016 (v. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.97 segg., pag. 310 segg.; Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2a ed., Berna 2011, pag. 266 segg.; Denis Masmejan, op. cit., pag. 92 segg., n° 28 segg. relativo all’art. 4 LRTV). Per questi motivi, non vi è un interesse pubblico a una decisione ai sensi dell’art. 96 cpv. 1 LRTV.
5. Il ricorrente contesta l’operato del mediatore RSI. Si sottolinea che gli organi di media- zione non hanno poteri decisionali e non possono impartire istruzioni (art. 93 cpv. 2 LRTV). Egli critica pure la posizione del servizio giuridico della RSI. Tuttavia, un ricorso all’AIRR non può essere interposto contro un rapporto di mediazione e gli altri scambi di scritti durante la procedura di reclamo ma contro i contenuti redazionali e il rifiuto di accordare l’accesso al programma o all’ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 83 cpv. 1 lett. a LRTV). Altresì, come già ripetuto più volte a M (v. lettere del 4 dicembre 2018 nella causa b. 801, del 25 gennaio 2019 nella causa b. 808 e del 2 aprile 2019 nella presente causa, nonché ribadito nelle deci- sioni b. 801 lett. D. e b. 808 lett. C. e consid. 5.) le contestazioni rilevanti dal mediatore della RSI sono di competenza dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e non dell’AIRR. Al ricorrente è pure noto che le contestazioni rilevanti dal mediatore di emittenti radiotelevisive private svizzere – nella fattispecie Tele Ticino – sono di competenza dell’AIRR (art. 91 cpv. 4 LRTV e b. 810 consid. 5. e lett. H. sopracitata). La critica espressa nella presente procedura nei confronti del mediatore di Tele Ticino sarà dunque esaminata dall’Autorità di ricorso in una procedura separata come denunzia secondo l’art. 71 PA e l’art. 20 del Regolamento dell’AIRR.
6. Considerato che le condizioni per interporre un ricorso popolare non sono adempiute (art. 94 LRTV) e che non vi è un interesse pubblico a una decisione (art. 96 cpv. 1 LRTV), l’AIRR non può entrare nel merito del ricorso.
7. Secondo l’art. 98 cpv. 1 LRTV, la procedura di ricorso dinanzi l’AIRR è gratuita. In via eccezionale, in caso di ricorso temerario, l’AIRR può addossare al ricorrente le spese di pro- cedura (art. 98 cpv. 2 LRTV). Secondo la giurisprudenza, un ricorso è temerario se una per- sona ricorre ripetutamente all’AIRR con istanze motivate in maniera analoga e palesemente ingiustificate (v. decisione dell’AIRR b. 633, 638, 641, 648 del 30 agosto 2012, consid. 9). Nella fattispecie, il ricorrente ha presentato nell’arco di pochi mesi già il quarto ricorso presso l’AIRR, adducendo argomentazioni simili a quelle presentate in precedenza (v. decisione dell’AIRR
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del 30 agosto 2012 sopracitata consid. 9.1). Pur facendo in minima parte riferimento in modo generale al contenuto delle trasmissioni contestate, le principali critiche del presente ricorso sono rivolte al mediatore RSI e a quello di Tele Ticino, come pure al servizio giuridico della RSI e a Tele Ticino. L’AIRR non è entrata nel merito dei precedenti tre ricorsi (b. 801, b. 808 e b. 810), considerato che sia le esigenze relative alla legittimazione a ricorrere a titolo indivi- duale – ricorso individuale – che quelle per interporre un ricorso popolare non erano adempiute e che non vi era un interesse pubblico a una decisione, le trasmissioni contestate non solle- vanti nuove questioni giuridiche. Durante le precedenti procedure istruttorie e decisioni finali (b. 801, b. 808 e b. 810), l’AIRR ha spiegato ripetutamente al ricorrente le condizioni necessa- rie per interporre un ricorso individuale o popolare. Essa gli ha pure fissato vari termini sup- pletori per fornire le informazioni sulla sua legittimazione a ricorrere – ricorso individuale – o le firme di 20 persone legittimate ad interporre ricorso – ricorso popolare – (v. lettere del 4 di- cembre 2018 nella causa b. 801, del 25 gennaio e 20 febbraio 2019 nella causa b. 808, dell’8 marzo 2019 nella causa b. 810 e del 2 aprile 2019 nella presenta causa). Tuttavia, nei termini impartiti, M non ha prodotto le indicazioni mancanti. Il ricorrente ha pure beneficiato preceden- temente il deposito dei ricorsi dinanzi l’AIRR di informazioni giuridiche contenute nei diversi rapporti del mediatore della RSI e di Tele Ticino in merito alle condizioni per interporre ricorso (art. 94 e 95 LRTV). Queste indicazioni formali e essenziali per interporre un ricorso ripetute in precedenza e nella presente procedura sono state totalmente ignorate dal ricorrente. Il pre- sente ricorso non adempie ancora le condizioni relative alla legittimazione a ricorrere. Perdi di più le principali critiche formulate non riguardano il diritto dei programmi (v. decisione dell’AIRR del 30 agosto 2012 sopracitata consid. 9.1) e il ricorso non indica chiaramente in che modo i contenuti redazionali contestati non soddisfano le esigenze legali (art. 95 cpv. 3 lett. a LRTV). D’altra parte, il ricorso non solleva nuove questioni giuridiche, ciò che del resto era già noto al ricorrente (v. decisione b. 801 consid. 4.3, decisione b. 808 consid. 4.3 e decisione b. 810 consid. 4.3, lettera del 2 aprile 2019 nella presente procedura). Ne discende che il ricorso è temerario. Il ricorrente è stato avvertito nell’ultima decisione resa nell’affare b. 810 (v. decisione b. 810, lett. C. e consid. 6, e lett. J sopracitata) del rischio di doversi far carico delle spese di procedura nel caso di un nuovo ricorso e che costui fosse temerario (art. 98 cpv. 1 LRTV). Le spese di procedura sono quindi messe a carico del ricorrente.
8. Conformemente all’art. 63 al. 4 bis PA la tassa di decisione è in particolare stabilita in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa. Il suo importo oscilla da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario. Al ricorrente sono dunque addossate le spese di procedura per un ammontare di 500 franchi (v. decisione dell’AIRR del 30 agosto sopracitata consid. 9.2).
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Per questi motivi l’AIRR:
1. Decide di non entrare in materia sul ricorso.
2. Al ricorrente sono addossate le spese di procedura per un ammontare di 500 franchi.
3. Intimazione a:
(…)
In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).
Invio: 13 giugno 2019