Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di me- diazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).
E. 2 L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. Può interporre ricorso contro un contenuto redazionale pubblicato chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 al. 1 e 3 LRTV, ricorso individuale). In generale, l’AIRR considera che le persone che hanno partecipato a un servizio o che vi sono state mostrate o citate o che vi si è fatto riferimento in un altro modo riempiono le condizioni di un ricorso individuale (deci- sioni dell’AIRR b. 801 del 7 gennaio 2019, consid. 2 e b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2). Può prevalersi di uno stretto legame con l’oggetto del contenuto redazionale contestato anche colui che non è stato espressamente citato (v. Denis Masmejan, in: Denis Masme- jan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (Ed.), Loi sur la radio-télévision, Commentaire, Berna 2014, pag. 732 n° 8 relativo all’art. 94 LRTV e giurisprudenza citata). Tuttavia la legittimazione a ricorrere a titolo individuale di una persona che non è citata deve essere ammessa con riserva (deci- sione dell’AIRR b. 755 del 31 agosto 2017, consid. 3.1 e 3.2).
E. 2.1 Nella fattispecie, il ricorrente non adempie tali condizioni. Rilevante è che A non ha partecipato alla trasmissione “L’incontro” del 29 dicembre 2018 diffusa da Tele Ticino, non vi è stato mostrato o citato, né vi si è fatto riferimento in un altro modo. Non risulta peraltro dallo scritto del 21 marzo 2019 e dal suo allegato (copia della comunicazione del 26 febbraio 2019 [v. lett. D. sopracitata]), che il ricorrente intrattiene uno stretto legame con l’oggetto della tra- smissione “L’incontro” contestata.
E. 2.2 Altresì, le esigenze relative alla legittimazione a ricorrere dinanzi l’AIRR dovrebbero essere già note al ricorrente visto le procedure b. 801 e b. 808. L’AIRR ribadisce che le esi- genze relative alla legittimazione a ricorrere dinanzi l’AIRR (art. 94 LRTV) sono differenti da quelle dinanzi l’organo di mediazione (art. 92 LRTV).
E. 3 Secondo prassi costante, ai ricorrenti che agiscono senza patrocinio di un legale ed il cui ricorso non soddisfa le condizioni del ricorso popolare (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV) l’AIRR assegna loro un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA). Nella fattispecie, l’Autorità di ricorso ha impartito al ricorrente un termine entro il 22 marzo 2019 per fornire le firme di 20 persone legittimate ad interporre ricorso secondo l’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV (ricorso popolare) con indicazione del loro nome, cognome, indirizzo e anno di nascita. Tuttavia, nel termine fissato, il ricorrente non ha prodotto le firme mancanti.
E. 4 Se vi è un interesse pubblico a una decisione, l’AIRR entra nel merito anche dei ricorsi che non adempiono tutte le condizioni formali, purché tempestivi (art. 96 cpv. 1 LRTV, cfr. giurisprudenza dell’AIRR, GAAC 68/2004, n° 28, pag. 316 segg., consid. 2.2 segg. [“Werbe- spot der Schweizerischen Flüchtlingshilfe”]; vedi anche decisione dell’AIRR b. 527 del 30 giu- gno 2006, consid. 2.3 [«Meteo»]).
E. 4.1 La questione di sapere se esiste un tale interesse per trattare materialmente i ricorsi rientra nel potere d’apprezzamento dell’AIRR. Questa esistenza è raramente riconosciuta poi- ché, nel caso contrario, la ratio legis del ricorso popolare previsto all’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV sarebbe privata del suo senso. In effetti, l’esigenza connessa con il ricorso popolare, ovvero l’obbligo di presentare almeno 20 firme di persone legittimate a ricorrere, si giustifica in ragione della gratuità della procedura e dall’esito della decisione (DTF 123 II 115 consid. 2c, pag. 119 seg.). Se il ricorrente presenta una motivazione convincente, egli dovrebbe ottenere senza difficoltà l’appoggio delle 20 firme necessarie al suo ricorso.
2 \ COO.2207.108.2.24926 4/5
E. 4.2 L’Autorità di ricorso riconosce un interesse pubblico per le trasmissioni il cui oggetto solleva nuovi quesiti giuridici o che concerne aspetti che hanno rilevanza fondamentale per la concezione dei programmi (decisione dell’AIRR b. 564 del 7 dicembre 2007 consid. 2.2 [“Alin- ghi-Logo”]). Se un ricorso contro una trasmissione tocca delle disposizioni fondamentali, a proposito delle quali non esiste ancora nessuna giurisprudenza consolidata, l’AIRR considera che vi è anche un interesse pubblico a una decisione (decisione dell’AIRR b. 749 del 12 mag- gio 2017 consid. 4 segg.).
E. 4.3 Il presente ricorso non soddisfa questi criteri. Le critiche formulate contro l’edizione della trasmissione “L’incontro” del 29 dicembre 2018 riguardano l’art. 4 cpv. 2 LRTV. Il ricor- rente sostiene, in particolar modo, che le dichiarazioni dell’ex Procuratore generale John No- seda in merito alla suddivisione dell’attività giudiziaria secondo sostegno di partito politico, ai potenziali procuratori e giudici, rimane ancora oggi una modalità misconosciuta al pubblico, ritiene che i pareri espressi dall’ex Procuratore generale John Noseda non sono riconoscibili come tali e osserva che il contenuto redazionale arricchito di un’intervista di approfondimento personale, con un ex funzionario dello Stato, non è stato in grado di dare un quadro esaustivo della legislazione e delle problematiche arrecate dall’organizzazione giudiziaria e costituzio- nale. La trasmissione “L’incontro” in oggetto non solleva nuove questioni giuridiche. L’AIRR si è già occupata diverse volte di casi simili e già dispone quindi di una vasta giurisprudenza in merito ai principi applicabili all’informazione, in particolare al principio della corretta presenta- zione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV – p. es. decisioni dell’AIRR b. 766 e b. 794 del 2 novembre 2018, b. 783 e b. 784 del 14 settembre 2018, b. 738 del 25 agosto 2016, b. 732 del 17 giugno 2016 – (v. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.97 segg., pag. 310 segg.; Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2a ed., Berna 2011, pag. 266 segg.; Denis Masmejan, op. cit., pag. 92 segg., n° 28 segg. relativo all’art. 4 LRTV). Per questi motivi, non vi è un interesse pubblico a una decisione ai sensi dell’art. 96 cpv. 1 LRTV.
E. 5 Il ricorrente ha criticato l’operato del mediatore di emittenti radiotelevisive private sviz- zere – nella fattispecie Tele Ticino – il quale è sottoposto alla vigilanza dell’AIRR (art. 91 cpv. 1 LRTV). L’Autorità di ricorso esaminerà la critica espressa in una procedura separata come denunzia secondo l’art. 71 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) e l’art. 20 del Regolamento dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotele- visiva (Regolamento dell’AIRR; RS 784.409).
E. 6 Considerato che le condizioni per interporre un ricorso popolare non sono adempiute (art. 94 LRTV) e che non vi è un interesse pubblico a una decisione (art. 96 cpv. 1 LRTV), l’AIRR non può entrare nel merito del ricorso. Non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv. 1 LRTV). Tuttavia, l’AIRR attira l’attenzione sul fatto che per i ricorsi temerari le spese di procedura possono essere addossate al ricorrente (art. 98 cpv. 1 LRTV). Nel caso in cui il ricorrente interponesse in futuro un nuovo ricorso e che costui fosse temerario, le spese di procedura saranno messe a suo carico.
2 \ COO.2207.108.2.24926 5/5
Per questi motivi l’AIRR:
1. Decide di non entrare in materia sul ricorso.
2. Non percepisce spese di procedura.
3. Intimazione a:
[…]
In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).
Invio: 9 aprile 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR
2 \ COO.2207.108.2.24926
Decisione del 1° aprile 2019
Composizione dell’Autorità
Mascha Santschi Kallay (presidente) Catherine Müller (vice-presidente) Nadine Jürgensen, Suzanne Pasquier Rossier, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (altri membri) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (segretariato)
Oggetto
Tele Ticino trasmissione “L’incontro” del 29 dicembre 2018
Ricorso del 4 marzo 2019
Parti / Partecipanti al procedi- mento
A (ricorrente)
Tele Ticino SA (opponente)
b. 810
2 \ COO.2207.108.2.24926 2/5
In fatto:
A. L’edizione della trasmissione “L’incontro” del 29 dicembre 2018 diffusa da Tele Ticino era incentrata sull’intervista dell’ex Procuratore generale del Cantone Ticino, John Noseda. Quest’ultimo si è espresso su diversi temi proposti dall’intervistatore, in particolare sulla sua attività professionale come procuratore pubblico, sulla politica, gli studi e sulla sua vita privata. L’avvocato John Noseda e il professore Marco Borghi sono intervenuti in brevi servizi e hanno posto altre domande all’ospite.
B. Con scritto del 4 marzo 2019, A ha interposto ricorso presso l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: l’Autorità di ricorso o l’AIRR) contro l’edizione della trasmissione “L’incontro” del 29 dicembre 2018. Al ricorso è stato allegato il rapporto del mediatore del 1° febbraio 2019. Il ricorrente sostiene che le dichiarazioni dell’ex procuratore generale John Noseda in merito alla suddivisione dell’attività giudiziaria secondo sostegno di partito politico, ai potenziali procuratori e giudici, rimane ancora oggi una modalità miscono- sciuta al pubblico. Esso sostiene pure che i pareri espressi dall’ex procuratore pubblico non sono riconoscibili se siano indicazioni di operato procedurale giudiziario o visioni personali. Il ricorrente ritiene, inoltre, che l’intervistatore ha concesso degli interventi e delle esternazioni all’ospite che determinano una violazione della deontologia del giornalista. Altresì, egli osserva che il contenuto redazionale arricchito di un’intervista di approfondimento personale, con un ex funzionario dello Stato, non è stato in grado di dare un quadro esaustivo della legislazione e delle problematiche arrecate dall’organizzazione giudiziaria e costituzionale. Infine, il ricor- rente critica l’operato del mediatore di Tele Ticino e chiede l’astensione del membro dell’AIRR Edy Salmina.
C. Con scritto dell’8 marzo 2019, l’AIRR ha informato il ricorrente che il ricorso del 4 marzo precedente non adempiva le condizioni per attestare la sua legittimazione a ricorrere e che non vi era un interesse pubblico a una decisione. Essa gli ha impartito un termine al 22 marzo 2019 per fornire le firme di 20 persone legittimate a interporre ricorso (ricorso popolare; art. 94 cpv. 2 della legge federale sulla radiotelevisione [LRTV; RS 784.40]). L’AIRR l’ha pure infor- mato che per i ricorsi temerari le spese di procedura possono essere addossate al ricorrente (art. 98 cpv. 2 LRTV) e che la critica espressa nei confronti del mediatore di emittenti radiote- levisive private svizzere sarà esaminata in una procedura separata.
D. Il 21 marzo 2019, il ricorrente ha fornito copia di una comunicazione del 26 febbraio precedente indirizzata (al nuovo) Procuratore generale del Cantone Ticino Andrea Pagani e al Procuratore generale del Ministero pubblico della Confederazione intitolata “Oggetto: risolle- cito revisione art. 410 cpv. 1 lett. a CPP ai dispositivi SV 17.1974-18.0427”, attestante “la per- tinenza procedurale in questioni di accertamento cantonale e federale inerenti alla ritardata e denegata giustizia, ai conflitti di interesse, incompatibilità di organizzazione giudiziaria, abusi di autorità e infedeltà nella gestione pubblica”.
E. Il membro dell’AIRR Edy Salmina si è ricusato e non figura quindi nella composizione dell’Autorità di ricorso.
2 \ COO.2207.108.2.24926 3/5
In diritto:
1. Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di me- diazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).
2. L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. Può interporre ricorso contro un contenuto redazionale pubblicato chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 al. 1 e 3 LRTV, ricorso individuale). In generale, l’AIRR considera che le persone che hanno partecipato a un servizio o che vi sono state mostrate o citate o che vi si è fatto riferimento in un altro modo riempiono le condizioni di un ricorso individuale (deci- sioni dell’AIRR b. 801 del 7 gennaio 2019, consid. 2 e b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2). Può prevalersi di uno stretto legame con l’oggetto del contenuto redazionale contestato anche colui che non è stato espressamente citato (v. Denis Masmejan, in: Denis Masme- jan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (Ed.), Loi sur la radio-télévision, Commentaire, Berna 2014, pag. 732 n° 8 relativo all’art. 94 LRTV e giurisprudenza citata). Tuttavia la legittimazione a ricorrere a titolo individuale di una persona che non è citata deve essere ammessa con riserva (deci- sione dell’AIRR b. 755 del 31 agosto 2017, consid. 3.1 e 3.2).
2.1. Nella fattispecie, il ricorrente non adempie tali condizioni. Rilevante è che A non ha partecipato alla trasmissione “L’incontro” del 29 dicembre 2018 diffusa da Tele Ticino, non vi è stato mostrato o citato, né vi si è fatto riferimento in un altro modo. Non risulta peraltro dallo scritto del 21 marzo 2019 e dal suo allegato (copia della comunicazione del 26 febbraio 2019 [v. lett. D. sopracitata]), che il ricorrente intrattiene uno stretto legame con l’oggetto della tra- smissione “L’incontro” contestata.
2.2 Altresì, le esigenze relative alla legittimazione a ricorrere dinanzi l’AIRR dovrebbero essere già note al ricorrente visto le procedure b. 801 e b. 808. L’AIRR ribadisce che le esi- genze relative alla legittimazione a ricorrere dinanzi l’AIRR (art. 94 LRTV) sono differenti da quelle dinanzi l’organo di mediazione (art. 92 LRTV).
3. Secondo prassi costante, ai ricorrenti che agiscono senza patrocinio di un legale ed il cui ricorso non soddisfa le condizioni del ricorso popolare (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV) l’AIRR assegna loro un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA). Nella fattispecie, l’Autorità di ricorso ha impartito al ricorrente un termine entro il 22 marzo 2019 per fornire le firme di 20 persone legittimate ad interporre ricorso secondo l’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV (ricorso popolare) con indicazione del loro nome, cognome, indirizzo e anno di nascita. Tuttavia, nel termine fissato, il ricorrente non ha prodotto le firme mancanti.
4. Se vi è un interesse pubblico a una decisione, l’AIRR entra nel merito anche dei ricorsi che non adempiono tutte le condizioni formali, purché tempestivi (art. 96 cpv. 1 LRTV, cfr. giurisprudenza dell’AIRR, GAAC 68/2004, n° 28, pag. 316 segg., consid. 2.2 segg. [“Werbe- spot der Schweizerischen Flüchtlingshilfe”]; vedi anche decisione dell’AIRR b. 527 del 30 giu- gno 2006, consid. 2.3 [«Meteo»]).
4.1. La questione di sapere se esiste un tale interesse per trattare materialmente i ricorsi rientra nel potere d’apprezzamento dell’AIRR. Questa esistenza è raramente riconosciuta poi- ché, nel caso contrario, la ratio legis del ricorso popolare previsto all’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV sarebbe privata del suo senso. In effetti, l’esigenza connessa con il ricorso popolare, ovvero l’obbligo di presentare almeno 20 firme di persone legittimate a ricorrere, si giustifica in ragione della gratuità della procedura e dall’esito della decisione (DTF 123 II 115 consid. 2c, pag. 119 seg.). Se il ricorrente presenta una motivazione convincente, egli dovrebbe ottenere senza difficoltà l’appoggio delle 20 firme necessarie al suo ricorso.
2 \ COO.2207.108.2.24926 4/5
4.2. L’Autorità di ricorso riconosce un interesse pubblico per le trasmissioni il cui oggetto solleva nuovi quesiti giuridici o che concerne aspetti che hanno rilevanza fondamentale per la concezione dei programmi (decisione dell’AIRR b. 564 del 7 dicembre 2007 consid. 2.2 [“Alin- ghi-Logo”]). Se un ricorso contro una trasmissione tocca delle disposizioni fondamentali, a proposito delle quali non esiste ancora nessuna giurisprudenza consolidata, l’AIRR considera che vi è anche un interesse pubblico a una decisione (decisione dell’AIRR b. 749 del 12 mag- gio 2017 consid. 4 segg.).
4.3. Il presente ricorso non soddisfa questi criteri. Le critiche formulate contro l’edizione della trasmissione “L’incontro” del 29 dicembre 2018 riguardano l’art. 4 cpv. 2 LRTV. Il ricor- rente sostiene, in particolar modo, che le dichiarazioni dell’ex Procuratore generale John No- seda in merito alla suddivisione dell’attività giudiziaria secondo sostegno di partito politico, ai potenziali procuratori e giudici, rimane ancora oggi una modalità misconosciuta al pubblico, ritiene che i pareri espressi dall’ex Procuratore generale John Noseda non sono riconoscibili come tali e osserva che il contenuto redazionale arricchito di un’intervista di approfondimento personale, con un ex funzionario dello Stato, non è stato in grado di dare un quadro esaustivo della legislazione e delle problematiche arrecate dall’organizzazione giudiziaria e costituzio- nale. La trasmissione “L’incontro” in oggetto non solleva nuove questioni giuridiche. L’AIRR si è già occupata diverse volte di casi simili e già dispone quindi di una vasta giurisprudenza in merito ai principi applicabili all’informazione, in particolare al principio della corretta presenta- zione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV – p. es. decisioni dell’AIRR b. 766 e b. 794 del 2 novembre 2018, b. 783 e b. 784 del 14 settembre 2018, b. 738 del 25 agosto 2016, b. 732 del 17 giugno 2016 – (v. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.97 segg., pag. 310 segg.; Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2a ed., Berna 2011, pag. 266 segg.; Denis Masmejan, op. cit., pag. 92 segg., n° 28 segg. relativo all’art. 4 LRTV). Per questi motivi, non vi è un interesse pubblico a una decisione ai sensi dell’art. 96 cpv. 1 LRTV.
5. Il ricorrente ha criticato l’operato del mediatore di emittenti radiotelevisive private sviz- zere – nella fattispecie Tele Ticino – il quale è sottoposto alla vigilanza dell’AIRR (art. 91 cpv. 1 LRTV). L’Autorità di ricorso esaminerà la critica espressa in una procedura separata come denunzia secondo l’art. 71 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) e l’art. 20 del Regolamento dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotele- visiva (Regolamento dell’AIRR; RS 784.409).
6. Considerato che le condizioni per interporre un ricorso popolare non sono adempiute (art. 94 LRTV) e che non vi è un interesse pubblico a una decisione (art. 96 cpv. 1 LRTV), l’AIRR non può entrare nel merito del ricorso. Non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv. 1 LRTV). Tuttavia, l’AIRR attira l’attenzione sul fatto che per i ricorsi temerari le spese di procedura possono essere addossate al ricorrente (art. 98 cpv. 1 LRTV). Nel caso in cui il ricorrente interponesse in futuro un nuovo ricorso e che costui fosse temerario, le spese di procedura saranno messe a suo carico.
2 \ COO.2207.108.2.24926 5/5
Per questi motivi l’AIRR:
1. Decide di non entrare in materia sul ricorso.
2. Non percepisce spese di procedura.
3. Intimazione a:
[…]
In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).
Invio: 9 aprile 2019