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b.808

Radio Televisione Svizzera italiana RSI LA 1, trasmissione "Falò" del 07.06.2018, puntata "Ma quale giustizia?"

Ubi · 2019-03-19 · Italiano CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di me- diazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).

E. 2 L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. Può interporre ricorso contro un contenuto redazionale pubblicato chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 al. 1 e 3 LRTV, ricorso individuale). In generale, l’AIRR considera che le persone che hanno partecipato a un servizio o che vi sono state mostrate o citate o che vi si è fatto riferimento in un altro modo riempiono le condizioni di un ricorso individuale (deci- sioni dell’AIRR b. 801 del 7 gennaio 2019, consid. 2, b. 755 del 31 agosto 2017, consid. 3.1 e 3.2 e b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2).

E. 2.1 Nella fattispecie, il ricorrente non adempie tali condizioni. La problematica generale della lentezza della giustizia non è ancora sufficiente per ammettere un stretto legame con l’oggetto della trasmissione. Rilevante è che A non ha partecipato alla trasmissione “Falò” del

E. 2.2 Altresì, le esigenze relative alla legittimazione a ricorrere dinanzi l’AIRR dovrebbero essere già note al ricorrente visto la procedura b. 801. L’AIRR ribadisce che le esigenze rela- tive alla legittimazione a ricorrere dinanzi l’AIRR (art. 94 LRTV) sono differenti da quelle dinanzi l’organo di mediazione (art. 92 LRTV).

3. Secondo prassi constante, ai ricorrenti che agiscono senza patrocinio di un legale ed il cui ricorso non soddisfa le condizioni del ricorso popolare (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV) l’AIRR assegna loro un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA). Nella fattispecie, l’Autorità di ricorso ha impartito al ricorrente un primo termine entro l’8 febbraio 2019 poi un ultimo termine entro il 28 febbraio seguente per fornire le firme di 20 persone legittimate ad interporre ricorso secondo l’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV (ricorso popolare) con indicazione del loro nome, cognome, indirizzo e anno di nascita. Tuttavia, nel termine fissato, il ricorrente non ha prodotto le firme mancanti.

4. Se vi è un interesse pubblico a una decisione, l’AIRR entra nel merito anche dei ricorsi che non adempiono tutte le condizioni formali, purché tempestivi (art. 96 cpv. 1 LRTV, cfr. giurisprudenza dell’AIRR, GAAC 68/2004, n° 28, pag. 316 segg., consid. 2.2 segg. [“Werbe- spot der Schweizerischen Flüchtlingshilfe”]; vedi anche decisione dell’AIRR b. 527 del 30 giu- gno 2006, consid. 2.3 [«Meteo»]).

4.1. La questione di sapere se esiste un tale interesse per trattare materialmente i ricorsi rientra nel potere d’apprezzamento dell’AIRR. Questa esistenza è raramente riconosciuta poi- ché, nel caso contrario, la ratio legis del ricorso popolare previsto all’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV sarebbe privata del suo senso. In effetti, l’esigenza connessa con il ricorso popolare, ovvero l’obbligo di presentare almeno 20 firme di persone legittimate a ricorrere, si giustifica in ragione della gratuità della procedura e dall’esito della decisione (DTF 123 II 115 consid. 2c, pag. 119 seg.). Se il ricorrente presenta una motivazione convincente, egli dovrebbe ottenere senza difficoltà l’appoggio delle 20 firme necessarie al suo ricorso.

2 \ COO.2207.108.2.24725 5/6

4.2. L’Autorità di ricorso riconosce un interesse pubblico per le trasmissioni il cui oggetto solleva nuovi quesiti giuridici o che concerne aspetti che hanno rilevanza fondamentale per la concezione dei programmi (decisione dell’AIRR b. 564 del 7 dicembre 2007 consid. 2.2 [“Alin- ghi-Logo”]). Se un ricorso contro una trasmissione tocca delle disposizioni fondamentali, a proposito delle quali non esiste ancora nessuna giurisprudenza consolidata, l’AIRR considera che vi è anche un interesse pubblico a una decisione (decisione dell’AIRR b. 749 del 12 mag- gio 2017 consid. 4 segg.).

4.3. Il presente ricorso non soddisfa questi criteri. Le critiche formulate contro la puntata della trasmissione “Falò” del 7 giugno 2018 riguardano l’art. 4 cpv. 2 LRTV. Il ricorrente so- stiene, in particolar modo, che il Procuratore generale John Noseda ha riportato dei retroscena della giustizia inverosimili, ritiene che i pareri personali e i commenti non sono riconoscibili come tali e osserva che il contenuto redazionale non è stato in grado di dare un quadro esau- stivo della legislazione e delle problematiche arrecate all’organizzazione giudiziaria e costitu- zionale. La trasmissione “Falò” in oggetto non solleva nuove questioni giuridiche. L’AIRR si è già occupata diverse volte di casi simili e già dispone quindi di una vasta giurisprudenza in merito ai principi applicabili all’informazione, in particolare al principio della corretta presenta- zione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV – p. es. decisioni dell’AIRR b. 766 e b. 794 del 2 novembre 2018, b. 783 e b. 784 del 14 settembre 2018, b. 738 del 25 agosto 2016,

b. 732 del 17 giugno 2016 – (v. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.97 segg., pag. 310 segg.; Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2a ed., Berna 2011, pag. 266 segg.; Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [Ed.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, Berna 2014, pag. 92 segg., n° 28 segg. relativo all’art. 4 LRTV). Per questi motivi, non vi è un interesse pubblico a una decisione ai sensi dell’art. 96 cpv. 1 LRTV.

5. Il ricorrente critica l’operato del mediatore della RSI. Giova ricordare che l’AIRR non è un’autorità di vigilanza dei mediatori della RSI (v. lett. C. sopracitata), ma dei mediatori di emit- tenti radiotelevisive private svizzere secondo l’art. 91 cpv. 1 LRTV. La vigilanza del mediatore della RSI – un’unità aziendale della SSR – incombe all’Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM (art. 86 cpv. 1 LRTV). Il 25 gennaio 2019, l’AIRR ha trasmesso à quest’ultimo il ricorso del 24 gennaio 2019, contenente in parte le critiche rivolte al mediatore della RSI.

6. La richiesta contenuta nello scritto del 5 marzo 2019 di accorpamento al dispositivo

b. 808 è senza oggetto, visto che la legittimazione del ricorrente manca.

E. 7 Considerato che le condizioni per interporre un ricorso popolare non sono adempiute (art. 94 LRTV) e che non vi è un interesse pubblico a una decisione (art. 96 cpv. 1 LRTV), l’AIRR non può entrare nel merito del ricorso. Non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv. 1 LRTV).

2 \ COO.2207.108.2.24725 6/6

Per questi motivi l’AIRR:

1. Decide di non entrare in materia sul ricorso.

2. Non percepisce spese di procedura.

3. Intimazione a:

[…]

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: 22 marzo 2019

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR

2 \ COO.2207.108.2.24725

19.03.2019

Decisione del 19 marzo 2019

Composizione dell’Autorità

Mascha Santschi Kallay (presidente) Catherine Müller (vice-presidente) Nadine Jürgensen, Suzanne Pasquier Rossier, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (altri membri) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (segretariato)

Oggetto

Radio Televisione Svizzera italiana RSI LA 1: trasmissione “Falò” del 7 giugno 2018, puntata “Ma quale giustizia”?

Ricorso del 24 gennaio 2019

Parti / Partecipanti al procedi- mento

A (ricorrente)

Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (opponente)

b. 808

2 \ COO.2207.108.2.24725 2/6

In fatto:

A. Il 7 giugno 2018, la Radio Televisione svizzera di lingua italiana (di seguito: la RSI LA1) ha diffuso nell’ambito della trasmissione “Falò” la puntata “Ma quale giustizia?”. La puntata aveva per oggetto la lentezza della giustizia. Gli invitati, il Procuratore generale John Noseda in studio, gli ex Procuratori Paolo Bernasconi e Dick Marty in un breve servizio, hanno illustrato vari aspetti legati alle prolungate tempistiche della giustizia penale, tema del servizio. Il Procu- ratore generale John Noseda si è espresso inizialmente sui problemi attuali inerenti alle pro- cedure di carattere finanziario che fanno lievitare i tempi d’inchiesta. Gli ex Procuratori Paolo Bernasconi e Dick Marty si sono invece pronunciati sull’elezione dei procuratori pubblici da parte dei partiti, sull’inefficienza dovuta all’attinenza partitica dei magistrati ed alla formazione mancante dei procuratori. Su tali argomenti si è anche espresso il Procuratore generale John Noseda. Testimonianze di tre vittime della lentezza della giustizia sono state presentate du- rante la puntata.

B. Con scritto del 24 gennaio 2019 (data dell’affrancatura), A ha interposto ricorso presso l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: l’Autorità di ricorso o l’AIRR) contro la puntata “Ma quale giustizia?” della trasmissione “Falò” del 7 giugno 2018. Al ricorso è stato allegato il rapporto del mediatore del 4 gennaio 2019. Il ricorrente sostiene che il Procuratore generale John Noseda ha riportato dei retroscena della giustizia inverosimili. Egli ritiene pure che i pareri personali e i commenti non sono riconoscibili come tali. Altresì, egli osserva che il contenuto redazionale arricchito di un’intervista di approfondimento perso- nale, con ex funzionari giudiziari, non è stato in grado di dare un quadro esaustivo della legi- slazione e delle problematiche arrecate dall’organizzazione giudiziaria e costituzionale. Infine, il ricorrente critica l’operato del mediatore RSI e chiede l’astensione del membro dell’AIRR Edy Salmina “dal partecipare alla composizione di corte”.

C. Con scritto del 25 gennaio 2019, l’AIRR ha informato il ricorrente che il ricorso del 24 gennaio precedente non adempiva ancora le condizioni per attestare la sua legittimazione a ricorrere. Essa gli ha impartito un termine all’8 febbraio 2019 per fornire la prova del suo stretto legame con la puntata contestata di “Falò” del 7 giugno 2018 (ricorso individuale; art. 94 cpv. 1 e 3 della legge federale sulla radiotelevisione [LRTV; RS 784.40]) o le firme di 20 persone legittimate ad interporre ricorso (ricorso popolare; art. 94 cpv. 2 LRTV). L’AIRR l’ha pure infor- mato che se vi è un interesse pubblico a una decisione, essa entra nel merito dei ricorsi che non adempiono tutte le condizioni formali, purché tempestivi. Essa ha inoltre ribadito che non è un’autorità di vigilanza dei mediatori della RSI e che le contestazioni rilevanti dagli organi di mediazione di quest’ultima sono di competenza dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). L’AIRR gli ha fatto sapere che il suo scritto del 24 gennaio 2019, contenente in parte le critiche concernenti il mediatore RSI, sarà trasmesso all’UFCOM per ragione di com- petenza (art. 8 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]).

D. Nel termine fissato, il ricorrente non ha presentato le 20 firme richieste di persone le- gittimate a ricorrere. Tuttavia, egli ha trasmesso all’AIRR uno scritto del 31 gennaio 2019, nel quale evidenzia che l’indicazione contenuta nella lettera del 25 gennaio 2019, secondo cui “l’AIRR non ha alcun indizio in tal senso” che il ricorrente intrattiene uno stretto legame con la puntata di “Falò” del 7 giugno 2018, risulta inverosimile rispetto alle modalità finora avvalorate dal mediatore RSI e rispetto alle vertenze personali e al segreto istruttorio. Il ricorrente allega copia di una lettera del 13 aprile 2018 del “Ministero pubblico della Confederazione” indirizzata al “Ministero pubblico del Cantone Ticino” intitolata “A e B: istanza penale per John Noseda, Perugini…”. Risulta da tale documento che “lo Stato maggiore operativo del Procuratore ge- nerale (OAB) ha esaminato attentamente l’istanza penale, e ritiene che la stessa, trattandosi di collaboratori del Potere giudiziario della Repubblica e Cantone Ticino, non contenga ele- menti atti a giustificare giurisdizione federale”. Il ricorrente ritiene di avere dimostrato “uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati” e un “interesse pubblico”.

2 \ COO.2207.108.2.24725 3/6

E. Con scritto del 20 febbraio 2019, l’AIRR ha impartito al ricorrente un ultimo termine al 28 febbraio 2019 per fornire le 20 firme richieste (con il loro nome, cognome, indirizzo, anno di nascita e firma). Essa l’ha informato che le esigenze riguardo alla legittimazione a ricorrere dinanzi l’AIRR sono differenti da quelle dinanzi l’organo di mediazione.

F. Il 27 febbraio 2019 il ricorrente ha fornito copia di una comunicazione del 26 febbraio precedente indirizzata (al nuovo) Procuratore generale del Cantone Ticino Andrea Pagani e al Procuratore generale del Ministero pubblico della Confederazione intitolata “Oggetto: risolle- cito revisione art. 410 cpv. 1 lett. a CPP ai dispositivi […]”, attestante “la pertinenza procedurale in questioni di accertamento cantonale e federale inerenti alla ritardata e denegata giustizia, ai conflitti di interesse, incompatibilità di organizzazione giudiziaria, abusi di autorità e infedeltà nella gestione pubblica”.

G. Con scritto del 5 marzo 2019 intitolato “Oggetto: aggiunta mezzi di prova ricorso B 808 del 24 gennaio 2019”, il ricorrente presenta il rapporto del mediatore RSI del 27 febbraio 2019 inerente al reclamo contro la trasmissione “Falò” del 14 giugno 2018, nel quale, a suo avviso, “vengono ancora evidenziate le difficoltà dello stesso a garantire una modalità di gestione, interpretazione e istruzione dei reclami finora compiegati e in parte differiti”. Egli considera che “la presentazione, come aggiunta di mezzi di prova, è pertanto giustificata ad evitare di istruire ulteriori dispositivi ricorsuali all’AIRR, ancorchè sussiste già un difetto di valutazione irrisolto”. Il ricorrente attende indicazioni utili rispetto all’accorpamento al dispositivo b. 808.

H. Il membro dell’AIRR Edy Salmina si è ricusato e non figura quindi nella composizione dell’Autorità di ricorso.

2 \ COO.2207.108.2.24725 4/6

In diritto:

1. Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di me- diazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).

2. L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. Può interporre ricorso contro un contenuto redazionale pubblicato chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 al. 1 e 3 LRTV, ricorso individuale). In generale, l’AIRR considera che le persone che hanno partecipato a un servizio o che vi sono state mostrate o citate o che vi si è fatto riferimento in un altro modo riempiono le condizioni di un ricorso individuale (deci- sioni dell’AIRR b. 801 del 7 gennaio 2019, consid. 2, b. 755 del 31 agosto 2017, consid. 3.1 e 3.2 e b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2).

2.1. Nella fattispecie, il ricorrente non adempie tali condizioni. La problematica generale della lentezza della giustizia non è ancora sufficiente per ammettere un stretto legame con l’oggetto della trasmissione. Rilevante è che A non ha partecipato alla trasmissione “Falò” del 7 giugno 2018, non vi è stato mostrato o citato, né vi si è fatto riferimento in un altro modo. Non risulta dalla copia della lettera del 13 aprile 2018 del “Ministero pubblico della Confedera- zione” al “Ministero pubblico del Cantone Ticino” (v. lett. D. sopracitata) che il ricorrente intrat- tiene uno stretto legame con l’oggetto della trasmissione “Falò” del 7 giugno 2018. Tuttalpiù, lo scritto del 13 aprile 2018 indica che il ricorrente è toccato, come del resto molte persone nella sua stessa situazione, dalla problematica generale della lentezza della giustizia. Non risulta neppure dalla comunicazione del 26 febbraio 2019 (v. lett. F. spracitata) e dallo scritto del 5 marzo 2019 e dal suo allegato (rapporto del mediatore del 27 febbraio 2019), che il ricorrente intrattiene uno stretto legame con l’oggetto della puntata di “Falò” contestata.

2.2. Altresì, le esigenze relative alla legittimazione a ricorrere dinanzi l’AIRR dovrebbero essere già note al ricorrente visto la procedura b. 801. L’AIRR ribadisce che le esigenze rela- tive alla legittimazione a ricorrere dinanzi l’AIRR (art. 94 LRTV) sono differenti da quelle dinanzi l’organo di mediazione (art. 92 LRTV).

3. Secondo prassi constante, ai ricorrenti che agiscono senza patrocinio di un legale ed il cui ricorso non soddisfa le condizioni del ricorso popolare (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV) l’AIRR assegna loro un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA). Nella fattispecie, l’Autorità di ricorso ha impartito al ricorrente un primo termine entro l’8 febbraio 2019 poi un ultimo termine entro il 28 febbraio seguente per fornire le firme di 20 persone legittimate ad interporre ricorso secondo l’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV (ricorso popolare) con indicazione del loro nome, cognome, indirizzo e anno di nascita. Tuttavia, nel termine fissato, il ricorrente non ha prodotto le firme mancanti.

4. Se vi è un interesse pubblico a una decisione, l’AIRR entra nel merito anche dei ricorsi che non adempiono tutte le condizioni formali, purché tempestivi (art. 96 cpv. 1 LRTV, cfr. giurisprudenza dell’AIRR, GAAC 68/2004, n° 28, pag. 316 segg., consid. 2.2 segg. [“Werbe- spot der Schweizerischen Flüchtlingshilfe”]; vedi anche decisione dell’AIRR b. 527 del 30 giu- gno 2006, consid. 2.3 [«Meteo»]).

4.1. La questione di sapere se esiste un tale interesse per trattare materialmente i ricorsi rientra nel potere d’apprezzamento dell’AIRR. Questa esistenza è raramente riconosciuta poi- ché, nel caso contrario, la ratio legis del ricorso popolare previsto all’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV sarebbe privata del suo senso. In effetti, l’esigenza connessa con il ricorso popolare, ovvero l’obbligo di presentare almeno 20 firme di persone legittimate a ricorrere, si giustifica in ragione della gratuità della procedura e dall’esito della decisione (DTF 123 II 115 consid. 2c, pag. 119 seg.). Se il ricorrente presenta una motivazione convincente, egli dovrebbe ottenere senza difficoltà l’appoggio delle 20 firme necessarie al suo ricorso.

2 \ COO.2207.108.2.24725 5/6

4.2. L’Autorità di ricorso riconosce un interesse pubblico per le trasmissioni il cui oggetto solleva nuovi quesiti giuridici o che concerne aspetti che hanno rilevanza fondamentale per la concezione dei programmi (decisione dell’AIRR b. 564 del 7 dicembre 2007 consid. 2.2 [“Alin- ghi-Logo”]). Se un ricorso contro una trasmissione tocca delle disposizioni fondamentali, a proposito delle quali non esiste ancora nessuna giurisprudenza consolidata, l’AIRR considera che vi è anche un interesse pubblico a una decisione (decisione dell’AIRR b. 749 del 12 mag- gio 2017 consid. 4 segg.).

4.3. Il presente ricorso non soddisfa questi criteri. Le critiche formulate contro la puntata della trasmissione “Falò” del 7 giugno 2018 riguardano l’art. 4 cpv. 2 LRTV. Il ricorrente so- stiene, in particolar modo, che il Procuratore generale John Noseda ha riportato dei retroscena della giustizia inverosimili, ritiene che i pareri personali e i commenti non sono riconoscibili come tali e osserva che il contenuto redazionale non è stato in grado di dare un quadro esau- stivo della legislazione e delle problematiche arrecate all’organizzazione giudiziaria e costitu- zionale. La trasmissione “Falò” in oggetto non solleva nuove questioni giuridiche. L’AIRR si è già occupata diverse volte di casi simili e già dispone quindi di una vasta giurisprudenza in merito ai principi applicabili all’informazione, in particolare al principio della corretta presenta- zione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV – p. es. decisioni dell’AIRR b. 766 e b. 794 del 2 novembre 2018, b. 783 e b. 784 del 14 settembre 2018, b. 738 del 25 agosto 2016,

b. 732 del 17 giugno 2016 – (v. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.97 segg., pag. 310 segg.; Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2a ed., Berna 2011, pag. 266 segg.; Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [Ed.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, Berna 2014, pag. 92 segg., n° 28 segg. relativo all’art. 4 LRTV). Per questi motivi, non vi è un interesse pubblico a una decisione ai sensi dell’art. 96 cpv. 1 LRTV.

5. Il ricorrente critica l’operato del mediatore della RSI. Giova ricordare che l’AIRR non è un’autorità di vigilanza dei mediatori della RSI (v. lett. C. sopracitata), ma dei mediatori di emit- tenti radiotelevisive private svizzere secondo l’art. 91 cpv. 1 LRTV. La vigilanza del mediatore della RSI – un’unità aziendale della SSR – incombe all’Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM (art. 86 cpv. 1 LRTV). Il 25 gennaio 2019, l’AIRR ha trasmesso à quest’ultimo il ricorso del 24 gennaio 2019, contenente in parte le critiche rivolte al mediatore della RSI.

6. La richiesta contenuta nello scritto del 5 marzo 2019 di accorpamento al dispositivo

b. 808 è senza oggetto, visto che la legittimazione del ricorrente manca.

7. Considerato che le condizioni per interporre un ricorso popolare non sono adempiute (art. 94 LRTV) e che non vi è un interesse pubblico a una decisione (art. 96 cpv. 1 LRTV), l’AIRR non può entrare nel merito del ricorso. Non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv. 1 LRTV).

2 \ COO.2207.108.2.24725 6/6

Per questi motivi l’AIRR:

1. Decide di non entrare in materia sul ricorso.

2. Non percepisce spese di procedura.

3. Intimazione a:

[…]

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: 22 marzo 2019