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b.801

Radio Televisione Svizzera italiana RSI LA 1, trasmissione "Il Quotidiano" del 30.04.2018, servizio "Peconia Olet, milioni bloccati", trasmissione "Falò" del 17.05.2018, puntata "Bella gente"

Ubi · 2019-01-07 · Italiano CH
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di me- diazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).

E. 2 L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. Può interporre ricorso contro un contenuto redazionale pubblicato chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 al. 1 e 3 LRTV, ricorso individuale). In generale, l’AIRR considera che le persone che hanno partecipato a un servizio o che vi sono state mostrate o citate o che vi si è fatto riferimento in un altro modo riempiono le condizioni di un ricorso individuale (deci- sioni dell’AIRR b.755 del 31 agosto 2017, consid. 3.1 e 3.2 e b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2). Nella fattispecie, il ricorrente non adempie tali condizioni. Un interesse personale particolare per un determinato argomento non è ancora sufficiente per ammettere un legame stretto con l’oggetto della trasmissione.

E. 3 Secondo prassi constante, ai ricorrenti che agiscono senza patrocinio di un legale ed il cui ricorso non soddisfa le condizioni del ricorso popolare (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV) l’AIRR assegna loro un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]). Nella fattispecie, l’Autorità di ricorso ha in- vitato il ricorrente a fornire entro il 17 dicembre 2018 le firme di 20 persone legittimate ad interporre ricorso secondo l’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV (ricorso popolare) con indicazione del loro nome, cognome, indirizzo e anno di nascita. Tuttavia, nel termine fissato, il ricorrente non ha prodotto le firme mancanti.

E. 4 Se vi è un interesse pubblico a una decisione, l’AIRR entra nel merito anche dei ricorsi che non adempiono tutte le condizioni formali, purché tempestivi (art. 96 cpv. 1 LRTV, cfr. giurisprudenza dell’AIRR, GAAC 68/2004, n° 28, pag. 316 segg., consid. 2.2 segg. [“Werbe- spot der Schweizerischen Flüchtlingshilfe”]; vedi anche decisione dell’AIRR b. 527 del 30 giu- gno 2006, consid. 2.3 [«Meteo»]).

E. 4.1 La questione di sapere se esiste un tale interesse per trattare materialmente i ricorsi rientra nel potere d’apprezzamento dell’AIRR. Questa esistenza è raramente riconosciuta poi- ché, nel caso contrario, la ratio legis del ricorso popolare previsto all’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV sarebbe privata del suo senso. In effetti, l’esigenza connessa con il ricorso popolare, ovvero l’obbligo di presentare almeno 20 firme di persone legittimate a ricorrere, si giustifica in ragione della gratuità della procedura e dall’esito della decisione (DTF 123 II 115 consid. 2c, pag. 119 seg.). Se il ricorrente presenta una motivazione convincente, egli dovrebbe ottenere senza difficoltà l’appoggio delle 20 firme necessarie al suo ricorso.

E. 4.2 L’Autorità di ricorso riconosce un interesse pubblico per le trasmissioni il cui oggetto solleva nuovi quesiti giuridici o che concerne aspetti che hanno rilevanza fondamentale per la concezione dei programmi (decisione dell’AIRR b. 564 del 7 dicembre 2007 consid. 2.2 [“Alin- ghi-Logo”]). Se un ricorso contro una trasmissione tocca delle disposizioni fondamentali, a proposito delle quali non esiste ancora nessuna giurisprudenza consolidata, l’AIRR considera che vi è anche un interesse pubblico a una decisione (decisione dell’AIRR del 12 maggio 2017 consid. 4 segg.).

E. 4.3 Il presente ricorso non soddisfa questi criteri. Concernente, il servizio del “Il Quoti- diano”, il ricorrente censura una frase del giornalista, il quale avrebbe trasmesso un’informa- zione non corretta e non chiaramente riconducibile ad un commento del fiduciario. Per quel che concerne la trasmissione “Falò”, il ricorrente critica la scelta degli intervenienti in studio e la presentazione che ne è stata fatta, così come pure l’indicazione di uno degli ospiti e osserva una carenza concernente la Banca dello Stato. Né la trasmissione “Il Quotidiano” né la tra- smissione “Falo`” in oggetto sollevano nuove questioni giuridiche. L’AIRR si è già occupata

2 \ COO.2207.108.3.1001887 5/6

diverse volte di casi simili e già dispone quindi di una vasta giurisprudenza in merito ai principi applicabili all’informazione, in particolare al principio della corretta presentazione di fatti e av- venimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV, a quello della pluralità dell’art. 4 cpv. 4 LRTV e a quello della non compromissione della sicurezza pubblica dell’art. 4 cpv. 3 LRTV (vedi Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fach- handbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.97 segg., pag. 310 segg.; Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2a ed., Berna 2011, pag. 266 segg.; Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [Ed.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, Berna 2014, pag. 92 segg., n° 28 segg. relativo all’art. 4 LRTV). Per questi motivi, non vi è un interesse pubblico a una decisione ai sensi dell’art. 96 cpv. 1 LRTV.

E. 5 Considerato che le condizioni per interporre un ricorso popolare non sono adempiute, l’AIRR non può entrare nel merito del ricorso. Non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv. 1 LRTV).

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Per questi motivi l’AIRR:

1. Decide di non entrare in materia sul ricorso. 2. Non percepisce spese di procedura. 3. Intimazione a: […]

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: 18 gennaio 2019

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR

2 \ COO.2207.108.3.1001887

09.01.2019

Decisione del 7 gennaio 2019

Composizione dell’Autorità

Mascha Santschi Kallay (presidente) Catherine Müller (vice-presidente) Nadine Jürgensens, Suzanne Pasquier Rossier, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (altri membri) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (segretariato)

Oggetto

Radio Televisione Svizzera italiana RSI LA 1: trasmissione “Il Quotidiano” del 30 aprile 2018, servizio “Peconia Olet, milioni bloccati“ trasmissione “Falò” del 17 maggio 2018, puntata “Bella gente”

Parti / Partecipanti al procedi- mento

A (ricorrente)

Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (opponente)

b. 801

2 \ COO.2207.108.3.1001887 2/6

In fatto:

A. Il 30 aprile 2018, la Radio Televisione svizzera italiana (di seguito la RSI LA1) ha diffuso nell’ambito della trasmissione di informazione regionale giornaliera (19:00-19:45) “Il Quoti- diano” un servizio sugli sviluppi nell’inchiesta “Pecunia Olet”, aperta in Italia per far luce sul presunto riciclaggio di denaro frutto di reati tributari e fallimentari, e che vede coinvolti un’im- prenditrice bresciana residente a Lugano e un granconsigliere e consigliere comunale luga- nese. Si fa sapere che il Tribunale penale federale si è pronunciato con una sentenza ridimen- sionando l’impianto accusatorio della vicenda ”Pecunia Olet”, decidendo di mantenere sotto sequestro in Svizzera quasi 4 milioni di euro, sospetto provento dei reati fallimentari e frutto dell’evasione dell’IVA, ma ne ha sbloccati oltre 1,5 milioni, provento della presunta omissione di imposta, perché il reato di riciclaggio non sussiste nella legge elvetica. La sentenza segnala anche errori di natura procedurale commessi dalla procura italiana e smonta il reato di riciclag- gio.

B. Il 17 maggio 2018, la RSI LA 1 ha diffuso nell’ambito della trasmissione “Falò” del 17 maggio 2018 la puntata “Bella gente”. Nella puntata, un fiduciario ticinese, condannato in prima istanza per riciclaggio, descrive il suo ruolo in un caso di “Ndrangheta”. Attraverso documenti, testimonianze e la storia raccontata dal fiduciario protagonista della vicenda, “Falò” ha rico- struito una delle più importanti inchieste contro il crimine organizzato mai arrivate a giudizio in Svizzera. A discuterne in studio sono intervenuti due avvocati.

C. Con scritto del 5 novembre 2018, trasmesso il 30 novembre successivo, A (il ricorrente) ha interposto ricorso presso l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (di se- guito; l’Autorità di ricorso o l’AIRR) contro il servizio della trasmissione “Il Quotidiano” del 30 aprile 2018 intitolato “Pecunia Olet, milioni bloccati” e la puntata “Bella gente” della trasmis- sione “Falò” del 17 maggio 2018. Concernente il servizio del “Il Quotidiano”, il ricorrente cen- sura la frase del giornalista “Questa è la dimostrazione che in Svizzera il reato di riciclaggio non sussiste”. Per quel che concerne la puntata di “Falò”, egli contesta la scelta degli ospiti in studio e la presentazione che ne è stata fatta e critica l’indicazione di uno degli ospiti “Il sistema cantonale e federale legislativo e di sorveglianza risulta all’avanguardia”. D’altra parte, il ricor- rente ritiene che i pareri personali e i commenti non sono riconoscibili come tali. Inoltre, egli indica che non è stato chiarito il quadro legislativo della Banca dello Stato del Cantone Ticino nonché le modalità di rilascio dei permessi. A suo avviso, le trasmissioni “Il Quotidiano” e “Falo`” contestate hanno violato le disposizioni del diritto in materia di programmi. Infine, il ricorrente solleva delle critiche concernenti il mediatore RSI.

D. Con scritto del 4 dicembre 2018, l’AIRR ha informato il ricorrente che il ricorso del 5 novembre 2018 non adempieva ancora le condizioni sulle quali si fonda la sua legittimazione a ricorrere come pure le condizioni di forma. Essa gli ha impartito un termine al 17 dicembre 2018 per fornire le firme di 20 persone legittimate ad interporre ricorso (ricorso popolare; art. 94 cpv. 2 della legge federale sulla radiotelevisione [LRTV; RS 784.40]), come pure le indica- zioni richieste relative alle condizioni formali del ricorso, ossia i rapporti dell’organo di media- zione e una breve motivazione (art. 95 cpv. 1 e 3 LRTV). L’AIRR ha inoltre ribadito che non è un’autorità di vigilanza dei mediatori della RSI e che le contestazioni rilevanti dagli organi di mediazione di quest’ultima sono di competenza dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). L’AIRR l’ha informato che il suo scritto del 5 novembre 2018, contenente in parte le critiche concernenti il mediatore RSI, sarà trasmesso all’UFCOM per ragione di competenza (art. 8 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]).

E. Con scritto del 15 dicembre 2018, il ricorrente ha indicato brevemente in che modo le trasmissioni contestate hanno violato le disposizioni del diritto in materia di programmi e ha fornito i rapporti del mediatore del 3 ottobre 2018. Tuttavia, egli non ha presentato le 20 firme richieste di persone legittimate a ricorrere.

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F. Con scritto del 18 dicembre 2018, l’AIRR ha annunciato al ricorrente che il membro italofono Edy Salmina si era ricusato secondo l’art. 10 cpv.1 della legge federale sulla proce- dura amministrativa (PA; RS 172.021). Egli non figura quindi nella composizione dell’Autorità di ricorso.

2 \ COO.2207.108.3.1001887 4/6

In diritto:

1. Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di me- diazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).

2. L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. Può interporre ricorso contro un contenuto redazionale pubblicato chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 al. 1 e 3 LRTV, ricorso individuale). In generale, l’AIRR considera che le persone che hanno partecipato a un servizio o che vi sono state mostrate o citate o che vi si è fatto riferimento in un altro modo riempiono le condizioni di un ricorso individuale (deci- sioni dell’AIRR b.755 del 31 agosto 2017, consid. 3.1 e 3.2 e b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2). Nella fattispecie, il ricorrente non adempie tali condizioni. Un interesse personale particolare per un determinato argomento non è ancora sufficiente per ammettere un legame stretto con l’oggetto della trasmissione.

3. Secondo prassi constante, ai ricorrenti che agiscono senza patrocinio di un legale ed il cui ricorso non soddisfa le condizioni del ricorso popolare (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV) l’AIRR assegna loro un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]). Nella fattispecie, l’Autorità di ricorso ha in- vitato il ricorrente a fornire entro il 17 dicembre 2018 le firme di 20 persone legittimate ad interporre ricorso secondo l’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV (ricorso popolare) con indicazione del loro nome, cognome, indirizzo e anno di nascita. Tuttavia, nel termine fissato, il ricorrente non ha prodotto le firme mancanti.

4. Se vi è un interesse pubblico a una decisione, l’AIRR entra nel merito anche dei ricorsi che non adempiono tutte le condizioni formali, purché tempestivi (art. 96 cpv. 1 LRTV, cfr. giurisprudenza dell’AIRR, GAAC 68/2004, n° 28, pag. 316 segg., consid. 2.2 segg. [“Werbe- spot der Schweizerischen Flüchtlingshilfe”]; vedi anche decisione dell’AIRR b. 527 del 30 giu- gno 2006, consid. 2.3 [«Meteo»]).

4.1. La questione di sapere se esiste un tale interesse per trattare materialmente i ricorsi rientra nel potere d’apprezzamento dell’AIRR. Questa esistenza è raramente riconosciuta poi- ché, nel caso contrario, la ratio legis del ricorso popolare previsto all’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV sarebbe privata del suo senso. In effetti, l’esigenza connessa con il ricorso popolare, ovvero l’obbligo di presentare almeno 20 firme di persone legittimate a ricorrere, si giustifica in ragione della gratuità della procedura e dall’esito della decisione (DTF 123 II 115 consid. 2c, pag. 119 seg.). Se il ricorrente presenta una motivazione convincente, egli dovrebbe ottenere senza difficoltà l’appoggio delle 20 firme necessarie al suo ricorso.

4.2. L’Autorità di ricorso riconosce un interesse pubblico per le trasmissioni il cui oggetto solleva nuovi quesiti giuridici o che concerne aspetti che hanno rilevanza fondamentale per la concezione dei programmi (decisione dell’AIRR b. 564 del 7 dicembre 2007 consid. 2.2 [“Alin- ghi-Logo”]). Se un ricorso contro una trasmissione tocca delle disposizioni fondamentali, a proposito delle quali non esiste ancora nessuna giurisprudenza consolidata, l’AIRR considera che vi è anche un interesse pubblico a una decisione (decisione dell’AIRR del 12 maggio 2017 consid. 4 segg.).

4.3. Il presente ricorso non soddisfa questi criteri. Concernente, il servizio del “Il Quoti- diano”, il ricorrente censura una frase del giornalista, il quale avrebbe trasmesso un’informa- zione non corretta e non chiaramente riconducibile ad un commento del fiduciario. Per quel che concerne la trasmissione “Falò”, il ricorrente critica la scelta degli intervenienti in studio e la presentazione che ne è stata fatta, così come pure l’indicazione di uno degli ospiti e osserva una carenza concernente la Banca dello Stato. Né la trasmissione “Il Quotidiano” né la tra- smissione “Falo`” in oggetto sollevano nuove questioni giuridiche. L’AIRR si è già occupata

2 \ COO.2207.108.3.1001887 5/6

diverse volte di casi simili e già dispone quindi di una vasta giurisprudenza in merito ai principi applicabili all’informazione, in particolare al principio della corretta presentazione di fatti e av- venimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV, a quello della pluralità dell’art. 4 cpv. 4 LRTV e a quello della non compromissione della sicurezza pubblica dell’art. 4 cpv. 3 LRTV (vedi Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fach- handbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.97 segg., pag. 310 segg.; Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2a ed., Berna 2011, pag. 266 segg.; Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [Ed.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, Berna 2014, pag. 92 segg., n° 28 segg. relativo all’art. 4 LRTV). Per questi motivi, non vi è un interesse pubblico a una decisione ai sensi dell’art. 96 cpv. 1 LRTV.

5. Considerato che le condizioni per interporre un ricorso popolare non sono adempiute, l’AIRR non può entrare nel merito del ricorso. Non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv. 1 LRTV).

2 \ COO.2207.108.3.1001887 6/6

Per questi motivi l’AIRR:

1. Decide di non entrare in materia sul ricorso. 2. Non percepisce spese di procedura. 3. Intimazione a: […]

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: 18 gennaio 2019