Sachverhalt
relativi alla “via di mezzo” scelta da Puigdemont per tentare di rispettare l’esito della consulta- zione popolare cercando al contempo una soluzione di mediazione e di dialogo, così come pure le possibili reazioni del governo spagnolo alla “via di mezzo” di Puigdemont. Il corrispon- dente RSI ha quindi evidenziato l’esercizio di equilibrismo del presidente catalano, contrappo- nendolo alla posizione del governo spagnolo (v. consid. 5.1. paragrafo 5 e 6) che ha definito più manichea. Nella fattispecie, a inizio collegamento, il corrispondente RSI, alla domanda “che significato ha questo discorso” ha risposto che è “un gioco un po’ di equilibri”, che il refe- rendum è stato “giudicato illegale dai tribunali di Madrid”, ma che “non è così per il presidente del governo catalano che dice no, da quelle urne è uscito un mandato chiaro per l’indipen- denza” e che “se ne fa carico ma chiede subito dopo di sospendere questa dichiarazione […] per aprire al dialogo”. Alla domanda “come reagirà Madrid a questo punto”, il corrispondente RSI risponde che la posizione di Madrid fino al momento è che “quella catalana è semplice- mente, quello che sta compiendo il governo catalano, un’illegalità quindi noi (il governo spa- gnolo) non possiamo dialogare con un governo illegale” e che “Madrid ha chiesto a Puigde- mont di rinunciare a questa dichiarazione per potere riaprire il dialogo”. Il corrispondente RSI prosegue osservando che “Carles Puigdemont ha proprio fatto questo esercizio di equilibrio per cui lo ha dichiarato, ma poi ha sospeso tutto”. Termina affermando “bisognerà vedere se questa finezza sarà apprezzata o meno da Madrid, dove le posizioni sono decisamente più manichee e fino al momento da Madrid non è arrivato nessuno spiraglio di possibile media- zione […]”. Ne discende che il servizio in oggetto, diversamente da quanto sostenuto dal ricor- rente, ha esposto in modo corretto, equilibrato e equidistante, seppur sommario, le posizioni contrapposte del governo spagnolo e del governo catalano in un clima di forte tensione. E questo era chiaramente riconoscibile dai telespettatori che hanno potuto farsi un’opinione.
5.5.2. Egli critica poi il fatto che il corrispondente RSI da Madrid ha definito le posizioni del governo spagnolo “più manichee” della posizione “via di mezzo” di Puigdemont. A mente del ricorrente, un regime costituzionale che opera nello stato di diritto non può essere tacciato di manicheo contrariamente al signor Puigdemont e che questa retorica consiste a rimandare gli ascoltatori all’epoca franchista e dell’inquisizione dove un organo epurava in funzione del bene e del male come nella dottrina manichea.
Secondo il dizionario Treccani, l’aggettivo manicheo si riferisce alla dottrina del manicheismo
- nella quale si potevano distinguere due principi fondamentali: il bene e il male - citata dal ricorrente, ma per estensione a colui che nel giudicare atteggiamenti, opinioni, situazioni ritiene di poter formulare giudizi secondo un’opposizione radicale di vero e falso, bene e male, senza offrire alternative né ammettere sfumature, e ritenendo di essere dalla parte del giusto e del vero ed è sinonimo di “intransigente”, “categorico”, “rigido”, “dogmatico”. Nella fattispecie, il ricorrente può aver percepito personalmente l’impiego del termine “manicheo” come un ri- mando ad “una Spagna non pluralista, dittatoriale, inquisitoria ed autoritaria”. Ciò nonostante,
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l’AIRR ritiene, come lo afferma dal canto suo il corrispondente della RSI da Barcellona nella sua presa di posizione allegata alla duplica del 4 ottobre 2018, che con la frase “le posizioni (del governo spagnolo) sono decisamente più manichee” della posizione “via di mezzo” di Puigdemont il corrispondente RSI intendeva contrapporre, da una parte, la presa di posizione categorica e intransigente (manichea) del governo di Madrid ripetuta durante tutti i mesi di crisi politica (il rifiuto di cercare un compromesso con la controparte non riconosciuta in quanto illegale), dall’altra, la posizione imprevedibile e provocatoria del governo catalano in bilico tra “si l’ho dichiarato (l’indipendenza della Catalogna), ma non vado avanti” (la sospendo per aprire al dialogo). Altresì, il pubblico svizzero medio non poteva necessariamente avere la stessa percezione del ricorrente in merito al termine manicheo, considerato che il ricorrente è pure un cittadino spagnolo e ha maggiori conoscenze della storia e della politica spagnola. L’aggettivo manicheo è quindi giustificato per descrivere la posizione rigida, dura del governo spagnolo e non ha valenza negativa, come lo pretende il ricorrente. Qualora i telespettatori avessero attribuito al termine manicheo un significato altro che “categorico”, “intransigente”, “rigido”, ciò costituirebbe un’imprecisione su un punto secondario senza effetto manipolatorio. Per più di trasparenza, il corrispondente RSI avrebbe potuto utilizzare un termine più semplice e conosciuto. L’impiego dell’aggettivo manicheo non ha comunque impedito al pubblico di for- marsi una propria opinione sulla posizione del governo spagnolo. Infine, è difficilmente com- prensibile come questo aggettivo, che il ricorrente giudica “estremista”, sia stato impiegato per “discreditare il primo ministro Rajoy” o “mettere in cattiva luce lo stato di diritto” spagnolo.
5.5.3. In conclusione, per il rispetto del principio della corretta presentazione di fatti e avveni- menti è decisiva l’impressione generale che si può ricavare dal servizio contestato nella sua globalità. Il servizio criticato diffuso nell’ambito della trasmissione il “Telegiornale” delle 20:00 del 10 ottobre 2017 ha presentato i fatti essenziali in modo corretto, equilibrato e equidistante, seppur sommario. L’aggettivo manicheo è quindi giustificato per descrivere la posizione rigida, dura del governo spagnolo e non ha valenza negativa. I telespettatori non sono stati indotti in errore e hanno potuto formarsi una propria opinione sul tema trattato. L’emittente non ha vio- lato la diligenza giornalistica nella fattispecie.
5.6. Visto quanto precede, l’AIRR considera che il servizio della trasmissione il “Telegior- nale” delle 20:00 del 10 ottobre 2017 ha rispettato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV. Il ricorso del 7 maggio 2018 deve essere respinto. Non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv. 1 LRTV).
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Per questi motivi l’AIRR:
1. Respinge il ricorso all’unanimità, nella misura in cui è ammissibile.
2. Non percepisce spese di procedura.
3. Intimazione a:
(…)
In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Per le persone che non hanno uno stretto legame con l’oggetto della trasmissione il diritto di ricorso è limitato (DTF 135 II 430).
Invio: 6 febbraio 2019
Erwägungen (17 Absätze)
E. 2 L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. Può interporre ricorso contro un contenuto redazionale pubblicato (art. 2 lett. c bis 4 LRTV) chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora. Le persone fisiche che non hanno uno stretto legame con l’oggetto del contenuto redazionale contestato possono interporre ricorso se pre- sentano almeno 20 firme (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV; ricorso popolare). Le condizioni di un ricorso popolare sono adempiute.
E. 3 L’art. 97 cpv. 2 LRTV limita il potere di esame dell’AIRR, la quale può solo esaminare su ricorso se i contenuti redazionali contestati violano le esigenze minime relative al contenuto del programma (artt. 4, 5 e 5a LRTV) o il diritto internazionale applicabile, o se il rifiuto di accedere al programma è illecito. Altre censure o conclusioni essendo inammissibili. Il ricor- rente contesta il rapporto del mediatore RSI del 18 aprile 2018 secondo cui “aver definito il governo spagnolo più manicheo delle autorità catalane sembra corretto […] l’espressione non ha valenza negativa”. Si sottolinea che gli organi di mediazione non hanno poteri decisionali e non possono impartire istruzioni (art. 93 cpv. 2 LRTV). Un ricorso all’AIRR non può essere interposto contro un rapporto di mediazione ma contro i contenuti redazionali e il rifiuto di ac- cordare l’accesso al programma o all’ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 83 cpv. 1 lett. a LRTV). Inoltre, l’AIRR non è un’autorità di vigilanza dei mediatori di tutti i programmi della SSR. Le contestazioni rilevanti dagli organi di mediazione della RSI – unità aziendale della SSR – sono di competenza dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).
E. 4 Il ricorso definisce l’oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d’esame dell’AIRR. Quando entra nel merito, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto applica- bile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni delle parti (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2° edizione, Berna, 2011, n° 880, pag. 262).
E. 4.1 L’art. 17 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) garantisce la libertà della radio e della televisione. L’art. 93 cpv. 3 Cost. e l’art. 6 cpv. 2 LRTV proteggono l’autonomia dell’emittente. Quest’ultima è libera di scegliere il tema di un contenuto redazionale e pure di trattarlo secondo modalità di sua scelta. Non esiste un tema che non potrebbe essere dibat- tuto, anche in modo critico, nei media elettronici (v. Denis Masmejan, in Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [Ed.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, pag. 123, n° 12 re- lativo all’art. 6 al. 2 LRTV; decisione dell’AIRR b. 483 del 14 maggio 2004, consid. 5 [“Drohung”]). L’emittente, in questo ambito, è però tenuta a rispettare le disposizioni sui con- tenuti redazionali, tra le quali rientrano, in particolare, anche il principio della corretta presen- tazione di fatti e avvenimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV).
E. 4.2 In relazione con il principio sancito all’art. 4 cpv. 2 LRTV, l’AIRR esamina in quale mi- sura il pubblico ha potuto farsi un’idea il più possibile corretta dei fatti o di un argomento e nel contempo una propria opinione (DTF 137 I 340 consid. 3.3, pag. 344 segg. [“FDP und Phar- malobby”]; DTF 131 II 253 consid. 2.1 segg., pag. 256 segg. [“Rentenmissbrauch”]. Il pubblico deve anche poter riconoscere i pareri personali e i commenti critici. Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure imperfezioni a livello redazionale, che non potrebbero in- fluenzare notevolmente la visione d’insieme fornita dal contenuto redazionale, non hanno rile- vanza dal punto di vista del diritto in materia di programmi. Affinché il pubblico sia in grado di formarsi una propria opinione, l’emittente deve rispettare i doveri essenziali di diligenza gior- nalistica (v. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104 segg., pag. 312 segg.; Barrelet/Werly, op. cit., n° 895 segg., pag. 267 segg.; Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5a ed., pag. 258 segg.; Denis Masmejan, op. cit. pag. 96
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segg. n° 43 segg. relativo all’art. 4 LRTV; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20 segg., pag. 58 segg.).
E. 5 Il “Telegiornale” è la spina dorsale dell’offerta informativa quotidiana della televisione. Con le sue quattro edizioni, il “Telegiornale” offre al pubblico la sintesi delle principali notizie nazionali, internazionali e regionali del giorno, delle immagini che contano, dei temi che susci- tano interesse. Vi si raccontano l’attualità, ma lo si fa con stile diretto, senza fronzoli.
E. 5.1 Il 10 ottobre 2017 il “Telegiornale” ha aperto l’edizione serale delle 20:00 con la notizia del discorso di Carles Puigdemont davanti al parlamento catalano sulle conseguenze dell’esito del referendum del 1° ottobre 2017.
Nel sommario, prima della messa in onda del servizio, la presentatrice annuncia che “si è concluso pochi istanti fa l’atteso discorso di Carles Puigdemont […]. Puigdemont sceglie la via di mezzo. Sospende per il momento la dichiarazione di indipendenza; resta aperto al dialogo e ad una mediazione internazionale”.
Nel cappello introduttivo al servizio, la presentatrice afferma: “In queste ore tutti i riflettori sono puntati sul parlamento catalano dove il presidente della regione autonoma Carles Puigdemont ha appena finito di tenere un attesissimo discorso sulle conseguenze del referendum del 1° ottobre. Puigdemont ha in sostanza dichiarato l’indipendenza, ma ne ha lasciato in sospeso la sua applicazione”.
Il servizio prosegue mostrando le riprese del parlamento catalano e il discorso originale di Puigdemont che la presentatrice riassume: “La Catalogna è stata umiliata quando ha tentato di modificare il suo statuto rispettando la Costituzione. La Catalogna merita la sua indipen- denza, quindi chiedo il mandato per dichiarare l’indipendenza della regione. Dobbiamo tenere in considerazione il risultato del referendum del 1° ottobre”. La presentatrice aggiunge che Puigdemont ha ribadito di essere aperto al dialogo con Madrid e a una mediazione internazio- nale. […]
Segue l’intervento in diretta del corrispondente RSI da Barcellona che alla domanda della pre- sentatrice “Che significato ha quindi questo discorso?”, egli risponde che è “Un gioco un po’ di equilibri perché il popolo catalano ci ha dato un mandato; il mandato è quello che è uscito dal referendum dello scorso 1° ottobre […] giudicato illegale dai tribunali di Madrid. […] Quindi è anche difficile capire se sia attendibile questo risultato. Non è così per il presidente del governo catalano che dice no, da quelle urne è uscito un mandato chiaro proprio per l’indipendenza […]. E quindi dice io me ne faccio carico ma chiede subito dopo di sospendere questa dichia- razione di indipendenza […] per aprire al dialogo. Sceglie insomma, il presidente catalano, la via di mezzo: non l’indipendenza secca e neanche una dichiarazione senza effetti. Prova a giocare sull’equilibrio di si l’ho dichiarato, ma non vado avanti. Quindi bisogna vedere questo che effetti avrà”.
Alla demanda della presentatrice “Ecco, appunto, come reagirà Madrid a questo punto”, il cor- rispondente RSI risponde […] “Fino adesso il governo di Madrid, fino a oggi pomeriggio, aveva ribadito quella che è stata la sua posizione fino al momento: quella catalana è semplicemente, quello che sta compiendo il governo catalano, un’illegalità quindi noi non possiamo dialogare con un governo illegale. Ha chiesto quindi Madrid a Carles Puigdemont di rinunciare a questa dichiarazione per poter riaprire il dialogo. Cosa ha fatto Carles Puigdemont: proprio questo esercizio di equilibrio per cui lo ha dichiarato, ma poi ha sospeso tutto. Bisognerà vedere se questa finezza sarà apprezzata o meno da Madrid, dove le posizioni sono decisamente più manichee e fino al momento da Madrid non è arrivato nessuno spiraglio di possibile media- zione […]”.
E. 5.2 L’obbligo di rispettare il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti si applica ai contenuti redazionali, nella fattispecie, alle trasmissioni d’informazioni e alle sue
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sequenze (v. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit. n° 894, pag. 266 e messaggio del Con- siglio Federale relativo alla revisione totale della LRTV del 18 dicembre 2002; FF 2003 1516). Tale principio si applica alla trasmissione il “Telegiornale”, siccome si tratta di una trasmissione avente un contenuto informativo. E, in particolare nel caso in esame, è il contenuto del servizio del “Telegiornale delle 20:00 delle 10 ottobre 2017 che deve essere preso in considerazione.
E. 5.3 Nella valutazione di un contenuto redazionale e del suo rispetto del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti è rilevante l’impressione complessiva che si può ricavare dal servizio della trasmissione il “Telegiornale” delle 20:00 del 10 ottobre 2017 al di là delle singole informazioni o opinioni che le compongono (sentenza del TF del 1° maggio 2009, 2C_862/2008 consid. 6.2. [“Le juge, le psy et l’accusé”]).
E. 5.4 Giova ricordare che le emittenti, in virtù della libertà e dell’autonomia dei programmi di cui godono (v. consid. 4.1. sopracitato), sono libere di concepire i loro programmi, in parti- colare per quanto riguarda la scelta dei temi (anche di natura controversa), l’elaborazione dei contenuti e lo stile (decisione dell’AIRR b. 755 del 31 agosto 2017 [“Condannato per una sberla”] consid. 6.2.). Il servizio del “Telegiornale delle 20:00 del 10 ottobre 2017 intitolato “Occhi puntati sulla Catalogna” era dedicato, in particolare, al discorso di Carles Puigdemont davanti al parlamento catalano sulle conseguenze dell’esito del referendum sull’indipendenza della Catalogna del 1° ottobre, in cui Puigdemont avrebbe scelto “la via di mezzo” dichiarando l’indipendenza dalla Spagna ma sospendendone l’esecuzione allo scopo di poter intavolare trattative con Madrid. Fa seguito l’intervento del corrispondente RSI da Barcellona che ha rias- sunto e spiegato la situazione dopo le dichiarazioni di Puigdemont e si è espresso sulle pos- sibili reazioni di Madrid a tale annuncio.
E. 5.4.1 Nella fattispecie, il pubblico disponeva di vaste conoscenze preliminari sulla situazione politica in Catalogna - durata mesi -, sul referendum sull’indipendenza di questa regione del 1° ottobre 2017 e sulla crisi che ne è scaturita tra il governo catalano e quello centrale, rego- larmente evocati e commentati nella stampa internazionale, i media elettronici e la stampa in Svizzera, così come pure duranti i telegiornali della RSI. I fatti relativi ad una tale tematica obbliga la redazione di un telegiornale a operare delle scelte redazionali. In una trasmissione d’attualità l’informazione deve essere breve, sintetica e limitarsi all’essenziale. Un’analisi ap- profondita non è semplicemente possibile. Tuttavia, secondo la diligenza giornalistica richie- sta, l’emittente deve esporre i fatti importanti in modo preciso e conformemente alla maniera alla quale essi si presentano.
E. 5.4.2 Riguardo al referendum per l’autodeterminazione della Catalogna e alla sua legalità, giova ricordare che un primo referendum avrebbe dovuto tenersi, in modo ufficiale, il 9 novem- bre 2014. Il 25 marzo dello stesso anno, il Tribunale costituzionale della Spagna ne ha dichia- rato l’illegittimità e ha definitivamente rigettato la richiesta referendaria. Una votazione si tenne alla data prevista, ma la consultazione ebbe solo valore simbolico. Il 9 giugno 2017, Carles Puigdemont ha annunciato l’intenzione di indire per il 1° ottobre un secondo referendum sull’in- dipendenza della Catalogna, stavolta di natura vincolante. Il 6 settembre 2017, il parlamento catalano ha approvato la legge che indice, per il successivo 1° ottobre, un referendum con valore vincolante sull’indipendenza della Catalogna in forma di repubblica. Il governo spa- gnolo, forte delle sentenze del Tribunale costituzionale in tal senso, ha ripetutamente dichia- rato di considerare tale consultazione illegale, in quanto in violazione dell’articolo 2 della Co- stituzione spagnola che sancisce l’unità indissolubile dello Stato. Il 1°ottobre 2017 si è comunque tenuto un referendum in un clima di forte contrapposizione. La celebrazione del referendum ha innescato un conflitto istituzionale di vaste proporzioni tra il governo catalano e quello nazionale. Il 10 ottobre 2017, la maggioranza indipendentista del Parlamento della Catalogna ha sottoscritto una dichiarazione di indipendenza, proclamata poi il 27 ottobre suc- cessivo. Nel frattempo, il Senato spagnolo ha approvato l’applicazione dell’articolo 155 della Costituzione, quello che consente allo stato di obbligare una Comunità autonoma a rispettare la legge. Il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy ha annunciato lo scioglimento del Parla- mento catalano e ha indetto elezioni anticipate per il 21 dicembre 2017.
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E. 5.5 Il ricorrente sostiene che il servizio criticato del “Telegiornale” delle 20:00 del 10 ottobre 2017 ha violato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti sancito all’art. 4 cpv. 2 LRTV.
E. 5.5.1 Il ricorrente lamenta che il servizio contestato, in particolar modo l’intervento di Davide Mattei, corrispondente RSI da Barcellona, ha diffuso un’informazione superficiale e di parte visto che accetta la tesi di una politica manicheista da parte del governo spagnolo contro quella equilibrata di Puigdemont.
La presentatrice, nel sommario e nel cappello introduttivo al servizio, ha annunciato che si era appena tenuto l’attesissimo discorso di Carles Puigdemont sulle conseguenze del referendum del 1° ottobre 2017 e che Puigdemont avevo scelto “la via di mezzo”, dichiarando l’indipen- denza della Catalogna ma sospendendone per il momento la sua applicazione (v. consid. 5.1. paragrafo 2 e 3). Poi il servizio prosegue mostrando le riprese del parlamento catalano e il discorso originale di Puigdemont che la presentatrice riassume (v. consid. 5.1. paragrafo 4). Segue quindi l’intervento in diretta del corrispondente RSI da Barcellona che ha esposto i fatti relativi alla “via di mezzo” scelta da Puigdemont per tentare di rispettare l’esito della consulta- zione popolare cercando al contempo una soluzione di mediazione e di dialogo, così come pure le possibili reazioni del governo spagnolo alla “via di mezzo” di Puigdemont. Il corrispon- dente RSI ha quindi evidenziato l’esercizio di equilibrismo del presidente catalano, contrappo- nendolo alla posizione del governo spagnolo (v. consid. 5.1. paragrafo 5 e 6) che ha definito più manichea. Nella fattispecie, a inizio collegamento, il corrispondente RSI, alla domanda “che significato ha questo discorso” ha risposto che è “un gioco un po’ di equilibri”, che il refe- rendum è stato “giudicato illegale dai tribunali di Madrid”, ma che “non è così per il presidente del governo catalano che dice no, da quelle urne è uscito un mandato chiaro per l’indipen- denza” e che “se ne fa carico ma chiede subito dopo di sospendere questa dichiarazione […] per aprire al dialogo”. Alla domanda “come reagirà Madrid a questo punto”, il corrispondente RSI risponde che la posizione di Madrid fino al momento è che “quella catalana è semplice- mente, quello che sta compiendo il governo catalano, un’illegalità quindi noi (il governo spa- gnolo) non possiamo dialogare con un governo illegale” e che “Madrid ha chiesto a Puigde- mont di rinunciare a questa dichiarazione per potere riaprire il dialogo”. Il corrispondente RSI prosegue osservando che “Carles Puigdemont ha proprio fatto questo esercizio di equilibrio per cui lo ha dichiarato, ma poi ha sospeso tutto”. Termina affermando “bisognerà vedere se questa finezza sarà apprezzata o meno da Madrid, dove le posizioni sono decisamente più manichee e fino al momento da Madrid non è arrivato nessuno spiraglio di possibile media- zione […]”. Ne discende che il servizio in oggetto, diversamente da quanto sostenuto dal ricor- rente, ha esposto in modo corretto, equilibrato e equidistante, seppur sommario, le posizioni contrapposte del governo spagnolo e del governo catalano in un clima di forte tensione. E questo era chiaramente riconoscibile dai telespettatori che hanno potuto farsi un’opinione.
E. 5.5.2 Egli critica poi il fatto che il corrispondente RSI da Madrid ha definito le posizioni del governo spagnolo “più manichee” della posizione “via di mezzo” di Puigdemont. A mente del ricorrente, un regime costituzionale che opera nello stato di diritto non può essere tacciato di manicheo contrariamente al signor Puigdemont e che questa retorica consiste a rimandare gli ascoltatori all’epoca franchista e dell’inquisizione dove un organo epurava in funzione del bene e del male come nella dottrina manichea.
Secondo il dizionario Treccani, l’aggettivo manicheo si riferisce alla dottrina del manicheismo
- nella quale si potevano distinguere due principi fondamentali: il bene e il male - citata dal ricorrente, ma per estensione a colui che nel giudicare atteggiamenti, opinioni, situazioni ritiene di poter formulare giudizi secondo un’opposizione radicale di vero e falso, bene e male, senza offrire alternative né ammettere sfumature, e ritenendo di essere dalla parte del giusto e del vero ed è sinonimo di “intransigente”, “categorico”, “rigido”, “dogmatico”. Nella fattispecie, il ricorrente può aver percepito personalmente l’impiego del termine “manicheo” come un ri- mando ad “una Spagna non pluralista, dittatoriale, inquisitoria ed autoritaria”. Ciò nonostante,
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l’AIRR ritiene, come lo afferma dal canto suo il corrispondente della RSI da Barcellona nella sua presa di posizione allegata alla duplica del 4 ottobre 2018, che con la frase “le posizioni (del governo spagnolo) sono decisamente più manichee” della posizione “via di mezzo” di Puigdemont il corrispondente RSI intendeva contrapporre, da una parte, la presa di posizione categorica e intransigente (manichea) del governo di Madrid ripetuta durante tutti i mesi di crisi politica (il rifiuto di cercare un compromesso con la controparte non riconosciuta in quanto illegale), dall’altra, la posizione imprevedibile e provocatoria del governo catalano in bilico tra “si l’ho dichiarato (l’indipendenza della Catalogna), ma non vado avanti” (la sospendo per aprire al dialogo). Altresì, il pubblico svizzero medio non poteva necessariamente avere la stessa percezione del ricorrente in merito al termine manicheo, considerato che il ricorrente è pure un cittadino spagnolo e ha maggiori conoscenze della storia e della politica spagnola. L’aggettivo manicheo è quindi giustificato per descrivere la posizione rigida, dura del governo spagnolo e non ha valenza negativa, come lo pretende il ricorrente. Qualora i telespettatori avessero attribuito al termine manicheo un significato altro che “categorico”, “intransigente”, “rigido”, ciò costituirebbe un’imprecisione su un punto secondario senza effetto manipolatorio. Per più di trasparenza, il corrispondente RSI avrebbe potuto utilizzare un termine più semplice e conosciuto. L’impiego dell’aggettivo manicheo non ha comunque impedito al pubblico di for- marsi una propria opinione sulla posizione del governo spagnolo. Infine, è difficilmente com- prensibile come questo aggettivo, che il ricorrente giudica “estremista”, sia stato impiegato per “discreditare il primo ministro Rajoy” o “mettere in cattiva luce lo stato di diritto” spagnolo.
E. 5.5.3 In conclusione, per il rispetto del principio della corretta presentazione di fatti e avveni- menti è decisiva l’impressione generale che si può ricavare dal servizio contestato nella sua globalità. Il servizio criticato diffuso nell’ambito della trasmissione il “Telegiornale” delle 20:00 del 10 ottobre 2017 ha presentato i fatti essenziali in modo corretto, equilibrato e equidistante, seppur sommario. L’aggettivo manicheo è quindi giustificato per descrivere la posizione rigida, dura del governo spagnolo e non ha valenza negativa. I telespettatori non sono stati indotti in errore e hanno potuto formarsi una propria opinione sul tema trattato. L’emittente non ha vio- lato la diligenza giornalistica nella fattispecie.
E. 5.6 Visto quanto precede, l’AIRR considera che il servizio della trasmissione il “Telegior- nale” delle 20:00 del 10 ottobre 2017 ha rispettato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV. Il ricorso del 7 maggio 2018 deve essere respinto. Non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv. 1 LRTV).
2 \ COO.2207.108.2.24287 9/9
Per questi motivi l’AIRR:
1. Respinge il ricorso all’unanimità, nella misura in cui è ammissibile.
2. Non percepisce spese di procedura.
3. Intimazione a:
(…)
In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Per le persone che non hanno uno stretto legame con l’oggetto della trasmissione il diritto di ricorso è limitato (DTF 135 II 430).
Invio: 6 febbraio 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR
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17.10.2018
Decisione del 2 novembre 2018
Composizione dell’Autorità
Vincent Augustin (presidente), Catherine Müller (vice-presidente), Nadine Jürgensen, Suzanne Pasquier Rossier, Edy Salmina, Mascha Santschi Kallay, Reto Schlatter, Maja Sieber, Stéphane Werly (altri membri) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (segretariato)
Oggetto
Radio Televisione Svizzera italiana RSI LA 1: “Telegiornale” delle 20:00” del 10 ottobre 2017, servizio intitolato “Occhi puntati sulla Catalogna”
Ricorso del 7 maggio 2018
Parti / Partecipanti al procedi- mento
A (ricorrente) e i suoi cofirmatari
Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (opponente)
In fatto: b.786
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A. Il 10 ottobre 2017, la Radio Televisione svizzera di lingua italiana (di seguito: la RSI LA1) ha diffuso nell’ambito della trasmissione il “Telegiornale” delle 20:00, un servizio della durata di circa 3 minuti e 50 secondi, intitolato “Occhi puntati sulla Catalogna”, dedicato alla situazione politica in Catalogna, in particolare, al discorso di Carles Puigdemont davanti al parlamento catalano sulle conseguenze dell’esito del referendum sull’indipendenza della Ca- talogna del 1° ottobre, in cui Puigdemont avrebbe scelto “la via di mezzo” dichiarando l’indi- pendenza dalla Spagna ma sospendendone l’esecuzione allo scopo di poter intavolare tratta- tive con Madrid. A questo contributo, fa seguito l’intervento del corrispondente RSI da Barcellona, che ha riassunto e spiegato la situazione dopo il discorso di Puigdemont e si è espresso sulle possibili reazioni di Madrid a tale annuncio.
B. Con scritto del 7 maggio 2018 (data dell’affrancatura), A (il ricorrente) ha interposto ricorso presso l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: l’Autorità di ricorso o l’AIRR) contro il servizio della trasmissione il “Telegiornale” delle 20:00 intitolato “Occhi puntati sulla Catalogna”. Il rapporto del mediatore del 18 aprile 2018 è stato trasmesso successivamente. Il ricorrente lamenta una violazione del principio della corretta presenta- zione di fatti e avvenimenti sancito all’art. 4 cpv. 2 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40). In particolare, egli critica il fatto che il corrispondente RSI da Madrid ha definito le posizioni del governo spagnolo “più manichee” della posizione “via di mezzo” di Puigdemont. A mente del ricorrente, un regime costituzionale che opera nello stato di diritto non può essere tacciato di manicheo contrariamente al signor Puigdemont e che questa reto- rica consiste a rimandare gli ascoltatori all’epoca franchista e dell’inquisizione dove un organo epurava in funzione del bene e del male come nella dottrina manichea. Il ricorrente si sente leso dall’informazione diffusa dalla RSI cha non ha usato alcun criterio oggettivo nei riguardi del pubblico svizzero e spagnolo. Egli contesta il rapporto del mediatore secondo cui “aver definito il governo spagnolo più manicheo delle autorità catalane sembra corretto […] l’espres- sione non ha valenza negativa”.
C. In applicazione dell’art. 96 cpv. 2 LRTV, la Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (di seguito: la SSR) è stata invitata ad esprimersi sulla fattispecie. Nella risposta del 4 settembre 2018, l’opponente chiede che il ricorso sia respinto siccome non si è realizzata al- cuna violazione dei principi di programma stabiliti all’art. 4 LRTV. Essa sostiene che la critica rivolta contro il rapporto del mediatore non è ammissibile. La SSR sostiene che il termine “ma- nicheo” utilizzato dal corrispondente RSI da Barcellona è stato utilizzato per descrivere in estrema sintesi l’atteggiamento del governo spagnolo – che si è conformato alla decisione della Corte suprema sull’illegalità del referendum – di rifiutare compromessi con la regione autonoma che aspira all’indipendenza da Madrid e non vede dunque spazio alcuno per trattare con un “governo illegale” e neppure la necessità di cercare una soluzione mediata. Secondo l’opponente non si tratta di un termine con valenza negativa di per sé: estrapolato dalla sua origine legata ad una antica dottrina religiosa orientale, esso permette di sintetizzare in un’unica espressione incisiva la chiusura al dialogo e alla mediazione da parte di Madrid, la cui linea dura è stata correttamente spiegata dal corrispondente. Questo singolo termine non inficerebbe la qualità del servizio dedicato alla crisi catalana del “Telegiornale” del 10 ottobre 2017 e, in particolare, del contributo del corrispondente RSI, che ha fornito una chiave di lettura appropriata, anche se sommaria.
D. Nella replica del 20 settembre 2018, il ricorrente contesta le asserzioni della SSR. Egli ribadisce che il termine “manicheo” ha una valenza negativa anche per le connotazioni politico caratteriali che possono rimandare a una Spagna non pluralista, dittatoriale, inquisitoriale ed autoritaria. Sostiene che tale termine è stato impiegato per discreditare il primo ministro Rajoy e mettere in cattiva luce lo stesso stato di diritto “la cui linea dura”, secondo la SSR, è stata correttamente spiegata dal corrispondente.
E. Nella duplica del 4 ottobre 2018, la SSR sottolinea che non si contesta in alcun modo che il governo spagnolo si sia conformato alla decisione della Corte suprema sull’illegalità del referendum e resta dell’avviso che l’aggettivo “manicheo”, che il ricorrente giudica “estremista”
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e volto a “discreditare il primo ministro Rajoy” o a “mettere in cattiva luce lo stato di diritto” spagnolo, serva a descrivere in estrema sintesi la posizione intransigente e categorica del governo spagnolo durante il lungo periodo di crisi politica, in contrapposizione a quella del governo catalano. Al fine di contestualizzare meglio l’operato del corrispondente RSI e com- prenderne le riflessioni, la SSR rinvia alla presa di posizione del corrispondente RSI allegata alla duplica. Per il resto, l’opponente mantiene quanto esposto nella presa di posizione del 4 settembre 2018, di cui conferma integralmente il contenuto e le conclusioni.
F. Con scritti del 7 et 24 settembre 2018, l’AIRR ha informato le parti della tenuta di deli- berazioni pubbliche, considerando che non si opponevano interessi privati degni di prote- zione (art. 97 cpv. 1 LRTV).
G. Nelle sue osservazioni volontarie del 23 ottobre 2018, il ricorrente contesta gli argo- menti esposti nella duplica della SSR e sostiene che vi è stata molta disinformazione sul tema della Catalogna. Lo scritto del 23 ottobre 2018 è stato trasmesso alla SSR.
In diritto:
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1. Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di me- diazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).
2. L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. Può interporre ricorso contro un contenuto redazionale pubblicato (art. 2 lett. c bis 4 LRTV) chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora. Le persone fisiche che non hanno uno stretto legame con l’oggetto del contenuto redazionale contestato possono interporre ricorso se pre- sentano almeno 20 firme (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV; ricorso popolare). Le condizioni di un ricorso popolare sono adempiute.
3. L’art. 97 cpv. 2 LRTV limita il potere di esame dell’AIRR, la quale può solo esaminare su ricorso se i contenuti redazionali contestati violano le esigenze minime relative al contenuto del programma (artt. 4, 5 e 5a LRTV) o il diritto internazionale applicabile, o se il rifiuto di accedere al programma è illecito. Altre censure o conclusioni essendo inammissibili. Il ricor- rente contesta il rapporto del mediatore RSI del 18 aprile 2018 secondo cui “aver definito il governo spagnolo più manicheo delle autorità catalane sembra corretto […] l’espressione non ha valenza negativa”. Si sottolinea che gli organi di mediazione non hanno poteri decisionali e non possono impartire istruzioni (art. 93 cpv. 2 LRTV). Un ricorso all’AIRR non può essere interposto contro un rapporto di mediazione ma contro i contenuti redazionali e il rifiuto di ac- cordare l’accesso al programma o all’ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 83 cpv. 1 lett. a LRTV). Inoltre, l’AIRR non è un’autorità di vigilanza dei mediatori di tutti i programmi della SSR. Le contestazioni rilevanti dagli organi di mediazione della RSI – unità aziendale della SSR – sono di competenza dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).
4. Il ricorso definisce l’oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d’esame dell’AIRR. Quando entra nel merito, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto applica- bile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni delle parti (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2° edizione, Berna, 2011, n° 880, pag. 262).
4.1. L’art. 17 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) garantisce la libertà della radio e della televisione. L’art. 93 cpv. 3 Cost. e l’art. 6 cpv. 2 LRTV proteggono l’autonomia dell’emittente. Quest’ultima è libera di scegliere il tema di un contenuto redazionale e pure di trattarlo secondo modalità di sua scelta. Non esiste un tema che non potrebbe essere dibat- tuto, anche in modo critico, nei media elettronici (v. Denis Masmejan, in Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [Ed.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, pag. 123, n° 12 re- lativo all’art. 6 al. 2 LRTV; decisione dell’AIRR b. 483 del 14 maggio 2004, consid. 5 [“Drohung”]). L’emittente, in questo ambito, è però tenuta a rispettare le disposizioni sui con- tenuti redazionali, tra le quali rientrano, in particolare, anche il principio della corretta presen- tazione di fatti e avvenimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV).
4.2. In relazione con il principio sancito all’art. 4 cpv. 2 LRTV, l’AIRR esamina in quale mi- sura il pubblico ha potuto farsi un’idea il più possibile corretta dei fatti o di un argomento e nel contempo una propria opinione (DTF 137 I 340 consid. 3.3, pag. 344 segg. [“FDP und Phar- malobby”]; DTF 131 II 253 consid. 2.1 segg., pag. 256 segg. [“Rentenmissbrauch”]. Il pubblico deve anche poter riconoscere i pareri personali e i commenti critici. Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure imperfezioni a livello redazionale, che non potrebbero in- fluenzare notevolmente la visione d’insieme fornita dal contenuto redazionale, non hanno rile- vanza dal punto di vista del diritto in materia di programmi. Affinché il pubblico sia in grado di formarsi una propria opinione, l’emittente deve rispettare i doveri essenziali di diligenza gior- nalistica (v. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104 segg., pag. 312 segg.; Barrelet/Werly, op. cit., n° 895 segg., pag. 267 segg.; Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5a ed., pag. 258 segg.; Denis Masmejan, op. cit. pag. 96
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segg. n° 43 segg. relativo all’art. 4 LRTV; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20 segg., pag. 58 segg.).
5. Il “Telegiornale” è la spina dorsale dell’offerta informativa quotidiana della televisione. Con le sue quattro edizioni, il “Telegiornale” offre al pubblico la sintesi delle principali notizie nazionali, internazionali e regionali del giorno, delle immagini che contano, dei temi che susci- tano interesse. Vi si raccontano l’attualità, ma lo si fa con stile diretto, senza fronzoli.
5.1. Il 10 ottobre 2017 il “Telegiornale” ha aperto l’edizione serale delle 20:00 con la notizia del discorso di Carles Puigdemont davanti al parlamento catalano sulle conseguenze dell’esito del referendum del 1° ottobre 2017.
Nel sommario, prima della messa in onda del servizio, la presentatrice annuncia che “si è concluso pochi istanti fa l’atteso discorso di Carles Puigdemont […]. Puigdemont sceglie la via di mezzo. Sospende per il momento la dichiarazione di indipendenza; resta aperto al dialogo e ad una mediazione internazionale”.
Nel cappello introduttivo al servizio, la presentatrice afferma: “In queste ore tutti i riflettori sono puntati sul parlamento catalano dove il presidente della regione autonoma Carles Puigdemont ha appena finito di tenere un attesissimo discorso sulle conseguenze del referendum del 1° ottobre. Puigdemont ha in sostanza dichiarato l’indipendenza, ma ne ha lasciato in sospeso la sua applicazione”.
Il servizio prosegue mostrando le riprese del parlamento catalano e il discorso originale di Puigdemont che la presentatrice riassume: “La Catalogna è stata umiliata quando ha tentato di modificare il suo statuto rispettando la Costituzione. La Catalogna merita la sua indipen- denza, quindi chiedo il mandato per dichiarare l’indipendenza della regione. Dobbiamo tenere in considerazione il risultato del referendum del 1° ottobre”. La presentatrice aggiunge che Puigdemont ha ribadito di essere aperto al dialogo con Madrid e a una mediazione internazio- nale. […]
Segue l’intervento in diretta del corrispondente RSI da Barcellona che alla domanda della pre- sentatrice “Che significato ha quindi questo discorso?”, egli risponde che è “Un gioco un po’ di equilibri perché il popolo catalano ci ha dato un mandato; il mandato è quello che è uscito dal referendum dello scorso 1° ottobre […] giudicato illegale dai tribunali di Madrid. […] Quindi è anche difficile capire se sia attendibile questo risultato. Non è così per il presidente del governo catalano che dice no, da quelle urne è uscito un mandato chiaro proprio per l’indipendenza […]. E quindi dice io me ne faccio carico ma chiede subito dopo di sospendere questa dichia- razione di indipendenza […] per aprire al dialogo. Sceglie insomma, il presidente catalano, la via di mezzo: non l’indipendenza secca e neanche una dichiarazione senza effetti. Prova a giocare sull’equilibrio di si l’ho dichiarato, ma non vado avanti. Quindi bisogna vedere questo che effetti avrà”.
Alla demanda della presentatrice “Ecco, appunto, come reagirà Madrid a questo punto”, il cor- rispondente RSI risponde […] “Fino adesso il governo di Madrid, fino a oggi pomeriggio, aveva ribadito quella che è stata la sua posizione fino al momento: quella catalana è semplicemente, quello che sta compiendo il governo catalano, un’illegalità quindi noi non possiamo dialogare con un governo illegale. Ha chiesto quindi Madrid a Carles Puigdemont di rinunciare a questa dichiarazione per poter riaprire il dialogo. Cosa ha fatto Carles Puigdemont: proprio questo esercizio di equilibrio per cui lo ha dichiarato, ma poi ha sospeso tutto. Bisognerà vedere se questa finezza sarà apprezzata o meno da Madrid, dove le posizioni sono decisamente più manichee e fino al momento da Madrid non è arrivato nessuno spiraglio di possibile media- zione […]”.
5.2. L’obbligo di rispettare il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti si applica ai contenuti redazionali, nella fattispecie, alle trasmissioni d’informazioni e alle sue
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sequenze (v. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit. n° 894, pag. 266 e messaggio del Con- siglio Federale relativo alla revisione totale della LRTV del 18 dicembre 2002; FF 2003 1516). Tale principio si applica alla trasmissione il “Telegiornale”, siccome si tratta di una trasmissione avente un contenuto informativo. E, in particolare nel caso in esame, è il contenuto del servizio del “Telegiornale delle 20:00 delle 10 ottobre 2017 che deve essere preso in considerazione.
5.3. Nella valutazione di un contenuto redazionale e del suo rispetto del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti è rilevante l’impressione complessiva che si può ricavare dal servizio della trasmissione il “Telegiornale” delle 20:00 del 10 ottobre 2017 al di là delle singole informazioni o opinioni che le compongono (sentenza del TF del 1° maggio 2009, 2C_862/2008 consid. 6.2. [“Le juge, le psy et l’accusé”]).
5.4. Giova ricordare che le emittenti, in virtù della libertà e dell’autonomia dei programmi di cui godono (v. consid. 4.1. sopracitato), sono libere di concepire i loro programmi, in parti- colare per quanto riguarda la scelta dei temi (anche di natura controversa), l’elaborazione dei contenuti e lo stile (decisione dell’AIRR b. 755 del 31 agosto 2017 [“Condannato per una sberla”] consid. 6.2.). Il servizio del “Telegiornale delle 20:00 del 10 ottobre 2017 intitolato “Occhi puntati sulla Catalogna” era dedicato, in particolare, al discorso di Carles Puigdemont davanti al parlamento catalano sulle conseguenze dell’esito del referendum sull’indipendenza della Catalogna del 1° ottobre, in cui Puigdemont avrebbe scelto “la via di mezzo” dichiarando l’indipendenza dalla Spagna ma sospendendone l’esecuzione allo scopo di poter intavolare trattative con Madrid. Fa seguito l’intervento del corrispondente RSI da Barcellona che ha rias- sunto e spiegato la situazione dopo le dichiarazioni di Puigdemont e si è espresso sulle pos- sibili reazioni di Madrid a tale annuncio.
5.4.1. Nella fattispecie, il pubblico disponeva di vaste conoscenze preliminari sulla situazione politica in Catalogna - durata mesi -, sul referendum sull’indipendenza di questa regione del 1° ottobre 2017 e sulla crisi che ne è scaturita tra il governo catalano e quello centrale, rego- larmente evocati e commentati nella stampa internazionale, i media elettronici e la stampa in Svizzera, così come pure duranti i telegiornali della RSI. I fatti relativi ad una tale tematica obbliga la redazione di un telegiornale a operare delle scelte redazionali. In una trasmissione d’attualità l’informazione deve essere breve, sintetica e limitarsi all’essenziale. Un’analisi ap- profondita non è semplicemente possibile. Tuttavia, secondo la diligenza giornalistica richie- sta, l’emittente deve esporre i fatti importanti in modo preciso e conformemente alla maniera alla quale essi si presentano.
5.4.2. Riguardo al referendum per l’autodeterminazione della Catalogna e alla sua legalità, giova ricordare che un primo referendum avrebbe dovuto tenersi, in modo ufficiale, il 9 novem- bre 2014. Il 25 marzo dello stesso anno, il Tribunale costituzionale della Spagna ne ha dichia- rato l’illegittimità e ha definitivamente rigettato la richiesta referendaria. Una votazione si tenne alla data prevista, ma la consultazione ebbe solo valore simbolico. Il 9 giugno 2017, Carles Puigdemont ha annunciato l’intenzione di indire per il 1° ottobre un secondo referendum sull’in- dipendenza della Catalogna, stavolta di natura vincolante. Il 6 settembre 2017, il parlamento catalano ha approvato la legge che indice, per il successivo 1° ottobre, un referendum con valore vincolante sull’indipendenza della Catalogna in forma di repubblica. Il governo spa- gnolo, forte delle sentenze del Tribunale costituzionale in tal senso, ha ripetutamente dichia- rato di considerare tale consultazione illegale, in quanto in violazione dell’articolo 2 della Co- stituzione spagnola che sancisce l’unità indissolubile dello Stato. Il 1°ottobre 2017 si è comunque tenuto un referendum in un clima di forte contrapposizione. La celebrazione del referendum ha innescato un conflitto istituzionale di vaste proporzioni tra il governo catalano e quello nazionale. Il 10 ottobre 2017, la maggioranza indipendentista del Parlamento della Catalogna ha sottoscritto una dichiarazione di indipendenza, proclamata poi il 27 ottobre suc- cessivo. Nel frattempo, il Senato spagnolo ha approvato l’applicazione dell’articolo 155 della Costituzione, quello che consente allo stato di obbligare una Comunità autonoma a rispettare la legge. Il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy ha annunciato lo scioglimento del Parla- mento catalano e ha indetto elezioni anticipate per il 21 dicembre 2017.
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5.5. Il ricorrente sostiene che il servizio criticato del “Telegiornale” delle 20:00 del 10 ottobre 2017 ha violato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti sancito all’art. 4 cpv. 2 LRTV.
5.5.1. Il ricorrente lamenta che il servizio contestato, in particolar modo l’intervento di Davide Mattei, corrispondente RSI da Barcellona, ha diffuso un’informazione superficiale e di parte visto che accetta la tesi di una politica manicheista da parte del governo spagnolo contro quella equilibrata di Puigdemont.
La presentatrice, nel sommario e nel cappello introduttivo al servizio, ha annunciato che si era appena tenuto l’attesissimo discorso di Carles Puigdemont sulle conseguenze del referendum del 1° ottobre 2017 e che Puigdemont avevo scelto “la via di mezzo”, dichiarando l’indipen- denza della Catalogna ma sospendendone per il momento la sua applicazione (v. consid. 5.1. paragrafo 2 e 3). Poi il servizio prosegue mostrando le riprese del parlamento catalano e il discorso originale di Puigdemont che la presentatrice riassume (v. consid. 5.1. paragrafo 4). Segue quindi l’intervento in diretta del corrispondente RSI da Barcellona che ha esposto i fatti relativi alla “via di mezzo” scelta da Puigdemont per tentare di rispettare l’esito della consulta- zione popolare cercando al contempo una soluzione di mediazione e di dialogo, così come pure le possibili reazioni del governo spagnolo alla “via di mezzo” di Puigdemont. Il corrispon- dente RSI ha quindi evidenziato l’esercizio di equilibrismo del presidente catalano, contrappo- nendolo alla posizione del governo spagnolo (v. consid. 5.1. paragrafo 5 e 6) che ha definito più manichea. Nella fattispecie, a inizio collegamento, il corrispondente RSI, alla domanda “che significato ha questo discorso” ha risposto che è “un gioco un po’ di equilibri”, che il refe- rendum è stato “giudicato illegale dai tribunali di Madrid”, ma che “non è così per il presidente del governo catalano che dice no, da quelle urne è uscito un mandato chiaro per l’indipen- denza” e che “se ne fa carico ma chiede subito dopo di sospendere questa dichiarazione […] per aprire al dialogo”. Alla domanda “come reagirà Madrid a questo punto”, il corrispondente RSI risponde che la posizione di Madrid fino al momento è che “quella catalana è semplice- mente, quello che sta compiendo il governo catalano, un’illegalità quindi noi (il governo spa- gnolo) non possiamo dialogare con un governo illegale” e che “Madrid ha chiesto a Puigde- mont di rinunciare a questa dichiarazione per potere riaprire il dialogo”. Il corrispondente RSI prosegue osservando che “Carles Puigdemont ha proprio fatto questo esercizio di equilibrio per cui lo ha dichiarato, ma poi ha sospeso tutto”. Termina affermando “bisognerà vedere se questa finezza sarà apprezzata o meno da Madrid, dove le posizioni sono decisamente più manichee e fino al momento da Madrid non è arrivato nessuno spiraglio di possibile media- zione […]”. Ne discende che il servizio in oggetto, diversamente da quanto sostenuto dal ricor- rente, ha esposto in modo corretto, equilibrato e equidistante, seppur sommario, le posizioni contrapposte del governo spagnolo e del governo catalano in un clima di forte tensione. E questo era chiaramente riconoscibile dai telespettatori che hanno potuto farsi un’opinione.
5.5.2. Egli critica poi il fatto che il corrispondente RSI da Madrid ha definito le posizioni del governo spagnolo “più manichee” della posizione “via di mezzo” di Puigdemont. A mente del ricorrente, un regime costituzionale che opera nello stato di diritto non può essere tacciato di manicheo contrariamente al signor Puigdemont e che questa retorica consiste a rimandare gli ascoltatori all’epoca franchista e dell’inquisizione dove un organo epurava in funzione del bene e del male come nella dottrina manichea.
Secondo il dizionario Treccani, l’aggettivo manicheo si riferisce alla dottrina del manicheismo
- nella quale si potevano distinguere due principi fondamentali: il bene e il male - citata dal ricorrente, ma per estensione a colui che nel giudicare atteggiamenti, opinioni, situazioni ritiene di poter formulare giudizi secondo un’opposizione radicale di vero e falso, bene e male, senza offrire alternative né ammettere sfumature, e ritenendo di essere dalla parte del giusto e del vero ed è sinonimo di “intransigente”, “categorico”, “rigido”, “dogmatico”. Nella fattispecie, il ricorrente può aver percepito personalmente l’impiego del termine “manicheo” come un ri- mando ad “una Spagna non pluralista, dittatoriale, inquisitoria ed autoritaria”. Ciò nonostante,
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l’AIRR ritiene, come lo afferma dal canto suo il corrispondente della RSI da Barcellona nella sua presa di posizione allegata alla duplica del 4 ottobre 2018, che con la frase “le posizioni (del governo spagnolo) sono decisamente più manichee” della posizione “via di mezzo” di Puigdemont il corrispondente RSI intendeva contrapporre, da una parte, la presa di posizione categorica e intransigente (manichea) del governo di Madrid ripetuta durante tutti i mesi di crisi politica (il rifiuto di cercare un compromesso con la controparte non riconosciuta in quanto illegale), dall’altra, la posizione imprevedibile e provocatoria del governo catalano in bilico tra “si l’ho dichiarato (l’indipendenza della Catalogna), ma non vado avanti” (la sospendo per aprire al dialogo). Altresì, il pubblico svizzero medio non poteva necessariamente avere la stessa percezione del ricorrente in merito al termine manicheo, considerato che il ricorrente è pure un cittadino spagnolo e ha maggiori conoscenze della storia e della politica spagnola. L’aggettivo manicheo è quindi giustificato per descrivere la posizione rigida, dura del governo spagnolo e non ha valenza negativa, come lo pretende il ricorrente. Qualora i telespettatori avessero attribuito al termine manicheo un significato altro che “categorico”, “intransigente”, “rigido”, ciò costituirebbe un’imprecisione su un punto secondario senza effetto manipolatorio. Per più di trasparenza, il corrispondente RSI avrebbe potuto utilizzare un termine più semplice e conosciuto. L’impiego dell’aggettivo manicheo non ha comunque impedito al pubblico di for- marsi una propria opinione sulla posizione del governo spagnolo. Infine, è difficilmente com- prensibile come questo aggettivo, che il ricorrente giudica “estremista”, sia stato impiegato per “discreditare il primo ministro Rajoy” o “mettere in cattiva luce lo stato di diritto” spagnolo.
5.5.3. In conclusione, per il rispetto del principio della corretta presentazione di fatti e avveni- menti è decisiva l’impressione generale che si può ricavare dal servizio contestato nella sua globalità. Il servizio criticato diffuso nell’ambito della trasmissione il “Telegiornale” delle 20:00 del 10 ottobre 2017 ha presentato i fatti essenziali in modo corretto, equilibrato e equidistante, seppur sommario. L’aggettivo manicheo è quindi giustificato per descrivere la posizione rigida, dura del governo spagnolo e non ha valenza negativa. I telespettatori non sono stati indotti in errore e hanno potuto formarsi una propria opinione sul tema trattato. L’emittente non ha vio- lato la diligenza giornalistica nella fattispecie.
5.6. Visto quanto precede, l’AIRR considera che il servizio della trasmissione il “Telegior- nale” delle 20:00 del 10 ottobre 2017 ha rispettato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV. Il ricorso del 7 maggio 2018 deve essere respinto. Non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv. 1 LRTV).
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Per questi motivi l’AIRR:
1. Respinge il ricorso all’unanimità, nella misura in cui è ammissibile.
2. Non percepisce spese di procedura.
3. Intimazione a:
(…)
In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Per le persone che non hanno uno stretto legame con l’oggetto della trasmissione il diritto di ricorso è limitato (DTF 135 II 430).
Invio: 6 febbraio 2019