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b.732

Radio Televisione Svizzera italiana RSI LA1, servizio 'Approfondimento, la crisi del PS' diffuso il 27 aprile 2015 nell’ambito della trasmissione 'Il Quotidiano'

Ubi · 2016-06-17 · Italiano CH
Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di me- diazione. Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 1 e 3 LRTV).

E. 2 L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. E legittimato a ricorrere chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione, è cittadino sviz- zero, se straniero, è titolare di un permesso di domicilio o di dimora e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto della trasmissione contestata (art. 94 cpv. 1a e 1b LRTV).

E. 2.1 Un ricorso individuale richiede che il ricorrente stesso sia oggetto della trasmissione controversa o che abbia uno stretto legame con essa, fatto che lo distingue dagli altri telespet- tatori (decisione dell’AIRR b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2).

E. 2.2 Nella fattispecie, L non è stato espressamente citato né appare personalmente nelle immagini del servizio contestato “Il Quotidiano” del 27 aprile 2015. Non è quindi legittimato a ricorrere e non adempie le condizioni di un ricorso individuale.

E. 2.3 Tuttavia, il PS Ticino è stato espressamente citato nel servizio in esame, la cui tematica portava sulla crisi del PS Ticino e illustrava la sua evoluzione generale dal 1987 al 2015. Rap- presentato da L, il PS Ticino è legittimato a ricorrere e le condizioni di un ricorso individuale sono quindi adempiute.

E. 3 L’art. 97 cpv. 2 LRTV limita il potere di esame dell’AIRR, la quale può solo esaminare su ricorso se le trasmissioni contestate violano le esigenze minime relative al contenuto del programma (art. 4 et 5 LRTV) o il diritto internazionale applicabile, o se il rifiuto di accedere al programma è illecito. Altre censure o conclusioni essendo inammissibili.

E. 4 Il ricorso definisce l’oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d’esame dell’AIRR. Quando entra nel merito, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto applica- bile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni delle parti (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2° edizione, Berna, 2011, no 880, pag. 262). In particolare, il ricorrente ritiene che il servizio contestato abbia violato i principi della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV.

E. 4.1 L’art. 17 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) garantisce la libertà della radio e della televisione. L’art. 93 cpv. 3 Cost. e l’art. 6 cpv. 2 LRTV proteggono l’autonomia dell’emittente. Quest’ultima è libera di scegliere il tema di una trasmissione o di un servizio e pure di trattarlo secondo modalità di sua scelta. Non esiste un tema che non potrebbe essere dibattuto, anche in modo critico, nei media elettronici (v. Denis Masmejan, Denis Masme- jan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (edit.): Loi sur la radio-télévision [LRTV], Berna 2014, pag. 123, no 12 relativo all’art. 6 al. 2 LRTV; decisione dell’AIRR b. 483 del 14 maggio 2004, consid. 5 [“Drohung”]). L’emittente, in questo ambito, è però tenuta a rispettare le disposizioni sul con- tenuto delle trasmissioni redazionali, tra le quali rientra, in particolare, anche il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV).

E. 4.2 In relazione con il principio sancito all’art. 4 cpv. 2 LRTV, l’AIRR esamina in quale mi- sura il pubblico ha potuto farsi un’idea il più possibile corretta dei fatti o di un argomento e nel contempo una propria opinione (DTF 137 I 340 consid. 3.3, pag. 344 segg.,[“FDP und Phar- malobby”]; DTF 131 II 253 consid. 2.1 segg., pag. 256 segg. [“Rentenmissbrauch”]. Il pubblico deve anche poter riconoscere i pareri personali e i commenti critici. Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure imperfezioni a livello redazionale, che non potrebbero in- fluenzare notevolmente la visione d’insieme fornita dalla trasmissione, non hanno rilevanza dal punto di vista del diritto in materia di programmi (DTF 131 II 253 precitata, consid. 3.4; DTF non pubblicata del 22 agosto nella causa 2A.41/2005 [“Kunstfehler”], consid. 3.1). Affinché il

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pubblico sia in grado di formarsi una propria opinione, l’emittente deve rispettare i doveri es- senziali di diligenza giornalistica (Denis Barrelet/Stéphane Werly, op.cit., pag. 267 segg.; Masmejan, op. cit., pag. 95 no 41 relativo all’art. 4 al. 2 LRTV).

E. 4.3 Un obbligo di diligenza accresciuta s’impone al giornalista quando dei rimproveri sono di natura tale da arrecare danno alla considerazione di cui gode la persona toccata. In altri termini, nelle trasmissioni nelle quali sono mossi rimproveri rilevanti e che contengono un ri- schio considerevole di danni materiali e immateriali per le persone interessate o dei terzi, delle esigenze accresciute sono richieste per quel che concerne la trasparenza e i doveri di diligenza giornalistica (v. Barret/Werly, op. cit., pag. 268 segg.). In simili casi, è necessario procedere a ricerche accurate, che si addentrino nei dettagli delle accuse formulate (DTF 137 I 340 preci- tata, consid. 4 segg.). Occorre poi presentare in modo appropriato il punto di vista dell’autorità o della persona attaccata in modo che possa difendersi con i suoi migliori argomenti (sentenza del TF 2C_664/2010 del 6 aprile 2011, consid. 2.1.3 [“Yasmin”]; 2C_542/2007 del 19 marzo 2008, consid. 3.2 segg. [“Management-Kurse”]). La presentazione fedele di fatti e avvenimenti non impone tuttavia di considerare tutti i punti di vista allo stesso modo dal profilo quantitativo e qualitativo (DTF non pubblicata del 12 settembre 2000 2A.32/2000, consid. 2b/cc [“Vermie- tung im Milieu”]). L’estensione della diligenza richiesta dipende dalle circostanze concrete, dal carattere e dalle particolarità della trasmissione, come pure dalle conoscenze preliminari del pubblico (DTF 131 II 253 sopracitata consid. 2.1 segg., pag. 257).

E. 5 “Il Quotidiano” è una trasmissione d’informazione regionale in onda tra le 19:00 e le 20:00. Sul filo dell’attualità, “Il Quotidiano” propone la cronaca regionale in un’ottica nazionale, senza dimenticare i risvolti transfrontalieri e cercando di scavare nella realtà del Paese con invitati, interviste, approfondimenti e collegamenti in diretta, proponendo, accanto alle news, un primo approfondimento su tematiche importanti.

E. 5.1 Nella fattispecie, il presentatore e giornalista Alain Melchionda introduce il servizio con- testato intitolato “Approfondimento, la crisi del PS” del 27 aprile 2015 annunciando: “[…] Gli scenari che abbiamo appena sentito nel servizio sulle riflessioni del Partito Socialista ci ripor- tano - mi riportano indietro di molti anni: era esattamente il 27 aprile come oggi ma di 46 anni fa, era il ’69 e gli espulsi in quella lotta, in quello stato di crisi dentro il socialismo, gli espulsi dal Partito Socialista Ticinese fondarono a Mendrisio il Partito Socialista Autonomo. Visto che il partito riflette […] i regolamenti interni in attesa di conoscere cosa ne uscirà da queste rifles- sioni, ne parliamo stasera con Christian Marazzi […] e con Rossano Bervini […]. Due grandi ex - chi candidato chi anche poi eletto e quindi in funzione come Consigliere di Stato proprio nelle file socialiste. Alle mie spalle un grafico abbastanza emblematico prendendo i voti espressi di scheda dal 1987 da area socialista, lasciando quindi in questo caso fuori il Partito Comunista, arrivava al 25,7%. Settimana scorsa, domenica, per le elezioni del Consiglio di Stato le schede a favore del Partito Socialista sono state 12,8%: esattamente la metà. E allora siamo sulla soglia di dolore Rossano Bervini, meno di così si perde davvero un Consigliere di Stato: mi dica prima di tutto secondo Lei cosa sta in cima alla lista di cosa ha sbagliato il Partito Socialista”.

Il servizio prosegue con il dibattito fra il giornalista e i due invitati, rappresentanti del PS Ticino. Il grafico proiettato alle spalle del giornalista, rispettivamente a pieno schermo per una quindi- cina di secondi è stato usato per introdurre la discussione.

E. 5.2 L’obbligo di rispettare il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti si applica alle trasmissioni d’informazione e alle sue sequenze (v. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit. no 894, pag. 266 e messaggio del Consiglio Federale relativo alla revisione totale della LRTV del 18 dicembre 2002; FF 2003 1516). Tale principio si applica alla trasmis- sione “Il Quotidiano” e alle sue sequenze, siccome si tratta di una trasmissione avente un contenuto informativo. E, in particolare nel caso in esame, è il contenuto del servizio del 27 aprile 2015 intitolato “Approfondimento, la crisi del PS” che deve essere preso in considera- zione (decisione dell’AIRR b. 710 del 26 ottobre 2015 consid. 5 [“émissions des 6 et 15 mars

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2015 relatives aux séquences consacrées au conflit en Syrie”] e b. 592 del 5 dicembre 2008 consid. 7.2 segg. [“Camping Paradiso”].

E. 5.3 Nella valutazione di un’emissione e del suo rispetto dell’art. 4 cpv. 2 LRTV è rilevante l’impressione generale complessiva che si può ricavare dalla trasmissione “Il Quotidiano” del 27 aprile 2015 (DTF 131 II 253 precitata, consid. 3 segg., pag. 253 segg.).

E. 6 Il ricorrente sostiene che il servizio di “Il Quotidiano” del 27 aprile 2015 intitolato “Ap- profondimento, la crisi del PS” ha violato il principio della corretta presentazione di fatti e av- venimenti sancito all’art. 4 cpv. 2 LRTV.

E. 6.1 Il ricorrente lamenta in primo luogo il fatto che il grafico usato durante il servizio in esame costituisce una rappresentazione errata, non corretta e fuorviante dei dati utilizzati. Egli osserva che la rappresentazione dei risultati sull’asse delle ordinate non rispetta le proporzioni come ci si aspetterebbe dall’immagine che allude a un grafico cartesiano scientifico, inducendo quindi il telespettatore in errore facendo pensare che la perdita di consensi da parte del PS Ticino sia progressiva e particolarmente marcata.

L’immagine del grafico è stata presente sullo schermo, all’inizio del servizio, come sfondo per più di un minuto e come immagine a tutto schermo per quindici secondi ed è una rappresen- tazione con asse delle ascisse nel quale sono indicati gli anni delle elezioni cantonali (dal 1987 al 2015) in modo ordinato e proporzionale e con asse delle ordinate che esprime i risultati elettorali (in %) ottenuti dal PS Ticino per il Consiglio di Stato. Il grafico rappresentava una linea retta discendente che congiungeva dei punti indicanti le percentuali dei risultati ottenuti dal PS Ticino. Tale linea retta non corrispondeva però alle percentuali numeriche riportate dal grafico e non raffigurava quindi la loro variazione. Se i punti della linea avessero corrisposto alle cifre indicate in percentuali essa avrebbe, effettivamente, un andamento irregolare (dimi- nuzione nel 1995, aumento poi fino al 2003, seguito da una diminuzione nelle ultime tre ele- zioni) e non lineare. Tuttavia, nel servizio contestato lo scopo del dibattito di approfondimento tra il giornalista e i suoi due invitati era proprio quello di trattare della crisi del PS Ticino, in chiara perdita di consenso politico fra la popolazione ticinese, partito uscito quale sconfitto dalle elezioni cantonali del 19 aprile 2015. Il grafico in questione è stato quindi usato per intro- durre il tema della discussione e intendeva mostrare, non in modo matematico ma in modo semplificato, la tendenza discendente dei risultati delle elezioni ottenuti dal PS Ticino per il Consiglio di Stato ed il suo andamento generale dal 1987 al 2015. Il servizio non intendeva quindi commentare ed esaminare nei dettagli i risultati precisi (e quindi matematicamente cor- retti) ottenuti dal PS Ticino durante gli anni elettorali dal 1987 al 2015. Il grafico non doveva dunque essere analizzato dal punto di vista matematico ma da quello giornalistico visto il con- testo nel quale era inserito. Giova rilevare che il primo servizio della trasmissione “Il Quoti- diano” del 27 aprile 2015 intitolato “La crisi del PS” annunciava che la direzione del PS Ticino si era riunita in una seconda riunione di crisi per capire il perché della sconfitta e che il dibattito della sinistra ticinese continuava. D’altra parte, il pubblico era già a conoscenza, prima della diffusione del servizio contestato, che il PS Ticino era uscito sconfitto dalle elezioni cantonali del 19 aprile 2015. Era pure al corrente dei risultati ottenuti dal PS Ticino negli ultimi anni elettorali e che la tendenza era la diminuzione dei consensi nelle elezioni per il Consiglio di Stato (soprattutto negli ultimi tre anni elettorali). E questo era chiaramente riconoscibile dal grafico proiettato durante il servizio. Per di più, la rappresentazione grafica, sebbene lineare, mostrava in modo visibile i risultati dei voti in percentuali ottenuti dal PS Ticino e il pubblico ha capito che tale grafico intendeva mostrare la tendenza discendente della situazione del PS Ticino e non commentarne i risultati. La rappresentazione grafica in linea retta invece di una linea ad andamento irregolare indicante le percentuali dei risultati ottenuti dal PS Ticino costi- tuisce nella fattispecie un’imprecisione su un fatto secondario senza effetto manipolatorio sui telespettatori. Ne discende che il grafico in esame non ha violato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti. I telespettatori hanno potuto farsi un’opinione fondata in merito alla perdita di consensi elettorali da parte del PS Ticino per Consiglio di Stato e alla sua situazione generale dal 1987 al 2015.

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E. 6.2 Il ricorrente sostiene poi che l’uso di percentuali non è corretto nei risultati degli anni elettorali 2007, 2011 e 2015, in quanto non calcolate sul totale delle schede effettivamente intestate, e non confrontabile con le percentuali degli anni 1987, 1991, 1995, 1999 e 2003, poiché non era concesso allora l’uso di schede non intestate. Egli osserva che i dati usati per gli anni 1987-1991 sono riferiti alla somma dei vari partiti socialisti, quelli per il periodo 1995- 2003 sono riferiti alle schede del PS e quelli per il periodo 2007-2015 non si tiene conto delle schede senza intestazione.

Dapprima, giova ricordare, che prima del 1995, vi erano due partiti socialisti: il Partito Socialista autonomo (PSA) e il Partito Socialista unitario (PSU). Nel 1988, il PSA (fondato nel 1969) costituì con una frazione del Partito socialista ticinese (PST) il PSU, il quale confluì nel PS Ticino nel 1992. La somma dei risultati “PS+PSA” per il periodo 1987-1991 e quella del “PS+PSU” per il periodo 1991-1995 è stata correttamente raffigurata sul grafico e anche se- gnalata dal giornalista (il giornalista ha parlato di “area socialista”). D’altra parte, sulla confron- tabilità dei dati prima e dopo il 2007 (anno d’introduzione della scheda senza intestazione), i telespettatori sono ben consci del cambiamento del sistema avvenuto con le elezioni del 2007 e ne tengono conto quando vengono presentati dei risultati precedenti o successivi a tale data. A mente del ricorrente, in tutti i contributi giornalistici informativi a partire dal 2007, si usano o i dati relativi ai voti di lista o i dati delle schede i quali sono corretti per tenere conto del totale di schede intestate, inferiore al 100%. Egli sostiene che per il PS Ticino i dati corretti che avrebbero dovuto figurare sul grafico contestato erano per il 2007 il 21,6%, per il 2011 il 16,6% e per il 2015 il 15,3% e non come ha fatto la RSI che nel grafico si è basata sulle percentuali di voto riferite alle schede di partito, ossia per il 2007 il 18,4%, per il 2011 il 14,3% e per il 2015 il 12,8%. Tuttavia, che si usino i dati della RSI o quelli del ricorrente, si nota comunque un calo dei consensi del PS Ticino nelle elezione degli ultimi tre anni e questo era il messaggio che il servizio contestato intendeva trasmettere ai telespettatori. Qualora si dovessero ammettere le percentuali riportate dal ricorrente, ciò costituirebbe un’imprecisione su un punto secondario e i telespettatori non sono stati indotti in errore. Il grafico in esame non ha quindi violato il prin- cipio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti. I telespettatori hanno potuto farsi un’opinione fondata in merito alla diminuzione dei risultati ottenuti dal PS Ticino e alla sua situazione generale.

E. 6.3 Il ricorrente contesta pure l’affermazione del giornalista “[…] Settimana scorsa, dome- nica, per le elezioni del Consiglio di Sato le schede a favore del Partito Socialista sono state 12,8%: esattamente la metà. […]”. La frase precedente indicava che “Alle mie spalle un grafico […] prendendo i voti espressi da scheda dal 1987 da area socialista […] arrivava al 25,7%”. Tali dati risultavano dal grafico proiettato in studio e alle basi di calcolo utilizzate dalla RSI. Si notava che nel 1987 la % era di 25,7 dei voti espressi da scheda a favore del PS Ticino e arrivava al 12,8 nel 2015, esattamente la metà dei voti espressi da scheda. Il giornalista ha anche chiaramente specificato, commentando il grafico alle sue spalle, che si trattava della percentuale delle schede nell’elezione per il Consiglio di Stato. Alcuna violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti è da deplorare.

E. 6.4 Da ultimo, il ricorrente sostiene che sarebbe stato più opportuno usare i dati relativi alle votazioni per il Gran Consiglio, più significative per i risultati di partito e le percentuali riferite ai voti e non alle schede.

Anche se i voti di lista nelle elezioni del Gran Consiglio presentano in maniera più precisa la ripartizione partitica dell’elettorato, il giornalista, presentando le cifre del grafico, ha precisato che si trattava della percentuale delle schede nell’elezione del Consiglio di Stato. L’informa- zione è quindi stata trasmessa al pubblico in modo corretto e trasparente. Altresì, la redazione della RSI aveva deciso di fare riferimento alle percentuali delle schede ottenute dal PS Ticino per l’elezione al Consiglio di Stato. Era d’altronde la sua scelta. In effetti, le emittenti, in virtù della libertà e dell’autonomia dei programmi di cui godono (v. consid. 4.1. sopracitato), sono libere di concepire i lori programmi, in particolare la scelta dei temi, l’elaborazione dei conte- nuti, lo stile e i mezzi drammaturgici da impiegare, così come pure la scelta dei partecipanti e degli esperti (decisione dell’AIRR b.700 del 30 aprile 2015 [“Drogue, la fin de la prohibition”]).

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E. 6.5 In conclusione, per il rispetto del principio della corretta presentazione di fatti e avveni- menti è decisiva l’impressione generale che si può ricavare dal servizio contestato nella sua globalità. Il servizio del “Quotidiano” del 27 aprile 2015 ha presentato i fatti essenziali in ma- niera sufficientemente chiara, corretta e precisa. I telespettatori disponevano di conoscenze preliminari dei risultati ottenuti dal PS Ticino nelle elezioni per il Consiglio di Stato del 19 aprile 2015 e di quelli ottenuti dal partito negli ultimi anni elettorali. Era chiaramente riconoscibile dai telespettatori che il grafico illustrato durante il servizio contestato intendeva mostrare, non in modo matematico ma in modo semplificato, la tendenza discendente dei risultati ottenuti dal PS Ticino per il Consiglio di Stato dal 1987 al 2015. Altresì, i due invitati, rappresentanti del PS Ticino, hanno avuto la possibilità di esporre il loro proprio punto di vista sul tema trattato nel servizio contestato dedicato alla crisi del PS Ticino. Le opinioni personali sia del giornalista che dei due ospiti sono state chiaramente percepite dal pubblico come tali. Le imprecisioni constatate non hanno portano su fatti importanti ma secondari e non hanno indotto in errore i telespettatori che hanno potuto farsi una loro opinione sui risultati ottenuti dal PS Ticino nelle elezioni per il Consiglio di Stato del 19 aprile 2015 e in merito alla situazione generale del partito dal 1987.

E. 7 Visto quanto precede, l’AIRR considera che il servizio intitolato “Approfondimento, la crisi del PS” diffuso nell’ambito della trasmissione del “Il Quotidiano” il 27 aprile 2015 ha rispet- tato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV. Il ricorso del 18 gennaio 2016 deve essere respinto. Non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv. 1 LRTV).

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Per questi motivi l’AIRR:

1. Respinge il ricorso à l’unanimità.

2. Non percepisce spese di procedura.

3. Intimazione a:

(…)

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: il 30 settembre 2016

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorità indépendente di ricorso in materia radiotelevisiva

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27.05.2016

Decisione del 17 giugno 2016

Composizione dell‘Autorità

Vincent Augustin (presidente) Claudia Schoch Zeller (vice-presidente) Catherine Müller, Suzanne Pasquier Rossier, Edy Salmina, Mascha Santschi Kallay, Reto Schlatter, Maja Sieber, Stéphane Werly (altri membri) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (segretariato)

Oggetto

Radio Televisione Svizzera italiana RSI LA1: servizio “Approfondimento, la crisi del PS” diffuso il 27 aprile 2015 nell’ambito della trasmissione “Il Quotidiano”

Ricorso del 18 gennaio 2016

Parti / Partecipanti al procedi- mento

Partito Socialista Ticino (il ricorrente), rappresentato da L

Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (l’oppo- nente)

b.732

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In fatto:

A. Domenica 19 aprile 2015, i cittadini ticinesi sono stati chiamati alle urne per eleggere il Gran Consiglio (Parlamento) e il Consiglio di Stato (Governo) per la legislatura 2015-2019. Il Partito Socialista Ticino (PS Ticino) è uscito quale sconfitto da queste elezioni, il che lo ha portato a confermare di misura il seggio in Consiglio di Stato.

B. Il 27 aprile 2015, la Radio Televisione svizzera di lingua italiana (di seguito: la RSI LA1) ha diffuso nell’ambito della trasmissione d’informazione regionale “Il Quotidiano” un primo ser- vizio intitolato “La crisi del PS” sulle riflessioni del PS Ticino e, un servizio intitolato “Approfon- dimento, la crisi del PS”. Quest’ultimo, della durata di 11 minuti e 21 secondi, era dedicato alla crisi del PS Ticino in chiara perdita di consenso politico tra la popolazione ticinese a seguito delle elezione cantonali del 19 aprile 2015. Con l’ausilio di un’illustrazione grafica, il servizio intendeva presentare la tendenza discendente dei risultati elettorali ottenuti dal PS Ticino per il Consiglio di Stato, e dunque l’andamento generale del partito tra il 1987 e il 2015 (anni elet- torali), sulla base di percentuali di voto riferite alle schede di partito. Il grafico era presente sullo schermo come sfondo per più di un minuto e come immagine a tutto schermo per una quindicina di secondi ed è stato usato per introdurre la discussione fra il giornalista e i due invitati.

C. Con scritto del 18 gennaio 2016, il PS Ticino (il ricorrente), rappresentato da L, ha interposto ricorso presso l’Autorità in materia radiotelevisiva (di seguito: l’Autorità di ricorso o l’AIRR) contro il servizio della trasmissione “Il Quotidiano” del 27 aprile 2015 intitolato “Appro- fondimento, la crisi del PS”. Al ricorso è stato allegato il rapporto del mediatore del 3 dicembre

2015. Il ricorrente fa valere che il servizio ha violato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti sancito all’art. 4 cpv. 2 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40). Egli considera in primo luogo che il grafico presentato e commentato dal giorna- lista Alain Melchionda costituisce una rappresentazione errata, non corretta e fuorviante dei dati utilizzati. ll ricorrente rileva che l’immagine richiama un grafico con asse delle ascisse nel quale sono indicati gli anni delle elezioni in modo ordinato e proporzionale e quello delle ordi- nate che esprime i risultati percentuali, com’è d’uso nelle rappresentazioni in forma grafica e scientifica dei risultati delle elezioni. Egli osserva tuttavia che la rappresentazione dei risultati sull’asse delle ordinate non rispetta le proporzioni come ci si aspetterebbe dall’immagine che allude a un grafico cartesiano e scientifico, inducendo il telespettatore in errore facendo pen- sare che la perdita di consensi sia progressiva e particolarmente marcata. Egli sostiene in seguito che l’uso di percentuali delle schede per gli anni elettorali 2007, 2011 e 2015 non è corretto, in quanto non calcolate sul totale delle schede effettivamente intestate, e non con- frontabile con le percentuali degli anni 1987-2003 poiché, in questo lasso di tempo non era data la facoltà all’elettore di votare senza intestazione di scheda. Il ricorrente contesta inoltre l’affermazione del giornalista secondo cui le schede a favore del partito socialista nel 2015 sono state esattamente la metà rispetto al 1987. Egli sostiene infine che, per un confronto scientificamente e politicamente corretto, sarebbe stato opportuno usare i dati relativi alle vo- tazioni per il Gran Consiglio, più significative per i risultati di partito e le percentuali riferite ai voti e non alle schede. Il ricorrente sostiene che il pubblico non ha così potuto formarsi libera- mente una propria opinione sul tema trattato.

D. In applicazione dell’art. 96 cpv. 2 LRTV, la Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (di seguito: la SSR) è stata invitata ad esprimersi sulla fattispecie. Nella risposta del 7 marzo 2016, l’opponente chiede che il ricorso sia respinto siccome non si è realizzata alcuna violazione dei principi di programma stabiliti all’art. 4 LRTV. La SSR osserva che l’intento era di mostrare la tendenza discendente dei risultati ottenuti dal PS Ticino sul lungo periodo, raffi- gurando in modo semplificato e non matematico l’andamento generale del partito trai il 1987 e il 2015. Secondo lei, questo messaggio è stato chiaramente recepito dal pubblico, che non è stato tratto in inganno dalle imprecisioni matematiche contenute nel grafico utilizzato. Sulla non confrontabilità dei dati prima e dopo il 2007, l’opponente sottolinea che il pubblico è co- sciente del cambiamento del sistema avvenuto con le elezioni del 2007 e che ne tiene conto

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quando vengono presentati dei risultati precedenti o successivi a tale data. Anche se si am- mettesse la percentuale differente riportata dal ricorrente, la SSR sostiene che ciò costitui- rebbe un’imprecisione ma non una violazione grave tale da pregiudicare un’informazione cor- retta al pubblico. Essa ritiene che l’affermazione del giornalista secondo cui le schede a favore del PS Ticino sono state esattamente la metà corrispondeva ai dati riportati nella grafica e alle basi di calcolo utilizzate dalla RSI. La SSR considera infine che la decisione della redazione del “Il Quotidiano” di riferirsi ai risultati elettorali ottenuti dal PS Ticino per il Consiglio di Stato fosse legittima e giustificata e osserva che il giornalista aveva precisato che ci si riferiva alla percentuale delle schede per analizzare l’esito delle urne per quel che riguardava il Consiglio di Stato. Essa sostiene che una scelta giornalistica diversa da quella auspicata dal ricorrente nel presentare il risultato delle elezioni e/o quella di utilizzare dati differenti (schede anziché voti) non può e non deve necessariamente significare che i principi sanciti dalla LRTV sono stati violati.

E. Nella replica del 6 aprile 2016, il ricorrente sottolinea che la perdita di consensi da parte de PS Ticino, considerata dagli stessi socialisti molto rilevante, non corrisponde alla realtà. Non critica l’uso di una retta, ma il fatto che la linea congiunga punti situati in modo errato sul grafico. A mente del ricorrente, di fronte al grafico in esame, usato come sfondo e come im- magine a tutto schermo per introdurre la discussione in studio, il pubblico doveva presumere di essere in presenza di una rappresentazione grafica corretta. Egli critica pure gli altri argo- menti avanzati dalla SSR e specifica che la scelta della redazione d’utilizzare delle percentuali di scheda per il Consiglio di Stato, invece delle percentuali dei voti o dei dati per il Gran Con- siglio, è ammissibile.

F. Con scritto del 25 aprile 2016, la SSR sostiene di non avere ulteriori osservazioni di rilievo in merito alla replica e rinvia integralmente alla sua presa di posizione del 7 marzo 2016, così come pure alle sue conclusioni.

G. Con scritto del 17 maggio 2016, l’AIRR ha informato le parti della tenuta di deliberazioni pubbliche, considerato che non si opponevano interessi privati degni di protezione (art. 97 cpv. 1 LRTV).

H. Per email del 1° giugno 2016, il Presidente del PS Ticino ha abilitato L a rappresentarlo nella presente procedura di ricorso.

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In diritto:

1. Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di me- diazione. Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 1 e 3 LRTV).

2. L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. E legittimato a ricorrere chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione, è cittadino sviz- zero, se straniero, è titolare di un permesso di domicilio o di dimora e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto della trasmissione contestata (art. 94 cpv. 1a e 1b LRTV).

2.1. Un ricorso individuale richiede che il ricorrente stesso sia oggetto della trasmissione controversa o che abbia uno stretto legame con essa, fatto che lo distingue dagli altri telespet- tatori (decisione dell’AIRR b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2).

2.2. Nella fattispecie, L non è stato espressamente citato né appare personalmente nelle immagini del servizio contestato “Il Quotidiano” del 27 aprile 2015. Non è quindi legittimato a ricorrere e non adempie le condizioni di un ricorso individuale.

2.3. Tuttavia, il PS Ticino è stato espressamente citato nel servizio in esame, la cui tematica portava sulla crisi del PS Ticino e illustrava la sua evoluzione generale dal 1987 al 2015. Rap- presentato da L, il PS Ticino è legittimato a ricorrere e le condizioni di un ricorso individuale sono quindi adempiute.

3. L’art. 97 cpv. 2 LRTV limita il potere di esame dell’AIRR, la quale può solo esaminare su ricorso se le trasmissioni contestate violano le esigenze minime relative al contenuto del programma (art. 4 et 5 LRTV) o il diritto internazionale applicabile, o se il rifiuto di accedere al programma è illecito. Altre censure o conclusioni essendo inammissibili.

4. Il ricorso definisce l’oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d’esame dell’AIRR. Quando entra nel merito, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto applica- bile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni delle parti (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2° edizione, Berna, 2011, no 880, pag. 262). In particolare, il ricorrente ritiene che il servizio contestato abbia violato i principi della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV.

4.1. L’art. 17 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) garantisce la libertà della radio e della televisione. L’art. 93 cpv. 3 Cost. e l’art. 6 cpv. 2 LRTV proteggono l’autonomia dell’emittente. Quest’ultima è libera di scegliere il tema di una trasmissione o di un servizio e pure di trattarlo secondo modalità di sua scelta. Non esiste un tema che non potrebbe essere dibattuto, anche in modo critico, nei media elettronici (v. Denis Masmejan, Denis Masme- jan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (edit.): Loi sur la radio-télévision [LRTV], Berna 2014, pag. 123, no 12 relativo all’art. 6 al. 2 LRTV; decisione dell’AIRR b. 483 del 14 maggio 2004, consid. 5 [“Drohung”]). L’emittente, in questo ambito, è però tenuta a rispettare le disposizioni sul con- tenuto delle trasmissioni redazionali, tra le quali rientra, in particolare, anche il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV).

4.2. In relazione con il principio sancito all’art. 4 cpv. 2 LRTV, l’AIRR esamina in quale mi- sura il pubblico ha potuto farsi un’idea il più possibile corretta dei fatti o di un argomento e nel contempo una propria opinione (DTF 137 I 340 consid. 3.3, pag. 344 segg.,[“FDP und Phar- malobby”]; DTF 131 II 253 consid. 2.1 segg., pag. 256 segg. [“Rentenmissbrauch”]. Il pubblico deve anche poter riconoscere i pareri personali e i commenti critici. Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure imperfezioni a livello redazionale, che non potrebbero in- fluenzare notevolmente la visione d’insieme fornita dalla trasmissione, non hanno rilevanza dal punto di vista del diritto in materia di programmi (DTF 131 II 253 precitata, consid. 3.4; DTF non pubblicata del 22 agosto nella causa 2A.41/2005 [“Kunstfehler”], consid. 3.1). Affinché il

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pubblico sia in grado di formarsi una propria opinione, l’emittente deve rispettare i doveri es- senziali di diligenza giornalistica (Denis Barrelet/Stéphane Werly, op.cit., pag. 267 segg.; Masmejan, op. cit., pag. 95 no 41 relativo all’art. 4 al. 2 LRTV).

4.3. Un obbligo di diligenza accresciuta s’impone al giornalista quando dei rimproveri sono di natura tale da arrecare danno alla considerazione di cui gode la persona toccata. In altri termini, nelle trasmissioni nelle quali sono mossi rimproveri rilevanti e che contengono un ri- schio considerevole di danni materiali e immateriali per le persone interessate o dei terzi, delle esigenze accresciute sono richieste per quel che concerne la trasparenza e i doveri di diligenza giornalistica (v. Barret/Werly, op. cit., pag. 268 segg.). In simili casi, è necessario procedere a ricerche accurate, che si addentrino nei dettagli delle accuse formulate (DTF 137 I 340 preci- tata, consid. 4 segg.). Occorre poi presentare in modo appropriato il punto di vista dell’autorità o della persona attaccata in modo che possa difendersi con i suoi migliori argomenti (sentenza del TF 2C_664/2010 del 6 aprile 2011, consid. 2.1.3 [“Yasmin”]; 2C_542/2007 del 19 marzo 2008, consid. 3.2 segg. [“Management-Kurse”]). La presentazione fedele di fatti e avvenimenti non impone tuttavia di considerare tutti i punti di vista allo stesso modo dal profilo quantitativo e qualitativo (DTF non pubblicata del 12 settembre 2000 2A.32/2000, consid. 2b/cc [“Vermie- tung im Milieu”]). L’estensione della diligenza richiesta dipende dalle circostanze concrete, dal carattere e dalle particolarità della trasmissione, come pure dalle conoscenze preliminari del pubblico (DTF 131 II 253 sopracitata consid. 2.1 segg., pag. 257).

5. “Il Quotidiano” è una trasmissione d’informazione regionale in onda tra le 19:00 e le 20:00. Sul filo dell’attualità, “Il Quotidiano” propone la cronaca regionale in un’ottica nazionale, senza dimenticare i risvolti transfrontalieri e cercando di scavare nella realtà del Paese con invitati, interviste, approfondimenti e collegamenti in diretta, proponendo, accanto alle news, un primo approfondimento su tematiche importanti.

5.1. Nella fattispecie, il presentatore e giornalista Alain Melchionda introduce il servizio con- testato intitolato “Approfondimento, la crisi del PS” del 27 aprile 2015 annunciando: “[…] Gli scenari che abbiamo appena sentito nel servizio sulle riflessioni del Partito Socialista ci ripor- tano - mi riportano indietro di molti anni: era esattamente il 27 aprile come oggi ma di 46 anni fa, era il ’69 e gli espulsi in quella lotta, in quello stato di crisi dentro il socialismo, gli espulsi dal Partito Socialista Ticinese fondarono a Mendrisio il Partito Socialista Autonomo. Visto che il partito riflette […] i regolamenti interni in attesa di conoscere cosa ne uscirà da queste rifles- sioni, ne parliamo stasera con Christian Marazzi […] e con Rossano Bervini […]. Due grandi ex - chi candidato chi anche poi eletto e quindi in funzione come Consigliere di Stato proprio nelle file socialiste. Alle mie spalle un grafico abbastanza emblematico prendendo i voti espressi di scheda dal 1987 da area socialista, lasciando quindi in questo caso fuori il Partito Comunista, arrivava al 25,7%. Settimana scorsa, domenica, per le elezioni del Consiglio di Stato le schede a favore del Partito Socialista sono state 12,8%: esattamente la metà. E allora siamo sulla soglia di dolore Rossano Bervini, meno di così si perde davvero un Consigliere di Stato: mi dica prima di tutto secondo Lei cosa sta in cima alla lista di cosa ha sbagliato il Partito Socialista”.

Il servizio prosegue con il dibattito fra il giornalista e i due invitati, rappresentanti del PS Ticino. Il grafico proiettato alle spalle del giornalista, rispettivamente a pieno schermo per una quindi- cina di secondi è stato usato per introdurre la discussione.

5.2. L’obbligo di rispettare il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti si applica alle trasmissioni d’informazione e alle sue sequenze (v. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit. no 894, pag. 266 e messaggio del Consiglio Federale relativo alla revisione totale della LRTV del 18 dicembre 2002; FF 2003 1516). Tale principio si applica alla trasmis- sione “Il Quotidiano” e alle sue sequenze, siccome si tratta di una trasmissione avente un contenuto informativo. E, in particolare nel caso in esame, è il contenuto del servizio del 27 aprile 2015 intitolato “Approfondimento, la crisi del PS” che deve essere preso in considera- zione (decisione dell’AIRR b. 710 del 26 ottobre 2015 consid. 5 [“émissions des 6 et 15 mars

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2015 relatives aux séquences consacrées au conflit en Syrie”] e b. 592 del 5 dicembre 2008 consid. 7.2 segg. [“Camping Paradiso”].

5.3. Nella valutazione di un’emissione e del suo rispetto dell’art. 4 cpv. 2 LRTV è rilevante l’impressione generale complessiva che si può ricavare dalla trasmissione “Il Quotidiano” del 27 aprile 2015 (DTF 131 II 253 precitata, consid. 3 segg., pag. 253 segg.).

6. Il ricorrente sostiene che il servizio di “Il Quotidiano” del 27 aprile 2015 intitolato “Ap- profondimento, la crisi del PS” ha violato il principio della corretta presentazione di fatti e av- venimenti sancito all’art. 4 cpv. 2 LRTV.

6.1. Il ricorrente lamenta in primo luogo il fatto che il grafico usato durante il servizio in esame costituisce una rappresentazione errata, non corretta e fuorviante dei dati utilizzati. Egli osserva che la rappresentazione dei risultati sull’asse delle ordinate non rispetta le proporzioni come ci si aspetterebbe dall’immagine che allude a un grafico cartesiano scientifico, inducendo quindi il telespettatore in errore facendo pensare che la perdita di consensi da parte del PS Ticino sia progressiva e particolarmente marcata.

L’immagine del grafico è stata presente sullo schermo, all’inizio del servizio, come sfondo per più di un minuto e come immagine a tutto schermo per quindici secondi ed è una rappresen- tazione con asse delle ascisse nel quale sono indicati gli anni delle elezioni cantonali (dal 1987 al 2015) in modo ordinato e proporzionale e con asse delle ordinate che esprime i risultati elettorali (in %) ottenuti dal PS Ticino per il Consiglio di Stato. Il grafico rappresentava una linea retta discendente che congiungeva dei punti indicanti le percentuali dei risultati ottenuti dal PS Ticino. Tale linea retta non corrispondeva però alle percentuali numeriche riportate dal grafico e non raffigurava quindi la loro variazione. Se i punti della linea avessero corrisposto alle cifre indicate in percentuali essa avrebbe, effettivamente, un andamento irregolare (dimi- nuzione nel 1995, aumento poi fino al 2003, seguito da una diminuzione nelle ultime tre ele- zioni) e non lineare. Tuttavia, nel servizio contestato lo scopo del dibattito di approfondimento tra il giornalista e i suoi due invitati era proprio quello di trattare della crisi del PS Ticino, in chiara perdita di consenso politico fra la popolazione ticinese, partito uscito quale sconfitto dalle elezioni cantonali del 19 aprile 2015. Il grafico in questione è stato quindi usato per intro- durre il tema della discussione e intendeva mostrare, non in modo matematico ma in modo semplificato, la tendenza discendente dei risultati delle elezioni ottenuti dal PS Ticino per il Consiglio di Stato ed il suo andamento generale dal 1987 al 2015. Il servizio non intendeva quindi commentare ed esaminare nei dettagli i risultati precisi (e quindi matematicamente cor- retti) ottenuti dal PS Ticino durante gli anni elettorali dal 1987 al 2015. Il grafico non doveva dunque essere analizzato dal punto di vista matematico ma da quello giornalistico visto il con- testo nel quale era inserito. Giova rilevare che il primo servizio della trasmissione “Il Quoti- diano” del 27 aprile 2015 intitolato “La crisi del PS” annunciava che la direzione del PS Ticino si era riunita in una seconda riunione di crisi per capire il perché della sconfitta e che il dibattito della sinistra ticinese continuava. D’altra parte, il pubblico era già a conoscenza, prima della diffusione del servizio contestato, che il PS Ticino era uscito sconfitto dalle elezioni cantonali del 19 aprile 2015. Era pure al corrente dei risultati ottenuti dal PS Ticino negli ultimi anni elettorali e che la tendenza era la diminuzione dei consensi nelle elezioni per il Consiglio di Stato (soprattutto negli ultimi tre anni elettorali). E questo era chiaramente riconoscibile dal grafico proiettato durante il servizio. Per di più, la rappresentazione grafica, sebbene lineare, mostrava in modo visibile i risultati dei voti in percentuali ottenuti dal PS Ticino e il pubblico ha capito che tale grafico intendeva mostrare la tendenza discendente della situazione del PS Ticino e non commentarne i risultati. La rappresentazione grafica in linea retta invece di una linea ad andamento irregolare indicante le percentuali dei risultati ottenuti dal PS Ticino costi- tuisce nella fattispecie un’imprecisione su un fatto secondario senza effetto manipolatorio sui telespettatori. Ne discende che il grafico in esame non ha violato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti. I telespettatori hanno potuto farsi un’opinione fondata in merito alla perdita di consensi elettorali da parte del PS Ticino per Consiglio di Stato e alla sua situazione generale dal 1987 al 2015.

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6.2. Il ricorrente sostiene poi che l’uso di percentuali non è corretto nei risultati degli anni elettorali 2007, 2011 e 2015, in quanto non calcolate sul totale delle schede effettivamente intestate, e non confrontabile con le percentuali degli anni 1987, 1991, 1995, 1999 e 2003, poiché non era concesso allora l’uso di schede non intestate. Egli osserva che i dati usati per gli anni 1987-1991 sono riferiti alla somma dei vari partiti socialisti, quelli per il periodo 1995- 2003 sono riferiti alle schede del PS e quelli per il periodo 2007-2015 non si tiene conto delle schede senza intestazione.

Dapprima, giova ricordare, che prima del 1995, vi erano due partiti socialisti: il Partito Socialista autonomo (PSA) e il Partito Socialista unitario (PSU). Nel 1988, il PSA (fondato nel 1969) costituì con una frazione del Partito socialista ticinese (PST) il PSU, il quale confluì nel PS Ticino nel 1992. La somma dei risultati “PS+PSA” per il periodo 1987-1991 e quella del “PS+PSU” per il periodo 1991-1995 è stata correttamente raffigurata sul grafico e anche se- gnalata dal giornalista (il giornalista ha parlato di “area socialista”). D’altra parte, sulla confron- tabilità dei dati prima e dopo il 2007 (anno d’introduzione della scheda senza intestazione), i telespettatori sono ben consci del cambiamento del sistema avvenuto con le elezioni del 2007 e ne tengono conto quando vengono presentati dei risultati precedenti o successivi a tale data. A mente del ricorrente, in tutti i contributi giornalistici informativi a partire dal 2007, si usano o i dati relativi ai voti di lista o i dati delle schede i quali sono corretti per tenere conto del totale di schede intestate, inferiore al 100%. Egli sostiene che per il PS Ticino i dati corretti che avrebbero dovuto figurare sul grafico contestato erano per il 2007 il 21,6%, per il 2011 il 16,6% e per il 2015 il 15,3% e non come ha fatto la RSI che nel grafico si è basata sulle percentuali di voto riferite alle schede di partito, ossia per il 2007 il 18,4%, per il 2011 il 14,3% e per il 2015 il 12,8%. Tuttavia, che si usino i dati della RSI o quelli del ricorrente, si nota comunque un calo dei consensi del PS Ticino nelle elezione degli ultimi tre anni e questo era il messaggio che il servizio contestato intendeva trasmettere ai telespettatori. Qualora si dovessero ammettere le percentuali riportate dal ricorrente, ciò costituirebbe un’imprecisione su un punto secondario e i telespettatori non sono stati indotti in errore. Il grafico in esame non ha quindi violato il prin- cipio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti. I telespettatori hanno potuto farsi un’opinione fondata in merito alla diminuzione dei risultati ottenuti dal PS Ticino e alla sua situazione generale.

6.3. Il ricorrente contesta pure l’affermazione del giornalista “[…] Settimana scorsa, dome- nica, per le elezioni del Consiglio di Sato le schede a favore del Partito Socialista sono state 12,8%: esattamente la metà. […]”. La frase precedente indicava che “Alle mie spalle un grafico […] prendendo i voti espressi da scheda dal 1987 da area socialista […] arrivava al 25,7%”. Tali dati risultavano dal grafico proiettato in studio e alle basi di calcolo utilizzate dalla RSI. Si notava che nel 1987 la % era di 25,7 dei voti espressi da scheda a favore del PS Ticino e arrivava al 12,8 nel 2015, esattamente la metà dei voti espressi da scheda. Il giornalista ha anche chiaramente specificato, commentando il grafico alle sue spalle, che si trattava della percentuale delle schede nell’elezione per il Consiglio di Stato. Alcuna violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti è da deplorare.

6.4. Da ultimo, il ricorrente sostiene che sarebbe stato più opportuno usare i dati relativi alle votazioni per il Gran Consiglio, più significative per i risultati di partito e le percentuali riferite ai voti e non alle schede.

Anche se i voti di lista nelle elezioni del Gran Consiglio presentano in maniera più precisa la ripartizione partitica dell’elettorato, il giornalista, presentando le cifre del grafico, ha precisato che si trattava della percentuale delle schede nell’elezione del Consiglio di Stato. L’informa- zione è quindi stata trasmessa al pubblico in modo corretto e trasparente. Altresì, la redazione della RSI aveva deciso di fare riferimento alle percentuali delle schede ottenute dal PS Ticino per l’elezione al Consiglio di Stato. Era d’altronde la sua scelta. In effetti, le emittenti, in virtù della libertà e dell’autonomia dei programmi di cui godono (v. consid. 4.1. sopracitato), sono libere di concepire i lori programmi, in particolare la scelta dei temi, l’elaborazione dei conte- nuti, lo stile e i mezzi drammaturgici da impiegare, così come pure la scelta dei partecipanti e degli esperti (decisione dell’AIRR b.700 del 30 aprile 2015 [“Drogue, la fin de la prohibition”]).

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6.5. In conclusione, per il rispetto del principio della corretta presentazione di fatti e avveni- menti è decisiva l’impressione generale che si può ricavare dal servizio contestato nella sua globalità. Il servizio del “Quotidiano” del 27 aprile 2015 ha presentato i fatti essenziali in ma- niera sufficientemente chiara, corretta e precisa. I telespettatori disponevano di conoscenze preliminari dei risultati ottenuti dal PS Ticino nelle elezioni per il Consiglio di Stato del 19 aprile 2015 e di quelli ottenuti dal partito negli ultimi anni elettorali. Era chiaramente riconoscibile dai telespettatori che il grafico illustrato durante il servizio contestato intendeva mostrare, non in modo matematico ma in modo semplificato, la tendenza discendente dei risultati ottenuti dal PS Ticino per il Consiglio di Stato dal 1987 al 2015. Altresì, i due invitati, rappresentanti del PS Ticino, hanno avuto la possibilità di esporre il loro proprio punto di vista sul tema trattato nel servizio contestato dedicato alla crisi del PS Ticino. Le opinioni personali sia del giornalista che dei due ospiti sono state chiaramente percepite dal pubblico come tali. Le imprecisioni constatate non hanno portano su fatti importanti ma secondari e non hanno indotto in errore i telespettatori che hanno potuto farsi una loro opinione sui risultati ottenuti dal PS Ticino nelle elezioni per il Consiglio di Stato del 19 aprile 2015 e in merito alla situazione generale del partito dal 1987.

7. Visto quanto precede, l’AIRR considera che il servizio intitolato “Approfondimento, la crisi del PS” diffuso nell’ambito della trasmissione del “Il Quotidiano” il 27 aprile 2015 ha rispet- tato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV. Il ricorso del 18 gennaio 2016 deve essere respinto. Non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv. 1 LRTV).

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Per questi motivi l’AIRR:

1. Respinge il ricorso à l’unanimità.

2. Non percepisce spese di procedura.

3. Intimazione a:

(…)

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: il 30 settembre 2016