Sachverhalt
relativi ad una tale tematica obbliga la redazione di un radiogiornale a operare delle scelte redazionali. In una trasmissione d’attualità l’informazione deve essere breve, sintetica e limi- tarsi all’essenziale. Un’analisi approfondita non è semplicemente possibile. Tuttavia, secondo la diligenza giornalistica richiesta, l’emittente deve esporre i fatti importanti in modo preciso e conformemente alla maniera alla quale essi si presentano.
4.3. Nella valutazione di un’emissione e del suo rispetto dell’art. 4 cpv. 2 LRTV è rilevante l’impressione generale complessiva che si può ricavare dal servizio sulle lezioni private diffuso dal “Radiogiornale” del 20 agosto 2015 al di là delle valutazioni delle singole informazioni o opinioni che lo compongono (sentenza del TF del 1° maggio 2009, 2C_862/2008 consid. 6.2. [“Le juge, le psy et l’accusé”]).
4.4. Giova ricordare che le emittenti, in virtù della libertà e dell’autonomia dei programmi di cui godono (v. consid. 3.1. sopracitato), sono liberi di concepire i loro programmi, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi (anche di natura controversa), l’elaborazione dei conte- nuti, scegliendo lo stile, il tono e i mezzi drammaturgici da impiegare, così come pure la libertà nella scelta dei partecipanti e degli esperti (decisione dell’AIRR b. 700 del 30 aprile 2015 [“Dro- gue, la fin de la prohibition”] consid. 6.4). Altresì, le emittenti possono prendere posizione, ma una trasmissione o un servizio deve presentare in maniera chiara et riconoscibile i fatti e le opinioni personali dei giornalisti (v. Masmejan, op. cit., pag. 98 segg. no 48 relativo all’art. 4 cpv. 2 LRTV). Il tema del servizio del 20 agosto 2015 era dedicato alla problematica delle lezioni private dispensate agli alunni della scuola pubblica. In apertura, si è fatto riferimento ad un dato nazionale, ossia l’aumento sistematico e significativo delle lezione private (20% an- nuo) poi, nel servizio che ne è seguito, si sono espresse le riflessioni generali della giornalista ed il punto di vista di uno specialista delle relazioni familiari. Ne discende che, da quanto detto qui sopra, chiedersi, come lo fanno il ricorrente e l’opponente, se la collocazione del servizio
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del 20 agosto 2015 all’interno del “Radiogiornale” sia stata appropriata o no non deve quindi essere esaminata.
4.5. Criticati in parte dal ricorrente sono degli aspetti, tali la qualità di una trasmissione o di un servizio, il suo stile, la sua forma e la sua struttura. Tali aspetti non rientrano pertanto nell’ambito dell’art. 4 al. 2 LRTV e l’AIRR non deve esaminarli. In effetti, l’esame dell’AIRR deve limitarsi a un controllo stretto del diritto applicabile di una trasmissione o di un servizio; essa esamina se delle disposizioni del diritto dei programmi sono state violate. L’Autorità di ricorso non è abilitata a un controllo della programmazione, né giudicare la qualità di una tra- smissione o di un servizio e le questioni di stile e di preferenza soggettiva. L’AIRR non deve nemmeno esaminare se una trasmissione o un servizio avrebbe potuto essere realizzata(o) in modo differente e in maniera più soddisfacente.
4.6. Il ricorrente lamenta inseguito il fatto che il servizio del “Radiogiornale” del 20 agosto 2015 non ha presentato in modo chiaro, preciso e circonstanziato i fatti concreti e fondamentali alla base del tema trattato nel cappello introduttivo (l’incremento annuo del 20% delle lezioni private in Romandia). In particolare, il ricorrente ritiene che non viene fornita alcuna informa- zione relativa, ad esempio, al numero di allievi che ricorrono alle lezioni private per rendersi conto dell’ampiezza del fenomeno, al riferimento alla Romandia, ad un dato/fatto nazionale, alla fonte del dato fornito (aumento del 20%), a chi ha effettuato la stima, a fatti che permettono di descrivere un aumento come “sistematico”, alla base/situatione iniziale dell’aumento del 20%, alle scuole elementari e all’università. L’informazione fornita in apertura del servizio con- testato è certo succinta. Si fa riferimento ad un trend riscontrato a livello nazionale, ossia all’aumento annuo del 20% delle lezioni private, che troverebbe conferma con l’inizio delle scuole in Romandia. Sebbene eventuali informazioni supplementari avrebbero potuto essere fornite dalla presentatrice, esse non avrebbero portano su fatti importanti per la comprensione da parte del pubblico del tema trattato. La presentatrice ha esposto fatti essenziali, concisi, sufficientemente chiari e corretti. Informazioni supplementari non erano quindi indispensabili. I radioascoltatori hanno così avuto modo di farsi un’opinione fondata in merito alla tematica presentata. Altresì, in un servizio d’informazione, tale il “Radiogiornale”, di circa 2 minuti, un’analisi approfondita del tema presentato non è semplicemente possibile (v. consid. 4.2. sopracitato). Per di più, la redazione del “Radiogiornale” era libera di presentare il cappello introduttivo come lei intendeva (v. consid. 3.1. sopracitato).
4.7. Criticato pure è il servizio che segue l’introduzione il quale, a mente del ricorrente, non approfondisce i fatti ma vengono espresse soprattutto delle “divagazioni generiche prive di riscontri fattuali”, con indicazioni generiche dei “partecipanti al dibattito” e formulazioni inesatte e inutili, banali o misteriose. Giova rilevare che nel servizio la giornalista prende spunto dalla breve ma corretta informazione iniziale per esprimere riflessioni personali su alcuni possibili motivi dell’aumento del numero delle lezioni private. Essa solleva dubbi e interrogativi e passa in rassegna alcuni aspetti del fenomeno dell’aumento delle lezioni private, tali l’ansia dei geni- tori per le prestazioni scolastiche dei figli, le persone favorevoli o scettiche a “questo mercato”, la discriminazione tra allievi provenienti da famiglie benestanti o meno agiate, la questione della spinta eccessiva verso una formazione superiore quando l’allievo è meno portato, il punto di vista di uno specialista, la possibilità di ridurre con le lezioni private le differenze fra i primi e gli ultimi della classe e l’interrogativo sulla preparazione degli insegnanti della scuola pub- blica. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la giornalista non esprime “divagazioni generiche” ma si limita ad esporre domande e problematiche importanti e complesse in rela- zione con il breve tema presentato, le quali non potevano essere sviluppate in un servizio di informazione di meno di 2 minuti (v. consid. 4.6. sopracitato). Esse hanno quindi permesso ai radioascoltatori interessati di riflettere al fenomeno e porsi ulteriori domande. D’altronde, i ra- dioascoltatori hanno chiaramente percepito le riflessioni espresse dalla giornalista, indipen- dentemente dal tono e dallo stile da lei utilizzati, come sue opinioni, come suoi commenti e tesi personali e non come fatti. Il servizio della giornalista è certo stato presentato al presente invece del condizionale nei verbi, come lo sostiene giustamente il ricorrente. Tuttavia, il servi- zio precisa in introduzione che “Camilla Mainardi (la giornalista) afferma che”, poi prosegue dicendo “La giornalista sostiene che”, “Lei aggiunge che”, “La giornalista prosegue osservando
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che”, “La giornalista sottolinea poi”, tutte frasi che permettono ai radioascoltatori di compren- dere che la giornalista esprimeva considerazioni, riflessioni e tesi personali in relazione al tema dell’aumento delle lezioni private. Per il resto, l’AIRR non ritiene che il servizio contenga delle formulazioni inesatte o inutili, banali o misteriose. Infine, come già precisato, la redazione del “Radiogiornale”, e di riflesso la giornalista del servizio, era libera di presentare il servizio come lei intendeva (v. consid. 3.1. sopracitato).
4.8. Il ricorrente sostiene che è stato presentato solo un punto di vista di uno specialista delle relazioni familiari. Tuttavia, in virtù della libertà e dell’autonomia dei programmi di cui godono (v. consid. 3.1. sopracitato), le emittenti possono invitare le persone, le associazioni, e organizzazioni e gli esperti di loro scelta (v. Masmejan, op.cit. pag. 99 n° 50 a 52). La reda- zione del “Radiogiornale” ha dunque fatto ricorso allo specialista in relazioni familiari, Alain Valterio, per le sue conoscenze. Il suo succinto intervento si è inserito nel servizio quale punto di vista interessante, sebbene pur scettico, ed è stato perfettamente riconoscibile da parte dei radioascoltatori come sua opinione personale. Pur riconoscibile è il commento della giornalista che riprende l’opinione dello specialista Alain Valterio (“Il pericolo è che voler spingere troppo i bambini verso la formazione…”, “C’è l’idea che un titolo sia uno scudo per affrontare il futuro, che protegga da tutto e non è vero”). Nella fattispecie, non era quindi indispensabile presentare altri punti di vista.
4.9. Da ultimo, il ricorrente censura la frase conclusiva della giornalista “E sullo sfondo un altro interrogativo: se si attivano tanti insegnanti privati non sarà che nelle scuole pubbliche ci siano tanti insegnanti non all’altezza”? Egli sostiene che detta frase emette “un’incredibile con- danna della scuola pubblica nella persona dei suoi insegnati” e che, con l’aggravante della sua formulazione (domanda retorica), intende riferire un fatto, ossia che nelle scuole pubbliche ci sono tanti insegnanti non all’altezza, e non un’opinione. L’AIRR non ritiene che la frase con- clusiva sia stata formulata in quanto domanda retorica (nella quale la risposta è implicita nella domanda da chi la formula) e considerata quindi come un attacco alla scuola pubblica, ma piuttosto come domanda orientata (domanda che preannuncia una risposta positiva o nega- tiva) considerata, nella fattispecie, come un ultimo spunto di riflessione della giornalista ai ra- dioascoltatori (“Il servizio si conclude sull’interrogativo della giornalista […]”). Ai radioascolta- tori poi la libera scelta di giudicare se gli insegnati delle scuole pubbliche sono all’altezza o no. Inoltre la redazione del “Radiogiornale” aveva deciso di presentare solo la situazione nelle scuole pubbliche. Era d’altronde la sua scelta (v. consid. 3.1. sopracitato).
4.10. In conclusione, per il rispetto del principio della corretta presentazione di fatti e avveni- menti è decisiva l’impressione generale che si può ricavare dal servizio contestato nella sua globalità. Il servizio del “Radiogiornale” del 20 agosto 2015 ha presentato i fatti essenziali nel cappello introduttivo in maniera, sebbene succinta, concisa, sufficientemente chiara e corretta. Un’analisi approfondita nell’ambito di un servizio d’informazione con un tempo di antenna limi- tato non è semplicemente possibile. I radioascoltatori disponevano di conoscenze preliminari della tematica dedicata alle lezioni private. Eventuali omissioni di informazioni nel cappello introduttivo al servizio non avrebbero portato su fatti importanti e non avrebbero indotto in errore i radioascoltatori. Nel seguito del servizio, la giornalista prende spunto dalla breve in- formazione introduttiva per esprimere riflessioni personali su alcuni possibili motivi dell’au- mento delle lezioni private. Le opinioni personali sia della giornalista che dello specialista con- sultato sono state chiaramente percepite dai radioascoltatori come tali. La frase conclusiva del servizio contestato deve essere considerata come un ultimo spunto di riflessione della giorna- lista, quindi come un’opinione personale e non come un fatto. I radioascoltatori hanno potuto farsi una loro opinione sul tema trattato. L’AIEP non deve esaminare aspetti tali la qualità di una trasmissione o di un servizio, il suo stile, la sua forma, la sua struttura, il tenore delle informazioni (quantità) e la sua programmazione che non rientrano nell’ambito dell’art. 4 al. 2 LRTV.
5. Visto quanto precede, l’AIRR considera che il servizio sulle lezioni private mandato in onda nell’ambito della trasmissione il “Radiogiornale” del 20 agosto 2015 ha rispettato il prin- cipio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV. Il ricorso del 23
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ottobre 2015 deve essere respinto, nella misura in cui è ammissibile. Non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv.1.LRTV).
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Per questi motivi l’AIRR:
1. Respinge, per 7 voti contro 2 il ricorso, nella misura in cui è ammissibile.
2. Non percepisce spese di procedura.
3. Intimazione a:
(…)
In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Per le persone che non hanno uno stretto legame con l’oggetto della trasmissione il diritto di ricorso è limitato (DTF 135 II 430).
Invio: il 16 agosto 2016
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di me- diazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).
E. 2 L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. E legittimato a ricorrere chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione, è cittadino sviz- zero, se straniero, è titolare di un permesso di domicilio o di dimora. Le persone fisiche che non hanno uno stretto legame con l'oggetto della trasmissione possono interporre ricorso se presentano almeno 20 firme (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV; ricorso popolare). Le condizioni di un ricorso popolare sono adempiute.
E. 3 Il ricorso definisce l’oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d’esame dell’AIRR. Quando entra nel merito, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto applica- bile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni delle parti (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2° edizione, Berna, 2011, n° 880, pag. 262). Il ricorrente lamenta la violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV.
E. 3.1 L’art. 17 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) garantisce la libertà della radio e della televisione. L’art. 93 cpv. 3 Cost. e l’art. 6 cpv. 2 LRTV proteggono l’autonomia dell’emittente. Quest’ultima è libera di scegliere il tema di una trasmissione o di un servizio e di trattarlo secondo modalità di sua scelta. Non esiste un tema che non potrebbe essere dibat- tuto, anche in modo critico, nei media elettronici (v. Denis Masmejan, Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (edit.): Loi sur la radio-télévision [LRTV], Berna 2014, pag. 123, n° 12 relativo l’art. 6 cpv. 2 LRTV; decisione dell’AIRR b. 483 del 14 maggio 2004, consid. 5 [“Drohung”]). L’emittente, in questo ambito, è però tenuta a rispettare le disposizioni sul con- tenuto delle trasmissioni redazionali, tra le quali rientra, in particolare, anche il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV).
E. 3.2 In relazione con il principio sancito all’art. 4 cpv. 2 LRTV, l’AIRR esamina in quale mi- sura il pubblico ha potuto farsi un’idea il più possibile corretta dei fatti o di un argomento e nel contempo una propria opinione (DTF 137 I 340 consid. 3.3, pag. 344 segg.,[“FDP und Phar- malobby”]; DTF 131 II 253 consid. 2.1 segg., pag. 256 segg. [“Rentenmissbrauch”]. Il pubblico deve anche poter riconoscere i pareri personali e i commenti critici. Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure imperfezioni a livello redazionale, che non potrebbero in- fluenzare notevolmente la visione d’insieme fornita dalla trasmissione, non hanno rilevanza dal punto di vista del diritto in materia di programmi (DTF 131 II 253 precitata, consid. 3.4; DTF non pubblicata del 22 agosto nella causa 2A.41/2005 [“Kunstfehler”], consid. 3.1). Affinché il pubblico sia in grado di formarsi una propria opinione, l’emittente deve rispettare i doveri es- senziali di diligenza giornalistica (Denis Barrelet/Stéphane Werly, op.cit., pag. 267 segg.; Masmejan, op. cit., pag. 95 n° 41 relativo all’art. 4 cpv. 2 LRTV).
E. 4 Rapido, scorrevole, destinato a raccontare e contestualizzare lo svolgersi dell'attualità, il Radiogiornale punteggia le 24 ore dell'offerta radiofonica della RSI. Dare un quadro completo delle notizie del giorno, in Svizzera e all'estero, aggiornarle costantemente, farle crescere negli appuntamenti che si succedono durante la giornata. Attualità politica, economica, sociale, cul- turale, religiosa e sportiva rientrano negli interessi del giornale radio. Tutti i temi possono pre- starsi per essere riferiti al pubblico in varie forme pezzi di cronaca, di analisi, servizi, primi approfondimenti.
E. 4.1 Nel cappello introduttivo al servizio la presentatrice del “Radiogiornale” annuncia: “Con l’inizio delle scuole in Romandia si conferma un dato nazionale, ossia l’aumento sistematico e significativo delle lezioni private: il Personal Coaching scolastico. Un incremento annuo che si stima attorno al 20 per cento. E non più alla fine dell’anno scolastico, per porre rimedio alle bocciature, ma anche all’inizio per prevenirle”.
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Nel seguito del servizio la giornalista Camilla Mainardi afferma: “Un segnale di ansietà da parte di mamma et papà che devono fare i conti con l’idea che negli ultimi anni è risultata vincente: la scuola secondaria, dalle medie al liceo, sempre più selettiva. Tanto più seria quanto più boccia”. La giornalista sostiene che “molti salutano con favore questo mercato privato della pedagogia, della tecnica e della cultura” ma che “altri sollevano dubbi”. Lei aggiunge che “la scuola diventa scenario di una discriminazione su larga scala. Chi viene da una famiglia be- nestante ce la farà e replicherà la sua situazione di partenza. Per gli altri, che non possono contare sui salvagenti del recupero privato, sarà l’esclusione”. La giornalista prosegue osser- vando che ”le lezioni private non creano conoscenza per tutti, ma per pochi e, immeritevoli” e che ”il pericolo è che a voler spingere troppo i bambini verso la formazione, si condizionano e non si rendono autonomi”.
Segue il punto di vista scettico dello specialista delle relazioni familiari Alain Valterio.
La giornalista sottolinea poi che “d’altra parte, la lezione privata come possibilità di recupero e di inclusione, contrasta un’altra discriminazione, quella tra i primi e gli ultimi della classe”.
Il servizio si conclude sull’interrogativo della giornalista “se si attivano tanti insegnanti privati non sarà che nelle scuole pubbliche ci sono tanti insegnanti non all’altezza?”.
E. 4.2 L’obbligo di rispettare il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti si applica alle trasmissioni d’informazione e alle sue sequenze (v. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit. no 894, pag. 266 e messaggio del Consiglio Federale relativo alla revisione totale della LRTV del 18 dicembre 2002; FF 2003 1516). Tale principio si applica alla trasmis- sione del “Radiogiornale”, siccome si tratta di una trasmissione avente un contenuto informa- tivo. E, in particolare nel caso in esame, è il contenuto del servizio del 20 agosto 2015 che deve essere preso in considerazione.
Nella fattispecie, il tema in questione dedicato alle lezioni private è un tema vasto e di attualità. I radioascoltatori disponevano di conoscenze preliminari della tematica oggetto del servizio contestato, essendo stati abbondantemente informati da parte dei media e dalla RSI. I fatti relativi ad una tale tematica obbliga la redazione di un radiogiornale a operare delle scelte redazionali. In una trasmissione d’attualità l’informazione deve essere breve, sintetica e limi- tarsi all’essenziale. Un’analisi approfondita non è semplicemente possibile. Tuttavia, secondo la diligenza giornalistica richiesta, l’emittente deve esporre i fatti importanti in modo preciso e conformemente alla maniera alla quale essi si presentano.
E. 4.3 Nella valutazione di un’emissione e del suo rispetto dell’art. 4 cpv. 2 LRTV è rilevante l’impressione generale complessiva che si può ricavare dal servizio sulle lezioni private diffuso dal “Radiogiornale” del 20 agosto 2015 al di là delle valutazioni delle singole informazioni o opinioni che lo compongono (sentenza del TF del 1° maggio 2009, 2C_862/2008 consid. 6.2. [“Le juge, le psy et l’accusé”]).
E. 4.4 Giova ricordare che le emittenti, in virtù della libertà e dell’autonomia dei programmi di cui godono (v. consid. 3.1. sopracitato), sono liberi di concepire i loro programmi, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi (anche di natura controversa), l’elaborazione dei conte- nuti, scegliendo lo stile, il tono e i mezzi drammaturgici da impiegare, così come pure la libertà nella scelta dei partecipanti e degli esperti (decisione dell’AIRR b. 700 del 30 aprile 2015 [“Dro- gue, la fin de la prohibition”] consid. 6.4). Altresì, le emittenti possono prendere posizione, ma una trasmissione o un servizio deve presentare in maniera chiara et riconoscibile i fatti e le opinioni personali dei giornalisti (v. Masmejan, op. cit., pag. 98 segg. no 48 relativo all’art. 4 cpv. 2 LRTV). Il tema del servizio del 20 agosto 2015 era dedicato alla problematica delle lezioni private dispensate agli alunni della scuola pubblica. In apertura, si è fatto riferimento ad un dato nazionale, ossia l’aumento sistematico e significativo delle lezione private (20% an- nuo) poi, nel servizio che ne è seguito, si sono espresse le riflessioni generali della giornalista ed il punto di vista di uno specialista delle relazioni familiari. Ne discende che, da quanto detto qui sopra, chiedersi, come lo fanno il ricorrente e l’opponente, se la collocazione del servizio
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del 20 agosto 2015 all’interno del “Radiogiornale” sia stata appropriata o no non deve quindi essere esaminata.
E. 4.5 Criticati in parte dal ricorrente sono degli aspetti, tali la qualità di una trasmissione o di un servizio, il suo stile, la sua forma e la sua struttura. Tali aspetti non rientrano pertanto nell’ambito dell’art. 4 al. 2 LRTV e l’AIRR non deve esaminarli. In effetti, l’esame dell’AIRR deve limitarsi a un controllo stretto del diritto applicabile di una trasmissione o di un servizio; essa esamina se delle disposizioni del diritto dei programmi sono state violate. L’Autorità di ricorso non è abilitata a un controllo della programmazione, né giudicare la qualità di una tra- smissione o di un servizio e le questioni di stile e di preferenza soggettiva. L’AIRR non deve nemmeno esaminare se una trasmissione o un servizio avrebbe potuto essere realizzata(o) in modo differente e in maniera più soddisfacente.
E. 4.6 Il ricorrente lamenta inseguito il fatto che il servizio del “Radiogiornale” del 20 agosto 2015 non ha presentato in modo chiaro, preciso e circonstanziato i fatti concreti e fondamentali alla base del tema trattato nel cappello introduttivo (l’incremento annuo del 20% delle lezioni private in Romandia). In particolare, il ricorrente ritiene che non viene fornita alcuna informa- zione relativa, ad esempio, al numero di allievi che ricorrono alle lezioni private per rendersi conto dell’ampiezza del fenomeno, al riferimento alla Romandia, ad un dato/fatto nazionale, alla fonte del dato fornito (aumento del 20%), a chi ha effettuato la stima, a fatti che permettono di descrivere un aumento come “sistematico”, alla base/situatione iniziale dell’aumento del 20%, alle scuole elementari e all’università. L’informazione fornita in apertura del servizio con- testato è certo succinta. Si fa riferimento ad un trend riscontrato a livello nazionale, ossia all’aumento annuo del 20% delle lezioni private, che troverebbe conferma con l’inizio delle scuole in Romandia. Sebbene eventuali informazioni supplementari avrebbero potuto essere fornite dalla presentatrice, esse non avrebbero portano su fatti importanti per la comprensione da parte del pubblico del tema trattato. La presentatrice ha esposto fatti essenziali, concisi, sufficientemente chiari e corretti. Informazioni supplementari non erano quindi indispensabili. I radioascoltatori hanno così avuto modo di farsi un’opinione fondata in merito alla tematica presentata. Altresì, in un servizio d’informazione, tale il “Radiogiornale”, di circa 2 minuti, un’analisi approfondita del tema presentato non è semplicemente possibile (v. consid. 4.2. sopracitato). Per di più, la redazione del “Radiogiornale” era libera di presentare il cappello introduttivo come lei intendeva (v. consid. 3.1. sopracitato).
E. 4.7 Criticato pure è il servizio che segue l’introduzione il quale, a mente del ricorrente, non approfondisce i fatti ma vengono espresse soprattutto delle “divagazioni generiche prive di riscontri fattuali”, con indicazioni generiche dei “partecipanti al dibattito” e formulazioni inesatte e inutili, banali o misteriose. Giova rilevare che nel servizio la giornalista prende spunto dalla breve ma corretta informazione iniziale per esprimere riflessioni personali su alcuni possibili motivi dell’aumento del numero delle lezioni private. Essa solleva dubbi e interrogativi e passa in rassegna alcuni aspetti del fenomeno dell’aumento delle lezioni private, tali l’ansia dei geni- tori per le prestazioni scolastiche dei figli, le persone favorevoli o scettiche a “questo mercato”, la discriminazione tra allievi provenienti da famiglie benestanti o meno agiate, la questione della spinta eccessiva verso una formazione superiore quando l’allievo è meno portato, il punto di vista di uno specialista, la possibilità di ridurre con le lezioni private le differenze fra i primi e gli ultimi della classe e l’interrogativo sulla preparazione degli insegnanti della scuola pub- blica. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la giornalista non esprime “divagazioni generiche” ma si limita ad esporre domande e problematiche importanti e complesse in rela- zione con il breve tema presentato, le quali non potevano essere sviluppate in un servizio di informazione di meno di 2 minuti (v. consid. 4.6. sopracitato). Esse hanno quindi permesso ai radioascoltatori interessati di riflettere al fenomeno e porsi ulteriori domande. D’altronde, i ra- dioascoltatori hanno chiaramente percepito le riflessioni espresse dalla giornalista, indipen- dentemente dal tono e dallo stile da lei utilizzati, come sue opinioni, come suoi commenti e tesi personali e non come fatti. Il servizio della giornalista è certo stato presentato al presente invece del condizionale nei verbi, come lo sostiene giustamente il ricorrente. Tuttavia, il servi- zio precisa in introduzione che “Camilla Mainardi (la giornalista) afferma che”, poi prosegue dicendo “La giornalista sostiene che”, “Lei aggiunge che”, “La giornalista prosegue osservando
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che”, “La giornalista sottolinea poi”, tutte frasi che permettono ai radioascoltatori di compren- dere che la giornalista esprimeva considerazioni, riflessioni e tesi personali in relazione al tema dell’aumento delle lezioni private. Per il resto, l’AIRR non ritiene che il servizio contenga delle formulazioni inesatte o inutili, banali o misteriose. Infine, come già precisato, la redazione del “Radiogiornale”, e di riflesso la giornalista del servizio, era libera di presentare il servizio come lei intendeva (v. consid. 3.1. sopracitato).
E. 4.8 Il ricorrente sostiene che è stato presentato solo un punto di vista di uno specialista delle relazioni familiari. Tuttavia, in virtù della libertà e dell’autonomia dei programmi di cui godono (v. consid. 3.1. sopracitato), le emittenti possono invitare le persone, le associazioni, e organizzazioni e gli esperti di loro scelta (v. Masmejan, op.cit. pag. 99 n° 50 a 52). La reda- zione del “Radiogiornale” ha dunque fatto ricorso allo specialista in relazioni familiari, Alain Valterio, per le sue conoscenze. Il suo succinto intervento si è inserito nel servizio quale punto di vista interessante, sebbene pur scettico, ed è stato perfettamente riconoscibile da parte dei radioascoltatori come sua opinione personale. Pur riconoscibile è il commento della giornalista che riprende l’opinione dello specialista Alain Valterio (“Il pericolo è che voler spingere troppo i bambini verso la formazione…”, “C’è l’idea che un titolo sia uno scudo per affrontare il futuro, che protegga da tutto e non è vero”). Nella fattispecie, non era quindi indispensabile presentare altri punti di vista.
E. 4.9 Da ultimo, il ricorrente censura la frase conclusiva della giornalista “E sullo sfondo un altro interrogativo: se si attivano tanti insegnanti privati non sarà che nelle scuole pubbliche ci siano tanti insegnanti non all’altezza”? Egli sostiene che detta frase emette “un’incredibile con- danna della scuola pubblica nella persona dei suoi insegnati” e che, con l’aggravante della sua formulazione (domanda retorica), intende riferire un fatto, ossia che nelle scuole pubbliche ci sono tanti insegnanti non all’altezza, e non un’opinione. L’AIRR non ritiene che la frase con- clusiva sia stata formulata in quanto domanda retorica (nella quale la risposta è implicita nella domanda da chi la formula) e considerata quindi come un attacco alla scuola pubblica, ma piuttosto come domanda orientata (domanda che preannuncia una risposta positiva o nega- tiva) considerata, nella fattispecie, come un ultimo spunto di riflessione della giornalista ai ra- dioascoltatori (“Il servizio si conclude sull’interrogativo della giornalista […]”). Ai radioascolta- tori poi la libera scelta di giudicare se gli insegnati delle scuole pubbliche sono all’altezza o no. Inoltre la redazione del “Radiogiornale” aveva deciso di presentare solo la situazione nelle scuole pubbliche. Era d’altronde la sua scelta (v. consid. 3.1. sopracitato).
E. 4.10 In conclusione, per il rispetto del principio della corretta presentazione di fatti e avveni- menti è decisiva l’impressione generale che si può ricavare dal servizio contestato nella sua globalità. Il servizio del “Radiogiornale” del 20 agosto 2015 ha presentato i fatti essenziali nel cappello introduttivo in maniera, sebbene succinta, concisa, sufficientemente chiara e corretta. Un’analisi approfondita nell’ambito di un servizio d’informazione con un tempo di antenna limi- tato non è semplicemente possibile. I radioascoltatori disponevano di conoscenze preliminari della tematica dedicata alle lezioni private. Eventuali omissioni di informazioni nel cappello introduttivo al servizio non avrebbero portato su fatti importanti e non avrebbero indotto in errore i radioascoltatori. Nel seguito del servizio, la giornalista prende spunto dalla breve in- formazione introduttiva per esprimere riflessioni personali su alcuni possibili motivi dell’au- mento delle lezioni private. Le opinioni personali sia della giornalista che dello specialista con- sultato sono state chiaramente percepite dai radioascoltatori come tali. La frase conclusiva del servizio contestato deve essere considerata come un ultimo spunto di riflessione della giorna- lista, quindi come un’opinione personale e non come un fatto. I radioascoltatori hanno potuto farsi una loro opinione sul tema trattato. L’AIEP non deve esaminare aspetti tali la qualità di una trasmissione o di un servizio, il suo stile, la sua forma, la sua struttura, il tenore delle informazioni (quantità) e la sua programmazione che non rientrano nell’ambito dell’art. 4 al. 2 LRTV.
E. 5 Visto quanto precede, l’AIRR considera che il servizio sulle lezioni private mandato in onda nell’ambito della trasmissione il “Radiogiornale” del 20 agosto 2015 ha rispettato il prin- cipio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV. Il ricorso del 23
2 \ COO.2207.108.2.9330 8/9
ottobre 2015 deve essere respinto, nella misura in cui è ammissibile. Non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv.1.LRTV).
2 \ COO.2207.108.2.9330 9/9
Per questi motivi l’AIRR:
1. Respinge, per 7 voti contro 2 il ricorso, nella misura in cui è ammissibile.
2. Non percepisce spese di procedura.
3. Intimazione a:
(…)
In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Per le persone che non hanno uno stretto legame con l’oggetto della trasmissione il diritto di ricorso è limitato (DTF 135 II 430).
Invio: il 16 agosto 2016
Dispositiv
- Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di me- diazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).
- L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. E legittimato a ricorrere chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione, è cittadino sviz- zero, se straniero, è titolare di un permesso di domicilio o di dimora. Le persone fisiche che non hanno uno stretto legame con l'oggetto della trasmissione possono interporre ricorso se presentano almeno 20 firme (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV; ricorso popolare). Le condizioni di un ricorso popolare sono adempiute.
- Il ricorso definisce l’oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d’esame dell’AIRR. Quando entra nel merito, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto applica- bile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni delle parti (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2° edizione, Berna, 2011, n° 880, pag. 262). Il ricorrente lamenta la violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV. 3.1. L’art. 17 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) garantisce la libertà della radio e della televisione. L’art. 93 cpv. 3 Cost. e l’art. 6 cpv. 2 LRTV proteggono l’autonomia dell’emittente. Quest’ultima è libera di scegliere il tema di una trasmissione o di un servizio e di trattarlo secondo modalità di sua scelta. Non esiste un tema che non potrebbe essere dibat- tuto, anche in modo critico, nei media elettronici (v. Denis Masmejan, Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (edit.): Loi sur la radio-télévision [LRTV], Berna 2014, pag. 123, n° 12 relativo l’art. 6 cpv. 2 LRTV; decisione dell’AIRR b. 483 del 14 maggio 2004, consid. 5 [“Drohung”]). L’emittente, in questo ambito, è però tenuta a rispettare le disposizioni sul con- tenuto delle trasmissioni redazionali, tra le quali rientra, in particolare, anche il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV). 3.2. In relazione con il principio sancito all’art. 4 cpv. 2 LRTV, l’AIRR esamina in quale mi- sura il pubblico ha potuto farsi un’idea il più possibile corretta dei fatti o di un argomento e nel contempo una propria opinione (DTF 137 I 340 consid. 3.3, pag. 344 segg.,[“FDP und Phar- malobby”]; DTF 131 II 253 consid. 2.1 segg., pag. 256 segg. [“Rentenmissbrauch”]. Il pubblico deve anche poter riconoscere i pareri personali e i commenti critici. Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure imperfezioni a livello redazionale, che non potrebbero in- fluenzare notevolmente la visione d’insieme fornita dalla trasmissione, non hanno rilevanza dal punto di vista del diritto in materia di programmi (DTF 131 II 253 precitata, consid. 3.4; DTF non pubblicata del 22 agosto nella causa 2A.41/2005 [“Kunstfehler”], consid. 3.1). Affinché il pubblico sia in grado di formarsi una propria opinione, l’emittente deve rispettare i doveri es- senziali di diligenza giornalistica (Denis Barrelet/Stéphane Werly, op.cit., pag. 267 segg.; Masmejan, op. cit., pag. 95 n° 41 relativo all’art. 4 cpv. 2 LRTV).
- Rapido, scorrevole, destinato a raccontare e contestualizzare lo svolgersi dell'attualità, il Radiogiornale punteggia le 24 ore dell'offerta radiofonica della RSI. Dare un quadro completo delle notizie del giorno, in Svizzera e all'estero, aggiornarle costantemente, farle crescere negli appuntamenti che si succedono durante la giornata. Attualità politica, economica, sociale, cul- turale, religiosa e sportiva rientrano negli interessi del giornale radio. Tutti i temi possono pre- starsi per essere riferiti al pubblico in varie forme pezzi di cronaca, di analisi, servizi, primi approfondimenti. 4.1. Nel cappello introduttivo al servizio la presentatrice del “Radiogiornale” annuncia: “Con l’inizio delle scuole in Romandia si conferma un dato nazionale, ossia l’aumento sistematico e significativo delle lezioni private: il Personal Coaching scolastico. Un incremento annuo che si stima attorno al 20 per cento. E non più alla fine dell’anno scolastico, per porre rimedio alle bocciature, ma anche all’inizio per prevenirle”. 2 \ COO.2207.108.2.9330 5/9 Nel seguito del servizio la giornalista Camilla Mainardi afferma: “Un segnale di ansietà da parte di mamma et papà che devono fare i conti con l’idea che negli ultimi anni è risultata vincente: la scuola secondaria, dalle medie al liceo, sempre più selettiva. Tanto più seria quanto più boccia”. La giornalista sostiene che “molti salutano con favore questo mercato privato della pedagogia, della tecnica e della cultura” ma che “altri sollevano dubbi”. Lei aggiunge che “la scuola diventa scenario di una discriminazione su larga scala. Chi viene da una famiglia be- nestante ce la farà e replicherà la sua situazione di partenza. Per gli altri, che non possono contare sui salvagenti del recupero privato, sarà l’esclusione”. La giornalista prosegue osser- vando che ”le lezioni private non creano conoscenza per tutti, ma per pochi e, immeritevoli” e che ”il pericolo è che a voler spingere troppo i bambini verso la formazione, si condizionano e non si rendono autonomi”. Segue il punto di vista scettico dello specialista delle relazioni familiari Alain Valterio. La giornalista sottolinea poi che “d’altra parte, la lezione privata come possibilità di recupero e di inclusione, contrasta un’altra discriminazione, quella tra i primi e gli ultimi della classe”. Il servizio si conclude sull’interrogativo della giornalista “se si attivano tanti insegnanti privati non sarà che nelle scuole pubbliche ci sono tanti insegnanti non all’altezza?”. 4.2. L’obbligo di rispettare il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti si applica alle trasmissioni d’informazione e alle sue sequenze (v. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit. no 894, pag. 266 e messaggio del Consiglio Federale relativo alla revisione totale della LRTV del 18 dicembre 2002; FF 2003 1516). Tale principio si applica alla trasmis- sione del “Radiogiornale”, siccome si tratta di una trasmissione avente un contenuto informa- tivo. E, in particolare nel caso in esame, è il contenuto del servizio del 20 agosto 2015 che deve essere preso in considerazione. Nella fattispecie, il tema in questione dedicato alle lezioni private è un tema vasto e di attualità. I radioascoltatori disponevano di conoscenze preliminari della tematica oggetto del servizio contestato, essendo stati abbondantemente informati da parte dei media e dalla RSI. I fatti relativi ad una tale tematica obbliga la redazione di un radiogiornale a operare delle scelte redazionali. In una trasmissione d’attualità l’informazione deve essere breve, sintetica e limi- tarsi all’essenziale. Un’analisi approfondita non è semplicemente possibile. Tuttavia, secondo la diligenza giornalistica richiesta, l’emittente deve esporre i fatti importanti in modo preciso e conformemente alla maniera alla quale essi si presentano. 4.3. Nella valutazione di un’emissione e del suo rispetto dell’art. 4 cpv. 2 LRTV è rilevante l’impressione generale complessiva che si può ricavare dal servizio sulle lezioni private diffuso dal “Radiogiornale” del 20 agosto 2015 al di là delle valutazioni delle singole informazioni o opinioni che lo compongono (sentenza del TF del 1° maggio 2009, 2C_862/2008 consid. 6.2. [“Le juge, le psy et l’accusé”]). 4.4. Giova ricordare che le emittenti, in virtù della libertà e dell’autonomia dei programmi di cui godono (v. consid. 3.1. sopracitato), sono liberi di concepire i loro programmi, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi (anche di natura controversa), l’elaborazione dei conte- nuti, scegliendo lo stile, il tono e i mezzi drammaturgici da impiegare, così come pure la libertà nella scelta dei partecipanti e degli esperti (decisione dell’AIRR b. 700 del 30 aprile 2015 [“Dro- gue, la fin de la prohibition”] consid. 6.4). Altresì, le emittenti possono prendere posizione, ma una trasmissione o un servizio deve presentare in maniera chiara et riconoscibile i fatti e le opinioni personali dei giornalisti (v. Masmejan, op. cit., pag. 98 segg. no 48 relativo all’art. 4 cpv. 2 LRTV). Il tema del servizio del 20 agosto 2015 era dedicato alla problematica delle lezioni private dispensate agli alunni della scuola pubblica. In apertura, si è fatto riferimento ad un dato nazionale, ossia l’aumento sistematico e significativo delle lezione private (20% an- nuo) poi, nel servizio che ne è seguito, si sono espresse le riflessioni generali della giornalista ed il punto di vista di uno specialista delle relazioni familiari. Ne discende che, da quanto detto qui sopra, chiedersi, come lo fanno il ricorrente e l’opponente, se la collocazione del servizio 2 \ COO.2207.108.2.9330 6/9 del 20 agosto 2015 all’interno del “Radiogiornale” sia stata appropriata o no non deve quindi essere esaminata. 4.5. Criticati in parte dal ricorrente sono degli aspetti, tali la qualità di una trasmissione o di un servizio, il suo stile, la sua forma e la sua struttura. Tali aspetti non rientrano pertanto nell’ambito dell’art. 4 al. 2 LRTV e l’AIRR non deve esaminarli. In effetti, l’esame dell’AIRR deve limitarsi a un controllo stretto del diritto applicabile di una trasmissione o di un servizio; essa esamina se delle disposizioni del diritto dei programmi sono state violate. L’Autorità di ricorso non è abilitata a un controllo della programmazione, né giudicare la qualità di una tra- smissione o di un servizio e le questioni di stile e di preferenza soggettiva. L’AIRR non deve nemmeno esaminare se una trasmissione o un servizio avrebbe potuto essere realizzata(o) in modo differente e in maniera più soddisfacente. 4.6. Il ricorrente lamenta inseguito il fatto che il servizio del “Radiogiornale” del 20 agosto 2015 non ha presentato in modo chiaro, preciso e circonstanziato i fatti concreti e fondamentali alla base del tema trattato nel cappello introduttivo (l’incremento annuo del 20% delle lezioni private in Romandia). In particolare, il ricorrente ritiene che non viene fornita alcuna informa- zione relativa, ad esempio, al numero di allievi che ricorrono alle lezioni private per rendersi conto dell’ampiezza del fenomeno, al riferimento alla Romandia, ad un dato/fatto nazionale, alla fonte del dato fornito (aumento del 20%), a chi ha effettuato la stima, a fatti che permettono di descrivere un aumento come “sistematico”, alla base/situatione iniziale dell’aumento del 20%, alle scuole elementari e all’università. L’informazione fornita in apertura del servizio con- testato è certo succinta. Si fa riferimento ad un trend riscontrato a livello nazionale, ossia all’aumento annuo del 20% delle lezioni private, che troverebbe conferma con l’inizio delle scuole in Romandia. Sebbene eventuali informazioni supplementari avrebbero potuto essere fornite dalla presentatrice, esse non avrebbero portano su fatti importanti per la comprensione da parte del pubblico del tema trattato. La presentatrice ha esposto fatti essenziali, concisi, sufficientemente chiari e corretti. Informazioni supplementari non erano quindi indispensabili. I radioascoltatori hanno così avuto modo di farsi un’opinione fondata in merito alla tematica presentata. Altresì, in un servizio d’informazione, tale il “Radiogiornale”, di circa 2 minuti, un’analisi approfondita del tema presentato non è semplicemente possibile (v. consid. 4.2. sopracitato). Per di più, la redazione del “Radiogiornale” era libera di presentare il cappello introduttivo come lei intendeva (v. consid. 3.1. sopracitato). 4.7. Criticato pure è il servizio che segue l’introduzione il quale, a mente del ricorrente, non approfondisce i fatti ma vengono espresse soprattutto delle “divagazioni generiche prive di riscontri fattuali”, con indicazioni generiche dei “partecipanti al dibattito” e formulazioni inesatte e inutili, banali o misteriose. Giova rilevare che nel servizio la giornalista prende spunto dalla breve ma corretta informazione iniziale per esprimere riflessioni personali su alcuni possibili motivi dell’aumento del numero delle lezioni private. Essa solleva dubbi e interrogativi e passa in rassegna alcuni aspetti del fenomeno dell’aumento delle lezioni private, tali l’ansia dei geni- tori per le prestazioni scolastiche dei figli, le persone favorevoli o scettiche a “questo mercato”, la discriminazione tra allievi provenienti da famiglie benestanti o meno agiate, la questione della spinta eccessiva verso una formazione superiore quando l’allievo è meno portato, il punto di vista di uno specialista, la possibilità di ridurre con le lezioni private le differenze fra i primi e gli ultimi della classe e l’interrogativo sulla preparazione degli insegnanti della scuola pub- blica. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la giornalista non esprime “divagazioni generiche” ma si limita ad esporre domande e problematiche importanti e complesse in rela- zione con il breve tema presentato, le quali non potevano essere sviluppate in un servizio di informazione di meno di 2 minuti (v. consid. 4.6. sopracitato). Esse hanno quindi permesso ai radioascoltatori interessati di riflettere al fenomeno e porsi ulteriori domande. D’altronde, i ra- dioascoltatori hanno chiaramente percepito le riflessioni espresse dalla giornalista, indipen- dentemente dal tono e dallo stile da lei utilizzati, come sue opinioni, come suoi commenti e tesi personali e non come fatti. Il servizio della giornalista è certo stato presentato al presente invece del condizionale nei verbi, come lo sostiene giustamente il ricorrente. Tuttavia, il servi- zio precisa in introduzione che “Camilla Mainardi (la giornalista) afferma che”, poi prosegue dicendo “La giornalista sostiene che”, “Lei aggiunge che”, “La giornalista prosegue osservando 2 \ COO.2207.108.2.9330 7/9 che”, “La giornalista sottolinea poi”, tutte frasi che permettono ai radioascoltatori di compren- dere che la giornalista esprimeva considerazioni, riflessioni e tesi personali in relazione al tema dell’aumento delle lezioni private. Per il resto, l’AIRR non ritiene che il servizio contenga delle formulazioni inesatte o inutili, banali o misteriose. Infine, come già precisato, la redazione del “Radiogiornale”, e di riflesso la giornalista del servizio, era libera di presentare il servizio come lei intendeva (v. consid. 3.1. sopracitato). 4.8. Il ricorrente sostiene che è stato presentato solo un punto di vista di uno specialista delle relazioni familiari. Tuttavia, in virtù della libertà e dell’autonomia dei programmi di cui godono (v. consid. 3.1. sopracitato), le emittenti possono invitare le persone, le associazioni, e organizzazioni e gli esperti di loro scelta (v. Masmejan, op.cit. pag. 99 n° 50 a 52). La reda- zione del “Radiogiornale” ha dunque fatto ricorso allo specialista in relazioni familiari, Alain Valterio, per le sue conoscenze. Il suo succinto intervento si è inserito nel servizio quale punto di vista interessante, sebbene pur scettico, ed è stato perfettamente riconoscibile da parte dei radioascoltatori come sua opinione personale. Pur riconoscibile è il commento della giornalista che riprende l’opinione dello specialista Alain Valterio (“Il pericolo è che voler spingere troppo i bambini verso la formazione…”, “C’è l’idea che un titolo sia uno scudo per affrontare il futuro, che protegga da tutto e non è vero”). Nella fattispecie, non era quindi indispensabile presentare altri punti di vista. 4.9. Da ultimo, il ricorrente censura la frase conclusiva della giornalista “E sullo sfondo un altro interrogativo: se si attivano tanti insegnanti privati non sarà che nelle scuole pubbliche ci siano tanti insegnanti non all’altezza”? Egli sostiene che detta frase emette “un’incredibile con- danna della scuola pubblica nella persona dei suoi insegnati” e che, con l’aggravante della sua formulazione (domanda retorica), intende riferire un fatto, ossia che nelle scuole pubbliche ci sono tanti insegnanti non all’altezza, e non un’opinione. L’AIRR non ritiene che la frase con- clusiva sia stata formulata in quanto domanda retorica (nella quale la risposta è implicita nella domanda da chi la formula) e considerata quindi come un attacco alla scuola pubblica, ma piuttosto come domanda orientata (domanda che preannuncia una risposta positiva o nega- tiva) considerata, nella fattispecie, come un ultimo spunto di riflessione della giornalista ai ra- dioascoltatori (“Il servizio si conclude sull’interrogativo della giornalista […]”). Ai radioascolta- tori poi la libera scelta di giudicare se gli insegnati delle scuole pubbliche sono all’altezza o no. Inoltre la redazione del “Radiogiornale” aveva deciso di presentare solo la situazione nelle scuole pubbliche. Era d’altronde la sua scelta (v. consid. 3.1. sopracitato). 4.10. In conclusione, per il rispetto del principio della corretta presentazione di fatti e avveni- menti è decisiva l’impressione generale che si può ricavare dal servizio contestato nella sua globalità. Il servizio del “Radiogiornale” del 20 agosto 2015 ha presentato i fatti essenziali nel cappello introduttivo in maniera, sebbene succinta, concisa, sufficientemente chiara e corretta. Un’analisi approfondita nell’ambito di un servizio d’informazione con un tempo di antenna limi- tato non è semplicemente possibile. I radioascoltatori disponevano di conoscenze preliminari della tematica dedicata alle lezioni private. Eventuali omissioni di informazioni nel cappello introduttivo al servizio non avrebbero portato su fatti importanti e non avrebbero indotto in errore i radioascoltatori. Nel seguito del servizio, la giornalista prende spunto dalla breve in- formazione introduttiva per esprimere riflessioni personali su alcuni possibili motivi dell’au- mento delle lezioni private. Le opinioni personali sia della giornalista che dello specialista con- sultato sono state chiaramente percepite dai radioascoltatori come tali. La frase conclusiva del servizio contestato deve essere considerata come un ultimo spunto di riflessione della giorna- lista, quindi come un’opinione personale e non come un fatto. I radioascoltatori hanno potuto farsi una loro opinione sul tema trattato. L’AIEP non deve esaminare aspetti tali la qualità di una trasmissione o di un servizio, il suo stile, la sua forma, la sua struttura, il tenore delle informazioni (quantità) e la sua programmazione che non rientrano nell’ambito dell’art. 4 al. 2 LRTV.
- Visto quanto precede, l’AIRR considera che il servizio sulle lezioni private mandato in onda nell’ambito della trasmissione il “Radiogiornale” del 20 agosto 2015 ha rispettato il prin- cipio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV. Il ricorso del 23 2 \ COO.2207.108.2.9330 8/9 ottobre 2015 deve essere respinto, nella misura in cui è ammissibile. Non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv.1.LRTV). 2 \ COO.2207.108.2.9330 9/9 Per questi motivi l’AIRR:
- Respinge, per 7 voti contro 2 il ricorso, nella misura in cui è ammissibile.
- Non percepisce spese di procedura.
- Intimazione a: (…)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Autorità indipendente di rocorso
in materia radiotelevisiva
2 \ COO.2207.108.2.9330
14.03.2016
Decisione dell’8 aprile 2016
Composizione dell’Autorità
Vincent Augustin (presidente) Claudia Schoch Zeller (vice-presidente) Catherine Müller, Suzanne Pasquier Rossier, Edy Salmina, Mascha Santschi Kallay, Reto Schlatter, Maja Sieber, Stéphane Werly (altri membri) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (segretariato)
Oggetto
Radio RSI Rete Uno: servizio sulle lezioni private diffuso il 20 agosto 2015 nell’ambito della trasmissione il “Radiogiornale” delle 18:30
Ricorso del 23 ottobre 2015
Parti / Partecipanti al procedi- mento
Z (ricorrente) e i suoi cofirmatari
Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (opponente)
b.726
2 \ COO.2207.108.2.9330 2/9
In fatto:
A. Il 20 agosto 2015, la trasmissione il “Radiogiornale” delle 18:30 ha diffuso sulle onde della Radio svizzera italiana Rete Uno (di seguito: la Rete Uno), della durata di circa 2 minuti, un servizio dedicato alla problematica delle lezioni private dispensate agli alunni della scuola pubblica. Il servizio si componeva di due parti: l’introduzione della presentatrice del “Radio- giornale” e il servizio che ne faceva seguito da parte della giornalista.
B. Con scritto del 23 ottobre 2015, Z (il ricorrente) ha interposto ricorso presso l’Autorità di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: l’Autorità di ricorso o l’AIRR) contro il servizio dedicato alle lezioni private diffuso nell’ambito del “Radiogiornale” delle 18:30 del 20 agosto
2015. Al ricorso è stato allegato il rapporto del mediatore dell’8 ottobre 2015. Il ricorrente fa valere che il servizio in oggetto ha violato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti sancito all’art. 4 cpv. 2 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40). Egli critica in primo luogo che il servizio non ha presentato in modo chiaro, preciso e circonstanziato i fatti concreti alla base del tema trattato nel cappello introduttivo, che il servizio che ne segue non approfondisce i fatti ma vengono espresse soprattutto delle “divagazioni generiche prive di riscontri fattuali”, con indicazioni generiche dei “partecipanti al dibattito” e formulazioni inesatte e inutili, banali o misteriose. Il ricorrente osserva che l’uso del presente invece del condizionale nei verbi, nel servizio che segue l’introduzione da parte della giornali- sta, crea confusione tra fatti e opinioni personali. Egli ritiene che il servizio presenta un solo punto di vista di uno specialista senza indicare i motivi della scelta. Il ricorrente sostiene infine che l’ultima frase espressa dalla giornalista emette “un’incredibile condanna della scuola pub- blica nella persona dei suoi insegnanti”.
C. Con scritto del 9 novembre 2015 (data dell’affrancatura), il ricorrente ha fornito le firme mancanti (27) e le indicazioni sulle persone legittimate a sostenere il suo ricorso.
D. In applicazione dell’art. 96 cpv. 2 LRTV, la Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR (di seguito: la SSR) è stata invitata ad esprimersi sulla fattispecie. Nella risposta dell’8 dicembre 2015, l’opponente chiede che il ricorso sia respinto siccome non si è realizzata al- cuna violazione dei principi di programma stabiliti all’art. 4 LRTV. La SSR ritiene che sulla base della succinta informazione introduttiva, il servizio si limita a fornire spunti di riflessione, tali domande e problematiche importanti e complesse che non potevano essere trattate e svilup- pate in un servizio di meno di 2 minuti. Essa considera legittimo chiedersi se la collocazione di questo servizio all’interno del “Radiogiornale” sia stata appropriata, considerato il suo scarno contenuto informativo. Tuttavia, essa sostiene che, in ragione del tono e dello stile colloquiale utilizzati, le riflessioni della giornalista sul tema siano state recepite dal radioascoltatore medio come tali, dunque come commento e opinione personale. Secondo l’opponente, il radioascol- tatore ha potuto riconoscere che l’autrice del servizio esprimeva un suo apprezzamento del fenomeno delle “lezioni private” senza alcun effetto manipolatorio sulla libera formazione dell’opinione del pubblico.
E. Nella replica del 7 gennaio 2016, il ricorrente contesta le asserzioni della SSR. Egli ribadisce che quest’ultima ha violato l’art. 4 cpv. 2 LRTV. Ritiene che la SSR sbaglia quando sostiene che le riflessioni della giornalista sono state percepite dal radioascoltatore medio come commento e opinioni personali e che il servizio utilizza un tono e uno stile colloquiale. Il ricorrente riconferma che i fatti presentati in introduzione del servizio non sono stati presentati in modo circonstanziato. Egli sottolinea infine che l’ultima frase della giornalista, con l’aggra- vante della sua formulazione, intende riferire un fatto e non un’opinione.
F. Con scritto del 28 gennaio 2016, la SSR informa di non avere ulteriori osservazioni in merito alla replica del 7 gennaio 2016 e rinvia integralmente alla sua presa di posizione dell’8 dicembre 2015, così come pure alle sue conclusioni.
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G. Con scritti del 16 marzo 2016, l’AIRR ha informato le parti della tenuta di deliberazioni pubbliche, considerato che non si opponevano interessi privati degni di protezione (art. 97 cpv. 1 LRTV).
2 \ COO.2207.108.2.9330 4/9
In diritto:
1. Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di me- diazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).
2. L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. E legittimato a ricorrere chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione, è cittadino sviz- zero, se straniero, è titolare di un permesso di domicilio o di dimora. Le persone fisiche che non hanno uno stretto legame con l'oggetto della trasmissione possono interporre ricorso se presentano almeno 20 firme (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV; ricorso popolare). Le condizioni di un ricorso popolare sono adempiute.
3. Il ricorso definisce l’oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d’esame dell’AIRR. Quando entra nel merito, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto applica- bile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni delle parti (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2° edizione, Berna, 2011, n° 880, pag. 262). Il ricorrente lamenta la violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV.
3.1. L’art. 17 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) garantisce la libertà della radio e della televisione. L’art. 93 cpv. 3 Cost. e l’art. 6 cpv. 2 LRTV proteggono l’autonomia dell’emittente. Quest’ultima è libera di scegliere il tema di una trasmissione o di un servizio e di trattarlo secondo modalità di sua scelta. Non esiste un tema che non potrebbe essere dibat- tuto, anche in modo critico, nei media elettronici (v. Denis Masmejan, Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (edit.): Loi sur la radio-télévision [LRTV], Berna 2014, pag. 123, n° 12 relativo l’art. 6 cpv. 2 LRTV; decisione dell’AIRR b. 483 del 14 maggio 2004, consid. 5 [“Drohung”]). L’emittente, in questo ambito, è però tenuta a rispettare le disposizioni sul con- tenuto delle trasmissioni redazionali, tra le quali rientra, in particolare, anche il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV).
3.2. In relazione con il principio sancito all’art. 4 cpv. 2 LRTV, l’AIRR esamina in quale mi- sura il pubblico ha potuto farsi un’idea il più possibile corretta dei fatti o di un argomento e nel contempo una propria opinione (DTF 137 I 340 consid. 3.3, pag. 344 segg.,[“FDP und Phar- malobby”]; DTF 131 II 253 consid. 2.1 segg., pag. 256 segg. [“Rentenmissbrauch”]. Il pubblico deve anche poter riconoscere i pareri personali e i commenti critici. Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure imperfezioni a livello redazionale, che non potrebbero in- fluenzare notevolmente la visione d’insieme fornita dalla trasmissione, non hanno rilevanza dal punto di vista del diritto in materia di programmi (DTF 131 II 253 precitata, consid. 3.4; DTF non pubblicata del 22 agosto nella causa 2A.41/2005 [“Kunstfehler”], consid. 3.1). Affinché il pubblico sia in grado di formarsi una propria opinione, l’emittente deve rispettare i doveri es- senziali di diligenza giornalistica (Denis Barrelet/Stéphane Werly, op.cit., pag. 267 segg.; Masmejan, op. cit., pag. 95 n° 41 relativo all’art. 4 cpv. 2 LRTV).
4. Rapido, scorrevole, destinato a raccontare e contestualizzare lo svolgersi dell'attualità, il Radiogiornale punteggia le 24 ore dell'offerta radiofonica della RSI. Dare un quadro completo delle notizie del giorno, in Svizzera e all'estero, aggiornarle costantemente, farle crescere negli appuntamenti che si succedono durante la giornata. Attualità politica, economica, sociale, cul- turale, religiosa e sportiva rientrano negli interessi del giornale radio. Tutti i temi possono pre- starsi per essere riferiti al pubblico in varie forme pezzi di cronaca, di analisi, servizi, primi approfondimenti.
4.1. Nel cappello introduttivo al servizio la presentatrice del “Radiogiornale” annuncia: “Con l’inizio delle scuole in Romandia si conferma un dato nazionale, ossia l’aumento sistematico e significativo delle lezioni private: il Personal Coaching scolastico. Un incremento annuo che si stima attorno al 20 per cento. E non più alla fine dell’anno scolastico, per porre rimedio alle bocciature, ma anche all’inizio per prevenirle”.
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Nel seguito del servizio la giornalista Camilla Mainardi afferma: “Un segnale di ansietà da parte di mamma et papà che devono fare i conti con l’idea che negli ultimi anni è risultata vincente: la scuola secondaria, dalle medie al liceo, sempre più selettiva. Tanto più seria quanto più boccia”. La giornalista sostiene che “molti salutano con favore questo mercato privato della pedagogia, della tecnica e della cultura” ma che “altri sollevano dubbi”. Lei aggiunge che “la scuola diventa scenario di una discriminazione su larga scala. Chi viene da una famiglia be- nestante ce la farà e replicherà la sua situazione di partenza. Per gli altri, che non possono contare sui salvagenti del recupero privato, sarà l’esclusione”. La giornalista prosegue osser- vando che ”le lezioni private non creano conoscenza per tutti, ma per pochi e, immeritevoli” e che ”il pericolo è che a voler spingere troppo i bambini verso la formazione, si condizionano e non si rendono autonomi”.
Segue il punto di vista scettico dello specialista delle relazioni familiari Alain Valterio.
La giornalista sottolinea poi che “d’altra parte, la lezione privata come possibilità di recupero e di inclusione, contrasta un’altra discriminazione, quella tra i primi e gli ultimi della classe”.
Il servizio si conclude sull’interrogativo della giornalista “se si attivano tanti insegnanti privati non sarà che nelle scuole pubbliche ci sono tanti insegnanti non all’altezza?”.
4.2. L’obbligo di rispettare il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti si applica alle trasmissioni d’informazione e alle sue sequenze (v. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit. no 894, pag. 266 e messaggio del Consiglio Federale relativo alla revisione totale della LRTV del 18 dicembre 2002; FF 2003 1516). Tale principio si applica alla trasmis- sione del “Radiogiornale”, siccome si tratta di una trasmissione avente un contenuto informa- tivo. E, in particolare nel caso in esame, è il contenuto del servizio del 20 agosto 2015 che deve essere preso in considerazione.
Nella fattispecie, il tema in questione dedicato alle lezioni private è un tema vasto e di attualità. I radioascoltatori disponevano di conoscenze preliminari della tematica oggetto del servizio contestato, essendo stati abbondantemente informati da parte dei media e dalla RSI. I fatti relativi ad una tale tematica obbliga la redazione di un radiogiornale a operare delle scelte redazionali. In una trasmissione d’attualità l’informazione deve essere breve, sintetica e limi- tarsi all’essenziale. Un’analisi approfondita non è semplicemente possibile. Tuttavia, secondo la diligenza giornalistica richiesta, l’emittente deve esporre i fatti importanti in modo preciso e conformemente alla maniera alla quale essi si presentano.
4.3. Nella valutazione di un’emissione e del suo rispetto dell’art. 4 cpv. 2 LRTV è rilevante l’impressione generale complessiva che si può ricavare dal servizio sulle lezioni private diffuso dal “Radiogiornale” del 20 agosto 2015 al di là delle valutazioni delle singole informazioni o opinioni che lo compongono (sentenza del TF del 1° maggio 2009, 2C_862/2008 consid. 6.2. [“Le juge, le psy et l’accusé”]).
4.4. Giova ricordare che le emittenti, in virtù della libertà e dell’autonomia dei programmi di cui godono (v. consid. 3.1. sopracitato), sono liberi di concepire i loro programmi, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi (anche di natura controversa), l’elaborazione dei conte- nuti, scegliendo lo stile, il tono e i mezzi drammaturgici da impiegare, così come pure la libertà nella scelta dei partecipanti e degli esperti (decisione dell’AIRR b. 700 del 30 aprile 2015 [“Dro- gue, la fin de la prohibition”] consid. 6.4). Altresì, le emittenti possono prendere posizione, ma una trasmissione o un servizio deve presentare in maniera chiara et riconoscibile i fatti e le opinioni personali dei giornalisti (v. Masmejan, op. cit., pag. 98 segg. no 48 relativo all’art. 4 cpv. 2 LRTV). Il tema del servizio del 20 agosto 2015 era dedicato alla problematica delle lezioni private dispensate agli alunni della scuola pubblica. In apertura, si è fatto riferimento ad un dato nazionale, ossia l’aumento sistematico e significativo delle lezione private (20% an- nuo) poi, nel servizio che ne è seguito, si sono espresse le riflessioni generali della giornalista ed il punto di vista di uno specialista delle relazioni familiari. Ne discende che, da quanto detto qui sopra, chiedersi, come lo fanno il ricorrente e l’opponente, se la collocazione del servizio
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del 20 agosto 2015 all’interno del “Radiogiornale” sia stata appropriata o no non deve quindi essere esaminata.
4.5. Criticati in parte dal ricorrente sono degli aspetti, tali la qualità di una trasmissione o di un servizio, il suo stile, la sua forma e la sua struttura. Tali aspetti non rientrano pertanto nell’ambito dell’art. 4 al. 2 LRTV e l’AIRR non deve esaminarli. In effetti, l’esame dell’AIRR deve limitarsi a un controllo stretto del diritto applicabile di una trasmissione o di un servizio; essa esamina se delle disposizioni del diritto dei programmi sono state violate. L’Autorità di ricorso non è abilitata a un controllo della programmazione, né giudicare la qualità di una tra- smissione o di un servizio e le questioni di stile e di preferenza soggettiva. L’AIRR non deve nemmeno esaminare se una trasmissione o un servizio avrebbe potuto essere realizzata(o) in modo differente e in maniera più soddisfacente.
4.6. Il ricorrente lamenta inseguito il fatto che il servizio del “Radiogiornale” del 20 agosto 2015 non ha presentato in modo chiaro, preciso e circonstanziato i fatti concreti e fondamentali alla base del tema trattato nel cappello introduttivo (l’incremento annuo del 20% delle lezioni private in Romandia). In particolare, il ricorrente ritiene che non viene fornita alcuna informa- zione relativa, ad esempio, al numero di allievi che ricorrono alle lezioni private per rendersi conto dell’ampiezza del fenomeno, al riferimento alla Romandia, ad un dato/fatto nazionale, alla fonte del dato fornito (aumento del 20%), a chi ha effettuato la stima, a fatti che permettono di descrivere un aumento come “sistematico”, alla base/situatione iniziale dell’aumento del 20%, alle scuole elementari e all’università. L’informazione fornita in apertura del servizio con- testato è certo succinta. Si fa riferimento ad un trend riscontrato a livello nazionale, ossia all’aumento annuo del 20% delle lezioni private, che troverebbe conferma con l’inizio delle scuole in Romandia. Sebbene eventuali informazioni supplementari avrebbero potuto essere fornite dalla presentatrice, esse non avrebbero portano su fatti importanti per la comprensione da parte del pubblico del tema trattato. La presentatrice ha esposto fatti essenziali, concisi, sufficientemente chiari e corretti. Informazioni supplementari non erano quindi indispensabili. I radioascoltatori hanno così avuto modo di farsi un’opinione fondata in merito alla tematica presentata. Altresì, in un servizio d’informazione, tale il “Radiogiornale”, di circa 2 minuti, un’analisi approfondita del tema presentato non è semplicemente possibile (v. consid. 4.2. sopracitato). Per di più, la redazione del “Radiogiornale” era libera di presentare il cappello introduttivo come lei intendeva (v. consid. 3.1. sopracitato).
4.7. Criticato pure è il servizio che segue l’introduzione il quale, a mente del ricorrente, non approfondisce i fatti ma vengono espresse soprattutto delle “divagazioni generiche prive di riscontri fattuali”, con indicazioni generiche dei “partecipanti al dibattito” e formulazioni inesatte e inutili, banali o misteriose. Giova rilevare che nel servizio la giornalista prende spunto dalla breve ma corretta informazione iniziale per esprimere riflessioni personali su alcuni possibili motivi dell’aumento del numero delle lezioni private. Essa solleva dubbi e interrogativi e passa in rassegna alcuni aspetti del fenomeno dell’aumento delle lezioni private, tali l’ansia dei geni- tori per le prestazioni scolastiche dei figli, le persone favorevoli o scettiche a “questo mercato”, la discriminazione tra allievi provenienti da famiglie benestanti o meno agiate, la questione della spinta eccessiva verso una formazione superiore quando l’allievo è meno portato, il punto di vista di uno specialista, la possibilità di ridurre con le lezioni private le differenze fra i primi e gli ultimi della classe e l’interrogativo sulla preparazione degli insegnanti della scuola pub- blica. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la giornalista non esprime “divagazioni generiche” ma si limita ad esporre domande e problematiche importanti e complesse in rela- zione con il breve tema presentato, le quali non potevano essere sviluppate in un servizio di informazione di meno di 2 minuti (v. consid. 4.6. sopracitato). Esse hanno quindi permesso ai radioascoltatori interessati di riflettere al fenomeno e porsi ulteriori domande. D’altronde, i ra- dioascoltatori hanno chiaramente percepito le riflessioni espresse dalla giornalista, indipen- dentemente dal tono e dallo stile da lei utilizzati, come sue opinioni, come suoi commenti e tesi personali e non come fatti. Il servizio della giornalista è certo stato presentato al presente invece del condizionale nei verbi, come lo sostiene giustamente il ricorrente. Tuttavia, il servi- zio precisa in introduzione che “Camilla Mainardi (la giornalista) afferma che”, poi prosegue dicendo “La giornalista sostiene che”, “Lei aggiunge che”, “La giornalista prosegue osservando
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che”, “La giornalista sottolinea poi”, tutte frasi che permettono ai radioascoltatori di compren- dere che la giornalista esprimeva considerazioni, riflessioni e tesi personali in relazione al tema dell’aumento delle lezioni private. Per il resto, l’AIRR non ritiene che il servizio contenga delle formulazioni inesatte o inutili, banali o misteriose. Infine, come già precisato, la redazione del “Radiogiornale”, e di riflesso la giornalista del servizio, era libera di presentare il servizio come lei intendeva (v. consid. 3.1. sopracitato).
4.8. Il ricorrente sostiene che è stato presentato solo un punto di vista di uno specialista delle relazioni familiari. Tuttavia, in virtù della libertà e dell’autonomia dei programmi di cui godono (v. consid. 3.1. sopracitato), le emittenti possono invitare le persone, le associazioni, e organizzazioni e gli esperti di loro scelta (v. Masmejan, op.cit. pag. 99 n° 50 a 52). La reda- zione del “Radiogiornale” ha dunque fatto ricorso allo specialista in relazioni familiari, Alain Valterio, per le sue conoscenze. Il suo succinto intervento si è inserito nel servizio quale punto di vista interessante, sebbene pur scettico, ed è stato perfettamente riconoscibile da parte dei radioascoltatori come sua opinione personale. Pur riconoscibile è il commento della giornalista che riprende l’opinione dello specialista Alain Valterio (“Il pericolo è che voler spingere troppo i bambini verso la formazione…”, “C’è l’idea che un titolo sia uno scudo per affrontare il futuro, che protegga da tutto e non è vero”). Nella fattispecie, non era quindi indispensabile presentare altri punti di vista.
4.9. Da ultimo, il ricorrente censura la frase conclusiva della giornalista “E sullo sfondo un altro interrogativo: se si attivano tanti insegnanti privati non sarà che nelle scuole pubbliche ci siano tanti insegnanti non all’altezza”? Egli sostiene che detta frase emette “un’incredibile con- danna della scuola pubblica nella persona dei suoi insegnati” e che, con l’aggravante della sua formulazione (domanda retorica), intende riferire un fatto, ossia che nelle scuole pubbliche ci sono tanti insegnanti non all’altezza, e non un’opinione. L’AIRR non ritiene che la frase con- clusiva sia stata formulata in quanto domanda retorica (nella quale la risposta è implicita nella domanda da chi la formula) e considerata quindi come un attacco alla scuola pubblica, ma piuttosto come domanda orientata (domanda che preannuncia una risposta positiva o nega- tiva) considerata, nella fattispecie, come un ultimo spunto di riflessione della giornalista ai ra- dioascoltatori (“Il servizio si conclude sull’interrogativo della giornalista […]”). Ai radioascolta- tori poi la libera scelta di giudicare se gli insegnati delle scuole pubbliche sono all’altezza o no. Inoltre la redazione del “Radiogiornale” aveva deciso di presentare solo la situazione nelle scuole pubbliche. Era d’altronde la sua scelta (v. consid. 3.1. sopracitato).
4.10. In conclusione, per il rispetto del principio della corretta presentazione di fatti e avveni- menti è decisiva l’impressione generale che si può ricavare dal servizio contestato nella sua globalità. Il servizio del “Radiogiornale” del 20 agosto 2015 ha presentato i fatti essenziali nel cappello introduttivo in maniera, sebbene succinta, concisa, sufficientemente chiara e corretta. Un’analisi approfondita nell’ambito di un servizio d’informazione con un tempo di antenna limi- tato non è semplicemente possibile. I radioascoltatori disponevano di conoscenze preliminari della tematica dedicata alle lezioni private. Eventuali omissioni di informazioni nel cappello introduttivo al servizio non avrebbero portato su fatti importanti e non avrebbero indotto in errore i radioascoltatori. Nel seguito del servizio, la giornalista prende spunto dalla breve in- formazione introduttiva per esprimere riflessioni personali su alcuni possibili motivi dell’au- mento delle lezioni private. Le opinioni personali sia della giornalista che dello specialista con- sultato sono state chiaramente percepite dai radioascoltatori come tali. La frase conclusiva del servizio contestato deve essere considerata come un ultimo spunto di riflessione della giorna- lista, quindi come un’opinione personale e non come un fatto. I radioascoltatori hanno potuto farsi una loro opinione sul tema trattato. L’AIEP non deve esaminare aspetti tali la qualità di una trasmissione o di un servizio, il suo stile, la sua forma, la sua struttura, il tenore delle informazioni (quantità) e la sua programmazione che non rientrano nell’ambito dell’art. 4 al. 2 LRTV.
5. Visto quanto precede, l’AIRR considera che il servizio sulle lezioni private mandato in onda nell’ambito della trasmissione il “Radiogiornale” del 20 agosto 2015 ha rispettato il prin- cipio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV. Il ricorso del 23
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ottobre 2015 deve essere respinto, nella misura in cui è ammissibile. Non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv.1.LRTV).
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Per questi motivi l’AIRR:
1. Respinge, per 7 voti contro 2 il ricorso, nella misura in cui è ammissibile.
2. Non percepisce spese di procedura.
3. Intimazione a:
(…)
In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Per le persone che non hanno uno stretto legame con l’oggetto della trasmissione il diritto di ricorso è limitato (DTF 135 II 430).
Invio: il 16 agosto 2016