Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di me- diazione. Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 1 e 3 LRTV).
E. 2 L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. E legittimato a ricorrere chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione, è cittadino sviz- zero, se straniero, è titolare di un permesso di domicilio o di dimora e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto della trasmissione contestata (art. 94 cpv. 1a e 1b LRTV).
E. 2.1 Un ricorso individuale richiede che il ricorrente stesso sia oggetto della trasmissione controversa o che abbia uno stretto legame con essa, fatto che lo distingue dagli altri telespet- tatori (decisione dell’AIRR b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2).
E. 2.2 Nella fattispecie, N intrattiene uno stretto legame con la trasmissione contestata. Egli risiede in Svizzera, appare personalmente nelle immagini del “Quotidiano” dove è intervistato. Le condizioni di un suo ricorso individuale sono quindi adempiute.
E. 2.3 Per quanto riguarda la società F, essa appare in sovraimpressione accanto al nome di N e, più avanti, in immagine, sullo spazio riservato alla targa del veicolo Quantino. Tuttavia, la F non è domiciliata in Svizzera, ma nel Liechtenstein e non ha quindi la legittimazione a ricor- rere siccome non adempie le condizioni di un ricorso individuale.
E. 2.4 Per quel che concerne la società R, Lugano, essa non è menzionata né in immagine e nemmeno nell’audio della trasmissione. Pure lei non è legittimata a ricorrere e non adempie le condizioni di un ricorso individuale.
E. 3 N, il solo ricorrente nel caso in esame, sostiene che il commento finale del giornalista violi il suo diritto della personalità.
E. 3.1 L’art. 97 cpv. 2 LRTV limita il potere di esame dell’AIRR, la quale può solo esaminare su ricorso se le trasmissioni contestate violano le esigenze minime relative al contenuto del programma (art. 4 et 5 LRTV) o il diritto internazionale applicabile, o se il rifiuto di accedere al programma è illecito.
E. 3.2 Come ha rilevato il TF nella sua sentenza DTF 134 II 260 consid. 6.2, pag. 262 (“Schön- heitschirurgen”), la sorveglianza dei programmi serve prioritariamente alla protezione della li- bera formazione dell’opinione del pubblico e non alla protezione dei diritti della persona in causa. Nella stessa sentenza, il TF ha riconosciuto che degli aspetti relativi alla sfera privata non rientrano nella competenza dell’AIRR poiché l’applicazione del diritto individuale alla pro- tezione della personalità rientra nell’ambito del diritto civile e penale. La contestazione di N in merito alla violazione del diritto della personalità non è dunque ricevibile.
E. 4 Il ricorso definisce l’oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d’esame dell’AIRR. Quando entra nel merito, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto applica- bile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni delle parti (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2° edizione, Berna, 2011, no 880, pag. 262). In particolare, il ricorrente ritiene che la trasmissione contestata sia tendenziosa e manipolatoria e abbia così violato i principi della corretta presentazione di fatti e avvenimenti, della veracità e della tra- sparenza dell’art. 4 cpv. 2 LRTV.
E. 4.1 L’art. 17 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) garantisce la libertà della radio e della televisione. L’art. 93 cpv. 3 Cost. e l’art. 6 cpv. 2 LRTV proteggono l’autonomia dell’emittente. Quest’ultima è libera di scegliere il tema di una trasmissione o di un servizio e pure di trattarlo secondo modalità di sua scelta. Non esiste un tema che non potrebbe essere dibattuto, anche in modo critico, nei media elettronici (v. Denis Masmejan, Denis Masme- jan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (edit.): Loi sur la radio-télévision [LRTV], Berna 2014, pag. 123,
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no 12 relativo l’art. 6 al. 2 LRTV; decisione dell’AIRR b. 483 del 14 maggio 2004, consid. 5 [“Drohung”]). L’emittente, in questo ambito, è però tenuta a rispettare le disposizioni sul con- tenuto delle trasmissioni redazionali, tra le quali rientra, in particolare, anche il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV).
E. 4.2 In relazione con il principio sancito all’art. 4 cpv. 2 LRTV, l’AIRR esamina in quale mi- sura il pubblico ha potuto farsi un’idea il più possibile corretta dei fatti o di un argomento e nel contempo una propria opinione (DTF 137 I 340 consid. 3.3, pag. 344 segg.,[“FDP und Phar- malobby”]; DTF 131 II 253 consid. 2.1 segg., pag. 256 segg. [“Rentenmissbrauch”]. Il pubblico deve anche poter riconoscere i pareri personali e i commenti critici. Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure imperfezioni a livello redazionale, che non potrebbero in- fluenzare notevolmente la visione d’insieme fornita dalla trasmissione, non hanno rilevanza dal punto di vista del diritto in materia di programmi (DTF 131 II 253 precitata, consid. 3.4; DTF non pubblicata del 22 agosto nella causa 2A.41/2005 [“Kunstfehler”], consid. 3.1). Affinché il pubblico sia in grado di formarsi una propria opinione, l’emittente deve rispettare i doveri es- senziali di diligenza giornalistica (Denis Barrelet/Stéphane Werly, op.cit., pag. 267 segg.; Masmejan, op. cit., pag. 95 no 41 relativo all’art. 4 al. 2 LRTV).
E. 4.3 Un obbligo di diligenza accresciuta s’impone al giornalista quando dei rimproveri sono di natura tale da arrecare danno alla considerazione di cui gode la persona toccata. In altri termini, nelle trasmissioni nelle quali sono mossi rimproveri rilevanti e che contengono un ri- schio considerevole di danni materiali e immateriali per le persone interessate o dei terzi, delle esigenze accresciute sono richieste per quel che concerne la trasparenza e i doveri di diligenza giornalistica (v. Barret/Werly, op. cit., pag. 268 segg.). In simili casi, è necessario procedere a ricerche accurate, che si addentrino nei dettagli delle accuse formulate (DTF 137 I 340 preci- tata, consid. 4 segg.). Occorre poi presentare in modo appropriato il punto di vista dell’autorità o della persona attaccata in modo che possa difendersi con i suoi migliori argomenti (sentenza del TF 2C_664/2010 del 6 aprile 2011, consid. 2.1.3 [“Yasmin”]; 2C_542/2007 del 19 marzo 2008, consid. 3.2 segg. [“Management-Kurse”]). La presentazione fedele di fatti e avvenimenti non impone tuttavia di considerare tutti i punti di vista allo stesso modo dal profilo quantitativo e qualitativo (DTF non pubblicata del 12 settembre 2000 2A.32/2000, consid. 2b/cc [“Vermie- tung im Milieu”]). L’estensione della diligenza richiesta dipende dalle circostanze concrete, dal carattere e dalle particolarità della trasmissione, come pure dalle conoscenze preliminari del pubblico (DTF 131 II 253 sopracitata consid. 2.1 segg., pag. 257).
E. 5 dicembre 2008 consid. 7.2 segg. [“Camping Paradiso”].
E. 5.1 Il servizio in oggetto “L’auto che guida da sola” ha una durata di circa 11 minuti. Il servizio inizia con una introduzione in studio, di una durata di circa 1 minuto, con la voce fuori campo del giornalista che sostiene che “l’auto che guida da sola non è più soltanto un sogno, un prodotto da film di fantascienza”, che “fra qualche anno circolerà sulle strade”, che “i governi di altri paesi, Svizzera compresa, stanno testando l’affidabilità di questi veicoli” e “che in futuro le auto dovranno dialogare fra di loro per evitare urti e feriti”.
Si passa poi al servizio direttamente dal Salone dell’automobile di Ginevra, di una durata di 9 minuti e 30 secondi. La voce fuori campo afferma: “Auto sempre più connesse, sempre più smartcar. L’auto continuerà a portarci da A a B ma farà molte altre cose, esattamente come un telefonino permette non solo di telefonare. Essa prosegue dicendo che “DS il marchio se- parato di casa Citroen offrirà un sistema che connetterà l’automobilista ad un operatore che si preoccuperà di trovare un ristorante, un albergo o fornirà informazioni di qualunque tipo. Opel lo mette già a disposizione. Sul display verranno inviate le indicazioni richieste, ma il sistema controllerà a distanza eventuali anomalie dell’auto. Insomma la relazione tra l’uomo e la mac- china è destinata a cambiare”. Dei responsabili di certi grandi marchi di autovetture, come
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Jaguar Land Rover, Volvo e Toyota, di un marchio di nicchia (Rinspeed) e il direttore della rivista “Quattroruote” annunciano le novità del futuro. Segue poi una breve presentazione della voce fuori campo sulle tecnologie innovative in Svizzera. Essa sostiene: “Anche i più piccoli non stanno fermi. La Quant ha già immatricolato il suo prototipo ad acqua salata. Funziona grazie ad una reazione elettrochimica ottenuta miscelando due liquidi con dei sali metallici che producono energia elettrica. La Quant F è una supersportiva, con tecnologia svizzera, che sta superando i crash test per ottenere l’omologazione”.
Si passa quindi alla sequenza dedicata al progetto Quant e al suo ideatore N, di una durata di 1 minuto e 12 secondi, sempre dal Salone di Ginevra. Essa si compone di un primo passaggio, nel quale la voce fuori campo del giornalista Riccardo Tettamanti si esprime presentando il progetto Quant, mentre vengono messe in onda delle immagini dei veicoli Quant F e Quantino, esposti al Salone di Ginevra. Fa seguito un secondo passaggio dove N prende la parola di- nanzi al microfono spiegando che sta “per investire molto tempo e molti soldi per realizzare questo progetto in Ticino e che intende portare Quant in Ticino; con un reparto di ricerca e di sviluppo ed un’unità di produzione per la Quant F e la più piccola Quantino. Spera che la politica lo sostenga in questo progetto”. Infine, il terzo passaggio, nel quale la voce fuori campo del giornalista Riccardo Tettamanti si esprime nuovamente formulando la frase oggetto di con- testazione: “Belle speranze. Ma sull’immagine della Quant e del suo ideatore pesano alcune traversie giudiziarie del passato. Solo il tempo ci dirà se siamo di fronte ad un bluff”.
Il servizio prosegue con le parole della voce fuori campo che annuncia: “Di sicuro sarà una smartcar, una prolunga del nostro smartphone”. Seguono le testimonianze dei responsabili di Volvo e di Jaguar Land Rover, così come pure del direttore di “Quattroruote”.
La voce fuori campo del giornalista termina il servizio dicendo: “Insomma, dietro le quinte le case stanno già preparando l’auto di domani”.
Si ritorna infine in studio con il giornalista Christian Romelli per una ripresa riassuntiva del tema e per la conclusione, di una durata di circa 30 secondi.
E. 5.2 L’obbligo di rispettare il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti si applica alle trasmissioni d’informazione e alle sue sequenze (v. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit. no 894, pag. 266 e messaggio del Consiglio Federale relativo alla revisione totale della LRTV del 18 dicembre 2002; FF 2003 1516). Tale principio si applica alla trasmis- sione “Il Quotidiano”, siccome si tratta di una trasmissione avente un contenuto informativo. E, in particolare nel caso in esame, è il contenuto del servizio del 9 marzo 2015 che deve essere preso in considerazione (decisione dell’AIRR b. 710 del 26 ottobre 2015 consid. 5 [“émissions des 6 et 15 mars 2015 relatives aux séquences consacrées au conflit en Syrie”] e b. 592 del
E. 5.3 Nella valutazione di un’emissione e del suo rispetto dell’art. 4 cpv. 2 LRTV è rilevante l’impressione generale complessiva che si può ricavare dalla trasmissione “Il Quotidiano” del
E. 9 marzo 2015 al di là delle valutazioni delle singole informazioni o opinioni che la compongono (sentenza del TF del 1° maggio 2009, 2C_862/2008 consid. 6.2. [“Le juge, le psy et l’accusé”]) e non solamente dalla sequenza contestata dal ricorrente.
6. Il ricorrente ritiene che alla fine della sequenza relativa al progetto Quant, il giornalista, invece di concludere il servizio con l’auspicio che il progetto vada a buon fine o senza com- menti da parte sua, lasciando al pubblico la facoltà di credere o meno nella bontà del progetto, pronuncia la frase:
“Belle speranze. Ma sull’immagine della Quant e del suo ideatore pesano alcune traversie giudiziarie del passato. Solo il tempo ci dirà se siamo di fronte ad un bluff”.
A mente del ricorrente, questa affermazione è tendenziosa, inveritiera e fuorviante, poiché ha gratuitamente e senza fondamento gettato ombre su un’importante progetto di insediamento
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di un’attività di ricerca e di produzione nel Cantone Ticino, con allusivi riferimenti a questioni personali del tutto estranee al progetto.
6.1. Il passaggio criticato muove rimproveri rilevanti al progetto Quant e al suo ideatore N a tre livelli. Il primo riguarda le “belle speranze”, termine che introduce una valutazione dubitativa e ironica; il secondo si riferisce alle “traversie giudiziarie del passato” che peserebbero sull’im- magine del progetto e del suo ideatore; il terzo concerne l’impiego del termine “bluff” sullo sviluppo futuro possibile del progetto. Se la libertà dei media e l’autonomia dei programmi permettono alle emittenti di trattare in maniera critica qualunque tematica (v. consid. 6 sopra- citato), esse sono tuttavia tenute ad adottare una diligenza giornalistica accresciuta, a proce- dere a ricerche accurate e a presentare i fatti in modo preciso.
6.2. Nella fattispecie, il servizio “Il Quotidiano” del 9 marzo 2015 presenta una situazione estranea all’oggetto della trasmissione, inserendo nel servizio una questione che in passato ha interessato l’ideatore della tecnologia Quanto, N. Le accuse, le “traversie giudiziarie del passato”, sono rimaste ad un livello generico sia per quanto riguarda il tipo di problematiche giudiziarie, sia per la loro collocazione nel tempo. Più precisamente, il pubblico non ha avuto modo di sapere se le problematiche espresse fossero di natura civile, penale, amministrative, fiscali, quale fosse il loro esito e in che modo fossero coinvolti il progetto Quant, rispettiva- mente, il suo ideatore. Tantomeno, il pubblico è stato informato sulla collocazione nel tempo di questi fatti. Non è nemmeno stato indicato al pubblico un termine di confronto concreto, sebbene era disponibile, relativo alle passate esperienze del ricorrente nel campo delle nuove tecnologie. Inoltre, diversamente da quanto afferma la SSR, la procedura penale contro N è stata da tempo archiviata definitivamente e il contenzioso di natura civile che lo ha riguardato a livello personale non ha alcun legame con il progetto Quant, tantomeno con il suo finanzia- mento. Le accuse penali e civili del ricorrente non hanno quindi nulla a che fare con il progetto presentato nel servizio. Si tratta quindi su questo punto di un’osservazione grave del giornali- sta, fuori tema e, in quanto tale, non adeguata all’informazione televisiva presentata al pubblico del progetto Quant. Il giornalista ha violato l’obbligo di diligenza giornalistica. In effetti, la SSR ha ammesso in seguito che le “traversie giudiziarie” penali e civili non avevano alcun nesso con la tecnologia nanoFlowcell e con la produzione delle vetture Quant. L’impiego del termine “bluff” utilizzato dal giornalista, che veicola nei telespettatori un’immagine negativa, si confi- gura fuorviante e inappropriato. Gli asseriti dubbi sull’affidabilità del ricorrente e sulla solidità economica del suo progetto hanno impedito al pubblico di farsi un’idea la più possibile corretta e trasparente dei fatti e formarsi nel contempo una propria opinione della situazione.
6.3. Giova ricordare che la trasmissione “Il Quotidiano” è una trasmissione di informazione giornaliera generalista rivolta ad un pubblico interessato principalmente alla cronaca regionale della Svizzera Italiana (v. consid. 5 sopracitato). Non si tratta dunque di una trasmissione spe- cialistica nell’ambito della ricerca di nuove tecnologie riguardanti autovetture. Conoscenze pre- liminari del pubblico devono essere considerate molto ridotte della tematica oggetto della se- quenza contestata. Possono essere ritenuti ugualmente piuttosto sconosciute al pubblico della trasmissione “Il Quotidiano” informazioni concernenti il progetto Quant ed il suo ideatore e promotore, come pure i procedimenti penali e civili ed i precedenti progetti tecnologici che si sono svolti in passato al di fuori della Svizzera Italiana, senza essere mai stati presenti sulla scena della cronaca nazionale in modo tale da essere ripresi dai media della Svizzera Italiana. Una tale assenza di conoscenze preliminari non ha permesso al pubblico di formarsi una sua opinione.
6.4. Altresì, il dovere di diligenza giornalistica impone all’emittente di dare la possibilità al ricorrente di esporre il proprio punto di vista fronte alle gravi perplessità espresse dal giornali- sta. Il ricorrente ritiene che - a maggior ragione proprio perché il servizio ha sollevato concreti dubbi sulla serietà del progetto (sarà un “bluff”?) - fondandosi su traversie giudiziarie che lo hanno personalmente coinvolto nel passato, non si poteva astrarre da concedergli la possibilità di prendere posizione sulle presunte “traversie giudiziarie” che, secondo il giornalista, avreb- bero compromesso la serietà del progetto. Nel servizio, come noto, il giornalista ha dato la
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parola a N, il quale ha presentato il suo progetto e le sue intenzioni di prossima industrializza- zione nel Cantone Ticino. Ma ciò è avvenuto prima delle critiche del giornalista, senza che il ricorrente potesse presagire di quanto sarebbe stato di seguito asserito. Per contro, il giorna- lista non ha confrontato N con le critiche da lui mosse in conclusione della sequenza riguar- dante il progetto Quant. Ciò sarebbe stato molto facile siccome le critiche sono state espresse al Salone dell’automobile immediatamente dopo l’intervista di N e che costui era a portata di mano e disponibile ad ulteriori chiarimenti. Al riguardo, il giornalista, con alcune domande sup- plementari centrate sulla tematica delle “traversie giudiziarie del passato”, sulla “concretezza del progetto” e su “progetti antecedenti”, poteva permettere al ricorrente di esporre i suoi mi- gliori argomenti e permettere al pubblico di disporre di tutti gli elementi di apprezzamento. La libertà di scelta di cui gode la redazione permetteva al giornalista anche di fare diversamente e riassumere egli stesso gli argomenti principali della parte attaccata o farli emergere in un altro modo. Ma nulla di tutto ciò è stato fatto e in nessun punto della sequenza concernente il ricorrente è stato presentato il suo punto di vista sulla contestazione formulata nei suoi con- fronti. Il telespettatore non è stato messo nelle condizioni di poter confrontare le eventuali opi- nioni divergenti in merito all’attuabilità del progetto, bensì è stato posto nella condizione di dover accogliere, senza disporre di una corretta informazione, delle perplessità espresse dal giornalista.
6.5. Si deve ancora rilevare una disparità di trattamento nell’approccio al tema avuto dal giornalista nel servizio dedicato al Salone di Ginevra verso i diversi progetti e tecnologie pre- sentati dalle più importanti case automobilistiche. Il servizio si è caratterizzato per una modalità volta a lasciare liberamente presentare ai vari produttori di automobili, come Jaguar Land Ro- ver, Volvo, Toyota, le nuove tecnologie, i nuovi modi di propulsione e le applicazioni dell’elet- tronica miranti alla guida autonoma, senza che il giornalista abbia rivolto loro delle critiche né direttamente in intervista, né fuori campo. Un certo spazio è stato pure dedicato a N, conside- rato come uno dei “piccoli” che “non stanno fermi”, e alla presentazione del suo progetto inno- vante Quant e all’investimento che intende fare in Ticino. Per contro, in questa sequenza la sua innovazione è stata immediatamente criticata dal giornalista, senza spiegare corretta- mente e non solo in maniera generica il motivo delle contestazioni al pubblico. Per il telespet- tatore il progetto Quant risulta l’unico progetto/tecnologia tra tutti quelli presentati ad essere messo in dubbio con un critica rilevante. Questa disparità di trattamento rinforza nel pubblico la portata e l’effetto delle critiche mosse dal giornalista.
6.6. L’esame dell’AIRR deve infine prendere in considerazione se il servizio, nel suo in- sieme, abbia rispettato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti al di là delle valutazioni e informazioni o opinioni che lo compongono. Si può ritenere che la sequenza riguardante il progetto Quant e N, con la sua durata di un minuto e dieci secondi circa, all’in- terno di un servizio di circa 11 minuti, da un profilo quantitativo non costituisca un pregiudizio grave alla percezione del pubblico. Da un profilo qualitativo, cioè riferito all’importanza dei rimproveri mossi al progetto e alla persona del ricorrente (ironia sulle belle speranze, traversie giudiziarie, bluff), dal profilo della disparità nella struttura della trasmissione (il progetto è l’unico destinatario di una critica) e pure per il fatto che la critica appare alla fine della sequenza e che rimane più facilmente impressa nel telespettatore, la valutazione della trasmissione “Il Quotidiano” del 9 marzo 2015, nel suo insieme, risulta essere negativa.
6.7. In conclusione, per il rispetto del principio della corretta presentazione di fatti e avveni- menti è decisiva l’impressione generale che si può ricavare dal servizio contestato nella sua globalità e non solamente dalla sequenza litigiosa. Il servizio in oggetto ha presentato una situazione estranea alla realtà dei fatti. Le accuse espresse nella frase conclusiva nei confronti del ricorrente e del progetto Quant sono rimaste ad un livello generico e il pubblico non è stato informato né del tipo di problematiche giudiziarie, né se il progetto Quant ed il suo ideatore vi fossero coinvolti né quando i fatti fossero avvenuti nel passato. I dubbi sull’affidabilità del ri- corrente e sulla solidità economica del progetto hanno impedito al pubblico di beneficiare di una corretta presentazione dei fatti e di formarsi così una propria opinione. Altresì, il ricorrente non ha avuto la possibilità di esporre il proprio punto di vista fronte alle gravi perplessità e accuse espresse dal giornalista nella frase conclusiva del servizio. Il pubblico non ha avuto
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quindi la possibilità di poter confrontare le eventuali opinioni divergenti in merito all’attuabilità del progetto Quant e all’affidabilità del suo ideatore. Per di più, è stato l’unico progetto presen- tato al Salone dell’automobile di Ginevra ad essere stato messo in dubbio con critica rilevante. Visti i rimproveri emessi, la disparità di trattamento nei confronti delle grandi marche automo- bilistiche e il posizionamento della critica a fine sequenza, la valutazione complessiva della trasmissione risulta negativa. L’emittente, non avendo presentato i fatti correttamente in ma- niera trasparente e non avendo dato la possibilità al ricorrente di presentare la propria opinione riguardo alle accuse mosse, ha violato il suo obbligo di diligenza giornalistica.
7. Visto quanto precede, L’AIRR considera che il servizio sulle tecnologie innovative pre- sentate al Salone dell’automobile di Ginevra diffuso il 9 marzo 2015 nell’ambito della trasmis- sione “Il Quotidiano” non ha rispettato il principio della corretta presentazione di fatti e avveni- menti. Esso concretizza dunque una violazione dell’art. 4 cpv. 2 LRTV. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, mentre non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv. 1 LRTV).
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Per questi motivi l’AIRR:
1. Accoglie, per 6 voti contro 3 il ricorso, nella misura in cui è ammissibile.
2. Invita la SRG SSR, in applicazione dell’art. 89 cpv. 1 lett. a, cifra 1 e 2 LRTV, a comu- nicarle i provvedimenti adottati per porre rimedio ed evitare il ripetersi di questa viola- zione entro 60 giorni dall’intimazione della presente decisione, rispettivamente entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della stessa.
3. Non percepisce spese di procedura.
4. Intimazione a:
(…)
In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).
Invio: 21 marzo 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
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24.02.2016
Decisione dell’11 dicembre 2015
Composizione dell’Autorità
Roger Blum (presidente) Carine Egger Scholl (vice-presidente) Vincent Augustin, Paolo Caratti, Catherine Müller, Suzanne Pasquier Rossier, Reto Schlatter, Claudia Schoch Zeller, Stéphane Werly (altri membri) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (segretariato)
Oggetto
Radio Televisione Svizzera italiana RSI LA1 servizio sulle tecnologie innovative presentate al Salone dell’automobile di Ginevra diffuso il 9 marzo 2015 nell’ambito della trasmissione “Il Quotidiano”
Ricorso del 1° settembre 2015
Parti / Partecipanti al procedi- mento
Signor N e le società F e R (ricorrenti), patrocinati dall’av- vocato Prisca Crivelli Masella
Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (opponente)
In fatto: b.721
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A. Il 9 marzo 2015, la Radio Televisione svizzera italiana (di seguito la RSI LA1) ha diffuso nell’ambito della trasmissione di informazione regionale giornaliera (19:00-19:45) “Il Quoti- diano” un servizio sulle tecnologie innovative presentate al Salone dell’automobile di Ginevra. Il servizio, della durata di circa 11 minuti, riguardava la tematica dell’auto che guida da sola, l’auto di domani e nuove tecnologie per motori (idrogeno, acqua salata). Fra le novità, la voce fuori campo del giornalista ha fatto esplicito riferimento alla “nanotecnologia” alla base del “già immatricolato prototipo ad acqua salata La Quant F”, attualmente in fase di omologazione internazionale. La trasmissione si componeva di tre parti: l’introduzione in studio (circa 1 mi- nuto), il servizio da Ginevra (9 minuti e 30 secondi) e la ripresa e conclusione in studio (circa 30 secondi).
B. Con scritto del 1° settembre 2015, N, la F e la R (i ricorrenti), patrocinati dall’avvocato Prisca Crivelli Masella, hanno interposto ricorso presso l’Autorità di ricorso in materia radiote- levisiva (di seguito: l’Autorità di ricorso o l’AIRR) contro la trasmissione “Il Quotidiano” del 9 marzo 2015. Al ricorso è stato allegato il rapporto del mediatore del 25 giugno 2015. I ricorrenti fanno valere che “Il Quotidiano” ha violato l’art. 4 cpv. 2 della legge federale sulla radiotelevi- sione (LRTV; RS 784.40). In particolare contestano la frase conclusiva del servizio dove il giornalista Riccardo Tettamanti afferma: “Belle speranze. Ma sull’immagine della Quant e del suo ideatore pesano alcune traversie giudiziarie del passato. Solo il tempo ci dirà se siamo di fronte ad un bluff”. Essi considerano che questa affermazione sia del tutto falsa, ingannevole e che discrediti gratuitamente un progetto importante di costruzione di un centro di ricerca e di produzione nel Cantone Ticino. Secondo i ricorrenti, si tratta di allusioni a questioni personali di N senza alcun nesso con il progetto esposto al Salone di Ginevra, in totale disprezzo del principio della presentazione corretta dei fatti e degli avvenimenti, di oggettività e di traspa- renza, provocando un effetto devastante sull’immagine del progetto e del suo ideatore. I ricor- renti affermano che non vi sono procedimenti penali pendenti contro di loro e che un procedi- mento penale del passato nei confronti di N è stato da tempo archiviato definitivamente. Sostengono che un contenzioso di natura civile, che ha interessato l’ideatore del progetto a livello personale, non ha alcun legame con il progetto di industrializzazione della tecnologia delle batterie a celle di flusso, tantomeno con il suo finanziamento. I ricorrenti considerano che N non ha potuto prendere posizione sulle accuse mosse contro di lui e contro il suo progetto, espresse dal giornalista alla fine della sequenza che lo concerne. In tal modo, il pubblico non ha potuto formarsi una propria opinione sul progetto presentato nella sequenza dedicata a Quant. I ricorrenti sostengono che il termine di “bluff” e la frase “solo il tempo ci dirà se siamo di fronte ad un bluff” veicolano un’immagine negativa e violano pure la loro personalità. Essi ricordano che i principali media internazionali hanno espresso delle valutazioni oggettive e positive del progetto Quant.
C. In applicazione dell’art. 96 cpv. 2 LRTV, la SRG SSR (di seguito: la SSR) è stata invitata ad esprimersi sulla fattispecie. Nella risposta dell’8 ottobre 2015, l’opponente chiede che il ricorso sia respinto siccome non si è realizzata alcuna violazione dei principi di programma stabiliti all’art. 4 LRTV. La SSR ammette che le “traversie giudiziarie” penali e civili non hanno alcun legame con la tecnologia nanoFlowcell e con la produzione delle vetture Quant. Afferma che queste procedure sono connesse al finanziamento del progetto da parte di un’anziana signora per un ammontare di 50 milioni di franchi ottenuto con l’inganno. La SSR si riferisce ad una sentenza del Tribunale federale (di seguito: il TF) in ambito civile. Essa sostiene pure che l’archiviazione dei procedimenti penali nei confronti di N è da ricondurre all’applicazione puramente formale delle norme di procedura e non ad un abbandono perché il reato non sus- sisteva e si riferisce a due sentenze del TF in ambito penale. Alla luce di ciò, per l’opponente vi sarebbero oggettivi dubbi sull’affidabilità di N. Il riferimento a “traversie giudiziarie del pas- sato” sarebbe, secondo la SSR, legittimo e corretto e il pubblico doveva quindi esserne messo al corrente per formarsi un’opinione corretta e completa della situazione. Essa sostiene che da un lato il termine di “bluff” può apparire un po’ eccessivo, ma lo ritiene legittimo in conside- razione dei procedimenti giudiziari già menzionati, come pure del fatto che nel 2010 la tecno- logia nanoFlowcell era già stata presentata al Salone dell’automobile, ma fino al 2015 non era ancora decollata. L’opponente osserva, come succede spesso anche per le altre invenzioni e
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innovazioni di altri ricercatori e progettisti, che i loro progetti, presentati come rivoluzionari, siano finiti in niente e ciò senza riferimento al caso del ricorrente. La frase critica conclusiva del giornalista, secondo la SSR, è un’opinione personale del giornalista chiaramente ricono- scibile come tale dal pubblico. Considera inoltre che non era necessario offrire la possibilità all’interessato di esporre il suo punto di vista sulle critiche espresse nei suoi confronti siccome si trattava di critiche su fatti giuridici attestati dal TF con sentenze definitive. La SSR ritiene infine come irricevibile la contestazione di violazione del diritto della personalità di N.
D. Nella replica del 2 novembre 2015, i ricorrenti contestano le asserzioni della SSR e affermano che N è solo l’inventore ed uno dei promotori del progetto Quant, per contro egli non è direttamente coinvolto nel finanziamento dello stesso. Riferiscono che i 50 milioni di franchi di un’anziana signora di cui parla la SSR non sono confluiti nel progetto Quant e nem- meno nella produzione industriale dello stesso. Sostengono che le tre sentenze del TF di cui riferisce la SSR riguardano un altro progetto di N che non ha alcun nesso con il progetto Quant in discussione. I ricorrenti sottolineano pure che risulta da una delle tre sentenze che l’abban- dono del procedimento penale contro N da parte del Ministero pubblico del Canton Zurigo era dovuto al mancato realizzarsi degli elementi costitutivi del reato e non a motivi formali. La controparte aveva ricorso al TF contro tale abbandono, ma l’Alta corte poi aveva respinto il gravame per motivi di forma. I ricorrenti ritengono quindi che non vi fosse alcun interesse le- gittimo a informare il pubblico sui dubbi sull’affidabilità di N e, di riflesso, sulla solidità econo- mica del progetto Quant. Essi ribadiscono che il giornalista, avendo espresso dei dubbi con l’uso del termine di “bluff”, avrebbe dovuto obbligatoriamente raccogliere il punto di vista del ricorrente sul tema delle presunte traversie giudiziarie. Sottolineano infine che il progetto Quant verrà realizzato prossimamente in Ticino.
E. Nella duplica del 18 novembre 2015, la SSR ribadisce la richiesta di respingere il ri- corso e prende atto delle argomentazioni esposte nella replica secondo cui le procedure giu- diziarie che hanno coinvolto N non sono da collegare al progetto Quant, ma ad un altro pro- getto. La SSR riconferma che il commento critico conclusivo del giornalista non è fuori luogo, siccome basato su documentazione raccolta preparando il servizio. Sottolinea che dubbi sul progetto Quant sono stati espressi da numerose riviste specializzate. Per di più, non sarebbe possibile separare la persona di N dal progetto Quant - che oltre ad esserne l’inventore e uno dei promotori era “l’uomo immagine” al Salone di Ginevra - e da un’altra invenzione futuristica
- un veicolo ad energia solare - preannunciata qualche anno fa, ma mai realizzata.
F. In uno scritto spontaneo del 4 dicembre 2015, i ricorrenti ribadiscono che il progetto Quant è stato oggetto di commenti sostanzialmente positivi da parte dei mass media specia- lizzati, quale iniziativa scientifica e industriale ad alto valore tecnologico aggiunto, allegando una nutrita rassegna stampa. Perlopiù, essi confermano che N è inventore e promotore del progetto, ma non è “il signor Quant”, e ciò lo conferma il fatto che egli non figura nei consigli di amministrazione di R e F. Il progetto Quant City non sarebbe in ritardo e i promotori stareb- bero trattando l’acquisto di terreni in diverse località del Cantone Ticino.
G. Con scritti dei 25 e 26 novembre 2015, l’AIRR a informato le parti della tenuta di deli- berazioni pubbliche, considerato che non si opponevano interessi privati degni di protezione (art. 97 al. 1 LRTV).
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In diritto:
1. Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di me- diazione. Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 1 e 3 LRTV).
2. L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. E legittimato a ricorrere chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione, è cittadino sviz- zero, se straniero, è titolare di un permesso di domicilio o di dimora e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto della trasmissione contestata (art. 94 cpv. 1a e 1b LRTV).
2.1. Un ricorso individuale richiede che il ricorrente stesso sia oggetto della trasmissione controversa o che abbia uno stretto legame con essa, fatto che lo distingue dagli altri telespet- tatori (decisione dell’AIRR b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2).
2.2. Nella fattispecie, N intrattiene uno stretto legame con la trasmissione contestata. Egli risiede in Svizzera, appare personalmente nelle immagini del “Quotidiano” dove è intervistato. Le condizioni di un suo ricorso individuale sono quindi adempiute.
2.3. Per quanto riguarda la società F, essa appare in sovraimpressione accanto al nome di N e, più avanti, in immagine, sullo spazio riservato alla targa del veicolo Quantino. Tuttavia, la F non è domiciliata in Svizzera, ma nel Liechtenstein e non ha quindi la legittimazione a ricor- rere siccome non adempie le condizioni di un ricorso individuale.
2.4. Per quel che concerne la società R, Lugano, essa non è menzionata né in immagine e nemmeno nell’audio della trasmissione. Pure lei non è legittimata a ricorrere e non adempie le condizioni di un ricorso individuale.
3. N, il solo ricorrente nel caso in esame, sostiene che il commento finale del giornalista violi il suo diritto della personalità.
3.1. L’art. 97 cpv. 2 LRTV limita il potere di esame dell’AIRR, la quale può solo esaminare su ricorso se le trasmissioni contestate violano le esigenze minime relative al contenuto del programma (art. 4 et 5 LRTV) o il diritto internazionale applicabile, o se il rifiuto di accedere al programma è illecito.
3.2. Come ha rilevato il TF nella sua sentenza DTF 134 II 260 consid. 6.2, pag. 262 (“Schön- heitschirurgen”), la sorveglianza dei programmi serve prioritariamente alla protezione della li- bera formazione dell’opinione del pubblico e non alla protezione dei diritti della persona in causa. Nella stessa sentenza, il TF ha riconosciuto che degli aspetti relativi alla sfera privata non rientrano nella competenza dell’AIRR poiché l’applicazione del diritto individuale alla pro- tezione della personalità rientra nell’ambito del diritto civile e penale. La contestazione di N in merito alla violazione del diritto della personalità non è dunque ricevibile.
4. Il ricorso definisce l’oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d’esame dell’AIRR. Quando entra nel merito, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto applica- bile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni delle parti (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2° edizione, Berna, 2011, no 880, pag. 262). In particolare, il ricorrente ritiene che la trasmissione contestata sia tendenziosa e manipolatoria e abbia così violato i principi della corretta presentazione di fatti e avvenimenti, della veracità e della tra- sparenza dell’art. 4 cpv. 2 LRTV.
4.1. L’art. 17 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) garantisce la libertà della radio e della televisione. L’art. 93 cpv. 3 Cost. e l’art. 6 cpv. 2 LRTV proteggono l’autonomia dell’emittente. Quest’ultima è libera di scegliere il tema di una trasmissione o di un servizio e pure di trattarlo secondo modalità di sua scelta. Non esiste un tema che non potrebbe essere dibattuto, anche in modo critico, nei media elettronici (v. Denis Masmejan, Denis Masme- jan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (edit.): Loi sur la radio-télévision [LRTV], Berna 2014, pag. 123,
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no 12 relativo l’art. 6 al. 2 LRTV; decisione dell’AIRR b. 483 del 14 maggio 2004, consid. 5 [“Drohung”]). L’emittente, in questo ambito, è però tenuta a rispettare le disposizioni sul con- tenuto delle trasmissioni redazionali, tra le quali rientra, in particolare, anche il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV).
4.2. In relazione con il principio sancito all’art. 4 cpv. 2 LRTV, l’AIRR esamina in quale mi- sura il pubblico ha potuto farsi un’idea il più possibile corretta dei fatti o di un argomento e nel contempo una propria opinione (DTF 137 I 340 consid. 3.3, pag. 344 segg.,[“FDP und Phar- malobby”]; DTF 131 II 253 consid. 2.1 segg., pag. 256 segg. [“Rentenmissbrauch”]. Il pubblico deve anche poter riconoscere i pareri personali e i commenti critici. Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure imperfezioni a livello redazionale, che non potrebbero in- fluenzare notevolmente la visione d’insieme fornita dalla trasmissione, non hanno rilevanza dal punto di vista del diritto in materia di programmi (DTF 131 II 253 precitata, consid. 3.4; DTF non pubblicata del 22 agosto nella causa 2A.41/2005 [“Kunstfehler”], consid. 3.1). Affinché il pubblico sia in grado di formarsi una propria opinione, l’emittente deve rispettare i doveri es- senziali di diligenza giornalistica (Denis Barrelet/Stéphane Werly, op.cit., pag. 267 segg.; Masmejan, op. cit., pag. 95 no 41 relativo all’art. 4 al. 2 LRTV).
4.3. Un obbligo di diligenza accresciuta s’impone al giornalista quando dei rimproveri sono di natura tale da arrecare danno alla considerazione di cui gode la persona toccata. In altri termini, nelle trasmissioni nelle quali sono mossi rimproveri rilevanti e che contengono un ri- schio considerevole di danni materiali e immateriali per le persone interessate o dei terzi, delle esigenze accresciute sono richieste per quel che concerne la trasparenza e i doveri di diligenza giornalistica (v. Barret/Werly, op. cit., pag. 268 segg.). In simili casi, è necessario procedere a ricerche accurate, che si addentrino nei dettagli delle accuse formulate (DTF 137 I 340 preci- tata, consid. 4 segg.). Occorre poi presentare in modo appropriato il punto di vista dell’autorità o della persona attaccata in modo che possa difendersi con i suoi migliori argomenti (sentenza del TF 2C_664/2010 del 6 aprile 2011, consid. 2.1.3 [“Yasmin”]; 2C_542/2007 del 19 marzo 2008, consid. 3.2 segg. [“Management-Kurse”]). La presentazione fedele di fatti e avvenimenti non impone tuttavia di considerare tutti i punti di vista allo stesso modo dal profilo quantitativo e qualitativo (DTF non pubblicata del 12 settembre 2000 2A.32/2000, consid. 2b/cc [“Vermie- tung im Milieu”]). L’estensione della diligenza richiesta dipende dalle circostanze concrete, dal carattere e dalle particolarità della trasmissione, come pure dalle conoscenze preliminari del pubblico (DTF 131 II 253 sopracitata consid. 2.1 segg., pag. 257).
5. “Il Quotidiano” è una trasmissione d’informazione regionale in onda tra le 19:00 e le 20:00. Sul filo dell’attualità, “Il Quotidiano” propone la cronaca regionale in un’ottica nazionale, senza dimenticare i risvolti transfrontalieri cercando di scavare a fondo nella realtà del Paese con inviati, interviste, approfondimenti e collegamenti in diretta, proponendo accanto alle news un primo approfondimento su tematiche importanti.
5.1. Il servizio in oggetto “L’auto che guida da sola” ha una durata di circa 11 minuti. Il servizio inizia con una introduzione in studio, di una durata di circa 1 minuto, con la voce fuori campo del giornalista che sostiene che “l’auto che guida da sola non è più soltanto un sogno, un prodotto da film di fantascienza”, che “fra qualche anno circolerà sulle strade”, che “i governi di altri paesi, Svizzera compresa, stanno testando l’affidabilità di questi veicoli” e “che in futuro le auto dovranno dialogare fra di loro per evitare urti e feriti”.
Si passa poi al servizio direttamente dal Salone dell’automobile di Ginevra, di una durata di 9 minuti e 30 secondi. La voce fuori campo afferma: “Auto sempre più connesse, sempre più smartcar. L’auto continuerà a portarci da A a B ma farà molte altre cose, esattamente come un telefonino permette non solo di telefonare. Essa prosegue dicendo che “DS il marchio se- parato di casa Citroen offrirà un sistema che connetterà l’automobilista ad un operatore che si preoccuperà di trovare un ristorante, un albergo o fornirà informazioni di qualunque tipo. Opel lo mette già a disposizione. Sul display verranno inviate le indicazioni richieste, ma il sistema controllerà a distanza eventuali anomalie dell’auto. Insomma la relazione tra l’uomo e la mac- china è destinata a cambiare”. Dei responsabili di certi grandi marchi di autovetture, come
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Jaguar Land Rover, Volvo e Toyota, di un marchio di nicchia (Rinspeed) e il direttore della rivista “Quattroruote” annunciano le novità del futuro. Segue poi una breve presentazione della voce fuori campo sulle tecnologie innovative in Svizzera. Essa sostiene: “Anche i più piccoli non stanno fermi. La Quant ha già immatricolato il suo prototipo ad acqua salata. Funziona grazie ad una reazione elettrochimica ottenuta miscelando due liquidi con dei sali metallici che producono energia elettrica. La Quant F è una supersportiva, con tecnologia svizzera, che sta superando i crash test per ottenere l’omologazione”.
Si passa quindi alla sequenza dedicata al progetto Quant e al suo ideatore N, di una durata di 1 minuto e 12 secondi, sempre dal Salone di Ginevra. Essa si compone di un primo passaggio, nel quale la voce fuori campo del giornalista Riccardo Tettamanti si esprime presentando il progetto Quant, mentre vengono messe in onda delle immagini dei veicoli Quant F e Quantino, esposti al Salone di Ginevra. Fa seguito un secondo passaggio dove N prende la parola di- nanzi al microfono spiegando che sta “per investire molto tempo e molti soldi per realizzare questo progetto in Ticino e che intende portare Quant in Ticino; con un reparto di ricerca e di sviluppo ed un’unità di produzione per la Quant F e la più piccola Quantino. Spera che la politica lo sostenga in questo progetto”. Infine, il terzo passaggio, nel quale la voce fuori campo del giornalista Riccardo Tettamanti si esprime nuovamente formulando la frase oggetto di con- testazione: “Belle speranze. Ma sull’immagine della Quant e del suo ideatore pesano alcune traversie giudiziarie del passato. Solo il tempo ci dirà se siamo di fronte ad un bluff”.
Il servizio prosegue con le parole della voce fuori campo che annuncia: “Di sicuro sarà una smartcar, una prolunga del nostro smartphone”. Seguono le testimonianze dei responsabili di Volvo e di Jaguar Land Rover, così come pure del direttore di “Quattroruote”.
La voce fuori campo del giornalista termina il servizio dicendo: “Insomma, dietro le quinte le case stanno già preparando l’auto di domani”.
Si ritorna infine in studio con il giornalista Christian Romelli per una ripresa riassuntiva del tema e per la conclusione, di una durata di circa 30 secondi.
5.2. L’obbligo di rispettare il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti si applica alle trasmissioni d’informazione e alle sue sequenze (v. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit. no 894, pag. 266 e messaggio del Consiglio Federale relativo alla revisione totale della LRTV del 18 dicembre 2002; FF 2003 1516). Tale principio si applica alla trasmis- sione “Il Quotidiano”, siccome si tratta di una trasmissione avente un contenuto informativo. E, in particolare nel caso in esame, è il contenuto del servizio del 9 marzo 2015 che deve essere preso in considerazione (decisione dell’AIRR b. 710 del 26 ottobre 2015 consid. 5 [“émissions des 6 et 15 mars 2015 relatives aux séquences consacrées au conflit en Syrie”] e b. 592 del 5 dicembre 2008 consid. 7.2 segg. [“Camping Paradiso”].
5.3. Nella valutazione di un’emissione e del suo rispetto dell’art. 4 cpv. 2 LRTV è rilevante l’impressione generale complessiva che si può ricavare dalla trasmissione “Il Quotidiano” del 9 marzo 2015 al di là delle valutazioni delle singole informazioni o opinioni che la compongono (sentenza del TF del 1° maggio 2009, 2C_862/2008 consid. 6.2. [“Le juge, le psy et l’accusé”]) e non solamente dalla sequenza contestata dal ricorrente.
6. Il ricorrente ritiene che alla fine della sequenza relativa al progetto Quant, il giornalista, invece di concludere il servizio con l’auspicio che il progetto vada a buon fine o senza com- menti da parte sua, lasciando al pubblico la facoltà di credere o meno nella bontà del progetto, pronuncia la frase:
“Belle speranze. Ma sull’immagine della Quant e del suo ideatore pesano alcune traversie giudiziarie del passato. Solo il tempo ci dirà se siamo di fronte ad un bluff”.
A mente del ricorrente, questa affermazione è tendenziosa, inveritiera e fuorviante, poiché ha gratuitamente e senza fondamento gettato ombre su un’importante progetto di insediamento
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di un’attività di ricerca e di produzione nel Cantone Ticino, con allusivi riferimenti a questioni personali del tutto estranee al progetto.
6.1. Il passaggio criticato muove rimproveri rilevanti al progetto Quant e al suo ideatore N a tre livelli. Il primo riguarda le “belle speranze”, termine che introduce una valutazione dubitativa e ironica; il secondo si riferisce alle “traversie giudiziarie del passato” che peserebbero sull’im- magine del progetto e del suo ideatore; il terzo concerne l’impiego del termine “bluff” sullo sviluppo futuro possibile del progetto. Se la libertà dei media e l’autonomia dei programmi permettono alle emittenti di trattare in maniera critica qualunque tematica (v. consid. 6 sopra- citato), esse sono tuttavia tenute ad adottare una diligenza giornalistica accresciuta, a proce- dere a ricerche accurate e a presentare i fatti in modo preciso.
6.2. Nella fattispecie, il servizio “Il Quotidiano” del 9 marzo 2015 presenta una situazione estranea all’oggetto della trasmissione, inserendo nel servizio una questione che in passato ha interessato l’ideatore della tecnologia Quanto, N. Le accuse, le “traversie giudiziarie del passato”, sono rimaste ad un livello generico sia per quanto riguarda il tipo di problematiche giudiziarie, sia per la loro collocazione nel tempo. Più precisamente, il pubblico non ha avuto modo di sapere se le problematiche espresse fossero di natura civile, penale, amministrative, fiscali, quale fosse il loro esito e in che modo fossero coinvolti il progetto Quant, rispettiva- mente, il suo ideatore. Tantomeno, il pubblico è stato informato sulla collocazione nel tempo di questi fatti. Non è nemmeno stato indicato al pubblico un termine di confronto concreto, sebbene era disponibile, relativo alle passate esperienze del ricorrente nel campo delle nuove tecnologie. Inoltre, diversamente da quanto afferma la SSR, la procedura penale contro N è stata da tempo archiviata definitivamente e il contenzioso di natura civile che lo ha riguardato a livello personale non ha alcun legame con il progetto Quant, tantomeno con il suo finanzia- mento. Le accuse penali e civili del ricorrente non hanno quindi nulla a che fare con il progetto presentato nel servizio. Si tratta quindi su questo punto di un’osservazione grave del giornali- sta, fuori tema e, in quanto tale, non adeguata all’informazione televisiva presentata al pubblico del progetto Quant. Il giornalista ha violato l’obbligo di diligenza giornalistica. In effetti, la SSR ha ammesso in seguito che le “traversie giudiziarie” penali e civili non avevano alcun nesso con la tecnologia nanoFlowcell e con la produzione delle vetture Quant. L’impiego del termine “bluff” utilizzato dal giornalista, che veicola nei telespettatori un’immagine negativa, si confi- gura fuorviante e inappropriato. Gli asseriti dubbi sull’affidabilità del ricorrente e sulla solidità economica del suo progetto hanno impedito al pubblico di farsi un’idea la più possibile corretta e trasparente dei fatti e formarsi nel contempo una propria opinione della situazione.
6.3. Giova ricordare che la trasmissione “Il Quotidiano” è una trasmissione di informazione giornaliera generalista rivolta ad un pubblico interessato principalmente alla cronaca regionale della Svizzera Italiana (v. consid. 5 sopracitato). Non si tratta dunque di una trasmissione spe- cialistica nell’ambito della ricerca di nuove tecnologie riguardanti autovetture. Conoscenze pre- liminari del pubblico devono essere considerate molto ridotte della tematica oggetto della se- quenza contestata. Possono essere ritenuti ugualmente piuttosto sconosciute al pubblico della trasmissione “Il Quotidiano” informazioni concernenti il progetto Quant ed il suo ideatore e promotore, come pure i procedimenti penali e civili ed i precedenti progetti tecnologici che si sono svolti in passato al di fuori della Svizzera Italiana, senza essere mai stati presenti sulla scena della cronaca nazionale in modo tale da essere ripresi dai media della Svizzera Italiana. Una tale assenza di conoscenze preliminari non ha permesso al pubblico di formarsi una sua opinione.
6.4. Altresì, il dovere di diligenza giornalistica impone all’emittente di dare la possibilità al ricorrente di esporre il proprio punto di vista fronte alle gravi perplessità espresse dal giornali- sta. Il ricorrente ritiene che - a maggior ragione proprio perché il servizio ha sollevato concreti dubbi sulla serietà del progetto (sarà un “bluff”?) - fondandosi su traversie giudiziarie che lo hanno personalmente coinvolto nel passato, non si poteva astrarre da concedergli la possibilità di prendere posizione sulle presunte “traversie giudiziarie” che, secondo il giornalista, avreb- bero compromesso la serietà del progetto. Nel servizio, come noto, il giornalista ha dato la
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parola a N, il quale ha presentato il suo progetto e le sue intenzioni di prossima industrializza- zione nel Cantone Ticino. Ma ciò è avvenuto prima delle critiche del giornalista, senza che il ricorrente potesse presagire di quanto sarebbe stato di seguito asserito. Per contro, il giorna- lista non ha confrontato N con le critiche da lui mosse in conclusione della sequenza riguar- dante il progetto Quant. Ciò sarebbe stato molto facile siccome le critiche sono state espresse al Salone dell’automobile immediatamente dopo l’intervista di N e che costui era a portata di mano e disponibile ad ulteriori chiarimenti. Al riguardo, il giornalista, con alcune domande sup- plementari centrate sulla tematica delle “traversie giudiziarie del passato”, sulla “concretezza del progetto” e su “progetti antecedenti”, poteva permettere al ricorrente di esporre i suoi mi- gliori argomenti e permettere al pubblico di disporre di tutti gli elementi di apprezzamento. La libertà di scelta di cui gode la redazione permetteva al giornalista anche di fare diversamente e riassumere egli stesso gli argomenti principali della parte attaccata o farli emergere in un altro modo. Ma nulla di tutto ciò è stato fatto e in nessun punto della sequenza concernente il ricorrente è stato presentato il suo punto di vista sulla contestazione formulata nei suoi con- fronti. Il telespettatore non è stato messo nelle condizioni di poter confrontare le eventuali opi- nioni divergenti in merito all’attuabilità del progetto, bensì è stato posto nella condizione di dover accogliere, senza disporre di una corretta informazione, delle perplessità espresse dal giornalista.
6.5. Si deve ancora rilevare una disparità di trattamento nell’approccio al tema avuto dal giornalista nel servizio dedicato al Salone di Ginevra verso i diversi progetti e tecnologie pre- sentati dalle più importanti case automobilistiche. Il servizio si è caratterizzato per una modalità volta a lasciare liberamente presentare ai vari produttori di automobili, come Jaguar Land Ro- ver, Volvo, Toyota, le nuove tecnologie, i nuovi modi di propulsione e le applicazioni dell’elet- tronica miranti alla guida autonoma, senza che il giornalista abbia rivolto loro delle critiche né direttamente in intervista, né fuori campo. Un certo spazio è stato pure dedicato a N, conside- rato come uno dei “piccoli” che “non stanno fermi”, e alla presentazione del suo progetto inno- vante Quant e all’investimento che intende fare in Ticino. Per contro, in questa sequenza la sua innovazione è stata immediatamente criticata dal giornalista, senza spiegare corretta- mente e non solo in maniera generica il motivo delle contestazioni al pubblico. Per il telespet- tatore il progetto Quant risulta l’unico progetto/tecnologia tra tutti quelli presentati ad essere messo in dubbio con un critica rilevante. Questa disparità di trattamento rinforza nel pubblico la portata e l’effetto delle critiche mosse dal giornalista.
6.6. L’esame dell’AIRR deve infine prendere in considerazione se il servizio, nel suo in- sieme, abbia rispettato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti al di là delle valutazioni e informazioni o opinioni che lo compongono. Si può ritenere che la sequenza riguardante il progetto Quant e N, con la sua durata di un minuto e dieci secondi circa, all’in- terno di un servizio di circa 11 minuti, da un profilo quantitativo non costituisca un pregiudizio grave alla percezione del pubblico. Da un profilo qualitativo, cioè riferito all’importanza dei rimproveri mossi al progetto e alla persona del ricorrente (ironia sulle belle speranze, traversie giudiziarie, bluff), dal profilo della disparità nella struttura della trasmissione (il progetto è l’unico destinatario di una critica) e pure per il fatto che la critica appare alla fine della sequenza e che rimane più facilmente impressa nel telespettatore, la valutazione della trasmissione “Il Quotidiano” del 9 marzo 2015, nel suo insieme, risulta essere negativa.
6.7. In conclusione, per il rispetto del principio della corretta presentazione di fatti e avveni- menti è decisiva l’impressione generale che si può ricavare dal servizio contestato nella sua globalità e non solamente dalla sequenza litigiosa. Il servizio in oggetto ha presentato una situazione estranea alla realtà dei fatti. Le accuse espresse nella frase conclusiva nei confronti del ricorrente e del progetto Quant sono rimaste ad un livello generico e il pubblico non è stato informato né del tipo di problematiche giudiziarie, né se il progetto Quant ed il suo ideatore vi fossero coinvolti né quando i fatti fossero avvenuti nel passato. I dubbi sull’affidabilità del ri- corrente e sulla solidità economica del progetto hanno impedito al pubblico di beneficiare di una corretta presentazione dei fatti e di formarsi così una propria opinione. Altresì, il ricorrente non ha avuto la possibilità di esporre il proprio punto di vista fronte alle gravi perplessità e accuse espresse dal giornalista nella frase conclusiva del servizio. Il pubblico non ha avuto
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quindi la possibilità di poter confrontare le eventuali opinioni divergenti in merito all’attuabilità del progetto Quant e all’affidabilità del suo ideatore. Per di più, è stato l’unico progetto presen- tato al Salone dell’automobile di Ginevra ad essere stato messo in dubbio con critica rilevante. Visti i rimproveri emessi, la disparità di trattamento nei confronti delle grandi marche automo- bilistiche e il posizionamento della critica a fine sequenza, la valutazione complessiva della trasmissione risulta negativa. L’emittente, non avendo presentato i fatti correttamente in ma- niera trasparente e non avendo dato la possibilità al ricorrente di presentare la propria opinione riguardo alle accuse mosse, ha violato il suo obbligo di diligenza giornalistica.
7. Visto quanto precede, L’AIRR considera che il servizio sulle tecnologie innovative pre- sentate al Salone dell’automobile di Ginevra diffuso il 9 marzo 2015 nell’ambito della trasmis- sione “Il Quotidiano” non ha rispettato il principio della corretta presentazione di fatti e avveni- menti. Esso concretizza dunque una violazione dell’art. 4 cpv. 2 LRTV. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, mentre non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv. 1 LRTV).
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Per questi motivi l’AIRR:
1. Accoglie, per 6 voti contro 3 il ricorso, nella misura in cui è ammissibile.
2. Invita la SRG SSR, in applicazione dell’art. 89 cpv. 1 lett. a, cifra 1 e 2 LRTV, a comu- nicarle i provvedimenti adottati per porre rimedio ed evitare il ripetersi di questa viola- zione entro 60 giorni dall’intimazione della presente decisione, rispettivamente entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della stessa.
3. Non percepisce spese di procedura.
4. Intimazione a:
(…)
In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).
Invio: 21 marzo 2016