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b.655

RSI, La 1, servizio ’La multinazionale delle vittime’ diffusa nell’ambito della trasmissione ’Falo’’ dell’08.09.2011

Ubi · 2012-10-19 · Italiano CH
Sachverhalt

importanti e senza alcuna volontà di influenzare l’opinione pubblica. Il servizio ha indubbia-

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mente privilegiato il punto di vista delle vittime dell’amianto, ma questa scelta è stata chia- ramente preannunciata sin dall’inizio della trasmissione e poi ribadita alla conclusione del programma. Il pubblico era del tutto consapevole che il servizio avrebbe avuto questo taglio specifico prevalentemente unilaterale. Esso ha comunque dato un certo spazio al punto di vista sia del ricorrente, per quanto possibile e malgrado il suo silenzio, sia di altri attori. Più volte è stata offerta la possibilità al ricorrente di prendere posizione in merito al tema tratta- to, ma egli non ha mai voluto farsi intervistare e non ha permesso ai suoi legali di prendere posizione in modo dettagliato, né ha permesso ad altre persone di esprimersi al riguardo. Inoltre, il presentatore ha comunicato, prima e dopo il documentario, che il processo penale era in corso, che la difesa avrebbe parlato a fine mese, che i dibattimenti non erano ancora conclusi e che una sentenza non era stata pronunciata. Il pubblico era dunque conscio che sarebbe stato il Tribunale di Torino a formulare un giudizio nei confronti dell’accusato, qui ricorrente. Le immagini raffiguranti quest’ultimo diffuse nel servizio sono state realizzate nel pieno rispetto della legge e con assoluta trasparenza e non possono essere ritenute lesive delle normative sui programmi. Alcune di esse non hanno in effetti alcun nesso con il tema trattato e certe musiche utilizzate sono di troppo forte impatto. Ciononostante, l’impressione generale del pubblico al riguardo del ricorrente non è stata modificata in modo significativa. 4.10 Visto quanto precede, l’AIRR considera che il servizio ha rispettato i principi di og- gettività, veridicità, trasparenza e diligenza giornalistica e permesso al pubblico di formarsi liberamente un’opinione sul tema trattato. Il ricorso in oggetto è dunque infondato e deve essere respinto.

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Per questi motivi l’AIRR decide:

1. Il ricorso del 14 maggio 2012 presentato da S è respinto con 7 voti contro 1. 2. Non sono prelevate spese di procedura. 3. Intimazione a:

(…)

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un termine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combina- to disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: 18 gennaio 2013

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1 Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di mediazione, conformemente all’art. 95 cpv. 1 LRTV. Inoltre è sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 LRTV.

E. 2 L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. È legittimato a ricorrere chi- unque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione, ha al- meno 18 anni, è cittadino svizzero, se straniero, è titolare di un permesso di domicilio o di dimora e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto della trasmissione contestata (art. 94 cpv. 1 lett. b LRTV; ricorso individuale o popolare). Con l’entrata in vigore della nuo- va LRTV, le persone giuridiche e le altre associazioni, come i partiti (ai sensi dell’art. 60 segg. CC), sono legittimate a interporre ricorso in virtù dell’art. 94 cpv. 1 lett. b LRTV (cfr. a proposito il messaggio del Consiglio federale relativo alla LRTV; FF 2003 1399 segg., in particolare pag. 1569).

E. 2.1 Un ricorso è pertanto ammissibile, se il ricorrente stesso è oggetto della trasmis- sione controversa o se ha uno stretto legame con essa, fatto che lo distingue dagli altri tele- spettatori. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale (di seguito: il TF) ha ritenuto che un interesse personale particolare per un determinato argomento non è ancora sufficiente per ammettere un legame stretto con l’oggetto della trasmissione (DTF 130 II 514 consid. 2.2.1 segg., pag. 517 segg. [« Drohung »]).

E. 2.2 [“Rentenmissbrauch”]; sentenza del Tribunale federale del 22 agosto 2005, 2°.41/2005, consid. 2.2 [“Kunstfehler”]. L’importante è che la trasparenza sia garantita e che la trasmis- sione permetta al pubblico di farsi una sua opinione. Se durante una trasmissione sono mossi rimproveri rilevanti all’indirizzo di persone, aziende, organizzazioni o autorità, a causa del rischio di arrecare danno agli interessati, vige l’obbligo di adottare una diligenza giorna- listica accresciuta. In casi simili è necessario procedere a ricerche accurate, che si adden- trino nei dettagli delle accuse formulate (GAAC 62/1998, n° 27, pag. 201; 60/1996, n° 83, pag. 745). Occorre poi presentare in modo appropriato il punto di vista delle persone attac- cate (DTF 114 Ib 209 segg.; GAAC 59/1995, n° 3.3, pag. 352, [« Dioxin I »]; decisione dell’AIRR b. del 20 ottobre 2011, consid. 5.1 e 5.2 [“Les mauvais esprits de Genève”]; b. 569 del 7 dicembre 2007, consid. 5.4 a 5.6 [“Difensore accusato”] e b. 452 del 21 giugno 2002, consid. 7.6 [“ACUSA –News”]) di modo che il pubblico disponga di tutti gli elementi di apprezzamento. La presentazione fedele degli avvenimenti non impone tuttavia di conside- rare tutti allo stesso modo sotto il profilo qualitativo e quantitativo (DTF non pubblicata del 12 settembre 2000, 2A.32/2000 [« Vermietungen im Milieu »]).

E. 3 Il ricorso definisce l’oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d’esame dell’AIRR. Quando entra nel merito, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto appli- cabile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni invocate dalle parti (DTF 121 II 29, consid. 2a pag. 31 [“Mansour – Mort dans le préau”]). In particolare, il ricorrente ritiene che la trasmissione contestata sia stata tendenziosa e manipolatoria e abbia così violato i principi della corretta presentazione degli avvenimenti (principio dell’oggettività), della veri- dicità e della trasparenza dell’art. 4 cpv.2 LRTV.

E. 3.1 L’art. 93 al. 3 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) e l’art. 6 cpv. 2 LRTV ga- rantiscono alle emittenti l’autonomia nel concepire i loro programmi. Tale autonomia com- prende, oltre alla libera scelta dei temi di una trasmissione o di un servizio, anche la libertà in materia di elaborare i contenuti. L’emittente, in questo ambito, è però tenuta a rispettare le disposizioni sul contenuto delle trasmissioni redazionali (art. 97 cpv. 2 lett. a LRTV), nelle quali rientra, in particolare, anche il principio della corretta presentazione degli avvenimenti (art. 4 cpv.2 LRTV).

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E. 3.2 In relazione all’obbligo di presentazione corretta degli avvenimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV), l’AIRR esamina in quale misura il pubblico ha potuto farsi un’idea il più possibile corretta dei fatti o di un argomento e nel contempo una propria opinione (DTF 131 II 253, consid. 2.1 segg., pag. 256 segg. [Rentenmissbrauch »], GAAC 62/1998, n. 50, pag. 459; 60/1996, n. 24, pag. 183). Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure im- perfezioni a livello redazionale, che non potrebbero influenzare notevolmente la visione d’insieme fornita dalla trasmissione, non hanno rilevanza dal punto di vista del diritto in ma- teria di programmi (DTF 131 II 253 summenzionata, consid. 3.4; DTF non pubblicata del 22 agosto 2005 nella causa 2A_41/2005 [« Kunstfehler »], consid. 3.1). Se vi sono indizi se- condo i quali i radioascoltatori o i telespettatori sono stati privati della possibilità di crearsi liberamente la propria opinione, l’AIRR verifica anche se sono stati rispettati gli obblighi fondamentali di diligenza giornalistica (cfr. Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medien- recht für die Praxis, Zurigo 2011, 4a edizione, pag. 216 segg.).

E. 3.3 Le disposizioni del diritto dei programmi non escludono né le considerazioni o le critiche delle emittenti, né il giornalismo impegnato / giornalismo d’inchiesta (anwaltschaftli- cher Journalismus) che porta l’emittente ad adottare una certa tesi (DTF 131 II 253, consid.

E. 3.4 Nei servizi che riguardano un procedimento penale pendente, deve essere rispet- tata la presunzione d’innocenza ai sensi dell’art. 6 cpv. al. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU; SR0.101) e dell’art. 32 cpv. 1 Cost. (DTF 116 IV 31 E. 5a pag. 39 segg. [« Lucona/Proksch »]; sentenza 2A.614/2003 del Tribunale federale del 8 marzo 2005 E. 3.3 [« Nicole Dubosson/jean-Yves Bonvin »]; Franz Zeller, Zwischen Vorverurtei- lung und Justizkritik, Bern 1998, pag. 287segg.); decisione dell’AIRR b. 617 del 28 agosto 2010 [« Fall Holenweger »]. Infatti ognuno è presunto innocente fintanto che non sia con- dannato con sentenza cresciuta in giudicato. Per questo motivo, nei servizi riguardanti una procedura penale in corso bisogna evitare anticipi di giudizio. Il principio di innocenza ri- chiede una descrizione precisa dei fatti e dei diversi punti di vista e cautela nell’uso delle immagini e del suono (decisione dell’AIRR b. 569 consid. 5.3 sopracitata).

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E. 3.5 L’AIRR nella sua valutazione della trasmissione deve tenere conto delle conoscen- ze preliminari del pubblico sul tema trattato (Vorwissen), del tipo di trasmissione, del tema e dell’oggetto della trasmissione (DTF 132 II 290 consid. 3.2.3, pag. 296 [« Dipl. Ing. Paul Ochsner »]. In materia di conoscenze preliminari, si ritiene che tantomeno il tema è cono- sciuto dal pubblico di una trasmissione, tanto più dovrà essere dettagliata l’informazione. Al contrario, più un tema è conosciuto, più si può ammettere che il pubblico è in grado di di- stinguere e comprendere. Il riassunto di un fatto sconosciuto al pubblico deve comprendere gli elementi principali (GAAC 59/1995, no 3.3, pag. 353 [« Dioxin »].

E. 3.6 Nella valutazione di un’emissione e del suo rispetto del principio di oggettività è decisiva l’impressione complessiva (Gesamteindruck) che si può ricavare dalla trasmissio- ne, al di là della valutazione delle singole informazioni o opinioni che la compongono (GA- AC 62/1998, no 27, pag. 200; 58/1994, no 46, pag. 373; DTF 114 Ib pag. 334 e pag. 343).

E. 4 La trasmissione “Falò” è un’emissione settimanale di informazione e di attualità nazionale ed internazionale della RSI in onda ogni giovedì sera. I temi - sociali, politici ed economici - vi sono trattati in modo approfondito e critico, al contrario delle rubriche del Te- legiornale ad esempio. Il servizio mandato in onda l’8 settembre 2011, intitolato “La multi- nazionale delle vittime”, ha affrontato il tema della pericolosità dell’amianto, dei procedimen- ti penali in corso soprattutto dal punto di vista delle vittime e delle circostanze particolari che hanno permesso l’apertura del processo Eternit di Torino (cfr. punto B e C, pag. 2 e 3) che vede come accusato, fatto innegabile, anche il qui ricorrente. Tuttavia “Falò” non si prefig- geva di addentrarsi nei dettagli del procedimento penale in sé o in specifiche argomenta- zioni giuridiche dell’accusa o della difesa.

E. 4.1 In primo luogo, la SSR ritiene, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente (cfr. punto 9, lett. a, pag. 4 del ricorso del 14 maggio 2012), che sia la scelta di occuparsi del processo Eternit di Torino in una determinata fase del procedimento penale, sia il modo in cui trattare tale materia, sia il momento in cui diffondere il servizio rientrano nelle sfera di autonomia dell’emittente (cfr. punto 3.1 qui sopra). Non spetta al ricorrente decidere della pertinenza giornalistica della scelta del tema, del momento e del formato. Nel caso specifi- co, la redazione di “Falò” ha deciso di presentare al pubblico un documentario nel quale venivano spiegate, in modo ampio e critico, le circostanze particolari che hanno portato al processo. Questa scelta è stata dettata dal fatto che per la prima volta a livello europeo era in corso un processo penale per molti versi eccezionali (cfr. punto C primo paragrafo, pag. 2 della presente decisione). A mente dell’opponente sembrava quindi giustificato per una tra- smissione di approfondimento informativo ritornare sul tema in occasione di una tappa im- portante e d’attualità, ossia la presentazione da parte del pubblico ministero e della difesa delle proprie argomentazioni. In effetti, la questione del processo di Torino in particolare era già stata trattata al momento del rinvio a giudizio nel 2008/2009. Per la SSR la scelta di realizzare e diffondere il servizio prima della ripresa autunnale del processo - e quindi prima degli interventi degli avvocati difensori - non ne ha influenzato la costruzione; il tema trattato l’ 8 settembre 2011 sulla pericolosità dell’amianto e sulle responsabilità penali che ne pos- sono derivare poteva essere già trattato a questo stadio del processo. Del resto, gli autori del servizio hanno rinunciato a presentare la requisitoria dell’accusa e le prese di posizione

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degli avvocati delle vittime. Allo stesso modo, come annunciato al pubblico durante la tra- smissione dell’ 8 settembre 2011, “Falò” ha successivamente riproposto un servizio a pro- cedimento concluso il 16 febbraio 2012, quando è stata emessa la sentenza del Tribunale di Torino.

E. 4.2 Il ricorrente ritiene che la trasmissione contestata sia stata tendenziosa e manipo- latoria e abbia così violato i principi di oggettività, di veridicità e di trasparenza. Egli sostiene che il pubblico non a potuto formarsi una sua opinione sul tema affrontato, visto che non è stato informato ma disinformato con l’omissione di fatti importanti e per la loro presentazio- ne unilaterale, emozionale e accusatrice.

E. 4.3 Nel merito delle altre critiche mosse dal ricorrente nel ricorso in riferimento a pre- sunti errori e mancate informazioni nel servizio contestato, l’Autorità di ricorso si determina quanto segue.

E. 4.3.1 La prima critica riguarda il numero delle vittime e la responsabilità di Eternit Svizze- ra, rispettivamente del ricorrente. Che l’amianto abbia causato migliaia di vittime in tutto il mondo, tra cui 1'600 a Casale Monferrato, dove ogni settimana si ammala una persona di mesotelioma a causa dell’amianto è un dato di fatto scientificamente provato e riconosciuto. Allo stesso modo, corrisponde al vero che gli emigranti italiani che hanno lavorato nello sta- bilimento Eternit di Niederurnen o che semplicemente hanno abitato in questa località e che poi sono rientrati in Italia, sono deceduti per causa dell’amianto. Non viene quindi riportata alcuna informazione errata, ma unicamente dei fatti provati e delle cifre per permettere al pubblico di rendersi conto dell’ampiezza del tema che si stava trattando. Quanto alla re- sponsabilità di Eternit Svizzera, rispettivamente del ricorrente, il pubblico viene chiaramente informato nell’introduzione alla fine del servizio che sarà il processo di Torino a formulare un giudizio a tale proposito. Nessuna responsabilità è stata attribuita, ma si è descritta una situazione drammatica.

E. 4.3.2 La seconda critica riguarda il fatto che il servizio non chiarisce che il Gruppo Eternit svizzero è stato in realtà solo per un breve periodo (dal 1974 al 1986) l’azionista più impor- tante delle fabbriche italiane di amianto (ed azionista di maggioranza solo dopo il 1980), rispetto alla storia decennale di queste fabbriche. Proprio a partire da questo periodo furono fatti dei notevoli investimenti per innalzare la sicurezza sul lavoro. Si sottace inoltre che il ricorrente non abbia mai assunto funzioni operative nelle fabbriche italiane. Il ruolo della famiglia del ricorrente e del ricorrente stesso con Eternit Italia è stata oggetto di una perizia giudiziaria richiesta dalle autorità torinesi (cfr. allegato no 8 alla presa di posizione della SSR del 15 giugno 2012). Il perito giunge alla conclusione che nel 1952, il pacchetto di con- trollo di Eternit Spa – società che gestiva gli stabilimenti italiani – era frazionato fra quattro famiglie, tra cui quella del ricorrente. A quest’ultima, viene poi affidata la gestione operativa della Eternit Spa nell’ottobre 1972. Il perito scrive “il controllo del gruppo svizzero ricondu- cibile alla famiglia di S si rivela subito più capillare di quello esercitato dai Belgi. Inoltre la famiglia di S continua a sottoscrivere gli aumenti di capitale di Eternit Spa [.....] e così vede rapidamente crescere la propria quota del capitale sociale di Eternit Spa. [….] Ciononostan- te, la società si trasforma in una vera e propria controllata del gruppo svizzero riconducibile alla famiglia di S. Emergono prove specifiche dell’ingerenza della casa madre svizzera nel-

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le scelte di Eternit Spa relative ai finanziamenti da ottenere, agli investimenti in macchinari e impianti da effettuare, alla politica sindacale, alla politica di gestione del rischio amianto. Il ramo della famiglia di S che gestiva l’investimento in Eternit Spa faceva capo a S, che ha assunto responsabilità operative nella casa madre svizzera Eternit AG a partire dal gennaio 1975“. È quindi corretta l’informazione data dal servizio ai telespettatori, secondo il quale l’azienda italiana è stata per molto tempo nelle mani della famiglia di S.

E. 4.3.3 La terza critica riguarda la consapevolezza della nocività dell’amianto. Il ricorrente sostiene che “Falò” non chiarisce da quando esistono conoscenze scientifiche che ne di- mostrino la pericolosità, facendo credere che si sapesse da sempre che esso fosse perico- loso. D’altro canto, già nel 1900, in Gran Bretagna, l’asbestosi (malattia professionale pro- vocata da inalazione di polvere d’amianto) era riconosciuta scientificamente; nel 1918, gli Stati Uniti rifiutano di assicurare la vita dei lavoratori a contatto con l’amianto. Nel 1936, in Germania, l’asbestosi viene inserita nel catalogo delle malattie professionali, mentre nel 1943 viene riconosciuto il legame di causalità tra l’amianto e il mesotelioma. In Svizzera, nel 1939, si viene à conoscenza per la prima volta che l’amianto provoca l’asbestosi e, nel 1953, essa viene inserita nel catalogo delle malattie professionali. Lo stesso avviene nel 1943 in Italia, nel 1945 in Francia, nel 1955 in Austria e nel 1969 in Belgio. A metà degli anni 1970, la Suva ha rinforzato le prescrizioni e i valori limiti, vietando l’amianto a fiocchi (cfr. estratto dal “Dossier amianto” della Suva, pag. 5 e 9 dell’allegato no 9 alla presa di po- sizione della SSR del 15 giugno 2012). Non è quindi errato affermare nel servizio che in Italia e a Casale Monferrato si conoscono i nessi tra asbesto e mesotelioma da decenni. Il pubblico è stato inoltre informato dell’ex-dirigente dello stabilimento Eternit di Siracusa che nel 1979, quando egli assunse un posto dirigente alla Eternit Italia, che si sapeva già tutto sul potenziale mortale dell’amianto. È quindi corretto affermare che già nel 1976 i proprieta- ri degli stabilimenti erano a conoscenza della pericolosità di tale fibra. Tramite la testimo- nianza del fratello del ricorrente, il pubblico è stato ugualmente informato che delle precau- zioni a protezione della salute dei lavoratori all’interno degli stabilimenti erano state prese e che questo era l’obiettivo di S. Anche il suo avvocato ha parlato della nocività dell’amianto e del fatto che lo Stato italiano ancora negli anni 1980 richiedeva l’utilizzo di questo materiale nei bandi di concorso pubblico. Inoltre, il tema della pericolosità dell’amianto per la salute è da molto tempo trattato regolarmente dai media. Il pubblico è a conoscenza della sua peri- colosità, soprattutto per la sua presenza in materiali incorporati in edifici (tubi, pareti, tetti, isolazioni…). La presenza di questo materiale ha imposto la chiusura di edifici anche ad uso pubblico, quali ad esempio scuole per procedere al risanamento dei locali, vagoni fer- roviari delle FFS, il tutto ampiamente descritto nei media.

E. 4.3.4 Per questi motivi, sebbene succinta, il pubblico ha ricevuto una corretta informa- zione volta a chiarire da quando la nocività dell’amianto era nota. Ha dunque potuto formar- si la sua opinione sul tema trattato.

E. 4.3.5 La quarta critica concerne il fallimento e l’abbandono della Eternit italiana di Casale Monferrato. La società della Eternit di Casale Monferrato viene dichiarata fallita dal Tribuna- le di Genova il 4 giugno 1986. Nel servizio contestato, si è voluto semplificare il tutto rinun- ciando ai dettagli giuridici di questo auto-fallimento. Effettivamente, se le espressioni “ab-

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bandono” o “semplicemente se ne è andato” sono imprecise, esse riflettono ciò che è avve- nuto quando la Eternit di Casale Monferrato è fallita: la produzione è stata interrotta e lo stabilimento è stato abbandonato senza alcuna misura di risanamento, con conseguente grave problema ambientale. Tali espressioni non hanno rilievo dal punto di vista delle nor- mative sui programmi.

E. 4.4 Il ricorrente sostiene poi che, nel servizio, il tema dell’amianto e del relativo pro- cesso di Torino sono stati esaminati esclusivamente dal punto di vista delle vittime - quindi in modo unilaterale - dando solo a loro e ai loro rappresentanti la possibilità di esprimersi (cfr. punto 8, pag 3 del ricorso del 14 maggio 2012). Nell’ambito de giornalismo impegnato / giornalismo d’inchiesta, non è escluso che il tema venga affrontato “a tesi”, ossia sotto un taglio critico. L’unico limite a un tale tipo di giornalismo è che i fatti devono essere rappre- sentati oggettivamente, in modo trasparente e non manipolatorio e che la trasmissione permetta al pubblico di farsi una sua opinione. Il tema dell’amianto è stato in effetti affronta- to prendendo spunto dal processo in corso a Torino. Si ribadisce che una delle particolarità di questo processo è stato proprio il ruolo delle numerose vittime di Casale Monferrato e in special modo dell’Associazione dei famigliari delle vittime dell’amianto, la cui tenacia ha portato all’apertura di questo processo. Nondimeno, il pubblico è stato informato sin dall’inizio della trasmissione, già nel lancio prima della messa in onda del servizio, che esso avrebbe riguardato in primo luogo le vittime dell’amianto - una voce fuori campo annuncia “La voce delle vittime in attesa che il processo di Torino emetta un verdetto definitivo”-, con- testualizzando così le circostanze e permettendo ai telespettatori di rendersi conto che quanto avrebbero visto rappresentava maggiormente il punto di vista delle vittime. Questo fatto è stato pure ricordato al pubblico anche alla conclusione del programma. In effetti, l’intervento finale del giornalista inizia rilevando che “Questa è dunque la storia toccante raccontata dalle vittime”. Il pubblico era quindi del tutto consapevole che il servizio avrebbe avuto questo taglio specifico prevalentemente unilaterale.

E. 4.4.1 Il tema del processo di Torino, pur essendo stato affrontato nel servizio di “Falò” privilegiando il punto di vista delle vittime, lascia comunque spazio al punto di vista sia dell’accusato, qui ricorrente - per quanto possibile e malgrado il suo silenzio -, sia di altri attori, come la Suva e lo Stato Italiano. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, nel servizio contestato è stato riportato anche il parere del mondo politico, del mondo scientifi- co, di varie autorità e istituzioni chiamate in causa (cfr. punto C, pag. 3 della presente deci- sione). Questo sia attraverso interviste, sia nel testo del servizio. Si sono anche messe in evidenza eventuali altre responsabilità, tali una certa tolleranza delle istituzioni preposte al controllo della sicurezza dei lavoratori (Suva, autorità sanitarie, tra cui i medici che opera- vano intorno allo stabilimento Eternit nel canton Glarona, lo Stato Italiano quale ente appal- tante, autorità legislativa ed esecutiva), oltre a quelle che possono essere addossate alle parti accusate nel processo di Torino. Inoltre si è fatto riferimento ad altri procedimenti giu- diziari avvenuti in Italia, in particolare a quello di Siracusa, concernente lo stabilimento E- ternit Sicilia, che ha portato ad una transazione giudiziaria tra le parti (cfr. punto C settimo paragrafo, pag. 3 della presente decisione). Ciò ha permesso di controbilanciare, almeno in parte, l’immagine negativa del ricorrente.

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E. 4.4.2 Inoltre, visti i rimproveri mossi nei confronti del ricorrente, gli autori del servizio di “Falò” hanno più volte offerto la possibilità al ricorrente di prendere posizione in merito al tema trattato nel servizio. Egli non ha mai voluto farsi intervistare dai giornalisti della RSI: La 1, non ha permesso ai suoi legali di prendere posizione in modo dettagliato, perlomeno per iscritto (come lo ha fatto la SUVA, chiamata in causa nel documentario), né ha permes- so ad altre persone di esprimersi al riguardo. Il pubblico è stato informato di questo fatto, dei vari tentativi di avere almeno una sua presa di posizione e dei suoi dinieghi (cfr. punto B, pag 2 della presente decisione). In tale caso, colui che non prende posizione in merito a rimproveri, soprattutto se si tratta di gravi accuse, è sempre svantaggiato, anche se ha dei buoni motivi per farlo. Il solo rifiuto della persona non basta. Il giornalista è allora tenuto ad introdurre nel servizio altri elementi che permettano di salvaguardare gli interessi della per- sona attaccata. Nella fattispecie, in ossequio alla diligenza giornalistica e alfine di presenta- re in modo adeguato la posizione del ricorrente in mancanza di qualsiasi sua collaborazio- ne, gli autori del servizio hanno utilizzato il materiale a loro disposizione (dichiarazioni dell’avvocato del ricorrente, testimonianze e sequenze di immagini), anche se risalenti a qualche anno prima e hanno proceduto alla realizzazione del servizio come meglio hanno potuto. A tale proposito va fatto notare che, se la costante giurisprudenza del Tribunale fe- derale impone al giornalista, qualora una trasmissione riguardi un tema controverso, di pre- sentare le opinioni antagoniste, l’autorità giudiziaria non impone tuttavia una modalità di presentazione di queste opinioni (DTF 114 Ib 204).

E. 4.4.3 Nel servizio, l’avvocato del ricorrente ha poi avuto l’occasione per ben tre volte di illustrare la posizione del suo cliente, di spiegare che egli era addolorato per la tragedia dell’amianto, che a Casale Monferrato aveva investito somme ingenti per migliorare le misu- re di protezione, che negli anni 1970 e 1980 tutti facevano largo uso dell’amianto - conside- rato come materiale miracoloso - e che addirittura i bandi di concorso per opere pubbliche in Italia ne richiedevano esplicitamente l’impiego, che la sua posizione sarà ampiamente spiegata al processo, che egli affronta quest’ultimo con grande fiducia e chiede giustizia. L’intervista rilasciata dall’avvocato risale in effetti al 2009 e quindi non in occasione del pro- cesso di Torino. Tuttavia, essa riguarda una sua fase direttamente precedente, ossia il rin- vio a giudizio nel 2009 del ricorrente per le accuse poi oggetto del successivo processo. Quanto affermato dall’avvocato è quindi stato utilizzato in relazione allo stesso tema del servizio e dell’intervista, ossia il processo di Torino e la posizione dell’imputato. Quanto è stato detto nel 2009 avrebbe potuto essere ripetuto nel 2011. L’informazione fornita al pub- blico in quest’ambito non è quindi stata manipolatoria o scorretta.

E. 4.4.4 Altresì, la testimonianza del fratello del ricorrente durante il processo ha contribuito a chiarire meglio la posizione di quest’ultimo. Il pubblico viene in effetti a conoscenza del fatto che costui “si è chiaramente espresso nel senso che un’attività sicura con l’amianto è una necessità” e “da questo era chiaro che era un compito molto complesso”.

E. 4.4.5 Per quanto riguarda il rimprovero di non aver dato voce ad esperti indipendenti, l’AIRR ribadisce che il tema del servizio non era il processo di Torino in quanto tale; pertan- to non si è voluto entrare nel merito delle argomentazioni dell’accusa e della difesa in detta- glio, né si è ritenuto dover interpellare esperti indipendenti a supporto dell’una o dell’altra

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parte. Anche senza il ricorso a specialisti indipendenti, il documentario ha messo a disposi- zione del pubblico informazioni corrette, veritiere e senza manipolazioni.

E. 4.5 Contestato nel ricorso è pure il fatto che il servizio di “Falò” abbia veicolato un’immagine negativa del ricorrente e lo abbia illustrato quale unico responsabile della ca- tastrofe dell’amianto.

E. 4.6 Il fatto che il servizio ruota attorno al processo di Torino dove il ricorrente è imputa-

to insieme al belga C, nel ruolo di ex-proprietari di una multinazionale dell’amianto, corri-

sponde al vero. D’altra parte, il ricorrente è una personalità nota in tutta la Svizzera. Appare

dunque coerente che il servizio dia uno spazio particolare alle descrizioni delle sue attività

professionali. Si raccontano i suoi inizi nel settore del cemento-amianto, i suoi interessi in

altri campi di attività - Nestlè e ABB ad esempio - e le sue attività attuali - la filantropia e

l’impegno nello sviluppo sostenibile - (cfr. punto C secondo paragrafo, p. 2). Ne risulta dun-

que un quadro sfaccettato del suo percorso professionale. Questi aspetti sono fondamentali

affinché il pubblico possa formarsi liberamente la propria opinione. Il fatto che un industria-

le, in precedenza attivo nella produzione di materiali che potevano mettere in pericolo la

salute dei lavoratori, abbia orientato i suoi sforzi imprenditoriali susseguenti nelle attività

economiche che privilegiano lo sviluppo sostenibile e sia attivo nelle attività filantropiche in

Svizzera e all’estero, non può essere ritenuto negativamente. Che queste attività siano sta-

te menzionate per suggerire una certa contraddizione con il suo preteso disinteresse per la

sorte delle vittime dell’amianto è solo una delle interpretazioni possibili, come lo è pure il

fatto che la menzione della costituzione di un Trust Viva da parte del ricorrente, il quale fi-

nanzia la Fondazione Avina creata allo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile in Ame-

rica Latina, possa essere percepito dal pubblico come un mezzo attuato dal ricorrente per

sottrarre dei beni alle vittime dell’amianto. Anche l’uso del termine “guru” nel servizio, per

indicare l’attività del ricorrente nel campo della promozione dello sviluppo sostenibile, non

può essere ritenuto come lesivo della personalità di quest’ultimo. Va poi sottolineato che,

attraverso le dichiarazioni dell’avvocato del ricorrente, il pubblico prende conoscenza del

rammarico da lui provato nei confronti delle vittime dell’amianto (cfr. punto 4.3.3, pag.11

della presente decisione). Tramite le testimonianze del fratello e dell’ex-dirigente dello sta-

bilimento Eternit di Siracusa, il telespettatore viene inoltre a conoscenza che delle misure di

protezione della salute dei lavoratori furono prese dal ricorrente all’interno degli stabilimenti

Eternit e che questo era un suo obiettivo. Il servizio ha riferito anche di una serie di dubbi

ed incertezze relative alla pericolosità dell’amianto espresse dal mondo medico (Suva) co-

me pure della problematica della lunga latenza di 30/40 anni tra l’assunzione delle fibre di

amianto e l’insorgere del mesotelioma (cancro ai polmoni). Nel suo colloquio di Basilea, il

ricorrente afferma inoltre aver voluto far qualcosa di grande dopo il decesso del padre e del

fratello minore, evento che l’aveva portato a riflettere sul fine ultimo della vita. Il pubblico è

quindi in grado di ritenere se le attività del ricorrente a favore dello sviluppo sostenibile de-

vono essere giudicate positivamente o no.

E. 4.7 Criticato è pure il fatto che il servizio filmato di circa 50 minuti dà un suo esito di condanna tramite la parte filmica, drammaturgica e parlata.

E. 4.7.1 In effetti, al momento della diffusione del servizio di “Falò” del’8 settembre 2011,

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era in corso contro il ricorrente un processo penale per “disastro ambientale doloso” e di “omissione dolosa di misure di sicurezza”. Il principio della presunzione d’innocenza e il relativo divieto di condanna anticipata impongono, fra l’altro, ricerche molto accurate e una prudenza particolare nel riferire fatti connessi a procedimenti penali in corso. Inoltre, per il pubblico deve risultare chiaro che l’apertura di un’inchiesta penale nei confronti di una per- sona è ancora ben lungi dal costituire una condanna. Nella fattispecie, nell’introduzione e alla fine del servizio il presentatore ha chiaramente comunicato al pubblico che il processo penale era in corso, che la difesa avrebbe parlato a fine mese, che i dibattimenti non erano ancora conclusi e che una sentenza non era ancora stata pronunciata. Era quindi chiaro per i telespettatori che le accuse formulate tramite le vittime, che rispecchiano le accuse formulate dal Ministero pubblico e oggetto del processo di Torino, erano solo una versione dei fatti e non necessariamente quella vera. Per di più, il pubblico si è reso conto che il ri- corrente non era d’accordo con la tesi dell’accusa e che si sarebbe difeso nel corso del processo. L’avvocato del ricorrente ha pure spiegato che quest’ultimo avrebbe nel corso del processo illustrato la sua condotta e che si riteneva innocente. Alla fine dell’emissione, il presentatore ha confermato che nei confronti del ricorrente non esisteva alcuna responsa- bilità provata legalmente. Il pubblico era dunque ben conscio che solo il Tribunale di Torino avrebbe potuto stabilire se i fatti esposti nel processo erano pertinenti e veritieri, tali da fon- dare una condanna.

E. 4.7.2 Per quanto riguarda le immagini del ricorrente contenute nel servizio, esse sono state realizzate nel pieno rispetto della legge e con assoluta trasparenza. Si tratta infatti di immagini riprese durante il SwissFoundations Herbstsymposium 2008 di Basilea, convegno pubblico, dal titolo “Kreative Kraft Stiftungen”. In occasione di questo incontro, la giornalista accreditata della RSI si è presentata al ricorrente, con la telecamera ben visibile, e ha chie- sto un’intervista che però è stata rifiutata. Nessuna richiesta di non utilizzo delle immagini riprese è stata formulata. D’altronde, chi interviene a un simposio pubblico deve accettare il fatto che possa essere filmato (cfr. decisione dell’AIRR b. 544 del 4 maggio 200, cons. 4; b. 555 del 31 agosto 2007, cons.4.5), tanto più se si tratta di un personaggio di pubblica noto- rietà, come il ricorrente. L’uso di queste immagini nel servizio può giustificarsi da un inte- resse pubblico all’informazione, ritenuto che le riprese televisive sono state utilizzate per illustrare le attività filantropiche del ricorrente, nell’ambito di un servizio concernente gravi accuse penali nei suoi confronti, oggetto di un processo penale che vede coinvolte molte parti civili. Anche nel loro contenuto e nel loro uso, le immagini non possono essere ritenute lesive della personalità del ricorrente, o fuorvianti dal punto di vista della correttezza dell’informazione. La musica allegra e leggera tipo tarantella che accompagna le immagini del ricorrente, viene utilizzata anche alla fine della trasmissione in concomitanza con i volti silenziosi di 12 ex-operai pugliesi della Eternit di Niederurnen. Pertanto, l’impiego di tale tipologia di musica non permette di emettere delle deduzioni negative nell’uno e nell’altro caso.

E. 4.7.3 Le immagini rappresentano un elemento centrale del mezzo televisivo. Esso è un mezzo emozionale che vive di immagini di forte impatto, poiché associa testo ad immagini e suoni. Nella realizzazione di una trasmissione è dunque lecito far ricorso a mezzi dram- maturgici (DTF 131 II 253, cons. 3.2; 121 II 29, cons. 3b). Tali mezzi non devono tuttavia

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impedire al telespettatore di formarsi una libera opinione sul tema trattato, ossia non devo- no essere manipolatori. Nel caso specifico, è vero che il servizio si basa principalmente sulle testimonianze delle vittime dell’amianto o di famigliari delle vittime e quindi sulla pre- sentazione della loro sofferenza tramite immagini e musiche emozionalmente forti. Esse possono quindi essere adeguate alla drammaticità del tema trattato e sono inoltre usate in forma registica raffinata ed a volte perfino poetica. Nondimeno, la SSR avrebbe potuto far prova di maggior prudenza nell’uso di certe immagini estranee al processo raffiguranti il ricorrente e diffuse durante il servizio, le quali non hanno alcun nesso con il tema trattato (soprattutto quella che illustra il ricorrente ad un’asta a New York acquistando un quadro per diversi milioni), come pure nell’uso di musiche e suoni di troppo forte impatto.

E. 4.7.4 Ciononostante, l’AIRR ritiene che l’uso delle immagini e della musica non abbiano rinforzato la tesi della responsabilità del ricorrente in forma non verbale.

E. 4.8 Infine, il ricorrente contesta che il pubblico abbia avuto delle conoscenze prelimina- ri sul tema dell’amianto e che abbia potuto formare una sua opinione sulla base di diverse informazioni (cfr. punti 8e e 9c del ricorso). Giova pertanto ricordare che oltre à “Falò” che ha realizzato sette documentari sul tema dell’amianto tra il 2002 e il 2008, altre trasmissioni della RSI: La 1 si sono occupate di questo tema durante il periodo 2009-2010 (sei servizi diffusi all’interno del Telegiornale e uno nel “Quotidiano”). Inoltre è di pubblica notorietà che l’amianto è stato utilizzato sino al 1990 circa come componente per diversi materiali edili (tegole, pavimenti, tubazioni, vernici, canne fumarie, tute dei vigili del fuoco), per la coiben- tazione di edifici, tetti, navi, treni e anche per la fabbricazione di corde, plastica e cartoni.

E. 4.8.1 Per di più, le critiche secondo le quali il processo di Torino non presenta delle par- ticolarità interessanti e che prima della sentenza del febbraio 2012 non avrebbe avuto un riscontro mediatico al di fuori del Nord Italia sono del tutto inconsistenti. In effetti, nel servi- zio contestato si spiegano le circostanze particolari che hanno permesso l’apertura di que- sto processo penale, il primo a livello europeo e unico nel suo genere (cfr. punto C primo paragrafo, pag. 2 della presente decisione). Va aggiunto che questo processo ha avuto un impatto mediatico straordinario, esteso praticamente a tutti i paesi occidentali. Anche la stampa ticinese, quella svizzera, quella italiana e quella europea hanno riferito del proces- so.

E. 4.8.2 Il pubblico ha quindi avuto a sua disposizione una grande massa di informazioni (Vorwissen) che gli ha permesso di formarsi una sua opinione.

E. 4.9 In conclusione, la televisione e la radio devono poter svolgere il loro ruolo essen- ziale nella formazione dell’opinione del pubblico. La SSR ha considerato a giusto titolo che una trasmissione era necessaria, nella fattispecie, per informare al meglio i telespettatori sul tema della pericolosità dell’amianto in occasione di una tappa importante del processo di Torino in corso. Inoltre, l’argomento è stato trattato nell’ambito di una trasmissione d’attualità seria e destinata ad un pubblico ben informato. I fatti e gli avvenimenti contenuti nel documentario sono frutto di ricerche approfondite e quindi veritieri. Essi sono stati pre- sentati in modo corretto, benché a volte succinto, senza manipolazioni od omissioni di fatti importanti e senza alcuna volontà di influenzare l’opinione pubblica. Il servizio ha indubbia-

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mente privilegiato il punto di vista delle vittime dell’amianto, ma questa scelta è stata chia- ramente preannunciata sin dall’inizio della trasmissione e poi ribadita alla conclusione del programma. Il pubblico era del tutto consapevole che il servizio avrebbe avuto questo taglio specifico prevalentemente unilaterale. Esso ha comunque dato un certo spazio al punto di vista sia del ricorrente, per quanto possibile e malgrado il suo silenzio, sia di altri attori. Più volte è stata offerta la possibilità al ricorrente di prendere posizione in merito al tema tratta- to, ma egli non ha mai voluto farsi intervistare e non ha permesso ai suoi legali di prendere posizione in modo dettagliato, né ha permesso ad altre persone di esprimersi al riguardo. Inoltre, il presentatore ha comunicato, prima e dopo il documentario, che il processo penale era in corso, che la difesa avrebbe parlato a fine mese, che i dibattimenti non erano ancora conclusi e che una sentenza non era stata pronunciata. Il pubblico era dunque conscio che sarebbe stato il Tribunale di Torino a formulare un giudizio nei confronti dell’accusato, qui ricorrente. Le immagini raffiguranti quest’ultimo diffuse nel servizio sono state realizzate nel pieno rispetto della legge e con assoluta trasparenza e non possono essere ritenute lesive delle normative sui programmi. Alcune di esse non hanno in effetti alcun nesso con il tema trattato e certe musiche utilizzate sono di troppo forte impatto. Ciononostante, l’impressione generale del pubblico al riguardo del ricorrente non è stata modificata in modo significativa.

E. 4.10 Visto quanto precede, l’AIRR considera che il servizio ha rispettato i principi di og- gettività, veridicità, trasparenza e diligenza giornalistica e permesso al pubblico di formarsi liberamente un’opinione sul tema trattato. Il ricorso in oggetto è dunque infondato e deve essere respinto.

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Per questi motivi l’AIRR decide:

1. Il ricorso del 14 maggio 2012 presentato da S è respinto con 7 voti contro 1. 2. Non sono prelevate spese di procedura. 3. Intimazione a:

(…)

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un termine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combina- to disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: 18 gennaio 2013

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

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________________________

b. 655

Decisione del 19 ottobre 2012

________________________ Composizione dell’Autorità Roger Blum (presidente)

Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Heiner Käppeli, Alice Reichmuth Pfammatter, Claudia Schoch Zeller, Stéphane Werly, Mariangela Wallimann-Bornatico

Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (segretariato)

________________________ Oggetto Televisione svizzera di lingua italiana, RSI: La 1, servizio « La multinazionale delle vittime » diffusa nell’ambito della trasmissione « Falò » dell’ 8 settembre 2011

Ricorso del 14 maggio 2012

_________________________ Parti / Partecipanti al procedimento S (ricorrente) patrocinato dagli avvocati Prof. Dr.Urs Saxer e Dr. Matthias Schwaibold

Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (opponente)

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In fatto: A. L’8 settembre 2011, la Televisione svizzera di lingua italiana (di seguito la RSI: La

1) ha diffuso nell’ambito della trasmissione “Falò” un servizio intitolato « La multinazionale delle vittime » di 55 minuti circa affrontando il tema della pericolosità dell’amianto e dei pro- cedimenti penali in corso soprattutto dal punto di vista delle vittime. B. Nell’introduzione di circa 1 minuto e 30 secondi il giornalista Michele Galfetti pre- senta il tema affermando che non lontano dalla Svizzera Italiana, a Casale Monferrato, in Italia, ogni settimana una persona si ammala di mesotelioma, un cancro provocato dalla polvere di amianto. Fino ad ora in questa città del Piemonte 1600 persone sono già decedute e gli abitanti puntano il dito contro gli stabilimenti della Eternit chiusi negli anni 1980 dopo diversi decenni di attività. Allo scopo di stabilire le responsabilità dell’azienda Eternit, che è stata a lungo nelle mani della famiglia svizzera di S, è in corso a Torino un processo. Un dibattimento nel quale sono state sentite le vittime e del quale l’accusa ha chiesto vent’anni di prigione per S. I dibattimenti non sono ancora conclusi e una sentenza non è ancora stata pronunciata. Il presentatore precisa che S è stato contattato a diverse riprese allo scopo di conoscere la sua versione dei fatti, ma che egli ha sempre rifiutato di farlo. Il presentatore spera di poter sentire il ricorrente quando “Falò” affronterà di nuovo il tema, alla fine del pro- cesso. Il giornalista preannuncia che il servizio parlerà della storia dell’amianto, della storia delle sue vittime in Italia e nel mondo e del ruolo dell’eternit oggi e nel passato. C. Si passa poi al servizio di una durata totale di 53 minuti circa in cui si spiegano le circostanze particolari che hanno permesso l’apertura di questo processo penale, il primo a livello europeo e unico nel suo genere. Si riferisce che non era mai successo che la sola forza di volontà e la tenacia delle vittime di una catastrofe sanitaria ed ambientale abbiamo spinto la giustizia ad aprire un’inchiesta. Per la prima volta sul banco degli accusati sono presenti gli azionisti della società Eternit e non i dirigenti operativi. Inoltre, questo processo riguarda diversi Stati, tra cui l’Italia certo, ma anche la Svizzera, il Belgio e la Francia. Il servi- zio sottolinea che l’interesse al processo di Torino non risiede solo nella nazionalità svizzera di uno degli accusati ma pure nel fatto che una parte delle vittime italiane, decedute a causa dell’amianto, avevano lavorato nelle fabbriche svizzere. Si è potuto promuovere il procedi- mento penale poiché un impiegato italiano della Eternit di Niederurnen (Canton Glarona - Svizzera) era deceduto al suo domicilio nel Piemonte. Il servizio riferisce anche che, a causa della prescrizione, un simile processo non si era potuto aprire in Svizzera. “Falò” precisa che il tema dell’amianto era già stato affrontato a diverse riprese in servizi diffusi tra il 2002 e il 2008. Il servizio espone anche un istoriato della vita professionale del ricorrente, con riferimento alle sue attività in Svizzera, in Sud Africa e in Sud America. Nel servizio il ricorrente appare anche in immagine e suono in occasione della sua presenza nel 2008 ad un simposio a Basilea (SwissFoundations Herbstsymposium – intitolato Kreative Kraft Stiftungen), come pure in occasione del Vertice di Rio sull’ambiente del 1992. Si spiega pure che il ricorrente si

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è impegnato in attività filantropiche in particolare con la costituzione di un Trust denominato Viva del valore di 1 miliardo di USD che finanzia la Fondazione Avina costituita nel 1994 avente lo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile in America Latina. Si specifica che tale fondazione promuove dei leader, persone e profili imprenditoriali, valori come la dignità uma- na, la realizzazione dell’essere umano, la democrazia, il rispetto dell’ambiente, l’uguaglianza di opportunità, la responsabilità sociale, l’etica e la solidarietà. La trasmissione presenta pure una serie di testimonianze di ex-lavoratori o famigliari di lavo- ratori dello stabilimento di Casale Monferrato, dello stabilimento di Niederurnen nel Canton Glarona tra cui molti residenti in Puglia (circa una dozzina), di stabilimenti del Belgio, dei rappresentanti dell’Associazione Famigliari vittime dell’amianto, ma anche di sindacalisti svizzeri e sudafricani. Nell’emissione prendono la parola pure un medico italiano incaricato dell’allestimento del registro mesoteliomi e un medico svizzero presente ad una riunione nel Canton Glarona. Inoltre viene data parola al membro del Consiglio di amministrazione attuale di Eternit Schweiz AG di Niederurnen, Anders Holte, al rappresentante dell’Associazione Produttori di amianto Willy Affolter, prendono inoltre la parola a tre riprese l’avvocato difensore del ricor- rente nel processo di Torino, Astolfo Di Amato, così come una volta il fratello del ricorrente, T, mentre testimonia al processo di Torino, si esprime pure l’ex-dirigente dello stabilimento Eternit di Siracusa Leo Mittelhofer. Si fa sapere al telespettatore che la Eternit Schweiz AG non ha alcuna responsabilità nella vertenza in corso con i lavoratori negli stabilimenti Eternit del passato e vittime dell’amianto. Nella vertenza con l’Eternit Sicilia si dice che nel 2008 è avvenuta una transazione con gli ex- operai con il versamento di 8 milioni e 750'000-- Euro a cui aggiungere la donazione all’Ospedale di Siracusa di una macchina per la diagnosi e la cura del cancro. D’altro canto il fratello del ricorrente - TS - ha donato complessivamente 3 milioni di Euro al Comune di Casale Monferrato, all’Ospedale locale e all’Associazione delle famiglie vittime dell’amianto. Si riferisce inoltre che il Comune piemontese di Cavagnolo ha rinunciato al processo di Tori- no contro versamento di una somma di 2 milioni di Euro ugualmente, un terzo delle parti civili inizialmente presenti al processo di Torino, vi ha rinunciato contro versamento di un’indennità, due terzi per contro l’ha respinta. Il servizio tematizza anche il ruolo della Suva in Svizzera nella verifica della salute dei dipen- denti dell’azienda Eternit di Niederurnen sia tramite testimonianze degli ex-lavoratori, con commenti fuori campo, nell’ambito di una riunione a Niederurnen (GL) alla presenza anche di un medico. Il servizio si conclude con la rassegna dei volti silenziosi di dodici ex-dipendenti dello stabili- mento di Niederurnen ora residenti in Puglia. D. Segue un intervento finale in studio di 41 secondi dove il giornalista Michele Galfetti ribadisce che non esiste una responsabilità provata legalmente e che il processo è in corso. Egli afferma pure che la Suva se pur richiesta non è stata disponibile a farsi intervistare ma che ha inviato una risposta scritta di cui si è tenuto conto nell’allestimento del servizio.

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E. Con scritto del 14 maggio 2012, S (di seguito: il ricorrente), patrocinato dagli avvo- cati Urs Saxer e Matthias Schwaibold, ha interposto ricorso presso l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: l’Autorità di ricorso o l’AIRR) contro la SSR SRG (di seguito: la SSR o l’opponente) in relazione al servizio summenzionato. Al ricorso è stato allegato il rapporto del mediatore del 30 marzo 2012. Il ricorrente fa valere una violazione de l’art. 4 cpv. 2 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40). Egli sostiene che la trasmissione contestata non ha permesso al pubblico di formarsi una sua opinione sul tema affrontato, dato che non è stato informato, ma disinformato con l’omissione di fatti im- portanti e per la loro presentazione unilaterale. Il ricorrente osserva che il servizio, durato circa un’ora, ha affrontato il tema complesso dell’uso dell’amianto e delle conseguenze per la salute dei dipendenti che lavoravano questo materiale. Egli aggiunge che se l’amianto è stato apprezzato per diversi anni, utilizzato a livello mondiale per un lungo periodo e impiegato senza conoscere gli effetti nefasti sulla salute, oggi, anche se si conoscono gli effetti nocivi, è ancora utilizzato nel 60% dei paesi soprattutto fuori dall’Europa, ma il servizio non ne fa menzione. Secondo lui, il servizio non dice pure che l’amianto è stato proibito in Italia nel 1992, cioè sei anni dopo la chiusura dello stabilimento di Casale Monferrato, elemento es- senziale del servizio. Quest’ultimo si fonda, a suo avviso, al contrario su delle considerazioni ex-post e induce a credere che il ricorrente abbia conosciuto il pericolo dell’amianto ben prima del 1986 e che non abbia impedito la messa in pericolo della salute. Il ricorrente ag- giunge che il tema dell’amianto è stato esaminato esclusivamente dal punto di vista delle vittime dando solo a loro o ai loro rappresentanti la possibilità di esprimersi. Non avrebbe dato voce né a politici né ad autorità né ad esperti né a delle voci contrarie che permettano di controbilanciare, almeno in parte, l’immagine negativa nei suoi confronti. Egli ritiene che le dichiarazioni del suo avvocato siano insufficienti dal profilo del contenuto. Per di più il servizio non dice che le affermazioni risalgono a due anni prima e che non concernono una presa di posizione specifica al processo di Torino. Il ricorrente osserva che il taglio emozionale dato al servizio privilegia il solo punto di vista delle vittime e quindi la prospettiva della sua colpevo- lezza. Sostiene che non si presentano problemi simili in altri paesi, solo l’Italia ne parla. Inol- tre, il servizio non si interessa della responsabilità dello Stato Italiano, non si dice che non vi sono né legislazione sulla protezione dei lavoratori, né normative emesse dai servizi sanitari. Anche la giustizia è rimasta del tutto passiva. Secondo lui, non vi si esamina neppure la questione a sapere da quando dati scientifici dimostrano la pericolosità dell’amianto, facendo credere che da sempre se ne conoscesse la pericolosità. Il ricorrente constata che le tra- smissioni mandate in onda tra il 2002 e il 2008 sul tema dell’amianto non aggiungono nulla sul tema. Constata inoltre che, con l’impiego inappropriato di tecniche di montaggio (immagi- ne, suono, inserimento di filmati di diverse epoche), il servizio tenta di convincere il pubblico che lui stesso abbia accettato intenzionalmente la morte di diverse persone e che non si sia preoccupato dei malati dell’amianto. Il ricorrente contesta che il pubblico abbia avuto delle conoscenze preliminari sul tema dell’amianto e che abbia potuto formare una sua opinione sulla base di diverse informazioni. Conclude dunque che il servizio ha manipolato il pubblico in violazione dell’art. 4 cpv. 2 LRTV. F. In applicazione dell’art. 96 al. 2 LRTV, la SSR è stata invitata ad esprimersi sulla fattispecie. Nella sua risposta de 15 giugno 2012, l’opponente chiede che il ricorso sia respin-

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to, essendo infondati i rimproveri mossi. Essa precisa che diverse altre trasmissioni della RSI: La1 hanno affrontato il tema dell’amianto negli ultimi anni. Nel periodo 2009-2010 sono stati mandati in onda sei servizi durante il Telegiornale e uno nella trasmissione il “Quotidia- no”. La SSR aggiunge che il processo di Torino ha avuto un impatto mediatico straordinario, esteso praticamente a tutti i paesi occidentali. Afferma che anche la stampa ticinese, quella svizzera, quella italiana e quella europea hanno riferito del processo. Il pubblico avrebbe quindi avuto a sua disposizione una grande massa di informazione che gli avrebbe permesso di formarsi una sua opinione. La SSR ricorda che il pubblico è stato informato all’inizio del servizio contestato che esso si sarebbe concentrato in primo luogo sulle vittime dell’amianto, contestualizzando così le circostanze e permettendo ai telespettatori di rendersi conto che quanto avrebbero visto rappresentava in modo preponderante il punto di vista delle vittime. Anche la presunzione di innocenza di cui beneficia il ricorrente sarebbe stata ricordata al pubblico all’inizio e alla fine del servizio. Secondo l’opponente, il servizio ha dato spazio al punto di vista del ricorrente malgrado il suo rifiuto di farsi intervistare. Lo stesso vale per la Suva. Il servizio avrebbe pure riferito le opinioni del mondo politico, scientifico e di diverse autorità ed istituzioni chiamate in causa. In ossequio alla diligenza giornalistica allo scopo di presentare adeguatamente la posizione del ricorrente, la SSR afferma che “Falò” ha impiega- to il materiale a sua disposizione, anche se risaliva a qualche anno prima. Nel servizio, poi, l’avvocato del ricorrente avrebbe avuto l’occasione di esprimere il profondo dispiacere del suo cliente per le vittime e di precisare che la sua posizione sarebbe stata ampiamente spie- gata nel processo. Secondo lei, il pubblico si sarebbe reso conto che il ricorrente non era d’accordo con la tesi dell’accusa e che si sarebbe difeso nel corso del processo. Per la SSR il fatto che al momento della realizzazione e diffusione del servizio le arringhe difensive non erano ancora state pronunciate, non ha influenzato la costruzione del servizio. Del resto gli autori del servizio hanno rinunciato a presentare la requisitoria dell’accusa e le prese di posi- zione degli avvocati delle vittime. La SSR ricorda che all’inizio del servizio il presentatore ha detto in modo chiaro che “La difesa parlerà alla fine del mese. Che le udienze non sono concluse e un verdetto non è stato emesso.” Il servizio presenta inoltre testimonianze di parenti delle vittime, di medici, di sindacalisti, ma anche del fratello e dell’avvocato del ricor- rente. L’opponente sostiene che le dichiarazioni dell’avvocato Di Amato del 2009 sono in relazione con il processo di Torino e con la posizione dell’accusato, qui ricorrente. Ritiene dunque che l’informazione al pubblico non sia stata manipolatoria o scorretta. Per quanto attiene alle immagini riguardanti il simposio del 2008 a Basilea, un congresso pubblico, esse sarebbero state realizzate nel rispetto della legge e in tutta trasparenza. Il ricorrente in quell’occasione ha rifiutato di farsi intervistare, ma non avrebbe espresso la volontà di impedire l’uso di quelle immagini. La SSR riconosce che il servizio contiene imma- gini e suono con effetto emozionale forte, ma considera che queste non abbiano manipolato il pubblico. Precisa inoltre che le ricerche giornalistiche sono state eseguite in modo diligente e approfondito. Tutti i fatti contenuti nel servizio sarebbero stati oggetto di controlli dettagliati nel rispetto del principio della presentazione fedele degli avvenimenti e della trasparenza. Il materiale raccolto sarebbe stato il frutto di lunghi anni di ricerche approfondite. Secondo la SSR, l’informazione secondo cui l’azienda Eternit Svizzera è stata a lungo nelle mani della famiglia di S è corretta. Anche in merito alla pericolosità dell’amianto le informazioni fornite

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nel servizio sarebbero corrette anche se succinte. Per di più, il pubblico sarebbe stato infor- mato che delle precauzioni sarebbero state prese dal ricorrente per proteggere i lavoratori. La SSR riconosce che le espressioni “abbandono” o “semplicemente se ne è andato“ sono imprecise, ma non hanno rilievo dal punto di vista delle normative sui programmi. A suo avviso, esse riflettono ciò che è avvenuto quando la Eternit di Casale Monferrato è fallita nel mese di giugno del 1986: la produzione è stata interrotta e lo stabilimento è stato abbandona- to senza alcuna misura di risanamento, con conseguente grave problema ambientale. La presenza di amianto ha continuato a produrre i suoi effetti nocivi diversi anni dopo la chiusu- ra. In conclusione l’opponente ritiene che non sussista alcun elemento tale da falsare l’informazione fornita al pubblico o che metta in evidenza una violazione dei principi dell’art. 4 della LRTV. Essa ha allegato diversi annessi relativi al tema dell’amianto e al processo di Torino che la RSI: La 1 ha diffuso tra il 2002 e il 2012. G. Nella sua replica del 9 luglio 2012, il ricorrente si riferisce agli argomenti esposti nel suo ricorso. Egli esamina e critica gli allegati alla presa di posizione della SSR del 15 giugno

2012. Sostiene in particolare che la SSR a difeso ad oltranza la propria autonomia redaziona- le fraintendendo i rimproveri che le sono stati mossi. Considera che la violazione dei pro- grammi ne deriva anche dalla presa di posizione dell’opponente e dei suoi allegati. H. Nella sua duplica del 30 agosto 2012, la SSR conferma integralmente la sua presa di posizione del 15 giugno 2012, contesta le affermazioni e le conclusioni contenute nella replica del 9 luglio 2012 e rinvia per il resto alle argomentazioni circostanziate già esposte in precedenza. In conclusione, essa ritiene che il servizio contestato abbia rispettato i principi della presentazione corretta dei fatti e degli avvenimenti (principio dell’oggettività), della veri- dicità, della trasparenza e della diligenza giornalistica e che il pubblico ha avuto modo, sulla base degli elementi esposti nel documentario, di farsi un’opinione fondata in merito ai punti essenziali della complessa vertenza. I. Con scritto del 5 settembre 2012, l’AIRR ha trasmesso al ricorrente una copia della duplica del 30 agosto 2012 e gli ha impartito un termine al 16 settembre 2012 per indicare se interessi privati degni di protezione non si opponevano alla tenuta di deliberazioni pubbliche ai sensi dell’art. 97 cpv. 1 LRTV. J. Con scritto del 13 settembre 2012, il ricorrente non ha fatto valere alcun’obiezione in merito alla tenuta di deliberazioni pubbliche. Egli osserva che le trasmissioni mandate in onda tra il 2002 e il 2008 non aggiungono nulla sul tema.

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In diritto:

1. Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di mediazione, conformemente all’art. 95 cpv. 1 LRTV. Inoltre è sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 LRTV. 2. L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. È legittimato a ricorrere chi- unque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione, ha al- meno 18 anni, è cittadino svizzero, se straniero, è titolare di un permesso di domicilio o di dimora e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto della trasmissione contestata (art. 94 cpv. 1 lett. b LRTV; ricorso individuale o popolare). Con l’entrata in vigore della nuo- va LRTV, le persone giuridiche e le altre associazioni, come i partiti (ai sensi dell’art. 60 segg. CC), sono legittimate a interporre ricorso in virtù dell’art. 94 cpv. 1 lett. b LRTV (cfr. a proposito il messaggio del Consiglio federale relativo alla LRTV; FF 2003 1399 segg., in particolare pag. 1569). 2.1 Un ricorso è pertanto ammissibile, se il ricorrente stesso è oggetto della trasmis- sione controversa o se ha uno stretto legame con essa, fatto che lo distingue dagli altri tele- spettatori. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale (di seguito: il TF) ha ritenuto che un interesse personale particolare per un determinato argomento non è ancora sufficiente per ammettere un legame stretto con l’oggetto della trasmissione (DTF 130 II 514 consid. 2.2.1 segg., pag. 517 segg. [« Drohung »]). 2.2 Nella fattispecie, il ricorrente intrattiene uno stretto legame con la trasmissione con- testata. Egli possiede la nazionalità svizzera, vi si parla della sua famiglia e di lui stesso in relazione con Eternit svizzera e di Casale Monferrato e lo si cita tra gli imputati del processo di Torino sulle vittime dell’amianto. Delle immagini che lo raffigurano sono inoltre state diffu- se. Le condizioni di un ricorso individuale sono dunque adempiute. 3. Il ricorso definisce l’oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d’esame dell’AIRR. Quando entra nel merito, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto appli- cabile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni invocate dalle parti (DTF 121 II 29, consid. 2a pag. 31 [“Mansour – Mort dans le préau”]). In particolare, il ricorrente ritiene che la trasmissione contestata sia stata tendenziosa e manipolatoria e abbia così violato i principi della corretta presentazione degli avvenimenti (principio dell’oggettività), della veri- dicità e della trasparenza dell’art. 4 cpv.2 LRTV. 3.1 L’art. 93 al. 3 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) e l’art. 6 cpv. 2 LRTV ga- rantiscono alle emittenti l’autonomia nel concepire i loro programmi. Tale autonomia com- prende, oltre alla libera scelta dei temi di una trasmissione o di un servizio, anche la libertà in materia di elaborare i contenuti. L’emittente, in questo ambito, è però tenuta a rispettare le disposizioni sul contenuto delle trasmissioni redazionali (art. 97 cpv. 2 lett. a LRTV), nelle quali rientra, in particolare, anche il principio della corretta presentazione degli avvenimenti (art. 4 cpv.2 LRTV).

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3.2 In relazione all’obbligo di presentazione corretta degli avvenimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV), l’AIRR esamina in quale misura il pubblico ha potuto farsi un’idea il più possibile corretta dei fatti o di un argomento e nel contempo una propria opinione (DTF 131 II 253, consid. 2.1 segg., pag. 256 segg. [Rentenmissbrauch »], GAAC 62/1998, n. 50, pag. 459; 60/1996, n. 24, pag. 183). Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure im- perfezioni a livello redazionale, che non potrebbero influenzare notevolmente la visione d’insieme fornita dalla trasmissione, non hanno rilevanza dal punto di vista del diritto in ma- teria di programmi (DTF 131 II 253 summenzionata, consid. 3.4; DTF non pubblicata del 22 agosto 2005 nella causa 2A_41/2005 [« Kunstfehler »], consid. 3.1). Se vi sono indizi se- condo i quali i radioascoltatori o i telespettatori sono stati privati della possibilità di crearsi liberamente la propria opinione, l’AIRR verifica anche se sono stati rispettati gli obblighi fondamentali di diligenza giornalistica (cfr. Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medien- recht für die Praxis, Zurigo 2011, 4a edizione, pag. 216 segg.). 3.3 Le disposizioni del diritto dei programmi non escludono né le considerazioni o le critiche delle emittenti, né il giornalismo impegnato / giornalismo d’inchiesta (anwaltschaftli- cher Journalismus) che porta l’emittente ad adottare una certa tesi (DTF 131 II 253, consid. 2.2 [“Rentenmissbrauch”]; sentenza del Tribunale federale del 22 agosto 2005, 2°.41/2005, consid. 2.2 [“Kunstfehler”]. L’importante è che la trasparenza sia garantita e che la trasmis- sione permetta al pubblico di farsi una sua opinione. Se durante una trasmissione sono mossi rimproveri rilevanti all’indirizzo di persone, aziende, organizzazioni o autorità, a causa del rischio di arrecare danno agli interessati, vige l’obbligo di adottare una diligenza giorna- listica accresciuta. In casi simili è necessario procedere a ricerche accurate, che si adden- trino nei dettagli delle accuse formulate (GAAC 62/1998, n° 27, pag. 201; 60/1996, n° 83, pag. 745). Occorre poi presentare in modo appropriato il punto di vista delle persone attac- cate (DTF 114 Ib 209 segg.; GAAC 59/1995, n° 3.3, pag. 352, [« Dioxin I »]; decisione dell’AIRR b. del 20 ottobre 2011, consid. 5.1 e 5.2 [“Les mauvais esprits de Genève”]; b. 569 del 7 dicembre 2007, consid. 5.4 a 5.6 [“Difensore accusato”] e b. 452 del 21 giugno 2002, consid. 7.6 [“ACUSA –News”]) di modo che il pubblico disponga di tutti gli elementi di apprezzamento. La presentazione fedele degli avvenimenti non impone tuttavia di conside- rare tutti allo stesso modo sotto il profilo qualitativo e quantitativo (DTF non pubblicata del 12 settembre 2000, 2A.32/2000 [« Vermietungen im Milieu »]). 3.4 Nei servizi che riguardano un procedimento penale pendente, deve essere rispet- tata la presunzione d’innocenza ai sensi dell’art. 6 cpv. al. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU; SR0.101) e dell’art. 32 cpv. 1 Cost. (DTF 116 IV 31 E. 5a pag. 39 segg. [« Lucona/Proksch »]; sentenza 2A.614/2003 del Tribunale federale del 8 marzo 2005 E. 3.3 [« Nicole Dubosson/jean-Yves Bonvin »]; Franz Zeller, Zwischen Vorverurtei- lung und Justizkritik, Bern 1998, pag. 287segg.); decisione dell’AIRR b. 617 del 28 agosto 2010 [« Fall Holenweger »]. Infatti ognuno è presunto innocente fintanto che non sia con- dannato con sentenza cresciuta in giudicato. Per questo motivo, nei servizi riguardanti una procedura penale in corso bisogna evitare anticipi di giudizio. Il principio di innocenza ri- chiede una descrizione precisa dei fatti e dei diversi punti di vista e cautela nell’uso delle immagini e del suono (decisione dell’AIRR b. 569 consid. 5.3 sopracitata).

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3.5 L’AIRR nella sua valutazione della trasmissione deve tenere conto delle conoscen- ze preliminari del pubblico sul tema trattato (Vorwissen), del tipo di trasmissione, del tema e dell’oggetto della trasmissione (DTF 132 II 290 consid. 3.2.3, pag. 296 [« Dipl. Ing. Paul Ochsner »]. In materia di conoscenze preliminari, si ritiene che tantomeno il tema è cono- sciuto dal pubblico di una trasmissione, tanto più dovrà essere dettagliata l’informazione. Al contrario, più un tema è conosciuto, più si può ammettere che il pubblico è in grado di di- stinguere e comprendere. Il riassunto di un fatto sconosciuto al pubblico deve comprendere gli elementi principali (GAAC 59/1995, no 3.3, pag. 353 [« Dioxin »]. 3.6 Nella valutazione di un’emissione e del suo rispetto del principio di oggettività è decisiva l’impressione complessiva (Gesamteindruck) che si può ricavare dalla trasmissio- ne, al di là della valutazione delle singole informazioni o opinioni che la compongono (GA- AC 62/1998, no 27, pag. 200; 58/1994, no 46, pag. 373; DTF 114 Ib pag. 334 e pag. 343). 4. La trasmissione “Falò” è un’emissione settimanale di informazione e di attualità nazionale ed internazionale della RSI in onda ogni giovedì sera. I temi - sociali, politici ed economici - vi sono trattati in modo approfondito e critico, al contrario delle rubriche del Te- legiornale ad esempio. Il servizio mandato in onda l’8 settembre 2011, intitolato “La multi- nazionale delle vittime”, ha affrontato il tema della pericolosità dell’amianto, dei procedimen- ti penali in corso soprattutto dal punto di vista delle vittime e delle circostanze particolari che hanno permesso l’apertura del processo Eternit di Torino (cfr. punto B e C, pag. 2 e 3) che vede come accusato, fatto innegabile, anche il qui ricorrente. Tuttavia “Falò” non si prefig- geva di addentrarsi nei dettagli del procedimento penale in sé o in specifiche argomenta- zioni giuridiche dell’accusa o della difesa. 4.1 In primo luogo, la SSR ritiene, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente (cfr. punto 9, lett. a, pag. 4 del ricorso del 14 maggio 2012), che sia la scelta di occuparsi del processo Eternit di Torino in una determinata fase del procedimento penale, sia il modo in cui trattare tale materia, sia il momento in cui diffondere il servizio rientrano nelle sfera di autonomia dell’emittente (cfr. punto 3.1 qui sopra). Non spetta al ricorrente decidere della pertinenza giornalistica della scelta del tema, del momento e del formato. Nel caso specifi- co, la redazione di “Falò” ha deciso di presentare al pubblico un documentario nel quale venivano spiegate, in modo ampio e critico, le circostanze particolari che hanno portato al processo. Questa scelta è stata dettata dal fatto che per la prima volta a livello europeo era in corso un processo penale per molti versi eccezionali (cfr. punto C primo paragrafo, pag. 2 della presente decisione). A mente dell’opponente sembrava quindi giustificato per una tra- smissione di approfondimento informativo ritornare sul tema in occasione di una tappa im- portante e d’attualità, ossia la presentazione da parte del pubblico ministero e della difesa delle proprie argomentazioni. In effetti, la questione del processo di Torino in particolare era già stata trattata al momento del rinvio a giudizio nel 2008/2009. Per la SSR la scelta di realizzare e diffondere il servizio prima della ripresa autunnale del processo - e quindi prima degli interventi degli avvocati difensori - non ne ha influenzato la costruzione; il tema trattato l’ 8 settembre 2011 sulla pericolosità dell’amianto e sulle responsabilità penali che ne pos- sono derivare poteva essere già trattato a questo stadio del processo. Del resto, gli autori del servizio hanno rinunciato a presentare la requisitoria dell’accusa e le prese di posizione

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degli avvocati delle vittime. Allo stesso modo, come annunciato al pubblico durante la tra- smissione dell’ 8 settembre 2011, “Falò” ha successivamente riproposto un servizio a pro- cedimento concluso il 16 febbraio 2012, quando è stata emessa la sentenza del Tribunale di Torino. 4.2 Il ricorrente ritiene che la trasmissione contestata sia stata tendenziosa e manipo- latoria e abbia così violato i principi di oggettività, di veridicità e di trasparenza. Egli sostiene che il pubblico non a potuto formarsi una sua opinione sul tema affrontato, visto che non è stato informato ma disinformato con l’omissione di fatti importanti e per la loro presentazio- ne unilaterale, emozionale e accusatrice. 4.3 Nel merito delle altre critiche mosse dal ricorrente nel ricorso in riferimento a pre- sunti errori e mancate informazioni nel servizio contestato, l’Autorità di ricorso si determina quanto segue. 4.3.1 La prima critica riguarda il numero delle vittime e la responsabilità di Eternit Svizze- ra, rispettivamente del ricorrente. Che l’amianto abbia causato migliaia di vittime in tutto il mondo, tra cui 1'600 a Casale Monferrato, dove ogni settimana si ammala una persona di mesotelioma a causa dell’amianto è un dato di fatto scientificamente provato e riconosciuto. Allo stesso modo, corrisponde al vero che gli emigranti italiani che hanno lavorato nello sta- bilimento Eternit di Niederurnen o che semplicemente hanno abitato in questa località e che poi sono rientrati in Italia, sono deceduti per causa dell’amianto. Non viene quindi riportata alcuna informazione errata, ma unicamente dei fatti provati e delle cifre per permettere al pubblico di rendersi conto dell’ampiezza del tema che si stava trattando. Quanto alla re- sponsabilità di Eternit Svizzera, rispettivamente del ricorrente, il pubblico viene chiaramente informato nell’introduzione alla fine del servizio che sarà il processo di Torino a formulare un giudizio a tale proposito. Nessuna responsabilità è stata attribuita, ma si è descritta una situazione drammatica. 4.3.2 La seconda critica riguarda il fatto che il servizio non chiarisce che il Gruppo Eternit svizzero è stato in realtà solo per un breve periodo (dal 1974 al 1986) l’azionista più impor- tante delle fabbriche italiane di amianto (ed azionista di maggioranza solo dopo il 1980), rispetto alla storia decennale di queste fabbriche. Proprio a partire da questo periodo furono fatti dei notevoli investimenti per innalzare la sicurezza sul lavoro. Si sottace inoltre che il ricorrente non abbia mai assunto funzioni operative nelle fabbriche italiane. Il ruolo della famiglia del ricorrente e del ricorrente stesso con Eternit Italia è stata oggetto di una perizia giudiziaria richiesta dalle autorità torinesi (cfr. allegato no 8 alla presa di posizione della SSR del 15 giugno 2012). Il perito giunge alla conclusione che nel 1952, il pacchetto di con- trollo di Eternit Spa – società che gestiva gli stabilimenti italiani – era frazionato fra quattro famiglie, tra cui quella del ricorrente. A quest’ultima, viene poi affidata la gestione operativa della Eternit Spa nell’ottobre 1972. Il perito scrive “il controllo del gruppo svizzero ricondu- cibile alla famiglia di S si rivela subito più capillare di quello esercitato dai Belgi. Inoltre la famiglia di S continua a sottoscrivere gli aumenti di capitale di Eternit Spa [.....] e così vede rapidamente crescere la propria quota del capitale sociale di Eternit Spa. [….] Ciononostan- te, la società si trasforma in una vera e propria controllata del gruppo svizzero riconducibile alla famiglia di S. Emergono prove specifiche dell’ingerenza della casa madre svizzera nel-

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le scelte di Eternit Spa relative ai finanziamenti da ottenere, agli investimenti in macchinari e impianti da effettuare, alla politica sindacale, alla politica di gestione del rischio amianto. Il ramo della famiglia di S che gestiva l’investimento in Eternit Spa faceva capo a S, che ha assunto responsabilità operative nella casa madre svizzera Eternit AG a partire dal gennaio 1975“. È quindi corretta l’informazione data dal servizio ai telespettatori, secondo il quale l’azienda italiana è stata per molto tempo nelle mani della famiglia di S. 4.3.3 La terza critica riguarda la consapevolezza della nocività dell’amianto. Il ricorrente sostiene che “Falò” non chiarisce da quando esistono conoscenze scientifiche che ne di- mostrino la pericolosità, facendo credere che si sapesse da sempre che esso fosse perico- loso. D’altro canto, già nel 1900, in Gran Bretagna, l’asbestosi (malattia professionale pro- vocata da inalazione di polvere d’amianto) era riconosciuta scientificamente; nel 1918, gli Stati Uniti rifiutano di assicurare la vita dei lavoratori a contatto con l’amianto. Nel 1936, in Germania, l’asbestosi viene inserita nel catalogo delle malattie professionali, mentre nel 1943 viene riconosciuto il legame di causalità tra l’amianto e il mesotelioma. In Svizzera, nel 1939, si viene à conoscenza per la prima volta che l’amianto provoca l’asbestosi e, nel 1953, essa viene inserita nel catalogo delle malattie professionali. Lo stesso avviene nel 1943 in Italia, nel 1945 in Francia, nel 1955 in Austria e nel 1969 in Belgio. A metà degli anni 1970, la Suva ha rinforzato le prescrizioni e i valori limiti, vietando l’amianto a fiocchi (cfr. estratto dal “Dossier amianto” della Suva, pag. 5 e 9 dell’allegato no 9 alla presa di po- sizione della SSR del 15 giugno 2012). Non è quindi errato affermare nel servizio che in Italia e a Casale Monferrato si conoscono i nessi tra asbesto e mesotelioma da decenni. Il pubblico è stato inoltre informato dell’ex-dirigente dello stabilimento Eternit di Siracusa che nel 1979, quando egli assunse un posto dirigente alla Eternit Italia, che si sapeva già tutto sul potenziale mortale dell’amianto. È quindi corretto affermare che già nel 1976 i proprieta- ri degli stabilimenti erano a conoscenza della pericolosità di tale fibra. Tramite la testimo- nianza del fratello del ricorrente, il pubblico è stato ugualmente informato che delle precau- zioni a protezione della salute dei lavoratori all’interno degli stabilimenti erano state prese e che questo era l’obiettivo di S. Anche il suo avvocato ha parlato della nocività dell’amianto e del fatto che lo Stato italiano ancora negli anni 1980 richiedeva l’utilizzo di questo materiale nei bandi di concorso pubblico. Inoltre, il tema della pericolosità dell’amianto per la salute è da molto tempo trattato regolarmente dai media. Il pubblico è a conoscenza della sua peri- colosità, soprattutto per la sua presenza in materiali incorporati in edifici (tubi, pareti, tetti, isolazioni…). La presenza di questo materiale ha imposto la chiusura di edifici anche ad uso pubblico, quali ad esempio scuole per procedere al risanamento dei locali, vagoni fer- roviari delle FFS, il tutto ampiamente descritto nei media. 4.3.4 Per questi motivi, sebbene succinta, il pubblico ha ricevuto una corretta informa- zione volta a chiarire da quando la nocività dell’amianto era nota. Ha dunque potuto formar- si la sua opinione sul tema trattato. 4.3.5 La quarta critica concerne il fallimento e l’abbandono della Eternit italiana di Casale Monferrato. La società della Eternit di Casale Monferrato viene dichiarata fallita dal Tribuna- le di Genova il 4 giugno 1986. Nel servizio contestato, si è voluto semplificare il tutto rinun- ciando ai dettagli giuridici di questo auto-fallimento. Effettivamente, se le espressioni “ab-

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bandono” o “semplicemente se ne è andato” sono imprecise, esse riflettono ciò che è avve- nuto quando la Eternit di Casale Monferrato è fallita: la produzione è stata interrotta e lo stabilimento è stato abbandonato senza alcuna misura di risanamento, con conseguente grave problema ambientale. Tali espressioni non hanno rilievo dal punto di vista delle nor- mative sui programmi. 4.4 Il ricorrente sostiene poi che, nel servizio, il tema dell’amianto e del relativo pro- cesso di Torino sono stati esaminati esclusivamente dal punto di vista delle vittime - quindi in modo unilaterale - dando solo a loro e ai loro rappresentanti la possibilità di esprimersi (cfr. punto 8, pag 3 del ricorso del 14 maggio 2012). Nell’ambito de giornalismo impegnato / giornalismo d’inchiesta, non è escluso che il tema venga affrontato “a tesi”, ossia sotto un taglio critico. L’unico limite a un tale tipo di giornalismo è che i fatti devono essere rappre- sentati oggettivamente, in modo trasparente e non manipolatorio e che la trasmissione permetta al pubblico di farsi una sua opinione. Il tema dell’amianto è stato in effetti affronta- to prendendo spunto dal processo in corso a Torino. Si ribadisce che una delle particolarità di questo processo è stato proprio il ruolo delle numerose vittime di Casale Monferrato e in special modo dell’Associazione dei famigliari delle vittime dell’amianto, la cui tenacia ha portato all’apertura di questo processo. Nondimeno, il pubblico è stato informato sin dall’inizio della trasmissione, già nel lancio prima della messa in onda del servizio, che esso avrebbe riguardato in primo luogo le vittime dell’amianto - una voce fuori campo annuncia “La voce delle vittime in attesa che il processo di Torino emetta un verdetto definitivo”-, con- testualizzando così le circostanze e permettendo ai telespettatori di rendersi conto che quanto avrebbero visto rappresentava maggiormente il punto di vista delle vittime. Questo fatto è stato pure ricordato al pubblico anche alla conclusione del programma. In effetti, l’intervento finale del giornalista inizia rilevando che “Questa è dunque la storia toccante raccontata dalle vittime”. Il pubblico era quindi del tutto consapevole che il servizio avrebbe avuto questo taglio specifico prevalentemente unilaterale. 4.4.1 Il tema del processo di Torino, pur essendo stato affrontato nel servizio di “Falò” privilegiando il punto di vista delle vittime, lascia comunque spazio al punto di vista sia dell’accusato, qui ricorrente - per quanto possibile e malgrado il suo silenzio -, sia di altri attori, come la Suva e lo Stato Italiano. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, nel servizio contestato è stato riportato anche il parere del mondo politico, del mondo scientifi- co, di varie autorità e istituzioni chiamate in causa (cfr. punto C, pag. 3 della presente deci- sione). Questo sia attraverso interviste, sia nel testo del servizio. Si sono anche messe in evidenza eventuali altre responsabilità, tali una certa tolleranza delle istituzioni preposte al controllo della sicurezza dei lavoratori (Suva, autorità sanitarie, tra cui i medici che opera- vano intorno allo stabilimento Eternit nel canton Glarona, lo Stato Italiano quale ente appal- tante, autorità legislativa ed esecutiva), oltre a quelle che possono essere addossate alle parti accusate nel processo di Torino. Inoltre si è fatto riferimento ad altri procedimenti giu- diziari avvenuti in Italia, in particolare a quello di Siracusa, concernente lo stabilimento E- ternit Sicilia, che ha portato ad una transazione giudiziaria tra le parti (cfr. punto C settimo paragrafo, pag. 3 della presente decisione). Ciò ha permesso di controbilanciare, almeno in parte, l’immagine negativa del ricorrente.

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4.4.2 Inoltre, visti i rimproveri mossi nei confronti del ricorrente, gli autori del servizio di “Falò” hanno più volte offerto la possibilità al ricorrente di prendere posizione in merito al tema trattato nel servizio. Egli non ha mai voluto farsi intervistare dai giornalisti della RSI: La 1, non ha permesso ai suoi legali di prendere posizione in modo dettagliato, perlomeno per iscritto (come lo ha fatto la SUVA, chiamata in causa nel documentario), né ha permes- so ad altre persone di esprimersi al riguardo. Il pubblico è stato informato di questo fatto, dei vari tentativi di avere almeno una sua presa di posizione e dei suoi dinieghi (cfr. punto B, pag 2 della presente decisione). In tale caso, colui che non prende posizione in merito a rimproveri, soprattutto se si tratta di gravi accuse, è sempre svantaggiato, anche se ha dei buoni motivi per farlo. Il solo rifiuto della persona non basta. Il giornalista è allora tenuto ad introdurre nel servizio altri elementi che permettano di salvaguardare gli interessi della per- sona attaccata. Nella fattispecie, in ossequio alla diligenza giornalistica e alfine di presenta- re in modo adeguato la posizione del ricorrente in mancanza di qualsiasi sua collaborazio- ne, gli autori del servizio hanno utilizzato il materiale a loro disposizione (dichiarazioni dell’avvocato del ricorrente, testimonianze e sequenze di immagini), anche se risalenti a qualche anno prima e hanno proceduto alla realizzazione del servizio come meglio hanno potuto. A tale proposito va fatto notare che, se la costante giurisprudenza del Tribunale fe- derale impone al giornalista, qualora una trasmissione riguardi un tema controverso, di pre- sentare le opinioni antagoniste, l’autorità giudiziaria non impone tuttavia una modalità di presentazione di queste opinioni (DTF 114 Ib 204). 4.4.3 Nel servizio, l’avvocato del ricorrente ha poi avuto l’occasione per ben tre volte di illustrare la posizione del suo cliente, di spiegare che egli era addolorato per la tragedia dell’amianto, che a Casale Monferrato aveva investito somme ingenti per migliorare le misu- re di protezione, che negli anni 1970 e 1980 tutti facevano largo uso dell’amianto - conside- rato come materiale miracoloso - e che addirittura i bandi di concorso per opere pubbliche in Italia ne richiedevano esplicitamente l’impiego, che la sua posizione sarà ampiamente spiegata al processo, che egli affronta quest’ultimo con grande fiducia e chiede giustizia. L’intervista rilasciata dall’avvocato risale in effetti al 2009 e quindi non in occasione del pro- cesso di Torino. Tuttavia, essa riguarda una sua fase direttamente precedente, ossia il rin- vio a giudizio nel 2009 del ricorrente per le accuse poi oggetto del successivo processo. Quanto affermato dall’avvocato è quindi stato utilizzato in relazione allo stesso tema del servizio e dell’intervista, ossia il processo di Torino e la posizione dell’imputato. Quanto è stato detto nel 2009 avrebbe potuto essere ripetuto nel 2011. L’informazione fornita al pub- blico in quest’ambito non è quindi stata manipolatoria o scorretta. 4.4.4 Altresì, la testimonianza del fratello del ricorrente durante il processo ha contribuito a chiarire meglio la posizione di quest’ultimo. Il pubblico viene in effetti a conoscenza del fatto che costui “si è chiaramente espresso nel senso che un’attività sicura con l’amianto è una necessità” e “da questo era chiaro che era un compito molto complesso”. 4.4.5 Per quanto riguarda il rimprovero di non aver dato voce ad esperti indipendenti, l’AIRR ribadisce che il tema del servizio non era il processo di Torino in quanto tale; pertan- to non si è voluto entrare nel merito delle argomentazioni dell’accusa e della difesa in detta- glio, né si è ritenuto dover interpellare esperti indipendenti a supporto dell’una o dell’altra

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parte. Anche senza il ricorso a specialisti indipendenti, il documentario ha messo a disposi- zione del pubblico informazioni corrette, veritiere e senza manipolazioni. 4.5 Contestato nel ricorso è pure il fatto che il servizio di “Falò” abbia veicolato un’immagine negativa del ricorrente e lo abbia illustrato quale unico responsabile della ca- tastrofe dell’amianto. 4.6 Il fatto che il servizio ruota attorno al processo di Torino dove il ricorrente è imputa- to insieme al belga C, nel ruolo di ex-proprietari di una multinazionale dell’amianto, corri- sponde al vero. D’altra parte, il ricorrente è una personalità nota in tutta la Svizzera. Appare dunque coerente che il servizio dia uno spazio particolare alle descrizioni delle sue attività professionali. Si raccontano i suoi inizi nel settore del cemento-amianto, i suoi interessi in altri campi di attività - Nestlè e ABB ad esempio - e le sue attività attuali - la filantropia e l’impegno nello sviluppo sostenibile - (cfr. punto C secondo paragrafo, p. 2). Ne risulta dun- que un quadro sfaccettato del suo percorso professionale. Questi aspetti sono fondamentali affinché il pubblico possa formarsi liberamente la propria opinione. Il fatto che un industria- le, in precedenza attivo nella produzione di materiali che potevano mettere in pericolo la salute dei lavoratori, abbia orientato i suoi sforzi imprenditoriali susseguenti nelle attività economiche che privilegiano lo sviluppo sostenibile e sia attivo nelle attività filantropiche in Svizzera e all’estero, non può essere ritenuto negativamente. Che queste attività siano sta- te menzionate per suggerire una certa contraddizione con il suo preteso disinteresse per la sorte delle vittime dell’amianto è solo una delle interpretazioni possibili, come lo è pure il fatto che la menzione della costituzione di un Trust Viva da parte del ricorrente, il quale fi- nanzia la Fondazione Avina creata allo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile in Ame- rica Latina, possa essere percepito dal pubblico come un mezzo attuato dal ricorrente per sottrarre dei beni alle vittime dell’amianto. Anche l’uso del termine “guru” nel servizio, per indicare l’attività del ricorrente nel campo della promozione dello sviluppo sostenibile, non può essere ritenuto come lesivo della personalità di quest’ultimo. Va poi sottolineato che, attraverso le dichiarazioni dell’avvocato del ricorrente, il pubblico prende conoscenza del rammarico da lui provato nei confronti delle vittime dell’amianto (cfr. punto 4.3.3, pag.11 della presente decisione). Tramite le testimonianze del fratello e dell’ex-dirigente dello sta- bilimento Eternit di Siracusa, il telespettatore viene inoltre a conoscenza che delle misure di protezione della salute dei lavoratori furono prese dal ricorrente all’interno degli stabilimenti Eternit e che questo era un suo obiettivo. Il servizio ha riferito anche di una serie di dubbi ed incertezze relative alla pericolosità dell’amianto espresse dal mondo medico (Suva) co- me pure della problematica della lunga latenza di 30/40 anni tra l’assunzione delle fibre di amianto e l’insorgere del mesotelioma (cancro ai polmoni). Nel suo colloquio di Basilea, il ricorrente afferma inoltre aver voluto far qualcosa di grande dopo il decesso del padre e del fratello minore, evento che l’aveva portato a riflettere sul fine ultimo della vita. Il pubblico è quindi in grado di ritenere se le attività del ricorrente a favore dello sviluppo sostenibile de- vono essere giudicate positivamente o no. 4.7 Criticato è pure il fatto che il servizio filmato di circa 50 minuti dà un suo esito di condanna tramite la parte filmica, drammaturgica e parlata. 4.7.1 In effetti, al momento della diffusione del servizio di “Falò” del’8 settembre 2011,

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era in corso contro il ricorrente un processo penale per “disastro ambientale doloso” e di “omissione dolosa di misure di sicurezza”. Il principio della presunzione d’innocenza e il relativo divieto di condanna anticipata impongono, fra l’altro, ricerche molto accurate e una prudenza particolare nel riferire fatti connessi a procedimenti penali in corso. Inoltre, per il pubblico deve risultare chiaro che l’apertura di un’inchiesta penale nei confronti di una per- sona è ancora ben lungi dal costituire una condanna. Nella fattispecie, nell’introduzione e alla fine del servizio il presentatore ha chiaramente comunicato al pubblico che il processo penale era in corso, che la difesa avrebbe parlato a fine mese, che i dibattimenti non erano ancora conclusi e che una sentenza non era ancora stata pronunciata. Era quindi chiaro per i telespettatori che le accuse formulate tramite le vittime, che rispecchiano le accuse formulate dal Ministero pubblico e oggetto del processo di Torino, erano solo una versione dei fatti e non necessariamente quella vera. Per di più, il pubblico si è reso conto che il ri- corrente non era d’accordo con la tesi dell’accusa e che si sarebbe difeso nel corso del processo. L’avvocato del ricorrente ha pure spiegato che quest’ultimo avrebbe nel corso del processo illustrato la sua condotta e che si riteneva innocente. Alla fine dell’emissione, il presentatore ha confermato che nei confronti del ricorrente non esisteva alcuna responsa- bilità provata legalmente. Il pubblico era dunque ben conscio che solo il Tribunale di Torino avrebbe potuto stabilire se i fatti esposti nel processo erano pertinenti e veritieri, tali da fon- dare una condanna. 4.7.2 Per quanto riguarda le immagini del ricorrente contenute nel servizio, esse sono state realizzate nel pieno rispetto della legge e con assoluta trasparenza. Si tratta infatti di immagini riprese durante il SwissFoundations Herbstsymposium 2008 di Basilea, convegno pubblico, dal titolo “Kreative Kraft Stiftungen”. In occasione di questo incontro, la giornalista accreditata della RSI si è presentata al ricorrente, con la telecamera ben visibile, e ha chie- sto un’intervista che però è stata rifiutata. Nessuna richiesta di non utilizzo delle immagini riprese è stata formulata. D’altronde, chi interviene a un simposio pubblico deve accettare il fatto che possa essere filmato (cfr. decisione dell’AIRR b. 544 del 4 maggio 200, cons. 4; b. 555 del 31 agosto 2007, cons.4.5), tanto più se si tratta di un personaggio di pubblica noto- rietà, come il ricorrente. L’uso di queste immagini nel servizio può giustificarsi da un inte- resse pubblico all’informazione, ritenuto che le riprese televisive sono state utilizzate per illustrare le attività filantropiche del ricorrente, nell’ambito di un servizio concernente gravi accuse penali nei suoi confronti, oggetto di un processo penale che vede coinvolte molte parti civili. Anche nel loro contenuto e nel loro uso, le immagini non possono essere ritenute lesive della personalità del ricorrente, o fuorvianti dal punto di vista della correttezza dell’informazione. La musica allegra e leggera tipo tarantella che accompagna le immagini del ricorrente, viene utilizzata anche alla fine della trasmissione in concomitanza con i volti silenziosi di 12 ex-operai pugliesi della Eternit di Niederurnen. Pertanto, l’impiego di tale tipologia di musica non permette di emettere delle deduzioni negative nell’uno e nell’altro caso. 4.7.3 Le immagini rappresentano un elemento centrale del mezzo televisivo. Esso è un mezzo emozionale che vive di immagini di forte impatto, poiché associa testo ad immagini e suoni. Nella realizzazione di una trasmissione è dunque lecito far ricorso a mezzi dram- maturgici (DTF 131 II 253, cons. 3.2; 121 II 29, cons. 3b). Tali mezzi non devono tuttavia

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impedire al telespettatore di formarsi una libera opinione sul tema trattato, ossia non devo- no essere manipolatori. Nel caso specifico, è vero che il servizio si basa principalmente sulle testimonianze delle vittime dell’amianto o di famigliari delle vittime e quindi sulla pre- sentazione della loro sofferenza tramite immagini e musiche emozionalmente forti. Esse possono quindi essere adeguate alla drammaticità del tema trattato e sono inoltre usate in forma registica raffinata ed a volte perfino poetica. Nondimeno, la SSR avrebbe potuto far prova di maggior prudenza nell’uso di certe immagini estranee al processo raffiguranti il ricorrente e diffuse durante il servizio, le quali non hanno alcun nesso con il tema trattato (soprattutto quella che illustra il ricorrente ad un’asta a New York acquistando un quadro per diversi milioni), come pure nell’uso di musiche e suoni di troppo forte impatto. 4.7.4 Ciononostante, l’AIRR ritiene che l’uso delle immagini e della musica non abbiano rinforzato la tesi della responsabilità del ricorrente in forma non verbale. 4.8 Infine, il ricorrente contesta che il pubblico abbia avuto delle conoscenze prelimina- ri sul tema dell’amianto e che abbia potuto formare una sua opinione sulla base di diverse informazioni (cfr. punti 8e e 9c del ricorso). Giova pertanto ricordare che oltre à “Falò” che ha realizzato sette documentari sul tema dell’amianto tra il 2002 e il 2008, altre trasmissioni della RSI: La 1 si sono occupate di questo tema durante il periodo 2009-2010 (sei servizi diffusi all’interno del Telegiornale e uno nel “Quotidiano”). Inoltre è di pubblica notorietà che l’amianto è stato utilizzato sino al 1990 circa come componente per diversi materiali edili (tegole, pavimenti, tubazioni, vernici, canne fumarie, tute dei vigili del fuoco), per la coiben- tazione di edifici, tetti, navi, treni e anche per la fabbricazione di corde, plastica e cartoni. 4.8.1 Per di più, le critiche secondo le quali il processo di Torino non presenta delle par- ticolarità interessanti e che prima della sentenza del febbraio 2012 non avrebbe avuto un riscontro mediatico al di fuori del Nord Italia sono del tutto inconsistenti. In effetti, nel servi- zio contestato si spiegano le circostanze particolari che hanno permesso l’apertura di que- sto processo penale, il primo a livello europeo e unico nel suo genere (cfr. punto C primo paragrafo, pag. 2 della presente decisione). Va aggiunto che questo processo ha avuto un impatto mediatico straordinario, esteso praticamente a tutti i paesi occidentali. Anche la stampa ticinese, quella svizzera, quella italiana e quella europea hanno riferito del proces- so. 4.8.2 Il pubblico ha quindi avuto a sua disposizione una grande massa di informazioni (Vorwissen) che gli ha permesso di formarsi una sua opinione. 4.9 In conclusione, la televisione e la radio devono poter svolgere il loro ruolo essen- ziale nella formazione dell’opinione del pubblico. La SSR ha considerato a giusto titolo che una trasmissione era necessaria, nella fattispecie, per informare al meglio i telespettatori sul tema della pericolosità dell’amianto in occasione di una tappa importante del processo di Torino in corso. Inoltre, l’argomento è stato trattato nell’ambito di una trasmissione d’attualità seria e destinata ad un pubblico ben informato. I fatti e gli avvenimenti contenuti nel documentario sono frutto di ricerche approfondite e quindi veritieri. Essi sono stati pre- sentati in modo corretto, benché a volte succinto, senza manipolazioni od omissioni di fatti importanti e senza alcuna volontà di influenzare l’opinione pubblica. Il servizio ha indubbia-

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mente privilegiato il punto di vista delle vittime dell’amianto, ma questa scelta è stata chia- ramente preannunciata sin dall’inizio della trasmissione e poi ribadita alla conclusione del programma. Il pubblico era del tutto consapevole che il servizio avrebbe avuto questo taglio specifico prevalentemente unilaterale. Esso ha comunque dato un certo spazio al punto di vista sia del ricorrente, per quanto possibile e malgrado il suo silenzio, sia di altri attori. Più volte è stata offerta la possibilità al ricorrente di prendere posizione in merito al tema tratta- to, ma egli non ha mai voluto farsi intervistare e non ha permesso ai suoi legali di prendere posizione in modo dettagliato, né ha permesso ad altre persone di esprimersi al riguardo. Inoltre, il presentatore ha comunicato, prima e dopo il documentario, che il processo penale era in corso, che la difesa avrebbe parlato a fine mese, che i dibattimenti non erano ancora conclusi e che una sentenza non era stata pronunciata. Il pubblico era dunque conscio che sarebbe stato il Tribunale di Torino a formulare un giudizio nei confronti dell’accusato, qui ricorrente. Le immagini raffiguranti quest’ultimo diffuse nel servizio sono state realizzate nel pieno rispetto della legge e con assoluta trasparenza e non possono essere ritenute lesive delle normative sui programmi. Alcune di esse non hanno in effetti alcun nesso con il tema trattato e certe musiche utilizzate sono di troppo forte impatto. Ciononostante, l’impressione generale del pubblico al riguardo del ricorrente non è stata modificata in modo significativa. 4.10 Visto quanto precede, l’AIRR considera che il servizio ha rispettato i principi di og- gettività, veridicità, trasparenza e diligenza giornalistica e permesso al pubblico di formarsi liberamente un’opinione sul tema trattato. Il ricorso in oggetto è dunque infondato e deve essere respinto.

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Per questi motivi l’AIRR decide:

1. Il ricorso del 14 maggio 2012 presentato da S è respinto con 7 voti contro 1. 2. Non sono prelevate spese di procedura. 3. Intimazione a:

(…)

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un termine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combina- to disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: 18 gennaio 2013