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b.571

Rifiuto del diritto di accesso alla trasmissione del 7 ottobre 2007

Ubi · 2008-07-04 · Italiano CH
Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 I due ricorsi sono stati presentati entro i termini e corredati del rapporto dell’organo di mediazione, conformemente all’art. 95 cpv. 1 LRTV. Inoltre sono sufficientemente motivati, ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 LRTV.

E. 2 L’articolo 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. È legittimato a ri- correre chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all'or- gano di mediazione, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o, se straniero, è titolare di un permesso di domicilio o di dimora e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto della trasmissione contestata (art. 94 cpv. 1 lett. b LRTV; ricorso individuale o popolare). Con l’entrata in vigore della nuova LRTV, anche le persone giuridiche e le altre associazioni, come i partiti poli- tici (ai sensi dell’art. 60 segg. CC), sono legittimate a interporre ricorso in vir- tù dell’art. 94 cpv. 1 lett. b LRTV (cfr. a proposito il messaggio del Consiglio federale relativo alla LRTV; FF 2003 1399 segg., in particolare pag. 1569).

E. 2.1 Un ricorso è pertanto ammissibile, se il ricorrente stesso è oggetto della tra- smissione controversa o se ha un stretto legame con essa, fatto che lo di- stingue dagli altri telespettatori. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale fede- rale (di seguito: il TF) ha ritenuto che un interesse personale particolare per un determinato argomento non è ancora sufficiente per ammettere un lega- me stretto con l’oggetto della trasmissione (DTF 130 II 514, consid. 2.2.1 segg., pag. 517 segg. [«Drohung»]; Gabriel Boinay, La contestation des é- missions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, n. marg. 410 segg.).

E. 2.2 Nella fattispecie, la Sezione ticinese del PS, in qualità di associazione, è legittimata a interporre ricorso. Per quanto concerne il ricorso b. 571, l’AIRR riconosce al PS la legittimazione a ricorrere nella misura in cui l’emittente non gli ha concesso di partecipare alla trasmissione del 7 ottobre 2007 in vi- sta delle elezioni federali al Parlamento. Per quanto riguarda il ricorso

b. 575, la ricorrente soddisfa i requisiti per ottenere la legittimazione a ricor- rere, in quanto essa è oggetto della trasmissione del 30 settembre 2007, du- rante la quale i suoi candidati sono stati invitati a partecipare ai dibattiti, nel- l’ambito di una serie di trasmissioni in vista delle successive elezioni federa- li.

E. 2.3 Il ricorso b. 575 è un ricorso temporale riguardante diverse trasmissioni col- legate tra loro. Il ricorrente, in effetti, critica i criteri scelti dall’opponente per stabilire l’ordine di apparizione dei vari partiti politici nelle successive tra- smissioni domenicali dedicate alle elezioni al CN. Nell’ambito di un ricorso temporale, un ricorrente può muovere critiche contro diverse trasmissioni contemporaneamente (DTF 123 II 115 consid. 3a pag. 121 [« Arena »]. Con- formemente all’art. 92 cpv. 1 terza frase LRTV, tra la prima e l’ultima tra- smissione contestata non devono intercorrere più di tre mesi. D’altronde, in virtù della giurisprudenza dell’AIRR (cfr. in particolare decisione b. 537 del 3 novembre 2006, n. 2.2 [« Swiss TXT »], i diversi servizi devono essere ca- ratterizzati da una tematica comune. Nella fattispecie, il ricorrente è oggetto di un’unica trasmissione, quella del 30 settembre 2007; tuttavia, l’insieme

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delle trasmissioni riguarda la campagna elettorale per le elezioni al CN. Inol- tre, il requisito dei tre mesi è rispettato, in quanto la prima trasmissione è andata in onda il 2 settembre 2007 e l’ultima il 14 ottobre 2007. Di conse- guenza, il ricorrente è legittimato a ricorrere contro tutte le trasmissioni in questione.

E. 3 Il ricorso definisce l’oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d’esame dell’AIRR. Quando entra nel merito, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto applicabile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni invocate dalle parti (DTF 121 II 29, consid. 2a, pag. 31 [Mansour

– Mort dans le préau »]).

E. 4 I due ricorsi non vertono sullo stesso oggetto: il ricorso b. 571 riguarda il di- ritto di accesso al programma e il ricorso b. 575 le diverse trasmissioni man- date in onda in vista delle elezioni. Occorre pertanto procedere ad un esame separato a seconda dell’oggetto contestato.

E. 5 Nel ricorso b. 571, il ricorrente identifica nel contestato ordine cronologico di apparizione dei candidati politici al rifiuto di accordare l’accesso al pro- gramma. Egli si oppone ai criteri adottati dalla TSI per stabilire la scaletta, che sarebbero a suo parere equivoci e poco chiari. A seguito di un reclamo del PPD, la TSI avrebbe riesaminato i criteri per stabilire l’ordine di appari- zione televisiva. In un primo tempo, per la presentazione dei candidati al CN, la TSI si sarebbe basata sul numero di parlamentari presenti attualmen- te alle due Camere, piuttosto che sui dati numerici 2003 relativi alle liste di partito per l’elezione al CN. In un secondo tempo, la TSI avrebbe giustificato l’ordine cronologico deciso basandosi sui risultati delle ultime elezioni canto- nali. La SSR ritiene che non si possa assimilare ad un rifiuto di accesso al programma il fatto di aver anticipato di una settimana la presentazione della lista del PS. Di conseguenza, l’AIRR dovrebbe decidere di non entrare nel merito del ricorso in questione. In via subordinata, la SSR rileva che, data l’autonomia dell’emittente, un diritto di accesso al programma è accordato solo in casi eccezionali. Considerato il suo ampio margine di apprezzamen- to, la SSR aveva il diritto di basarsi sui criteri da essa stabiliti, vale a dire sull’effettiva consistenza delle forze politiche.

E. 5.1 Gli articoli 91 capoverso 3 lettera b e 94 capoverso 1 lettere a e b LRTV con- feriscono a chiunque sia oggetto di un rifiuto di accesso al programma il dirit- to di adire l’organo di mediazione competente e poi l’AIRR, in caso di rifiuto di accesso al programma. La domanda che ci si pone in questa sede è, quindi, se esiste un diritto di accesso al programma per il ricorrente.

E. 5.1.1 L’articolo 93 capoverso 2 della Costituzione federale svizzera (Cost.; RS

101) e l’articolo 4 LRTV sanciscono che la radio e la televisione contribui- scono alla libera formazione delle opinioni e non accordano alcun diritto di partecipazione a una trasmissione di questi media. Al contrario, in virtù degli articoli 93 capoverso 3 Cost. e 6 capoverso 3 LRTV, sono garantite l’indipendenza e l’autonomia delle emittenti. Pertanto nessuno può invocare la LRTV per pretendere dalle emittenti la trasmissione di un determinato ser- vizio o di una determinata informazione. In generale, non esiste un « diritto d’antenna » che possa fondarsi sulle disposizioni summenzionate (cfr. mes- saggio del Consiglio federale del 18 dicembre 2002 relativo alla LRTV ; FF

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2003 1399, pagg. 1499 e 1567).

E. 5.1.2 Allo stesso modo, secondo la giurisprudenza del TF, il diritto alla libertà d’espressione e il diritto di comunicare informazioni garantito dall’articolo 10 della Convenzione dei diritti dell’uomo (di seguito: CEDU), in linea di princi- pio non conferiscono alcun diritto a beneficiare di un tempo d’antenna allo scopo di promuovere le proprie idee (DTF 119 Ib 241 consid. 4 [« EIP »]). La dottrina non esprime un parere diverso (cfr. in particolare Denis Barrelet, Droit de la communication, Berna, 1998, n. 586 segg.). In relazione al rifiuto da parte di un’emittente svizzera di fare « pubblicità politica », la Corte euro- pea dei diritti dell’uomo (di seguito; la Corte) ha avuto modo di ricordare che, pur essendo uno degli elementi essenziali di una società democratica e una delle condizioni fondamentali per il suo progresso e per lo sviluppo di cia- scun individuo, la libertà d’espressione è limitata da eccezioni. Pertanto, la necessità di porre questi limiti deve essere stabilita in maniera convincente, in particolare se il discorso è di natura politica piuttosto che di natura com- merciale. A questo proposito le autorità competenti in materia di diritto na- zionale dispongono di un certo margine di apprezzamento, tuttavia la portata di questo margine va relativizzata se la posta in gioco riguarda la partecipa- zione di un individuo ad un dibattito di interesse generale e non i suoi inte- ressi puramente commerciali (sentenza della Corte del 28 giugno 2001 nella causa « VgT Verein Tierfabriken c/ Suisse », n. 66 segg.).

E. 5.2 Il rifiuto di accordare un tempo d’antenna a uno o più gruppi di persone può costituire un problema, in particolare in considerazione dell’art. 14 CEDU (principio di non discriminazione) o dell’art. 8 Cost. (principio di uguaglianza), se un gruppo viene escluso dalle trasmissioni mentre altri non lo sono. Ciò vale soprattutto in periodo preelettorale, se un partito viene privato di qual- siasi possibilità di partecipare ad una trasmissione, quando invece agli altri partiti della stessa importanza si accorda un tempo d’antenna (DTF 119 Ib 241 consid. 4 [« EIP »]; 97 I 733 [« Vigilance »] ). Ad esempio, il TF ha stabi- lito che un’emittente non adempie al suo dovere di oggettività se dà spazio solamente ai partiti già rappresentati in Parlamento (DTF 97 I 731 consid. 3 [« Vigilance »]). La dottrina assimila al rifiuto di diritto di accesso al pro- gramma in particolare i casi in cui lo spazio dedicato ad una persona in una trasmissione è insufficiente o insoddisfacente, o se tale persona possa e- sprimersi solo in modo limitato (cfr. a questo proposito Andreas Kley, “Be- schwerde wegen verweigertem Programmzugang : Trojanisches Pferd oder Ei des Kolombus ?”, Media Lex, 1/08 pag. 19). Nell’ambito della sentenza “Vgt Verein Tierfabriken” summenzionata (cfr. n. 5.1), la Corte ha precisato che l’articolo 14 CEDU tutela contro qualsiasi discriminazione gli individui o gruppi di individui che si trovano in una situazione analoga, nel godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalle altre clausole normative della Con- venzione e dai suoi protocolli. Pertanto, benché la LRTV non accordi a nes- suno un diritto d’antenna, la Costituzione federale o la CEDU possono sanci- re eccezionalmente tale conferimento e le controversie in merito devono es- sere esaminate dalle autorità competenti (cfr. messaggio del Consiglio fede- rale summenzionato, pag. 1499).

E. 5.3 Il ricorrente associa al rifiuto del diritto d’antenna un diritto di accesso discri- minatorio e contesta le modalità d’accesso ai programmi della TSI in vista

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delle elezioni del CN. In virtù del criterio della forza elettorale nelle ultime vo- tazioni federali del 2003 (dal meno forte al più forte), il tempo d’antenna of- ferto al PS avrebbe dovuto essere posticipato al 7 ottobre 2007 e quello del PPD anticipato al 30 settembre 2007.

E. 5.4 In Svizzera, quattro grandi partiti dominano la scena politica nazionale, tra cui il PS. In termini di aderenti, il l’UDC resta il partito principale facente par- te della compagine politica nazionale, seguito dal PLR, e poi dal PPD e dal PS. In qualità di partito tra i maggiori facente parte della compagine politica nazionale, il PS aveva il diritto di beneficiare dell’accesso al programma in vista delle imminenti elezioni al CN. La SSR ha rispettato quest’obbligo, concedendo al PS un tempo d’antenna in calendario il 30 settembre 2007. Pertanto al ricorrente è stata dedicata una trasmissione alla stregua degli al- tri grandi partiti, i cui partecipanti erano candidati alle elezioni del CN (8 can- didati per partito). La trasmissione dedicata al PS era in tutto e per tutto simi- le a quelle degli altri partiti, in quanto i candidati socialisti hanno potuto e- sprimersi nelle stesse condizioni. D’altra parte, il diritto di parola dei candida- ti del PS non ha mai subito restrizioni o limitazioni. L’AIRR non può rilevare alcuna violazione del diritto d’antenna, associandovi una situazione in cui le modalità di accesso al programma siano contestabili. Nella misura in cui l’emittente ha dedicato una trasmissione al PS, è opportuno esaminare piut- tosto le critiche mosse alla luce del diritto in materia di programmi.

E. 6 capoverso 2 LRTV garantiscono l’autonomia delle emittenti in materia di programmi. Quest’ultima implica in particolare la libertà di scelta dei temi af- frontati nel corso di una trasmissione o di un servizio nonché di trattamento del contenuto. L’emittente ha il dovere di fare tutto ciò nel rispetto del diritto in materia di programmi, in particolare dei principi applicabili all’informazione (art. 4 cpv. 2 LRTV), e nel rispetto della pluralità delle opinioni (art. 4 cpv. 4 LRTV).

E. 6.1 Come già menzionato al punto 5.1, l’articolo 93 capoverso 3 Cost. e l’articolo

E. 6.2 In relazione all’obbligo di presentazione corretta degli avvenimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV), l’AIRR esamina in quale misura il pubblico ha potuto farsi un’idea il più possibile giusta dei fatti o di un argomento e nel contempo una propria opinione (DTF 131 II 253, consid. 2.1 segg., pag. 256 segg. [Ren- tenmissbrauch »], GAAC 62/1998, n. 50, pag. 459 ; 60/1996, n. 24, pag.

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183). Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure imperfe- zioni a livello redazionale, che non potrebbero influenzare notevolmente la visione d’insieme fornita dalla trasmissione, non hanno rilevanza dal punto di vista del diritto in materia di programmi (DTF 131 II 253 summenzionata, consid. 3.4 ; DTF non pubblicata del 22 agosto 2005 nella causa 2A_41/2005 [« Kunstfehler »], consid. 3.1). Se vi sono indizi secondo i quali i radioascoltatori o i telespettatori sono stati privati della possibilità di crearsi liberamente la propria opinione, l’AIRR verifica anche se sono stati rispettati gli obblighi fondamentali di diligenza giornalistica (cfr. Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, Zurigo 2006, 3a edizione, pag. 198 segg.).

E. 6.3 Il principio della pluralità delle opinioni sancito dall’art. 4 cpv. 4 LRTV ha co- me scopo essenziale di impedire che i media elettronici influenzino l’opinione del pubblico in maniera unilaterale. Ciò significa che l’emittente non deve da- re troppo peso alle posizioni estreme, né limitarsi a riportare le opinioni do- minanti sul piano politico, economico o sociale. Al contrario, la radio e la te- levisione, considerate nel loro insieme, sono tenute a presentare la pluralità delle opinioni e delle dottrine e a prendere anche in considerazione le ideo- logie minoritarie in modo equo (cfr. GAAC 69/2005 n. 128, consid. 5, pag. 1557 [« Trentième anniversaire du plébiscite d’autodétermination juras- sien »]). Contrariamente al requisito della presentazione corretta degli avve- nimenti, l’obbligo di riflettere la loro pluralità nonché la diversità delle opinioni riguarda innanzitutto un programma nel suo insieme (cfr. decisione dell’AIRR

b. 580 del 4 luglio 2008, n. 5.2 [« Reinfallen am Rheinfall »]).

E. 6.4 Le trasmissioni realizzate in periodo di elezioni o votazioni hanno un ruolo significativo per la formazione delle opinioni politiche. Nella sua raccoman- dazione ai suoi Stati membri n. R (99) 15, adottata dal Comitato dei ministri il

E. 6.5 In questo contesto, i principi applicabili all’informazione sanciti dall’art. 4 cpv. 2 e 4 LRTV hanno come primo scopo la garanzia della parità delle chances tra i diversi candidati e i diversi partiti (DTF 125 II 497 consid. 3b) cc) e dd) pag. 503 segg. [« Tamborini »]). L’emittente ha una responsabilità particola- re nel processo di formazione della volontà politica, in quanto le trasmissioni a carattere politico hanno un effetto certo sulle opinioni e possono influenza- re i risultati delle votazioni e delle elezioni (DTF 125 II 497, consid. 3a [« Tamborini »]). Si tratta di un periodo sensibile, in cui i requisiti di diligenza giornalistica sono particolarmente elevati, al fine di evitare una manipolazio- ne del pubblico (DTF 134 II 2, consid. 3.3.2 [« Corminboeuf »]). Pertanto, l’emittente deve fornire un’informazione fedele e non può influire in modo il- lecito sulla volontà popolare, ad esempio riportando fatti inesatti o fuorvianti. Nel loro insieme, i programmi mandati in onda in un determinato bacino d’utenza non devono privilegiare nessun partito o gruppo d’interessi (DTF

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125 II 497 consid. 2a [« Tamborini »]).

E. 6.6 Rientra nel margine di apprezzamento dell’emittente sapere se e in quale forma devono essere presentate le trasmissioni politiche nel periodo prece- dente elezioni o votazioni. Tuttavia, questo margine di apprezzamento è de- limitato non solo dalle disposizioni legali che disciplinano il mandato di in- formazione del pubblico, ma anche da restrizioni particolari basate sui diritti politici dei cittadini. Il cittadino chiamato alle urne per elezioni o votazioni de- ve disporre di dati il più possibile completi, scevri di influenze unilaterali, in modo da poter decidere in piena cognizione di causa su un determinato og- getto (Denis Barrelet, Droit de la communication, Berna 1998, pag. 223, n. 786). Il responsabile di una trasmissione ha un margine di apprezzamento relativamente ampio per la sua concezione, anche quando si tratta di tra- smissioni in materia di elezioni o votazioni in corso (DTF 98 Ia 73, consid. 3c). Tuttavia, egli deve rispettare il principio secondo il quale ogni candidato e ogni partito devono avere pari opportunità nel partecipare alle elezioni (DTF 124 I 55 consid. 2a, pag. 57). Il TF ha ritenuto che il principio della pa- rità delle chances elettorali è più rigoroso del principio generale disciplinante la concezione dei programmi, secondo il quale l’emittente deve presentare un’informazione oggettiva che rifletta in maniera equa la diversità delle opi- nioni (DTF 125 II 497 consid. 3b dd [« Tamborini »]). A questo proposito, l’AIRR ha precisato che, in relazione ai resoconti sui partiti politici, il principio della parità pone dei limiti all’ampio potere di apprezzamento dell’emittente (GAAC 54/1990, n. 49, pag. 310 [« NA-Delegiertenversammlung »]). Detto questo, l’emittente non è tenuta a trattare i partiti e i candidati in modo asso- lutamente identico, senza tenere conto del presunto grado di interesse nei loro confronti. In questo caso, non sembra inammissibile che trasmissioni e- lettorali diano maggiore importanza ai partiti o ai candidati sui quali si con- centra il dibattito politico, piuttosto che ai partiti o ai candidati ritenuti meno significativi.

E. 6.7 L’AIRR non può pronunciarsi liberamente sulla maniera in cui un’emittente svolge i propri compiti. Come rilevato dal TF, un intervento è possibile solo in caso di eccesso o di abuso del potere di apprezzamento. Quando adotta delle direttive in vista di trasmissioni concernenti le elezioni federali, un’emittente agisce nei limiti dei suoi poteri. Poco importa che i criteri adotta- ti siano contestabili o non proprio ragionevoli, a condizione che le soluzioni adottate siano giustificate. Infatti il TF ha ritenuto, ad esempio, che se un’emittente si mette al servizio di nuovi partiti a condizioni giudicate accet- tabili, essa non viene meno al suo obbligo di oggettività (DTF 97 I 731 [“Vigi- lance”]. Allo stesso modo, dopo che gli era stato chiesto di procedere ad un controllo astratto delle direttive della SSR miranti ad una regolamentazione delle trasmissioni relative alle elezioni federali del 1991, il TF ha constatato che è ammissibile accordare ai partiti più piccoli un tempo d’antenna inferio- re e in orari meno favorevoli rispetto alle formazioni politiche più importanti (DTF 119 Ib 250 consid. 3c). 7. Nella fattispecie, l’emittente ha deciso di mandare in onda una serie di dibat- titi televisivi per presentare i candidati alle elezioni dell’ottobre 2007 al CN. Si tratta di un periodo delicato, in cui i requisiti di diligenza giornalistica sono particolarmente elevati. L’AIRR constata che l’insieme delle trasmissioni è

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stato mandato in onda la domenica sera (indice di ascolto identico) e che ogni singola trasmissione aveva una durata simile alle altre (PS 36’ 48 min., PPD 39’34 min.). Ai candidati del PS e del PPD sono state poste delle do- mande secondo un ordine cronologico identico (dapprima ai due candidati uscenti che si ricandidavano alle elezioni, poi agli altri candidati e infine ai candidati uscenti). Tutte le trasmissioni riguardavano le elezioni al CN (an- che se per il PS un breve passaggio è stato dedicato a quelle per il CS). È stato intervistato lo stesso numero di candidati per ogni partito. Infine, le tra- smissioni erano strutturate tutte allo stesso modo. Il trattamento riservato al PS è quindi simile a quello di cui hanno beneficiato gli altri partiti in lizza nel- le elezioni del 2007 al CN. Lo stesso ricorrente non ha nulla da obiettare a questo dato di fatto, ma contesta unicamente l’ordine cronologico con cui sono state mandate in onda le trasmissioni dedicate al PPD e al PS. 7.1 La TSI ha deciso di adottare un ordine cronologico di apparizione televisiva basato sul principio della forza politica dei partiti (dai meno forti ai più forti). La scelta di un tale parametro rientra nell’autonomia dell’emittente e nel suo potere di apprezzamento. Si tratta di un criterio incontestabile, utilizzato spesso per stabilire l’ordine di apparizione dei candidati/partiti in lizza nelle elezioni federali o cantonali. Il problema che si pone riguarda piuttosto le sue modalità di applicazione concrete. In un primo tempo, su richiesta del PS, la TSI aveva deciso di applicare il criterio del numero di voti ottenuto alle ele- zioni del CN del 2003 per valutare la forza politica dei partiti (per il PPD 180 320 voti e per il PS 189 427 voti). In tal modo il PPD era stato collocato al terzultimo posto nella scaletta di presentazioni, mentre il PS al penultimo po- sto. In seguito la TSI, su richiesta del PPD, ha modificato l’ordine annunciato e ha adottato un nuovo parametro, quello del numero totale di deputati eletti al CN e al CS (3 per il PPD [2 al CN e 1 al CS] e 2 per il PS [1 al CN e 1 al CS]). Pertanto l’emittente non ha adottato una linea coerente nella scelta dei criteri per determinare l’ordine di apparizione televisiva dei diversi partiti. Si tratta ora di valutare se il criterio scelto definitivamente sia giustificato. 7.2 Le trasmissioni in questione riguardavano le elezioni al CN. Tutti i dibattiti vertevano sullo stesso tema (ad eccezione di un breve passaggio dedicato alle elezioni al CS durante la trasmissione del 30 settembre 2007). La TSI ha scelto come criterio determinante il numero di deputati eletti al CN e al CS. Tuttavia va rilevato che le elezioni alle due Camere si basano su due sistemi ben distinti. Benché i deputati siano eletti direttamente dai cittadini, quelli del CN sono eletti in base alle regole federali comuni a tutta la Svizzera, mentre i deputati del CS secondo le disposizioni cantonali. In Ticino, i deputati del CS sono eletti in base al sistema maggioritario e non proporzionale come nel caso del CN. L’AIRR ritiene che il criterio scelto alla fine dalla TSI non sia dei più ragionevoli. Infatti, sarebbe stato più logico scegliere come unico criterio determinante il numero di voti ottenuti al CN nel 2003 (come accettato dalla TSI nel corso della riunione dell’11 giugno 2007). Tuttavia, il criterio scelto definitivamente dalla TSI resta nei limiti del margine di apprezzamento di cui dispone la medesima in qualità di emittente. 7.3 Il ricorrente afferma infine che l’emittente, in una lettera del 5 settembre 2007, avrebbe cambiato parere per giustificare l’ordine di apparizione attri- buito al PPD e al PS, riferendosi oramai non più al numero di deputati eletti

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in entrambe le Camere, ma al risultato delle ultime elezioni cantonali del

2007. La TSI replica che il criterio da essa costantemente osservato per sta- bilire l’ordine di apparizione televisiva dei partiti ticinesi è quello della consi- stenza delle forze politiche sulla base dell’ultima consultazione elettorale, sia che ci si fondi sui risultati delle elezioni federali del 2003 che su quelli delle elezioni cantonali del 2007 (in queste ultime il PS ha ottenuto il 15,86% dei voti al Gran Consiglio e il 18,41% dei voti al Consiglio di Stato, contro il 19,14% e il 19% del PPD). 7.4 Quest’ultimo parametro ha il vantaggio di essere più vicino in termini di tem- po rispetto a quello delle elezioni federali del 2003. Tuttavia, si può obiettare che in questo caso ci si riferisce a elezioni cantonali e non federali e che gli elettori non si comportano in modo identico nelle due consultazioni. Anche in questo caso, il criterio scelto dalla TSI per giustificare l’ordine di apparizione televisiva è discutibile, ma rimane comunque nell’ambito del margine di ap- prezzamento dell’emittente. 7.5 La TSI fa notare che il PPD è stato sempre la seconda forza politica del Cantone Ticino e il PS la terza, un ordine rimasto immutato da quando esi- stono i due partiti. Questa argomentazione non tiene conto del fatto che ad ogni elezione i rapporti di forza tra i partiti vengono ridefiniti. È stato così nel 1995 e nel 1999, con l’ingresso della Lega dei Ticinesi, e nel 2003, quando il PS ha ottenuto più voti del PPD. 7.6 In generale, l’AIRR riconosce che le modalitä di applicazione del principio della forza politica dei partiti è in casu discutibile. Tuttavia, per essa è chiaro che l’emittente non ha mai abusato del suo potere di apprezzamento caden- do nell’arbitrio. 7.7 I criteri su cui si è basato l’ordine di apparizione dei partiti non sono stati spiegati espressamente ai telespettatori. Da questo punto di vista, si può af- fermare che sono mancate certe informazioni, che l’emittente avrebbe potuto fornire all’inizio della trasmissione. Detto questo, l’ordine cronologico stabilito in funzione della forza politica dei partiti è un parametro utilizzato spesso in occasione di trasmissioni relative alle elezioni federali e cantonali. Molto spesso, succede addirittura che siano presentati i candidati di più partiti nel corso di un’unica trasmissione e che il rappresentante del partito più forte abbia l’ultima parola. Pertanto, anche se l’emittente non ha spiegato i criteri adottati per stabilire l’ordine cronologico di presentazione dei partiti, l’AIRR ritiene che il pubblico non è stato per questo indotto in errore. 7.8 Si tratta infine di valutare se l’ordine di presentazione delle diverse trasmis- sioni elettorali abbia potuto compromettere le possibilità di elezione dei can- didati socialisti al CN. L’AIRR constata che la TSI ha dedicato una trasmis- sione al PS, così come ha fatto per gli altri partiti maggiori. Anche se la tra- smissione dedicata al PS è stata mandata in onda il 30 settembre invece che il 7 ottobre, sembra molto improbabile che una tale anticipazione abbia potuto influire sulle elezioni del 21 ottobre 2007. La diffusione della trasmis- sione una settimana prima rispetto alla data concordata precedentemente non può aver svolto un ruolo decisivo per i risultati elettorali. Il problema si potrebbe porre se l’emittente avesse deciso di anticipare la trasmissione di più settimane o addirittura mesi. Inoltre, il PS ha potuto beneficiare di una

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trasmissione alle stesse condizioni formali e di fondo dei suoi concorrenti (stessa durata, stesso giorno della settimana, stessa fascia oraria, stessa struttura, stesso contenuto). Da questo punto di vista, il PS non è stato dan- neggiato. Secondo l’AIRR, i criteri fondamentali che hanno determinato la formazione dell’opinione dei telespettatori ticinesi sono stati piuttosto la per- sonalità dei candidati e il contenuto delle loro argomentazioni nel corso della trasmissione. 7.9 Per concludere, si constata che non vi è violazione dei principi relativi all’informazione derivanti dall’art. 4 cpv. 2 e 4 LRTV e pertanto il ricorso va respinto.

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Per questi motivi l’AIRR decide:

1. Il ricorso del 19 ottobre 2007 presentato dal Partito socialista, Sezione tici- nese del PSS, per violazione del diritto di accesso al programma è respinto all’unanimità, nella misura in cui è ammissibile. 2. Il ricorso del 14 gennaio 2008, presentato dal Partito socialista, Sezione tici- nese del PSS, contro le trasmissioni televisive del 9, 16, 23 e 30 settembre e del 7 e 14 ottobre 2007, che presentavano i candidati al Consiglio nazio- nale, è respinto all’unanimità. 3. Non sono prelevate spese di procedura. 4. Intimazione a (…):

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale en- tro un termine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 del- la legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: 5 febbraio 2009

E. 9 settembre 1999, il Consiglio d’Europa sottolinea il ruolo dei media, in parti- colare di quelli elettronici, nel trattare le campagne elettorali. Nella misura in cui è importante per il buon funzionamento di un sistema democratico, la tu- tela della formazione della volontà popolare è uno degli aspetti essenziali della vigilanza sui programmi in Svizzera (DTF 132 II 290 consid. 3.2.3 pag. 296 [« Dipl. Ing. Paul Ochsner »)]. Le trasmissioni preelettorali devono quindi essere preparate con particolare cautela.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

b. 571/b. 575

Decisione del 4 luglio 2008

Composizione dell’Autorità

Roger Blum, presidente Regula Bähler, vicepresidente Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter, Claudia Schoch Zeller, Mariangela Wallimann-Bornatico, membri Pierre Rieder, segretario giuridico

Oggetto

Ricorso b. 571 del 19 ottobre 2007 contro il rifiuto del di- ritto di accesso alla trasmissione del 7 ottobre 2007

Ricorso b. 575 del 14 gennaio 2008 contro le trasmissioni della TSI del 9, 16, 23 e 30 settembre e del 7 e 14 ottobre 2007 che presentavano i candidati al Consiglio nazionale

Parti/Partecipanti al procedimento

Partito socialista, Sezione ticinese, rappresentato dal suo presidente B (ricorrente)

Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (opponen- te)

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In fatto:

A. Nell’ambito della campagna elettorale nazionale per il rinnovo del Parlamen- to del 21 ottobre 2007, la Televisione della Svizzera italiana (di seguito: la TSI) ha mandato in onda una serie di trasmissioni, durante le quali ogni set- timana venivano presentati nel corso di un dibattito i diversi candidati alle urne:

• trasmissione del 2 settembre 2007: confronto tra i vari candidati dei di- versi partiti del Cantone dei Grigioni;

• trasmissione del 9 settembre 2007: intervista ai Verdi ticinesi;

• trasmissione del 16 settembre 2007: intervista alla Lega dei Ticinesi;

• trasmissione del 23 settembre 2007: intervista ai candidati ticinesi dell’Unione democratica di centro (UDC) ;

• trasmissione del 30 settembre 2007: intervista ai candidati ticinesi del Partito socialista (PS);

• trasmissione del 7 ottobre 2007: intervista ai candidati ticinesi del Parti- to popolare democratico svizzero (PPD);

• trasmissione del 14 ottobre 2007: intervista ai candidati ticinesi del Par- tito liberale radicale (PLR). B. Durante una riunione preliminare dell’11 giugno 2007 tra rappresentanti del- la TSI e i presidenti dei partiti, il PS aveva chiesto di posticipare al 7 ottobre 2007 l’intervista ai suoi candidati e di anticipare quella ai candidati del PPD, in considerazione dei voti ottenuti dalle forze politiche in lizza durante le ul- time elezioni federali del 2003 (dalla meno forte alla più forte). In effetti, in occasione delle elezioni per il Consiglio nazionale (di seguito: il CN) nel 2003, il PPD aveva ottenuto 180 320 voti e il PS 189 427 voti. C. La scaletta prevista a seguito della riunione soddisfaceva la richiesta del PS, poiché prevedeva la presenza dei candidati ticinesi del PPD nella trasmis- sione del 30 settembre 2007 e quella dei candidati ticinesi del PS in quella del 7 ottobre 2007. D. Tuttavia, il 28 agosto 2007, la TSI ha di nuovo modificato l’ordine cronologi- co di presentazione dei candidati, facendo seguito alla richiesta esplicita del nuovo presidente del PPD, il quale aveva addotto come criterio determinan- te per fissare l’ordine di apparizione televisiva il numero totale dei deputati al CN e al Consiglio degli Stati (di seguito: il CS), ovvero 3 per il PPD e 2 per il PS. La TSI ha quindi deciso di mantenere l’ordine di presentazione previsto inizialmente, vale a dire il PS il 30 settembre 2007 e il PPD il 7 ottobre 2007. E. Il 3 settembre 2007 il presidente del PS ha chiesto al direttore della TSI di riconsiderare la sua nuova scelta. Con lettera del 5 settembre 2007, la TSI ha tuttavia confermato il nuovo ordine cronologico di presentazione dei can- didati deciso in origine. F. Ne è seguito uno scambio di missive tra il PS e la TSI (lettere del 10 e del 12 settembre), in cui entrambe le parti sono rimaste ferme sulle loro posizio-

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ni. G. Con raccomandata del 19 ottobre 2007, la Sezione ticinese del Partito so- cialista svizzero (di seguito: PS o ricorrente) ha interposto ricorso (b. 571) per il tramite del suo presidente, B., dinnanzi all’Autorità indipendente di ri- corso in materia radiotelevisiva (di seguito: l’Autorità o AIRR). Il ricorrente contesta l’ordine di presentazione dei partiti politici e denuncia una violazio- ne del diritto di accesso al programma. A suo parere, poiché il PS ha ottenu- to più seggi del PPD in occasione delle elezioni del CN del 2003, la trasmis- sione in cui sarebbero stati presentati i suoi candidati avrebbe dovuto essere mandata in onda una settimana dopo quella dedicata ai candidati del PPD. Al ricorso viene allegato il rapporto dell’organo di mediazione del 19 settem- bre 2007. H. Senza portare pregiudizio alla sua decisione futura di entrata nel merito del ricorso, con lettera del 26 ottobre 2007 l’AIRR ha suggerito al ricorrente di interporre parallelamente un reclamo in virtù dell’articolo 92 capoverso 1 del- la legge del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), entro un termine di 20 giorni dall’ultima trasmissione mandata in onda, al fine di poter esaminare i punti contestati alla luce di un’eventuale violazione del di- ritto in materia di programmi. I. Il 2 novembre 2007, l’AIRR, conformemente all’art. 96 cpv. 2 LRTV, ha invi- tato la Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG idée suisse (di seguito: la SSR o l’opponente) a pronunciarsi sul ricorso entro il 3 dicembre 2007. Nella sua presa di posizione del 29 novembre 2007, la SSR postula la non entrata nel merito del ricorso, nella misura in cui il ricorrente contesta solo l’ordine di apparizione televisiva, fattispecie che non è assimilabile al rifiuto di accesso al programma, e chiede all’AIRR in via subordinata di respingere integralmente il ricorso. J. Nella sua replica del 17 dicembre 2007, il ricorrente menziona il fatto che la TSI, tra giugno e settembre 2007, ha modificato più volte i criteri che deter- minano l’ordine di apparizione dei candidati e dei rispettivi partiti. “Minimiz- zare la portata di una tale decisione e nel contempo confermarne i fonda- menti è un esercizio di alto equilibrismo logico” che il PS non può sottoscri- vere. Nella sua replica del 17 gennaio 2008, l’opponente rimanda alla sua presa di posizione iniziale. K. Il 14 gennaio 2008 il PS ha presentato un secondo ricorso (b. 575) per vio- lazione del diritto in materia di programmi, nel quale denuncia una violazione dei diritti fondamentali ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LRTV, in particolare il divieto di discriminazione (art. 4 cpv. 1 seconda frase). Il ricorrente denuncia inoltre una violazione del principio della presentazione oggettiva degli avvenimenti ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 LRTV. Al ricorso è allegato il rapporto del mediatore del 13 dicembre 2007. L. Il 13 febbraio 2008, l’opponente ha chiesto una proroga del termine conces- sole per pronunciarsi sul ricorso, chiedendo che le due cause fossero riunite in una procedura unica. M. Nella sua risposta del 27 febbraio 2008, l’opponente ribadisce la sua richie- sta di riunire le due cause e rimanda alla sua presa di posizione iniziale. Es-

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sa sottolinea inoltre di aver rispettato il principio della parità delle chance dei candidati alle elezioni e tutte le disposizioni relative al diritto in materia di programmi. Infine conclude chiedendo ancora una volta che il ricorso venga respinto interamente. N. Senza replica del PS, il 3 aprile 2008 l’AIRR ha annunciato alle due parti la chiusura dello scambio di allegati e che la discussione del ricorso sarebbe stata pubblica, conformemente all’art. 97 cpv. 1 LRTV, salvo che vi si oppo- nessero interessi pubblici degni di protezione. O. Per ragione di economia procedurale, i ricorsi b. 571 e b. 575 vengono giu- dicati entrambi nella presente decisione, poiché riguardano gli stessi fatti e le stesse parti; tuttavia saranno oggetto di un dispositivo distinto.

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In diritto:

1. I due ricorsi sono stati presentati entro i termini e corredati del rapporto dell’organo di mediazione, conformemente all’art. 95 cpv. 1 LRTV. Inoltre sono sufficientemente motivati, ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 LRTV. 2. L’articolo 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. È legittimato a ri- correre chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all'or- gano di mediazione, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o, se straniero, è titolare di un permesso di domicilio o di dimora e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto della trasmissione contestata (art. 94 cpv. 1 lett. b LRTV; ricorso individuale o popolare). Con l’entrata in vigore della nuova LRTV, anche le persone giuridiche e le altre associazioni, come i partiti poli- tici (ai sensi dell’art. 60 segg. CC), sono legittimate a interporre ricorso in vir- tù dell’art. 94 cpv. 1 lett. b LRTV (cfr. a proposito il messaggio del Consiglio federale relativo alla LRTV; FF 2003 1399 segg., in particolare pag. 1569). 2.1 Un ricorso è pertanto ammissibile, se il ricorrente stesso è oggetto della tra- smissione controversa o se ha un stretto legame con essa, fatto che lo di- stingue dagli altri telespettatori. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale fede- rale (di seguito: il TF) ha ritenuto che un interesse personale particolare per un determinato argomento non è ancora sufficiente per ammettere un lega- me stretto con l’oggetto della trasmissione (DTF 130 II 514, consid. 2.2.1 segg., pag. 517 segg. [«Drohung»]; Gabriel Boinay, La contestation des é- missions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, n. marg. 410 segg.). 2.2 Nella fattispecie, la Sezione ticinese del PS, in qualità di associazione, è legittimata a interporre ricorso. Per quanto concerne il ricorso b. 571, l’AIRR riconosce al PS la legittimazione a ricorrere nella misura in cui l’emittente non gli ha concesso di partecipare alla trasmissione del 7 ottobre 2007 in vi- sta delle elezioni federali al Parlamento. Per quanto riguarda il ricorso

b. 575, la ricorrente soddisfa i requisiti per ottenere la legittimazione a ricor- rere, in quanto essa è oggetto della trasmissione del 30 settembre 2007, du- rante la quale i suoi candidati sono stati invitati a partecipare ai dibattiti, nel- l’ambito di una serie di trasmissioni in vista delle successive elezioni federa- li. 2.3 Il ricorso b. 575 è un ricorso temporale riguardante diverse trasmissioni col- legate tra loro. Il ricorrente, in effetti, critica i criteri scelti dall’opponente per stabilire l’ordine di apparizione dei vari partiti politici nelle successive tra- smissioni domenicali dedicate alle elezioni al CN. Nell’ambito di un ricorso temporale, un ricorrente può muovere critiche contro diverse trasmissioni contemporaneamente (DTF 123 II 115 consid. 3a pag. 121 [« Arena »]. Con- formemente all’art. 92 cpv. 1 terza frase LRTV, tra la prima e l’ultima tra- smissione contestata non devono intercorrere più di tre mesi. D’altronde, in virtù della giurisprudenza dell’AIRR (cfr. in particolare decisione b. 537 del 3 novembre 2006, n. 2.2 [« Swiss TXT »], i diversi servizi devono essere ca- ratterizzati da una tematica comune. Nella fattispecie, il ricorrente è oggetto di un’unica trasmissione, quella del 30 settembre 2007; tuttavia, l’insieme

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delle trasmissioni riguarda la campagna elettorale per le elezioni al CN. Inol- tre, il requisito dei tre mesi è rispettato, in quanto la prima trasmissione è andata in onda il 2 settembre 2007 e l’ultima il 14 ottobre 2007. Di conse- guenza, il ricorrente è legittimato a ricorrere contro tutte le trasmissioni in questione. 3. Il ricorso definisce l’oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d’esame dell’AIRR. Quando entra nel merito, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto applicabile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni invocate dalle parti (DTF 121 II 29, consid. 2a, pag. 31 [Mansour

– Mort dans le préau »]). 4. I due ricorsi non vertono sullo stesso oggetto: il ricorso b. 571 riguarda il di- ritto di accesso al programma e il ricorso b. 575 le diverse trasmissioni man- date in onda in vista delle elezioni. Occorre pertanto procedere ad un esame separato a seconda dell’oggetto contestato. 5. Nel ricorso b. 571, il ricorrente identifica nel contestato ordine cronologico di apparizione dei candidati politici al rifiuto di accordare l’accesso al pro- gramma. Egli si oppone ai criteri adottati dalla TSI per stabilire la scaletta, che sarebbero a suo parere equivoci e poco chiari. A seguito di un reclamo del PPD, la TSI avrebbe riesaminato i criteri per stabilire l’ordine di appari- zione televisiva. In un primo tempo, per la presentazione dei candidati al CN, la TSI si sarebbe basata sul numero di parlamentari presenti attualmen- te alle due Camere, piuttosto che sui dati numerici 2003 relativi alle liste di partito per l’elezione al CN. In un secondo tempo, la TSI avrebbe giustificato l’ordine cronologico deciso basandosi sui risultati delle ultime elezioni canto- nali. La SSR ritiene che non si possa assimilare ad un rifiuto di accesso al programma il fatto di aver anticipato di una settimana la presentazione della lista del PS. Di conseguenza, l’AIRR dovrebbe decidere di non entrare nel merito del ricorso in questione. In via subordinata, la SSR rileva che, data l’autonomia dell’emittente, un diritto di accesso al programma è accordato solo in casi eccezionali. Considerato il suo ampio margine di apprezzamen- to, la SSR aveva il diritto di basarsi sui criteri da essa stabiliti, vale a dire sull’effettiva consistenza delle forze politiche. 5.1 Gli articoli 91 capoverso 3 lettera b e 94 capoverso 1 lettere a e b LRTV con- feriscono a chiunque sia oggetto di un rifiuto di accesso al programma il dirit- to di adire l’organo di mediazione competente e poi l’AIRR, in caso di rifiuto di accesso al programma. La domanda che ci si pone in questa sede è, quindi, se esiste un diritto di accesso al programma per il ricorrente. 5.1.1 L’articolo 93 capoverso 2 della Costituzione federale svizzera (Cost.; RS

101) e l’articolo 4 LRTV sanciscono che la radio e la televisione contribui- scono alla libera formazione delle opinioni e non accordano alcun diritto di partecipazione a una trasmissione di questi media. Al contrario, in virtù degli articoli 93 capoverso 3 Cost. e 6 capoverso 3 LRTV, sono garantite l’indipendenza e l’autonomia delle emittenti. Pertanto nessuno può invocare la LRTV per pretendere dalle emittenti la trasmissione di un determinato ser- vizio o di una determinata informazione. In generale, non esiste un « diritto d’antenna » che possa fondarsi sulle disposizioni summenzionate (cfr. mes- saggio del Consiglio federale del 18 dicembre 2002 relativo alla LRTV ; FF

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2003 1399, pagg. 1499 e 1567). 5.1.2 Allo stesso modo, secondo la giurisprudenza del TF, il diritto alla libertà d’espressione e il diritto di comunicare informazioni garantito dall’articolo 10 della Convenzione dei diritti dell’uomo (di seguito: CEDU), in linea di princi- pio non conferiscono alcun diritto a beneficiare di un tempo d’antenna allo scopo di promuovere le proprie idee (DTF 119 Ib 241 consid. 4 [« EIP »]). La dottrina non esprime un parere diverso (cfr. in particolare Denis Barrelet, Droit de la communication, Berna, 1998, n. 586 segg.). In relazione al rifiuto da parte di un’emittente svizzera di fare « pubblicità politica », la Corte euro- pea dei diritti dell’uomo (di seguito; la Corte) ha avuto modo di ricordare che, pur essendo uno degli elementi essenziali di una società democratica e una delle condizioni fondamentali per il suo progresso e per lo sviluppo di cia- scun individuo, la libertà d’espressione è limitata da eccezioni. Pertanto, la necessità di porre questi limiti deve essere stabilita in maniera convincente, in particolare se il discorso è di natura politica piuttosto che di natura com- merciale. A questo proposito le autorità competenti in materia di diritto na- zionale dispongono di un certo margine di apprezzamento, tuttavia la portata di questo margine va relativizzata se la posta in gioco riguarda la partecipa- zione di un individuo ad un dibattito di interesse generale e non i suoi inte- ressi puramente commerciali (sentenza della Corte del 28 giugno 2001 nella causa « VgT Verein Tierfabriken c/ Suisse », n. 66 segg.). 5.2 Il rifiuto di accordare un tempo d’antenna a uno o più gruppi di persone può costituire un problema, in particolare in considerazione dell’art. 14 CEDU (principio di non discriminazione) o dell’art. 8 Cost. (principio di uguaglianza), se un gruppo viene escluso dalle trasmissioni mentre altri non lo sono. Ciò vale soprattutto in periodo preelettorale, se un partito viene privato di qual- siasi possibilità di partecipare ad una trasmissione, quando invece agli altri partiti della stessa importanza si accorda un tempo d’antenna (DTF 119 Ib 241 consid. 4 [« EIP »]; 97 I 733 [« Vigilance »] ). Ad esempio, il TF ha stabi- lito che un’emittente non adempie al suo dovere di oggettività se dà spazio solamente ai partiti già rappresentati in Parlamento (DTF 97 I 731 consid. 3 [« Vigilance »]). La dottrina assimila al rifiuto di diritto di accesso al pro- gramma in particolare i casi in cui lo spazio dedicato ad una persona in una trasmissione è insufficiente o insoddisfacente, o se tale persona possa e- sprimersi solo in modo limitato (cfr. a questo proposito Andreas Kley, “Be- schwerde wegen verweigertem Programmzugang : Trojanisches Pferd oder Ei des Kolombus ?”, Media Lex, 1/08 pag. 19). Nell’ambito della sentenza “Vgt Verein Tierfabriken” summenzionata (cfr. n. 5.1), la Corte ha precisato che l’articolo 14 CEDU tutela contro qualsiasi discriminazione gli individui o gruppi di individui che si trovano in una situazione analoga, nel godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalle altre clausole normative della Con- venzione e dai suoi protocolli. Pertanto, benché la LRTV non accordi a nes- suno un diritto d’antenna, la Costituzione federale o la CEDU possono sanci- re eccezionalmente tale conferimento e le controversie in merito devono es- sere esaminate dalle autorità competenti (cfr. messaggio del Consiglio fede- rale summenzionato, pag. 1499). 5.3 Il ricorrente associa al rifiuto del diritto d’antenna un diritto di accesso discri- minatorio e contesta le modalità d’accesso ai programmi della TSI in vista

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delle elezioni del CN. In virtù del criterio della forza elettorale nelle ultime vo- tazioni federali del 2003 (dal meno forte al più forte), il tempo d’antenna of- ferto al PS avrebbe dovuto essere posticipato al 7 ottobre 2007 e quello del PPD anticipato al 30 settembre 2007. 5.4 In Svizzera, quattro grandi partiti dominano la scena politica nazionale, tra cui il PS. In termini di aderenti, il l’UDC resta il partito principale facente par- te della compagine politica nazionale, seguito dal PLR, e poi dal PPD e dal PS. In qualità di partito tra i maggiori facente parte della compagine politica nazionale, il PS aveva il diritto di beneficiare dell’accesso al programma in vista delle imminenti elezioni al CN. La SSR ha rispettato quest’obbligo, concedendo al PS un tempo d’antenna in calendario il 30 settembre 2007. Pertanto al ricorrente è stata dedicata una trasmissione alla stregua degli al- tri grandi partiti, i cui partecipanti erano candidati alle elezioni del CN (8 can- didati per partito). La trasmissione dedicata al PS era in tutto e per tutto simi- le a quelle degli altri partiti, in quanto i candidati socialisti hanno potuto e- sprimersi nelle stesse condizioni. D’altra parte, il diritto di parola dei candida- ti del PS non ha mai subito restrizioni o limitazioni. L’AIRR non può rilevare alcuna violazione del diritto d’antenna, associandovi una situazione in cui le modalità di accesso al programma siano contestabili. Nella misura in cui l’emittente ha dedicato una trasmissione al PS, è opportuno esaminare piut- tosto le critiche mosse alla luce del diritto in materia di programmi. 6. Il ricorrente ha presentato un secondo ricorso b. 575, caratterizzato da uno stretto legame incontestato con il ricorso b. 571, fatto che permette di riunire le due cause. In questo nuovo ricorso, il PS lamenta che la scelta dell’ordine cronologico di apparizione televisiva delle forze politiche in campo sia stato stabilito in maniera discriminatoria e arbitraria e sia pertanto contrario al principio della presentazione oggettiva degli avvenimenti. Secondo il ricor- rente, l’opponente avrebbe comunicato indirettamente al pubblico un dato relativo ai risultati delle ultime elezioni federali non conforme alla situazione reale, impedendo ai telespettatori di farsi un’opinione propria. La SSR replica di aver rispettato il principio di parità delle chance dei candidati e dei partiti nell’ambito delle trasmissioni preelettorali. La scelta della collocazione tem- porale dei candidati del PS sarebbe stata fatta sulla base di criteri oggettivi e trasparenti e pertanto il ricorso del PS è infondato. 6.1 Come già menzionato al punto 5.1, l’articolo 93 capoverso 3 Cost. e l’articolo 6 capoverso 2 LRTV garantiscono l’autonomia delle emittenti in materia di programmi. Quest’ultima implica in particolare la libertà di scelta dei temi af- frontati nel corso di una trasmissione o di un servizio nonché di trattamento del contenuto. L’emittente ha il dovere di fare tutto ciò nel rispetto del diritto in materia di programmi, in particolare dei principi applicabili all’informazione (art. 4 cpv. 2 LRTV), e nel rispetto della pluralità delle opinioni (art. 4 cpv. 4 LRTV). 6.2 In relazione all’obbligo di presentazione corretta degli avvenimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV), l’AIRR esamina in quale misura il pubblico ha potuto farsi un’idea il più possibile giusta dei fatti o di un argomento e nel contempo una propria opinione (DTF 131 II 253, consid. 2.1 segg., pag. 256 segg. [Ren- tenmissbrauch »], GAAC 62/1998, n. 50, pag. 459 ; 60/1996, n. 24, pag.

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183). Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure imperfe- zioni a livello redazionale, che non potrebbero influenzare notevolmente la visione d’insieme fornita dalla trasmissione, non hanno rilevanza dal punto di vista del diritto in materia di programmi (DTF 131 II 253 summenzionata, consid. 3.4 ; DTF non pubblicata del 22 agosto 2005 nella causa 2A_41/2005 [« Kunstfehler »], consid. 3.1). Se vi sono indizi secondo i quali i radioascoltatori o i telespettatori sono stati privati della possibilità di crearsi liberamente la propria opinione, l’AIRR verifica anche se sono stati rispettati gli obblighi fondamentali di diligenza giornalistica (cfr. Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, Zurigo 2006, 3a edizione, pag. 198 segg.). 6.3 Il principio della pluralità delle opinioni sancito dall’art. 4 cpv. 4 LRTV ha co- me scopo essenziale di impedire che i media elettronici influenzino l’opinione del pubblico in maniera unilaterale. Ciò significa che l’emittente non deve da- re troppo peso alle posizioni estreme, né limitarsi a riportare le opinioni do- minanti sul piano politico, economico o sociale. Al contrario, la radio e la te- levisione, considerate nel loro insieme, sono tenute a presentare la pluralità delle opinioni e delle dottrine e a prendere anche in considerazione le ideo- logie minoritarie in modo equo (cfr. GAAC 69/2005 n. 128, consid. 5, pag. 1557 [« Trentième anniversaire du plébiscite d’autodétermination juras- sien »]). Contrariamente al requisito della presentazione corretta degli avve- nimenti, l’obbligo di riflettere la loro pluralità nonché la diversità delle opinioni riguarda innanzitutto un programma nel suo insieme (cfr. decisione dell’AIRR

b. 580 del 4 luglio 2008, n. 5.2 [« Reinfallen am Rheinfall »]). 6.4 Le trasmissioni realizzate in periodo di elezioni o votazioni hanno un ruolo significativo per la formazione delle opinioni politiche. Nella sua raccoman- dazione ai suoi Stati membri n. R (99) 15, adottata dal Comitato dei ministri il 9 settembre 1999, il Consiglio d’Europa sottolinea il ruolo dei media, in parti- colare di quelli elettronici, nel trattare le campagne elettorali. Nella misura in cui è importante per il buon funzionamento di un sistema democratico, la tu- tela della formazione della volontà popolare è uno degli aspetti essenziali della vigilanza sui programmi in Svizzera (DTF 132 II 290 consid. 3.2.3 pag. 296 [« Dipl. Ing. Paul Ochsner »)]. Le trasmissioni preelettorali devono quindi essere preparate con particolare cautela. 6.5 In questo contesto, i principi applicabili all’informazione sanciti dall’art. 4 cpv. 2 e 4 LRTV hanno come primo scopo la garanzia della parità delle chances tra i diversi candidati e i diversi partiti (DTF 125 II 497 consid. 3b) cc) e dd) pag. 503 segg. [« Tamborini »]). L’emittente ha una responsabilità particola- re nel processo di formazione della volontà politica, in quanto le trasmissioni a carattere politico hanno un effetto certo sulle opinioni e possono influenza- re i risultati delle votazioni e delle elezioni (DTF 125 II 497, consid. 3a [« Tamborini »]). Si tratta di un periodo sensibile, in cui i requisiti di diligenza giornalistica sono particolarmente elevati, al fine di evitare una manipolazio- ne del pubblico (DTF 134 II 2, consid. 3.3.2 [« Corminboeuf »]). Pertanto, l’emittente deve fornire un’informazione fedele e non può influire in modo il- lecito sulla volontà popolare, ad esempio riportando fatti inesatti o fuorvianti. Nel loro insieme, i programmi mandati in onda in un determinato bacino d’utenza non devono privilegiare nessun partito o gruppo d’interessi (DTF

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125 II 497 consid. 2a [« Tamborini »]). 6.6 Rientra nel margine di apprezzamento dell’emittente sapere se e in quale forma devono essere presentate le trasmissioni politiche nel periodo prece- dente elezioni o votazioni. Tuttavia, questo margine di apprezzamento è de- limitato non solo dalle disposizioni legali che disciplinano il mandato di in- formazione del pubblico, ma anche da restrizioni particolari basate sui diritti politici dei cittadini. Il cittadino chiamato alle urne per elezioni o votazioni de- ve disporre di dati il più possibile completi, scevri di influenze unilaterali, in modo da poter decidere in piena cognizione di causa su un determinato og- getto (Denis Barrelet, Droit de la communication, Berna 1998, pag. 223, n. 786). Il responsabile di una trasmissione ha un margine di apprezzamento relativamente ampio per la sua concezione, anche quando si tratta di tra- smissioni in materia di elezioni o votazioni in corso (DTF 98 Ia 73, consid. 3c). Tuttavia, egli deve rispettare il principio secondo il quale ogni candidato e ogni partito devono avere pari opportunità nel partecipare alle elezioni (DTF 124 I 55 consid. 2a, pag. 57). Il TF ha ritenuto che il principio della pa- rità delle chances elettorali è più rigoroso del principio generale disciplinante la concezione dei programmi, secondo il quale l’emittente deve presentare un’informazione oggettiva che rifletta in maniera equa la diversità delle opi- nioni (DTF 125 II 497 consid. 3b dd [« Tamborini »]). A questo proposito, l’AIRR ha precisato che, in relazione ai resoconti sui partiti politici, il principio della parità pone dei limiti all’ampio potere di apprezzamento dell’emittente (GAAC 54/1990, n. 49, pag. 310 [« NA-Delegiertenversammlung »]). Detto questo, l’emittente non è tenuta a trattare i partiti e i candidati in modo asso- lutamente identico, senza tenere conto del presunto grado di interesse nei loro confronti. In questo caso, non sembra inammissibile che trasmissioni e- lettorali diano maggiore importanza ai partiti o ai candidati sui quali si con- centra il dibattito politico, piuttosto che ai partiti o ai candidati ritenuti meno significativi. 6.7 L’AIRR non può pronunciarsi liberamente sulla maniera in cui un’emittente svolge i propri compiti. Come rilevato dal TF, un intervento è possibile solo in caso di eccesso o di abuso del potere di apprezzamento. Quando adotta delle direttive in vista di trasmissioni concernenti le elezioni federali, un’emittente agisce nei limiti dei suoi poteri. Poco importa che i criteri adotta- ti siano contestabili o non proprio ragionevoli, a condizione che le soluzioni adottate siano giustificate. Infatti il TF ha ritenuto, ad esempio, che se un’emittente si mette al servizio di nuovi partiti a condizioni giudicate accet- tabili, essa non viene meno al suo obbligo di oggettività (DTF 97 I 731 [“Vigi- lance”]. Allo stesso modo, dopo che gli era stato chiesto di procedere ad un controllo astratto delle direttive della SSR miranti ad una regolamentazione delle trasmissioni relative alle elezioni federali del 1991, il TF ha constatato che è ammissibile accordare ai partiti più piccoli un tempo d’antenna inferio- re e in orari meno favorevoli rispetto alle formazioni politiche più importanti (DTF 119 Ib 250 consid. 3c). 7. Nella fattispecie, l’emittente ha deciso di mandare in onda una serie di dibat- titi televisivi per presentare i candidati alle elezioni dell’ottobre 2007 al CN. Si tratta di un periodo delicato, in cui i requisiti di diligenza giornalistica sono particolarmente elevati. L’AIRR constata che l’insieme delle trasmissioni è

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stato mandato in onda la domenica sera (indice di ascolto identico) e che ogni singola trasmissione aveva una durata simile alle altre (PS 36’ 48 min., PPD 39’34 min.). Ai candidati del PS e del PPD sono state poste delle do- mande secondo un ordine cronologico identico (dapprima ai due candidati uscenti che si ricandidavano alle elezioni, poi agli altri candidati e infine ai candidati uscenti). Tutte le trasmissioni riguardavano le elezioni al CN (an- che se per il PS un breve passaggio è stato dedicato a quelle per il CS). È stato intervistato lo stesso numero di candidati per ogni partito. Infine, le tra- smissioni erano strutturate tutte allo stesso modo. Il trattamento riservato al PS è quindi simile a quello di cui hanno beneficiato gli altri partiti in lizza nel- le elezioni del 2007 al CN. Lo stesso ricorrente non ha nulla da obiettare a questo dato di fatto, ma contesta unicamente l’ordine cronologico con cui sono state mandate in onda le trasmissioni dedicate al PPD e al PS. 7.1 La TSI ha deciso di adottare un ordine cronologico di apparizione televisiva basato sul principio della forza politica dei partiti (dai meno forti ai più forti). La scelta di un tale parametro rientra nell’autonomia dell’emittente e nel suo potere di apprezzamento. Si tratta di un criterio incontestabile, utilizzato spesso per stabilire l’ordine di apparizione dei candidati/partiti in lizza nelle elezioni federali o cantonali. Il problema che si pone riguarda piuttosto le sue modalità di applicazione concrete. In un primo tempo, su richiesta del PS, la TSI aveva deciso di applicare il criterio del numero di voti ottenuto alle ele- zioni del CN del 2003 per valutare la forza politica dei partiti (per il PPD 180 320 voti e per il PS 189 427 voti). In tal modo il PPD era stato collocato al terzultimo posto nella scaletta di presentazioni, mentre il PS al penultimo po- sto. In seguito la TSI, su richiesta del PPD, ha modificato l’ordine annunciato e ha adottato un nuovo parametro, quello del numero totale di deputati eletti al CN e al CS (3 per il PPD [2 al CN e 1 al CS] e 2 per il PS [1 al CN e 1 al CS]). Pertanto l’emittente non ha adottato una linea coerente nella scelta dei criteri per determinare l’ordine di apparizione televisiva dei diversi partiti. Si tratta ora di valutare se il criterio scelto definitivamente sia giustificato. 7.2 Le trasmissioni in questione riguardavano le elezioni al CN. Tutti i dibattiti vertevano sullo stesso tema (ad eccezione di un breve passaggio dedicato alle elezioni al CS durante la trasmissione del 30 settembre 2007). La TSI ha scelto come criterio determinante il numero di deputati eletti al CN e al CS. Tuttavia va rilevato che le elezioni alle due Camere si basano su due sistemi ben distinti. Benché i deputati siano eletti direttamente dai cittadini, quelli del CN sono eletti in base alle regole federali comuni a tutta la Svizzera, mentre i deputati del CS secondo le disposizioni cantonali. In Ticino, i deputati del CS sono eletti in base al sistema maggioritario e non proporzionale come nel caso del CN. L’AIRR ritiene che il criterio scelto alla fine dalla TSI non sia dei più ragionevoli. Infatti, sarebbe stato più logico scegliere come unico criterio determinante il numero di voti ottenuti al CN nel 2003 (come accettato dalla TSI nel corso della riunione dell’11 giugno 2007). Tuttavia, il criterio scelto definitivamente dalla TSI resta nei limiti del margine di apprezzamento di cui dispone la medesima in qualità di emittente. 7.3 Il ricorrente afferma infine che l’emittente, in una lettera del 5 settembre 2007, avrebbe cambiato parere per giustificare l’ordine di apparizione attri- buito al PPD e al PS, riferendosi oramai non più al numero di deputati eletti

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in entrambe le Camere, ma al risultato delle ultime elezioni cantonali del

2007. La TSI replica che il criterio da essa costantemente osservato per sta- bilire l’ordine di apparizione televisiva dei partiti ticinesi è quello della consi- stenza delle forze politiche sulla base dell’ultima consultazione elettorale, sia che ci si fondi sui risultati delle elezioni federali del 2003 che su quelli delle elezioni cantonali del 2007 (in queste ultime il PS ha ottenuto il 15,86% dei voti al Gran Consiglio e il 18,41% dei voti al Consiglio di Stato, contro il 19,14% e il 19% del PPD). 7.4 Quest’ultimo parametro ha il vantaggio di essere più vicino in termini di tem- po rispetto a quello delle elezioni federali del 2003. Tuttavia, si può obiettare che in questo caso ci si riferisce a elezioni cantonali e non federali e che gli elettori non si comportano in modo identico nelle due consultazioni. Anche in questo caso, il criterio scelto dalla TSI per giustificare l’ordine di apparizione televisiva è discutibile, ma rimane comunque nell’ambito del margine di ap- prezzamento dell’emittente. 7.5 La TSI fa notare che il PPD è stato sempre la seconda forza politica del Cantone Ticino e il PS la terza, un ordine rimasto immutato da quando esi- stono i due partiti. Questa argomentazione non tiene conto del fatto che ad ogni elezione i rapporti di forza tra i partiti vengono ridefiniti. È stato così nel 1995 e nel 1999, con l’ingresso della Lega dei Ticinesi, e nel 2003, quando il PS ha ottenuto più voti del PPD. 7.6 In generale, l’AIRR riconosce che le modalitä di applicazione del principio della forza politica dei partiti è in casu discutibile. Tuttavia, per essa è chiaro che l’emittente non ha mai abusato del suo potere di apprezzamento caden- do nell’arbitrio. 7.7 I criteri su cui si è basato l’ordine di apparizione dei partiti non sono stati spiegati espressamente ai telespettatori. Da questo punto di vista, si può af- fermare che sono mancate certe informazioni, che l’emittente avrebbe potuto fornire all’inizio della trasmissione. Detto questo, l’ordine cronologico stabilito in funzione della forza politica dei partiti è un parametro utilizzato spesso in occasione di trasmissioni relative alle elezioni federali e cantonali. Molto spesso, succede addirittura che siano presentati i candidati di più partiti nel corso di un’unica trasmissione e che il rappresentante del partito più forte abbia l’ultima parola. Pertanto, anche se l’emittente non ha spiegato i criteri adottati per stabilire l’ordine cronologico di presentazione dei partiti, l’AIRR ritiene che il pubblico non è stato per questo indotto in errore. 7.8 Si tratta infine di valutare se l’ordine di presentazione delle diverse trasmis- sioni elettorali abbia potuto compromettere le possibilità di elezione dei can- didati socialisti al CN. L’AIRR constata che la TSI ha dedicato una trasmis- sione al PS, così come ha fatto per gli altri partiti maggiori. Anche se la tra- smissione dedicata al PS è stata mandata in onda il 30 settembre invece che il 7 ottobre, sembra molto improbabile che una tale anticipazione abbia potuto influire sulle elezioni del 21 ottobre 2007. La diffusione della trasmis- sione una settimana prima rispetto alla data concordata precedentemente non può aver svolto un ruolo decisivo per i risultati elettorali. Il problema si potrebbe porre se l’emittente avesse deciso di anticipare la trasmissione di più settimane o addirittura mesi. Inoltre, il PS ha potuto beneficiare di una

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trasmissione alle stesse condizioni formali e di fondo dei suoi concorrenti (stessa durata, stesso giorno della settimana, stessa fascia oraria, stessa struttura, stesso contenuto). Da questo punto di vista, il PS non è stato dan- neggiato. Secondo l’AIRR, i criteri fondamentali che hanno determinato la formazione dell’opinione dei telespettatori ticinesi sono stati piuttosto la per- sonalità dei candidati e il contenuto delle loro argomentazioni nel corso della trasmissione. 7.9 Per concludere, si constata che non vi è violazione dei principi relativi all’informazione derivanti dall’art. 4 cpv. 2 e 4 LRTV e pertanto il ricorso va respinto.

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Per questi motivi l’AIRR decide:

1. Il ricorso del 19 ottobre 2007 presentato dal Partito socialista, Sezione tici- nese del PSS, per violazione del diritto di accesso al programma è respinto all’unanimità, nella misura in cui è ammissibile. 2. Il ricorso del 14 gennaio 2008, presentato dal Partito socialista, Sezione tici- nese del PSS, contro le trasmissioni televisive del 9, 16, 23 e 30 settembre e del 7 e 14 ottobre 2007, che presentavano i candidati al Consiglio nazio- nale, è respinto all’unanimità. 3. Non sono prelevate spese di procedura. 4. Intimazione a (…):

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale en- tro un termine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 del- la legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: 5 febbraio 2009